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Document 62014CA0157

Causa C-157/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l’Économie et des Finances (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Direttiva 2009/54/CE — Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Tutela del consumatore — Indicazioni nutrizionali e sulla salute — Acque minerali naturali — Contenuto di sodio o di sale — Calcolo — Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio — Libertà di espressione e d’informazione — Libertà d’impresa)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 68/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l’Économie et des Finances

(Causa C-157/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Direttiva 2009/54/CE - Articoli 11, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela del consumatore - Indicazioni nutrizionali e sulla salute - Acque minerali naturali - Contenuto di sodio o di sale - Calcolo - Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio - Libertà di espressione e d’informazione - Libertà d’impresa))

(2016/C 068/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Neptune Distribution SNC

Convenuto: Ministre de l’Économie et des Finances

Dispositivo

1)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l’utilizzo dell’indicazione «a bassissimo contenuto di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato disposto con l’allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni, le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso contenuto di sodio o di sale oppure che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le sue forme chimiche presenti, sia uguale o superiore a mg/l 20.

2)

Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da incidere sulla validità dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l’allegato III a quest’ultima, nonché con l’allegato al regolamento n. 1924/2006.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014.


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