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Document 62014CN0102

Causa C-102/14P: Impugnazione proposta il 4 marzo 2014 dalla Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA avverso la ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2014 , causa T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Commissione

GU C 135 del 5.5.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/25


Impugnazione proposta il 4 marzo 2014 dalla Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA avverso la ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2014, causa T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Commissione

(Causa C-102/14P)

2014/C 135/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A. (rappresentante: Jiménez Perona, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare in toto l’ordinanza pronunciata dal Tribunale (Seconda Sezione) il 13 gennaio 2014, causa T-134/12, relativamente all’irricevibilità del ricorso di annullamento;

o, in subordine, annullare una o più elle parti che costituiscono detta ordinanza

annullare la citata ordinanza relativamente agli aiuti ricevuti per i progetti menzionati nella prima pagina del ricorso di annullamento, e

annullare la citata ordinanza relativamente all’irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per il progetto Bey Watch, e

annullare la citata ordinanza relativamente all’irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per il progetto Indect, e

annullare la citata ordinanza relativamente all’irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni per i restanti progetti

rinviare in toto l’ordinanza al Tribunale affinché la esamini nel merito;

o, in subordine, rinviare la o le parti che la Corti indichi, affinché il Tribunale le esamini nel merito;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle della causa T-134/12, vertente sui medesimi motivi di ricorso.

Motivi e principali argomenti

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale, nella valutazione delle prove, non avrebbe tenuto conto di taluni documenti presentati dalla ricorrente nel ricorso. A parere di quest’ultima il Tribunale avrebbe omesso di considerare fatti, omissioni e documenti di grande rilevanza per la motivazione dell’ordinanza.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale, nella valutazione delle prove, avrebbe ritenuto utilizzabile soltanto il rimedio giurisdizionale ex articolo 272 TFUE e non quello ex articolo 263 del medesimo trattato.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe valutato la circostanza che la Commissione avrebbe indotto in errore la ricorrente, lasciando intendere che le note di addebito avrebbero costituito un atto definitivo adottato nell’esercizio delle sue competenze proprie e che di conseguenza poteva essere oggetto di ricorso. Violazione da parte del Tribunale del principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 20 [e 21] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale, nella valutazione delle prove, non avrebbe tenuto conto di fatti, omissioni e documenti indicati nei punti iniziali del ricorso per cassazione.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, nella valutazione da parte del Tribunale dell’insussistenza della motivazione e della circostanza che la Commissione non si sarebbe nemmeno minimamente espressa riguardo a gran parte delle argomentazioni dedotte dalla ricorrente nel ricorso di annullamento.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da errori di fatto e di diritto del Tribunale, nella valutazione delle prove, riguardo all’irricevibilità della domanda di risarcimento dei danni relativamente al progetto Bey Watch, che ne metterebbe a rischio la fattibilità. La ricorrente dimostrerebbe l’idoneità della domanda vertente sulla responsabilità extracontrattuale e la sussistenza di tutti i requisiti necessari ai sensi della giurisprudenza comunitaria al fine di far valere detta responsabilità.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, nella valutazione delle prove, riguardo all’irricevibilità della domanda di risarcimento dei danni relativamente al progetto Indect, in quanto il Tribunale avrebbe preso in considerazione come unico mezzo di ricorso, ai fini di far valere la responsabilità per mancanza di motivazione della Commissione, la via della responsabilità contrattuale, mentre secondo la giurisprudenza comunitaria l’unica via possibile sarebbe quella responsabilità extracontrattuale.

L’ordinanza impugnata sarebbe viziata da errori di fatto e di diritto del Tribunale, nella valutazione delle prove, riguardo all’irricevibilità della domanda di risarcimento dei danni relativamente ai restanti progetti, in quanto il Tribunale avrebbe esteso la propria giurisdizione come se fosse competente ex officio.


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