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Document 62012CA0599

    Causa C-599/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën (IVA  — Regime speciale delle agenzie di viaggio  — Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea  — Sesta direttiva 77/388/CEE  — Articolo 28, paragrafo 3  — Direttiva 2006/112/CE  — Articolo 370  — Clausole di «standstill»   — Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione)

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/10


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën

    (Causa C-599/12) (1)

    ((IVA - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 28, paragrafo 3 - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 370 - Clausole di «standstill» - Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione))

    2014/C 135/11

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

    Parti

    Ricorrenti: Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you

    Convenuto: FOD Financiën

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE, degli articoli 26, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Interpretazione e validità degli articoli 153, 309 e 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime particolare delle agenzie di viaggio — Prestazioni di servizi che comportanto il ricorso ad altri soggetti imponibili per effettuare operazioni al di fuori dell’Unione — Mancata esenzione — Principi di uguaglianza, di neutralità fiscale e di proporzionalità

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e l’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano all’introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1o gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva 77/388, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando all’imposta sul valore aggiunto le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.

    2)

    Uno Stato membro non viola l’articolo 309 della direttiva 2006/112 per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando tali prestazioni si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali prestazioni fossero assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1o gennaio 1978.

    3)

    L’articolo 370 della direttiva 2006/112, letto insieme all’allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell’Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.

    4)

    Uno Stato membro non viola il diritto dell’Unione, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 e dell’articolo 306 della direttiva 2006/112, in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma, come quella di cui al regio decreto del 28 novembre 1999, in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio, e non quelle degli intermediari, sono assoggettate a imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.


    (1)  GU C 86 del 23.3.2013.


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