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Document 62013CA0204

    Causa C-204/13: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg (Fiscalità  — Imposta sul valore aggiunto  — Nascita e portata del diritto alla detrazione  — Scioglimento di una società da parte di un socio  — Acquisizione di una parte della clientela di tale società  — Conferimento in natura in un’altra società  — Pagamento dell’imposta a monte  — Detrazione possibile)

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/18


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg

    (Causa C-204/13) (1)

    ((Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Nascita e portata del diritto alla detrazione - Scioglimento di una società da parte di un socio - Acquisizione di una parte della clientela di tale società - Conferimento in natura in un’altra società - Pagamento dell’imposta a monte - Detrazione possibile))

    2014/C 135/19

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti

    Ricorrente: Finanzamt Saarlouis

    Convenuto: Heinz Malburg

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Acquisizione di una quota della clientela di una società sciolta da parte di un socio della società medesima ai fini del suo conferimento in natura in una costituenda società — Detraibilità dell’imposta assolta a monte

    Dispositivo

    Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati, in relazione al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla direttamente, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione, di cui egli è il socio principale, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi.


    (1)  GU C 178 del 22.6.2013.


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