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Document 62011TA0421
Case T-421/11: Judgment of the General Court of 5 December 2012 — Qualitest v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Action for annulment — Obligation to state reasons — Manifest error of assessment)
Causa T-421/11: Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2012 — Qualitest/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione» )
Causa T-421/11: Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2012 — Qualitest/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione» )
GU C 26 del 26.1.2013, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 26/43 |
Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2012 — Qualitest/Consiglio
(Causa T-421/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)
2013/C 26/82
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Qualitest FZE (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: L. Catrain González, avvocato; E. Wright e H. Zhu, barristers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Marhic e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Qualitest FZE:
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2) |
Gli effetti della decisione 2011/299 sono mantenuti nei confronti della Qualitest fino alla data in cui prenderà effetto l’annullamento del regolamento di esecuzione n. 503/2011 e del regolamento n. 267/2012. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Qualitest. |
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4) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |