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Document 62014CA0465

Causa C-465/14: Sentenza della Corte (Pirma Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl (Rinvio pregiudiziale — Articoli 18 e 45 TFUE — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 3 e 94 — Regolamento (CE) n. 859/2003 — Articolo 2, paragrafi 1 e 2 — Assicurazione vecchiaia e assicurazione morte — Ex lavoratori marittimi cittadini di uno Stato terzo divenuto membro dell’Unione europea nel 1995 — Esclusione dal diritto a prestazioni di vecchiaia)

GU C 6 del 9.1.2017, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 6/4


Sentenza della Corte (Pirma Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl

(Causa C-465/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 18 e 45 TFUE - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 3 e 94 - Regolamento (CE) n. 859/2003 - Articolo 2, paragrafi 1 e 2 - Assicurazione vecchiaia e assicurazione morte - Ex lavoratori marittimi cittadini di uno Stato terzo divenuto membro dell’Unione europea nel 1995 - Esclusione dal diritto a prestazioni di vecchiaia))

(2017/C 006/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Convenuti: F. Wieland, H. Rothwangl

Dispositivo

1)

L’articolo 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro che non prende in considerazione, per la determinazione dei diritti a prestazioni di vecchiaia, un periodo di assicurazione asseritamente compiuto sotto la propria legislazione da un lavoratore straniero, qualora lo Stato di cui tale lavoratore è cittadino abbia aderito all’Unione europea successivamente al compimento del periodo in parola.

2)

Gli articoli 18 e 45 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, in forza della quale un lavoratore marittimo che ha fatto parte, per un determinato periodo, dell’equipaggio di una nave immatricolata nel territorio di detto Stato membro e che viveva abitualmente a bordo di tale nave viene escluso dal beneficio dell’assicurazione vecchiaia relativa al periodo in parola per il motivo che durante detto periodo non era cittadino di uno Stato membro.

3)

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale un periodo di occupazione compiuto sotto la legislazione di detto Stato membro da un lavoratore subordinato che non era cittadino di uno Stato membro durante il periodo in parola, ma che, alla data in cui richiede il versamento di una pensione di vecchiaia, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del menzionato regolamento, non viene preso in considerazione da tale Stato membro ai fini della determinazione dei diritti pensionistici di tale lavoratore.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.


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