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Document 62011TA0015

    Causa T-15/11: Sentenza del Tribunale dell’ 11 dicembre 2012 — Sina Bank/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione» )

    GU C 26 del 26.1.2013, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 26/41


    Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2012 — Sina Bank/Consiglio

    (Causa T-15/11) (1)

    (Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Obbligo di motivazione)

    2013/C 26/79

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Sina Bank (Teheran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C.Wucher-North, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e G. Marhic, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Konstantinidis, agenti)

    Oggetto

    Da un lato, l’annullamento, in primo luogo, dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, e, in secondo luogo, della lettera del 28 ottobre 2010«recante decisione» del Consiglio nei confronti della ricorrente, nonché, dall’altro, la dichiarazione di inapplicabilità nei confronti della ricorrente, in primo luogo, dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come risultante dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, in secondo luogo, dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e, in terzo luogo, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413.

    Dispositivo

    1)

    L’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come risultante dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413, e l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, sono annullati, nella parte in cui essi riguardano la Sina Bank.

    2)

    Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, sono mantenuti nei confronti della Sina Bank fino alla data in cui prenderà effetto l’annullamento dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

    3)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4)

    Il Consiglio sopporterà due terzi delle spese della Sina Bank e due terzi delle proprie spese.

    5)

    La Sina Bank sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese del Consiglio.

    6)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 72 del 5.3.2011.


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