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Document 62006TN0381

    Causa T-381/06: Ricorso presentato il 15 dicembre 2006 — FRA.BO/Commissione

    GU C 42 del 24.2.2007, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 42/29


    Ricorso presentato il 15 dicembre 2006 — FRA.BO/Commissione

    (Causa T-381/06)

    (2007/C 42/51)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: FRA.BO spa (Milano, Italia) (Rappresentanti: avv.ti R. Celli e F. Distefano)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 20 settembre 2006 (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi — C(2006) 4180 def.), relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE, nella parte in cui riguarda l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente;

    ridurre, in forza della competenza giurisdizionale del Tribunale, l'ammenda inflitta alla ricorrente e

    condannare la Commissione alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., nel caso COMP/F-1/38.121 — raccordi, nella quale la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo fissando prezzi, concordando i listini, gli sconti ed i ribassi, i meccanismi per gli aumenti di prezzo, assegnando i mercati nazionali, ripartendosi i clienti e scambiando altre informazioni commerciali.

    La ricorrente impugna la decisione per i seguenti motivi:

    La ricorrente lamenta, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione ed ha violato principi giuridici fondamentali applicando in modo illegittimo ed errato i principi della Comunicazione sulla cooperazione del 2002 (1).

    La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione concedendo alla FRA.BO una riduzione sproporzionatamente bassa del 20 % ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 1996 ed ha violato i principi fondamentali di proporzionalità, legittimo affidamento e obbligo di motivazione.


    (1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).


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