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Document 62008TN0588
Case T-588/08: Action brought on 24 December 2008 — Dole Food and Dole Germany v Commission
Causa T-588/08: Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — Dole Food e Dole Germany/Commissione
Causa T-588/08: Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — Dole Food e Dole Germany/Commissione
GU C 44 del 21.2.2009, p. 67–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/67 |
Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — Dole Food e Dole Germany/Commissione
(Causa T-588/08)
(2009/C 44/114)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Dole Food Company, Inc. (Wilgminton, Stati Uniti) e Dole Germany OHG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. J.-F. Bellis)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
— |
annullare la decisione impugnata; |
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annullare o ridurre l'entità dell'ammenda inflitta; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 15 ottobre 2008, C(2008) 5955 def. (caso COMP/39.188 — Banane) relativa ad un procedimento ex art. 81, n. 1, CE, con cui è stata loro imputata la partecipazione ad una pratica concordata per il coordinamento dei prezzi di riferimento per l'importazione delle banane negli otto Stati membri della regione settentrionale della Comunità. Inoltre, chiedono l'annullamento o la riduzione dell'ammenda loro inflitta.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere due motivi.
In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore ritenendo che il comportamento in questione costituisse una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell'art. 81 CE. Infatti, le ricorrenti fanno notare che il comportamento in questione consisteva esclusivamente in comunicazioni bilaterali occasionali tra gli importatori di banane relative a notizie generiche sul mercato, che non si inseriva in un più ampio cartello per la determinazione dei prezzi o la suddivisione del mercato e che, di conseguenza, non costituiva una restrizione della concorrenza per oggetto. Tali comunicazioni avevano luogo prima della fissazione dei prezzi di riferimento, cioè in un momento molto lontano dalla negoziazione dei prezzi effettivi con i clienti. Inoltre le ricorrenti affermano che tali comunicazioni non erano, e non potevano essere, mirate a restringere la concorrenza sul mercato delle banane in quanto i prezzi di riferimento non sono prezzi effettivi e non costituiscono la base per la negoziazione dei prezzi effettivi delle banane verdi.
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che l'ammenda loro imposta è ingiustificata, poiché la presunta infrazione non ha alcuna relazione con il valore di vendita delle merci, sul quale è basato l'ammontare essenziale dell'ammenda. Inoltre, le ricorrenti affermano che l'ammenda è anche sproporzionata, in quanto, partendo dalla premessa che il comportamento riguardasse la determinazione del prezzo, è stato erroneamente determinato l'ammontare essenziale dell'ammenda.