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Document 62014CA0611

Causa C-611/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Glostrup — Danimarca) — procedimento penale a carico di Canal Digital Danmark A/S (Rinvio pregiudiziale — Pratiche commerciali sleali — Direttiva 2005/29/CE — Articoli 6 e 7 — Pubblicità relativa a un abbonamento a una televisione satellitare — Prezzo dell’abbonamento comprendente, oltre alla tariffa mensile dell’abbonamento, una tariffa semestrale per la tessera necessaria per decodificare le trasmissioni — Prezzo del forfait semestrale omesso o presentato in maniera meno evidente di quello del forfait mensile — Azione ingannevole — Omissione ingannevole — Trasposizione di una disposizione di una direttiva unicamente nei lavori preparatori della legge nazionale di trasposizione e non nel testo di tale legge)

GU C 6 del 9.1.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 6/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Glostrup — Danimarca) — procedimento penale a carico di Canal Digital Danmark A/S

(Causa C-611/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Pratiche commerciali sleali - Direttiva 2005/29/CE - Articoli 6 e 7 - Pubblicità relativa a un abbonamento a una televisione satellitare - Prezzo dell’abbonamento comprendente, oltre alla tariffa mensile dell’abbonamento, una tariffa semestrale per la tessera necessaria per decodificare le trasmissioni - Prezzo del forfait semestrale omesso o presentato in maniera meno evidente di quello del forfait mensile - Azione ingannevole - Omissione ingannevole - Trasposizione di una disposizione di una direttiva unicamente nei lavori preparatori della legge nazionale di trasposizione e non nel testo di tale legge))

(2017/C 006/09)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Retten i Glostrup

Imputato nel procedimento penale principale

Canal Digital Danmark A/S

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») dev’essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se una pratica commerciale debba essere considerata un’omissione ingannevole, occorre tenere conto del contesto nel quale detta pratica si inserisce, in particolare dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato ai fini di detta pratica commerciale, delle restrizioni in termini di spazio o di tempo imposte da tale mezzo di comunicazione nonché di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione del consumatore con altri mezzi, anche qualora tale requisito non risulti espressamente dal tenore letterale della normativa nazionale di cui trattasi.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che dev’essere qualificata come ingannevole una pratica commerciale consistente nel suddividere il prezzo di un prodotto in più elementi e nel mettere in evidenza uno di essi, qualora tale pratica possa, da un lato, dare al consumatore medio l’impressione erronea che gli venga proposto un prezzo vantaggioso e, dall’altro, indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del procedimento principale. Tuttavia, i vincoli temporali ai quali possono essere soggetti taluni mezzi di comunicazione, come gli spot pubblicitari televisivi, non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere ingannevole di una pratica commerciale alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.

3)

L’articolo 7 della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che, quando un professionista ha scelto di fissare il prezzo di un abbonamento in modo tale che il consumatore debba pagare sia un forfait mensile sia un forfait semestrale, tale pratica dev’essere considerata un’omissione ingannevole nel caso in cui il prezzo del forfait mensile sia messo in particolare evidenza nella pubblicità, mentre quello del forfait semestrale è completamente omesso o è presentato in maniera meno evidente, se tale omissione induce il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tenendo conto dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché delle altre misure che il professionista ha effettivamente adottato al fine di mettere le informazioni rilevanti relative al prodotto a disposizione del consumatore.

4)

L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che contiene un elenco esaustivo delle informazioni rilevanti che devono comparire in un invito all’acquisto. Spetta al giudice nazionale valutare se il professionista interessato abbia assolto il suo obbligo di informazione tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto, ma anche del mezzo di comunicazione impiegato per l’invito all’acquisto e delle informazioni supplementari eventualmente fornite da detto professionista. Il fatto che in un invito all’acquisto il professionista fornisca tutte le informazioni elencate all’articolo 7, paragrafo 4, di detta direttiva non esclude che tale invito possa essere qualificato come pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, o dell’articolo 7, paragrafo 2, della richiamata direttiva.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


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