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Dokumentas 62014CA0157

    Causa C-157/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l’Économie et des Finances (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Direttiva 2009/54/CE — Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Tutela del consumatore — Indicazioni nutrizionali e sulla salute — Acque minerali naturali — Contenuto di sodio o di sale — Calcolo — Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio — Libertà di espressione e d’informazione — Libertà d’impresa)

    GU C 68 del 22.2.2016, p. 5—5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 68/5


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l’Économie et des Finances

    (Causa C-157/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Direttiva 2009/54/CE - Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela del consumatore - Indicazioni nutrizionali e sulla salute - Acque minerali naturali - Contenuto di sodio o di sale - Calcolo - Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio - Libertà di espressione e d’informazione - Libertà d’impresa))

    (2016/C 068/06)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d’État

    Parti

    Ricorrente: Neptune Distribution SNC

    Convenuto: Ministre de l’Économie et des Finances

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l’utilizzo dell’indicazione «a bassissimo contenuto di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

    L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato disposto con l’allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso contenuto di sodio o di sale oppure che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, sia uguale o superiore a mg/l 20.

    2)

    Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da incidere sulla validità dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l’allegato III a quest’ultima, nonché con l’allegato al regolamento n. 1924/2006.


    (1)  GU C 184 del 16.6.2014.


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