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Document 62014TN0136

    Causa T-136/14: Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Tilda Riceland Private/UAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/55


    Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Tilda Riceland Private/UAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

    (Causa T-136/14)

    2014/C 135/71

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, N. Urwin e D. Sills, solicitors)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailandia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 dicembre 2013, procedimento R 1086/2012-4;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero contenente gli elementi denominativi «BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE», per prodotti della classe 30 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3 520 641

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio anteriore non registrato ed il segno anteriore utilizzato nella normale prassi commerciale per designare una classe di prodotti «BASMATI», utilizzato nel Regno Unito con riferimento al riso

    Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio comunitario.


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