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Document 62011TA0421

Causa T-421/11: Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2012 — Qualitest/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione» )

GU C 26 del 26.1.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/43


Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2012 — Qualitest/Consiglio

(Causa T-421/11) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)

2013/C 26/82

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qualitest FZE (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: L. Catrain González, avvocato; E. Wright e H. Zhu, barristers)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Marhic e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Dispositivo

1)

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Qualitest FZE:

la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)

Gli effetti della decisione 2011/299 sono mantenuti nei confronti della Qualitest fino alla data in cui prenderà effetto l’annullamento del regolamento di esecuzione n. 503/2011 e del regolamento n. 267/2012.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Qualitest.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


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