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Document 62014TN0136
Case T-136/14: Action brought on 24 February 2014 — Tilda Riceland Private v OHIM — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)
Causa T-136/14: Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Tilda Riceland Private/UAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)
Causa T-136/14: Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Tilda Riceland Private/UAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)
GU C 135 del 5.5.2014, p. 55–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 135/55 |
Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Tilda Riceland Private/UAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)
(Causa T-136/14)
2014/C 135/71
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, N. Urwin e D. Sills, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailandia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 dicembre 2013, procedimento R 1086/2012-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero contenente gli elementi denominativi «BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE», per prodotti della classe 30 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3 520 641
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio anteriore non registrato ed il segno anteriore utilizzato nella normale prassi commerciale per designare una classe di prodotti «BASMATI», utilizzato nel Regno Unito con riferimento al riso
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio comunitario.