Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0473

    Causa C-473/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 22 ottobre 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

    GU C 26 del 26.1.2013, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 26/20


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 22 ottobre 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

    (Causa C-473/12)

    2013/C 26/36

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour constitutionnelle

    Parti

    Ricorrenti: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

    Convenuti: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), in fine, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), debba essere interpretato nel senso che lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere o meno una deroga all’obbligo di informazione immediata di cui all’articolo 11, paragrafo 1, nel caso in cui tale deroga sia necessaria per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui, o se gli Stati membri siano soggetti a restrizioni in tale materia.

    2)

    Se le attività professionali degli investigatori privati, disciplinate dal diritto interno e svolte al servizio di autorità autorizzate a denunciare all’autorità giudiziaria le violazioni di norme che tutelano un titolo professionale e disciplinano una professione, rientrino, a seconda delle circostanze, nella deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g), in fine, della menzionata direttiva.

    3)

    In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g), in fine, della menzionata direttiva sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, e più precisamente con il principio di uguaglianza e di non discriminazione.


    (1)  GU L 281, pag. 31.


    Top