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Document 32023R2772
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2772 of 31 July 2023 supplementing Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council as regards sustainability reporting standards
Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità
Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità
C/2023/5303
GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2023
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2772 |
22.12.2023 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2772 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2023
che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), impone alle grandi imprese, alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'UE, nonché alle imprese madri di grandi gruppi, di includere in un'apposita sezione della loro relazione sulla gestione o della relazione consolidata sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Le imprese devono preparare tali informazioni conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio finanziario indicato all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 per ciascuna categoria di imprese. |
(2) |
La Commissione è tenuta ad adottare entro il 30 giugno 2023 una prima serie di principi che specifichino le informazioni che le imprese devono comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva contabile, comprese almeno le informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(3) |
La Commissione ha tenuto conto del parere tecnico fornito dall'EFRAG. Il parere tecnico indipendente dell'EFRAG soddisfa i criteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3 ter, primo, secondo e terzo comma, della direttiva 2013/34/UE. Per garantire la proporzionalità e agevolare la corretta applicazione dei principi da parte delle imprese, la Commissione ha introdotto modifiche rispetto al parere tecnico dell'EFRAG per quanto riguarda l'approccio basato sulla rilevanza, l'introduzione graduale di taluni obblighi, la conversione di taluni obblighi in elementi d'informazione facoltativi, l'introduzione di flessibilità per una serie di obblighi di informativa, l'introduzione di modifiche tecniche per assicurare la coerenza con il quadro giuridico dell'Unione e un elevato grado di interoperabilità con le iniziative di normazione a livello internazionale, nonché modifiche redazionali. |
(4) |
Tali principi di rendicontazione di sostenibilità soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE. |
(5) |
È pertanto opportuno adottare principi comuni di rendicontazione di sostenibilità. |
(6) |
In conformità dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, il presente regolamento non dovrebbe entrare in vigore prima di quattro mesi dalla sua adozione da parte della Commissione. Considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 impone a talune categorie di imprese di applicare i presenti principi di rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(7) |
In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), in particolare per quanto riguarda la coerenza del presente regolamento con il regolamento (UE) 2019/2088 e gli atti delegati adottati a norma di tale regolamento. In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, sesto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato anche l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
I principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE secondo il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 sono stabiliti negli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(2) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
(3) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(5) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
ALLEGATO I
PRINCIPI EUROPEI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ESRS)
ESRS 1 |
Prescrizioni generali |
ESRS 2 |
Informazioni generali |
ESRS E1 |
Cambiamenti climatici |
ESRS E2 |
Inquinamento |
ESRS E3 |
Acque e risorse marine |
ESRS E4 |
Biodiversità ed ecosistemi |
ESRS E5 |
Uso delle risorse ed economia circolare |
ESRS S1 |
Forza lavoro propria |
ESRS S2 |
Lavoratori nella catena del valore |
ESRS S3 |
Comunità interessate |
ESRS S4 |
Consumatori e utilizzatori finali |
ESRS G1 |
Condotta delle imprese |
ESRS 1
PRESCRIZIONI GENERALI
SOMMARIO
Scopo
1. |
Categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità, ambiti di rendicontazione e convenzioni redazionali |
1.1 |
Categorie di principi ESRS |
1.2 |
Ambiti di rendicontazione e obblighi sul contenuto minimo dell'informativa riguardo a politiche, azioni, obiettivi e metriche |
1.3 |
Convenzioni redazionali |
2. |
Caratteristiche qualitative delle informazioni |
3. |
Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità |
3.1 |
I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza |
3.2 |
Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni |
3.3 |
Doppia rilevanza |
3.4 |
Rilevanza dell'impatto |
3.5 |
Rilevanza finanziaria |
3.6 |
Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità |
3.7 |
Livello di disaggregazione |
4. |
Dovere di diligenza |
5. |
Catena del valore |
5.1 |
Impresa che comunica le informazioni e catena del valore |
5.2 |
Stime basate su medie di settore e variabili proxy |
6. |
Orizzonti temporali |
6.1 |
Periodo di riferimento |
6.2 |
Mettere in relazione passato, presente e futuro |
6.3 |
Rendicontazione dei progressi compiuti rispetto all'anno base |
6.4 |
Definizione di breve, medio e lungo periodo ai fini della rendicontazione |
7 |
Redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità |
7.1 |
Presentazione delle informazioni comparative |
7.2 |
Cause di incertezza nelle stime e nei risultati |
7.3 |
Aggiornamento dell'informativa concernente gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di riferimento |
7.4 |
Modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità |
7.5 |
Errori di rendicontazione in periodi precedenti |
7.6 |
Rendicontazione consolidata ed esenzione delle imprese figlie |
7.7 |
Informazioni classificate e sensibili e informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione |
7.8 |
Comunicazione delle opportunità |
8. |
Struttura della dichiarazione di sostenibilità |
8.1 |
Prescrizioni generali relative alla presentazione |
8.2 |
Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità |
9. |
Collegamenti con altre parti della rendicontazione societaria e informazioni collegate |
9.1 |
Inclusione mediante riferimento |
9.2 |
Informazioni collegate e collegamento con il bilancio |
10. |
Disposizioni transitorie |
10.1 |
Disposizione transitoria relativa all'informativa specifica per l'entità |
10.2 |
Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Catena dal valore |
10.3 |
Disposizione transitoria relativa alla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative |
10.4 |
Disposizione transitoria: Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
Informative specifiche per l'entità |
– |
Doppia rilevanza |
– |
Stime basate su medie di settore e variabili proxy |
– |
Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità |
Appendice B: |
Caratteristiche qualitative delle informazioni |
Appendice C: |
Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente |
Appendice D: |
Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS |
Appendice E: |
Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere |
Appendice F: |
Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS |
Appendice G: |
Esempio di inclusione mediante riferimento |
Scopo
1. |
Scopo dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) è specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La rendicontazione in conformità degli ESRS non esenta le imprese da altri obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione. |
2. |
In particolare, gli ESRS specificano le informazioni che un'impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Gli ESRS non impongono alle imprese di comunicare informazioni su aspetti ambientali, sociali e di governance coperti dagli ESRS se hanno valutato che questi ultimi non sono rilevanti (cfr. l'appendice E «Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere»). Le informazioni comunicate conformemente agli ESRS consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente e gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell'impresa. |
3. |
L'obiettivo (ESRS 1) è illustrare l'architettura degli ESRS, le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali utilizzati, nonché gli obblighi generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni sulla sostenibilità conformemente alla direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464. |
1. Categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità, ambiti di rendicontazione e convenzioni redazionali
1.1 Categorie di principi ESRS
4. |
Vi sono tre categorie di ESRS:
I principi trasversali e quelli tematici sono intersettoriali, ossia si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore o dai settori in cui operano. |
5. |
I principi trasversali ESRS 1 Prescrizioni generali e ESRS 2 Informazioni generali si applicano alle questioni di sostenibilità disciplinate da principi tematici da principi settoriali. |
6. |
Questo principio (ESRS 1) descrive l'architettura dei principi ESRS, spiega le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali e stabilisce i requisiti generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni relative alla sostenibilità. |
7. |
L'ESRS 2 stabilisce obblighi di informativa per le informazioni che devono essere fornite dall'impresa a livello generale per tutti i temi della sostenibilità sulla governance degli ambiti di rendicontazione, sulla strategia, sulla gestione di, impatti, rischi e opportunità e su metriche e obiettivi. |
8. |
Gli ESRS tematici riguardano un tema della sostenibilità e si articolano in temi e sottotemi e, se necessario, in sottotemi specifici. La tabella del requisito applicativo 16 (RA 16) di questo principio fornisce una panoramica dei temi, sottotemi e sottotemi specifici relativi alla sostenibilità (collettivamente «questioni di sostenibilità») trattati dagli ESRS tematici. |
9. |
Gli ESRS tematici possono includere prescrizioni specifiche a integrazione degli obblighi di informativa generali dell'ESRS 2. L'appendice C dell'ESRS 2, obblighi di informativa/applicazione in ESRS tematici applicabili congiuntamente alle informative generali ESRS 2 contiene un elenco degli obblighi aggiuntivi per ESRS tematici che l'impresa deve applicare in combinazione con gli obblighi di informativa generali dell'ESRS 2. |
10. |
I principi settoriali si applicano a tutte le imprese di un settore. Riguardano impatti, rischi e opportunità probabilmente sostanziali per tutte le imprese di un settore specifico e non sono coperti, o non sufficientemente coperti, da principi tematici. I principi settoriali sono multitematici e riguardano i temi di maggior rilevanza per il settore interessato. I principi settoriali hanno un alto grado di comparabilità. |
11. |
In aggiunta agli obblighi di informativa di cui alle tre categorie di ESRS, un'impresa, quando conclude che un impatto, un rischio o un'opportunità non è coperto, o non lo è con sufficiente granularità, da un ESRS, ma è sostanziale in conseguenza di fatti e circostanze specifici, fornisce ulteriori informazioni specifiche per entità al fine di consentire ai fruitori di comprendere gli impatti, i rischi o le opportunità dell'impresa relativi alla sostenibilità. I requisiti applicativi da RA 1 a RA 5 forniscono ulteriori indicazioni in merito alle informative specifiche per entità. |
1.2 Ambiti di rendicontazione e obblighi minimi di informativa per contenuti su politiche, azioni, obiettivi e metriche
12. |
Gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, agli ESRS tematici e agli ESRS settoriali si suddividono negli ambiti di rendicontazione seguenti:
|
13. |
L'ESRS 2 comprende:
L'impresa applica gli obblighi minimi di informativa relativi a politiche, azioni, metriche e obiettivi nonché i corrispondenti obblighi di informativa in ESRS tematici e settoriali. |
1.3 Convenzioni redazionali
14. |
In tutti gli ESRS:
Nel loro insieme questi termini sono denominati «impatti, rischi e opportunità». Riflettono la prospettiva della doppia rilevanza dell'ESRS descritta nel capitolo 3. |
15. |
I termini ESRS definiti nel glossario delle definizioni (allegato II) sono evidenziati dappertutto in grassetto corsivo, tranne dove un termine definito è utilizzato più di una volta nello stesso paragrafo. |
16. |
Gli ESRS definiscono la struttura delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi degli obblighi di informativa. Ciascun obbligo di informativa consiste in uno o più elementi d'informazione distinti. L'espressione «elemento d'informazione» può anche riferirsi a un elemento descrittivo di un obbligo di informativa. |
17. |
Oltre agli obblighi di informativa, la maggior parte degli ESRS contiene anche requisiti applicativi. I requisiti applicativi supportano l'applicazione degli obblighi di informativa e hanno la stessa autorità di altre parti di un ESRS. |
18. |
Gli ESRS utilizzano i seguenti termini per distinguere tra diversi gradi di obbligo dell'impresa di comunicare informazioni:
Inoltre, gli ESRS utilizzano il termine «prende in considerazione» in riferimento a questioni, risorse o metodologie che l'impresa dovrebbe prendere in considerazione o utilizzare nella preparazione di una determinata informativa, se del caso. |
2. Caratteristiche qualitative delle informazioni
19. |
Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa applica:
|
20. |
Tali caratteristiche qualitative delle informazioni sono definite e descritte nell'appendice B. |
3. Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità
21. |
L'impresa comunica le informazioni sulle questioni di sostenibilità in base al principio della doppia rilevanza, come definito e spiegato nel presente capitolo. |
3.1 I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza
22. |
I portatori di interessi sono coloro che possono esercitare un'influenza sull'impresa oppure subire l'influenza dell'impresa. Ne esistono due gruppi principali:
|
23. |
Alcuni portatori di interessi, ma non tutti, possono appartenere a entrambi i gruppi di cui al paragrafo 22. |
24. |
Il coinvolgimento dei portatori di interessi è un elemento centrale delle procedure di dovuta diligenza condotte dall'impresa (cfr. capitolo 4 Dovere di diligenza) e della valutazione della rilevanza della sostenibilità. Ciò comprende i processi per individuare e valutare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, che, a loro volta, orientano il processo di valutazione per individuare gli impatti rilevanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità (cfr. sezione 3.4). |
3.2 Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni
25. |
Affinché l'impresa possa individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti da comunicare, è necessario effettuare una valutazione della rilevanza (cfr. le sezioni 3.4 Rilevanza dell'impatto e 3.5 Rilevanza finanziaria). |
26. |
La valutazione della rilevanza è il punto di partenza per la rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS. Nella sezione 4.1 dell'ESRS 2, l'IRO-1 include obblighi generali di informativa sul processo dell'impresa per individuare impatti, rischi e opportunità e valutarne la rilevanza. L'SBM-3 dell'ESRS 2 prevede obblighi generali di informativa sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti derivanti dalla valutazione della rilevanza dell'impresa. |
27. |
I requisiti applicativi di cui all'appendice A comprendono un elenco delle questioni di sostenibilità contemplate negli ESRS tematici, suddivise per temi, sottotemi e sotto-sottotemi, su cui basare la valutazione della rilevanza. L'appendice E Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere fornisce un esempio della valutazione della rilevanza descritta nella presente sezione. |
28. |
Una questione di sostenibilità è «rilevante» quando soddisfa i criteri definiti per la rilevanza dell'impatto (cfr. sezione 3.4.) o per la rilevanza finanziaria (cfr. sezione 3.5) o per entrambe. |
29. |
A prescindere dall'esito della valutazione della rilevanza, l'impresa divulga sempre le informazioni prescritte da: ESRS 2 Informazioni generali (ossia tutti gli obblighi di informativa ed elementi d'informazione specificati nell'ESRS 2) e gli obblighi di informativa (compresi i relativi elementi d'informazione) in ESRS tematici relativi all'obbligo di informativa IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, elencati nell'ESRS 2, appendice C, Obblighi di informativa/applicazione in ESRS tematici applicabili congiuntamente alle informative generali ESRS 2. |
30. |
Qualora, a seguito della valutazione della rilevanza su cui ESRS 2, IRO-1, IRO-2 e SBM-3 stabiliscono obblighi di informativa, giunga alla conclusione che una questione di sostenibilità è rilevante, l'impresa:
|
31. |
Le informazioni applicabili prescritte nell'ambito di un obbligo di informativa, compresi i relativi elementi d'informazione, o un'informativa specifica a un'entità, sono divulgate se l'impresa le ritiene pertinenti, sulla base della valutazione delle informazioni rilevanti, da una o più delle seguenti prospettive:
|
32. |
Se conclude che i cambiamenti climatici non sono rilevanti e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa dell'ESRS E1 Cambiamenti climatici, l'impresa fornisce una spiegazione dettagliata delle conclusioni della sua valutazione della rilevanza riguardo ai cambiamenti climatici (cfr. ESRS 2 IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa), compresa un'analisi prospettica delle condizioni che potrebbero in futuro indurre l'impresa a concludere che i cambiamenti climatici sono rilevanti. Se l'impresa conclude che un tema diverso dai cambiamenti climatici non è rilevante e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa nel corrispondente ESRS tematico, può spiegare brevemente le conclusioni della sua valutazione della rilevanza per quel tema. |
33. |
Nel divulgare informazioni relative alle politiche, alle azioni e agli obiettivi connessi a una questione di sostenibilità valutata rilevante, l'impresa include le informazioni prescritte da tutti gli obblighi di informativa e gli elementi d'informazione previsti negli ESRS tematici e settoriali connessi a tale questione e nel corrispondente obbligo minimo di informativa su politiche, azioni e obiettivi di cui all''ESRS 2. Se non è in grado di divulgare le informazioni prescritte dagli obblighi di informativa ed elementi d'informazione di cui agli ESRS tematici o settoriali, oppure dagli obblighi minimi di informativa di cui all'ESRS 2 riguardanti le politiche, le azioni e gli obiettivi, per non aver adottato le rispettive politiche, attuato le rispettive azioni o fissato i rispettivi obiettivi, l'impresa ne dà comunicazione e può indicare un termine entro il quale intende metterli in atto. |
34. |
Nel divulgare informazioni sulle metriche utilizzate per una questione di sostenibilità rilevante conformemente alla sezione dedicata alle metriche e agli obiettivi del pertinente ESRS tematico, l'impresa:
|
35. |
Se omette le informazioni prescritte da un elemento d'informazione derivante da altre normative dell'UE elencate nell'appendice B dell'ESRS 2, l'impresa dichiara esplicitamente che le informazioni in questione non sono «rilevanti». |
36. |
L'impresa stabilisce le modalità di applicazione dei criteri, nonché le soglie appropriate, al fine di determinare:
|
3.3 Doppia rilevanza
37. |
La doppia rilevanza ha due dimensioni, segnatamente: la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria. Salvo diversa indicazione, i termini «rilevante» e «rilevanza» sono utilizzati in tutto l'ESRS per riferirsi alla doppia rilevanza. |
38. |
La valutazione della rilevanza dell'impatto e quella della rilevanza finanziaria sono interconnesse e occorre tener conto delle interdipendenze tra queste due dimensioni. In generale, il punto di partenza è la valutazione degli impatti, sebbene vi possano essere anche rischi e opportunità rilevanti non correlati agli impatti dell'impresa. Un impatto sulla sostenibilità può essere finanziariamente rilevante fin dall'inizio, oppure divenire tale, quando si può ragionevolmente prevedere che incida sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato finanziario, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine, dell'impresa. Gli impatti sono rilevati dalla prospettiva della rilevanza dell'impatto, indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza finanziaria. |
39. |
Nell'individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità nella catena del valore dell'impresa al fine di determinarne la rilevanza, l'impresa riserva una particolare attenzione agli ambiti in cui ritiene probabile che tali impatti, rischi e opportunità possano manifestarsi, in base alla natura delle attività, dei rapporti commerciali, delle aree geografiche o di altri fattori considerati. |
40. |
L'impresa valuta in che modo è condizionata dalle proprie dipendenze dalla disponibilità di risorse naturali e sociali a prezzi adeguati e di qualità idonea, indipendentemente dagli impatti potenziali che essa potrebbe avere su tali risorse. |
41. |
Gli impatti, i rischi e le opportunità principali di un'impresa sono considerati corrispondenti agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti individuati in base al principio della doppia rilevanza e pertanto comunicati nella dichiarazione sulla sostenibilità. |
42. |
L'impresa applica i criteri di cui alle sezioni 3.4 e 3.5, utilizzando soglie quantitative e/o qualitative appropriate. Le soglie appropriate sono necessarie al fine di determinare quali impatti, rischi e opportunità sono individuati e affrontati dall'impresa in quanto rilevanti e al fine determinare quali questioni di sostenibilità siano rilevanti ai fini della rendicontazione. Alcuni principi e quadri di riferimento esistenti utilizzano il termine «impatti più significativi» per riferirsi alla soglia utilizzata per individuare gli impatti descritti nell'ESRS come «impatti rilevanti». |
3.4 Rilevanza dell'impatto
43. |
Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. I rapporti commerciali comprendono quelli siti nella catena del valore dell'impresa, a monte e a valle, e non sono limitati ai rapporti contrattuali diretti. |
44. |
In tale contesto, gli impatti sulle persone o sull'ambiente comprendono gli impatti relativi a questioni ambientali, sociali e di governance. |
45. |
La valutazione della rilevanza di un impatto negativo si basa sulla procedura di dovuta diligenza definita negli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi, la rilevanza è valutata in base alla gravità dell'impatto, mentre per gli impatti negativi potenziali si valutano la gravità e la probabilità dell'impatto. La gravità si basa sui seguenti fattori:
Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto prevale sulla sua probabilità. |
46. |
Per quanto riguarda gli impatti positivi, la rilevanza è valutata in base ai seguenti aspetti:
|
3.5 Rilevanza finanziaria
47. |
L'ambito della rilevanza finanziaria ai fini della rendicontazione di sostenibilità si configura come un ampliamento dell'ambito di rilevanza utilizzato per determinare quali informazioni dovrebbero essere incluse nei bilanci dell'impresa. |
48. |
La valutazione della rilevanza finanziaria corrisponde all'individuazione di informazioni considerate rilevanti per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale nell'adozione di decisioni relative alla fornitura di risorse all'entità. In particolare, un'informazione è considerata rilevante per i fruitori principali delle relazioni finanziarie di carattere generale se è ragionevole presumere che l'omissione, l'errata indicazione o l'occultamento di detta informazione potrebbe influenzare le decisioni che tali fruitori adottano sulla base della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa. |
49. |
Una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa. Ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. I rischi e le opportunità possono derivare da eventi passati o futuri. La rilevanza finanziaria di una questione di sostenibilità non si limita agli aspetti soggetti al controllo dell'impresa, ma comprende informazioni su rischi e opportunità rilevanti attribuibili ai rapporti commerciali che non rientrano nell'ambito di consolidamento utilizzato nella redazione del bilancio. |
50. |
Le dipendenze da risorse naturali e sociali possono essere fonti di rischi o di opportunità finanziarie. Le dipendenze possono comportare due possibili effetti:
|
51. |
La rilevanza dei rischi e delle opportunità è valutata combinando l'entità potenziale dei possibili effetti finanziari e la probabilità che si verifichino. |
3.6 Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità
52. |
La valutazione della rilevanza dell'impresa può portare a individuare situazioni in cui le azioni dell'impresa per affrontare determinati impatti o rischi, o per trarre vantaggio da determinate opportunità in relazione a una questione di sostenibilità, potrebbero avere impatti negativi rilevanti o determinare rischi rilevanti in relazione a una o più questioni di sostenibilità. Per esempio:
|
53. |
In tali circostanze, l'impresa:
|
3.7 Livello di disaggregazione
54. |
Quando è necessario ai fini di una corretta comprensione dei relativi impatti, rischi e opportunità rilevanti, l'impresa disaggrega le informazioni comunicate:
|
55. |
Nel definire il livello di disaggregazione adeguato ai fini della rendicontazione, l'impresa tiene conto della disaggregazione adottata nella valutazione della rilevanza. In base ai fatti e alle circostanze specifici dell'impresa, potrebbe essere necessaria una disaggregazione per impresa figlia. |
56. |
In caso di aggregazione di dati provenienti da livelli diversi o da più dislocazioni all'interno dello stesso livello, l'impresa si accerta che tale aggregazione non occulti la specificità e il contesto necessari ai fini dell'interpretazione delle informazioni. L'impresa non aggrega le voci rilevanti di natura diversa. |
57. |
Quando presenta informazioni disaggregate per settore, l'impresa adotta la classificazione settoriale ESRS da specificare in un atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE. Nel caso in cui un ESRS tematico o settoriale imponga l'adozione di un livello specifico di disaggregazione nell'elaborazione di un'informazione specifica, prevale la prescrizione di cui all'ESRS tematico o settoriale. |
4. Dovere di diligenza
58. |
L'esito della procedura di dovere di diligenza dell'impresa ai fini della sostenibilità (denominata «dovere di diligenza» negli strumenti internazionali summenzionati) orienta la valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti da parte dell'impresa. Gli ESRS non impongono alcun obbligo di condotta per quanto riguarda il dovere di diligenza, né ampliano o modificano il ruolo degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa per quanto riguarda l'esercizio del dovere di diligenza. |
59. |
Il dovere di diligenza è il processo mediante cui le imprese individuano, prevengono, mitigano e rendono conto del modo in cui affrontano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sull'ambiente e sulle persone connessi alla loro attività. Gli impatti comprendono quelli negativi connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Il dovere di diligenza è un processo continuo che risponde alla strategia e al modello aziendale, alle attività, ai rapporti commerciali, al contesto operativo e in quello dell'approvvigionamento e delle vendite e può essere all'origine di cambiamenti in tutti questi aspetti. La procedura è descritta tra gli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. |
60. |
Questi strumenti internazionali individuano una serie di tappe nel processo del dovere di diligenza, fra cui l'individuazione e la valutazione degli impatti negativi connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Nel caso in cui l'impresa non possa affrontare tutti gli impatti contemporaneamente, la procedura di dovuta diligenza consente di attribuire priorità alle azioni in base alla gravità e alla probabilità degli impatti. È questo aspetto del processo del dovere di diligenza che orienta la valutazione degli impatti rilevanti (cfr. sezione 3.4). L'individuazione degli impatti rilevanti contribuisce anche all'individuazione dei rischi e delle opportunità rilevanti in termini di sostenibilità, che sono spesso una conseguenza di tali impatti. |
61. |
Gli elementi fondamentali del dovere di diligenza si riflettono direttamente negli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 e agli ESRS tematici, come descritto in appresso:
|
5. Catena del valore
5.1 Impresa comunicante e catena del valore
62. |
La dichiarazione sulla sostenibilità riguarda la stessa impresa che redige il bilancio. Ad esempio, se l'impresa comunicante è un'impresa madre tenuta alla redazione di bilanci consolidati, la dichiarazione sulla sostenibilità riguarderà l'intero gruppo. Quest'obbligo non si applica se l'impresa comunicante non è tenuta a redigere il bilancio o se l'impresa comunicante prepara una rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'articolo 48 decies della direttiva 2013/34/UE. |
63. |
Le informazioni sull'impresa comunicante fornite nella dichiarazione sulla sostenibilità sono estese per includere informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti collegati all'impresa tramite i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle («informazioni sulla catena del valore»). Nell'estendere le informazioni sull'impresa comunicante, l'impresa include gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi con la sua catena del valore a monte e a valle:
|
64. |
Il paragrafo 63 non prescrive la comunicazione di informazioni su tutti gli attori della catena del valore, ma solo l'inclusione di informazioni relative a informazioni rilevanti a monte e a valle della catena del valore. Diverse questioni di sostenibilità possono essere rilevanti in relazione a diverse parti della catena del valore a monte e a valle dell'impresa. Le informazioni sono estese per includere informazioni sulla catena del valore solo in relazione alle parti della catena del valore per le quali la questione è rilevante. |
65. |
L'impresa include informazioni rilevanti sulla catena del valore quando ciò è necessario per:
|
66. |
Nel determinare a quale livello, nell'ambito delle operazioni proprie e della catena del valore a monte e a valle, insorge una questione di sostenibilità rilevante, l'impresa utilizza la propria valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità sulla base del principio della doppia rilevanza (cfr. capitolo 3). |
67. |
Quando società collegate o joint venture, contabilizzate con il metodo del patrimonio netto o consolidate nel bilancio con il metodo proporzionale, fanno parte della catena del valore, ad esempio come fornitrici, l'impresa include informazioni relative a tali società collegate o joint venture, a norma del paragrafo 63, conformemente all'approccio adottato per gli altri rapporti commerciali nella catena del valore. In tal caso, nel determinare le metriche di impatto, i dati della società collegata o della joint venture non si limitano alla quota di capitale detenuta, ma sono considerati sulla base degli impatti che sono collegati ai prodotti e ai servizi dell'impresa attraverso i suoi rapporti commerciali. |
5.2 Stime basate su medie di settore e variabili proxy
68. |
La capacità dell'impresa di ottenere le necessarie informazioni sulla catena del valore a monte e a valle può variare in funzione di diversi fattori, come gli accordi contrattuali dell'impresa, il livello di controllo da essa esercitato sulle operazioni esterne all'ambito di consolidamento e il suo potere di acquisto. Quando l'impresa non ha la capacità di controllare le attività della sua catena del valore a monte e/o a valle e i suoi rapporti commerciali, può essere più difficile ottenere informazioni sulla catena del valore. |
69. |
Può accadere che l'impresa, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, non sia in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, come prescritto al paragrafo 63. In tal caso, l'impresa effettua una stima delle informazioni da comunicare riguardo alla sua catena del valore a monte e a valle, sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, come i dati sulle medie di settore e altre variabili proxy. |
70. |
Ottenere informazioni sulla catena del valore potrebbe risultare difficile anche nel caso di PMI e di altre entità della catena del valore a monte e/o a valle che non rientrano nell'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità prescritta dagli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE (cfr. ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche). |
71. |
Con riferimento alle politiche, alle azioni e agli obiettivi, la rendicontazione dell'impresa include le informazioni sulla catena del valore a monte e/o a valle nella misura in cui tali politiche, azioni e obiettivi coinvolgono gli attori della catena del valore. Per quanto riguarda le metriche, in molti casi, in particolare per quanto concerne le questioni ambientali per le quali sono disponibili variabili proxy, l'impresa può essere in grado di adempiere agli obblighi di rendicontazione senza raccogliere i dati degli attori della catena del valore a monte e a valle, in particolare delle PMI, ad esempio per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3. |
72. |
L'inserimento di stime elaborate sulla base dei dati sulle medie di settore e di altre variabili proxy non pregiudica la conformità delle informazioni sotto il profilo delle caratteristiche qualitative (cfr. capitolo 2 e sezione 7.2 Cause di incertezza nelle stime e nei risultati). |
6. Orizzonti temporali
6.1 Periodo di riferimento
73. |
Il periodo di riferimento delle dichiarazioni sulla sostenibilità dell'impresa è coerente con quello del suo bilancio. |
6.2 Mettere in relazione passato, presente e futuro
74. |
Nella dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa stabilisce, se del caso, gli opportuni collegamenti tra informazioni retrospettive e prospettiche, al fine di favorire una chiara comprensione di come le informazioni storiche si colleghino a quelle relative a previsioni future. |
6.3 Rendicontazione dei progressi compiuti rispetto all'anno base
75. |
L'anno base è la data o il periodo di riferimento storico per cui sono disponibili le informazioni e rispetto al quale possono essere confrontate nel tempo le informazioni successive. |
76. |
L'impresa presenta le informazioni comparative rispetto all'anno base per gli importi comunicati nel periodo in corso quando comunica le informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento un obiettivo, a meno che le modalità di rendicontazione dei progressi compiuti non siano già definite dall'obbligo di informativa pertinente. L'impresa può anche includere informazioni storiche riguardanti i traguardi raggiunti tra l'anno base e il periodo di riferimento, qualora si tratti di informazioni pertinenti. |
6.4 Definizione di breve, medio e lungo periodo ai fini della rendicontazione
77. |
Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa adotta gli intervalli di tempo seguenti, a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:
|
78. |
Se necessario per fornire informazioni pertinenti ai fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità, l'impresa opera un'ulteriore ripartizione del lungo periodo quando si prevede che gli impatti o le azioni interesseranno un periodo superiore a cinque anni. |
79. |
Se per voci specifiche di informazione di altri ESRS sono necessarie definizioni diverse di medio o lungo periodo, prevalgono le definizioni contenute negli altri ESRS. |
80. |
Può accadere che l'utilizzo di orizzonti temporali di medio o lungo periodo definiti al paragrafo 77 dia luogo a informazioni non pertinenti, in quanto l'impresa utilizza una diversa definizione per i) i propri processi di individuazione e gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti o ii) la delineazione delle sue azioni e la determinazione degli obiettivi. Ciò può essere dovuto a caratteristiche specifiche del settore, come flussi finanziari o cicli economici, alla durata prevista degli investimenti di capitale, agli orizzonti temporali su cui i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità basano le loro valutazioni o agli orizzonti temporali di programmazione generalmente utilizzati per i processi decisionali nel settore cui l'impresa appartiene. In tal caso l'impresa può adottare una diversa definizione di medio e/o lungo periodo (cfr. ESRS 2 BP-2, paragrafo 9). |
81. |
I riferimenti a «breve termine», «medio termine» e «lungo termine» nell'ESRS si riferiscono all'orizzonte temporale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi da 77 a 80. |
7. Redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità
82. |
Il presente capitolo illustra le prescrizioni generali che si devono applicare nella redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità. |
7.1 Presentazione delle informazioni comparative
83. |
L'impresa divulga informazioni comparative per il periodo precedente per tutte le metriche quantitative e gli importi monetari comunicati nel periodo in corso. Ove pertinente per la comprensione dell'informativa sulla sostenibilità del periodo in corso, l'impresa può anche comunicare informazioni comparative per l'informativa di carattere descrittivo. |
84. |
Quando comunica informazioni comparative che differiscono dalle informazioni comunicate nel periodo precedente, l'impresa indica quanto segue:
|
85. |
Talvolta la rettifica delle informazioni comparative per uno o più periodi precedenti per ottenere la comparabilità con il periodo in corso non è fattibile. Ad esempio, nei periodi precedenti i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l'applicazione retroattiva di una nuova definizione di una metrica od obiettivo, o da consentire la determinazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un periodo precedente, e può non essere fattibile risalire alle informazioni (cfr. ESRS 2 BP-2). Quando non è fattibile rettificare le informazioni comparative per uno o più periodi precedenti, l'impresa ne dà comunicazione. |
86. |
Quando un ESRS impone all'impresa di presentare più di un periodo comparativo per una metrica o un elemento d'informazione, prevale l'obbligo di cui al medesimo ESRS. |
7.2 Cause di incertezza nelle stime e nei risultati
87. |
Quando le metriche quantitative e gli importi monetari, comprese le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle (cfr. capitolo 5) non possono essere misurate direttamente ma soltanto stimate, si può verificare un'incertezza di misura. |
88. |
L'impresa divulga informazioni per consentire ai fruitori di comprendere le incertezze più significative che incidono sulle metriche quantitative e sugli importi monetari riportati nella sua dichiarazione sulla sostenibilità. |
89. |
L'utilizzo di ipotesi e stime ragionevoli, compresa l'analisi di scenario o di sensitività, costituisce una parte fondamentale dell'elaborazione delle informazioni relative alla sostenibilità e non pregiudica l'utilità di dette informazioni, purché le ipotesi e le stime siano descritte e spiegate con precisione. Anche un livello elevato di incertezza di misura non implica necessariamente che da tali ipotesi o stime non possano derivare informazioni utili o conformi alle caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. appendice B). |
90. |
I dati e le ipotesi utilizzati per redigere la dichiarazione sulla sostenibilità sono coerenti, per quanto possibile, con i corrispondenti dati finanziari e ipotesi utilizzati nel bilancio dell'impresa. |
91. |
Alcuni ESRS prevedono la divulgazione di informazioni sotto forma di spiegazioni su possibili eventi futuri dal risultato incerto. Nel giudicare se le informazioni riguardanti tali possibili eventi futuri siano rilevanti, l'impresa consulta il capitolo 3 e prende in considerazione:
|
92. |
Nel valutare i risultati possibili, l'impresa considera tutti i fatti e le circostanze pertinenti, comprese le informazioni riguardanti i risultati con scarsa probabilità e un impatto elevato che, se aggregati, potrebbero diventare rilevanti. Ad esempio, l'impresa potrebbe essere esposta a diversi impatti o rischi, ciascuno dei quali potrebbe determinare lo stesso tipo di perturbazione, come perturbazioni nella catena di approvvigionamento dell'impresa; Le informazioni su una singola fonte di rischio potrebbero non essere rilevanti se è altamente improbabile che le perturbazioni causate da tale fonte si verifichino. Tuttavia le informazioni sul rischio aggregato di perturbazioni nella catena di approvvigionamento da tutte le fonti potrebbero essere rilevanti (cfr. ESRS 2 BP-2). |
7.3 Aggiornamento dell'informativa concernente gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di riferimento
93. |
In alcuni casi l'impresa può ricevere le informazioni dopo il periodo di riferimento, ma prima dell'approvazione della relazione sulla gestione ai fini della presentazione. Qualora tali informazioni forniscano elementi di prova o indicazioni utili sulle condizioni esistenti alla chiusura del periodo, l'impresa, se del caso, aggiorna le stime e l'informativa sulla sostenibilità alla luce delle nuove informazioni. |
94. |
Qualora tali informazioni forniscano elementi di prova o indicazioni utili su transazioni rilevanti, altri eventi e condizioni intervenute dopo la chiusura del periodo di riferimento, l'impresa, se del caso, fornisce informazioni descrittive che indicano l'esistenza, la natura e le potenziali conseguenze di tali eventi successivi alla chiusura del periodo di riferimento. |
7.4 Modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità
95. |
La definizione e i calcoli delle metriche, incluse le metriche impiegate per stabilire e monitorare gli obiettivi devono essere coerenti nel tempo. L'impresa deve fornire dati comparativi rettificati, a meno che ciò risulti non fattibile (cfr. ESRS 2 BP-2), quando ha:
|
7.5 Errori di rendicontazione in periodi precedenti
96. |
L'impresa corregge gli errori rilevanti dei periodi precedenti rettificando gli importi comparativi per i periodi precedenti oggetto di informativa, a meno che ciò risulti non fattibile. Quest'obbligo non si estende ai periodi di riferimento precedenti il primo anno di applicazione dell'ESRS da parte dell'impresa. |
97. |
Gli errori di periodi precedenti sono omissioni ed errate misurazioni di voci nella dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa per uno o più periodi precedenti. Tali errori derivano dal mancato o erroneo utilizzo di informazioni attendibili che:
|
98. |
Tali errori includono: gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione delle definizioni per le metriche o gli obiettivi, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi. |
99. |
I potenziali errori del periodo in corso riscontrati nel medesimo periodo sono corretti prima che sia autorizzata la pubblicazione della relazione sulla gestione. Tuttavia alcuni errori rilevanti sono scoperti soltanto in un periodo successivo. |
100. |
Quando non è fattibile determinare l'effetto di un errore su tutti i periodi precedenti oggetto di presentazione, l'impresa deve rideterminare i valori interessati nelle informazioni comparative per correggere l'errore a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. Nel correggere l'informativa per un periodo precedente, l'impresa non formula ipotesi sulle probabili intenzioni della direzione aziendale in un periodo precedente, né elabora stime degli importi comunicati in un periodo precedente sulla base di informazioni conosciute a posteriori. Tale prescrizione si applica alla correzione sia delle informative retrospettive sia di quelle prospettiche. |
101. |
Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime. Può essere necessario rivedere le stime non appena si ha conoscenza di un'informazione aggiuntiva (cfr. ESRS 2 BP-2). |
7.6 Rendicontazione consolidata ed esenzione delle imprese figlie
102. |
Quando comunica le informazioni a livello consolidato, l'impresa effettua la valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti per l'intero gruppo consolidato, a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso. Essa si assicura che tutte le imprese figlie siano considerate in modo da consentire l'individuazione oggettiva di impatti, rischi e opportunità rilevanti. I criteri e le soglie per valutare un impatto, un rischio o un'opportunità come rilevante sono determinati sulla base del capitolo 3. |
103. |
Nel caso in cui individui differenze significative tra gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti a livello di gruppo e gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti di una o più imprese figlie, l'impresa fornisce una descrizione adeguata degli impatti, dei rischi e delle opportunità, a seconda dei casi, della o delle imprese figlie in questione. |
104. |
Nel valutare se le differenze tra gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti a livello di gruppo e gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti di una o più delle sue imprese figlie sono significativi, l'impresa può considerare la diversità delle circostanze, come ad esempio se la o le imprese figlie operano in un settore diverso rispetto al resto del gruppo o le circostanze di cui alla sezione 3.7 Livello di disaggregazione. |
7.7 Informazioni classificate e sensibili e informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione
105. |
L'impresa non è tenuta a divulgare informazioni classificate o informazioni sensibili, anche se considerate rilevanti. |
106. |
Nel comunicare le informazioni riguardanti la propria strategia, i propri piani e le proprie azioni, qualora un'informazione specifica corrispondente a proprietà intellettuale, know-how o a risultati dell'innovazione sia pertinente per soddisfare l'obiettivo di un obbligo di informativa, l'impresa può comunque omettere tale informazione se:
|
107. |
Se l'impresa omette informazioni classificate, informazioni sensibili o informazioni specifiche corrispondenti alla proprietà intellettuale, al know-how o ai risultati dell'innovazione in quanto soddisfa i criteri di cui al paragrafo precedente, essa si conforma all'obbligo di divulgazione in questione divulgando tutte le altre informazioni richieste. |
108. |
L'impresa compie ogni ragionevole sforzo per garantire che, oltre all'omissione delle informazioni classificate, delle informazioni sensibili o delle informazioni specifiche corrispondenti alla proprietà intellettuale, al know-how o ai risultati dell'innovazione, non sia compromessa la pertinenza globale della divulgazione in questione. |
7.8 Comunicazione delle opportunità
109. |
L'informativa riguardante la comunicazione delle opportunità dovrebbe consistere in informazioni descrittive che consentono al lettore di comprendere l'opportunità per l'impresa o per l'intero settore. Nel comunicare le opportunità, l'impresa tiene conto della rilevanza delle informazioni da divulgare. A tal fine, considera, tra l'altro, i fattori seguenti:
|
8. Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità
110. |
Il presente capitolo definisce i criteri per la presentazione delle informazioni sulle questioni di sostenibilità redatte a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE (vale a dire, la dichiarazione sulla sostenibilità) nell'ambito della relazione sulla gestione dell'impresa. Tali informazioni sono presentate in un'apposita sezione della relazione sulla gestione dedicata alla dichiarazione sulla sostenibilità. L'appendice F Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS fornisce un esempio illustrativo di una dichiarazione sulla sostenibilità, strutturata conformemente alle prescrizioni di cui al presente capitolo. |
8.1 Prescrizioni generali relative alla presentazione
111. |
Le informazioni sulla sostenibilità sono presentate:
|
8.2 Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità
112. |
Salvo per quanto riguarda la possibilità di includere le informazioni mediante riferimento conformemente alla sezione 9.1 Inclusione mediante riferimento, l'impresa comunica tutte le informative applicabili richieste dagli ESRS conformemente al capitolo 1 in una sezione specifica della relazione sulla gestione. |
113. |
L'impresa include nella sua dichiarazione sulla sostenibilità le informative a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dei regolamenti delegati della Commissione che specificano il contenuto e le altre modalità di tali informative. L'impresa garantisce che dette informazioni siano identificabili separatamente nella dichiarazione sulla sostenibilità. Le informative relative a ciascuno degli obiettivi ambientali definiti nel regolamento sulla tassonomia sono presentate insieme in una parte chiaramente identificabile della sezione relativa all'ambiente della dichiarazione sulla sostenibilità. Tali informative non sono soggette alle disposizioni dell'ESRS, ad eccezione del presente paragrafo e del paragrafo 115, prima frase. |
114. |
Quando l'impresa include nella sua dichiarazione sulla sostenibilità ulteriori informazioni derivanti i) da altre normative che le impongono di comunicare informazioni sulla sostenibilità, o ii) da principi e quadri generalmente accettati in materia di informativa sulla sostenibilità, compresi orientamenti non obbligatori e orientamenti settoriali, pubblicati da altri organismi di normazione (ad esempio materiale tecnico emanato dall'International Sustainability Standards Board o dalla Global Reporting Initiative), tali informazioni:
|
115. |
L'impresa struttura la propria dichiarazione sulla sostenibilità in quattro parti, nell'ordine seguente: informazioni generali, informazioni ambientali (comprese le comunicazioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852), informazioni sociali e informazioni sulla governance. Fermo restando quanto disposto nella sezione 3.6. Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità, quando le informazioni fornite in una parte contengono informazioni che devono essere comunicate in un'altra parte, l'impresa può fare riferimento in una parte alle informazioni presentate nell'altra, evitando ripetizioni. L'impresa può applicare la struttura dettagliata illustrata nell'appendice F. |
116. |
Le informative richieste dagli ESRS settoriali sono raggruppate per ambiti di rendicontazione e, se del caso, per temi di sostenibilità. Sono presentate unitamente alle informative richieste dall'ESRS 2 e dai corrispondenti ESRS tematici. |
117. |
Quando elabora informative rilevanti specifiche per l'entità conformemente al paragrafo 11, l'impresa comunica tali informative unitamente alle informative non settoriali e settoriali più pertinenti. |
9. Collegamenti con altre parti della rendicontazione societaria e informazioni collegate
118. |
L'impresa fornisce informazioni che consentono ai fruitori della sua dichiarazione di sostenibilità di comprendere i collegamenti tra le diverse informazioni contenute nella dichiarazione e le connessioni tra le informazioni contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità e altre informazioni che l'impresa divulga in altre parti della sua rendicontazione societaria. |
9.1 Inclusione mediante riferimento
119. |
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 120, le informazioni prescritte da un obbligo di informativa di cui a un ESRS, compreso un elemento d'informazione specifico prescritto da un obbligo di informativa, possono essere incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità mediante riferimento:
|
120. |
L'impresa può includere le informazioni facendo riferimento ai documenti, o parti di essi, elencati nel paragrafo 119, purché le informazioni incluse mediante riferimento:
|
121. |
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 120, le informazioni prescritte da un obbligo di informativa di cui a un ESRS, compreso un elemento d'informazione specifico, prescritto da un obbligo di informativa, possono essere incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità mediante riferimento alla relazione dell'impresa redatta a norma del regolamento (UE) n. 1221/2009 che istituisce il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE (12). In questo caso, l'impresa fa in modo che le informazioni incluse mediante riferimento siano predisposte utilizzando gli stessi criteri adottati per la redazione delle informazioni di cui agli ESRS, compresi l'ambito di consolidamento e il trattamento delle informazioni sulla catena del valore. |
122. |
Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità facendo ricorso all'inclusione mediante riferimento, l'impresa tiene conto della coerenza complessiva delle informazioni comunicate e si accerta che l'inclusione mediante riferimento non pregiudichi la leggibilità della dichiarazione sulla sostenibilità. L'appendice G Esempio di inclusione mediante riferimento fornisce un esempio illustrativo di inclusione mediante riferimento (cfr. ESRS 2 BP-2). |
9.2 Informazioni collegate e collegamento con il bilancio
123. |
L'impresa descrive le relazioni tra le diverse informazioni. A tal fine potrebbe essere necessario mettere in relazione le informazioni descrittive riguardanti la governance, la strategia e la gestione del rischio con le metriche e gli obiettivi corrispondenti. Per esempio, nel fornire informazioni collegate l'impresa potrebbe dover spiegare l'effetto, o il probabile effetto, della sua strategia sui suoi bilanci o piani finanziari, oppure spiegare in che modo la sua strategia si collega alle metriche e agli obiettivi utilizzati per misurare i progressi compiuti rispetto alle prestazioni. Inoltre l'impresa potrebbe dover spiegare in che modo il suo uso delle risorse naturali e i cambiamenti all'interno della sua catena di approvvigionamento potrebbero amplificare, modificare o ridurre i suoi impatti, rischi e opportunità rilevanti. Potrebbe essere necessario collegare tali informazioni alle informazioni sugli effetti attuali o attesi sui suoi costi di produzione, alla sua risposta strategica per mitigare tali impatti o rischi e ai suoi investimenti collegati in nuovi attivi. L'impresa può anche dover collegare le informazioni descrittive alle metriche e agli obiettivi collegati e alle informazioni contenute nel bilancio. Le informazioni che descrivono i collegamenti devono essere chiare e concise. |
124. |
Quando la dichiarazione sulla sostenibilità include importi monetari o altri elementi d'informazione quantitativi che superano una soglia di rilevanza e sono presentati in bilancio (collegamento diretto tra informazioni riportate nella dichiarazione sulla sostenibilità e quelle contenute nel bilancio), l'impresa include un riferimento al paragrafo del bilancio in cui è possibile reperire le informazioni corrispondenti. |
125. |
La dichiarazione sulla sostenibilità può includere importi monetari o altri elementi d'informazione quantitativi che superano una soglia di rilevanza e sono un'aggregazione o una parte di importi monetari o dati quantitativi presentati nel bilancio dell'impresa (connettività indiretta tra informazioni riportate nella dichiarazione sulla sostenibilità e quelle contenute nel bilancio). In tal caso, l'impresa spiega in che modo tali importi o elementi d'informazione della dichiarazione sulla sostenibilità sono collegati agli importi più pertinenti presentati nel bilancio. Questa informativa contiene un riferimento alla voce e/o ai paragrafi pertinenti del bilancio in cui è possibile reperire le informazioni corrispondenti. Ove appropriato, può essere è fornita una riconciliazione, che può essere presentata sotto forma di tabella. |
126. |
Nel caso di informazioni che esulano dal disposto dei paragrafi 124 e 125, l'impresa spiega, sulla base di una soglia di rilevanza, la coerenza dei dati significativi, delle ipotesi utilizzate e delle informazioni qualitative incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità con i corrispondenti dati, ipotesi e informazioni qualitative inclusi nel bilancio. Ciò può verificarsi quando la dichiarazione sulla sostenibilità comprende:
|
127. |
La coerenza di cui al paragrafo 126 è a livello di singolo elemento d'informazione e comprende un riferimento alla pertinente voce o paragrafo o nota del bilancio. Nel caso in cui dati, ipotesi e informazioni qualitative significative non siano coerenti, l'impresa lo dichiara e ne spiega il motivo. |
128. |
Esempi di elementi per i quali è richiesta la spiegazione di cui al paragrafo 126 sono:
|
129. |
Gli ESRS tematici e settoriali possono comprendere l'obbligo di includere riconciliazioni o di illustrare la coerenza di dati e ipotesi per obblighi di informativa specifici. In questi casi, prevalgono gli obblighi di cui a tali ESRS. |
10 Disposizioni transitorie
10.1 Disposizione transitoria relativa all'informativa specifica per l'entità
130. |
La misura in cui le questioni di sostenibilità sono contemplate dagli ESRS è destinata ad evolversi man mano che saranno definiti ulteriori obblighi di informativa. È pertanto probabile che nel tempo le informative specifiche per l'entità saranno sempre meno necessarie, in particolare a seguito della futura adozione di norme settoriali specifiche. |
131. |
Nel definire la propria informativa specifica per l'entità, l'impresa può adottare misure transitorie per la redazione delle prime tre dichiarazioni sulla sostenibilità annuali con le quali potrà, in via prioritaria:
|
10.2 Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Catena del valore
132. |
Per i primi 3 anni di rendicontazione di sostenibilità dell'impresa nell'ambito dell'ESRS, qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla catena del valore a monte e a valle, l'impresa illustra gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore a monte e a valle, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i piani per ottenerle in futuro. |
133. |
Per i primi 3 anni della rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS, al fine di tenere conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni dagli attori lungo tutta la loro catena del valore e al fine di limitare l'onere per le PMI nella catena del valore:
|
134. |
I paragrafi 132 e 133 si applicano indipendentemente dal fatto che il pertinente attore della catena del valore sia o meno una PMI. |
135. |
A decorrere dal quarto anno di rendicontazione a norma degli ESRS l'impresa include le informazioni sulla catena del valore a monte e/o a valle in conformità del paragrafo 63. In tal caso, le informazioni che devono essere ottenute dalle piccole e medie imprese nella catena del valore a monte e/o a valle dell'impresa a norma degli ESRS non supereranno quelle previste dai futuri ESRS riguardanti le PMI quotate. |
10.3 Disposizione transitoria relativa alla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative
136. |
Per facilitare la prima applicazione del presente principio, l'impresa non è tenuta a comunicare le informazioni comparative prescritte dalla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative nel primo anno di preparazione della dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi del ESRS. Per gli obblighi di informativa elencati nell'appendice C Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente, questa disposizione transitoria si applica con riferimento al primo anno di applicazione obbligatoria dell'obbligo di informativa introdotto. |
10.4 Disposizione transitoria: Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente
137. |
L'appendice C Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente definisce disposizioni di introduzione graduale per gli obblighi di informativa o gli elementi d'informazione degli obblighi d'informativa di cui agli ESRS che possono essere omessi o che non sono applicabili nel primo anno o nei primi anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi degli ESRS. |
Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
Informative specifiche per l'entità
RA 1. |
Le informative specifiche per l'entità consentono ai fruitori di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità dell'impresa in relazione a questioni ambientali, sociali o di governance. |
RA 2. |
Nell'elaborare le informative specifiche per l'entità, l'impresa si accerta che:
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RA 3. |
Nel determinare l'utilità dell'inserimento di metriche nelle informative specifiche per l'entità, l'impresa prende in considerazione quanto segue:
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RA 4. |
Nell'elaborare le informative specifiche per l'entità, l'impresa valuta con attenzione:
|
RA 5. |
È possibile trarre ulteriori indicazioni per l'elaborazione delle informative specifiche per l'entità dall'esame delle informazioni richieste dagli ESRS tematici che affrontano questioni di sostenibilità analoghe. |
Doppia rilevanza
I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza
RA 6. |
Oltre alle categorie di portatori di interessi elencate nel paragrafo 22, le categorie comuni di portatori di interessi sono le seguenti: dipendenti e altri lavoratori, fornitori, consumatori, clienti, utilizzatori finali, comunità locali e persone in situazione di vulnerabilità e autorità pubbliche, comprese autorità di normazione, autorità di vigilanza e banche centrali. |
RA 7. |
La natura può essere considerata un portatore di interessi silenzioso. In questo caso la valutazione della rilevanza dell'impresa si può basare su dati ecologici e su dati relativi alla conservazione delle specie. |
RA 8. |
La valutazione della rilevanza è orientata dal dialogo con i portatori di interessi coinvolti. L'impresa può coinvolgere i portatori di interessi o i loro rappresentati (come i dipendenti o i sindacati), insieme ai fruitori della rendicontazione di sostenibilità e ad altri esperti, invitandoli a fornire riscontri e contributi in merito a impatti, rischi e opportunità rilevanti per l'impresa. |
Valutazione della rilevanza dell'impatto
RA 9. |
La valutazione della rilevanza dell'impatto e la determinazione delle questioni rilevanti che devono essere comunicate da parte dell'impresa si articola nelle tre fasi seguenti:
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Caratteristiche di gravità
RA 10. |
La gravità è determinata dai seguenti fattori:
|
RA 11. |
Una qualsiasi delle tre caratteristiche (entità, portata e natura irrimediabile) possono rendere grave un impatto negativo. Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto prevale sulla sua probabilità. |
Impatti connessi all'impresa
RA 12. |
A titolo d'esempio:
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Valutazione della rilevanza finanziaria
RA 13. |
Di seguito sono riportati esempi del modo in cui impatti e dipendenze costituiscono una fonte di rischi o di opportunità:
|
RA 14. |
L'individuazione dei rischi e delle opportunità che incidono sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, sul risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso al finanziamento o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine, o che potrebbero ragionevolmente incidere su di essa, costituisce il punto di partenza per la valutazione della rilevanza finanziaria. In questo contesto, l'impresa prende in considerazione:
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RA 15. |
Dopo avere individuato i rischi e le opportunità, l'impresa determina quali siano rilevanti ai fini della rendicontazione. Ciò si basa su una combinazione tra: i) probabilità di accadimento e ii) entità potenziale degli effetti finanziari determinati sulla base di soglie appropriate. In questa fase il contributo di tali rischi e opportunità agli effetti finanziari nel breve, medio e lungo periodo è considerato sulla base di:
|
Questioni di sostenibilità da includere nella valutazione della rilevanza
RA 16. |
Nell'effettuare la valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione l'elenco delle questioni di sostenibilità contemplate negli ESRS tematici. Qualora, a seguito della valutazione della rilevanza dell'impresa (cfr. ESR 2 IRO-1), una determinata questione di sostenibilità presente in tale elenco risulti rilevante, l'impresa comunica le informazioni conformemente ai corrispondenti obblighi di informativa dell'ESRS tematico pertinente. L'utilizzo di tale elenco non sostituisce il processo di determinazione delle questioni rilevanti. L'elenco è uno strumento di ausilio per la valutazione della rilevanza dell'impresa. Nel determinare le questioni rilevanti, l'impresa è comunque tenuta a considerare la propria situazione specifica. Ove necessario, l'impresa elabora anche un'informativa specifica per l'entità riguardante gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti non contemplati dagli ESRS, come descritto nel paragrafo 11.
|
Stime basate su medie di settore e variabili proxy
RA 17. |
Se l'impresa, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, non è in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle come prescritto dal paragrafo 63, stima le informazioni da comunicare sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili di cui dispone alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti. Ciò comprende, fra l'altro, informazioni interne ed esterne, quali dati provenienti da fonti indirette, dati sulle medie di settore, analisi di campioni, dati di mercato e dei gruppi di pari, altre variabili proxy o dati basati sulle spese. |
Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità
RA 18. |
A titolo di esempio, per quanto riguarda il paragrafo 115 della sezione 8.2 Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa che tratta le questioni ambientali e sociali nella stessa politica può fare riferimenti incrociati. Ciò vuol dire che l'impresa può comunicare le informazioni sulla politica nell'informativa ambientale e rinviare ad esse nell'informativa sociale pertinente oppure viceversa. È consentita la presentazione consolidata delle politiche su tutti i temi. |
Appendice B
Caratteristiche qualitative delle informazioni
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. La presente appendice definisce le caratteristiche qualitative che le informazioni presentate nella dichiarazione sulla sostenibilità redatta conformemente agli ESRS devono soddisfare.
Pertinenza
CQ 1. |
Le informazioni sulla sostenibilità sono pertinenti quando possono fare la differenza nelle decisioni dei fruitori secondo un approccio di doppia rilevanza (cfr. capitolo 3). |
CQ 2. |
Un'informazione può fare la differenza in una decisione anche se alcuni fruitori scelgono di non usufruirne o ne sono già venuti a conoscenza da altre fonti. Le informazioni sulla sostenibilità possono influire sulle decisioni dei fruitori se hanno valore predittivo, valore confermativo o entrambi. Le informazioni hanno valore predittivo se possono essere utilizzate come contributo nei processi impiegati dai fruitori per prevedere risultati futuri. Per avere valore predittivo, le informazioni sulla sostenibilità non devono necessariamente essere una previsione o una stima, ma hanno piuttosto valore predittivo se impiegate dai fruitori per fare le proprie previsioni. |
CQ 3. |
Le informazioni hanno valore confermativo se offrono un riscontro (in termini di conferma o modifica) su valutazioni precedenti. |
CQ 4. |
La rilevanza è un aspetto della pertinenza specifico per l'entità basato sulla natura o sull'entità delle voci cui l'informazione si riferisce, o su entrambe, valutate nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità dell'impresa (cfr. capitolo 3). |
Rappresentazione fedele
CQ 5. |
Per essere utili, le informazioni devono non solo rappresentare un fenomeno pertinente, ma devono anche rappresentare fedelmente la sostanza del fenomeno che intendono rappresentare. Per una rappresentazione fedele le informazioni devono essere i) complete, ii) neutrali e iii) accurate. |
CQ 6. |
Una descrizione completa di un impatto, di un rischio o di un'opportunità comprende tutte le informazioni rilevanti necessarie ai fruitori per comprendere tale impatto, rischio od opportunità. Ciò include il modo in cui l'impresa ha adattato la propria strategia, la propria gestione del rischio e la propria governance in risposta a tale impatto, rischio od opportunità, come pure le metriche individuate al fine di definire gli obiettivi e misurare le prestazioni. |
CQ 7. |
Una rappresentazione neutrale è una rappresentazione in cui la selezione o la comunicazione delle informazioni è scevra da pregiudizi. Le informazioni sono neutrali se non sono parziali, ponderate, enfatizzate, sottaciute o manipolate in altro modo con l'intento di rendere più probabile che i fruitori le accolgano favorevolmente o sfavorevolmente. Sono equilibrate, in modo da trattare gli aspetti favorevoli/positivi e sfavorevoli/negativi. È riservata pari attenzione agli impatti rilevanti sia positivi che negativi da una prospettiva di rilevanza dell'impatto nonché ai rischi e alle opportunità rilevanti da una prospettiva di rilevanza finanziaria. Per avere una descrizione neutrale, le informazioni sulla sostenibilità in termini di aspirazioni, per esempio obiettivi o piani, riguardano sia le aspirazioni che i fattori che potrebbero impedire all'impresa di realizzarle. |
CQ 8. |
La neutralità è favorita dall'esercizio della prudenza, definito come l'esercizio di cautela nel formulare giudizi in condizioni di incertezza. Per essere neutrali le informazioni non sono compensate. L'esercizio della prudenza significa che le opportunità non sono sopravvalutate e i rischi non sono sottovalutati. Analogamente, l'esercizio della prudenza non consente la sottovalutazione delle opportunità o la sopravvalutazione dei rischi. L'impresa può presentare informazioni compensate, in aggiunta ai valori lordi, se tale presentazione non occulta informazioni importanti e comprende una chiara spiegazione degli effetti e dei motivi della compensazione. |
CQ 9. |
Le informazioni possono essere accurate senza essere perfettamente precise sotto tutti i punti di vista. Informazioni accurate implicano che l'impresa abbia attuato processi e controlli interni adeguati per evitare errori rilevanti o errate misurazioni rilevanti. Pertanto le stime sono presentate mettendone chiaramente in evidenza le possibili limitazioni e l'incertezza associata (cfr. sezione 7.2). Il grado di precisione necessario e raggiungibile, e i fattori che rendono le informazioni accurate, dipendono dalla natura delle informazioni e dalla natura degli aspetti in esse trattati. L'accuratezza richiede, ad esempio, che:
|
Comparabilità
CQ 10. |
Le informazioni sulla sostenibilità sono comparabili quando possono essere confrontate con le informazioni fornite dall'impresa in periodi precedenti e possono essere confrontate con le informazioni fornite da altre imprese, in particolare quelle con attività simili o che operano nello stesso settore. Un punto di riferimento per il confronto può essere rappresentato da un obiettivo, uno scenario di base, un parametro di riferimento settoriale, informazioni comparabili provenienti da altre imprese o da un organismo riconosciuto a livello internazionale, ecc. |
CQ 11. |
La coerenza è collegata alla comparabilità, ma non vi equivale. Per coerenza si intende l'utilizzo, da parte dell'impresa e di altre imprese, degli stessi approcci o metodi per la stessa questione di sostenibilità da un periodo all'altro. La coerenza contribuisce al perseguimento dell'obiettivo della comparabilità. |
CQ 12. |
Comparabilità non significa uniformità. Affinché le informazioni siano comparabili, gli elementi simili devono sembrare simili ed elementi differenti devono sembrare differenti. La comparabilità non migliora facendo sembrare simili cose diverse, né tantomeno facendo sembrare diverse cose simili. |
Verificabilità
CQ 13. |
La verificabilità contribuisce a infondere nei fruitori fiducia nel fatto che le informazioni siano complete, neutrali e accurate. Un'informazione sulla sostenibilità è verificabile se l'informazione stessa o i dati dai quali è stata ricavata possono essere corroborati. |
CQ 14. |
Per verificabilità si intende che vari osservatori indipendenti e competenti potrebbero trovare a un accordo, seppure non necessariamente completo, sul fatto che una particolare descrizione sia una rappresentazione fedele. Le informazioni sulla sostenibilità sono fornite in modo tale da favorirne la verificabilità, ad esempio:
|
CQ 15. |
Alcune informazioni sulla sostenibilità saranno sotto forma di spiegazioni o di informazioni prospettiche. Tali informazioni possono essere dimostrabili rappresentando fedelmente su base fattuale, ad esempio, le strategie, i piani e le analisi dei rischi dell'impresa. Al fine di agevolare i fruitori nel decidere se avvalersi di tali informazioni, l'impresa descrive le ipotesi e i metodi utilizzati per la loro elaborazione, nonché altri fattori che forniscono elementi di prova utili per confermare che le informazioni riflettano gli effettivi piani o decisioni adottati dall'impresa. |
Comprensibilità
CQ 16. |
Le informazioni sulla sostenibilità sono comprensibili quando sono chiare e concise. Un'informazione comprensibile consente a un lettore ragionevolmente competente di comprendere l'informazione comunicata. |
CQ 17. |
Affinché un'informativa sulla sostenibilità sia concisa è necessario a) evitare informazioni generiche «stereotipate» che non sono specifiche all'impresa; b) evitare la duplicazione inutile di informazioni, anche di quelle incluse in bilancio; e c) utilizzare un linguaggio chiaro, con frasi e paragrafi ben costruiti. Un'informativa concisa contiene soltanto informazioni rilevanti. Le informazioni integrative presentate ai sensi del paragrafo113 sono fornite in modo tale da non occultare informazioni rilevanti. |
CQ 18. |
La chiarezza potrebbe essere migliorata differenziando le informazioni riguardanti gli sviluppi nel periodo di riferimento dalle informazioni «fisse», che restano relativamente invariate da un periodo all'altro. È possibile farlo, ad esempio, descrivendo gli aspetti dei processi di governance e di gestione del rischio dell'impresa legati alla sostenibilità che sono cambiati rispetto al periodo di riferimento precedente separatamente da quelli che sono rimasti invariati. |
CQ 19. |
La completezza, la chiarezza e la comparabilità dell'informativa sulla sostenibilità dipendono tutte da una presentazione delle informazioni come un insieme coerente. Affinché l'informativa sulla sostenibilità sia coerente, deve essere presentata in modo tale da spiegare il contesto e i rapporti tra le informazioni collegate. Ai fini della coerenza è inoltre necessario che l'impresa fornisca le informazioni in modo tale da consentire ai fruitori di collegare le informazioni relative agli impatti, ai rischi e alle opportunità legati alla sostenibilità con le informazioni contenute nei bilanci dell'impresa. |
CQ 20. |
Se i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità trattati in bilancio hanno implicazioni significative per la rendicontazione di sostenibilità, l'impresa può includere nella dichiarazione sulla sostenibilità le informazioni necessarie ai fruitori per valutare tali implicazioni, e fornire gli opportuni collegamenti con il bilancio (cfr. capitolo 9). Il livello delle informazioni, la granularità e la tecnicità sono in linea con le esigenze e le aspettative dei fruitori. Le abbreviazioni sono evitate e le unità di misura sono definite e indicate. |
Appendice C
Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
ESRS |
Obbligo di informativa |
Denominazione completa dell'obbligo di informativa |
Termine di introduzione graduale o data di efficacia (compreso il primo anno) |
ESRS 2 |
SBM-1 |
Strategia, modello aziendale e catena del valore |
L'impresa comunica le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-1, paragrafo 40, lettera b) (ripartizione dei ricavi totali per settore ESRS significativo) e dal paragrafo 40, lettera c) (elenco dei settori ESRS significativi aggiuntivi) a decorrere dalla data di applicazione specificata in un atto delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE. |
ESRS 2 |
SBM-3 |
Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera e) (effetti finanziari attesi). L'impresa può ottemperare all'ESRS SBM-3, paragrafo 48, lettera e), comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile. |
ESRS E1 |
E1-6 |
Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES |
Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere gli elementi d'informazione sulle emissioni di ambito 3 e le emissioni totali di GES. |
ESRS E1 |
E1-9 |
Effetti finanziari attesi derivanti da rischi fisici e di transizione rilevanti e opportunità potenziali legate al clima |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E1-9. L'impresa può conformarsi all'ESRS E1-9 comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile. |
ESRS E2 |
E2-6 |
Effetti finanziari attesi di impatti, rischi e opportunità legati all'inquinamento |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E2-6. Fatte salve le informazioni prescritte dal paragrafo 40, lettera b), sulle spese operative e in conto capitale sostenute nel periodo di riferimento in concomitanza con gli incidenti e i depositi più importanti, nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E2-6 comunicando soltanto informazioni qualitative. |
ESRS E3 |
E3-5 |
Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati alle acque e risorse marine |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E3-5Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E3-5 comunicando soltanto informazioni qualitative. |
ESRS E4 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS E4. |
ESRS E4 |
E4-6 |
Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati alla biodiversità e agli ecosistemi |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E4-6. Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E4-6 comunicando soltanto informazioni qualitative. |
ESRS E5 |
E5-6 |
Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati all'uso delle risorse e all'economia circolare |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E5-6. Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E5-6 comunicando soltanto informazioni qualitative. |
ESRS S1 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S1. |
ESRS S1 |
S1-7 |
Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere la comunicazione di tutti gli elementi d'informazione presenti in questo obbligo di informativa. |
ESRS S1 |
S1-8 |
Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere questo obbligo di informativa per quanto riguarda i propri dipendenti nei paesi non-SEE. |
ESRS S1 |
S1-11 |
Protezione sociale |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-11. |
ESRS S1 |
S1-12 |
Percentuale di dipendenti con disabilità |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-12. |
ESRS S1 |
S1-13 |
Formazione e sviluppo delle competenze |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-13. |
ESRS S1 |
S1-14 |
Salute e sicurezza |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere gli elementi d'informazione sui casi di malattia professionale e sul numero di giorni persi a seguito di lesioni, infortuni, decessi e malattie professionali. |
ESRS S1 |
S1-14 |
Salute e sicurezza |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere la comunicazione di informazioni sui lavoratori non dipendenti. |
ESRS S1 |
S1-15 |
Equilibrio tra vita professionale e vita privata |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-15. |
ESRS S2 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S2. |
ESRS S3 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S3. |
ESRS S4 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S4. |
Appendice D
Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti per quanto riguarda le quattro parti della rendicontazione descritte al paragrafo 115.
Parte della relazione sulla gestione |
Codice ESRS |
Titolo |
||
|
ESRS 2 |
Le Informazioni generali, comprese le informazioni fornite a norma dei requisiti applicativi degli ESRS tematici elencati nell'ESRS 2, appendice C. |
||
|
Non pertinente |
Informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia) |
||
|
ESRS E1 |
Cambiamenti climatici |
||
|
ESRS E2 |
Inquinamento |
||
|
ESRS E3 |
Acque e risorse marine |
||
|
ESRS E4 |
Biodiversità ed ecosistemi |
||
|
ESRS E5 |
Uso delle risorse ed economia circolare |
||
|
ESRS S1 |
Forza lavoro propria |
||
|
ESRS S2 |
Lavoratori nella catena del valore |
||
|
ESRS S3 |
Comunità interessate |
||
|
ESRS S4 |
Consumatori e utilizzatori finali |
||
|
ESRS G1 |
Condotta delle imprese |
Appendice E
Diagramma di flusso per la determinazione delle informative nell'ambito dell'ESRS
La valutazione della rilevanza è il punto di partenza per la rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS. La presente appendice fornisce un'illustrazione non vincolante della valutazione della rilevanza finanziaria e della rilevanza dell'impatto di cui al capitolo 3. Nella sezione 4.1 dell'ESRS 2, l'IRO-1 include obblighi generali di informativa sul processo dell'impresa per individuare impatti, rischi e opportunità e valutarne la rilevanza. L'SBM-3 dell'ESRS 2 prevede obblighi generali di informativa sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti derivanti dalla valutazione della rilevanza dell'impresa. L'impresa può omettere tutti gli obblighi di informativa in un principio tematico se ha ritenuto che l'argomento in questione non sia rilevante. In tal caso può fornire una breve spiegazione delle conclusioni della valutazione della rilevanza per il tema di cui trattasi, ma deve fornire una spiegazione dettagliata nel caso dei cambiamenti climatici nell'ambito dell'ESRS E1 (IRO-2 ESRS 2). Gli ESRS stabiliscono obblighi di informativa, non requisiti comportamentali. Gli obblighi di informativa in relazione a piani d'azione, obiettivi, politiche, analisi degli scenari e piani di transizione sono proporzionati in quanto dipendono dall'impresa che li detiene e quindi dalle dimensioni, dalla capacità, dalle risorse e dalle competenze dell'impresa stessa. Nota: Il diagramma di flusso di seguito riportato non contempla la situazione in cui l'impresa valuta che una questione di sostenibilità è rilevante, ma non rientra in un principio tematico, nel qual caso l'impresa deve pubblicare un'ulteriore informativa specifica per l'entità (ESRS 1, paragrafo 30, lettera b)).
Appendice F
Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS
La presente appendice integra l'ESRS 1. Contiene una descrizione non vincolante della struttura della dichiarazione sulla sostenibilità di cui alla sezione 8.2. Nella descrizione, l'impresa ha concluso che la biodiversità e gli ecosistemi, l'inquinamento e le comunità interessate non sono rilevanti.
Appendice G
Esempio di inclusione mediante riferimento
La presente appendice integra l'ESRS 1. Contiene una descrizione non vincolante dell'inclusione mediante riferimento nella dichiarazione sulla sostenibilità di un'altra sezione della relazione sulla gestione come indicato nella sezione 9.1.
ESRS 2
INFORMAZIONI GENERALI
SOMMARIO
Scopo
1. |
Criteri per la redazione |
– |
Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità |
– |
Obbligo di informativa BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche |
2. |
Governance |
– |
Obbligo di informativa GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo |
– |
Obbligo di informativa GOV 2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate |
– |
Obbligo di informativa GOV-3 – Integrazione delle prestazioni di sostenibilità nei sistemi di incentivazione |
– |
Obbligo di informativa GOV-4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza |
– |
Obbligo di informativa GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità |
3. |
Strategia |
– |
Obbligo di informativa SBM-1 – Strategia, modello aziendale e catena del valore |
– |
Obbligo di informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi |
– |
Obbligo di informativa SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
4. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità |
4.1 |
Informativa sul processo di valutazione della rilevanza |
– |
Obbligo di informativa IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti |
– |
Obbligo di informativa IRO-2 – Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa |
4.2 |
Obbligo minimo di informativa sulle politiche e sulle azioni |
– |
Obbligo minimo di informativa – Politiche MDR-P – Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti |
– |
Obbligo minimo di informativa – Azioni MDR-A – Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti |
5. |
Metriche e obiettivi |
– |
Obbligo minimo di informativa – Metriche MDR-M – Metriche relative a questioni di sostenibilità rilevanti |
– |
Obbligo minimo di informativa – Obiettivi MDR-T – Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
1. |
Criteri per la redazione |
– |
Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità |
2. |
Governance |
– |
Obbligo di informativa GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo |
– |
Obbligo di informativa GOV 2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate |
– |
Obbligo di informativa GOV-3 – Integrazione delle prestazioni di sostenibilità nei sistemi di incentivazione |
– |
Obbligo di informativa GOV-4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza |
– |
Obbligo di informativa GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità |
4. |
Strategia |
– |
Obbligo di informativa SBM-1 – Strategia, modello aziendale e catena del valore |
– |
Obbligo di informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi |
– |
Obbligo di informativa SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
5. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità |
– |
Obbligo di informativa IRO-2 – Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa |
– |
Obbligo minimo di informativa – Politiche MDR-P – Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti |
– |
Obbligo minimo di informativa – Azioni MDR-A – Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti |
6. |
Metriche e obiettivi |
– |
Obbligo minimo di informativa – Obiettivi MDR-T – Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi |
Appendice B: |
Elenco degli elementi d'informazione di cui ai principi trasversali e tematici derivanti dal diritto dell'UE |
Appendice C: |
Obblighi di informativa/requisiti applicativi di cui agli ESRS tematici applicabili congiuntamente all'ESRS 2 Informazioni generali |
Scopo
1. |
Il presente ESRS stabilisce gli obblighi di informativa che si applicano a tutte le imprese a prescindere dal settore di attività (vale a dire non settoriali) e per tutti i temi della sostenibilità (vale a dire trasversali). Il presente ESRS riguarda gli ambiti di rendicontazione di cui all'ESRS 1 Prescrizioni generali sezione 1.2 Principi e ambiti di rendicontazione trasversali. |
2. |
Nel redigere le informative di cui al presente principio, l'impresa applica gli obblighi di informativa (compresi i rispettivi elementi d'informazione) stabiliti negli ESRS tematici, elencati nell'appendice C Obblighi di informativa/requisiti applicativi di cui agli ESRS tematici applicabili congiuntamente all'ESRS 2 Informazioni generali. L'impresa applica gli obblighi/requisiti elencati nell'appendice C:
|
1. Criteri per la redazione
Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità
3. |
L'impresa indica i criteri generali per la redazione della propria dichiarazione sulla sostenibilità. |
4. |
L'obiettivo del presente obbligo di informativa è fornire una comprensione del modo in cui l'impresa prepara la propria dichiarazione sulla sostenibilità, compresi l'ambito di consolidamento, le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle e, se del caso, se l'impresa si sia o meno avvalsa di una delle opzioni per omettere informazioni di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo seguente. |
5. |
L'impresa divulga le informazioni seguenti:
|
Obbligo di informativa BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche
6. |
L'impresa fornisce informative in relazione a circostanze specifiche. |
7. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l'effetto di tali circostanze specifiche sulla redazione della dichiarazione sulla sostenibilità. |
8. |
L'impresa può comunicare tali informazioni unitamente alle informative cui tali circostanze attengono. |
Orizzonti temporali
9. |
Qualora si sia discostata dagli orizzonti temporali a medio o lungo termine definiti dall'ESRS 1, sezione 6.4 Definizione di breve, medio e lungo periodo a fini della rendicontazione, l'impresa descrive:
|
Stime riguardanti la catena del valore
10. |
Qualora le metriche comprendano dati della catena del valore a monte e/o a valle stimati sulla base di fonti indirette, come dati sulle medie di settore o altre variabili proxy, l'impresa:
|
Cause di incertezza nelle stime e nei risultati
11. |
Conformemente all'ESRS 1, sezione 7.2 Cause di incertezza nelle stime e nei risultati, l'impresa:
|
12. |
Nel divulgare informazioni prospettiche, l'impresa può indicare che le considera incerte. |
Modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità
13. |
In caso di modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità rispetto ai precedenti periodi di riferimento (cfr. ESRS 1 sezione 7.4 Modifiche nella redazione o nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità), l'impresa:
|
Errori di rendicontazione in periodi precedenti
14. |
Se individua errori rilevanti in periodi precedenti (cfr. ESRS 1, sezione 7.5 Errori di rendicontazione in periodi precedenti), l'impresa comunica:
|
Informative richieste da altre normative o da disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità generalmente accettate
15. |
Quando, in aggiunta alle informazioni prescritte dagli ESRS, include nella dichiarazione sulla sostenibilità informazioni prescritte da altre normative contenenti obblighi di comunicazione di informazioni sulla sostenibilità o da disposizioni in materia di sostenibilità generalmente accettate (cfr. ESRS 1, sezione 8.2 Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità), l'impresa ne dà comunicazione. In caso di parziale applicazione di altri principi o quadri di riferimento in materia di rendicontazione, l'impresa fornisce un preciso riferimento ai paragrafi del principio o quadro applicato. |
Inclusione mediante riferimento
16. |
Quando include informazioni mediante riferimento (cfr. ESRS 1, sezione 9.1 Inclusione mediante riferimento), l'impresa comunica un elenco degli obblighi di informativa dell'ESRS, o degli elementi d'informazione specifici previsti da un obbligo di informativa, che sono stati inclusi mediante riferimento. |
Uso di disposizioni transitorie in conformità dell'appendice C dell'ESRS 1
17. |
Se un'impresa o gruppo che non supera alla data di chiusura del bilancio il numero medio di 750 dipendenti nel corso dell'esercizio finanziario decide di omettere le informazioni richieste da ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 o ESRS S4, conformemente all'appendice C dell'ESRS 1, essa comunica in ogni caso se di temi di sostenibilità contemplati rispettivamente da ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 e ESRS S4 sono stati ritenuti rilevanti in esito alla valutazione della rilevanza dell'impresa. Inoltre, se uno o più di questi argomenti è stato valutato come rilevanti, per ciascun tema rilevante l'impresa:
|
2. Governance
18. |
Il presente capitolo stabilisce obblighi di informativa che consentono la comprensione dei processi, dei controlli e delle procedure di governance istituiti per monitorare, gestire e controllare le questioni di sostenibilità. |
Obbligo di informativa GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo
19. |
L'impresa comunica la composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo, i loro ruoli e responsabilità, nonché l'accesso di tali organi a competenze e capacità per quanto riguarda le questioni di sostenibilità. |
20. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:
|
21. |
L'impresa divulga le informazioni seguenti sulla composizione e la diversità dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa:
|
22. |
L'impresa divulga le informazioni seguenti riguardanti i ruoli e le responsabilità degli organi di amministrazione, direzione e controllo:
|
23. |
L'informativa include una descrizione del modo in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo determinano se sono disponibili o saranno sviluppate capacità e competenze adeguate per controllare le questioni di sostenibilità, tra cui:
|
Obbligo di informativa GOV 2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate
24. |
L'impresa indica il modo in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono informati in merito alle questioni di sostenibilità e come tali questioni sono state affrontate durante il periodo di riferimento. |
25. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il modo in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono informati in merito alle questioni di sostenibilità e quali informazioni o questioni sono state da questi affrontate durante il periodo di riferimento. In tal modo si riesce comprendere se i membri di tali organi sono stati adeguatamente informati e se sono stati in grado di svolgere il proprio ruolo. |
26. |
L'impresa divulga le informazioni seguenti:
|
Obbligo di informativa GOV-3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione
27. |
L'impresa divulga le informazioni riguardanti l'integrazione delle proprie prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione. |
28. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo sono offerti sistemi di incentivazione connessi a questioni di sostenibilità. |
29. |
L'impresa divulga le informazioni seguenti sugli eventuali sistemi di incentivazione e politiche di remunerazione collegati a questioni di sostenibilità destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa:
|
Obbligo di informativa GOV–4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza
30. |
L'impresa divulga una mappatura delle informazioni fornite nella dichiarazione sulla sostenibilità in merito al processo di dovere di diligenza. |
31. |
Il presente obbligo di informativa è inteso a facilitare la comprensione del processo di dovere di diligenza dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità. |
32. |
Gli aspetti e le fasi principali del dovere di diligenza di cui all'ESRS 1, capitolo 4 Dovere di diligenza sono collegati a una serie di obblighi di informativa trasversali e tematici previsti dagli ESRS. L'impresa fornisce una mappatura che spiega in che modo e in quali punti l'applicazione degli aspetti e delle fasi principali del processo di dovere di diligenza è trattata nella dichiarazione sulla sostenibilità, al fine di fornire un quadro delle pratiche effettive dell'impresa per quanto riguarda il dovere di diligenza (15). |
33. |
L'obbligo di informativa non impone alcun obbligo di condotta specifico per quanto riguarda le azioni di dovere di diligenza, né estende o modifica il ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo previsto da altre disposizioni legislative o regolamentari. |
Obbligo di informativa GOV–5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità
34. |
L'impresa divulga le caratteristiche principali dei propri sistemi interni di controllo e gestione del rischio di concentrazione, in relazione al processo della rendicontazione di sostenibilità. |
35. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i processi di controllo interno e di gestione del rischio dell'impresa in relazione alla rendicontazione di sostenibilità. |
36. |
L'impresa divulga le informazioni seguenti:
|
3. Strategia
37. |
Il presente capitolo stabilisce obblighi di informativa che servono a illustrare:
|
Obbligo di informativa SBM-1 – Strategia, modello aziendale e catena del valore
38. |
L'impresa comunica gli elementi della propria strategia che riguardano le questioni di sostenibilità o che influiscono su di esse, il modello aziendale e la catena del valore. |
39. |
L'obiettivo del presente obbligo di informativa è descrivere gli elementi chiave della strategia generale dell'impresa che riguardano o influenzano le questioni di sostenibilità, nonché gli elementi chiave del modello aziendale e della catena del valore dell'impresa, al fine di fornire una comprensione della sua esposizione agli impatti, ai rischi e alle opportunità e della loro origine. |
40. |
L'impresa divulga le informazioni seguenti riguardanti gli elementi fondamentali della propria strategia generale che sono collegati a questioni di sostenibilità o incidono su di esse:
|
41. |
Se ha sede in uno Stato membro dell'UE che consente un'esenzione dalla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE (22) e si è avvalsa di tale esenzione, l'impresa può omettere la ripartizione dei proventi per settore ESRS significativo di cui al paragrafo 40, lettera b). In tal caso l'impresa divulga in ogni caso l'elenco dei settori ESRS che sono significativi per l'impresa stessa. |
42. |
L'impresa divulga una descrizione del proprio modello aziendale e della propria catena del valore che comprende:
|
Obbligo di informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi
43. |
L'impresa indica le modalità con cui si tiene conto degli interessi e delle opinioni dei portatori di interessi nella strategia e nel modello aziendale. |
44. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che modo gli interessi e le opinioni dei portatori di interessi orientano la strategia e il modello aziendale dell'impresa. |
45. |
L'impresa divulga una descrizione sintetica di quanto segue:
|
Obbligo di informativa SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
46. |
L'impresa divulga i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti e il modo in cui questi interagiscono con la sua strategia e il suo modello aziendale. |
47. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, quali risultano dalla valutazione della rilevanza dell'impresa e in che modo essi scaturiscono dalla strategia e dal modello aziendale dell'impresa e ne inducono l'adeguamento, compresa l'assegnazione delle risorse. Le informazioni da comunicare in merito alla gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa sono prescritte negli ESRS tematici e nei principi settoriali specifici, che sono applicati congiuntamente agli obblighi minimi di informativa relativi alle politiche, alle azioni e agli obiettivi stabiliti nel presente principio. |
48. |
L'impresa divulga quanto segue:
|
49. |
L'impresa può divulgare le informazioni descrittive di cui al paragrafo 46 insieme alle informazioni fornite nell'ambito del corrispondente ESRS tematico, nel qual caso presenta comunque una dichiarazione dei suoi impatti, rischi e opportunità rilevanti insieme alle informazioni preparate a norma del presente capitolo dell'ESRS 2. |
4. Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
4.1 Informativa sul processo di valutazione della rilevanza
50. |
Il presente capitolo stabilisce obblighi di informativa che servono a illustrare:
|
Obbligo di informativa IRO-1 – Descrizione del processo per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti
51. |
L'impresa comunica le informazioni riguardanti il processo utilizzato per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità e per valutare quali di questi sono rilevanti. |
52. |
L'obiettivo del presente obbligo di informativa è fornire una comprensione del processo attraverso cui l'impresa individua gli impatti, i rischi e le opportunità e ne valuta la rilevanza, come base per determinare le informazioni da includere nella dichiarazione sulla sostenibilità (cfr. ESRS 1, capitolo 3, e i relativi requisiti di applicazione, che stabiliscono i requisiti e i principi per il processo di individuazione e valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti sulla base del principio della doppia rilevanza). |
53. |
L'impresa divulga le informazioni seguenti:
|
Obbligo di informativa IRO-2 – Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa
54. |
L'impresa indica a quali obblighi di informativa le sue dichiarazioni sulla sostenibilità sono conformi. |
55. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa e i temi che sono stati omessi in quanto non rilevanti in base alla valutazione della rilevanza. |
56. |
L'impresa include un elenco degli obblighi di informativa cui ha adempiuto nella redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, in base ai risultati della valutazione della rilevanza (cfr. ESRS 1, capitolo 3), indicando anche i numeri di pagina e/o i paragrafi della dichiarazione sulla sostenibilità in cui si trovano le relative informazioni. Tale elenco può essere presentato sotto forma di indice. L'impresa include inoltre una tabella di tutti gli elementi d'informazione derivanti da altri atti legislativi dell'UE elencati nell'appendice B, indicando dove sono reperibili nella dichiarazione sulla sostenibilità e includendo quelli che l'impresa ha valutato come non rilevanti, nel qual caso l'impresa indica «Non rilevante» nella tabella conformemente al paragrafo 35 dell'ESRS 1. |
57. |
Se conclude che i cambiamenti climatici non sono rilevanti e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa dell'ESRS E1 Cambiamenti climatici, l'impresa fornisce una spiegazione dettagliata delle conclusioni della sua valutazione della rilevanza riguardo ai cambiamenti climatici (cfr. ESRS 2 IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa), compresa un'analisi prospettica delle condizioni che potrebbero in futuro indurre l'impresa a concludere che i cambiamenti climatici sono rilevanti. |
58. |
Se l'impresa conclude che un tema diverso dai cambiamenti climatici non è rilevante e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa nel corrispondente ESRS tematico, può fornire una breve spiegazione delle conclusioni della sua valutazione della rilevanza per quel tema. |
59. |
L'impresa fornisce una spiegazione del modo in cui determina le informazioni rilevanti da divulgare riguardo agli impatti, ai rischi e alle opportunità che ha valutato come rilevanti, anche illustrando l'utilizzo di soglie e/o le modalità di attuazione dei criteri di cui all'ESRS 1, sezione 3.2 Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni. |
4.2 Obbligo minimo di informativa sulle politiche e sulle azioni
60. |
Nella presente sezione sono definiti gli obblighi minimi di informativa che devono essere inclusi quando l'impresa divulga le informazioni riguardanti le politiche e le azioni volte a prevenire, mitigare e correggere gli impatti rilevanti effettivi e potenziali, ad affrontare i rischi rilevanti e/o a perseguire opportunità rilevanti (collettivamente, a «gestire le questioni di sostenibilità rilevanti»). Detti obblighi sono applicati unitamente agli obblighi di informativa, inclusi i requisiti applicativi, contenuti negli ESRS tematici e settoriali pertinenti. Sono applicati anche quando l'impresa redige informative specifiche per l'entità. |
61. |
Le informative corrispondenti sono inserite accanto alle informative prescritte dagli ESRS pertinenti. Quando una singola politica o le stesse azioni affrontano diverse questioni di sostenibilità interconnesse, l'impresa può divulgare le informazioni richieste nella rendicontazione ai sensi di un ESRS tematico e rinviare ad esso nella rendicontazione ai sensi di altri ESRS tematici. |
62. |
Se non può divulgare le informazioni riguardanti le politiche e le azioni prescritte dall'ESRS pertinente, perché non ha adottato politiche e/o azioni in merito alla specifica questione di sostenibilità di cui trattasi, l'impresa ne dà comunicazione e indica le ragioni della mancata adozione di politiche e/o azioni. L'impresa può comunicare un termine entro il quale intende adottarle. |
Obbligo minimo di informativa – Politiche MDR-P – Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti
63. |
Nel comunicare le politiche adottate rispetto a ciascuna questione di sostenibilità individuata come rilevante, l'impresa applica gli obblighi minimi di informativa di cui alla presente disposizione. |
64. |
L'obiettivo del presente obbligo minimo di informativa è fornire una comprensione delle politiche messe in atto dall'impresa per prevenire, attenuare e correggere gli impatti effettivi e potenziali, affrontare i rischi e perseguire le opportunità. |
65. |
L'impresa divulga le informazioni sulle politiche adottate per gestire una questione di sostenibilità rilevante. L'informativa include le informazioni seguenti:
|
Obbligo minimo di informativa – Azioni MDR-A – Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti
66. |
Nel descrivere le azioni attraverso le quali gestisce ciascuna questione di sostenibilità rilevante, compresi i piani d'azione e le risorse assegnate e/o previste, l'impresa applica le prescrizioni riguardanti il contenuto delle informative di cui alla presente disposizione. |
67. |
Il presente obbligo minimo di informativa serve a illustrare le principali azioni attuate e/o pianificate per prevenire, mitigare e correggere gli impatti effettivi e potenziali e affrontare i rischi e le opportunità, nonché, se del caso, raggiungere gli scopi e gli obiettivi delle politiche collegate. |
68. |
Se l'attuazione di una politica richiede azioni, o un piano d'azione globale, per il raggiungimento dei relativi obiettivi, ed anche nel caso in cui le azioni siano attuate senza una specifica politica, l'impresa divulga le informazioni seguenti:
|
69. |
Quando l'attuazione di un piano d'azione comporta spese operative (OpEx) e/o spese in conto capitale (CapEx) significative, l'impresa:
|
5. Metriche e obiettivi
70. |
Il presente capitolo definisce gli obblighi minimi di informativa che devono essere inclusi quando l'impresa comunica le informazioni sulle metriche e sugli obiettivi legati a ciascuna questione di sostenibilità rilevante. Detti obblighi sono applicati unitamente agli obblighi di informativa, inclusi i requisiti applicativi, contenuti negli ESRS tematici pertinenti. Sono applicati anche quando l'impresa redige informative specifiche per l'entità. |
71. |
Le informative corrispondenti sono inserite accanto alle informative prescritte dagli ESRS tematici. |
72. |
Se non può divulgare le informazioni sugli obiettivi prescritte dall'ESRS tematico pertinente, perché non ha adottato obiettivi in merito alla specifica questione di sostenibilità, l'impresa ne dà comunicazione e indica le ragioni della mancata adozione di obiettivi. L'impresa può comunicare un termine entro il quale intende adottarli. |
Obbligo minimo di informativa – Metriche MDR-M – Metriche relative a questioni di sostenibilità rilevanti
73. |
Nel comunicare in merito alle metriche utilizzate rispetto a ciascuna questione di sostenibilità rilevante, l'impresa applica le prescrizioni riguardanti il contenuto delle informative di cui alla presente disposizione. |
74. |
Il presente obbligo minimo di informativa serve a illustrare le metriche utilizzate dall'impresa per monitorare l'efficacia delle azioni volte a gestire le questioni di sostenibilità rilevanti. |
75. |
L'impresa comunica le metriche utilizzate per valutare le prestazioni e l'efficacia in relazione a un impatto, un rischio o un'opportunità rilevante. |
76. |
Le metriche comprendono quelle definite negli ESRS, come pure metriche definite su base specifica per l'entità, siano esse tratte da altre fonti o sviluppate dall'impresa stessa. |
77. |
Per ciascuna metrica, l'impresa:
|
Obbligo minimo di informativa – Obiettivi MDR-T – Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi
78. |
Nel comunicare gli obiettivi che sono stati fissati rispetto a ciascuna questione di sostenibilità rilevante, l'impresa applica le prescrizioni riguardanti il contenuto delle informative di cui alla presente disposizione. |
79. |
L'obiettivo del presente obbligo minimo di informativa è fornire, per ogni questione di sostenibilità rilevante, una comprensione dei seguenti elementi:
|
80. |
L'impresa divulga gli obiettivi misurabili, orientati ai risultati e vincolati a un calendario sulle questioni di sostenibilità rilevanti che ha stabilito per valutare i progressi compiuti. Per ciascun obiettivo, l'informativa include le informazioni seguenti:
|
81. |
Se non ha fissato alcun obiettivo misurabile, orientato ai risultati, l'impresa:
|
Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 2 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
1. Criteri per la redazione
Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità
RA 1. |
Nel descrivere in che misura la dichiarazione sulla sostenibilità copra la catena del valore a monte e a valle (cfr. ESRS 1, sezione 5.1 Impresa comunicante e catena del valore), l'impresa può operare una distinzione tra:
|
Obbligo di informativa BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche
RA 2. |
L'impresa può indicare se si basa su norme europee approvate dal sistema europeo di normazione (norme ISO/IEC o CEN/CENELEC), nonché la misura in cui i dati e i processi utilizzati ai fini della rendicontazione di sostenibilità sono stati verificati da un soggetto esterno che rilascia l'attestazione della conformità e sono risultati conformi alla corrispondente norma ISO/IEC o CEN/CENELEC. |
2. Governance
Obbligo di informativa GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo
RA 3. |
Nel descrivere il ruolo e le responsabilità degli organi di amministrazione, direzione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, l'impresa può specificare quanto segue:
|
RA 4. |
Nel descrivere l'organizzazione della governance di un'impresa relativamente alle questioni di sostenibilità, è possibile integrare la descrizione di una struttura di governance complessa con una rappresentazione sotto forma di diagramma. |
RA 5. |
La descrizione del livello di competenze o di accesso alle competenze degli organi di amministrazione, direzione e controllo può essere corroborata dalla descrizione della composizione degli organi, indicando anche i membri su cui tali organi fanno affidamento per la competenza relativa al controllo delle questioni di sostenibilità e delle modalità in cui gli organi stessi si avvalgono di tale competenza. Nella descrizione l'impresa considera in che modo le capacità e le competenze sono pertinenti per gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti dell'impresa e se gli organi e/o i rispettivi membri hanno accesso ad altre fonti di competenza, come ad esempio esperti e attività di formazione specifici e ad altre iniziative formative per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze in materia di sostenibilità all'interno di tali organi. |
Obbligo di informativa GOV 2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate
RA 6. |
In base alla struttura dell'impresa, gli organi di amministrazione, direzione e controllo potrebbero concentrarsi su obiettivi generali, mentre la dirigenza si concentra su obiettivi più specifici. In questo caso, l'impresa può divulgare le modalità con cui gli organi di governance provvedono affinché sia adottato un meccanismo adeguato per il monitoraggio delle prestazioni. |
Obbligo di informativa GOV-3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione
RA 7. |
Per le imprese quotate, il presente obbligo di informativa dovrebbe essere coerente con la relazione sulla remunerazione prevista agli articoli 9 bis e 9 ter della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 119, 120 e 122 dell'ESRS 1, un'impresa quotata può fare riferimento alla sua relazione sulla remunerazione. |
Obbligo di informativa GOV-4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza
RA 8. |
La mappatura di cui al paragrafo 30 può essere presentata sotto forma di tabella, inserendo riferimenti incrociati tra gli elementi fondamentali del dovere di diligenza (per gli impatti sulle persone e sull'ambiente) e le informative pertinenti contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa, come indicato di seguito. |
RA 9. |
L'impresa può aggiungere colonne alla tabella sottostante per indentificare in modo chiaro le informative che riguardano gli impatti sulle persone e/o sull'ambiente, dato che a volte la stessa fase della procedura di dovere di diligenza può essere oggetto di più informative. |
RA 10. |
I principali riferimenti presenti negli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali riguardanti gli elementi fondamentali della procedura di dovere di diligenza sono elencati nell'ESRS 1, capitolo 4.
|
Obbligo di informativa GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità
RA 11. |
Questo obbligo di informativa verte esclusivamente sui processi di controllo interno del processo di rendicontazione di sostenibilità. L'impresa può considerare rischi quali la completezza e l'integrità dei dati, l'accuratezza dei risultati delle stime, la disponibilità di dati sulla catena del valore a monte e/o a valle e le tempistiche con cui le informazioni sono rese disponibili. |
3. Strategia
Obbligo di informativa SBM-1 – Strategia, modello aziendale e catena del valore
RA 12. |
Al fine di fornire le informazioni sui settori di cui al paragrafo 40, l'impresa fornisce una mappatura delle proprie attività significative conformemente ai settori degli ESRS. Se un codice per un sottosettore non esiste, si inserisce la voce «altri». |
RA 13. |
Ai fini dell'obbligo di informativa di cui al paragrafo 40, un gruppo di prodotti e/o servizi offerti, un gruppo di mercati e/o gruppi di clienti serviti o un settore ESRS è significativo per l'impresa se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
|
RA 14. |
Nel redigere le informative riguardanti il suo modello aziendale e la catena del valore, l'impresa considera:
|
RA 15. |
Le informazioni contestuali possono essere particolarmente utili ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa, per comprendere in che misura le informative includono informazioni sulla catena del valore a monte e/o a valle. La descrizione delle principali caratteristiche della catena del valore a monte e/o a valle e, ove applicabile, l'individuazione delle catene del valore principali dovrebbe consentire di comprendere in che modo l'impresa applica gli obblighi di cui all'ESRS 1, capitolo 5, e la valutazione della rilevanza effettuata dall'impresa ai sensi dell'ESRS 1, capitolo 3. La descrizione può fornire un sommario delle caratteristiche fondamentali delle entità della catena del valore a monte e/o a valle, indicando il loro rispettivo contributo alle prestazioni e alla situazione dell'impresa e spiegando in che modo contribuiscono alla creazione di valore dell'impresa. |
Obbligo di informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi
RA 16. |
Le opinioni e gli interessi dei portatori di interessi espressi nell'ambito del coinvolgimento dei portatori di interessi da parte dell'impresa attraverso il suo processo di dovere di diligenza possono riguardare uno o più aspetti della sua strategia o del suo modello aziendale. Possono pertanto incidere sulle decisioni dell'impresa per quanto riguarda l'orientamento futuro della strategia o del modello aziendale. |
Obbligo di informativa SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
RA 17. |
Nel descrivere in che punto della catena del valore a monte e/o a valle si concentrano gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, l'impresa prende in considerazione: le aree geografiche, le strutture o i tipi di attivi, i fattori produttivi, i risultati e i canali di distribuzione. |
RA 18. |
Questa informativa può essere espressa in termini di impatto, rischio od opportunità singoli oppure aggregando gruppi di impatti, rischi e opportunità rilevanti, quando ciò fornisce informazioni più pertinenti e non occulta informazioni rilevanti. |
4. Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa IRO-2 – Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa
RA 19. |
In deroga ai criteri per la presentazione delle informazioni riguardanti questioni di sostenibilità inclusi nell'ESRS 1, capitolo 8 Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può divulgare l'elenco degli obblighi di informativa cui ha adempiuto nella redazione della dichiarazione sulla sostenibilità (cfr. paragrafo 54) tra le informazioni generali o in altre parti della dichiarazione di sostenibilità, come ritiene opportuno. L'impresa può utilizzare un indice, vale a dire un elenco sotto forma di tabella degli obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità, con l'indicazione della relativa posizione (pagina/paragrafi). |
Obbligo minimo di informativa – Politiche MDR-P – Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti
RA 20. |
Data l'interdipendenza tra impatti sulle persone e sull'ambiente, rischi e opportunità, la stessa politica potrebbe applicarsi a diverse questioni di sostenibilità rilevanti, tra cui anche questioni che sono oggetto di più di un ESRS tematico. Per esempio, se una singola politica riguarda sia una questione ambientale sia una sociale, l'impresa può comunicare le informazioni su tale politica nella sezione dedicata all'ambiente della sua dichiarazione sulla sostenibilità. In tal caso dovrebbe contenere, nella sezione dell'informativa dedicata all'ambito sociale, un riferimento incrociato alla sezione sull'ambiente in cui tale politica è trattata. Analogamente, le informazioni su una politica possono essere comunicate nella sezione dedicata all'ambito sociale, inserendo il relativo riferimento incrociato nella sezione sull'ambiente. |
RA 21. |
La descrizione dell'ambito di applicazione della politica può indicare quali sono le attività e/o i settori delle operazioni proprie o della catena del valore a monte e a valle dell'impresa oggetto della politica. Nella descrizione possono essere meglio chiariti i confini riguardanti il tema specifico o le circostanze dell'impresa, che possono comprendere aree geografiche, cicli di vita, ecc. In alcuni casi, ad esempio qualora la politica non dovesse coprire l'intera catena del valore, l'impresa può indicare chiaramente in che misura la catena del valore è coperta dalla politica. |
Obbligo minimo di informativa – Azioni MDR-A – Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti
RA 22. |
Le azioni principali nel contesto di questo obbligo minimo di informativa sono quelle che contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa nell'affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti. Per una maggiore comprensibilità, se opportuno, è possibile aggregare le azioni principali. |
RA 23. |
Le informazioni sull'assegnazione delle risorse possono essere presentate sotto forma di tabella e ripartite tra spesa in conto capitale e spesa operativa, per tutti gli orizzonti temporali pertinenti, nonché discriminando fra le risorse applicate nell'anno di riferimento corrente e l'assegnazione prevista di risorse su orizzonti temporali specifici. |
5. Metriche e obiettivi
Obbligo minimo di informativa – Obiettivi MDR-T – Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi
RA 24. |
Nel divulgare gli obiettivi legati alla prevenzione o alla mitigazione degli impatti ambientali, l'impresa attribuisce priorità agli obiettivi legati alla riduzione degli impatti in termini assoluti piuttosto che in termini relativi. Se sono rivolti alla prevenzione o alla mitigazione degli impatti sociali, gli obiettivi possono essere specificati in termini di effetti sui diritti umani o sul benessere o di effetti positivi per i portatori di interessi coinvolti. |
RA 25. |
Le informazioni sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi possono essere presentate in una tabella generale, comprendente informazioni riguardanti lo scenario di base e il valore dell'obiettivo, traguardi e risultati conseguiti nei periodi precedenti. |
RA 26. |
Nel descrivere i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di una politica in assenza di un obiettivo misurabile, l'impresa può specificare uno scenario di base rispetto al quale sono valutati i progressi. Ad esempio, l'impresa può valutare un aumento del salario di una certa percentuale per coloro che ricevono un salario inferiore a quello equo; oppure può valutare la qualità dei suoi rapporti con le comunità locali sulla base della percentuale di problemi sollevati dalle comunità che sono stati risolti in modo per loro soddisfacente. Lo scenario di base e la valutazione dei progressi compiuti sono legati agli impatti, ai rischi e alle opportunità su cui si fonda la rilevanza della questione affrontata dalla politica. |
Appendice B
Elenco degli elementi d'informazione di cui ai principi trasversali e tematici derivanti da altri atti legislativi dell'UE
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 2. La tabella sottostante illustra gli elementi d'informazione dell'ESRS 2 e degli ESRS tematici che derivano da altri atti legislativi dell'UE.
Obbligo di informativa ed elemento d'informazione corrispondente |
Riferimento SFDR (23) |
Riferimento terzo pilastro (24) |
Riferimento regolamento sugli indici di riferimento (25) |
Riferimento normativa dell'UE sul clima (26) |
ESRS 2 GOV-1 Diversità di genere nel consiglio, paragrafo 21, lettera d) |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 13 |
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Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione (27), allegato II |
|
ESRS 2 GOV-1 Percentuale di membri indipendenti del consiglio di amministrazione, paragrafo 21, lettera e) |
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|
Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II |
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ESRS 2 GOV-4 Dichiarazione sul dovere di diligenza, paragrafo 30 |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 10 |
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ESRS 2 SBM-1 Coinvolgimento in attività collegate ad attività nel settore dei combustibili fossili, paragrafo 40, lettera d), punto i) |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 4 |
Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione (28), tabella 1 – Informazioni qualitative sul rischio ambientale e tabella 2 – Informazioni qualitative sul rischio sociale |
Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II |
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ESRS 2 SBM-1 Coinvolgimento in attività collegate alla produzione di sostanze chimiche, paragrafo 40, lettera d), punto ii) |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 9 |
|
Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II |
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ESRS 2 SBM-1 Partecipazione ad attività connesse ad armi controverse, paragrafo 40, lettera d), punto iii) |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 14 |
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Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 (29) e allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 |
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ESRS 2 SBM-1 Coinvolgimento in attività collegate alla coltivazione e alla produzione di tabacco, paragrafo 40, lettera d), punto iv) |
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Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 e allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 |
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ESRS E1-1 Piano di transizione per conseguire la neutralità climatica entro il 2050, paragrafo 14 |
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Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 |
ESRS E1-1 Imprese escluse dagli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi, paragrafo 16, lettera g) |
|
Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua |
Articolo 12, paragrafo 1, lettere a d) a g), e paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 |
|
ESRS E1-4 Obiettivi di riduzione delle emissioni di GES, paragrafo 34 |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 4 |
Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 3: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento |
Articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 |
|
ESRS E1-5 Consumo di energia da combustibili fossili disaggregato per fonte (solo settori ad alto impatto climatico), paragrafo 38 |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 5 e allegato I, tabella 2, indicatore n. 5 |
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ESRS E1-5 Consumo di energia e mix energetico, paragrafo 37 |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 5 |
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ESRS E1-5 Intensità energetica associata con attività in settori ad alto impatto climatico, paragrafi da 40 a 43 |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 6 |
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ESRS E1-6 Emissioni lorde di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES, paragrafo 44 |
Allegato I, tabella 1, indicatori nn. 1 e 2 |
Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua |
Articolo 5, paragrafo 1, articolo 6 e articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 |
|
ESRS E1-6 Intensità delle emissioni lorde di GES, paragrafi da 53 a 55 |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 3 |
Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 3: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento |
Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 |
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ESRS E1-7 Assorbimenti di GES e crediti di carbonio, paragrafo 56 |
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Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 |
ESRS E1-9 Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento verso rischi fisici legati al clima, paragrafo 66 |
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Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1818 e allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 |
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ESRS E1-9 Disaggregazione degli importi monetari per rischio fisico acuto e cronico, paragrafo 66, lettera a) ESRS E1-9 Posizione delle attività significative a rischio fisico rilevante, paragrafo 66, lettera c) |
|
Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; punti 46 e 47 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione; modello 5: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico |
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ESRS E1-9 Ripartizione del valore contabile dei suoi attivi immobiliari per classi di efficienza energetica, paragrafo 67, lettera c) |
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Articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; punto 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione; Modello 2: Portafoglio bancario – Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili – Efficienza energetica delle garanzie reali |
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ESRS E1-9 Grado di esposizione del portafoglio a opportunità legate al clima, paragrafo 69 |
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Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1818 |
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ESRS E2-4 Quantità di ciascun inquinante che figura nell'allegato II del regolamento E-PRTR (registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) emesso nell'aria, nell'acqua e nel suolo, paragrafo 28 |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 8; allegato I, tabella 2, indicatore n. 2; allegato 1, tabella 2, indicatore n. 1; allegato I, tabella 2, indicatore n. 3 |
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ESRS E3-1 Acque e risorse marine, paragrafo 9 |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 7 |
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ESRS E3-1 Politica dedicata, paragrafo 13 |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 8 |
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ESRS E3-1 Sostenibilità degli oceani e dei mari paragrafo 14 |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 12 |
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ESRS E3-4 Totale dell'acqua riciclata e riutilizzata, paragrafo 28, lettera c) |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 6.2 |
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ESRS E3-4 Consumo idrico totale in m3 rispetto ai ricavi netti da operazioni proprie, paragrafo 29 |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 6.1 |
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ESRS 2 IRO-1 – E4 paragrafo 16, lettera a), punto i) |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 7 |
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ESRS 2 IRO-1 – E4 paragrafo 16, lettera b) |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 10 |
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ESRS 2 IRO-1 – E4 paragrafo 16, lettera c) |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 14 |
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ESRS E4-2 Politiche o pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili, paragrafo 24, lettera b) |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 11 |
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ESRS E4-2 Pratiche o politiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili, paragrafo 24, lettera c) |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 12 |
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ESRS E4-2 Politiche volte ad affrontare la deforestazione, paragrafo 24, lettera d) |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 15 |
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|
ESRS E5-5 Rifiuti non riciclati, paragrafo 37, lettera d) |
Allegato I, tabella 2, indicatore n. 13 |
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ESRS E5-5 Rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi, paragrafo 39 |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 9 |
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ESRS 2 – SBM3 – S1 Rischio di lavoro forzato, paragrafo 14, lettera f) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 13 |
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ESRS 2 – SBM3 – S1 Rischio di lavoro minorile, paragrafo 14, lettera g) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 12 |
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|
ESRS S1-1 Impegni politici in materia di diritti umani, paragrafo 20 |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 9 e allegato I, tabella 1, indicatore n. 11 |
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ESRS S1-1 Politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, paragrafo 21 |
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Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II |
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ESRS S1-1 Procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani, paragrafo 22 |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 11 |
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ESRS S1-1 Politica di prevenzione o sistema di gestione degli infortuni sul lavoro, paragrafo 23 |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 1 |
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ESRS S1-3 Meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce, paragrafo 32, lettera c) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 5 |
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ESRS S1-14 Numero di decessi e numero e tasso di infortuni connessi al lavoro, paragrafo 88, lettere b) e c) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 2 |
|
Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II |
|
ESRS S1-14 Numero di giornate perdute a causa di ferite, infortuni, incidenti mortali o malattie, paragrafo 88, lettera e) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 3 |
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|
ESRS S1-16 Divario retributivo di genere non corretto, paragrafo 97, lettera a) |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 12 |
|
Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II |
|
ESRS S1-16 Eccesso di divario retributivo a favore dell'amministratore delegato, paragrafo 97, lettera b) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 8 |
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|
ESRS S1-17 Incidenti legati alla discriminazione, paragrafo 103, lettera a) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 7 |
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ESR S1-17 Mancato rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e OCSE, paragrafo 104, lettera a) |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10 e allegato I, tabella 3, indicatore n. 14 |
|
Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 e articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 |
|
ESRS 2 SBM-3 – S2 Grave rischio di lavoro minorile o di lavoro forzato nella catena del lavoro, paragrafo 11, lettera b) |
Allegato I, tabella 3, indicatori nn. 12 e 13 |
|
|
|
ESRS S2-1 Impegni politici in materia di diritti umani, paragrafo 17 |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 9 e allegato I, tabella 1, indicatore n. 11 |
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ESRS S2-1 Politiche connesse ai lavoratori nella catena del valore, paragrafo 18 |
Allegato I, tabella 3, indicatori nn. 11 e 4 |
|
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ESRS S2-1 Mancato rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE, paragrafo 19 |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10 |
|
Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 e articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 |
|
ESRS S2-1 Politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, paragrafo 19 |
|
|
Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, allegato II |
|
ESRS S2-4 Problemi e incidenti in materia di diritti umani nella sua catena del valore a monte e a valle, paragrafo 36 |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 14 |
|
|
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ESRS S3-1 Impegni politici in materia di diritti umani, paragrafo 16 |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 9 e allegato I, tabella 1, indicatore n. 11 |
|
|
|
ESRS S3-1 Mancato rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, dei principi dell'OIL o delle linee guida dell'OCSE, paragrafo 17 |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10 |
|
Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 e articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 |
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ESRS S3-4 Problemi e incidenti in materia di diritti umani, paragrafo 36 |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 14 |
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ESRS S4-1 Politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali, paragrafo 16 |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 9 e allegato I, tabella 1, indicatore n. 11 |
|
|
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ESRS S4-1 Mancato rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE, paragrafo 17 |
Allegato I, tabella 1, indicatore n. 10 |
|
Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 e articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 |
|
ESRS S4-4 Problemi e incidenti in materia di diritti umani, paragrafo 35 |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 14 |
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ESRS G1-1 Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, paragrafo 10, lettera b) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 15 |
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ESRS G1-1 Protezione degli informatori, paragrafo 10, lettera d) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 6 |
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ESRS G1-4 Ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione attiva e passiva, paragrafo 24, lettera a) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 17 |
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Allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 |
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ESRS G1-4 Norme di lotta alla corruzione attiva e passiva, paragrafo 24, lettera b) |
Allegato I, tabella 3, indicatore n. 16 |
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Appendice C
Obblighi di informativa e requisiti applicativi di cui agli ESRS tematici applicabili congiuntamente all'ESRS 2 Informazioni generali
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 2 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. La tabella seguente illustra gli obblighi contenuti negli ESRS tematici di cui occorre tenere conto nel comunicare informazioni ai sensi degli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2.
ESRS 2 Obbligo di informativa |
Paragrafo ESRS correlato |
GOV–1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo |
ESR G1 Condotta delle imprese (paragrafo 5) |
GOV-3 Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione |
ESRS E1 Cambiamenti climatici (paragrafo 13) |
SBM-2 Interessi e opinioni dei portatori di interessi |
ESRS S1 Forza lavoro propria (paragrafo 12) ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore (paragrafo 9) ESRS S3 Comunità interessate (paragrafo 7) ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali (paragrafo 8) |
SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
ESRS E1 Cambiamenti climatici (paragrafi 18 e 19) ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi (paragrafo 16) ESRS S1 Forza lavoro propria (paragrafi da 13 a 16) ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore (paragrafi da 10 a 13) ESRS S3 Comunità interessate (paragrafi da 8 a 11) ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali (paragrafi da 9 a 12) |
IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti |
ESRS E1 Cambiamenti climatici (paragrafi 20 e 21) ESRS E2 Inquinamento (paragrafo 11) ESRS E3 Acque e risorse marine (paragrafo 8) ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi (paragrafi da 17 a 19) ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare (paragrafo 11) ESRS G1 Condotta delle imprese (paragrafo 6) |
ESRS E1
CAMBIAMENTI CLIMATICI
SOMMARIO
Scopo
Interazione con altri ESRS
Obblighi di informativa
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Governance
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 GOV-3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione |
Strategia
– |
Obbligo di informativa E1-1 – Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici |
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati al clima |
– |
Obbligo di informativa E1-2 – Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi |
– |
Obbligo di informativa E1-3 – Azioni e risorse relative alle politiche in materia di cambiamenti climatici |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa E1-4 – Obiettivi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi |
– |
Obbligo di informativa E1-5 – Consumo di energia e mix energetico |
– |
Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES |
– |
Obbligo di informativa E1-7 – Assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio |
– |
Obbligo di informativa E1-8 – Fissazione del prezzo interno del carbonio |
– |
Obbligo di informativa E1-9 – Effetti finanziari attesi di rischi fisici e di transizione rilevanti e potenziali opportunità legate al clima |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Strategia
– |
Obbligo di informativa E1-1 – Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa E1-2 – Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi |
– |
Obblighi di informativa E1-3 – Azioni e risorse relative alle politiche in materia di cambiamenti climatici |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa E1-4 – Obiettivi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi |
– |
Obbligo di informativa E1-5 – Consumo di energia e mix energetico |
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Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES |
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Obbligo di informativa E1-7 – Assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio |
– |
Obbligo di informativa E1-8 – Fissazione del prezzo interno del carbonio |
– |
Obbligo di informativa E1-9 – Effetti finanziari attesi di rischi fisici e di transizione rilevanti e potenziali opportunità legate al clima |
Scopo
1. |
Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono al fruitore della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:
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2. |
Gli obblighi di informativa del presente principio tengono conto di quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti dell'UE connessi, vale a dire la normativa europea sul clima (30), il regolamento sulle norme per gli indici di riferimento climatici (31), il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) (32), la tassonomia dell'UE (33) e gli obblighi di informativa di cui al pilastro 3 dell'EBA (34). |
3. |
Il presente principio riguarda gli obblighi di informativa relativi alle questioni di sostenibilità seguenti: «mitigazione dei cambiamenti climatici» e «adattamento ai cambiamenti climatici» . Riguarda inoltre questioni connesse all'energia nella misura in cui hanno rilevanza per i cambiamenti climatici. |
4. |
La mitigazione dei cambiamenti climatici si concretizza nella partecipazione dell'impresa al processo generale teso a limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi. Il presente principio prevede obblighi di informativa inerenti, in via non limitativa, ai sette gas a effetto serra (GES): biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (CHC), perfluorocarburi (PFC) esafluoruro di zolfo (SF6) e trifluoro di azoto (NF3). Prevede anche obblighi di informativa riguardanti le modalità con cui l'impresa gestisce le proprie emissioni di GES e i rischi di transizione associati. |
5. |
L'adattamento ai cambiamenti climatici si riferisce al processo di adeguamento dell'impresa ai cambiamenti climatici attuali e previsti. |
6. |
Il presente principio ha per oggetto obblighi di informativa riguardanti i pericoli legati al clima che possono comportare rischi climatici fisici per l'impresa e le soluzioni di adattamento per ridurre tali rischi. Verte inoltre sui rischi di transizione derivanti dalla necessità di adattamento ai pericoli legati al clima. |
7. |
Gli obblighi di informativa relativi all'energia riguardano tutti i tipi di produzione e consumo di energia. |
Interazione con altri ESRS
8. |
Ai cambiamenti climatici sono connesse, tra le altre, anche le emissioni nell'aria di sostanze che riducono lo strato di ozono, ossidi di azoto (NOX) e ossidi di zolfo (SOX), che rientrano però nell'ambito degli obblighi di informativa di cui all'ESRS E2. |
9. |
I possibili impatti sulle persone della transizione verso un'economia climaticamente neutra rientrano nell'ambito di applicazione dell'ESRS S1 Forza lavoro propria, dell'ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore, dell'ESRS S3 Comunità interessate e dell'ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali. |
10. |
La mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai cambiamenti climatici sono strettamente correlati ai temi trattati in particolare nell'ESRS E3 Acque e risorse marine e nell'ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi. Per quanto concerne le acque, come illustrato nella tabella dei pericoli legati al clima di cui al paragrafo RA 11, il presente principio verte sui rischi fisici acuti e cronici derivanti dai pericoli connessi all'acqua e agli oceani. La perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi che i cambiamenti climatici possono causare sono oggetto dell'ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi. |
11. |
Il presente principio dovrebbe essere letto e applicato in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e con l'ESRS 2 Informazioni generali. |
Obblighi di informativa
ESRS 2 Informazioni generali
12. |
Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette e applicate in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, capitolo 2 Governance, capitolo 3 Strategia e capitolo 4 Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità. Le informative imposte dalla presente sezione sono presentate nella dichiarazione sulla sostenibilità unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'ESRS 2 SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale, per il quale l'impresa può, conformemente all'ESRS 2, paragrafo 46, decidere di presentare le informazioni insieme all'informativa tematica. |
Governance
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 GOV-3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione
13. |
L'impresa rende noto se e come tiene conto di considerazioni inerenti al clima nella remunerazione dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo, segnatamente se i loro risultati sono valutati a fronte degli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES comunicati ai sensi dell'obbligo di informativa E1-4 e quale percentuale della remunerazione riconosciuta nel periodo corrente è connessa a tali considerazioni, che l'impresa illustra. |
Strategia
Obbligo di informativa E1-1 – Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici
14. |
L'impresa rende noto il proprio piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici (35) . |
15. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli sforzi di mitigazione passati, presenti e futuri dell'impresa volti a garantire che la propria strategia e il modello aziendale siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con gli obiettivi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, nonché, se del caso, a illustrare l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas. |
16. |
Le informazioni richieste al paragrafo 14 comprendono:
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17. |
Qualora non abbia adottato un piano di transizione, l'impresa indica se e quando lo farà. |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
18. |
Per ciascun rischio rilevante legato al clima individuato, l'impresa indica se lo ritiene un rischio fisico legato al clima o un rischio di transizione legato al clima. |
19. |
L'impresa descrive la resilienza della propria strategia e del proprio modello aziendale di fronte ai cambiamenti climatici. La descrizione comprende:
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Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati al clima
20. |
L'impresa descrive il processo per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità legati al clima. La descrizione illustra il processo dell'impresa per quanto concerne:
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21. |
Quando comunica le informazioni di cui al paragrafo 20, lettere b) e c), l'impresa spiega in che modo ha utilizzato l'analisi degli scenari climatici, che contempla un ventaglio di scenari climatici, per orientare l'individuazione e la valutazione dei rischi fisici nonché delle opportunità e dei rischi di transizione nel breve, medio e lungo periodo. |
Obbligo di informativa E1-2 – Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi
22. |
L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire i suoi impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi. |
23. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi. |
24. |
L'informativa richiesta al paragrafo 22 contiene informazioni sulle politiche predisposte dall'impresa per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti |
25. |
L'impresa indica se e in che modo le sue politiche trattano i seguenti aspetti:
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Obbligo di informativa E1-3 – Azioni e risorse relative alle politiche in materia di cambiamenti climatici
26. |
L'impresa rende note le proprie azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi e le risorse destinate alla loro attuazione. |
27. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le principali azioni intraprese e pianificate per conseguire gli scopi e gli obiettivi strategici legati al clima. |
28. |
La descrizione delle azioni e delle risorse connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi segue i principi di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti. |
29. |
Oltre a quanto previsto dall'ESRS 2 MDR-A, l'impresa:
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Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa E1-4 – Obiettivi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi
30. |
L'impresa indica gli obiettivi legati al clima che ha fissato. |
31. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obiettivi che l'impresa ha fissato a sostegno delle sue politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e per affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati al clima. |
32. |
L'informativa riguardante gli obiettivi di cui al paragrafo 30 contiene le informazioni richieste nell'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi. |
33. |
Ai fini dell'informativa richiesta al paragrafo 30, l'impresa indica se e in che modo ha definito obiettivi di riduzione delle emissioni di GES e/o altri obiettivi per gestire impatti, rischi e opportunità rilevanti legati al clima, ad esempio la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei rischi fisici o di transizione. |
34. |
Se l'impresa ha definito obiettivi di riduzione delle emissioni di GES (39), si applicano l'ESRS 2 MDR-T e i requisiti indicati di seguito:
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Obbligo di informativa E1-5 – Consumo di energia e mix energetico
35. |
L'impresa fornisce informazioni sul suo consumo di energia e sul suo mix energetico. |
36. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il consumo totale di energia in valore assoluto dell'impresa, il miglioramento della sua efficienza energetica, la sua esposizione ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas e la quota di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico complessivo. |
37. |
L'informativa richiesta al paragrafo 35 comprende il consumo totale di energia in MWh delle operazioni proprie dell'impresa, disaggregato per:
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38. |
Le imprese che operano in settori ad alto impatto climatico (42) disaggregano ulteriormente il proprio consumo totale di energia da fonti fossili per:
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39. |
Inoltre, ove applicabile, l'impresa disaggrega e indica separatamente la propria produzione di energia da fonti non rinnovabili e la produzione di energia da fonti rinnovabili in MWh (43). |
Intensità energetica in base ai ricavi netti (44)
40. |
L'impresa fornisce informazioni sull'intensità energetica (consumo totale di energia rispetto ai ricavi netti) associata alle attività in settori ad alto impatto climatico. |
41. |
Le informazioni sull'intensità energetica richieste al paragrafo 40 sono ricavate esclusivamente dal consumo totale di energia e dai ricavi netti delle attività in settori ad alto impatto climatico. |
42. |
L'impresa specifica i settori ad alto impatto climatico utilizzati per determinare l'intensità energetica di cui al paragrafo 40. |
43. |
L'impresa indica la riconciliazione degli importi dei ricavi netti derivanti da attività in settori ad alto impatto climatico (il denominatore nel calcolo dell'intensità energetica di cui al paragrafo 40) con la voce o le note pertinenti nei bilanci. |
Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES
44. |
L'impresa rende noti i quantitativi di quanto segue (45)
, in tonnellate metriche di CO2eq:
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45. |
Scopo dell'obbligo di informativa di cui al paragrafo 44 è:
Le informazioni richieste dal presente obbligo di informativa sono necessarie anche per comprendere i rischi di transizione legati al clima cui fa fronte l'impresa. |
46. |
Nel comunicare le informazioni sulle emissioni di GES di cui al paragrafo 44 l'impresa tiene presente l'ESRS 1, paragrafi da 62 a 67. In linea di principio i dati sulle emissioni di GES delle società collegate o delle joint venture che fanno parte della catena del valore a monte e a valle dell'impresa (ESRS 1, paragrafo 67) non si limitano alla quota di capitale detenuta. Per le collegate, le joint venture, le imprese figlie non consolidate (entità d'investimento) e per gli accordi contrattuali che sono accordi a controllo congiunto non strutturati attraverso un'entità (vale a dire operazioni e attivi a controllo congiunto), l'impresa include le emissioni di GES in funzione del grado di controllo operativo che esercita su di essi. |
47. |
L'impresa comunica eventuali variazioni significative nella definizione di ciò che costituisce l'impresa comunicante stessa e la sua catena del valore a monte e a valle e ne spiega le ripercussioni in termini di comparabilità da un anno all'altro delle emissioni di GES dichiarate (ossia in termini di comparabilità delle emissioni di GES del periodo di riferimento attuale rispetto a quello precedente). |
48. |
L'informativa relativa alle emissioni lorde di GES di ambito 1 di cui al paragrafo 44, lettera a), indica:
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49. |
L'informativa relativa alle emissioni lorde di GES di ambito 2 di cui al paragrafo 44, lettera b), indica:
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50. |
Per le emissioni di ambito 1 e 2 di cui al paragrafo 44, lettere a) e b), l'impresa disaggrega le informazioni e comunica separatamente:
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51. |
L'informativa relativa alle emissioni lorde di GES di ambito 3 di cui al paragrafo 44, lettera c), indica le emissioni di GES, espresse in tonnellate metriche di CO2eq, di ciascuna categoria significativa di ambito 3 (ossia ciascuna categoria di ambito 3 che rappresenta una priorità per l'impresa). |
52. |
L'informativa relativa alle emissioni totali di GES di cui al paragrafo 44, lettera d), è la somma delle emissioni di GES di ambito 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 44, lettere da a) a c). Le emissioni totali di GES sono comunicate in maniera disaggregata, distinguendo tra:
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Intensità di GES in base ai ricavi netti (46)
53. |
L'impresa comunica l'intensità delle sue emissioni di GES (emissioni totali di GES rispetto ai ricavi netti). |
54. |
L'informativa relativa all'intensità di GES di cui al paragrafo 53 indica le emissioni totali di GES in tonnellate metriche di CO2eq (come previsto al paragrafo 44, lettera d)) rispetto ai ricavi netti. |
55. |
L'impresa indica la riconciliazione degli importi dei ricavi netti (il denominatore nel calcolo dell'intensità delle emissioni di GES di cui al paragrafo 53) con la voce o le note pertinenti nei bilanci. |
Obbligo di informativa E1-7 – Assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio
56. |
L'impresa rende noto quanto segue:
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57. |
Il presente obbligo di informativa mira a:
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58. |
L'informativa relativa agli assorbimenti e allo stoccaggio di GES di cui al paragrafo 56, lettera a), indica, se del caso:
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59. |
L'informativa relativa ai crediti di carbonio di cui al paragrafo 56, lettera b), indica, se del caso:
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60. |
Nel caso in cui indichi un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette in aggiunta agli obiettivi di riduzione delle emissioni lorde di GES (come previsto dall'obbligo di informativa E1-4, paragrafo 30), l'impresa spiega l'ambito, le metodologie e i quadri di riferimento applicati e come intende neutralizzare le emissioni residue di GES (dopo una riduzione del 90-95 % circa, con possibili variazioni settoriali motivate in linea con un percorso di decarbonizzazione settoriale riconosciuto), ad esempio mediante assorbimenti nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle. |
61. |
Nel caso in cui abbia fatto dichiarazioni pubbliche sulla propria neutralità in termini di emissioni di GES che implicano il ricorso a crediti di carbonio, l'impresa spiega:
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Obbligo di informativa E1-8 – Fissazione del prezzo interno del carbonio
62. |
L'impresa rende noto se applica sistemi di fissazione del prezzo interno del carbonio e, in tal caso, in che modo questi sostengono il suo processo decisionale e incentivano l'attuazione di politiche e obiettivi legati al clima. |
63. |
Le informazioni richieste al paragrafo 62 includono:
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Obbligo di informativa E1-9 – Effetti finanziari attesi di rischi fisici e di transizione rilevanti e potenziali opportunità legate al clima
64. |
L'impresa rende noto quanto segue:
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65. |
Le informazioni previste al paragrafo 64 sono in aggiunta a quelle relative agli effetti finanziari correnti richieste ai sensi dell'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera d). Il presente obbligo di informativa mira a:
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66. |
L'informativa relativa agli effetti finanziari attesi dei rischi fisici rilevanti di cui al paragrafo 64, lettera a), indica (48):
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67. |
L'informativa relativa agli effetti finanziari attesi dei rischi di transizione rilevanti di cui al paragrafo 64, lettera b), indica:
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68. |
L'impresa indica le riconciliazioni dei seguenti elementi con le voci o note pertinenti nei bilanci:
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69. |
Per l'informativa relativa alle potenzialità insite nel perseguire le opportunità legate al clima di cui al paragrafo 64, lettera c), l'impresa considera (52):
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70. |
Non è necessaria una quantificazione degli effetti finanziari che derivano dalle opportunità se l'informativa non riunisce le caratteristiche qualitative delle informazioni utili di cui all'ESRS 1, appendice B Caratteristiche qualitative delle informazioni. |
Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS E1. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
Strategia
Obbligo di informativa E1-1 – Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici
RA 1. |
Il piano di transizione riguarda gli sforzi profusi dall'impresa per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel presentare il suo piano di transizione, l'impresa dovrebbe fornire una spiegazione sommaria di come adeguerà la sua strategia e il suo modello aziendale per garantire che siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con gli obiettivi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi (o con un accordo internazionale aggiornato sui cambiamenti climatici) e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 con uno sforamento nullo o limitato, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 (normativa europea sul clima), nonché, ove applicabile, di come adeguerà la sua esposizione ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas. |
RA 2. |
Le politiche pubbliche non hanno ancora definito percorsi settoriali per tutti i settori. Di conseguenza l'informativa ai sensi del paragrafo 16, lettera a), sulla compatibilità del piano di transizione con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C dovrebbe essere intesa come informativa sull'obiettivo di riduzione delle emissioni di GES dell'impresa. Tale informativa è confrontata con un percorso verso gli 1,5 °C. Il parametro di confronto dovrebbe basarsi sul percorso di decarbonizzazione settoriale, se disponibile per il settore dell'impresa, oppure su uno scenario valido per l'intera economia, tenendo conto dei suoi limiti (vale a dire del fatto che gli obiettivi di riduzione delle emissioni vengono semplicemente traslati dal livello statale a quello aziendale). Il presente requisito applicativo dovrebbe essere letto in combinato disposto con i paragrafi RA 26 e RA 27, tenendo presenti i percorsi di decarbonizzazione settoriale ivi menzionati. |
RA 3. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 16, lettera d), l'impresa può prendere in considerazione:
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RA 4. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 16, lettera e), l'impresa spiega come prevede che evolva nel tempo l'allineamento delle sue attività economiche al regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione in un'ottica di sostegno alla sua transizione verso un'economia sostenibile. In tale contesto l'impresa tiene conto degli indicatori fondamentali di prestazione che deve comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (in particolare ricavi allineati alla tassonomia, CapEx e, se del caso, piano CapEx). |
RA 5. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 16, lettera f), l'impresa dichiara se è esclusa o meno dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi conformemente ai criteri di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g) (53), e paragrafo 2 (54), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sulle norme per gli indici di riferimento climatici). |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
RA 6. |
Nel comunicare le informazioni relative alla portata dell'analisi della resilienza di cui al paragrafo 19, lettera a), l'impresa spiega quale parte delle operazioni proprie e della catena del valore a monte e a valle e quali rischi fisici e di transizione rilevanti potrebbero essere stati esclusi dall'analisi. |
RA 7. |
Nel comunicare le informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'analisi della resilienza di cui al paragrafo 19, lettera b), l'impresa spiega:
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RA 8. |
Nel comunicare le informazioni relative ai risultati dell'analisi della resilienza di cui al paragrafo 19, lettera c), l'impresa illustra:
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Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati al clima
RA 9. |
Nel comunicare le informazioni relative ai processi per individuare e valutare gli impatti climatici di cui al paragrafo 20, lettera a), l'impresa spiega:
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RA 10. |
L'impresa può collegare le informazioni rese note ai sensi del paragrafo 20, lettera a), e del paragrafo RA 9 a quelle comunicate ai sensi dei seguenti obblighi di informativa: obbligo di informativa E1-1, paragrafo 16, lettera d), sulle emissioni di GES «bloccate» (locked-in); obblighi di informativa E1-4 e E1-6. |
RA 11. |
Nel comunicare le informazioni relative ai processi per individuare e valutare i rischi fisici di cui al paragrafo 20, lettera b), l'impresa spiega se e come:
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RA 12. |
Nel comunicare le informazioni relative ai processi per individuare le opportunità e i rischi di transizione, come previsto al paragrafo 20, lettera c), l'impresa spiega se e come:
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Analisi degli scenari climatici
RA 13. |
Nel comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 19, 20, 21, RA 10 e RA 11, l'impresa spiega in che modo ha utilizzato un'analisi degli scenari climatici adeguata alla sua situazione per orientare l'individuazione e la valutazione delle opportunità e dei rischi fisici e di transizione nel breve, medio e lungo periodo, indicando tra l'altro:
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RA 14. |
Al momento di effettuare l'analisi degli scenari l'impresa può prendere in considerazione i seguenti orientamenti: supplemento tecnico della TCFD, The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities (2017); TCFD, Guidance on Scenario Analysis for Non-Financial Companies (2020); ISO 14091:2021, Adattamento ai cambiamenti climatici – Linee guida su vulnerabilità, impatti e valutazione del rischio, qualsiasi altra norma settoriale riconosciuta, ad esempio quelle dell'NGFS (Network for Greening the Financial System); normative UE, nazionali, regionali e locali. |
RA 15. |
L'impresa spiega brevemente in che modo gli scenari climatici utilizzati sono compatibili con le ipotesi fondamentali relative al clima formulate nei bilanci. |
Obbligo di informativa E1-2 – Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi
RA 16. |
Le politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici possono essere indicate separatamente in quanto perseguono finalità diverse, così come diverse sono le persone coinvolte, le azioni e le risorse necessarie per attuarle. |
RA 17. |
Le politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici riguardano la gestione delle emissioni di GES, degli assorbimenti di GES e dei rischi di transizione dell'impresa su diversi orizzonti temporali, nelle operazioni proprie e/o lungo la catena del valore a monte e a valle. L'obbligo di cui al paragrafo 14 può riguardare politiche prettamente di mitigazione dei cambiamenti climatici così come politiche inerenti ad altre questioni che supportano indirettamente la mitigazione dei cambiamenti climatici, tra cui le politiche in materia di formazione, appalti o catene di approvvigionamento, investimento o sviluppo dei prodotti. |
RA 18. |
Le politiche relative all'adattamento ai cambiamenti climatici riguardano la gestione dei rischi climatici fisici e dei rischi di transizione dell'impresa legati all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'obbligo di cui ai paragrafi 22 e 25 può riguardare politiche prettamente di adattamento ai cambiamenti climatici così come politiche inerenti ad altre questioni che supportano indirettamente l'adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui le politiche in materia di formazione, emergenze o salute e sicurezza. |
Obblighi di informativa E1-3 – Azioni e risorse relative alle politiche in materia di cambiamenti climatici
RA 19. |
Nel comunicare le informazioni relative alle azioni di cui al paragrafo 29, lettere a) e b), l'impresa può:
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RA 20. |
Nel comunicare le informazioni relative alle risorse di cui al paragrafo 29, lettera c), l'impresa indica esclusivamente gli importi rilevanti di OpEx e CapEx necessari per attuare le azioni, in quanto lo scopo delle informazioni è dimostrare la credibilità delle azioni stesse e non riconciliare gli importi comunicati con il bilancio. Gli importi di CapEx e OpEx comunicati corrispondono alle aggiunte effettuate agli attivi materiali e immateriali durante l'esercizio finanziario in corso, nonché alle aggiunte previste per i periodi futuri di attuazione delle azioni. Gli importi comunicati corrispondono solo agli investimenti finanziari incrementali che contribuiscono direttamente al conseguimento degli obiettivi dell'impresa. |
RA 21. |
In linea con le prescrizioni dell'ESRS 2 MDR-A, l'impresa spiega se e in che misura la sua capacità di attuare le azioni dipende dalla disponibilità e dall'assegnazione delle risorse. L'accesso continuo a finanziamenti a un costo del capitale accessibile può essere fondamentale per l'attuazione delle azioni dell'impresa, che comprendono l'adeguamento alle variazioni della domanda e dell'offerta o le acquisizioni correlate e investimenti significativi in materia di ricerca e sviluppo (R&S). |
RA 22. |
Gli importi di OpEx e CapEx necessari per attuare le azioni comunicati ai sensi del paragrafo 29, lettera c), sono coerenti con gli indicatori fondamentali di prestazione (indicatori fondamentali di prestazione per CapEx e OpEx) e, se del caso, con il piano CapEx di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione. L'impresa spiega eventuali discrepanze tra gli importi significativi di OpEx e CapEx comunicati ai sensi del presente principio e gli indicatori fondamentali di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, ad esempio a causa della comunicazione di attività economiche non ammissibili come definite in tale regolamento delegato. L'impresa può raggruppare le azioni per attività economica per confrontare OpEx e CapEx, e se del caso il piano OpEx e/o il piano CapEx, agli indicatori fondamentali di prestazione allineati alla tassonomia. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa E1-4 – Obiettivi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi
RA 23. |
Ai sensi del paragrafo 34, lettera a), l'impresa può indicare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES come valore di intensità. Gli obiettivi in termini di intensità sono espressi come rapporto tra le emissioni di GES e un'unità di attività fisica o risultato economico. Le unità pertinenti per le attività o i risultati sono indicate negli ESRS settoriali. Nel caso in cui abbia fissato solo un obiettivo di riduzione dell'intensità dei GES, l'impresa deve comunque indicare i valori assoluti associati per l'anno obiettivo e gli anni-obiettivo intermedi. Questo può determinare situazioni in cui l'impresa è tenuta a comunicare un aumento delle emissioni assolute di GES per l'anno-obiettivo e gli anni-obiettivo intermedi, ad esempio perché prevede una crescita organica degli affari. |
RA 24. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 34, lettera b), l'impresa specifica la quota dell'obiettivo relativa alle emissioni di GES di ciascun ambito (1, 2 o 3). L'impresa dichiara il metodo utilizzato per calcolare le emissioni di GES di ambito 2 incluse nell'obiettivo (metodo basato sulla posizione o metodo basato sul mercato). Se il perimetro dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di GES differisce da quello delle emissioni di GES comunicate ai sensi dell'obbligo di informativa E1-6, l'impresa indica i gas contemplati, la rispettiva percentuale di emissioni di ambito 1, 2, 3 e le emissioni totali di GES che rientrano nell'obiettivo. Per gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES delle sue imprese figlie, l'impresa applica gli stessi requisiti a livello di impresa figlia. |
RA 25. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 34, lettera c), sull'anno base e il valore base:
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RA 26. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 34, lettere d) ed e), l'impresa presenta le informazioni per il periodo interessato dall'obiettivo facendo riferimento a un percorso settoriale specifico, se disponibile, o a un percorso intersettoriale delle emissioni compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C. A tal fine calcola un valore-obiettivo di riferimento allineato a detta limitazione per gli ambiti 1 e 2 (e, se applicabile, un valore separato per l'ambito 3) con cui possono essere confrontati i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di GES o gli obiettivi intermedi per ciascun ambito. |
RA 27. |
Il valore-obiettivo di riferimento può essere calcolato moltiplicando le emissioni di GES nell'anno base per un fattore di riduzione delle emissioni settoriale (metodologia della decarbonizzazione settoriale) o intersettoriale (metodologia della contrazione delle emissioni). Questi fattori di riduzione delle emissioni possono essere ricavati da diverse fonti. L'impresa dovrebbe assicurarsi che la fonte cui fa ricorso sia basata su un percorso di riduzione delle emissioni compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C. |
RA 28. |
I fattori di riduzione delle emissioni subiranno ulteriori sviluppi. Le imprese sono quindi incoraggiate a utilizzare solo le informazioni aggiornate pubblicamente disponibili.
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RA 29. |
Il valore-obiettivo di riferimento dipende dall'anno base e dal livello base delle emissioni dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di GES dell'impresa. Di conseguenza il valore-obiettivo di riferimento potrebbe essere più facile da raggiungere per le imprese con un anno base recente o con un livello base delle emissioni più elevato che per le imprese che hanno già intrapreso azioni ambiziose per ridurre le emissioni di GES. Pertanto le imprese che in passato hanno ottenuto riduzioni delle emissioni di GES compatibili con un percorso settoriale o intersettoriale allineato all'obiettivo di 1,5 °C possono adeguare di conseguenza il livello base delle emissioni al fine di determinare il valore-obiettivo di riferimento. Se opera questo adeguamento, l'impresa non tiene conto delle riduzioni delle emissioni di GES antecedenti al 2020 e fornisce prove adeguate della riduzione delle emissioni di GES ottenuta in passato. |
RA 30. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 34, lettera f), l'impresa indica:
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RA 31. |
L'impresa può presentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di GES insieme alle sue azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici (cfr. paragrafo RA 19) sotto forma di tabella o di percorso grafico che mostri l'evoluzione nel tempo. La figura e la tabella seguenti sono esempi che combinano obiettivi e leve di decarbonizzazione.
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Obbligo di informativa E1-5 – Consumo di energia e mix energetico
Orientamenti per il calcolo
RA 32. |
Nel preparare le informazioni relative al consumo di energia di cui al paragrafo 35, l'impresa:
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RA 33. |
Il paragrafo 37, lettera a), si applica se l'impresa opera in almeno un settore ad alto impatto climatico. Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 38, lettere da a) ad e), comprendono anche l'energia da fonti fossili consumata nelle operazioni in settori non ad alto impatto climatico. |
RA 34. |
Le informazioni sul consumo di energia e il mix energetico possono essere presentante nel formato tabulare seguente per i settori ad alto impatto climatico; per tutti gli altri settori è sufficiente omettere le righe da 1 a 5.
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RA 35. |
Il consumo totale di energia, con la distinzione tra consumo di energia da fonti fossili, nucleari e rinnovabili, può essere presentato nella dichiarazione sulla sostenibilità in formato grafico, mostrando gli sviluppi nel tempo (ad esempio attraverso un diagramma circolare o un istogramma). |
Intensità energetica in base ai ricavi netti
RA 36. |
Nel preparare le informazioni relative all'intensità energetica di cui al paragrafo 40, l'impresa:
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RA 37. |
Le informazioni quantitative possono essere presentate nel formato tabulare seguente.
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RA 38. |
La riconciliazione dei ricavi netti derivanti da attività in settori ad alto impatto climatico con la voce o l'informativa pertinente nel bilancio (come richiesto al paragrafo 43) può essere presentata:
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Obbligo di informativa E1-6 – Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES
Orientamenti per il calcolo
RA 39. |
Nel preparare le informazioni per la comunicazione delle emissioni di GES di cui al paragrafo 44, l'impresa:
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RA 40. |
Nel preparare le informazioni per la comunicazione delle emissioni di GES delle sue collegate, joint venture, imprese figlie non consolidate (entità d'investimento) e dei suoi accordi contrattuali, come richiesto al paragrafo 50, l'impresa consolida il 100 % delle emissioni di GES delle entità su cui esercita un controllo operativo. Nella pratica ciò accade quando l'impresa è titolare della licenza o del permesso di gestire gli attivi di tali collegate, joint venture, imprese figlie non consolidate (entità d'investimento) e accordi contrattuali. Se l'impresa esercita un controllo operativo a tempo parziale definito per contratto, consolida il 100 % delle emissioni di GES prodotte sotto il suo controllo operativo. |
RA 41. |
In linea con l'ESRS 1, sezione 3.7, l'impresa disaggrega come opportuno le informazioni sulle sue emissioni di GES. Può ad esempio disaggregare le emissioni di GES, totali o di ambito 1, 2 o 3, per paese, settore operativo, attività economica, impresa figlia, categoria di GES (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3, altri GES considerati dall'impresa) o tipo di fonte (combustione stazionaria, combustione mobile, emissioni di processo ed emissioni fuggitive). |
RA 42. |
Il periodo di riferimento dell'impresa può differire da quello di alcune o tutte le entità nella sua catena del valore. In tali circostanze l'impresa è autorizzata a misurare le emissioni di GES conformemente al paragrafo 44 usando informazioni relative a periodi di riferimento diversi dal suo se queste informazioni provengono da entità nella sua catena del valore i cui periodi di riferimento differiscono dal suo, a condizione che:
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RA 43. |
Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di GES di ambito 1 di cui al paragrafo 48, lettera a), l'impresa:
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RA 44. |
Nel preparare le informazioni sulla percentuale di emissioni di GES di ambito 1 provenienti da sistemi di scambio di quote di emissioni regolamentati di cui al paragrafo 48, lettera b), l'impresa:
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RA 45. |
Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di GES di ambito 2 di cui al paragrafo 49, l'impresa:
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RA 46. |
Nel preparare le informazioni relative alle emissioni lorde di GES di ambito 3 di cui al paragrafo 51, l'impresa:
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RA 47. |
Nel preparare le informazioni relative alle emissioni totali di GES di cui al paragrafo 52, l'impresa:
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RA 48. |
L'impresa comunica le sue emissioni totali di GES disaggregate per ambito 1 e 2 e per categorie significative di ambito 3 come da tabella seguente.
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RA 49. |
Per evidenziare i possibili rischi di transizione, l'impresa può comunicare le proprie emissioni totali di GES disaggregate per paese di rilievo e, se del caso, per settore operativo (applicando gli stessi settori che valgono per i bilanci in conformità dei principi contabili, nella fattispecie l'IFRS 8 Settori operativi o i GAAP locali). Le emissioni di GES di ambito 3 possono essere escluse dalla ripartizione per paese se i relativi dati non sono prontamente disponibili. |
RA 50. |
Le emissioni di GES di ambito 3 possono essere presentate anche suddividendole secondo le categorie di emissioni indirette definite nella norma EN ISO 14064-1:2018. |
RA 51. |
Se rilevante per le sue emissioni di ambito 3, l'impresa indica le emissioni di GES derivanti dall'acquisto di servizi di cloud computing e di data center come sottoinsieme della categoria di ambito 3«Beni e servizi acquistati a monte». |
RA 52. |
Le emissioni totali di GES, disaggregate per ambito 1, 2 e 3, possono essere presentate nella dichiarazione sulla sostenibilità in formato grafico (ad esempio come istogramma o diagramma circolare), mostrando la suddivisione delle emissioni di GES lungo la catena del valore (a monte, operazioni proprie, trasporto, a valle). |
Intensità di GES in base ai ricavi netti
RA 53. |
Nel comunicare le informazioni relative all'intensità di GES in base ai ricavi netti di cui al paragrafo 53, l'impresa:
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RA 54. |
Le informazioni quantitative possono essere presentate sotto forma di tabella, come illustrato di seguito.
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RA 55. |
La riconciliazione dei ricavi netti utilizzati per calcolare l'intensità di GES con la voce o le note pertinenti nei bilanci (come richiesto al paragrafo 55) può essere effettuata:
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Obbligo di informativa E1-7 – Assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio
Assorbimenti e stoccaggio di GES nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle
RA 56. |
Oltre agli inventari delle sue emissioni di GES, l'impresa garantisce trasparenza su come e quanto potenzia i pozzi naturali di assorbimento o applica soluzioni tecniche per assorbire GES dall'atmosfera nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle. Sebbene non esistano concetti e metodologie generalmente accettati per contabilizzare gli assorbimenti di GES, il presente principio mira ad aumentare la trasparenza riguardo agli sforzi di assorbimento dell'impresa (paragrafo 56, lettera a), e paragrafo 58). L'impresa indica separatamente gli assorbimenti di GES al di fuori della catena del valore che essa sostiene attraverso l'acquisto di crediti di carbonio, come richiesto al paragrafo 56, lettera b), e al paragrafo 59. |
RA 57. |
Nel comunicare le informazioni relative all'assorbimento e allo stoccaggio di GES derivanti dalle operazioni proprie e dalla sua catena del valore a monte e a valle di cui al paragrafo 56, lettera a), e al paragrafo 58, per ogni attività di assorbimento e stoccaggio l'impresa indica:
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RA 58. |
Nel preparare le informazioni relative all'assorbimento e allo stoccaggio di GES derivanti dalle operazioni proprie e dalla sua catena del valore a monte e a valle di cui al paragrafo 56, lettera a), e al paragrafo 58, l'impresa:
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RA 59. |
L'impresa disaggrega e indica separatamente gli assorbimenti di GES che si verificano nelle operazioni proprie e quelli che si verificano lungo la sua catena del valore a monte e a valle. Tra le attività di assorbimento dei GES lungo la catena del valore a monte e a valle si annoverano quelle che l'impresa sostiene attivamente, ad esempio attraverso un progetto di cooperazione con un fornitore. Non è previsto che l'impresa includa gli assorbimenti di GES che potrebbero verificarsi nella sua catena del valore a monte e a valle senza che ne sia a conoscenza. |
RA 60. |
Le informazioni quantitative sugli assorbimenti di GES possono essere presentate sotto forma di tabella, come illustrato di seguito.
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Progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio
RA 61. |
Il finanziamento di progetti di riduzione delle emissioni di GES al di fuori della catena del valore dell'impresa, attraverso l'acquisto di crediti di carbonio che soddisfano norme di alta qualità, può apportare un utile contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. A norma del presente principio l'impresa è tenuta a dichiarare, separatamente dalle emissioni di GES (paragrafo 56, lettera b), e paragrafo 59) e dai relativi obiettivi di riduzione (obbligo di informativa E1-4), se fa uso di crediti di carbonio. L'impresa è tenuta altresì a indicare l'entità di tale uso e quali criteri di qualità applica per i crediti di carbonio. |
RA 62. |
Nel preparare le informazioni relative ai crediti di carbonio di cui al paragrafo 56, lettera b), e al paragrafo 59, l'impresa disaggrega i dati come segue, a seconda dei casi:
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RA 63. |
Nel preparare le informazioni relative ai crediti di carbonio di cui al paragrafo 56, lettera b), e al paragrafo 59, l'impresa:
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RA 64. |
Le informazioni sui crediti di carbonio cancellati nell'anno di riferimento e di cui si prevede la cancellazione in futuro possono essere presentate sotto forma di tabella, come illustrato di seguito.
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Obbligo di informativa E1-8 – Fissazione del prezzo interno del carbonio
RA 65. |
Nel comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 62 e 63, se applicabili, l'impresa spiega brevemente se e come i prezzi del carbonio utilizzati nei sistemi di fissazione del prezzo interno del carbonio sono coerenti con quelli utilizzati nei bilanci. Sono interessati i prezzi interni del carbonio utilizzati per:
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RA 66. |
Le informazioni possono essere presentate nel formato tabulare seguente.
|
Obbligo di informativa E1-9 – Effetti finanziari attesi di rischi fisici e di transizione rilevanti e potenziali opportunità legate al clima
Effetti finanziari attesi dei rischi fisici e di transizione rilevanti
RA 67. |
I rischi fisici e i rischi di transizione rilevanti legati al clima possono incidere sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa (ad esempio gli attivi di proprietà, gli attivi in leasing sotto controllo finanziario e le passività), sul risultato economico (ad esempio l'aumento/la diminuzione potenziale dei ricavi netti e dei costi futuri a causa di interruzioni dell'attività, l'aumento dei prezzi di approvvigionamento con conseguente potenziale erosione dei margini) e sui flussi finanziari. La scarsa probabilità, l'elevata gravità e i lunghi orizzonti temporali di alcune esposizioni ai rischi fisici legati al clima, insieme all'incertezza insita nella transizione verso un'economia sostenibile, implicano che alcuni degli effetti finanziari attesi rilevanti associati non siano contemplati dai principi contabili esistenti. |
RA 68. |
A oggi non esiste una metodologia comunemente accettata per valutare o misurare in che modo i rischi fisici e i rischi di transizione rilevanti possono incidere sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari futuri dell'impresa. Pertanto la comunicazione degli effetti finanziari (ai sensi dei paragrafi 64, 66 e 67) dipenderà dalla metodologia interna dell'impresa e dall'esercizio di un'ampia discrezionalità nel determinare gli input e le ipotesi necessari per quantificare gli effetti finanziari attesi. |
RA 69. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 64, lettera a), e al paragrafo 66, l'impresa spiega se e in che modo:
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RA 70. |
Nel preparare le informazioni sugli attivi a rischio fisico rilevante che devono essere comunicate ai sensi del paragrafo 66, lettera a), l'impresa:
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RA 71. |
Nel preparare le informazioni di cui al paragrafo 64, lettera a), e al paragrafo 66, lettera d), l'impresa può valutare e indicare la quota di ricavi netti derivanti dalle attività aziendali a rischio fisico. Tale informativa:
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RA 72. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 64, lettera b), e al paragrafo 67, lettera a), l'impresa spiega se e in che modo:
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RA 73. |
Nel comunicare le informazioni relative agli attivi a rischio di transizione rilevante di cui al paragrafo 67, lettere a) e b), l'impresa:
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RA 74. |
Nel comunicare le informazioni relative alle possibili passività derivanti da rischi di transizione rilevanti di cui al paragrafo 67, lettera d):
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RA 75. |
È possibile applicare altri approcci e metodologie per valutare in che modo i rischi di transizione potrebbero influire sulla futura situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa. In ogni caso le informazioni sugli effetti finanziari attesi includono una descrizione delle metodologie e delle definizioni utilizzate dall'impresa. |
RA 76. |
Nel preparare le informazioni di cui al paragrafo 67, lettera e), l'impresa può valutare e indicare la quota di ricavi netti derivanti dalle attività aziendali a rischio di transizione. Tale informativa:
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RA 77. |
La riconciliazione dell'importo significativo di attivi, passività e ricavi netti (vulnerabili a rischi fisici o a rischi di transizione rilevanti) con la pertinente voce o informativa (ad esempio nell'informativa di settore) nei bilanci (come richiesto al paragrafo 68) può essere presentata dall'impresa nei modi seguenti:
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RA 78. |
L'impresa provvede affinché i dati e le ipotesi da cui muove per valutare e comunicare gli effetti finanziari attesi dei rischi fisici e dei rischi di transizione rilevanti nella dichiarazione sulla sostenibilità siano coerenti con i dati e le ipotesi corrispondenti per i bilanci (ad esempio i prezzi del carbonio usati per valutare la riduzione di valore degli attivi, la vita utile degli attivi, le stime e gli accantonamenti). L'impresa spiega le ragioni di eventuali incongruenze (ad esempio se le implicazioni finanziarie dei rischi legati al clima nel loro complesso sono ancora in fase di valutazione o non sono ritenute rilevanti nei bilanci). |
RA 79. |
Per i potenziali effetti futuri sulle passività (paragrafo 67, lettera d)), se applicabile, l'impresa inserisce un riferimento incrociato alla descrizione dei sistemi di scambio di quote di emissioni presente nel bilancio. |
Opportunità legate al clima
RA 80. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 69, lettera a), l'impresa spiega la natura dei risparmi sui costi (ad esempio ottenuti grazie alla riduzione del consumo energetico), gli orizzonti temporali e la metodologia utilizzata, compresa la portata, le ipotesi fondamentali e le limitazioni della valutazione, e indica se e come è stata effettuata l'analisi degli scenari. |
RA 81. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 69, lettera b), l'impresa spiega in che modo ha valutato le dimensioni del mercato o eventuali variazioni previste dei ricavi netti derivanti da prodotti e servizi a basse emissioni di carbonio o da soluzioni di adattamento, compresa la portata, l'orizzonte temporale, le ipotesi fondamentali e le limitazioni della valutazione, e indica quanto le sia accessibile tale mercato. Le informazioni sulle dimensioni del mercato possono essere messe in prospettiva raffrontandole con i ricavi correnti allineati alla tassonomia comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2020/852. L'entità può anche spiegare in che modo intende perseguire le opportunità legate al clima; ove possibile ciò dovrebbe essere collegato alle informazioni sulle politiche, sugli obiettivi e sulle azioni di cui agli obblighi di informativa E1-2, E1-3 e E1-4. |
ESRS E2
INQUINAMENTO
SOMMARIO
Scopo
Interazione con altri ESRS
Obblighi di informativa
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati all'inquinamento |
– |
Obbligo di informativa E2-1 – Politiche relative all'inquinamento |
– |
Obbligo di informativa E2-2 – Azioni e risorse connesse all'inquinamento |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa E2-3 – Obiettivi connessi all'inquinamento |
– |
Obbligo di informativa E2-4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo |
– |
Obbligo di informativa E2-5 – Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti |
– |
Obbligo di informativa E2-6 – Effetti finanziari attesi di impatti, rischi e opportunità legati all'inquinamento |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa E2-1 – Politiche relative all'inquinamento |
– |
Obbligo di informativa E2-2 – Azioni e risorse connesse all'inquinamento |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa E2-3 – Obiettivi connessi all'inquinamento |
– |
Obbligo di informativa E2-4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo |
– |
Obbligo di informativa E2-5 – Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti |
– |
Obbligo di informativa E2-6 – Effetti finanziari attesi di rischi e opportunità legati all'inquinamento |
Scopo
1. |
Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:
|
2. |
Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa relativi alle questioni di sostenibilità seguenti: inquinamento di aria, acqua e suolo e sostanze preoccupanti, comprese le sostanze estremamente preoccupanti. |
3. |
L'aspetto «inquinamento dell'aria» riguarda le emissioni dell'impresa nell'aria (interna ed esterna) nonché la prevenzione, il controllo e la riduzione di tali emissioni. |
4. |
L'aspetto «inquinamento dell'acqua» riguarda le emissioni dell'impresa nell'acqua nonché la prevenzione, il controllo e la riduzione di tali emissioni. |
5. |
L'aspetto «inquinamento del suolo» riguarda le emissioni dell'impresa nel suolo nonché la prevenzione, il controllo e la riduzione di tali emissioni. |
6. |
Per quanto concerne l'aspetto «sostanze preoccupanti», il presente principio verte sulla produzione, sull'uso e/o sulla distribuzione e commercializzazione di sostanze preoccupanti da parte dell'impresa, comprese le sostanze estremamente preoccupanti. Gli obblighi di informativa sulle sostanze preoccupanti mirano a illustrare ai fruitori gli impatti effettivi o potenziali connessi a tali sostanze, tenuto conto anche delle possibili restrizioni del loro uso e/o della loro distribuzione e commercializzazione. |
Interazione con altri ESRS
7. |
Il tema dell'inquinamento è strettamente connesso ad altri sottotemi ambientali quali i cambiamenti climatici, le acque e le risorse marine, la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, per fornire una panoramica completa di ciò che potrebbe essere rilevante per l'inquinamento, gli obblighi di informativa pertinenti sono contemplati in altri principi ambientali, come segue:
|
8. |
Gli impatti dell'impresa legati all'inquinamento possono avere ripercussioni sulle persone e sulle persone e sulle comunità. Gli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate che derivano dagli impatti legati all'inquinamento attribuibili all'impresa sono trattati nell'ESRS S3 Comunità interessate. |
9. |
Il presente principio dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e con l'ESRS 2 Informazioni generali. |
Obblighi di informativa
ESRS 2 Informazioni generali
10. |
Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, capitolo 4 Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e comunicate contestualmente. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati all'inquinamento
11. |
L'impresa descrive il processo per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e fornisce informazioni in merito a quanto segue:
|
Obbligo di informativa E2-1 – Politiche relative all'inquinamento
12. |
L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire i suoi impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento. |
13. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti legati all'inquinamento. |
14. |
L'informativa richiesta al paragrafo 12 contiene informazioni sulle politiche predisposte dall'impresa per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi all'inquinamento, conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti. |
15. |
Con riferimento alle operazioni proprie e alla catena del valore a monte e a valle, l'impresa indica se e come le sue politiche trattano i seguenti aspetti, ove rilevanti:
|
Obbligo di informativa E2-2 – Azioni e risorse connesse all'inquinamento
16. |
L'impresa rende note le proprie azioni legate all'inquinamento e le risorse destinate alla loro attuazione. |
17. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le principali azioni intraprese e pianificate per conseguire gli scopi e gli obiettivi strategici legati all'inquinamento. |
18. |
La descrizione dei piani d'azioni e delle risorse connesse all'inquinamento contiene le informazioni richieste nell'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti. |
19. |
Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-A, l'impresa può precisare a quale livello della seguente gerarchia di mitigazione è possibile ricondurre un'azione e le risorse:
|
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa E2-3 – Obiettivi connessi all'inquinamento
20. |
L'impresa indica gli obiettivi connessi all'inquinamento che ha fissato. |
21. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obiettivi che l'impresa ha fissato a sostegno delle sue politiche in materia di inquinamento e per affrontare i suoi impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati all'inquinamento. |
22. |
La descrizione degli obiettivi contiene le informazioni richieste nell'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi. |
23. |
L'informativa richiesta al paragrafo 20 indica se e in che modo gli obiettivi riguardano la prevenzione e il controllo di quanto segue:
|
24. |
Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-T, l'impresa può precisare se nella definizione degli obiettivi siano state prese in considerazione soglie ecologiche (ad esempio integrità della biosfera, esaurimento dell'ozono stratosferico, concentrazione di aerosol nell'atmosfera, impoverimento del suolo, acidificazione degli oceani) e assegnazioni specifiche per l'entità. In caso affermativo, l'impresa può precisare:
|
25. |
Nell'ambito delle informazioni contestuali, l'impresa specifica se gli obiettivi che ha fissato e presentato sono obbligatori (imposti dalla normativa) o facoltativi. |
Obbligo di informativa E2-4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo
26. |
L'impresa indica gli inquinanti che emette nelle operazioni proprie e le microplastiche che genera o usa. |
27. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo causate dalle operazioni proprie dell'impresa, nonché la generazione e l'uso di microplastiche da parte della stessa. |
28. |
L'impresa rende note le quantità di:
|
29. |
Le quantità di cui al paragrafo 28 sono quantità consolidate che comprendono le emissioni dei complessi su cui l'impresa esercita un controllo finanziario e di quelli su cui esercita un controllo operativo. Il consolidamento include solo le emissioni dei complessi che superano il valore di soglia applicabile indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006. |
30. |
L'impresa contestualizza l'informativa e descrive:
|
31. |
L'impresa che per quantificare le emissioni sceglie una metodologia inferiore alla misurazione diretta illustra le ragioni della scelta. Se si avvale di stime, indica la norma, lo studio settoriale o le fonti alla base di tali stime, nonché il possibile grado di incertezza e l'intervallo di stime che riflette l'incertezza della misurazione. |
Obbligo di informativa E2-5 – Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti
32. |
L'impresa divulga le informazioni relative alla produzione, all'uso, alla distribuzione, alla commercializzazione e all'importazione/esportazione di sostanze preoccupanti e di sostanze estremamente preoccupanti, sia allo stato puro che in miscele o articoli. |
33. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l'impatto sulla salute e sull'ambiente causato dall'impresa attraverso sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti allo stato puro. Serve inoltre a illustrare i rischi e le opportunità rilevanti per l'impresa, tra cui l'esposizione a queste sostanze e i rischi risultanti dalle modifiche normative. |
34. |
Nell'informativa richiesta al paragrafo 32 figurano le quantità totali di sostanze preoccupanti generate o utilizzate durante la produzione, oppure acquistate, e le quantità totali di sostanze preoccupanti che lasciano gli impianti sotto forma di emissioni, prodotti o parte di prodotti o servizi, suddivise per classi di pericolo principali delle sostanze preoccupanti. |
35. |
L'impresa presenta separatamente le informazioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti. |
Obbligo di informativa E2-6 – Effetti finanziari attesi di rischi e opportunità rilevanti legati all'inquinamento
36. |
L'impresa comunica gli effetti finanziari attesi di rischi e opportunità rilevanti connessi alle risorse idriche e marine. |
37. |
Le informazioni richieste al paragrafo 36 sono in aggiunta a quelle relative agli effetti finanziari attuali sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa per il periodo di riferimento, di cui all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera d). |
38. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:
|
39. |
L'informativa include:
|
40. |
Le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 38, lettera a), comprendono:
|
41. |
L'impresa rende note eventuali informazioni contestuali rilevanti, compresa la descrizione degli incidenti e dei depositi gravi in esito ai quali l'inquinamento ha avuto impatti negativi sull'ambiente e/o si prevedono effetti negativi sui flussi finanziari, sulla situazione patrimoniale-finanziaria o sul risultato economico dell'impresa nel breve, medio e lungo periodo. |
Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS E2. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
ESRS 2 INFORMAZIONI GENERALI
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati all'inquinamento
RA 1. |
Nell'effettuare una valutazione della rilevanza in relazione a sottotemi ambientali, l'impresa valuta la rilevanza dell'inquinamento nelle proprie operazioni e lungo la catena del valore a monte e a valle e può prendere in considerazione le quattro fasi seguenti, note anche come approccio LEAP:
|
RA 2. |
La valutazione della rilevanza per l'ESRS E2 corrisponde alle prime tre fasi dell'approccio LEAP. La quarta fase riguarda l'esito del processo. |
RA 3. |
Il processo per valutare la rilevanza di impatti, dipendenze, rischi e opportunità tiene conto delle disposizioni di cui all'ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e all'ESRS IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa. |
RA 4. |
I sottotemi oggetto della valutazione della rilevanza nell'ambito dell'ESRS E2 comprendono:
|
RA 5. |
Nella fase 1, per individuare i punti in cui le operazioni proprie e la catena del valore a monte e a valle interagiscono con la natura, l'impresa può prendere in considerazione:
|
RA 6. |
La fase 2 è incentrata sulla valutazione degli impatti e delle dipendenze dell'impresa per ogni sito o settore/unità operativa rilevante, anche soppesando la gravità e la probabilità degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana. |
RA 7. |
Nella fase 3, per valutare i rischi e le opportunità rilevanti alla luce delle risultanze delle fasi 1 e 2, l'impresa può:
|
RA 8. |
Al fine di valutare la rilevanza, l'impresa può tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. |
RA 9. |
Nel fornire informazioni sull'esito della valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione:
|
Obbligo di informativa E2-1 – Politiche relative all'inquinamento
RA 10. |
Le politiche descritte nell'ambito del presente obbligo di informativa possono essere integrate in politiche ambientali o di sostenibilità più ampie ascrivibili a diversi sottotemi. |
RA 11. |
La descrizione delle politiche include informazioni sugli inquinanti o sulle sostanze in questione. |
RA 12. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 11, l'impresa può includere informazioni contestuali sui collegamenti tra le politiche che attua e su come possono contribuire al piano d'azione dell'UE «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo», ad esempio:
|
Obbligo di informativa E2-2 – Azioni e risorse connesse all'inquinamento
RA 13. |
Qualora le azioni si estendano agli impegni nella catena del valore a monte o a valle, l'azienda fornisce informazioni sui tipi di azioni in cui tali impegni si concretizzano. |
RA 14. |
Per quanto concerne le risorse, sono esempi di spese operative gli investimenti in ricerca e sviluppo per innovare e sviluppare alternative sicure e sostenibili all'uso di sostanze preoccupanti o per diminuire le emissioni di un processo di produzione. |
RA 15. |
L'impresa può fornire informazioni sui piani d'azione a livello di sito, se rilevanti per il conseguimento dei suoi scopi e obiettivi strategici legati all'inquinamento. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa E2-3 – Obiettivi connessi all'inquinamento
RA 16. |
Se nel fissare gli obiettivi fa riferimento a soglie ecologiche, l'impresa può avvalersi delle linee guida fornite dall'iniziativa sugli obiettivi scientificamente fondati per la natura del Science-Based Targets Network (SBTN) nel suo documento di orientamento provvisorio (Initial Guidance for Business, settembre 2020) o di qualsiasi altro orientamento con una metodologia scientificamente riconosciuta che consenta di fissare obiettivi basati su dati scientifici individuando soglie ecologiche e, se del caso, assegnazioni specifiche per l'entità. Le soglie ecologiche possono essere locali, nazionali e/o mondiali. |
RA 17. |
L'impresa può precisare se un dato obiettivo affronta carenze relative ai criteri «Non arrecare un danno significativo» (DNSH) per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento definiti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Se non sono soddisfatti i criteri DNSH per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento definiti negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, l'impresa può precisare se l'obiettivo affronta carenza relative a tali criteri DNSH. |
RA 18. |
L'impresa può fornire informazioni sugli obiettivi definiti a livello di sito, se rilevanti per sostenere le politiche che ha adottato. |
RA 19. |
Gli obiettivi possono riguardare le operazioni proprie dell'impresa e/o la catena del valore. |
Obbligo di informativa E2-4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo
RA 20. |
Le informazioni relative alle microplastiche da fornire ai sensi del paragrafo 28, lettera b), riguardano le microplastiche che sono state generate o utilizzate durante i processi produttivi o che sono acquistate, e che lasciano gli impianti sotto forma di emissioni, prodotti o parte di prodotti o servizi. Le microplastiche possono essere generate involontariamente quando si usurano pezzi di plastica più grandi, come gli pneumatici delle automobili o i tessuti sintetici, oppure possono essere fabbricate intenzionalmente e aggiunte ai prodotti per scopi specifici (ad esempio le perle esfolianti negli scrub per il viso o per il corpo). |
RA 21. |
Il volume degli inquinanti è presentato nelle opportune unità di massa, ad esempio tonnellate o chilogrammi. |
RA 22. |
Le informazioni richieste ai sensi del presente obbligo di informativa sono fornite al livello dell'impresa che effettua la comunicazione. L'impresa può tuttavia operare un'ulteriore ripartizione, includendo informazioni a livello di sito, o disaggregare le emissioni per tipo di fonte, per settore o per zona geografica. |
RA 23. |
Nel fornire informazioni contestuali sulle emissioni, l'impresa può prendere in considerazione:
|
RA 24. |
Le informazioni fornite nell'ambito del presente obbligo di informativa possono richiamare informazioni che l'impresa è già tenuta a comunicare ai sensi di altre normative esistenti (ad esempio la direttiva sulle missioni industriali, l'E-PRTR, ecc.). |
RA 25. |
Se le attività dell'impresa sono soggette alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (67) («direttiva Emissioni industriali») e ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) pertinenti, indipendentemente dal fatto che si svolgano o meno all'interno dell'Unione europea, l'impresa può comunicare le seguenti informazioni aggiuntive:
|
Metodologie
RA 26. |
Nel fornire le informazioni sugli inquinanti, l'impresa segue il seguente ordine di priorità per gli approcci in materia di quantificazione:
|
RA 27. |
Per quanto riguarda l'indicazione delle metodologie di cui al paragrafo 30, l'impresa prende in considerazione:
|
Obbligo di informativa E2-5 – Sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti
Elenco delle sostanze da considerare
RA 28. |
Affinché le informazioni siano complete, sono incluse le sostanze presenti nelle operazioni proprie dell'impresa e quelle acquistate (ad esempio le sostanze contenute negli ingredienti, nei prodotti semilavorati o nel prodotto finale). |
RA 29. |
il volume degli inquinanti è presentato in unità di massa, ad esempio tonnellate o chilogrammi, o altre unità di massa adeguate al volume e al tipo degli inquinanti emessi |
Informazioni contestuali
RA 30. |
Le informazioni fornite nell'ambito del presente obbligo di informativa possono richiamare informazioni che l'impresa è già tenuta a comunicare ai sensi di altre normative vigenti, ad esempio la direttiva 2010/75/UE, il regolamento (CE) n. 166/2006 (E-PRTR), eccetera. |
Obbligo di informativa E2-6 – Effetti finanziari attesi di rischi e opportunità rilevanti legati all'inquinamento
RA 31. |
Le spese operative e quelle in conto capitale relative agli incidenti e ai depositi possono includere, ad esempio:
|
RA 32. |
Tra gli incidenti si possono annoverare ad esempio le interruzioni della produzione, originatesi lungo la catena di approvvigionamento e/o nelle operazioni proprie, che hanno provocato inquinamento. |
RA 33. |
L'impresa può includere una valutazione dei propri prodotti e servizi connessi che sono a rischio nel breve, medio e lungo periodo, illustrando come sono definiti, come sono stimati gli importi finanziari e quali sono le ipotesi fondamentali formulate. |
RA 34. |
La quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi di cui al paragrafo 38, lettera a). può essere espressa come singolo valore o come intervallo. |
ESRS E3
ACQUE E RISORSE MARINE
SOMMARIO
Scopo
Interazione con altri ESRS
Obblighi di informativa
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alle acque e alle risorse marine |
– |
Obbligo di informativa E3-1 – Politiche connesse alle acque e alle risorse marine |
– |
Obbligo di informativa E3-2 – Azioni e risorse connesse alle acque e alle risorse marine |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa E3-3 – Obiettivi connessi alle acque e alle risorse marine |
– |
Obbligo di informativa E3-4 – Consumo idrico |
– |
Obbligo di informativa E3-5 – Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità connessi alle acque e alle risorse marine |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alle acque e alle risorse marine |
– |
Obbligo di informativa E3-1 – Politiche connesse alle acque e alle risorse marine |
– |
Obbligo di informativa E3-2 – Azioni e risorse connesse alle politiche relative alle acque e alle risorse marine |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa E3-3 – Obiettivi connessi alle acque e alle risorse marine |
– |
Obbligo di informativa E3-4 – Consumo idrico |
– |
Obbligo di informativa E3-5 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità connessi alle acque e alle risorse marine |
Scopo
1. |
Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:
|
2. |
Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa relativi alle acque e alle risorse marine. Per quanto riguarda le «acque», il presente principio ha per oggetto le acque superficiali e sotterranee. Comprende obblighi di informativa sul consumo di risorse idriche nelle attività, nei prodotti e nei servizi dell'impresa, nonché informazioni correlate sui prelievi e gli scarichi di acqua. |
3. |
Per quanto riguarda le «risorse marine», il presente principio ha per oggetto l'estrazione e l'uso di tali risorse e le attività economiche associate. |
Interazione con altri ESRS
4. |
Il tema delle acque e delle risorse marine è strettamente connesso ad altri sottotemi ambientali quali i cambiamenti climatici, l'inquinamento, la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, per fornire una panoramica completa di ciò che potrebbe essere rilevante per le acque e le risorse marine, gli obblighi di informativa pertinenti sono contemplati in altri ESRS ambientali, come segue:
|
5. |
Gli impatti dell'impresa sulle acque e sulle risorse marine si ripercuotono sulle persone e sulle comunità. Gli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate che derivano dagli impatti connessi alle acque e alle risorse marine attribuibili all'impresa sono trattati nell'ESRS S3 Comunità interessate. |
6. |
Il presente principio dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e con l'ESRS 2 Informazioni generali. |
Obblighi di informativa
ESRS 2 Informazioni generali
7. |
Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, capitolo 4 Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e comunicate contestualmente. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alle acque e alle risorse marine
8. |
L'impresa descrive il processo per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e fornisce informazioni in merito a quanto segue:
|
Obbligo di informativa E3-1 – Politiche connesse alle acque e alle risorse marine
9. |
L'impresa descrive le politiche adottate per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alle acque e alle risorse marine (72) . |
10. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alle acque e alle risorse marine. |
11. |
L'informativa richiesta al paragrafo 9 contiene informazioni sulle politiche predisposte dall'impresa per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alle acque e alle risorse marine, conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti. |
12. |
L'impresa indica se e in che modo le proprie politiche trattano i seguenti aspetti, se rilevanti:
|
Obbligo di informativa E3-2 – Azioni e risorse connesse alle acque e alle risorse marine
15. |
L'impresa indica le azioni connesse alle acque e alle risorse marine e le risorse destinate alla loro attuazione. |
16. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le principali azioni intraprese e pianificate per conseguire gli scopi e gli obiettivi strategici connessi alle acque e alle risorse marine. |
17. |
La descrizione delle azioni e delle risorse segue i principi di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti. Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-A, l'impresa può precisare a quale livello della gerarchia di mitigazione è possibile ricondurre un'azione e le risorse: |
18. |
|
19. |
L'impresa specifica le azioni e le risorse in relazione alle zone a rischio idrico, comprese quelle a elevato stress idrico. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa E3-3 – Obiettivi connessi alle acque e alle risorse marine
20. |
L'impresa indica gli obiettivi connessi alle acque e alle risorse marine che ha fissato. |
21. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obiettivi che l'impresa ha adottato a sostegno delle sue politiche legate alle acque e alle risorse marine e al fine di affrontare i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi. |
22. |
La descrizione degli obiettivi contiene gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi. |
23. |
L'informativa richiesta al paragrafo 20 indica se e in che modo gli obiettivi riguardano:
|
24. |
Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-T, l'impresa può precisare se nella definizione degli obiettivi siano state prese in considerazione soglie ecologiche e assegnazioni specifiche per l'entità. In caso affermativo, l'impresa può precisare:
|
25. |
Nell'ambito delle informazioni contestuali, l'impresa specifica se gli obiettivi che ha fissato e presentato sono obbligatori (per legge) o facoltativi. |
Obbligo di informativa E3-4 – Consumo idrico
26. |
L'impresa comunica le informazioni sulle proprie prestazioni connesse al consumo idrico in relazione ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti. |
27. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il consumo idrico dell'impresa e gli eventuali progressi che questa ha compiuto in relazione ai suoi obiettivi. |
28. |
L'informativa richiesta al paragrafo 26 si riferisce alle operazioni proprie e include:
|
29. |
L'impresa fornisce informazioni sulla propria intensità idrica: consumo idrico totale nelle operazioni proprie in m3 per milione di EUR di ricavi netti (76). |
Obbligo di informativa E3-5 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi alle acque e alle risorse marine
30. |
L'impresa comunica gli effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi alle acque e alle risorse marine |
31. |
Le informazioni richieste al paragrafo 30 sono in aggiunta a quelle relative agli effetti finanziari attuali sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'entità per il periodo di riferimento richieste ai sensi dell'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera d). |
32. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:
|
33. |
L'informativa include:
|
Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS E3. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
ESRS 2 INFORMAZIONI GENERALI
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alle acque e alle risorse marine
RA 1. |
Nell'effettuare una valutazione della rilevanza in relazione a sottotemi ambientali, l'impresa valuta la rilevanza delle acque e delle risorse marine nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle e può prendere in considerazione le quattro fasi seguenti, note anche come approccio LEAP:
|
RA 2. |
La valutazione della rilevanza per l'ESRS E3 corrisponde alle prime tre fasi dell'approccio LEAP appena descritto, mentre la quarta fase riguarda l'esito del processo. |
RA 3. |
I processi per valutare la rilevanza di impatti, rischi e opportunità tengono conto delle disposizioni di cui all'ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e all'ESRS IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa. |
RA 4. |
I sottotemi relativi alle acque e alle risorse marine oggetto della valutazione della rilevanza comprendono:
|
RA 5. |
Nella fase 1, per individuare, nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle, le zone a rischio idrico e le aree in cui avvengono interazioni con le risorse marine che potrebbero comportare impatti e dipendenze materiali, l'impresa può prendere in considerazione:
|
RA 6. |
L'impresa considera i bacini idrografici come il livello pertinente per la valutazione dei luoghi, combinando tale approccio con una valutazione del rischio operativo dei suoi impianti e degli impianti dei fornitori con impatti e rischi rilevanti. |
RA 7. |
L'impresa tiene conto dei criteri per definire lo stato dei corpi idrici in base ai pertinenti allegati della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e ai documenti di orientamento forniti per la sua attuazione. È possibile consultare l'elenco dei documenti di orientamento nella home page «Ambiente» della Commissione europea. |
RA 8. |
Nella fase 2, per analizzare i propri impatti e dipendenze per ogni punto prioritario individuato nel quadro del paragrafo RA 5, l'impresa può:
|
RA 9. |
Per individuare le sue dipendenze in termini di acqua e risorse marine, l'impresa può basarsi su classificazioni internazionali quali la classificazione internazionale comune dei servizi ecosistemici (CICES). |
RA 10. |
Nell'individuare le sue dipendenze in termini di risorse marine, l'impresa valuta se dipende da prodotti essenziali legati alle risorse marine, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ghiaie e prodotti ittici. |
RA 11. |
Le risorse marine sono definite in base al loro utilizzo da parte delle società umane e devono essere considerate in relazione alla pressione a cui sono soggette. Alcuni indicatori di pressione sono presentati in altri ESRS, in particolare le microplastiche e le emissioni in acqua nell'ESRS E2 e i rifiuti di plastica nell'ESRS E5. |
RA 12. |
Esempi di dipendenze dalle risorse marine che possono essere considerate dall'impresa:
|
RA 13. |
Nella fase 3, per valutare i rischi e le opportunità rilevanti alla luce delle risultanze delle fasi 1 e 2, l'impresa può:
|
RA 14. |
L'impresa può basarsi su una raccolta di dati primaria, secondaria o modellizzata o su altri approcci pertinenti per valutare impatti, dipendenze, rischi e opportunità rilevanti, compresa la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (allegato I – impronta ambientale di prodotto; allegato III – Impronta ambientale di organizzazione). |
RA 15. |
Nel fornire informazioni sull'esito della valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione:
|
Obbligo di informativa E3-1 – Politiche connesse alle acque e alle risorse marine
RA 16. |
Le politiche descritte nell'ambito del presente obbligo di informativa possono essere integrate in politiche ambientali o di sostenibilità più ampie ascrivibili a diversi sottotemi. |
RA 17. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 9, l'impresa può indicare se ha adottato politiche che:
|
RA 18. |
L'impresa può anche comunicare informazioni sulle politiche che:
|
Obbligo di informativa E3-2 – Azioni e risorse connesse alle politiche relative alle acque e alle risorse marine
RA 19. |
Nel comunicare le informazioni previste a norma del paragrafo 15, l'impresa tiene conto delle azioni, o dei piani d'azione, che contribuiscono ad affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti individuati. Utili orientamenti sono forniti dall'Alliance for Water Stewardship (AWS). |
RA 20. |
In considerazione del fatto che le acque e le risorse marine sono risorse condivise che possono richiedere azioni o piani d'azione collettivi che coinvolgono altri portatori di interessi, l'impresa può fornire informazioni su tali azioni collettive specifiche, comprese informazioni su altre parti (concorrenti, fornitori, rivenditori al dettaglio, clienti, altri partner commerciali, comunità e autorità locali, agenzie governative...) e informazioni specifiche sul progetto, sul relativo contributo specifico, sugli sponsor e sugli altri partecipanti. |
RA 21. |
Nel fornire informazioni sulle spese in conto capitale, l'impresa può prendere in considerazione le spese relative alla riabilitazione dei canali di scolo delle acque meteoriche, alle condutture o ai macchinari utilizzati per fabbricare nuovi prodotti a basso consumo di acqua. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa E3-3 – Obiettivi connessi alle acque e alle risorse marine
RA 22. |
Se nel fissare gli obiettivi fa riferimento a soglie ecologiche, l'impresa può avvalersi delle linee guida fornite dall'iniziativa sugli obiettivi scientificamente fondati per la natura del Science Based Targets Network (SBTN) nel suo documento di orientamento provvisorio (Initial Guidance for Business, settembre 2020). Può inoltre fare riferimento a eventuali altri orientamenti con una metodologia scientificamente riconosciuta che consenta di fissare obiettivi basati su dati scientifici, individuando soglie ecologiche e, se del caso, assegnazioni specifiche per organizzazione. Le soglie ecologiche possono essere locali, nazionali e/o mondiali. |
RA 23. |
L'impresa può indicare obiettivi riguardanti:
|
RA 24. |
Se prevede obiettivi sui prelievi, l'impresa può includere il prelievo di acqua da terreni e falde acquifere inquinati e l'acqua prelevata e trattata per scopi di bonifica. |
RA 25. |
Se prevede obiettivi sugli scarichi, l'impresa può includere gli scarichi di acqua nelle acque sotterranee, come la reiniezione nelle falde acquifere o il ritorno dell'acqua a una sorgente sotterranea attraverso un canale di raccolta o di scolo. |
RA 26. |
Gli obiettivi possono riguardare le operazioni proprie e/o la catena del valore, a monte e a valle. |
RA 27. |
L'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune relative ai criteri di contributo sostanziale per le acque e le risorse marine ai sensi degli atti delegati della Commissione adottati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Qualora non siano soddisfatti i criteri del principio «non arrecare un danno significativo» per le acque e le risorse marine definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, l'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune connesse a tali criteri. |
Obbligo di informativa E3-4 – Consumo idrico
RA 28. |
L'impresa può operare in varie zone a rischio idrico. Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 28, lettera b), l'impresa include tali informazioni solo per le aree identificate come rilevanti conformemente all'ESRS2 IRO-1 e all'ESRS2 SBM-3. |
RA 29. |
Nel comunicare le informazioni contestuali relative alle prestazioni in materia di consumo idrico di cui al paragrafo 26, l'impresa illustra i metodi di calcolo e, più specificamente, la quota ottenuta dalla misurazione diretta, dal campionamento e dall'estrapolazione, o dalle migliori stime. |
RA 30. |
L'impresa può fornire informazioni su altre ripartizioni (ad esempio, per settore o segmenti). |
RA 31. |
Nel comunicare le informazioni richieste al paragrafo 29, l'impresa può fornire ulteriori coefficienti di intensità basati su altri denominatori. |
RA 32. |
L'impresa può anche fornire informazioni sui suoi prelievi e scarichi di acqua. |
Obbligo di informativa E3-5 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti in termini di acque e risorse marine
RA 33. |
L'impresa può includere una valutazione dei propri prodotti e servizi connessi che sono a rischio nel breve, medio e lungo periodo, illustrando come sono definiti, come sono stimati gli importi finanziari e quali sono le ipotesi fondamentali formulate. |
RA 34. |
La quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi di cui al paragrafo 39, lettera a), può essere espressa come un unico importo o un intervallo. |
ESRS E4
BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI
SOMMARIO
Scopo
Interazione con altri ESRS
Obblighi di informativa
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Strategia
– |
Obbligo di informativa E4-1 — Piano di transizione e attenzione alla biodiversità e agli ecosistemi nella strategia e nel modello aziendale |
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi |
– |
Obbligo di informativa E4-2 — Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi |
– |
Obbligo di informativa E4-3 — Azioni e risorse relative alla biodiversità e agli ecosistemi |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa E4-4 — Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi |
– |
Obbligo di informativa E4-5 — Metriche d'impatto relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi |
– |
Obbligo di informativa E4-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità connessi alla biodiversità e agli ecosistemi |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa E4-1 — Piano di transizione e attenzione alla biodiversità e agli ecosistemi nella strategia e nel modello aziendale |
– |
Obblighi di informativa relativi all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alla biodiversità e agli ecosistemi |
– |
Obbligo di informativa E4-2 — Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi |
– |
Obbligo di informativa E4-3 — Azioni e risorse relative alla biodiversità e agli ecosistemi |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa E4-4 — Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi |
– |
Obbligo di informativa E4-5 — Metriche d'impatto relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi |
– |
Obbligo di informativa E4-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità connessi alla biodiversità e agli ecosistemi |
Scopo
1. |
Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:
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2. |
Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa relativi al rapporto dell'impresa con gli habitat e gli ecosistemi marini, terrestri e d'acqua dolce e con le popolazioni delle specie di fauna e flora che li abitano, compresa la diversità all'interno delle specie, tra le specie e degli ecosistemi e la loro correlazione con i popoli indigeni e altre comunità interessate. |
3. |
I termini «biodiversità» e «diversità biologica» indicano la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte. |
Interazione con altri ESRS
4. |
La «biodiversità e gli ecosistemi» sono strettamente connessi ad altre questioni ambientali. I principali fattori che determinano direttamente cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi sono i cambiamenti climatici, l'inquinamento, il cambiamento di uso del suolo, il cambiamento d'uso delle acque dolci e del mare, lo sfruttamento diretto degli organismi e le specie esotiche invasive. Questi fattori sono contemplati nel presente principio, ad eccezione dei cambiamenti climatici (disciplinati dall'ESRS E1) e dell'inquinamento (disciplinato dall'ESRS E2). |
5. |
Per comprendere appieno gli impatti e le dipendenze rilevanti in termini di biodiversità ed ecosistemi, gli obblighi di informativa di altri ESRS ambientali dovrebbero essere letti e interpretati in combinato disposto con gli obblighi di informativa specifici del presente principio. Gli obblighi di informativa applicabili previsti da altri ESRS ambientali sono i seguenti:
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6. |
Gli impatti dell'impresa sulla biodiversità e sugli ecosistemi si ripercuotono sulle persone e sulle comunità. Nel comunicare gli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate che derivano da cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi nel quadro dell'ESRS E4, l'impresa tiene conto degli obblighi di cui all'ESRS S3 Comunità interessate. |
7. |
Il presente principio dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e con l'ESRS 2 Informazioni generali. |
Obblighi di informativa
ESRS 2 Informazioni generali
8. |
Le prescrizioni della presente sezione sono lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, capitolo 2 Governance, capitolo 3 Strategia e capitolo 4 Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità. |
9. |
Le informative che ne derivano sono presentate unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'ESRS 2 SBM-3, per il quale l'impresa può decidere di presentare le informazioni insieme alle informative tematiche. |
10. |
Oltre agli obblighi di cui all'ESRS 2, il presente principio include anche l'obbligo di informativa tematica E4-1 Piano di transizione e attenzione alla biodiversità e agli ecosistemi nella strategia e nel modello aziendale. |
Strategia
Obbligo di informativa E4-1 — Piano di transizione e attenzione alla biodiversità e agli ecosistemi nella strategia e nel modello aziendale
11. |
L'impresa comunica in che modo gli impatti, le dipendenze, i rischi e le opportunità relativi alla biodiversità e agli ecosistemi derivano dalla sua strategia e dal suo modello aziendale e ne determinano l'adattamento. |
12. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la resilienza della strategia e del modello aziendale dell'impresa in relazione alla biodiversità e agli ecosistemi, nonché la loro compatibilità con i pertinenti obiettivi di politica pubblica a livello locale, nazionale e mondiale in materia di biodiversità ed ecosistemi. |
13. |
L'impresa descrive la resilienza della propria strategia e del proprio modello aziendale in relazione alla biodiversità e agli ecosistemi. Tale descrizione comprende:
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14. |
Se le informazioni specificate nel presente obbligo di informativa sono comunicate dall'impresa nell'ambito delle informazioni previste a norma dell'ESRS 2 SBM-3, l'impresa può fare riferimento alle informazioni che ha comunicato ai sensi dell'ESRS 2 SBM-3. |
15. |
L'impresa può comunicare il piano di transizione per migliorare il suo modello aziendale e la sua strategia e, in ultima analisi, conseguire il loro allineamento con la visione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità e i suoi obiettivi e traguardi pertinenti, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, nel rispetto dei limiti del pianeta relativi all'integrità della biosfera e al cambiamento dei sistemi del suolo. |
Obbligo di informativa relativo all'SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
16. |
L'impresa comunica:
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Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi, le dipendenze e le opportunità rilevanti relativi alla biodiversità e agli ecosistemi
17. |
L'impresa descrive il processo per individuare gli impatti, i rischi, le dipendenze e le opportunità rilevanti. La descrizione del processo include se e in che modo l'impresa:
|
18. |
L'impresa può indicare se e come ha utilizzato l'analisi degli scenari relativi alla biodiversità e agli ecosistemi per orientare l'individuazione e la valutazione dei rischi e delle opportunità rilevanti a breve, medio e lungo termine. Se ha utilizzato tale analisi degli scenari, l'impresa può comunicare le seguenti informazioni:
|
19. |
Nello specifico, l'impresa indica:
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Obbligo di informativa E4-2 — Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi
20. |
L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire i propri impatti, rischi, dipendenze e opportunità rilevanti in termini di biodiversità ed ecosistemi. |
21. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, dipendenze, rischi e opportunità rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi. |
22. |
L'informativa richiesta al paragrafo 20 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa per la gestione di impatti, rischi, dipendenze e opportunità rilevanti in termini di biodiversità ed ecosistemi stessi (cfr. ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti). |
23. |
Oltre alle disposizioni dell'ESRS 2 MDR-P, l'impresa descrive se e in che modo le sue politiche in materia di biodiversità ed ecosistemi:
|
24. |
Nello specifico, l'impresa indica se ha adottato:
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Obbligo di informativa E4-3 — Azioni e risorse relative alla biodiversità e agli ecosistemi
25. |
L'impresa comunica le azioni relative alla biodiversità e agli ecosistemi e le risorse destinate alla loro attuazione. |
26. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le principali azioni intraprese e pianificate che contribuiscono significativamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi strategici connessi alla biodiversità e agli ecosistemi. |
27. |
La descrizione delle azioni e delle risorse principali segue il contenuto obbligatorio di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti. |
28. |
Inoltre l'impresa:
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Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa E4-4 — Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi
29. |
L'impresa descrive gli obiettivi connessi alla biodiversità e agli ecosistemi che ha fissato. |
30. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obiettivi che l'impresa ha adottato a sostegno delle sue politiche legate alla biodiversità e agli ecosistemi e al fine di affrontare i relativi impatti, dipendenze, rischi e opportunità rilevanti. |
31. |
La descrizione degli obiettivi segue il contenuto obbligatorio di cui all'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi. |
32. |
L'informativa richiesta al paragrafo 29 comprende le seguenti informazioni:
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Obbligo di informativa E4-5 — Metriche d'impatto relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi
33. |
L'impresa comunica le metriche relative ai suoi impatti rilevanti sulla biodiversità e sugli ecosistemi. |
34. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le prestazioni dell'impresa rispetto agli impatti identificati come rilevanti nella valutazione della rilevanza in relazione ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi. |
35. |
Se ha individuato dei siti ubicati all'interno o in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità su cui incide negativamente (cfr. paragrafo 19, lettera a)), l'impresa indica il numero e l'area (in ettari) dei siti di proprietà, affittati o gestiti all'interno o in prossimità di tali zone protette o delle principali aree di biodiversità. |
36. |
Se ha individuato impatti rilevanti per quanto riguarda il cambiamento di uso del suolo, o impatti sull'estensione e sulle condizioni degli ecosistemi, l'impresa può comunicare anche l'uso del suolo in base a una valutazione del ciclo di vita. |
37. |
Per gli elementi d'informazione di cui ai paragrafi da 38 a 41, l'impresa prende in considerazione le operazioni proprie. |
38. |
Se giunge alla conclusione di contribuire direttamente ai fattori di impatto del cambiamento di uso del suolo, del cambiamento di uso dell'acqua dolce e/o del cambiamento di uso del mare, l'impresa comunica le metriche pertinenti. L'impresa può comunicare le metriche che misurano:
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39. |
Se giunge alla conclusione di contribuire direttamente all'introduzione accidentale o volontaria di specie esotiche invasive, l'impresa indica le metriche che usa per gestire i percorsi di introduzione e diffusione delle specie esotiche invasive e i rischi posti da tali specie. |
40. |
Se individua impatti rilevanti connessi allo stato delle specie, l'impresa può riferire le metriche che considera pertinenti. L'impresa può:
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41. |
Se ha individuato impatti rilevanti connessi agli ecosistemi, l'impresa può comunicare:
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Obbligo di informativa E4-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi
42. |
L'impresa comunica gli effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi. |
43. |
Le informazioni richieste al paragrafo 42 sono in aggiunta a quelle relative agli effetti finanziari attuali sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'entità per il periodo di riferimento richieste ai sensi dell'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera d). |
44. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:
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45. |
L'informativa include:
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Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS E4. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
ESRS 2 INFORMAZIONI GENERALI
Strategia
Obbligo di informativa E4-1 — Piano di transizione e attenzione alla biodiversità e agli ecosistemi nella strategia e nel modello aziendale
RA 1. |
Se comunica un piano di transizione, l'impresa può:
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RA 2. |
Se comunica un piano di transizione, l'impresa può, ad esempio, fare riferimento ai seguenti obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030:
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RA 3. |
Se comunica un piano di transizione, l'impresa può anche fare riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare:
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Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obblighi di informativa relativi all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti legati alla biodiversità e agli ecosistemi
RA 4. |
La valutazione della rilevanza di cui all'ESRS E4 comprende:
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RA 5. |
Nel valutare la rilevanza degli impatti, delle dipendenze, dei rischi e delle opportunità, l'impresa tiene conto delle disposizioni dell'ESRS 2 IRO-1 e dell'ESRS 1, capitolo 3 Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità e illustra le sue considerazioni. |
RA 6. |
L'impresa valuta la rilevanza della biodiversità e degli ecosistemi nelle operazioni proprie e nella sua catena del valore a monte e a valle e può effettuare la valutazione della rilevanza in linea con le prime tre fasi dell'approccio LEAP: Locate (individuare, paragrafo RA 7), Evaluate (analizzare, paragrafo RA 8) e Assess (valutare, paragrafo RA 9). |
RA 7. |
La fase 1 riguarda l'individuazione dei siti pertinenti per quanto riguarda l'interazione con la biodiversità e gli ecosistemi. Per farlo, l'impresa può:
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RA 8. |
Nella fase 2, per analizzare i propri impatti e dipendenze, effettivi o potenziali, in termini di biodiversità ed ecosistemi per i siti pertinenti, l'impresa può:
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RA 9. |
Nella fase 3, per valutare i rischi e le opportunità rilevanti alla luce delle risultanze delle fasi 1 e 2, l'impresa può prendere in considerazione le seguenti categorie:
Presentazione delle informazioni |
RA 10. |
L'impresa può prendere in considerazione le tabelle seguenti per presentare la propria valutazione della rilevanza dei siti rilevanti individuati ai sensi del paragrafo RA 7:
Per quanto riguarda il paragrafo RA 7, lettera e), l'impresa può prendere in considerazione la possibilità di utilizzare la tabella seguente:
|
Obbligo di informativa E4-2 — Politiche relative alla biodiversità e agli ecosistemi
RA 11. |
Le politiche descritte nell'ambito del presente obbligo di informativa possono essere integrate in politiche ambientali o di sostenibilità più ampie ascrivibili a diversi sottotemi. |
RA 12. |
L'impresa può inoltre fornire informazioni sul modo in cui le politiche fanno riferimento alla produzione, all'approvvigionamento o al consumo di materie prime e, in particolare, su come:
|
RA 13. |
L'impresa può comunicare i punti di contatto e l'allineamento con altri obiettivi e accordi globali quali gli OSS 2, 6, 14 e 15 o qualsiasi altra convenzione mondiale consolidata relativa alla biodiversità e agli ecosistemi. |
RA 14. |
Nel divulgare le politiche relative alle conseguenze sociali delle dipendenze e degli impatti in termini di biodiversità ed ecosistemi di cui al paragrafo 23, lettera f), l'impresa può in particolare fare riferimento al protocollo di Nagoya e alla convenzione sulla diversità biologica (CBD). |
RA 15. |
Nel divulgare informazioni su come, eventualmente, le sue politiche affrontano le conseguenze sociali degli impatti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi di cui al paragrafo 23, lettera f), l'impresa può fornire informazioni su:
|
RA 16. |
L'impresa può inoltre spiegare in che modo la politica che ha adottato le consente di:
|
RA 17. |
Nell'indicare le proprie politiche, se fa riferimento a norme di condotta di terzi, l'impresa può indicare se lo standard utilizzato:
|
Obbligo di informativa E4-3 — Azioni e risorse relative alla biodiversità e agli ecosistemi
RA 18. |
L'impresa può mettere in relazione importi monetari significativi di CapEx e OpEx (spese operative) necessari per attuare le azioni intraprese o previste al fine di:
|
RA 19. |
L'impresa può indicare se considera la possibilità di attuare un piano di «prevenzione» che impedisca azioni dannose prima che esse abbiano luogo. La prevenzione comporta spesso la decisione di discostarsi dal normale percorso di sviluppo di un progetto. Un esempio di prevenzione consiste nell'alterare l'impronta ecosistemica e della biodiversità di un progetto per evitare la distruzione dell'habitat naturale del sito e/o creare terreni messi a riposo in cui sono presenti e saranno preservati valori prioritari della biodiversità. Quanto meno si dovrebbe prendere in considerazione la prevenzione in presenza di valori della biodiversità e degli ecosistemi che rientrano in una delle seguenti categorie: particolarmente vulnerabili e insostituibili, fonte di particolare preoccupazione per i portatori di interessi, o quando è giustificato un approccio prudente a causa di incertezze circa la valutazione d'impatto o l'efficacia delle misure di gestione. I tre tipi principali di prevenzione sono definiti di seguito:
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RA 20. |
Per quanto riguarda le azioni fondamentali, l'impresa può comunicare:
|
RA 21. |
Nel contesto del presente obbligo di informativa, per «conoscenze locali e indigene» si intendono la comprensione, le competenze e le filosofie sviluppate da società con una lunga tradizione di interazione con il proprio ambiente naturale. Per le popolazioni rurali e i popoli indigeni, le conoscenze locali sono alla base del processo decisionale riguardante gli aspetti fondamentali della vita quotidiana. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa E4-4 — Obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi
RA 22. |
L'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune relative ai criteri di contributo sostanziale per la biodiversità ai sensi degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Qualora non siano soddisfatti i criteri del principio «non arrecare un danno significativo» per la biodiversità definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, l'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune connesse a tali criteri. |
RA 23. |
Nel comunicare le informazioni previste a norma del paragrafo 29 ai fini della fissazione di obiettivi, l'impresa prende in considerazione la necessità di ottenere il consenso informato e favorevole dei popoli indigeni e delle popolazioni locali, la necessità di tenere consultazioni adeguate e la necessità di rispettare le decisioni di tali comunità. |
RA 24. |
Gli obiettivi relativi agli impatti rilevanti possono essere presentati in una tabella, come illustrato di seguito:
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RA 25. |
Gli obiettivi relativi alle questioni di sostenibilità potenzialmente rilevanti elencate al paragrafo RA 4 del presente principio possono essere presentati in una tabella, come illustrato di seguito:
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RA 26. |
Gli obiettivi misurabili relativi alla biodiversità e agli ecosistemi possono essere espressi come segue:
|
Obbligo di informativa E4-5 — Metriche d'impatto relative ai cambiamenti della biodiversità e degli ecosistemi
RA 27. |
Nel preparare le informazioni richieste ai sensi del presente obbligo di informativa, l'impresa prende in considerazione e può descrivere:
|
RA 28. |
L'impresa prende in considerazione rende note le metriche verificabili e con una solida base tecnica e scientifica, tenendo conto di archi temporali e aree geografiche opportuni, e può comunicare in che modo le metriche selezionate corrispondono a tali criteri. Per garantire che la metrica sia pertinente dovrebbe sussistere un rapporto chiaro tra l'indicatore e lo scopo della misurazione. Le incertezze dovrebbero essere ridotte al minimo. I dati o i meccanismi utilizzati dovrebbero essere supportati da organizzazioni consolidate e aggiornati nel tempo. Se esistono lacune nei dati, è possibile ricorrere a dati modellizzati solidi e al giudizio di esperti. La metodologia è sufficientemente dettagliata da consentire un confronto significativo degli impatti e delle attività di mitigazione nel tempo. I processi di raccolta delle informazioni e le definizioni devono essere applicati sistematicamente. Ciò consente una revisione significativa delle prestazioni dell'impresa nel tempo e agevola il confronto interno e inter pares. |
RA 29. |
Se una metrica corrisponde a un obiettivo, lo scenario base per entrambi è allineato. Lo scenario base per la biodiversità è una componente essenziale del più ampio processo di gestione della biodiversità e degli ecosistemi. Lo scenario base è necessario per orientare la valutazione d'impatto e la pianificazione della gestione, nonché il monitoraggio e la gestione adattativa. |
RA 30. |
Le metodologie disponibili per raccogliere dati e misurare l'impatto delle imprese sullo stato della biodiversità e degli ecosistemi possono essere suddivise nelle tre categorie seguenti:
|
RA 31. |
Per quanto riguarda la valutazione del ciclo di vita per l'uso del suolo, l'impresa può fare riferimento agli indicatori ambientali relativi all'uso del suolo per la valutazione del ciclo di vita del Centro comune di ricerca. |
RA 32. |
Per quanto riguarda l'introduzione di specie esotiche invasive, l'impresa può comunicare i vettori e il numero di specie esotiche invasive e l'estensione della superficie coperta da tali specie. |
RA 33. |
Per quanto riguarda le metriche relative all'estensione e alle condizioni degli ecosistemi, si possono trovare indicazioni utili nei lavori del Sistema di contabilità economico ambientale – contabilità dell'ecosistema delle Nazioni Unite (UN SEEA EA). |
RA 34. |
L'impresa può indicare informazioni sull'uso del suolo, in unità di superficie (ad esempio, m2 o ettari), avvalendosi degli orientamenti forniti dal sistema di ecogestione e audit (EMAS) (89):
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RA 35. |
L'impresa può comunicare ad esempio il cambiamento della copertura del suolo, che costituisce la rappresentazione fisica dei fattori «modifica dell'habitat» e «attività industriali e domestiche», ossia la modifica naturale o antropica delle proprietà fisiche della superficie terrestre in un luogo specifico. |
RA 36. |
La copertura del suolo è una variabile tipica che può essere valutata con i dati di osservazione della Terra. |
RA 37. |
Nel riferire sugli impatti rilevanti connessi agli ecosistemi, l'impresa può, oltre all'estensione e alle condizioni degli ecosistemi, tenere conto anche del funzionamento degli ecosistemi utilizzando:
|
RA 38. |
A livello di ecosistema possono essere applicati strati di dati che rispecchiano le variazioni dell'estensione e delle condizioni degli ecosistemi, compresi i livelli di frammentazione e connettività degli habitat. |
Obbligo di informativa E4-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi alla biodiversità e agli ecosistemi
RA 39. |
L'impresa può includere una valutazione dei propri prodotti e servizi connessi che sono a rischio nel breve, medio e lungo periodo, illustrando come sono definiti, come sono stimati gli importi finanziari e quali sono le ipotesi fondamentali formulate. |
RA 40. |
La quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi di cui al paragrafo 45, lettera a), può essere espressa come un unico importo o un intervallo. |
ESRS E5
USO DELLE RISORSE ED ECONOMIA CIRCOLARE
SOMMARIO
Scopo
Interazione con altri ESRS
Obblighi di informativa
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare |
– |
Obbligo di informativa E5-1 — Politiche relative all'uso delle risorse e all'economia circolare |
– |
Obbligo di informativa E5-2 — Azioni e risorse relative all'uso delle risorse e all'economia circolare |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa E5-3 – Obiettivi relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare |
– |
Obbligo di informativa E5-4 – Flussi di risorse in entrata |
– |
Obbligo di informativa E5-5 – Flussi di risorse in uscita |
– |
Obbligo di informativa E5-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare |
– |
Obbligo di informativa E5-1 — Politiche relative all'uso delle risorse e all'economia circolare |
– |
Obbligo di informativa E5-2 — Azioni e risorse relative all'uso delle risorse e all'economia circolare |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa E5-3 – Obiettivi relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare |
– |
Obbligo di informativa E5-4 – Flussi di risorse in entrata |
– |
Obbligo di informativa E5-5 – Flussi di risorse in uscita |
– |
Obbligo di informativa E5-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare |
Scopo
1. |
Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:
|
2. |
Il presente principio stabilisce gli obblighi di informativa relativi all'«uso delle risorse» e all'«economia circolare», in particolare per quanto riguarda:
|
3. |
Per economia circolare si intende un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l'uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da diminuire l'impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. L'obiettivo è massimizzare e mantenere il valore delle risorse, dei prodotti e dei materiali tecnici e biologici creando un sistema che consenta la durabilità, l'uso o il riutilizzo ottimali, il ricondizionamento, la rifabbricazione, il riciclaggio e il ciclo dei nutrienti. |
4. |
Il presente principio si basa sui quadri normativi e sulle politiche pertinenti dell'UE, tra cui il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare, la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (90) (direttiva quadro sui rifiuti) e la strategia industriale dell'UE. |
5. |
Per valutare la transizione dallo status quo, ossia un'economia in cui vengono estratte risorse limitate per fabbricare prodotti che vengono utilizzati e poi gettati via (modello «prendi, produci, getta»), a un sistema economico circolare, il presente principio si basa sull'identificazione dei flussi fisici di risorse, materiali e prodotti utilizzati e generati dall'impresa attraverso l'obbligo di informativa E5-4 Flussi di risorse in entrata e l'obbligo di informativa E5-5 Flussi di risorse in uscita. |
Interazione con altri ESRS
6. |
L'uso delle risorse è uno dei principali motori di altri impatti ambientali quali i cambiamenti climatici, l'inquinamento, le acque e le risorse marine e la biodiversità. Un'economia circolare è un sistema che tende verso un uso sostenibile delle risorse nell'estrazione, nella trasformazione, nella produzione, nel consumo e nella gestione dei rifiuti. Un simile sistema apporta molteplici benefici ambientali, in particolare la riduzione del consumo di materiali e di energia e delle emissioni nell'atmosfera (emissioni di gas a effetto serra o di altro tipo), la limitazione dei prelievi e degli scarichi di acqua e la rigenerazione della natura, limitando l'impatto sulla biodiversità. |
7. |
Per fornire una panoramica completa di quali altre questioni ambientali potrebbero essere rilevanti per l'uso delle risorse e l'economia circolare, gli obblighi di informativa pertinenti sono contemplati in altri ESRS ambientali, come segue:
|
8. |
Gli impatti dell'impresa relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare, e in particolare quelli relativi ai rifiuti, possono avere ripercussioni sulle persone e sulle comunità. Gli impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate che dipendono dall'uso delle risorse e dall'economia circolare e che sono attribuibili all'impresa sono trattati nell'ESRS S3 Comunità interessate. L'uso efficiente e circolare delle risorse favorisce anche la competitività e il benessere economico |
9. |
Il presente principio dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e con l'ESRS 2 Informazioni generali. |
Obblighi di informativa
ESRS 2 Informazioni generali
10. |
Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, capitolo 4 Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità e comunicate contestualmente. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare
11. |
L'impresa descrive il processo per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare, in particolare per quanto riguarda i flussi di risorse in entrata, i flussi di risorse in uscita e i rifiuti, e rende noto:
|
Obbligo di informativa E5-1 — Politiche relative all'uso delle risorse e all'economia circolare
12. |
L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare. |
13. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare. |
14. |
L'informativa richiesta al paragrafo 12 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa per gestire i propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti. |
15. |
Nella sintesi, l'impresa indica se e in che modo le proprie politiche trattano i seguenti aspetti, ove rilevanti:
|
16. |
Le politiche affrontano gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore a monte e a valle. |
Obbligo di informativa E5-2 — Azioni e risorse relative all'uso delle risorse e all'economia circolare
17. |
L'impresa indica le proprie azioni connesse all'uso delle risorse e all'economia circolare, nonché le risorse destinate alla loro attuazione. |
18. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le principali azioni intraprese e pianificate per conseguire gli scopi e gli obiettivi strategici connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare. |
19. |
La descrizione delle azioni connesse all'uso delle risorse e all'economia circolare nonché delle risorse ad esse destinate segue i principi di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti. |
20. |
Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-A, l'impresa può precisare se e in che modo un'azione e le risorse riguardano:
|
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa E5-3 – Obiettivi relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare
21. |
L'impresa indica gli obiettivi connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare che ha fissato. |
22. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obiettivi che l'impresa ha adottato a sostegno della propria politica in materia di uso delle risorse ed economia circolare e per affrontare i relativi impatti, rischi e opportunità rilevanti. |
23. |
La descrizione degli obiettivi contiene gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi. |
24. |
L'informativa richiesta al paragrafo 21 indica se e in che modo gli obiettivi dell'impresa sono connessi ai flussi di risorse in entrata e in uscita, compresi i rifiuti e i prodotti e i materiali, e più specificamente:
|
25. |
L'impresa precisa a quale strato della gerarchia dei rifiuti si riferisce l'obiettivo. |
26. |
Oltre a quanto prescritto nell'ESRS 2 MDR-T, l'impresa può precisare se nella definizione degli obiettivi siano state prese in considerazione soglie ecologiche e assegnazioni specifiche per l'entità. In caso affermativo, l'impresa può precisare:
|
27. |
Nell'ambito delle informazioni contestuali, l'impresa specifica se gli obiettivi che ha fissato e presentato sono obbligatori (per legge) o facoltativi. |
Obbligo di informativa E5-4 – Flussi di risorse in entrata
28. |
L'impresa comunica le informazioni sui flussi di risorse in entrata connesse ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti. |
29. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare l'uso delle risorse nelle operazioni proprie e lungo la catena del valore dell'impresa a monte. |
30. |
L'informativa richiesta al paragrafo 28 comprende una descrizione dei suoi flussi di risorse in entrata, se rilevanti: prodotti (compresi gli imballaggi) e materiali (precisando le materie prime critiche e le terre rare), acqua e proprietà, impianti e macchinari utilizzati nelle operazioni proprie dell'impresa e lungo la catena del valore a monte. |
31. |
Quando conclude che i suoi flussi di risorse in entrata rappresentano una questione di sostenibilità rilevante, l'impresa comunica le seguenti informazioni sui materiali utilizzati per fabbricare prodotti e offrire servizi durante il periodo di riferimento, in tonnellate o chilogrammi:
|
32. |
L'impresa fornisce informazioni sulle metodologie utilizzate per calcolare i dati e precisa se i dati provengano da misurazioni dirette o stime, indicando le ipotesi fondamentali utilizzate. |
Obbligo di informativa E5-5 – Flussi di risorse in uscita
33. |
L'impresa comunica le informazioni sui flussi di risorse in uscita, inclusi i rifiuti, connesse ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti. |
34. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:
|
Prodotti e materiali
35. |
L'impresa fornisce una descrizione dei principali prodotti e materiali provenienti dal proprio processo di produzione e progettati secondo principi circolari, tra cui durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, smontaggio, rifabbricazione, ricondizionamento, riciclaggio, rimessa in circolo attraverso il ciclo biologico o ottimizzazione dell'uso del prodotto o del materiale attraverso altri modelli aziendali circolari. |
36. |
Le imprese con flussi in uscita rilevanti indicano:
|
Rifiuti
37. |
L'impresa comunica le informazioni seguenti sulla quantità totale dei rifiuti prodotti dalle operazioni proprie nel periodo di riferimento, in tonnellate o chilogrammi:
|
38. |
Nell'indicare la composizione dei rifiuti, l'impresa precisa:
|
39. |
L'impresa indica inoltre la quantità totale di rifiuti pericolosi e di rifiuti radioattivi da essa prodotti. Per la definizione di rifiuti radioattivi si rimanda all'articolo 3, punto 7), della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (92). |
40. |
L'impresa fornisce informazioni contestuali sulle metodologie utilizzate per calcolare i dati e, in particolare, indica i criteri e le ipotesi utilizzati per determinare e classificare i prodotti progettati secondo i principi circolari di cui al paragrafo 35. Precisa se i dati provengono da misurazioni dirette o stime; e indica le ipotesi fondamentali utilizzate. |
Obbligo di informativa E5-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare
41. |
L'impresa indica gli effetti finanziari attesi dei rischi e delle opportunità rilevanti derivanti dagli impatti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare. |
42. |
Le informazioni richieste al paragrafo 41 sono in aggiunta a quelle relative agli effetti finanziari attuali sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'entità per il periodo di riferimento richieste ai sensi dell'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera d). Il presente obbligo di informativa serve a illustrare quanto segue:
|
43. |
L'informativa include:
|
Appendice A:
Requisiti applicativi
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS E5. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
ESRS 2 Informazioni generali
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 — Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare
RA 1. |
Nell'effettuare una valutazione della rilevanza in relazione a sottotemi ambientali, l'impresa valuta la rilevanza dell'uso delle risorse e dell'economia circolare nelle operazioni proprie e nella catena del valore a monte e a valle e può prendere in considerazione le quattro fasi seguenti, note anche come approccio LEAP:
|
RA 2. |
Per quanto riguarda l'ESRS E5, le fasi 1 e 2 si basano principalmente sulle valutazioni della rilevanza effettuate nell'ambito degli ESRS E1 (compreso il consumo di energia), ESRS E2 (inquinamento), ESRS E3 (risorse marine, consumo di acqua) ed ESRS E4 (biodiversità, ecosistemi, materie prime). In effetti, l'obiettivo ultimo dell'economia circolare è ridurre l'impatto ambientale dell'uso di prodotti, materiali e altre risorse, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose, e quindi ridurre gli impatti sulla natura. Questo requisito di applicazione si concentra principalmente sulla terza fase dell'approccio LEAP, mentre la quarta fase riguarda l'esito del processo. |
RA 3. |
Il processo per valutare la rilevanza di impatti, dipendenze, rischi e opportunità tiene conto delle disposizioni di cui all'ESRS 2 IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e all'ESRS IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa. |
RA 4. |
I sottotemi relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare oggetto della valutazione della rilevanza comprendono:
|
RA 5. |
Nella fase 3, per valutare i rischi e le opportunità rilevanti alla luce delle risultanze delle fasi 1 e 2, l'impresa può:
|
RA 6. |
L'impresa può prendere in considerazione le seguenti metodologie per valutare i propri impatti, rischi e opportunità connessi alle operazioni proprie e lungo la sua catena del valore a monte e a valle:
|
RA 7. |
Nel fornire informazioni sull'esito della valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione:
|
Obbligo di informativa E5-1 — Politiche relative all'uso delle risorse e all'economia circolare
RA 8. |
Le politiche descritte nell'ambito del presente obbligo di informativa possono essere integrate in politiche ambientali o di sostenibilità più ampie ascrivibili a diversi sottotemi. |
RA 9. |
Nel fornire informazioni sulle proprie politiche, l'impresa prende in considerazione se e in che modo tali politiche trattano:
|
RA 10. |
Nel definire le proprie politiche, l'impresa può prendere in considerazione il documento su un sistema di classificazione per l'economia circolare, che descrive modelli di progettazione e produzione circolari, modelli di uso circolare, modelli circolari di recupero del valore e sostegno circolare sulla base delle nove «R», l'insieme di strategie o principi dell'economia circolare: rifiutare, ripensare, ridurre, riutilizzare, riparare, ricondizionare, rifabbricare, ridestinare (ossia cambiare la destinazione d'uso) e riciclare. |
Obbligo di informativa E5-2 — Azioni e risorse relative all'uso delle risorse e all'economia circolare
RA 11. |
Nel fornire le informazioni di cui al paragrafo 17 e considerando che le risorse sono condivise e che le strategie di economia circolare possono richiedere azioni collettive, l'impresa può precisare gli interventi attuati per interagire con la sua catena del valore a monte e a valle e/o con la sua rete locale nello sviluppo di collaborazioni o iniziative volte ad aumentare la circolarità dei prodotti e dei materiali. |
RA 12. |
In particolare l'impresa può precisare quanto segue:
|
RA 13. |
Le azioni possono riguardare le operazioni proprie e/o la catena del valore a monte e a valle dell'impresa. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa E5-3 – Obiettivi relativi all'uso delle risorse e all'economia circolare
RA 14. |
Se nel fissare gli obiettivi fa riferimento a soglie ecologiche, l'impresa può avvalersi delle linee guida fornite dall'iniziativa sugli obiettivi scientificamente fondati per la natura del Science Based Targets Network (SBTN) nel suo documento di orientamento provvisorio (Initial Guidance for Business, settembre 2020) o di qualsiasi altro orientamento con una metodologia scientificamente riconosciuta che consenta di fissare obiettivi basati su dati scientifici individuando soglie ecologiche e, se del caso, assegnazioni specifiche per l'organizzazione. Le soglie ecologiche possono essere locali, nazionali e/o mondiali. |
RA 15. |
Nel fornire informazioni sugli obiettivi, l'impresa stabilisce un grado di priorità in valore assoluto. |
RA 16. |
Nel fornire informazioni sugli obiettivi conformemente al paragrafo 24, l'impresa tiene conto della fase di produzione, della fase di utilizzo e della fine della vita funzionale di prodotti e materiali. |
RA 17. |
Nel fornire informazioni sugli obiettivi relativi alle materie prime rinnovabili vergini di cui al paragrafo 24, lettera c), l'impresa prende in considerazione in che modo tali obiettivi possono incidere sulla perdita di biodiversità, anche alla luce dell'ESRS E4. |
RA 18. |
L'impresa può indicare altri obiettivi di cui al paragrafo 24, lettera f), anche in relazione all'approvvigionamento sostenibile. In tal caso l'impresa illustra la definizione di approvvigionamento sostenibile che ha adottato e il suo rapporto con l'obiettivo di cui al paragrafo 22. |
RA 19. |
Gli obiettivi possono riguardare le operazioni proprie e/o la catena del valore a monte e a valle dell'impresa. |
RA 20. |
L'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune relative ai criteri di contributo sostanziale per l'economia circolare ai sensi degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Qualora non siano soddisfatti i criteri del principio «non arrecare un danno significativo» per l'economia circolare definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, l'impresa può precisare se l'obiettivo affronta le lacune connesse a tali criteri. |
Obbligo di informativa E5-4 – Flussi di risorse in entrata
RA 21. |
I flussi di risorse in entrata possono riguardare le seguenti categorie: attrezzature informatiche, prodotti tessili, arredamento, edifici, macchinari pesanti, di peso medio e leggeri, trasporti pesanti, di peso medio e leggeri, attrezzature per il magazzinaggio. Per quanto riguarda i materiali, gli indicatori del flusso di risorse in entrata comprendono le materie prime, i materiali di processo associati e i beni semilavorati o parti. |
RA 22. |
Quando è soggetta al paragrafo 31, l'impresa può anche garantire la trasparenza in merito ai materiali che provengono dal flusso di sottoprodotti/rifiuti (ad esempio, scarti di un materiale che in precedenza non era contenuto in un prodotto). |
RA 23. |
Il denominatore dell'indicatore percentuale di cui al paragrafo 31, lettere b) e c), è il peso totale complessivo dei materiali utilizzati durante il periodo di riferimento. |
RA 24. |
I dati relativi all'uso comunicati devono fare riferimento ai materiali nel loro stato originario e non devono essere manipolati prima della presentazione, ad esempio presentati come «peso secco». |
RA 25. |
Nei casi in cui vi sia una sovrapposizione tra le categorie «riutilizzato» e «riciclato», l'impresa precisa in che modo è stato evitato il doppio conteggio e come sono state effettuate le scelte. |
Obbligo di informativa E5-5 – Flussi di risorse in uscita
RA 26. |
Le informazioni sui prodotti e sui materiali di cui al paragrafo 35 si riferiscono a tutti i materiali e prodotti che provengono dal processo di produzione dell'impresa e che la stessa immette sul mercato (compresi gli imballaggi). |
RA 27. |
Nel calcolare la percentuale, l'impresa utilizza come denominatore il peso totale complessivo dei materiali utilizzati durante il periodo di riferimento. |
RA 28. |
L'impresa può comunicare il proprio impegno nella gestione dei rifiuti a fine vita del prodotto, ad esempio attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore o sistemi di resa. |
RA 29. |
Per tipo di rifiuti si intendono, ad esempio, rifiuti pericolosi o non pericolosi. Alcuni rifiuti specifici, come quelli radioattivi, possono anche essere presentati come appartenenti a un tipo distinto. |
RA 30. |
Nel valutare i flussi di rifiuti pertinenti per i suoi settori o attività, l'impresa può prendere in considerazione l'elenco delle descrizioni dei rifiuti presente nel Catalogo europeo dei rifiuti. |
RA 31. |
Esempi di altri tipi di operazioni di recupero di cui al paragrafo 37, lettera b), punto iii), figurano nell'allegato II della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti). |
RA 32. |
Esempi di altri tipi di operazioni di smaltimento di cui al paragrafo 37, lettera c), punto iii), figurano nell'allegato I della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti). |
RA 33. |
Nel fornire informazioni contestuali a norma del paragrafo 40, l'impresa può:
|
Obbligo di informativa E5-6 – Effetti finanziari attesi derivanti da rischi e opportunità rilevanti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare
RA 34. |
Nel fornire le informazioni di cui al paragrafo 42, lettera b), l'impresa può illustrare e descrivere in che modo intende rafforzare il mantenimento del valore. |
RA 35. |
L'impresa può includere una valutazione dei propri prodotti e servizi connessi che sono a rischio nel breve, medio e lungo periodo, illustrando come sono definiti, come sono stimati gli importi finanziari e quali sono le ipotesi fondamentali formulate. |
RA 36. |
La quantificazione monetaria degli effetti finanziari attesi di cui al paragrafo 43, lettera a), può essere espressa come intervallo. |
ESRS S1
FORZA LAVORO PROPRIA
SOMMARIO
Scopo
Interazione con altri ESRS
Obblighi di informativa
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Strategia
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi |
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa S1-1 – Politiche relative alla forza lavoro propria |
– |
Obbligo di informativa S1-2 – Processi di coinvolgimento dei lavoratori propri e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti |
– |
Obbligo di informativa S1-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori propri di sollevare preoccupazioni |
– |
Obbligo di informativa S1-4 – Interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la mitigazione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa S1-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti |
– |
Obbligo di informativa S1-6 – Caratteristiche dei dipendenti dell'impresa |
– |
Obbligo di informativa S1-7 – Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa |
– |
Obbligo di informativa S1-8 – Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale |
– |
Obbligo di informativa S1-9 – Metriche della diversità |
– |
Obbligo di informativa S1-10 – Salari adeguati |
– |
Obbligo di informativa S1-11 – Protezione sociale |
– |
Obbligo di informativa S1-12 – Persone con disabilità |
– |
Obbligo di informativa S1-13 – Metriche di formazione e sviluppo delle competenze |
– |
Obbligo di informativa S1-14 – Metriche di salute e sicurezza |
– |
Obbligo di informativa S1-15 – Metriche dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata |
– |
Obbligo di informativa S1-16 – Metriche di retribuzione (divario retributivo e retribuzione totale) |
– |
Obbligo di informativa S1-17 – Incidenti, denunce e impatti gravi in materia di diritti umani |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
Scopo |
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Strategia
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi |
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa S1-1 – Politiche relative alla forza lavoro propria |
– |
Obbligo di informativa S1-2 – Processi di coinvolgimento dei lavoratori propri e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti |
– |
Obbligo di informativa S1-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori propri di sollevare preoccupazioni |
– |
Obbligo di informativa S1-4 – Interventi su impatti e approcci rilevanti per la mitigazione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni e approcci |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa S1-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi nonché ai rischi e alle opportunità |
– |
Obbligo di informativa S1-6 – Caratteristiche dei dipendenti dell'impresa |
– |
Obbligo di informativa S1-7 – Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa |
– |
Obbligo di informativa S1-8 – Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale |
– |
Obbligo di informativa S1-9 – Metriche della diversità |
– |
Obbligo di informativa S1-10 – Salari adeguati |
– |
Obbligo di informativa S1-11 – Protezione sociale |
– |
Obbligo di informativa S1-12 – Persone con disabilità |
– |
Obbligo di informativa S1-13 – Metriche di formazione e sviluppo delle competenze |
– |
Obbligo di informativa S1-14 – Metriche di salute e sicurezza |
– |
Obbligo di informativa S1-15 – Equilibrio tra vita professionale e vita privata |
– |
Obbligo di informativa S1-16 – Metriche di remunerazione (divario retributivo e remunerazione totale) |
– |
Obbligo di informativa S1-17 – Incidenti, denunce e impatti gravi in materia di diritti umani |
Appendice A.1: |
Requisiti applicativi per l'informativa relativa all'ESRS 2 |
Appendice A.2: |
Requisiti applicativi dell'ESRS S1-1 Politiche relative alla forza lavoro propria |
Appendice A.3: |
Requisiti applicativi dell'ESRS S1–4 Interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la mitigazione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni |
Appendice A.4: |
Requisiti applicativi dell'ESRS S1–5 Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti |
Scopo
1. |
Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell'impresa sulla forza lavoro propria, nonché i rischi e le opportunità rilevanti, tra cui:
|
2. |
Al fine di conseguire l'obiettivo, il presente principio richiede inoltre una spiegazione dell'approccio generale adottato dall'impresa per individuare e gestire eventuali impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sulla forza lavoro propria in relazione ai fattori o alle questioni sociali seguenti, compresi i diritti umani:
|
3. |
Il presente principio richiede altresì una spiegazione del modo in cui tali impatti, unitamente alle dipendenze dell'impresa in termini di forza lavoro propria, possono dare luogo a rischi od opportunità rilevanti per l'impresa. Ad esempio, in materia di pari opportunità, pratiche discriminatorie che sfavoriscono le donne nelle assunzioni e nelle promozioni possono ridurre l'accesso dell'impresa a manodopera qualificata e nuocere alla sua reputazione. Al contrario, le politiche volte ad aumentare la rappresentanza delle donne nella forza lavoro e nei livelli dirigenziali superiori possono avere effetti positivi, come l'ampliamento del bacino di manodopera qualificata e il miglioramento della reputazione dell'impresa. |
4. |
Il presente principio riguarda la forza lavoro propria di un'impresa, che comprende sia coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa («dipendenti») sia i non dipendenti, che possono essere persone aventi contratti con l'impresa per l'offerta di manodopera («lavoratori autonomi») oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE N78). Cfr. il requisito applicativo 3 per esempi di lavoratori che rientrano nella forza lavoro propria. Le informazioni che devono essere comunicate per quanto riguarda i non dipendenti non pregiudicano il loro status ai sensi del diritto del lavoro applicabile. |
5. |
Il presente principio non riguarda i lavoratori nella catena del valore a monte o a valle dell'impresa; queste categorie di lavoratori sono trattate nell'ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore. |
6. |
A norma del presente principio le imprese sono tenute a descrivere la loro forza lavoro propria, comprese le caratteristiche principali dei lavoratori dipendenti e non dipendenti che ne fanno parte. Questa descrizione illustra ai fruitori la struttura della forza lavoro propria dell'impresa e contribuisce a contestualizzare le informazioni fornite mediante altre informative. |
7. |
Il principio è altresì inteso a consentire ai fruitori di comprendere in che misura l'impresa è allineata alle convenzioni e agli strumenti internazionali ed europei in materia di diritti umani e li rispetta; tra questi si annoverano la Carta internazionale dei diritti dell'uomo, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e le convenzioni fondamentali dell'OIL, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea riveduta, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le priorità politiche dell'UE stabilite dal pilastro europeo dei diritti sociali e la legislazione dell'Unione, compreso l'acquis dell'UE in materia di diritto del lavoro. |
Interazione con altri ESRS
8. |
Il presente principio è letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Principi generali e l'ESRS 2 Prescrizioni generali. |
9. |
Il presente principio è letto in combinato disposto con l'ESRS 2 Lavoratori nella catena del valore, l'ESRS 3 Comunità interessate e l'ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali. |
10. |
Per essere efficace, l'informativa di cui al presente principio è coerente, uniforme e, se del caso, chiaramente collegata all'informativa relativa alla forza lavoro propria dell'impresa nell'ambito dell'ESRS S2. |
Obblighi di informativa
ESRS 2 Informazioni generali
11. |
Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 in materia di strategia (SBM). Le informative che ne derivano sono presentate unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'ESRS 2 SBM-3, per il quale l'impresa può decidere di presentare le informative insieme all'informativa tematica. |
Strategia
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi
12. |
Nel rispondere all'ESRS 2 SBM-2, l'impresa comunica in che modo gli interessi, le opinioni e i diritti dei lavoratori propri orientano la strategia e il modello aziendale dell'impresa stessa, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. La forza lavoro propria dell'impresa costituisce un gruppo fondamentale di portatori d'interessi coinvolti. |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
13. |
Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, l'impresa indica:
|
14. |
Nel soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 48, l'impresa indica se tutti i lavoratori propri su cui potrebbe produrre impatti rilevanti sono inclusi nell'ambito dell'informativa ai sensi dell'ESRS 2. Tali impatti rilevanti comprendono gli impatti connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla sua catena del valore, anche attraverso i suoi prodotti o servizi, nonché i suoi rapporti commerciali. Inoltre l'impresa fornisce le informazioni seguenti:
|
15. |
Nel descrivere le principali tipologie di lavoratori propri che risentono o potrebbero risentire effetti negativi, sulla base della valutazione della rilevanza di cui all'ESRS 2 IRO-1, l'impresa indica se e in che modo è riuscita a comprendere il modo in cui i lavoratori con particolari caratteristiche, quelli che lavorano in particolari contesti o che svolgono determinate attività possono essere maggiormente esposti a rischi. |
16. |
L'impresa comunica quali, tra i rischi e le opportunità rilevanti che derivano dagli impatti e dalle dipendenze in termini di lavoratori propri, riguardano gruppi specifici di persone (ad esempio, particolari fasce di età o lavoratori in determinati paesi o fabbriche) anziché l'intera forza lavoro propria (ad esempio un taglio delle retribuzioni generalizzato o una formazione offerta a tutti i lavoratori propri). |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa S1-1 – Politiche relative alla forza lavoro propria
17. |
L'impresa descrive le politiche adottate per gestire i suoi impatti rilevanti sulla forza lavoro propria, unitamente ai rischi e alle opportunità rilevanti associati. |
18. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio agli impatti rilevanti sulla forza lavoro propria dell'impresa, nonché di politiche che disciplinano gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla forza lavoro propria. |
19. |
L'informativa richiesta al paragrafo 17 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa volte a gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla forza lavoro propria, conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti). Inoltre l'impresa specifica se tali politiche riguardano gruppi specifici all'interno della forza lavoro propria oppure quest'ultima nel suo complesso. |
20. |
L'impresa descrive i propri impegni in materia di politica dei diritti umani (96) che sono pertinenti per la forza lavoro propria, compresi i processi e i meccanismi atti a verificare l'osservanza dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (97). Nell'informativa si concentra sulle questioni rilevanti e sull'approccio generale in relazione agli aspetti seguenti:
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21. |
L'impresa indica se e in che modo le sue politiche relative alla forza lavoro propria sono conformi agli strumenti riconosciuti a livello internazionale pertinenti, tra cui i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (98). |
22. |
L'impresa indica se le sue politiche riguardanti la forza lavoro propria affrontano esplicitamente la tratta degli esseri umani (99), il lavoro forzato o coatto e il lavoro minorile. |
23. |
L'impresa indica anche se dispone di una politica di prevenzione o di un sistema di gestione degli infortuni sul lavoro (100). |
24. |
L'impresa rende noto quanto segue:
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Obbligo di informativa S1-2 – Processi di coinvolgimento della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti
25. |
L'impresa indica i processi generali per il coinvolgimento dei lavoratori propri e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sulla forza lavoro propria. |
26. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il modo in cui, nell'ambito del processo di dovere di diligenza in corso, l'impresa coinvolge i lavoratori propri e i rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, positivi e/o negativi che li riguardano o possono riguardarli; l'impresa indica inoltre se e in che modo i punti di vistale prospettive dei lavoratori propri sono prese in considerazione nei propri processi decisionali. |
27. |
L'impresa indica se e in che modo le prospettive della forza lavoro propria orienta le sue decisioni o attività volte a gestire gli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sulla forza lavoro propria. Ciò include, se del caso, una spiegazione degli aspetti seguenti:
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28. |
Se del caso, l'impresa rende note le misure adottate per comprendere meglio le prospettive dei lavoratori propri che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o emarginati (ad esempio donne, migranti, persone con disabilità). |
29. |
Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha adottato un processo generale per coinvolgere la forza lavoro propria, l'impresa ne dà comunicazione. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo. |
Obbligo di informativa S1-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori propri di sollevare preoccupazioni
30. |
L'impresa descrive i processi predisposti per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti negativi sui lavoratori propri cui essa è collegata, nonché i canali a disposizione della forza lavoro propria per sollevare preoccupazioni e far sì che queste siano trattate. |
31. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i mezzi formali mediante i quali la forza lavoro propria dell'impresa può far conoscere le proprie preoccupazioni ed esigenze direttamente all'impresa e/o mediante i quali l'impresa mette a disposizione tali canali (ad esempio, meccanismi di reclamo) sul luogo di lavoro, nonché le modalità con cui verrà dato riscontro ai lavoratori in merito alle problematiche sollevate, e l'efficacia di tali canali. |
32. |
L'impresa descrive i processi predisposti per rispondere alle questioni di cui al paragrafo 2 della sezione «Scopo», comunicando le informazioni seguenti:
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33. |
L'impresa indica se e in che modo valuta il fatto che i lavoratori propri sono consapevoli dell'esistenza di tali strutture o processi e vi fanno affidamento per comunicare preoccupazioni o esigenze e far sì che queste siano trattate. Inoltre l'impresa indica se ha predisposto politiche per proteggere da eventuali ritorsioni le persone che si avvalgono di tali strutture o processi, inclusi i rappresentanti dei lavoratori. Se tali informazioni sono state comunicate conformemente all'ESRS G1-1, l'impresa può farvi riferimento. |
34. |
Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha predisposto un canale per sollevare preoccupazioni e/o non supporta la disponibilità di tale canale sul luogo di lavoro per la forza lavoro propria, l'impresa lo rende noto. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo. |
Obbligo di informativa S1-4 – Interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni
35. |
L'impresa indica il modo in cui è intervenuta per affrontare gli impatti negativi e positivi rilevanti e per gestire i rischi rilevanti e perseguire opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché l'efficacia di tali azioni. |
36. |
Il presente obbligo di informativa persegue un duplice scopo. In primo luogo, serve a illustrare tutte le azioni e le iniziative mediante le quali l'impresa cerca di:
In secondo luogo, serve a illustrare i modi in cui l'impresa affronta i rischi rilevanti e persegue le opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria. |
37. |
L'impresa fornisce una descrizione sintetica dei piani d'azione e delle risorse per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria conformemente all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità rilevanti. |
38. |
In relazione agli impatti rilevanti relativi alla forza lavoro propria, l'impresa descrive:
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39. |
In relazione al paragrafo 36, l'impresa descrive i processi con i quali individua quale azione sia necessaria e idonea in risposta a un particolare impatto negativo, effettivo o potenziale, sulla forza lavoro propria. |
40. |
In relazione ai rischi e alle opportunità rilevanti, l'impresa descrive:
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41. |
L'impresa indica se e in che modo assicura che le proprie pratiche non causino o contribuiscano a causare impatti negativi rilevanti sulla forza lavoro propria, comprese, se del caso, le pratiche in materia di approvvigionamento, vendite e utilizzo dei dati. Ciò può includere l'indicazione dell'approccio adottato in caso di tensioni tra la prevenzione o la mitigazione di impatti negativi rilevanti e altre pressioni aziendali. |
42. |
Nel comunicare le informazioni richieste a norma del paragrafo 40, l'impresa prende in considerazione l'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi se valuta l'efficacia di un'azione mediante la fissazione di un obiettivo. |
43. |
L'impresa indica quali risorse sono assegnate alla gestione degli impatti rilevanti per mezzo di informazioni che consentano ai fruitori di comprendere come sono gestiti gli impatti rilevanti. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa S1-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti
44. |
L'impresa indica eventuali obiettivi temporali e orientati ai risultati fissati in relazione agli aspetti seguenti:
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45. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa utilizza obiettivi orientati ai risultati per dirigere e misurare i suoi progressi nel fronteggiare gli impatti negativi rilevanti e/o potenziare gli impatti positivi sulla forza lavoro propria, e/o nel gestire i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla forza lavoro propria. |
46. |
La descrizione sintetica degli obiettivi fissati per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria contiene gli obblighi di informativa definiti nell'ESRS 2 MDR-T. |
47. |
L'impresa comunica il processo per la fissazione degli obiettivi, specificando anche se e in che modo ha interagito direttamente con la forza lavoro propria o i rappresentanti dei lavoratori in merito agli aspetti seguenti:
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Obbligo di informativa S1-6 – Caratteristiche dei dipendenti dell'impresa
48. |
L'impresa descrive le caratteristiche principali dei dipendenti che compongono la forza lavoro propria. |
49. |
Il presente obbligo di informativa serve a fornire indicazioni sull'approccio dell'impresa all'occupazione, compresa la portata e la natura degli impatti derivanti dalle sue pratiche in materia di occupazione, a fornire informazioni contestuali che agevolino la comprensione delle informazioni riportate in altre informative e a fungere da base per il calcolo delle metriche quantitative da comunicare in base ad altri obblighi di informativa contenuti nel presente principio. |
50. |
In aggiunta alle informazioni richieste al paragrafo 40, lettera a), punto iii), dell'ESRS 2 Informazioni generali, l'impresa comunica:
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51. |
Per le informazioni di cui al paragrafo 50, lettera b), l'impresa può inoltre indicare la ripartizione per regione. |
52. |
L'impresa può comunicare per numero di persone o equivalenti a tempo pieno (ETP) le informazioni seguenti:
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Obbligo di informativa S1-7 – Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa
53. |
L'impresa descrive le caratteristiche principali dei non dipendenti appartenenti alla forza lavoro propria. |
54. |
Il presente obbligo di informativa serve a fornire indicazioni sull'approccio dell'impresa all'occupazione, compresa la portata e la natura degli impatti derivanti dalle sue pratiche in materia di occupazione, a fornire informazioni contestuali che agevolino la comprensione delle informazioni riportate in altre informative e a fungere da base per il calcolo delle metriche quantitative da comunicare in base ad altri obblighi di informativa contenuti nel presente principio. Consente inoltre di capire in che misura l'impresa si avvale di lavoratori non dipendenti nell'ambito della forza lavoro propria. |
55. |
L'informativa richiesta al paragrafo 53 include:
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56. |
Per le informazioni di cui al paragrafo 55, lettera a), l'impresa può comunicare le tipologie più comuni di lavoratori non dipendenti (ad esempio lavoratori autonomi, persone messe a disposizione da imprese che esercitano principalmente attività di ricerca, selezione e fornitura di personale e altre tipologie pertinenti per l'impresa), il loro rapporto con l'impresa e il tipo di lavoro che svolgono. |
57. |
Qualora non vi siano dati disponibili, l'impresa fornisce una stima del numero e dichiara di aver proceduto in tal modo. Nel fornire le stime, l'impresa descrive i criteri impiegati per la loro elaborazione. |
Obbligo di informativa S1-8 – Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale
58. |
L'impresa comunica informazioni sulla misura in cui le condizioni di lavoro e di occupazione dei suoi dipendenti sono determinate o influenzate da contratti collettivi di lavoro e sulla misura in cui i suoi dipendenti sono rappresentati nel dialogo sociale all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) a livello di stabilimento e a livello europeo. |
59. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la copertura dei contratti collettivi di lavoro e del dialogo sociale per i dipendenti propri dell'impresa. |
60. |
L'impresa rende noto quanto segue:
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61. |
Per i dipendenti non coperti da contratti collettivi di lavoro, l'impresa può comunicare se determina le loro condizioni di lavoro e di occupazione sulla base di contratti collettivi che coprono gli altri suoi dipendenti o sulla base di contratti collettivi di altre imprese. |
62. |
L'impresa può indicare la misura in cui le condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria sono determinate o influenzate da contratti collettivi di lavoro, fornendo anche una stima del tasso di copertura. |
63. |
L'impresa comunica le informazioni seguenti in relazione al dialogo sociale:
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Obbligo di informativa S1-9 – Metriche della diversità
64. |
L'impresa comunica la distribuzione di genere tra i membri dell'alta dirigenza e la distribuzione per età dei suoi dipendenti. |
65. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la diversità di genere a livello di alta dirigenza e la distribuzione per età dei propri dipendenti. |
66. |
L'impresa rende noto quanto segue:
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Obbligo di informativa S1-10 – Salari adeguati
67. |
L'impresa comunica se i suoi dipendenti percepiscono un salario adeguato e, per coloro che non dovessero percepire un salario adeguato, i paesi e la percentuale di dipendenti interessati. |
68. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se tutti i dipendenti dell'impresa percepiscono un salario adeguato, in linea con i parametri di riferimento applicabili. |
69. |
L'impresa comunica se tutti i suoi dipendenti percepiscono un salario adeguato, in linea con i parametri di riferimento applicabili. In tal caso, tale dichiarazione sarà sufficiente a soddisfare il presente obbligo di informativa e non sono necessarie ulteriori informazioni. |
70. |
Se non tutti i suoi dipendenti percepiscono un salario adeguato in linea con i parametri di riferimento applicabili, l'impresa indica i paesi in cui i dipendenti percepiscono un salario al di sotto del parametro di riferimento salariale adeguato applicabile e la percentuale di dipendenti che percepiscono un salario al di sotto di tale parametro per ciascuno dei paesi in questione. |
71. |
L'impresa può anche comunicare le informazioni di cui al presente obbligo di informativa per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria. |
Obbligo di informativa S1-11 – Protezione sociale
72. |
L'impresa comunica se i suoi dipendenti sono coperti dalla protezione sociale contro la perdita di reddito dovuta a eventi importanti della vita e, in caso contrario, i paesi in cui ciò non avviene. |
73. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se i dipendenti dell'impresa sono coperti dalla protezione sociale contro la perdita di reddito dovuta a eventi importanti della vita e a indicare, in caso contrario, i paesi in cui ciò non avviene. |
74. |
L'impresa comunica se tutti i suoi dipendenti sono coperti dalla protezione sociale, mediante programmi pubblici o prestazioni offerte dall'impresa, contro la perdita di reddito dovuta a uno degli eventi importanti della vita elencati di seguito:
In tal caso, tale dichiarazione è sufficiente a soddisfare il presente obbligo di informativa e non sono necessarie ulteriori informazioni. |
75. |
Se non tutti i suoi dipendenti sono coperti dalla protezione sociale conformemente al paragrafo 72, l'impresa comunica inoltre i paesi in cui i dipendenti non godono di protezione sociale per quanto riguarda uno o più tipi di eventi elencati al paragrafo 72 e, per ciascuno di questi paesi, le tipologie di dipendenti che non godono di protezione sociale in relazione a ciascun evento importante della vita applicabile. |
76. |
L'impresa può anche comunicare le informazioni di cui al presente obbligo di informativa per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria. |
Obbligo di informativa S1-12 – Persone con disabilità
77. |
L'impresa comunica la percentuale dei dipendenti propri con disabilità. |
78. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui le persone con disabilità sono incluse tra i dipendenti dell'impresa. |
79. |
L'impresa comunica la percentuale di persone con disabilità presenti tra i suoi dipendenti, salvo restrizioni giuridiche in materia di raccolta dei dati. |
80. |
L'impresa può indicare la percentuale di dipendenti con disabilità precisandone la ripartizione per genere. |
Obbligo di informativa S1-13 – Metriche di formazione e sviluppo delle competenze
81. |
L'impresa comunica in che misura ai propri dipendenti sono fornite opportunità di formazione e sviluppo professionale. |
82. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare le attività di formazione e di sviluppo delle competenze che sono state offerte ai dipendenti, nel contesto di uno sviluppo professionale continuo, per migliorarne le competenze e favorire la continuità dell'occupabilità. |
83. |
L'informativa richiesta al paragrafo 81 include:
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84. |
Per quanto riguarda la percentuale di dipendenti che hanno partecipato a revisioni periodiche delle prestazioni e dello sviluppo della carriera, l'impresa può indicare la ripartizione per categoria di dipendenti e per numero medio di ore di formazione per dipendente. |
85. |
L'impresa può anche comunicare le informazioni di cui al presente obbligo di informativa per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria. |
Obbligo di informativa S1-14 – Metriche di salute e sicurezza
86. |
L'impresa comunica informazioni sulla misura in cui la forza lavoro propria è coperta dal sistema aziendale di gestione della salute e della sicurezza e sul numero di infortuni associati a lesioni, malattie e decessi connessi a lavoro della forza lavoro propria. Indica inoltre il numero di decessi dovuti a lesioni e malattie connesse al lavoro di altri lavoratori che operano nei siti dell'impresa. |
87. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la copertura, la qualità e le prestazioni del sistema di gestione della salute e della sicurezza istituito per prevenire le lesioni connesse al lavoro. |
88. |
L'informativa richiesta al paragrafo 86 comprende le informazioni seguenti, ripartite ove applicabile tra lavoratori dipendenti e non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa:
Le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate anche per altri lavoratori che operano nei siti dell'impresa, quali i lavoratori nella catena del valore se operano nei siti dell'impresa. |
89. |
L'impresa può anche comunicare le informazioni di cui al paragrafo 88, lettere d) ed e), per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti. |
90. |
L'impresa può inoltre includere le seguenti informazioni supplementari sulla copertura in materia di salute e sicurezza: la percentuale di lavoratori propri coperti da un sistema di gestione della salute e della sicurezza basato su prescrizioni giuridiche e/o norme od orientamenti riconosciuti e che è stato oggetto di audit interno e/o audit o certificazione a cura di un soggetto esterno. |
Obbligo di informativa S1-15 – Metriche dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata
91. |
L'impresa comunica in quale misura i dipendenti hanno diritto al congedo per motivi familiari e ne usufruiscono. |
92. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare il diritto e le pratiche effettive tra i dipendenti di usufruire di congedi per motivi familiari in modo equo sotto il profilo del genere, in quanto si tratta di una delle dimensioni dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata. |
93. |
L'informativa richiesta al paragrafo 91 include:
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94. |
Se tutti i dipendenti dell'impresa hanno diritto a congedi per motivi familiari in virtù della politica sociale e/o di contratti collettivi, è sufficiente comunicare tale dato perché sia soddisfatto l'obbligo di cui al paragrafo 93, lettera a). |
Obbligo di informativa S1-16 – Metriche di remunerazione (divario retributivo e remunerazione totale)
95. |
L'impresa indica la percentuale del divario retributivo tra dipendenti di sesso femminile e dipendenti di sesso maschile e il rapporto tra la remunerazione della persona che percepisce il salario più elevato e la remunerazione mediana tra i dipendenti. |
96. |
Il presente obbligo di informativa persegue un duplice scopo: da un lato serve a illustrare l'entità di un eventuale divario retributivo tra donne e uomini tra i dipendenti dell'impresa, dall'altro a fornire indicazioni sul livello di disuguaglianza di remunerazione all'interno dell'impresa e sull'eventuale esistenza di ampie disparità retributive. |
97. |
L'informativa richiesta al paragrafo 95 include:
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98. |
L'impresa può comunicare una ripartizione del divario retributivo di genere quale definito al paragrafo 97, lettera a), per categoria di dipendenti e/o per paese/segmento. L'impresa può anche comunicare il divario retributivo di genere tra dipendenti per categorie di dipendenti ripartite in base allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili. |
99. |
In relazione al paragrafo 97, lettera b), l'impresa può comunicare tale cifra corretta per tener conto delle differenze di potere d'acquisto tra i paesi, nel qual caso indica la metodologia utilizzata per il calcolo. |
Obbligo di informativa S1-17 – Incidenti, denunce e impatti gravi in materia di diritti umani
100. |
L'impresa comunica il numero di incidenti e/o denunce connessi al lavoro e gli impatti gravi in materia di diritti umani all'interno della forza lavoro propria, nonché le relative ammende e sanzioni o i risarcimenti rilevanti per il periodo di riferimento. |
101. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura gli incidenti connessi al lavoro e i casi gravi di impatti sui diritti umani colpiscono la forza lavoro propria. |
102. |
L'informativa richiesta al paragrafo 100 comprende, fatte salve le norme pertinenti in materia di riservatezza, gli episodi di discriminazione connessi al lavoro per motivi di genere, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o altre forme pertinenti di discriminazione che coinvolgono portatori di interessi interni e/o esterni in tutte le operazioni del periodo di riferimento. Tra questi rientrano gli episodi di molestie come forma specifica di discriminazione. |
103. |
L'impresa rende noto quanto segue:
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104. |
L'impresa divulga le informazioni seguenti in merito a casi individuati di incidenti gravi in materia di diritti umani (ad esempio lavoro forzato, tratta di esseri umani o lavoro minorile):
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Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S1 Forza lavoro propria. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
Scopo
RA 1. |
Oltre alle questioni elencate al paragrafo 2, l'impresa può anche prendere in considerazione la possibilità di comunicare informazioni relative ad altre questioni pertinenti per un impatto rilevante nell'arco di un periodo più breve, ad esempio iniziative riguardanti la salute e la sicurezza della forza lavoro propria durante una pandemia. |
RA 2. |
La panoramica delle questioni sociali di cui al paragrafo 2 non implica che tutte le questioni debbano essere segnalate in ogni obbligo di informativa contenuto nel presente principio. Esse costituiscono piuttosto un elenco di questioni derivate dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2013/34/UE che le imprese prendono in considerazione per la valutazione della rilevanza di cui all'ESRS 2 relativa alla forza lavoro propria e che, se del caso, segnalano come impatti, rischi e opportunità rilevanti nell'ambito di applicazione del presente principio. |
RA 3. |
Esempi di lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione della «Forza lavoro propria»:
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ESRS 2 Informazioni generali
Strategia
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi
RA 4. |
L'ESRS 2 SBM-2 impone all'impresa di illustrare se e in che modo ritiene che la sua strategia e il suo modello aziendale contribuiscano a creare, aggravare o mitigare gli impatti rilevanti significativi sulla forza lavoro propria, e se e in che modo il modello aziendale e la strategia siano adeguati per far fronte a tali impatti rilevanti. |
RA 5. |
Sebbene la forza lavoro propria dell'impresa possa non essere coinvolta dall'impresa stessa a livello di strategia o modello aziendale, il suo punto di vista può orientare la valutazione della strategia e del modello aziendale da parte dell'impresa. L'impresa tiene conto delle opinioni dei rappresentanti dei lavoratori, se del caso, per soddisfare il presente obbligo di informativa. |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
RA 6. |
Gli impatti sulla forza lavoro propria dell'impresa possono derivare dalla strategia o dal modello aziendale dell'impresa in diversi modi. Ad esempio gli impatti possono riguardare la proposta di valore dell'impresa (come la fornitura di prodotti o servizi al costo più basso o la consegna rapida, in modo da esercitare pressione sui diritti del lavoro nelle operazioni proprie) o la sua struttura dei costi e il modello di reddito (ad esempio, il trasferimento del rischio di gestione delle scorte sui fornitori, con ripercussioni sui diritti del lavoro delle persone che vi lavorano). |
RA 7. |
Anche gli impatti sulla forza lavoro propria dell'impresa che derivano dalla strategia o dal modello aziendale possono comportare rischi rilevanti per l'impresa. Ad esempio i rischi insorgono se alcuni lavoratori sono a rischio di lavoro forzato e l'impresa importa prodotti in paesi in cui sono in vigore leggi che consentono la confisca dei beni importati sospettati di essere stati ottenuti con il lavoro forzato. Un esempio di opportunità per l'impresa può derivare dall'offerta di opportunità per la forza lavoro, come la creazione di posti di lavoro e il miglioramento delle competenze nel contesto di una «transizione giusta». Una altro esempio, nel caso di una pandemia o di altre gravi crisi sanitarie, riguarda le imprese che fanno potenzialmente affidamento su manodopera temporanea con accesso scarso o inesistente all'assistenza e alle prestazioni sanitarie, e che potrebbero essere esposte a gravi rischi a livello operativo e di continuità delle attività in quanto i lavoratori non hanno altra scelta se non quella di continuare a lavorare anche se malati, accelerando ulteriormente la diffusione della malattia e causando gravi perturbazioni lungo la catena di approvvigionamento. Aumentano anche i rischi in termini di reputazione e opportunità imprenditoriali connessi allo sfruttamento di lavoratori poco qualificati e a bassa retribuzione in aree geografiche di approvvigionamento che offrono loro tutele minime, con ripercussioni mediatiche e lo spostamento delle preferenze dei consumatori verso prodotti più sostenibili e di provenienza più etica. |
RA 8. |
Esempi di caratteristiche particolari dei lavoratori nella forza lavoro propria dell'impresa che quest'ultima può prendere in considerazione conformemente al paragrafo 15 riguardano i giovani lavoratori, che potrebbero essere più sensibili agli impatti sul loro sviluppo fisico e mentale, o le lavoratrici in un contesto in cui le donne sono quotidianamente discriminate in materia di termini e condizioni di lavoro, o ancora i lavoratori migranti in un contesto in cui il mercato del lavoro è scarsamente regolamentato e i lavoratori sono regolarmente soggetti a commissioni di assunzione. Alcuni lavoratori possono essere esposti a rischi per via della natura intrinseca dell'attività che sono tenuti a svolgere (ad esempio, lavoratori che devono maneggiare prodotti chimici o utilizzare determinate attrezzature, oppure lavoratori a basso reddito con contratti «a zero ore»). |
RA 9. |
Con riferimento al paragrafo 16, potrebbero insorgere rischi rilevanti anche a causa della dipendenza dell'impresa dalla forza lavoro propria, laddove eventi poco probabili ma ad alto impatto possono avere effetti finanziari: ad esempio, una pandemia mondiale che causa gravi impatti sulla salute della forza lavoro dell'impresa generando notevoli perturbazioni della produzione e della distribuzione. Altri esempi di rischi connessi alla dipendenza dell'impresa dalla forza lavoro propria sono la carenza di lavoratori qualificati e le decisioni politiche o la legislazione che influiscono sulle operazioni proprie e sulla forza lavoro propria. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa S1-1 – Politiche relative alla forza lavoro propria
RA 10. |
L'impresa valuta se le spiegazioni relative a modifiche significative delle politiche adottate durante l'anno di riferimento (ad esempio nuove aspettative per le imprese figlie estere, approcci nuovi o supplementari al dovere di diligenza e ai meccanismi di riparazione) forniscono informazioni contestuali ai fruitori e se può divulgare tali spiegazioni. Ciò comprende le politiche e gli impegni dell'impresa volti a prevenire o mitigare i rischi e gli impatti negativi sui lavoratori propri derivanti dalla riduzione delle emissioni di carbonio e dalla transizione verso operazioni più verdi e climaticamente neutre, nonché a offrire opportunità alla forza lavoro, come la creazione di posti di lavoro e il miglioramento delle competenze, compresi impegni espliciti a favore di una «transizione giusta». |
RA 11. |
La politica può assumere la forma di una politica a sé stante relativa ai lavoratori propri o essere inserita in un documento più ampio, ad esempio un codice deontologico o una politica generale di sostenibilità già comunicata dall'impresa nell'ambito di un altro ESRS. In tali casi l'impresa fornisce un riferimento incrociato accurato per individuare gli aspetti della politica che soddisfano le prescrizioni del presente obbligo di informativa. |
RA 12. |
Nell'indicare l'allineamento delle proprie politiche ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l'impresa tiene conto del fatto che tali principi fanno riferimento alla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nei due patti che la attuano, nonché alla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti e fondamentali nel lavoro e alle convenzioni fondamentali su cui si fonda, e può pertanto rendere noto il suo allineamento a tali strumenti. |
RA 13. |
Nello specificare le modalità di integrazione delle politiche esterne, l'impresa può ad esempio considerare le politiche interne di approvvigionamento responsabile e l'allineamento ad altre politiche pertinenti per i lavoratori propri, ad esempio in materia di lavoro forzato. Per quanto concerne i codici di condotta dei fornitori eventualmente a disposizione dell'impresa, la nota di sintesi indica se comprendono disposizioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori, il lavoro precario (ad es. il ricorso a lavoratori con contratti a breve termine o con un numero limitato di ore, lavoratori impiegati tramite terzi, lavoratori subappaltati a terzi o lavoratori informali), la tratta di esseri umani e il lavoro forzato o minorile, e se tali disposizioni sono pienamente conformi alle norme applicabili dell'OIL. |
RA 14. |
A titolo illustrativo, l'impresa può fornire indicazioni sulle tipologie di comunicazione delle sue politiche a persone, gruppi di persone o entità per i quali sono pertinenti, perché dovrebbero attuarle (ad esempio i dipendenti, i contraenti e i fornitori dell'impresa) oppure perché nutrono un interesse diretto nella loro attuazione (ad esempio i lavoratori propri o gli investitori). Può indicare gli strumenti e i canali di comunicazione (ad esempio volantini, newsletter, siti web dedicati, social media, interazioni faccia a faccia, rappresentanti dei lavoratori) volti a garantire che la politica sia accessibile e che un pubblico diversificato ne comprenda le implicazioni. L'impresa può spiegare in che modo identifica ed elimina potenziali ostacoli alla divulgazione, ad esempio attraverso la traduzione nelle lingue pertinenti o l'uso di rappresentazioni grafiche. |
RA 15. |
La discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro si verifica quando una persona è trattata in modo diverso o meno favorevole sulla base di caratteristiche non correlate al merito o ai requisiti intrinsechi del posto di lavoro. Tali caratteristiche sono comunemente definite nelle normative nazionali. Oltre ai motivi menzionati nell'obbligo di informativa, l'impresa prende in considerazione altri motivi di discriminazione vietati dalla legislazione nazionale. |
RA 16. |
La discriminazione può avvenire in una serie di attività connesse al lavoro, che includono l'accesso all'occupazione, a particolari professioni, alla formazione e all'orientamento professionale nonché alla sicurezza sociale. Può inoltre verificarsi in relazione ai termini e alle condizioni di lavoro, quali: assunzione, remunerazione, ore di lavoro e di riposo, ferie retribuite, tutela della maternità, garanzia di inamovibilità, incarichi di lavoro, valutazione dei risultati e avanzamento di carriera, opportunità di formazione, prospettive di promozione, salute e sicurezza sul lavoro, cessazione del rapporto di lavoro. L'impresa può trattare tali settori in modo specifico quando comunica le sue politiche e le procedure sottostanti per conformarsi all'obbligo di informativa. |
RA 17. |
L'impresa può indicare se:
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Obbligo di informativa S1-2 – Processi di coinvolgimento della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti
RA 18. |
Nel descrivere la funzione o il ruolo cui spetta la responsabilità operativa e/o la responsabilità finale per tale coinvolgimento, l'impresa può indicare se si tratta di un ruolo o di una funzione dedicati o di parte di un ruolo o di una funzione più ampi e se sono state offerte attività di sviluppo delle capacità per sostenere il personale nell'avviare tale coinvolgimento. Se non è in grado di individuare una simile posizione o funzione, l'impresa può dichiararlo. Quest'obbligo di informativa potrebbe anche essere assolto con riferimento alle informazioni comunicate secondo l'ESRS 2 GOV-1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo. |
RA 19. |
Nel redigere l'informativa descritta al paragrafo 27, lettere b) e c), è possibile indicare quanto segue:
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RA 20. |
Gli accordi quadro globali servono a stabilire un rapporto continuativo tra un'impresa multinazionale e una federazione sindacale mondiale, al fine di garantire che l'impresa aderisca agli stessi principi in tutti i paesi in cui è attiva. |
RA 21. |
Al fine di illustrare in che modo le prospettive della forza lavoro propria abbiano orientato decisioni o attività specifiche, l'impresa può fornire esempi relativi al periodo di riferimento attuale. |
RA 22. |
Se l'impresa ha concluso accordi con sindacati o comitati aziendali nazionali, europei o internazionali in merito ai diritti dei lavoratori propri, è possibile darne comunicazione per illustrare in che modo tali accordi consentono all'impresa di conoscere le prospettive dei lavoratori in questione. |
RA 23. |
Ove possibile l'impresa può divulgare esempi relativi al periodo di riferimento per illustrare in che modo le prospettive della forza lavoro propria e dei rappresentanti dei lavoratori hanno orientato le decisioni o le attività specifiche dell'impresa. |
RA 24. |
Nel soddisfare il presente obbligo di informativa, l'impresa tiene conto degli aspetti seguenti:
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RA 25. |
L'impresa può inoltre comunicare le seguenti informazioni sulla diversità in relazione al paragrafo 24:
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RA 26. |
L'impresa può inoltre comunicare informazioni sull'efficacia dei processi di coinvolgimento della forza lavoro propria adottati nei periodi di riferimento precedenti. Ciò si applica ai casi in cui l'impresa abbia valutato l'efficacia di tali processi o degli insegnamenti tratti durante il periodo di riferimento attuale. Tra i processi volti a monitorare l'efficacia si annoverano le verifiche o gli audit interni ed esterni, le valutazioni d'impatto, i sistemi di misurazione, i riscontri dei portatori d'interessi, i meccanismi di reclamo, le valutazioni esterne delle prestazioni e le analisi comparative. |
Obbligo di informativa S1-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori propri di sollevare preoccupazioni
RA 27. |
Nel soddisfare gli obblighi stabiliti dai criteri dell'obbligo di informativa ESRS S1-3, l'impresa può fare affidamento sul contenuto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, incentrati sui meccanismi correttivi e di reclamo. |
RA 28. |
Tra i canali per comunicare preoccupazioni o esigenze figurano meccanismi di reclamo, numeri di emergenza, sindacati (dove i lavoratori sono iscritti a sindacati), comitati aziendali, processi di dialogo o altri strumenti mediante i quali la forza lavoro propria o i rappresentanti dei lavoratori possono sollevare preoccupazioni circa gli impatti o spiegare le esigenze che vorrebbero veder trattate dall'impresa. Ne potrebbero far parte sia i canali predisposti direttamente dall'impresa, sia quelli messi a disposizione dalle entità presso cui opera la forza lavoro propria, in aggiunta a qualsiasi altro meccanismo che un'impresa può utilizzare per capire come gestire gli impatti sulla forza lavoro propria, come ad esempio i controlli di conformità. Se per rispettare l'obbligo si basa esclusivamente sulle informazioni relative all'esistenza di tali canali fornite via i propri rapporti commerciali, l'impresa può dichiararlo. |
RA 29. |
Tra i meccanismi di terzi si possono annoverare quelli gestiti dal governo, da ONG, da associazioni di categoria e altre iniziative collaborative. L'impresa può indicare se tali meccanismi sono accessibili all'intera forza lavoro propria (o ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, a persone od organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi). |
RA 30. |
L'impresa valuta se e in che modo i lavoratori propri potenzialmente interessati e i loro rappresentanti possono accedere ai canali al livello dell'impresa presso cui sono impiegati, o con la quale è instaurato un rapporto lavorativo, in relazione a ciascun impatto rilevante. I canali pertinenti possono comprendere numeri di emergenza, sindacati (dove i lavoratori sono iscritti a sindacati), comitati aziendali o altri meccanismi di reclamo gestiti dall'impresa o da terzi. |
RA 31. |
Nell'indicare se e in che modo è al corrente che i lavoratori propri sono consapevoli dell'esistenza di tali canali e vi fanno affidamento, l'impresa può fornire dati pertinenti e affidabili circa l'efficacia di detti canali dal punto di vista degli stessi lavoratori. Esempi di fonti di informazione sono i sondaggi rivolti ai lavoratori dell'impresa che hanno utilizzato tali canali e i livelli di soddisfazione espressi riguardo al processo e ai risultati. |
RA 32. |
Nel descrivere l'efficacia dei canali che consentono alla forza lavoro propria e ai rappresentanti dei lavoratori di sollevare preoccupazioni, l'impresa può orientarsi con le domande elencate di seguito, basate sui «criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari» definiti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare nel principio 31. Le considerazioni in appresso possono valere per i singoli canali o per un sistema collettivo di canali.
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Obbligo di informativa S1-4 – Interventi su impatti e approcci rilevanti per la mitigazione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni e approcci
RA 33. |
Comprendere gli impatti negativi e il modo in cui l'impresa può essere interessata da tali impatti tramite la forza lavoro propria potrebbe richiedere tempo, così come individuare le risposte appropriate e metterle in pratica. Di conseguenza l'impresa può divulgare:
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RA 34. |
Le azioni appropriate possono variare a seconda che l'impresa causi o contribuisca a causare un impatto rilevante, oppure sia coinvolta in quanto l'impatto è direttamente connesso alle operazioni, ai prodotti o ai servizi della stessa mediante un rapporto commerciale. |
RA 35. |
Dal momento che gli impatti negativi rilevanti che incidono sulla forza lavoro propria, verificatisi durante il periodo di riferimento, possono anche essere collegati ad altre entità od operazioni al di fuori del suo controllo diretto, l'impresa può indicare se e in che modo cerca di sfruttare la propria influenza nei rapporti commerciali per gestire tali impatti. Ciò può avvenire facendo leva su aspetti commerciali (ad esempio l'applicazione degli obblighi contrattuali nei rapporti commerciali o l'attuazione di incentivi), su altre forme di influenza all'interno di tali rapporti (come l'offerta, rivolta alle entità con le quali l'impresa mantiene rapporti commerciali, di formazione o di sviluppo di capacità in merito ai diritti dei lavoratori) o sulla collaborazione tra pari o con altri attori (ad esempio, iniziative volte a garantire l'assunzione responsabile o ad assicurare ai lavoratori un salario adeguato). |
RA 36. |
Se rende nota la propria partecipazione a un'iniziativa di categoria o multilaterale nel quadro delle proprie azioni volte ad affrontare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può indicare in che modo l'iniziativa e il proprio coinvolgimento sono finalizzati a far fronte all'impatto rilevante in questione. Può comunicare nell'ambito dell'ESRS S1-5 gli obiettivi pertinenti fissati dall'iniziativa e i progressi compiuti nel loro conseguimento. |
RA 37. |
Nell'indicare se e in che modo tiene conto degli impatti effettivi e potenziali sulla forza lavoro propria nelle decisioni di cessazione dei rapporti commerciali e se e in che modo cerca di affrontare gli eventuali impatti negativi che potrebbero derivare da tale cessazione, l'impresa può avvalersi di esempi. |
RA 38. |
Per monitorare l'efficacia delle azioni è possibile avvalersi anche di audit interni ed esterni o di verifiche, procedimenti giudiziali e/o relative decisioni dei tribunali, valutazioni d'impatto, sistemi di misurazione, riscontri dei portatori di interessi, meccanismi di reclamo, valutazioni esterne delle prestazioni e analisi comparative |
RA 39. |
La comunicazione sull'efficacia è volta a consentire la comprensione dei legami esistenti tra le azioni dell'impresa e la gestione efficace degli impatti. Tra le informazioni aggiuntive che l'impresa può fornire figurano i dati che rivelano una diminuzione del numero di incidenti individuati. |
RA 40. |
Per quanto riguarda le iniziative o i processi il cui scopo principale è produrre impatti positivi per i lavoratori propri dell'impresa in base alle esigenze di questi ultimi, e relativamente ai progressi nell'attuazione di tali iniziative o processi, l'impresa può comunicare:
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RA 41. |
L'impresa può spiegare se tali iniziative siano intese anche a favorire il conseguimento di uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile. Ad esempio, un'impresa che si impegna a promuovere l'OSS 8 «Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti» può adoperarsi attivamente per porre fine al lavoro forzato o coatto o per sostenere livelli più elevati di produttività per le attività in paesi in via di sviluppo per mezzo del miglioramento tecnologico e della formazione della forza lavoro locale, il che può apportare benefici sia a determinati lavoratori propri interessati dalle azioni, sia alle rispettive comunità locali. |
RA 42. |
Nel comunicare i risultati positivi, attesi o conseguiti, delle azioni per la forza lavoro propria, occorre distinguere tra la prova che talune attività sono state svolte (ad esempio, che un determinato numero di lavoratori abbia seguito un corso di formazione in alfabetizzazione finanziaria) e la prova che i lavoratori hanno conseguito risultati effettivi (ad esempio, che un determinato numero di lavoratori riferisca di saper gestire meglio la propria retribuzione e il bilancio familiare). |
RA 43. |
Se l'impresa ha adottato misure per attenuare gli impatti negativi sulla forza lavoro propria derivanti dalla transizione verso un'economia più verde e climaticamente neutra, ad esempio formazione e riqualificazione professionale, garanzie occupazionali e, in caso di riduzione del personale o di licenziamento collettivo, misure quali consulenza professionale, coaching, collocamenti all'interno di un'impresa e piani di prepensionamento, l'impresa rende note tali misure. Si annoverano, tra le altre, misure necessarie per conformarsi alla regolamentazione vigente. L'impresa può evidenziare gli sviluppi esterni attuali e/o previsti che influenzano l'eventuale trasformazione delle dipendenze in rischi. Ciò include la considerazione degli impatti che possono derivare dalla transizione verso operazioni più verdi e climaticamente neutre. |
RA 44. |
Nel comunicare i rischi e le opportunità rilevanti connessi agli impatti e alle dipendenze in termini di forza lavoro propria, l'impresa può considerare quanto segue:
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RA 45. |
Nello specificare se le dipendenze possano trasformarsi in rischi, l'impresa prende in considerazione gli sviluppi esterni. |
RA 46. |
Nel comunicare le politiche, le azioni, le risorse e gli obiettivi relativi alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti, nei casi in cui i rischi e le opportunità derivino da un impatto rilevante, l'impresa può inserire riferimenti incrociati alle proprie informative su politiche, azioni, risorse e obiettivi in relazione a tale impatto. |
RA 47. |
L'impresa valuta se e in che modo i processi per la gestione dei rischi rilevanti connessi alla forza lavoro propria siano integrati nei processi esistenti di gestione dei rischi. |
RA 48. |
Nel rendere note le risorse assegnate alla gestione degli impatti rilevanti, l'impresa può indicare quali funzioni interne sono coinvolte nella gestione degli impatti e quali tipologie di azioni sono intraprese per far fronte agli impatti negativi e potenziare quelli positivi. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa S1-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi nonché ai rischi e alle opportunità
RA 49. |
Nel comunicare informazioni sugli obiettivi conformemente al paragrafo 46, l'impresa può rivelare:
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RA 50. |
Gli obiettivi relativi ai rischi e alle opportunità possono essere uguali agli obiettivi legati agli impatti oppure differenti. Ad esempio, un obiettivo volto a garantire salari adeguati per i lavoratori non dipendenti potrebbe sia diminuire gli impatti su tali lavoratori che ridurre i rischi associati in termini di qualità e affidabilità del loro prodotto. |
RA 51. |
L'impresa può inoltre distinguere tra obiettivi a breve, medio e lungo termine che si riferiscono allo stesso impegno politico. Ad esempio, l'impresa potrebbe porsi l'obiettivo a lungo termine di ridurre dell'80 % entro il 2030 gli incidenti nell'ambito della salute e della sicurezza che interessano gli addetti alle consegne, nonché l'obiettivo a breve termine di ridurre dell'x % le ore di lavoro straordinario di tali lavoratori entro il 2024, pur assicurando loro lo stesso stipendio. |
RA 52. |
In caso di modifica o sostituzione di un obiettivo nel periodo di riferimento, l'impresa può spiegarne il motivo inserendo riferimenti incrociati a cambiamenti significativi del modello aziendale o a cambiamenti più ampi del principio o della normativa accettati da cui deriva l'obiettivo al fine di fornire informazioni contestuali, conformemente all'ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche. |
Obbligo di informativa S1-6 – Caratteristiche dei dipendenti dell'impresa
RA 53. |
Il presente obbligo di informativa riguarda tutti i dipendenti che svolgono un'attività lavorativa per qualsiasi entità dell'impresa inclusa nell'informativa sulla sostenibilità. |
RA 54. |
Fornire una ripartizione dei dipendenti per paese dà indicazioni sulla distribuzione delle operazioni fra i paesi. Il numero di dipendenti in ciascun paese è anche un fattore determinante per molti diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sia nell'acquis dell'UE in materia di diritto del lavoro (ad esempio la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (108) sui comitati aziendali europei e la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (109) in materia di informazione e consultazione), sia nel diritto nazionale (ad esempio il diritto di istituire un comitato aziendale o di avere una rappresentanza dei dipendenti nei consigli di amministrazione). Fornire una ripartizione dei dipendenti per genere e tipo di rapporto di lavoro dà indicazioni sulla rappresentanza di genere all'interno dell'impresa. Inoltre la ripartizione dei dipendenti per regione dà indicazioni sulle varianti regionali. Per regione si può intendere un paese o altre aree geografiche, quali una regione all'interno di un paese o una regione del mondo. |
RA 55. |
L'impresa comunica le informazioni richieste sotto forma di tabella, come illustrato di seguito.
Tabella 1 modello per la presentazione di informazioni sul numero di dipendenti in base al genere
In alcuni Stati membri le persone è possibile registrarsi legalmente come appartenenti a un terzo genere, spesso neutro, classificato come «altro» nella tabella che precede. Tuttavia, nei paesi in cui tale pratica non è possibile, l'impresa che comunica dati sui dipendenti può spiegare la situazione e precisare che la categoria «altro» non è applicabile. Tabella 2: modello per la presentazione del numero di dipendenti nei paesi in cui l'impresa conta almeno 50 dipendenti che rappresentano almeno il 10 % del numero totale di dipendenti.
Tabella 3: modello per la presentazione di informazioni sui dipendenti in base al tipo di contratto, suddivisi per genere (in numero di persone o ETP) (le comunicazioni sui dipendenti a tempo pieno e parziale sono facoltative)
Tabella 4: modello per la presentazione di informazioni sui dipendenti in base al tipo di contratto, suddivisi per regione (in numero di persone o ETP) (le comunicazioni sui dipendenti a tempo pieno e parziale sono facoltative)
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RA 56. |
Le definizioni di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, a orario variabile, a tempo pieno e a tempo parziale differiscono da paese a paese. Se ha dipendenti in più di un paese, l'impresa utilizza le definizioni previste dal diritto nazionale dei paesi in cui sono stabiliti i dipendenti per calcolare i dati a livello di paese. Tali dati paese sono poi sommati per calcolare i valori totali, senza tenere conto delle differenze nelle definizioni giuridiche nazionali. I dipendenti a orario variabile sono assunti dall'impresa senza la garanzia di un numero minimo o fisso di ore di lavoro. Il dipendente può dover dare la propria disponibilità a lavorare come richiesto, ma l'impresa non è contrattualmente tenuta a offrire al dipendente un numero minimo o fisso di ore di lavoro al giorno, alla settimana o al mese. Esempi che rientrano in questa categoria sono i dipendenti occasionali, i dipendenti con contratti a zero ore e i dipendenti a chiamata. |
RA 57. |
La comunicazione del numero di dipendenti alla fine del periodo di riferimento fornisce informazioni in merito a quel preciso momento, senza cogliere le fluttuazioni durante il periodo in questione. La comunicazione delle medie di tali numeri per l'intero periodo di riferimento tiene conto delle fluttuazioni durante il periodo in questione. |
RA 58. |
È improbabile che i dati quantitativi, come il numero di dipendenti a tempo determinato o a tempo parziale, siano di per sé sufficienti. Ad esempio, una quota elevata di dipendenti a tempo determinato o a tempo parziale potrebbe indicare la mancanza di sicurezza occupazionale per i dipendenti, ma potrebbe ugualmente rappresentare un segnale di flessibilità sul luogo di lavoro qualora si tratti di una scelta volontaria. Per questo motivo, l'impresa è tenuta a fornire informazioni contestuali per aiutare i fruitori delle stesse a interpretare i dati. L'impresa può spiegare i motivi per cui offre lavoro a tempo determinato. Un esempio è l'assunzione di dipendenti per svolgere un lavoro su un progetto o un evento temporanei o stagionali. Un altro esempio è la prassi comune di offrire un contratto a tempo determinato (ad esempio di sei mesi) ai nuovi dipendenti prima di offrire loro un impiego a tempo indeterminato. L'impresa può anche spiegare le ragioni dell'offerta di contratti a orario variabile. |
RA 59. |
Per calcolare il tasso di avvicendamento dei dipendenti, l'impresa calcola l'insieme del numero di dipendenti che lasciano il luogo di lavoro su base volontaria o a causa di licenziamento, pensionamento o decesso in servizio. L'impresa utilizza tale numero come numeratore del tasso di avvicendamento dei dipendenti e può determinare il denominatore utilizzato per calcolare tale tasso e descriverne la metodologia. |
RA 60. |
Qualora non siano disponibili dati per fornire informazioni dettagliate, l'impresa utilizza una stima del numero o dei tassi di dipendenti, conformemente all'ESRS 1, e indica chiaramente dove si è fatto ricorso alle stime. |
Obbligo di informativa S1-7 – Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa
RA 61. |
Il presente obbligo di informativa fornisce indicazioni sull'approccio dell'impresa all'occupazione, nonché sulla portata e sulla natura degli impatti derivanti dalle sue pratiche in materia di occupazione. Fornisce inoltre informazioni contestuali che consentono una migliore comprensione delle informazioni riportate in altre informative. La presente informativa riguarda sia i singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa («lavoratori autonomi») sia i lavoratori messi a disposizione da altre imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE N78). Se tutti i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa per l'impresa sono dipendenti e se quest'ultima non annovera, nella sua forza lavoro, lavoratori che non siano dipendenti, il presente obbligo di informativa non è rilevante per l'impresa; ciononostante, l'impresa può dichiarare tale fatto quando comunica le informazioni richieste dall'obbligo di informativa DR S1-6 sotto forma di informazioni contestuali, dal momento che tali informazioni possono essere pertinenti per i fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità. |
RA 62. |
Tra gli esempi di contraenti (lavoratori autonomi) presenti nella forza lavoro propria dell'impresa figurano: i contraenti assunti dall'impresa per svolgere un lavoro che sarebbe altrimenti svolto da un dipendente; i contraenti assunti dall'impresa per svolgere un lavoro in un'area pubblica (ad esempio su vie o strade); e i contraenti assunti dall'impresa per svolgere l'attività/prestare il servizio direttamente sul luogo di lavoro di un cliente dell'organizzazione. Tra gli esempi di lavoratori assunti da terzi che esercitano «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale», il cui lavoro è sotto il controllo dell'impresa, figurano: i lavoratori che svolgono lo stesso lavoro dei dipendenti, come i lavoratori che sostituiscono dipendenti temporaneamente assenti (per malattia, ferie, congedo parentale ecc.); i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa regolare presso la stessa sede dei dipendenti; e i lavoratori temporaneamente inviati da un altro Stato membro dell'UE per lavorare per l'impresa («lavoratori distaccati»). Tra gli esempi di lavoratori nella catena del valore (quindi lavoratori che non rientrano nella forza lavoro propria dell'impresa e che sono segnalati nell'ambito dell'ESRS S2) figurano: i lavoratori per un fornitore che ha un contratto con l'impresa, i quali lavorano presso le sedi del fornitore utilizzando le modalità di lavoro di quest'ultimo; i lavoratori per un'entità «a valle» che acquista beni o servizi dall'impresa; e i lavoratori di un fornitore di attrezzature all'impresa che effettuano regolarmente la manutenzione di tali attrezzature (ad esempio, la fotocopiatrice) in una o più sedi dell'impresa, come stabilito nel contratto tra il fornitore di attrezzature e l'impresa. |
RA 63. |
Se non è in grado di fornire dati esatti, l'impresa utilizza stime ai sensi delle disposizioni dell'ESRS 1 per indicare il numero di lavoratori propri che non sono dipendenti, arrotondando tali stime alla decina più vicina oppure al centinaio più vicino se il numero di lavoratori propri non dipendenti è superiore a 1 000 unità, e fornisce spiegazioni in merito. Inoltre l'impresa specifica chiaramente quali informazioni sono tratte da dati reali e quali sono basate su stime. |
RA 64. |
La comunicazione del numero di lavoratori propri non dipendenti alla fine del periodo di riferimento fornisce informazioni in merito a quel preciso momento, senza cogliere le fluttuazioni durante il periodo in questione. La comunicazione della media di tale numero per l'intero periodo di riferimento tiene conto delle fluttuazioni durante il periodo in questione e può fornire informazioni più accurate e pertinenti per i fruitori. |
RA 65. |
Le informazioni comunicate dall'impresa consentono ai fruitori di comprendere in che modo il numero di lavoratori non dipendenti presenti nella forza lavoro propria varia durante il periodo di riferimento o rispetto al periodo di riferimento precedente (ossia se i numeri sono aumentati o diminuiti). L'impresa può anche comunicare le motivazioni delle oscillazioni. Ad esempio, un aumento del numero di lavoratori non dipendenti durante il periodo di riferimento potrebbe essere dovuto a un evento stagionale. Per contro, una diminuzione del numero di lavoratori non dipendenti rispetto al periodo di riferimento precedente potrebbe essere dovuta al completamento di un progetto temporaneo. Se segnala fluttuazioni, l'impresa spiega anche i criteri utilizzati per determinare tali fluttuazioni. In assenza di oscillazioni significative nel numero di lavoratori non dipendenti durante il periodo di riferimento o tra il periodo di riferimento attuale e quello precedente, l'impresa può comunicare tale informazione. |
Obbligo di informativa S1-8 – Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale
Copertura della contrattazione collettiva
RA 66. |
La percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro è calcolata secondo la formula seguente:
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RA 67. |
I dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa che sono coperti da contratti collettivi sono le persone nei confronti delle quali l'impresa è tenuta ad applicare il contratto. Ciò significa che se nessuno dei dipendenti è coperto da un contratto collettivo, la percentuale indicata è pari a zero. Un dipendente nella forza lavoro propria dell'impresa che è coperto da più di un contratto collettivo deve essere conteggiato una sola volta. |
RA 68. |
Questo requisito non è finalizzato a ottenere la percentuale di dipendenti rappresentati da un comitato aziendale o iscritti ai sindacati, che può essere diversa. La percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi può essere superiore a quella dei dipendenti iscritti ai sindacati quando i contratti collettivi si applicano sia ai membri iscritti ai sindacati che a quelli non iscritti. In alternativa, la percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi può essere inferiore a quella dei dipendenti iscritti ai sindacati. Ciò può verificarsi quando non esistono contratti collettivi o quando questi ultimi non coprono tutti i dipendenti iscritti ai sindacati. |
Dialogo sociale
RA 69. |
Per il calcolo delle informazioni richieste al paragrafo 63, lettera a), l'impresa individua i paesi dello Spazio economico europeo (SEE) in cui ha un livello significativo di occupazione (ossia almeno 50 dipendenti che rappresentano almeno il 10 % dei dipendenti totali). Per questi paesi, l'impresa comunica la percentuale di dipendenti di ciascun paese impiegati in stabilimenti in cui i dipendenti sono rappresentati da rappresentanti dei lavoratori. «Stabilimento» indica qualsiasi luogo di operazioni in cui l'impresa esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni. Tra gli esempi figurano le fabbriche, le succursali di una catena di vendita al dettaglio o la sede centrale di un'impresa. Per i paesi in cui esiste un solo stabilimento, la percentuale indicata è pari al 100 % o allo 0 %.
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RA 70. |
Le informazioni richieste dal presente obbligo di informativa sono comunicate come segue.
Tabella 1 modello di rendicontazione per la copertura della contrattazione collettiva e il dialogo sociale
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Obbligo di informativa S1-9 – Metriche della diversità
RA 71. |
Nel redigere l'informativa relativa al genere tra i membri dell'alta dirigenza, l'impresa utilizza la definizione di alta dirigenza intesa come il primo e il secondo livello al di sotto degli organi di amministrazione e controllo, a meno che tale concetto non sia già stato definito con le operazioni dell'impresa e differisca dalla descrizione precedente. In tal caso, l'impresa può utilizzare la propria definizione per l'alta dirigenza e comunicare tale fatto insieme alla propria definizione. |
Obbligo di informativa S1-10 – Salari adeguati
RA 72. |
Il salario più basso è calcolato per la categoria di retribuzione più bassa, esclusi i tirocinanti e gli apprendisti. Questo calcolo si fonda sul salario di base sommato a ogni pagamento aggiuntivo fisso garantito a tutti i dipendenti. Il salario più basso è considerato separatamente per ciascun paese in cui opera l'impresa, tranne che al di fuori del SEE, quando il salario adeguato o minimo pertinente è definito a livello subnazionale. |
RA 73. |
Il salario adeguato di riferimento utilizzato ai fini del confronto con il salario più basso non è inferiore a quanto segue:
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RA 74. |
La direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea fa riferimento sia a valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, sia a valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale. I dati per i valori indicativi del 60 % del salario lordo mediano nazionale o del 50 % del salario lordo medio nazionale possono essere ricavati dall'Indagine europea sulle forze di lavoro. |
Obbligo di informativa S1-11 – Protezione sociale
RA 75. |
La protezione sociale è l'insieme delle misure che consentono l'accesso all'assistenza sanitaria e al sostegno al reddito in caso di eventi di vita difficili, quali la perdita del posto di lavoro, la malattia e la necessità di assistenza medica, la maternità e la cura di un figlio, il pensionamento e la necessità della pensione. |
Obbligo di informativa S1-12 – Persone con disabilità
RA 76. |
Nel comunicare le informazioni richieste al paragrafo 77 riguardo alle persone con disabilità, l'impresa fornisce tutte le informazioni contestuali necessarie a comprendere i dati e le relative modalità di compilazione (metodologia): ad esempio, le informazioni sull'impatto delle diverse definizioni giuridiche di persone con disabilità nei diversi paesi in cui opera l'impresa. |
Obbligo di informativa S1-13 – Metriche di formazione e sviluppo delle competenze
RA 77. |
La revisione periodica delle prestazioni è definita come una revisione di cui il lavoratore è a conoscenza, condotta almeno una volta l'anno sulla base di criteri noti al lavoratore e ai suoi superiori. La revisione può includere una valutazione da parte del superiore diretto o dei colleghi del lavoratore, oppure di un insieme più ampio di dipendenti. Alla revisione può anche partecipare il dipartimento delle risorse umane. Al fine di comunicare le informazioni richieste al paragrafo 83, lettera a), l'impresa utilizza i dati relativi al numero di dipendenti indicati nell'obbligo di informativa ESRS S1-6 come denominatore, per calcolare:
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RA 78. |
Al fine di comunicare la media di cui al paragrafo 83, lettera b), l'impresa effettua il calcolo seguente: numero totale di ore di formazione offerte e completate dai dipendenti per categoria di genere diviso per il numero totale di dipendenti per categoria di genere. Per la media di formazione totale e la media per genere sono utilizzati i dati relativi al numero di persone per l'occupazione totale e l'occupazione per genere di cui all'obbligo di informativa ESRS S1-6. |
RA 79. |
Le categorie di dipendenti sono ripartite per livello (ad esempio alti dirigenti, dirigenti di livello intermedio) o funzione (ad esempio tecnica, amministrativa, produttiva). Tali informazioni sono fornite dal dipartimento delle risorse umane proprio dell'impresa. Nella classificazione della forza lavoro, l'impresa definisce categorie di dipendenti ragionevoli e significative che consentono ai fruitori delle informazioni di comprendere le diverse misure prestazionali tra le varie categorie. L'impresa può presentare una categoria per il personale direttivo e non direttivo. |
Obbligo di informativa S1-14 – Metriche di salute e sicurezza
RA 80. |
In relazione al paragrafo 88, lettera a), la percentuale dei lavoratori propri coperti dal sistema di gestione della salute e della sicurezza dell'impresa è comunicata in base al numero di persone anziché degli equivalenti a tempo pieno. |
RA 81. |
Con riferimento al paragrafo 90, quando il sistema di gestione della salute e della sicurezza dell'impresa è stato sottoposto, in tutto o in parte, a audit interno o a certificazione esterna, l'impresa può dichiarare se ciò è avvenuto oppure no, e precisare i principi alla base di tali audit/certificazioni, a seconda dei casi. |
RA 82. |
I decessi possono essere segnalati separatamente, a seconda che siano stati causati da lesioni connesse al lavoro o da malattie connesse al lavoro. |
Orientamenti in merito al concetto di «connesso al lavoro»
RA 83. |
Le lesioni connesse al lavoro e le malattie connesse al lavoro derivano dall'esposizione a rischi sul lavoro. Ciononostante possono verificarsi altri tipi di infortuni che non sono connessi all'attività lavorativa stessa. Ad esempio, i seguenti infortuni non sono generalmente considerati connessi al lavoro, salvo diversa indicazione nella legislazione nazionale applicabile:
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RA 84. |
Per quanto riguarda i viaggi di lavoro, le lesioni e le malattie che si verificano mentre un lavoratore è in viaggio sono considerate connesse al lavoro se, al momento in cui si verifica la lesione o la malattia, il lavoratore era impegnato in attività lavorative «nell'interesse del datore di lavoro». Esempi di tali attività sono i viaggi da e verso i clienti, lo svolgimento di mansioni lavorative e l'organizzazione di eventi, o la partecipazione agli stessi, per concludere operazioni, discutere o promuovere attività aziendali (su istruzione del datore di lavoro). Se l'impresa è responsabile del trasporto del lavoratore pendolare, gli infortuni in itinere sono considerati connessi al lavoro. Tuttavia gli infortuni subiti durante i viaggi al di fuori della responsabilità dell'impresa (ad esempio, gli spostamenti regolari da e verso il luogo lavoro) possono essere segnalati separatamente a condizione che l'impresa disponga di tali dati per tutta l'impresa. |
RA 85. |
Per quanto riguarda il lavoro da casa, le lesioni e le malattie sono considerate connesse al lavoro se la lesione o la malattia si verifica mentre il lavoratore sta svolgendo un'attività lavorativa dalla propria abitazione e sono direttamente connesse allo svolgimento del lavoro anziché all'ambiente o al contesto domestico. |
RA 86. |
Per quanto riguarda i disturbi mentali, si considerano connessi al lavoro se sono stati comunicati volontariamente dalla persona interessata e confermati dal parere di un professionista sanitario abilitato e dotato di formazione ed esperienza adeguate e se tale parere conferma che il disturbo è connesso al lavoro. |
RA 87. |
Non sono considerati connessi al lavoro i problemi di salute derivanti, ad esempio, dal fumo, dall'abuso di alcolici e sostanze stupefacenti, dall'inattività fisica, da un'alimentazione non salutare e da fattori psicosociali non connessi al lavoro. |
RA 88. |
Le malattie professionali non rientrano tra le lesioni connesse al lavoro, bensì tra le malattie connesse al lavoro. |
Orientamenti per il calcolo del tasso di lesioni connesse al lavoro
RA 89. |
Nel calcolare il tasso di lesioni connesse al lavoro, l'impresa suddivide il numero corrispondente di casi per il numero totale di ore lavorate dai lavoratori propri e moltiplicato per 1 000 000. Questi tassi rappresentano quindi il numero di casi corrispondenti per un milione di ore lavorate. Un tasso basato su 1 000 000 ore lavorate indica il numero di lesioni connesse al lavoro per 500 lavoratori a tempo pieno nell'arco di un anno. A fini di comparabilità, si utilizza un tasso di 1 000 000 di ore lavorate anche per le imprese con meno di 500 lavoratori. |
RA 90. |
Se l'impresa non è in grado di calcolare direttamente il numero di ore lavorate, può stabilire una stima sulla base delle ore di lavoro normali o standard, tenendo conto del diritto a periodi di assenza retribuita dal lavoro (ad esempio ferie pagate, congedo di malattia retribuito, festività) e inserendo nell'informativa le relative spiegazioni. |
RA 91. |
L'impresa include i decessi causati da lesioni connesse al lavoro nel calcolo del numero e del tasso di lesioni registrabili connesse al lavoro. |
Orientamenti per le malattie registrabili connesse al lavoro
RA 92. |
Le malattie connesse al lavoro possono comprendere problemi di salute acuti, ricorrenti e cronici causati o aggravati dalle condizioni o dalle prassi di lavoro. Tra i suddetti problemi figurano: disturbi muscolo-scheletrici, malattie cutanee e respiratorie, tumori maligni, malattie causate da agenti fisici (ad esempio la perdita dell'udito causata dal rumore, le malattie causate da vibrazioni) e disturbi mentali (ad esempio l'ansia e la sindrome da stress postraumatico). Ai fini delle comunicazioni richieste, l'impresa include nell'informativa almeno i casi indicati nell'elenco delle malattie professionali dell'OIL. |
RA 93. |
Nell'ambito del presente principio, i disturbi muscolo-scheletrici connessi al lavoro sono catalogati come malattie connesse al lavoro (e non lesioni). |
RA 94. |
I casi da comunicare conformemente al paragrafo 88, lettera d), si riferiscono a malattie connesse al lavoro che sono state notificate all'impresa o individuate dall'impresa tramite sorveglianza medica, durante il periodo di riferimento. L'impresa potrebbe essere informata di casi di malattie connesse al lavoro mediante le segnalazioni delle persone interessate, delle agenzie di risarcimento danni o degli operatori sanitari. L'informativa può includere casi di malattie connesse al lavoro rilevati durante il periodo di riferimento tra coloro che facevano parte in passato della forza lavoro dell'impresa. |
Orientamenti sul numero di giornate perdute
RA 95. |
L'impresa conta il numero di giornate perdute in modo da includere il primo e l'ultimo giorno completo di assenza. Ai fini del calcolo è opportuno prendere in considerazione i giorni di calendario; di conseguenza, i giorni in cui non è previsto che la persona interessata lavori (ad esempio i fine settimana o le festività) conteranno come giornate perdute. |
Obbligo di informativa S1-15 – Equilibrio tra vita professionale e vita privata
RA 96. |
Il congedo per motivi familiari comprende il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi. Ai fini del presente principio, questi concetti sono definiti come segue:
|
RA 97. |
Con riferimento al paragrafo 93, lettera a), i dipendenti aventi diritto a un congedo per motivi familiari sono i lavoratori soggetti a disposizioni regolamentari, politiche organizzative, accordi, contratti o contratti collettivi che contemplano diritti al congedo per motivi familiari e che hanno dichiarato il loro diritto all'impresa. L'impresa è comunque a conoscenza di tale diritto. |
Obbligo di informativa S1-16 – Metriche di remunerazione (divario retributivo e remunerazione totale)
Divario retributivo
RA 98. |
Nel raccogliere le informazioni richieste a norma del paragrafo 97, lettera a), per il divario retributivo tra dipendenti di sesso femminile e maschile (noto anche come «divario retributivo di genere») l'impresa utilizza la metodologia seguente:
|
RA 99. |
Nel comunicare le informazioni richieste a norma del paragrafo 97, lettera a), l'impresa fornisce tutte le informazioni contestuali necessarie a comprendere i dati e le relative modalità di compilazione (metodologia). Può anche comunicare informazioni sul modo in cui fattori oggettivi quali il tipo di lavoro e il paese di impiego influiscono sul divario retributivo di genere. |
RA 100. |
La misura del divario retributivo di genere dell'impresa è comunicata per il periodo di riferimento attuale e, se indicata in precedenti relazioni sulla sostenibilità, per i due periodi di riferimento precedenti. |
Tasso di remunerazione totale
RA 101. |
Nel raccogliere le informazioni richieste al paragrafo 97, lettera b), l'impresa:
|
RA 102. |
Al fine di illustrare le informazioni contestuali, l'impresa può fornire una spiegazione per consentire la comprensione dei dati e delle relative modalità di compilazione (metodologia). I dati quantitativi, come il tasso di remunerazione totale annua, potrebbero non essere di per sé sufficienti per comprendere i divari retributivi e i relativi fattori determinanti. Ad esempio, i tassi di retribuzione possono essere influenzati dalle dimensioni dell'impresa (entrate, numero di dipendenti), dal settore in cui opera, dalla strategia per l'occupazione (ricorso a lavoratori esternalizzati o a dipendenti a tempo parziale, elevato grado di automazione) o dalla volatilità delle valute. |
Obbligo di informativa S1-17 – Incidenti, denunce e impatti gravi in materia di diritti umani
RA 103. |
Oltre alle informazioni richieste ai paragrafi 103 e 104, l'impresa può comunicare lo stato degli incidenti e/o delle denunce e delle azioni intraprese con riferimento a quanto segue:
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RA 104. |
Nel raccogliere le informazioni descritte al paragrafo RA 105, l'impresa tiene conto degli aspetti seguenti:
|
RA 105. |
Gli incidenti gravi in materia di diritti umani comprendono i casi di azioni legali, denunce formali tramite meccanismi di denuncia dell'impresa o di terzi, accuse gravi formulate in relazioni pubbliche o nei mezzi di comunicazione, qualora queste siano connesse alla forza lavoro propria dell'impresa, e il fatto che gli incidenti non siano contestati dall'impresa, nonché qualsiasi altro impatto grave di cui l'impresa sia a conoscenza. |
RA 106. |
Oltre alle informazioni richieste al paragrafo 104, l'impresa può comunicare il numero di incidenti gravi in materia di diritti umani cui ha contribuito a porre rimedio nell'interesse delle persone coinvolte. |
Appendice A.1
Requisiti applicativi per l'informativa relativa all'ESRS 2
La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S1 Forza lavoro propria. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. Fornisce un elenco non esaustivo dei fattori che l'impresa deve considerare nel conformarsi agli obblighi dell'ESRS 2 SBM-2 e dell'ESRS 2 SBM-3. La presente appendice non fornisce le definizioni dei termini elencati in appresso, reperibili nell'allegato II intitolato «Acronimi e glossario terminologico».
Questioni sociali e inerenti ai diritti umani |
Elenco non esaustivo di fattori da considerare nella valutazione della rilevanza |
Occupazione sicura |
% di dipendenti con contratti a tempo determinato, rapporto tra lavoratori non dipendenti e dipendenti, protezione sociale |
Orario di lavoro |
% di dipendenti con contratti a tempo parziale o a zero ore, soddisfazione del dipendente in merito all'orario di lavoro |
Salari adeguati |
Definizioni giuridiche dell'UE, nazionali o locali relative a salari adeguati, salari equi e salari minimi |
Dialogo sociale / esistenza di comitati aziendali / diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori |
Portata della rappresentanza sul luogo di lavoro, a livello transfrontaliero e di consiglio di amministrazione tramite sindacati e/o comitati aziendali |
Libertà di associazione / contrattazione collettiva, incluso il tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi |
% della forza lavoro propria coperta da contratti collettivi, interruzioni del lavoro |
Equilibrio tra vita professionale e vita privata |
Congedo per motivi familiari, orario di lavoro flessibile, accesso all'assistenza all'infanzia |
Salute e sicurezza |
Copertura del sistema salute e sicurezza, tasso di decessi, infortuni non mortali, malattie connesse al lavoro, giornate lavorative perdute |
Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore |
% di donne a livello di alta dirigenza e nella forza lavoro, divario salariale tra uomini e donne |
Formazione e sviluppo delle competenze |
Quantità e distribuzione della formazione, % di dipendenti soggetti a revisioni periodiche delle prestazioni e dello sviluppo |
Occupazione e inclusione delle persone con disabilità |
% di misure in materia di occupazione e accessibilità per i dipendenti con disabilità |
Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro |
Prevalenza di violenza e molestie |
Diversità |
Rappresentanza delle donne e/o dei gruppi etnici o delle minoranze nella forza lavoro propria. Distribuzione per età nella forza lavoro propria. Percentuale di persone con disabilità nella forza lavoro propria. |
Lavoro minorile |
Tipologia di operazioni e aree geografiche a rischio di lavoro minorile |
Lavoro forzato |
Tipologia di operazioni e aree geografiche a rischio di lavoro forzato |
Appendice A.2
Requisiti applicativi dell'ESRS S1-1 Politiche relative alla forza lavoro propria
La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S1 Forza lavoro propria e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. Sostiene l'applicazione delle prescrizioni relative all'obbligo di informativa ESRS S1-1 per le questioni sociali e inerenti ai diritti umani fornendo esempi di informative.
Questioni sociali e inerenti ai diritti umani |
Esempi di politiche |
Occupazione sicura |
Politica di non licenziamento, limitazioni al rinnovo dei contratti a tempo determinato, erogazione della protezione sociale da parte del datore di lavoro in assenza di disposizioni statali |
Orario di lavoro |
Limitazioni agli straordinari, ai turni prolungati e frazionati, al lavoro notturno e nel fine settimana, programmazione adeguata dei tempi di realizzazione |
Salari adeguati |
Politica volta a garantire che tutti i lavoratori propri ricevano un salario adeguato |
Dialogo sociale / esistenza di comitati aziendali / diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori |
Politica volta a incoraggiare le istituzioni a portare avanti il dialogo sociale, le informazioni e le consultazioni regolari con i rappresentanti dei lavoratori, le consultazioni prima che siano prese decisioni finali sulle questioni correlate all'occupazione |
Libertà di associazione / contrattazione collettiva, incluso il tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi |
Non ingerenza nella costituzione e nel reclutamento dei sindacati (compreso l'accesso dei sindacati alle imprese), contrattazione in buona fede, tempi di riposo adeguati affinché i rappresentanti dei lavoratori possano assolvere i propri compiti, agevolazioni e protezione dai licenziamenti per i rappresentanti dei lavoratori, nessuna discriminazione nei confronti dei membri dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori |
Equilibrio tra vita professionale e vita privata |
Concessione di congedi per motivi familiari, orario di lavoro flessibile, accesso a strutture di assistenza diurna per tutti i dipendenti |
Salute e sicurezza |
Copertura di tutta la forza lavoro propria nel sistema di gestione della salute e sicurezza |
Parità di genere e parità di retribuzione per uno stesso lavoro |
Politica per la parità di genere e parità di retribuzione per uno stesso lavoro |
Formazione e sviluppo delle competenze |
Politica volta a migliorare le competenze e le prospettive di carriera per i dipendenti |
Occupazione e inclusione delle persone con disabilità |
Politica volta a rendere accessibili i posti di lavoro alle persone con disabilità |
Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro |
Politica di tolleranza zero per la violenza e le molestie sul luogo di lavoro |
Diversità |
Politica per l'inclusività (ossia diversità etnica o gruppi minoritari) e azione positiva |
Lavoro minorile |
Politica volta a individuare dove è presente il lavoro minorile o i giovani sono esposti a lavori pericolosi e a prevenire il rischio di esposizione |
Lavoro forzato |
Politica volta a individuare dove è presente il lavoro forzato e a ridurre il rischio di lavoro forzato |
Appendice A.3
Requisiti applicativi dell'ESRS S1–4 Interventi su impatti rilevanti per la forza lavoro propria e approcci per la mitigazione dei rischi rilevanti e il perseguimento di opportunità rilevanti in relazione alla forza lavoro propria, nonché efficacia di tali azioni
La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S1 Forza lavoro propria e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. Sostiene l'applicazione delle prescrizioni relative all'obbligo di informativa ESRS S1-4 per le questioni sociali e inerenti ai diritti umani fornendo esempi di informative.
Questioni sociali e inerenti ai diritti umani |
Esempi di azioni |
Occupazione sicura |
Offerta di contratti a tempo indeterminato ai dipendenti con contratti a tempo determinato, attuazione di piani di protezione sociale in assenza di disposizioni statali |
Orario di lavoro |
Rotazione dei turni di lavoro, comunicazione della pianificazione con maggiore anticipo, riduzione del lavoro straordinario eccessivo |
Salari adeguati |
Negoziazione di salari equi nei contratti collettivi, verifica che le agenzie di collocamento paghino un salario equo |
Dialogo sociale / esistenza di comitati aziendali / diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori |
Aumento delle questioni di sostenibilità affrontate nell'ambito del dialogo sociale, incremento del numero di riunioni, aumento delle risorse per i comitati aziendali |
Libertà di associazione / contrattazione collettiva, incluso il tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi |
Aumento delle questioni di sostenibilità affrontate durante la contrattazione collettiva, incremento delle risorse per i rappresentanti dei lavoratori |
Equilibrio tra vita professionale e vita privata |
Ampliamento dell'idoneità ai periodi di congedo familiare e delle modalità flessibili di gestione dell'orario lavorativo, aumentando l'offerta di assistenza diurna |
Salute e sicurezza |
Migliore formazione su salute e sicurezza, investimenti in attrezzature più sicure |
Parità di genere e parità di retribuzione per uno stesso lavoro |
Assunzioni e promozioni mirate per le donne, riduzione del divario retributivo mediante la negoziazione di contratti collettivi |
Formazione e sviluppo delle competenze |
Verifiche delle competenze, formazione per colmare le carenze di competenze |
Occupazione e inclusione delle persone con disabilità |
Aumento delle misure di accessibilità |
Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro |
Miglioramento dei meccanismi di denuncia, aumento delle sanzioni contro la violenza e le molestie, offerta di formazione sulla prevenzione rivolta ai dirigenti |
Diversità |
Formazione sulla diversità e sull'inclusione (comprese considerazioni sull'appartenenza etnica), assunzioni mirate di gruppi sottorappresentati |
Lavoro minorile |
Misure di verifica dell'età, partenariati con organizzazioni per l'eliminazione del lavoro minorile, misure contro le forme peggiori di lavoro minorile |
Lavoro forzato |
Misure volte ad assicurare il libero consenso all'occupazione senza rischio di sanzioni, contratti in una lingua comprensibile, libertà di cessazione del rapporto di lavoro senza rischio di sanzioni, misure disciplinari che non dovrebbero rendere obbligatorio il lavoro, libero consenso al lavoro straordinario, libertà di circolazione (tra cui l'uscita dal luogo di lavoro), trattamento equo per i lavoratori migranti, monitoraggio delle agenzie di collocamento |
Appendice A.4
Requisiti applicativi dell'ESRS S1–5 Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti
La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S1 Forza lavoro propria e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. Sostiene l'applicazione delle prescrizioni relative all'obbligo di informativa ESRS S1-5 per le questioni sociali e inerenti ai diritti umani fornendo esempi di informative.
Questioni sociali e inerenti ai diritti umani |
Esempi di obiettivi |
Occupazione sicura |
Aumento della % di forza lavoro con contratti di lavoro (in particolare contratti a tempo indeterminato) e protezione sociale |
Orario di lavoro |
Aumento della % di forza lavoro con modalità flessibili di gestione dell'orario lavorativo |
Salari adeguati |
Garanzia che tutti i lavoratori propri ricevano un salario adeguato |
Dialogo sociale / esistenza di comitati aziendali / diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori |
Estensione del dialogo sociale a un maggior numero di stabilimenti e/o paesi |
Libertà di associazione / contrattazione collettiva, incluso il tasso di lavoratori coperti da contratti collettivi |
Aumento della % di lavoratori propri coperti da contrattazione collettiva, negoziazione di contratti collettivi in merito alle questioni di sostenibilità |
Equilibrio tra vita professionale e vita privata |
Estensione delle misure di equilibrio tra vita professionale e vita privata a una % maggiore di lavoratori propri |
Salute e sicurezza |
Riduzione del tasso di lesioni e delle ore di lavoro perse a causa di lesioni |
Parità di genere e parità di retribuzione per uno stesso lavoro |
Aumento della % di donne all'interno della forza lavoro e dell'alta dirigenza, riducendo il divario salariale tra uomini e donne |
Formazione e sviluppo delle competenze |
Aumento della % di dipendenti che ricevono formazione e sono soggetti a verifiche periodiche dello sviluppo delle competenze |
Occupazione e inclusione delle persone con disabilità |
Aumento della % di persone con disabilità nella forza lavoro propria |
Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro |
Estensione delle misure a tutti i posti di lavoro |
Diversità |
Aumento della % di gruppi sottorappresentati nella forza lavoro propria e nelle posizioni di alta dirigenza |
Lavoro minorile |
Estensione delle misure volte a prevenire l'esposizione dei giovani alle mansioni pericolose a una % maggiore di operazioni |
Lavoro forzato |
Estensione delle misure volte a prevenire il lavoro minorile a un numero maggiore di operazioni |
ESRS S2
LAVORATORI NELLA CATENA DEL VALORE
SOMMARIO
Scopo
Interazione con altri ESRS
Obblighi di informativa
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Strategia
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi |
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa S2-1 – Politiche connesse ai lavoratori nella catena del valore |
– |
Obbligo di informativa S2-2 – Processi di coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore in merito agli impatti |
– |
Obbligo di informativa S2-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori nella catena del valore di esprimere preoccupazioni |
– |
Obbligo di informativa S2-4 – Interventi su impatti rilevanti per i lavoratori nella catena del valore e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché efficacia di tali azioni |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa S2-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
Scopo |
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Strategia
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi |
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa S2-1 – Politiche connesse ai lavoratori nella catena del valore |
– |
Obbligo di informativa S2-2 – Processi di coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore in merito agli impatti |
– |
Obbligo di informativa S2-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori nella catena del valore di esprimere preoccupazioni |
– |
Obbligo di informativa S2-4 – Interventi su impatti rilevanti e approcci per la mitigazione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché efficacia di tali azioni e approcci |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa S2-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti |
Scopo
1. |
Il presente Principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentiranno ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti sui lavoratori nella catena del valore connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i propri prodotti o servizi nonché i propri rapporti commerciali, e i relativi rischi e opportunità rilevanti, tra cui:
|
2. |
Al fine di conseguire l'obiettivo, il presente principio richiede una spiegazione dell'approccio generale adottato dall'impresa per individuare e gestire eventuali impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sui lavoratori nella catena del valore in relazione agli aspetti seguenti:
|
3. |
Il presente principio richiede altresì una spiegazione del modo in cui tali impatti, nonché le dipendenze dell'impresa dai lavoratori nella catena del valore, possono dare luogo a rischi o opportunità rilevanti per l'impresa. Ad esempio, gli impatti negativi sui lavoratori nella catena del valore possono compromettere le operazioni dell'impresa (clienti che rifiutano di acquistare i suoi prodotti o agenzie statali che ne confiscano la merce) e danneggiarne la reputazione. Per contro, il rispetto dei diritti dei lavoratori e i programmi di sostegno attivo (ad esempio, attraverso iniziative di alfabetizzazione finanziaria) possono offrire opportunità commerciali, come una maggiore affidabilità dell'offerta o l'ampliamento della futura base di consumatori. |
4. |
Il presente principio riguarda tutti i lavoratori nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa che subiscono o possono subire impatti rilevanti da parte dell'impresa, compresi gli impatti connessi a operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, tra cui prodotti o servizi, nonché attraverso i suoi rapporti commerciali. Ciò comprende tutti i lavoratori che non rientrano nell'ambito della forza lavoro propria (la «forza lavoro propria» comprende i dipendenti, i singoli contraenti, ossia i lavoratori autonomi, e i lavoratori forniti da imprese terze che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale»). La forza lavoro propria è disciplinata all'ESRS S1 Forza lavoro propria. Cfr. il paragrafo RA 3 per alcuni esempi di quel che rientra nell'ambito di applicazione di questo principio. |
Interazione con altri ESRS
5. |
Il presente principio si applica a impatti e/o rischi e opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore individuati attraverso il processo di valutazione della rilevanza previsto all'ESRS 2 Informazioni generali. |
6. |
Il presente principio deve essere letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e l'ESRS 2, nonché l'ESRS S1, l'ESRS S3 Comunità interessate e l'ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali. |
7. |
Per essere efficace, l'informativa di cui al presente principio è coerente, uniforme e, se del caso, chiaramente collegata all'informativa relativa alla forza lavoro propria dell'impresa nell'ambito dell'ESRS S1. |
Obblighi di informativa
ESRS 2 Informazioni generali
8. |
Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 in materia di strategia (SBM). Le informative che ne derivano sono presentate unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale, per il quale l'impresa può decidere di presentare le informazioni insieme all'informativa tematica. |
Strategia
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 Interessi e opinioni dei portatori d'interessi
9. |
Nel conformarsi al paragrafo 43 dell'ESRS 2 SBM-2, l'impresa indica in che modo gli interessi, le opinioni e i diritti dei suoi lavoratori nella catena del valore potrebbero subire impatti rilevanti da parte dell'impresa, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, e orientano la strategia e il modello aziendale dell'impresa stessa. I lavoratori nella catena del valore sono un gruppo fondamentale di portatori di interessi coinvolti. |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
10. |
Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, l'impresa indica:
|
11. |
Nel soddisfare gli obblighi di cui all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, l'impresa indica se tutti i lavoratori nella catena del valore che probabilmente subiranno impatti rilevanti da parte dell'impresa, compresi quelli connessi a operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa stessa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi nonché attraverso i suoi rapporti commerciali, sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'informativa ai sensi dell'ESRS 2. Inoltre l'impresa fornisce le informazioni seguenti:
|
12. |
Nel descrivere le principali tipologie di lavoratori nella catena del valore che sono o potrebbero subire impatti negativi sulla base della valutazione della rilevanza di cui all'ESRS 2 IRO-1, l'impresa indica se e come è riuscita a comprendere in che modo i lavoratori con particolari caratteristiche, quelli che lavorano in particolari contesti o che svolgono determinate attività possono essere maggiormente esposti a rischi. |
13. |
L'impresa indica quali eventuali rischi e opportunità rilevanti derivanti dagli impatti e dalle dipendenze in relazione ai suoi lavoratori nella catena del valore coinvolgono gruppi specifici di lavoratori nella catena del lavoro (ad esempio, determinate classi anagrafiche, lavoratori in determinati paesi o fabbriche) piuttosto che tutti i lavoratori nella catena del valore. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa S2-1 – Politiche connesse ai lavoratori nella catena del valore
14. |
L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire gli impatti rilevanti sui lavoratori nella catena del valore, nonché i rischi e le opportunità rilevanti associati. |
15. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio agli impatti rilevanti specificamente per i lavoratori nella catena del valore, nonché di politiche che disciplinano i rischi o le opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore. |
16. |
L'obbligo di informativa di cui al paragrafo 14 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa di gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti relativi ai lavoratori nella catena del valore conformemente all'ESRS 2 DC-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti). Inoltre l'impresa specifica se tali politiche riguardano gruppi specifici di lavoratori nella catena del valore oppure tutti i lavoratori nella catena del valore. |
17. |
L'impresa descrive i propri impegni in materia di politica dei diritti umani pertinenti per (112) i lavoratori della catena del valore, compresi i processi e i meccanismi per monitorare il rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (113). Nell'informativa si concentra sulle questioni che sono rilevanti anche in relazione a quanto segue, nonché sull'approccio generale in materia di:
|
18. |
L'impresa indica inoltre se le sue politiche in relazione ai lavoratori nella catena del valore affrontano esplicitamente la tratta degli esseri umani (114), il lavoro forzato o coatto e il lavoro minorile. L'impresa comunica inoltre se dispone di un codice di condotta del fornitore (115). |
19. |
L'impresa indica se e come le sue politiche relative ai lavoratori nella catena del valore sono conformi agli strumenti riconosciuti a livello internazionale pertinenti per i lavoratori suddetti, compresi i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (116). L'impresa comunica inoltre in che misura sono stati segnalati casi di inosservanza dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, che coinvolgono lavoratori nella catena del valore, a monte e a valle della catena del valore e, se del caso, un'indicazione della natura di tali casi (117). |
Obbligo di informativa S2-2 – Processi di coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore in merito agli impatti
20. |
L'impresa indica i processi generali per il coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore e dei loro rappresentanti in merito agli impatti, effettivi e potenziali, che li riguardano. |
21. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se e in che modo, nell'ambito del processo di dovuta diligenza in corso, l'impresa coinvolge i lavoratori nella catena del valore e i loro rappresentanti legittimi, oppure delegati di fiducia, in merito agli impatti rilevanti, tanto effettivi quanto potenziali, positivi e/o negativi che li riguardano o che potrebbero riguardarli; l'impresa indica inoltre se e in che modo i punti di vista dei lavoratori nella catena del valore sono presi in considerazione nel processo decisionale. |
22. |
L'impresa indica se e come il punto di vista dei lavoratori nella catena del valore orienta le proprie decisioni o attività volte a gestire gli impatti, effettivi e potenziali, sui lavoratori nella catena del valore. Ciò include, se del caso, una spiegazione degli aspetti seguenti:
|
23. |
Se del caso, l'impresa indica le misure adottate per comprendere meglio il punto di vista dei lavoratori che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o emarginati (ad esempio, lavoratrici donne, lavoratori migranti, lavoratori con disabilità). |
24. |
Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha adottato un processo generale per coinvolgere i lavoratori nella catena del valore, l'impresa ne dà comunicazione. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo. |
Obbligo di informativa S2-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori nella catena del valore di esprimere preoccupazioni
25. |
L'impresa descrive i processi che ha predisposto per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti negativi sui lavoratori nella catena del valore ai quali essa è connessa, nonché i canali a disposizione dei lavoratori nella catena del valore per esprimere preoccupazioni e ricevere assistenza in merito. |
26. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i mezzi ufficiali con i quali i lavoratori nella catena del valore possono render note le proprie preoccupazioni ed esigenze direttamente all'impresa e/o mediante i quali l'impresa mette a disposizione tali canali (ad esempio, meccanismi di reclamo) sul luogo di lavoro dei lavoratori nella catena del valore, nonché le modalità con cui verrà dato riscontro ai lavoratori in merito ai problemi sollevati, e l'efficacia di tali canali. |
27. |
L'impresa descrive quanto segue:
|
28. |
L'impresa indica se e in che modo valuta che i lavoratori nella catena del valore siano consapevoli dell'esistenza di tali strutture o processi e vi fanno affidamento per trasmettere preoccupazioni o esigenze e ricevere assistenza in merito. Inoltre l'impresa indica se ha messo in atto politiche per proteggere le persone che si avvalgono di tali strutture e processi da eventuali ritorsioni. Se tali informazioni sono state comunicate conformemente all'ESRS G1-1, l'impresa può farvi riferimento. |
29. |
Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha messo a disposizione un canale per esprimere preoccupazioni e/o non sostiene la presenza di un siffatto canale sul luogo di lavoro dei lavoratori nella catena del valore, l'impresa lo rende noto. Può anche indicare un termine entro il quale intende predisporre il canale o i processi. |
Obbligo di informativa S2-4 – Interventi su impatti rilevanti per i lavoratori nella catena del valore e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché efficacia di tali azioni
30. |
L'impresa indica in che modo interviene per far fronte agli impatti rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, per gestire i rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché l'efficacia di tali azioni. |
31. |
Il presente obbligo di informativa persegue un duplice scopo. In primo luogo, serve a illustrare le azioni o iniziative o i attraverso le quali l'impresa cerca di:
In secondo luogo, serve a illustrare i modi in cui l'impresa affronta i rischi rilevanti e persegue le opportunità rilevanti in relazione ai lavoratori nella catena del valore. L'impresa fornisce una descrizione sintetica dei piani d'azione e delle risorse per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità. |
32. |
In relazione agli impatti rilevanti, l'impresa descrive:
|
33. |
In relazione al paragrafo 30, l'impresa descrive:
|
34. |
In relazione ai rischi e alle opportunità rilevanti, l'impresa descrive:
|
35. |
L'impresa indica se e in che modo interviene per evitare di causare o contribuire a causare impatti negativi rilevanti sui lavoratori nella catena del valore con pratiche proprie, anche, se del caso, in materia di approvvigionamento, vendite e uso dei dati. Ciò può includere l'indicazione dell'approccio adottato in caso di tensioni tra la prevenzione o la mitigazione di impatti negativi rilevanti e altre pressioni aziendali. |
36. |
L'impresa indica inoltre se sono stati segnalati gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani connessi alla sua catena del valore a monte e a valle e, se del caso, li rende noti (118). |
37. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 32, lettera c), se valuta l'efficacia di un'azione predisponendo un obiettivo, l'impresa tiene conto dell'ESRS 2 (cfr. ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi). |
38. |
L'impresa indica quali risorse sono assegnate alla gestione degli impatti rilevanti mediante informazioni che consentano agli utilizzatori di comprendere come sono gestiti gli impatti rilevanti. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa S2-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti
39. |
L'impresa indica eventuali obiettivi temporali e orientati ai risultati fissati in relazione agli aspetti seguenti:
|
40. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l'impresa utilizza obiettivi temporali e orientati ai risultati per dirigere e misurare i progressi compiuti nel far fronte agli impatti negativi rilevanti e/o potenziare gli impatti positivi sui lavoratori nella catena del valore e/o gestire i rischi e le opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore. |
41. |
La descrizione sintetica degli obiettivi per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi ai lavoratori nella catena del valore contiene gli obblighi di informativa definiti nell'ESRS 2 MDR-T. |
42. |
L'impresa indica il processo per la fissazione degli obiettivi, specificando anche se e come ha interagito in modo diretto con i lavoratori nella catena del valore, i loro rappresentanti legittimi o con delegati di fiducia che sono a conoscenza della loro situazione in merito agli aspetti seguenti:
|
Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre parti del principio ESRS S2.
Scopo
RA 1. |
Oltre alle questioni elencate nel paragrafo 2, l'impresa può valutare l'opportunità di comunicare altre questioni che possono avere un impatto rilevante su un periodo di tempo più breve, ad esempio iniziative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori nella catena del valore durante una pandemia. |
RA 2. |
La panoramica delle questioni sociali e inerenti ai diritti umani di cui al paragrafo 2 non implica che tutte le questioni debbano essere indicate in ogni obbligo di informativa contenuto nel principio. Fornisce piuttosto un elenco di questioni che l'impresa prende in considerazione nella valutazione della rilevanza (cfr. l'ESRS 1 capitolo 3 Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità e l'ESRS 2 IRO-1) per i lavoratori nella catena del valore e che, se opportuno, indica come impatti, rischi e opportunità rilevanti nell'ambito di applicazione del presente principio. |
RA 3. |
Esempi di lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente principio:
|
ESRS 2 Informazioni generali
Strategia
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi
RA 4. |
L'obbligo di informativa ESRS 2 SBM-2 impone all'impresa di illustrare se e come considera il ruolo che la propria strategia e il modello aziendale possono svolgere nel creare, aggravare o mitigare gli impatti rilevanti sui lavoratori nella catena del valore, e se e come la strategia e il modello aziendale siano adeguati per far fronte a tali impatti rilevanti. |
RA 5. |
Sebbene i lavoratori nella catena del valore possano non essere coinvolti dall'impresa a livello di strategia o modello aziendale, la loro opinione può orientare l'impresa nella valutazione della propria strategia e del modello aziendale. L'impresa può comunicare l'opinione dei lavoratori nella catena del valore e dei loro rappresentanti. |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
RA 6. |
Gli impatti sui lavoratori nella catena del valore possono derivare dalla strategia o dal modello aziendale dell'impresa in diversi modi. Ad esempio, gli impatti possono riguardare la proposta di valore dell'impresa (come la fornitura di prodotti o servizi al costo più basso o la consegna rapida, secondo modalità che mettono sotto pressione i diritti del lavoro nelle catene del valore a monte e a valle), la sua catena del valore (ad esempio basandosi su materie prime di provenienza non chiara, senza visibilità dell'impatto sui lavoratori) o la sua struttura dei costi e il modello di reddito (ad esempio trasferendo il rischio di gestione delle scorte sui fornitori, con ripercussioni sui diritti del lavoro dei loro lavoratori). |
RA 7. |
Anche gli impatti sui lavoratori nella catena del valore che derivano dalla strategia o dal modello aziendale possono comportare rischi rilevanti per l'impresa. Ad esempio, in caso di pandemia o di altre gravi crisi sanitarie, le imprese che si basano su manodopera temporanea con accesso scarso o inesistente all'assistenza e alle prestazioni sanitarie potrebbero essere esposte a gravi rischi in termini di continuità operativa e commerciale, in quanto i lavoratori non hanno altra scelta se non quella di continuare a lavorare anche se malati, accelerando ulteriormente la diffusione della malattia e causando gravi perturbazioni lungo la catena di approvvigionamento. Un altro esempio è che la vendita di beni sulla base dei prezzi più bassi per i clienti genera rischi operativi in quanto i fornitori, soggetti a pressioni estreme sui prezzi, potrebbero esternalizzare la produzione, il che può comportare una qualità inferiore e una catena di approvvigionamento più lunga, meno trasparente e meno controllabile. Aumentano anche i rischi in termini di reputazione e opportunità imprenditoriali connessi allo sfruttamento di lavoratori poco qualificati e a bassa retribuzione in aree geografiche di approvvigionamento che offrono loro tutele minime, con ripercussioni mediatiche e lo spostamento delle preferenze dei consumatori verso prodotti più sostenibili e di provenienza più etica. |
RA 8. |
Esempi di caratteristiche particolari dei lavoratori nella catena del valore che l'impresa può prendere in considerazione nel conformarsi al paragrafo 12 riguardano i giovani lavoratori, che potrebbero essere più sensibili agli impatti sul loro sviluppo fisico e mentale, oppure le lavoratrici in un contesto in cui le donne sono quotidianamente discriminate nelle condizioni di lavoro, o i lavoratori migranti in un contesto in cui il mercato del lavoro è scarsamente regolamentato e i lavoratori sono regolarmente soggetti a commissioni di reclutamento. Alcuni lavoratori possono essere esposti a rischi per la natura intrinseca dell'attività che sono tenuti a svolgere (ad esempio, lavoratori che devono trattare prodotti chimici o utilizzare determinate attrezzature, oppure lavoratori a basso reddito con contratti «a zero ore»). |
RA 9. |
Con riferimento al paragrafo 13, rischi rilevanti potrebbero verificarsi anche a causa della dipendenza dell'impresa dai lavoratori nella catena del valore, laddove eventi poco probabili ma ad alto impatto possono avere effetti finanziari: ad esempio una pandemia mondiale può causare gravi impatti sulla salute dei lavoratori in tutte le fasi della catena del valore e generare gravi perturbazioni della produzione e della distribuzione. Altri esempi di rischi connessi alla dipendenza dell'impresa dai lavoratori nella catena del valore sono la carenza di lavoratori qualificati oppure le decisioni politiche o le normative che si ripercuotono sui lavoratori nella catena del valore che lavorano per fornitori di servizi logistici. Ad esempio, se alcuni lavoratori nella catena del valore dell'impresa sono a rischio di lavoro forzato e l'impresa importa prodotti in paesi in cui sono in vigore leggi che consentono la confisca dei beni importati sospettati di essere stati prodotti con il lavoro forzato. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa S2-1 – Politiche connesse ai lavoratori nella catena del valore
RA 10. |
Se limitate alla forza lavoro propria dell'impresa e se non riguardano i lavoratori di entità e relazioni a monte e a valle, le politiche sono indicate nell'ambito dell'ESRS S1 e non in relazione al presente obbligo. |
RA 11. |
Se l'informativa nell'ambito dell'ESRS S1 contiene informazioni pertinenti per i lavoratori nella catena del valore, è possibile farvi riferimento qui; l'informativa in merito ai restanti elementi avviene poi ai sensi del presente obbligo di informativa. |
RA 12. |
L'impresa può fornire spiegazioni in merito a modifiche significative delle politiche adottate nel corso dell'anno di riferimento (ad esempio, nuove aspettative per i fornitori, nuovi o ulteriori approcci ai rimedi e al dovere di diligenza). |
RA 13. |
La politica può assumere la forma di una politica a sé stante relativa ai lavoratori nella catena del valore o essere inclusa in un documento più ampio come un codice etico o una politica generale di sostenibilità già indicata dall'impresa nell'ambito di un altro ESRS. In tali casi l'impresa fornisce un riferimento incrociato accurato per individuare gli aspetti della politica che soddisfano le prescrizioni del presente obbligo di informativa. |
RA 14. |
Nell'indicare l'allineamento delle proprie politiche ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l'impresa tiene conto del fatto che tali principi fanno riferimento alla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei due patti che la attuano, nonché alla dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali del lavoro e alle convenzioni fondamentali su cui si fonda, e può pertanto rendere noto il suo allineamento a tali strumenti. |
RA 15. |
Nell'indicare le modalità di integrazione delle politiche esterne, l'impresa può, ad esempio, considerare le politiche interne di approvvigionamento responsabile e l'allineamento ad altre politiche pertinenti per i lavoratori nella catena del valore, ad esempio in materia di lavoro forzato. Per quanto riguarda i codici di condotta dei fornitori a disposizione dell'impresa, la nota di sintesi indica se comprendono disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori, il lavoro precario (ad esempio, il ricorso a lavoratori con contratti a breve termine o con un numero limitato di ore, lavoratori impiegati tramite terzi, lavoratori esternalizzati a terzi o lavoratori informali), la tratta di esseri umani, il lavoro forzato o il lavoro minorile, e se tali disposizioni sono pienamente conformi alle norme applicabili dell'OIL. |
RA 16. |
L'impresa può illustrare le tipologie di comunicazione delle sue politiche a persone, gruppi di persone o entità per le quali sono pertinenti, o perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti, contraenti e fornitori dell'impresa) oppure perché hanno un interesse diretto alla loro attuazione (ad esempio lavoratori propri, investitori) Può indicare gli strumenti e i canali di comunicazione (ad esempio volantini, newsletter, siti web dedicati, social media, interazioni faccia a faccia, rappresentanti dei lavoratori) volti a garantire che la politica sia accessibile e che un pubblico diversificato ne comprenda le implicazioni. L'impresa può spiegare in che modo identifica ed elimina potenziali ostacoli alla divulgazione, ad esempio attraverso la traduzione nelle lingue pertinenti o l'uso di rappresentazioni grafiche. |
Obbligo di informativa S2-2 – Processi di coinvolgimento dei lavoratori nella catena del valore in merito agli impatti
RA 17. |
Nel descrivere quale funzione o ruolo abbia la responsabilità operativa in merito a tale coinvolgimento e/o responsabilità finale, l'impresa può indicare se si tratta di un ruolo o di una funzione dedicati o può rientrare in un ruolo o in una funzione più ampia e se sono state offerte attività di sviluppo delle capacità per sostenere il personale nel coinvolgimento. Se non è in grado di individuare una simile posizione o funzione, l'impresa può dichiararlo. Quest'obbligo di informativa potrebbe anche essere assolto con riferimento alle informazioni comunicate secondo l'ESRS 2 GOV-1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo. |
RA 18. |
Nel redigere l'informativa descritta al paragrafo 22, lettere b) e c), è possibile considerare le informazioni seguenti:
|
RA 19. |
Gli accordi quadro globali servono a stabilire un rapporto continuativo tra un'impresa multinazionale e una federazione sindacale mondiale, al fine di garantire che l'impresa aderisca agli stessi principi in tutti i paesi in cui è attiva. |
RA 20. |
Al fine di illustrare in che modo il punto di vista dei lavoratori nella catena del valore abbia orientato le decisioni o le attività specifiche dell'impresa, l'impresa può fornire esempi relativi all'attuale periodo di riferimento. |
Obbligo di informativa S2-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai lavoratori nella catena del valore di esprimere preoccupazioni
RA 21. |
Nel soddisfare le prescrizioni stabilite dall'obbligo di informativa ESRS S2-3, l'impresa può riferirsi ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, in particolare i meccanismi di rimedio e di reclamo. |
RA 22. |
Tra i canali per dar voce a preoccupazioni o esigenze figurano meccanismi di reclamo, numeri di emergenza, sindacati (dove i lavoratori sono iscritti a sindacati), processi di dialogo o altri strumenti attraverso i quali i lavoratori nella catena del valore o i loro rappresentanti legittimi possono esprimere preoccupazioni circa gli impatti o spiegare le esigenze che vorrebbero fossero gestite dall'impresa. Ciò potrebbe includere canali sia forniti direttamente dall'impresa sia canali forniti dalle entità presso cui operano i lavoratori nella catena del valore, in aggiunta a qualsiasi altro meccanismo che l'impresa può utilizzare per capire come gestire gli impatti sui lavoratori, ad esempio controlli di conformità. Se per rispettare l'obbligo si basa esclusivamente sulle informazioni relative all'esistenza di tali canali fornite via i propri rapporti commerciali, l'impresa può dichiararlo. |
RA 23. |
Al fine di fornire maggiori indicazioni sulle informazioni di cui all'obbligo di informativa ESRS S2-3, l'impresa può rendere noto, in relazione a ciascun impatto rilevante, se e in che modo i lavoratori nella catena del valore potenzialmente interessati sono in grado di accedere ai canali a livello dell'impresa presso cui sono impiegati, o con la quale hanno un contratto di lavoro. |
RA 24. |
Tra i meccanismi di terzi si possono annoverare quelli gestiti dal governo, da ONG, da associazioni di categoria e altre iniziative collaborative. L'impresa può indicare se sono accessibili a tutti i lavoratori che possono subire impatti rilevanti effettivi o potenziali dall'impresa, o a persone o organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi. |
RA 25. |
In relazione alla tutela delle persone fisiche che si avvalgono dei meccanismi contro le ritorsioni, l'impresa può specificare se tratta i reclami in modo riservato e nel rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati e se i meccanismi consentono ai lavoratori l'uso in forma anonima (ad esempio, attraverso la rappresentanza di un terzo). |
RA 26. |
Nell'indicare se e come è a conoscenza del fatto che i lavoratori nella catena del valore sono consapevoli dell'esistenza di tali canali e vi fanno affidamento, l'impresa può fornire dati pertinenti e affidabili circa l'efficacia di tali canali dal punto di vista dei lavoratori nella catena del valore. Esempi di fonti di informazione sono i sondaggi rivolti ai lavoratori che hanno utilizzato tali canali e i loro livelli di soddisfazione riguardo al processo e ai risultati. |
RA 27. |
Nel descrivere l'efficacia dei canali che consentono ai lavoratori nella catena del valore di esprimere preoccupazioni, l'impresa può orientarsi sulle domande seguenti, basate sui «criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari», definiti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare il principio 31. Le considerazioni seguenti valgono per canali singoli o per un sistema collettivo di canali.
|
Obbligo di informativa S2-4 – Interventi su impatti rilevanti per i lavoratori nella catena del valore e approcci per la gestione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti per i lavoratori nella catena del valore, nonché efficacia di tali azioni
RA 28. |
Potrebbe essere necessario del tempo per comprendere gli impatti negativi e il modo in cui coinvolgono l'impresa tramite la sua catena del valore, nonché per individuare le risposte appropriate e metterle in pratica. L'impresa considera pertanto quanto segue:
|
RA 29. |
Le azioni appropriate possono variare a seconda che l'impresa causi o contribuisca a causare un impatto rilevante, oppure che l'impatto rilevante sia direttamente connesso ad operazioni prodotti o servizi propri via un rapporto commerciale. |
RA 30. |
Dal momento che gli impatti negativi rilevanti sui lavoratori nella catena del valore che si sono verificati durante il periodo di riferimento, potrebbero essere collegati anche a entità o operazioni al di fuori del suo controllo diretto, l'impresa può indicare se e in che modo cerca di sfruttare il proprio effetto leva nei rapporti commerciali pertinenti per gestire tali impatti; potrebbe far leva sugli aspetti commerciali (come l'applicazione degli obblighi contrattuali nei rapporti commerciali o l'applicazione di incentivi), o far valer altre considerazioni nei suoi rapporti (come l'offerta di formazione o lo sviluppo di capacità sui diritti dei lavoratori presso entità con cui ha rapporti commerciali) o la collaborazione tra pari o con altri attori (come iniziative volte ad assicurare l'assunzione responsabile o un salario adeguato ai lavoratori). |
RA 31. |
Se rende nota la propria partecipazione a un'iniziativa di categoria o multilaterale nel quadro delle proprie azioni volte ad affrontare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può indicare in che modo l'iniziativa e il proprio coinvolgimento sono finalizzati a far fronte all'impatto rilevante in questione. L'impresa può indicare gli obiettivi pertinenti fissati dall'iniziativa e i progressi compiuti in tal senso nel quadro dell'ESRS S2-5. |
RA 32. |
L'impresa può fornire esempi quando indica se e come tiene conto degli impatti tanto effettivi quanto potenziali sui lavoratori nella catena del valore nel prendere decisioni di cessazione dei rapporti commerciali e se e come cerca di affrontare gli eventuali impatti negativi che potrebbero derivare da tale cessazione. |
RA 33. |
Nell'indicare come monitora l'efficacia delle proprie azioni di gestione degli impatti rilevanti durante il periodo di riferimento, l'impresa può indicare eventuali insegnamenti tratti dal periodo di riferimento precedente e da quello in corso. |
RA 34. |
Per monitorare l'efficacia delle azioni è possibile avvalersi anche di audit interni ed esterni o di verifiche, procedimenti giudiziali e/o relative decisioni dei tribunali, valutazioni d'impatto, sistemi di misurazione, riscontri dei portatori di interessi, meccanismi di reclamo, valutazioni esterne delle prestazioni e analisi comparative |
RA 35. |
La comunicazione sull'efficacia è volta a consentire la comprensione dei legami esistenti tra le azioni dell'impresa e la gestione efficace degli impatti. Ad esempio, per dimostrare l'efficacia delle azioni tese a migliorare le condizioni di lavoro presso i fornitori, l'impresa può indicare i riscontri provenienti dai sondaggi rivolti ai lavoratori dei fornitori, da cui emerge che le condizioni di lavoro sono migliorate da quando l'impresa ha iniziato a lavorare con tali fornitori. I dati che mostrano una diminuzione del numero di incidenti individuati, ad esempio, mediante controlli indipendenti, figurano tra le ulteriori informazioni che l'impresa può fornire. |
RA 36. |
Per quanto riguarda le iniziative o i processi dell'impresa che si basano sulle esigenze dei lavoratori interessati, nonché l'avanzamento dell'attuazione di tali iniziative o processi, l'impresa può comunicare:
|
RA 37. |
L'impresa può indicare se le iniziative o i processi il cui principale obiettivo è produrre impatti positivi per i lavoratori nella catena del valore siano concepiti anche per sostenere la realizzazione di uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Ad esempio, attraverso l'impegno a promuovere l'OSS 8, «Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti» l'impresa può consentire lo sviluppo di capacità di tutti i piccoli attori della sua catena di approvvigionamento, determinando un aumento del loro reddito; oppure può sostenere la formazione per aumentare la percentuale di donne in grado di svolgere lavori nel settore delle consegne nella catena del valore a valle. |
RA 38. |
Nel comunicare i risultati positivi conseguiti o previsti delle proprie azioni rivolte ai lavoratori nella catena del valore, occorre distinguere tra la prova che talune attività sono state svolte (ad esempio, che un determinato numero di lavoratori ha seguito una formazione di alfabetizzazione finanziaria) e la prova che i lavoratori abbiano conseguito risultati effettivi (ad esempio, che un determinato numero di lavoratori riferisce di saper gestire meglio il bilancio familiare in modo da conseguire i propri obiettivi di risparmio). |
RA 39. |
Nell'indicare se iniziative o processi contribuiscono anche a mitigare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può, ad esempio, considerare programmi volti a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria delle lavoratrici che hanno portato alla promozione di un maggior numero di donne nonché a segnalazioni di una riduzione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro. |
RA 40. |
Nell'indicare i rischi e le opportunità rilevanti connessi agli impatti e alle dipendenze dell'impresa in relazione ai lavoratori nella catena del valore, l'impresa può considerare quanto segue:
|
RA 41. |
Nell'indicare se le dipendenze possono trasformarsi in rischi, l'impresa prende in considerazione gli andamenti esterni. |
RA 42. |
Nell'indicare le politiche, le azioni, le risorse e gli obiettivi relativi alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti, nei casi in cui i rischi e le opportunità derivino da un impatto rilevante, l'impresa può inserire riferimenti incrociati alle proprie informative su politiche, azioni, risorse e obiettivi in relazione a tale impatto. |
RA 43. |
L'impresa valuta se e come i processi per gestire i rischi rilevanti connessi ai lavoratori nella catena del valore siano integrati nei processi di gestione dei rischi esistenti. |
RA 44. |
Nell'indicare le risorse assegnate alla gestione degli impatti rilevanti, l'impresa può indicare quali funzioni interne sono coinvolte nella gestione degli impatti e quali tipologie di azioni sono adottate per far fronte agli impatti negativi e potenziare quelli positivi. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa S2-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti negativi rilevanti, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti
RA 45. |
Nel comunicare informazioni sugli obiettivi conformemente al paragrafo 39, l'impresa può indicare:
|
RA 46. |
Gli obiettivi relativi ai rischi e alle opportunità rilevanti possono essere uguali agli obiettivi legati agli impatti rilevanti oppure differenti. Ad esempio, l'obiettivo di garantire salari di sussistenza per i lavoratori nella catena del valore potrebbe sia diminuire l'impatto su tali lavoratori sia ridurre i relativi rischi in termini di qualità e affidabilità dell'approvvigionamento. |
RA 47. |
L'impresa può inoltre distinguere tra obiettivi a breve, medio e lungo termine che si riferiscono allo stesso impegno politico. Ad esempio, l'impresa potrebbe perseguire l'obiettivo a lungo termine di ridurre dell'80 % entro il 2030 gli incidenti nell'ambito della salute e della sicurezza che interessano i lavoratori di un dato fornitore, nonché l'obiettivo a breve termine di ridurre del x % le ore di lavoro straordinario degli addetti alle consegne entro il 2024, pur assicurando loro lo stesso stipendio. |
RA 48. |
In caso di modifica o sostituzione di un obiettivo nel periodo di riferimento, l'impresa può spiegarne il motivo inserendo riferimenti incrociati a cambiamenti significativi del modello aziendale o a cambiamenti più ampi del principio o della normativa accettati da cui deriva l'obiettivo al fine di fornire informazioni contestuali, conformemente all'ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche. |
ESRS S3
COMUNITÀ INTERESSATE
SOMMARIO
Scopo
Interazione con altri ESRS
Obblighi di informativa
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Strategia
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi |
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa S3-1 – Politiche relative alle comunità interessate |
– |
Obbligo di informativa S3-2 – Processi di coinvolgimento delle comunità interessate in merito agli impatti |
– |
Obbligo di informativa S3-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alle comunità interessate di esprimere preoccupazioni |
– |
Obbligo di informativa S3-4 – Interventi su impatti rilevanti sulle comunità interessate e approcci per gestire i rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti per le comunità interessate, nonché efficacia di tali azioni |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa S3-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
Scopo |
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Strategia
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi |
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa S3-1 – Politiche relative alle comunità interessate |
– |
Obbligo di informativa S3-2 – Processi di coinvolgimento delle comunità interessate in merito agli impatti |
– |
Obbligo di informativa S3-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alle comunità interessate di esprimere preoccupazioni |
– |
Obbligo di informativa S3-4 – Interventi su impatti rilevanti e approcci per la mitigazione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti in relazione alle comunità interessate, nonché efficacia di tali azioni e approcci |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa S3-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti |
Scopo
1. |
Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentiranno ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti sulle comunità interessate connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i propri prodotti, servizi e rapporti commerciali, e i relativi rischi e opportunità rilevanti, tra cui:
|
2. |
Al fine di conseguire l'obiettivo, il presente principio richiede una spiegazione dell'approccio generale adottato dall'impresa per individuare e gestire eventuali impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sulle comunità interessate in relazione agli aspetti seguenti:
|
3. |
Il presente principio richiede altresì una spiegazione del modo in cui tali impatti, nonché le dipendenze dell'impresa dalle comunità interessate, possono dare luogo a rischi o opportunità rilevanti per l'impresa. Ad esempio, relazioni negative con le comunità interessate possono compromettere le operazioni proprie dell'impresa o lederne la reputazione, mentre relazioni costruttive possono portare a benefici commerciali, come operazioni stabili e prive di conflitti e assunzioni più agevoli a livello locale. |
Interazione con altri ESRS
4. |
Il presente principio si applica in caso di individuazione di impatti e/o rischi e opportunità rilevanti connessi alle comunità interessate attraverso il processo di valutazione della rilevanza previsto all'ESRS 2 Informazioni generali. |
5. |
Il presente principio è letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e l'ESRS 2, nonché l'ESRS S1 Forza lavoro propria, l'ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore e l'ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali. |
Obblighi di informativa
ESRS 2 Informazioni generali
6. |
Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 in materia di strategia (SBM). Le informative che ne derivano sono presentate unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale, per il quale l'impresa può decidere di presentare le informazioni insieme all'informativa tematica. |
Strategia
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi
7. |
Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-2, paragrafo 43, l'impresa indica in che modo le opinioni, gli interessi e i diritti delle comunità interessate, tra cui il rispetto dei loro diritti umani (e dei loro diritti in qualità di popoli indigeni, ove applicabile), orientano la strategia e il modello aziendale. Le comunità interessate sono un gruppo fondamentale di portatori di interessi coinvolti. |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
8. |
Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, l'impresa indica:
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9. |
Nel soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 48, l'impresa indica se tutte le comunità interessate che possono subire impatti rilevanti da parte dell'impresa, compresi quelli direttamente connessi a operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso prodotti o servizi e rapporti commerciali dell'impresa, sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'informativa ai sensi dell'ESRS 2. Inoltre l'impresa fornisce le informazioni seguenti:
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10. |
Nel descrivere le principali tipologie di comunità che sono o potrebbero essere interessate negativamente, sulla base della valutazione della rilevanza di cui all'obbligo di informativa ESRS 2 IRO-1, l'impresa indica come è riuscita a comprendere il modo in cui le comunità interessate con particolari caratteristiche o quelle che vivono in particolari contesti o che svolgono determinate attività possono essere maggiormente esposte a rischi. |
11. |
L'impresa indica quali eventuali rischi e opportunità rilevanti derivanti dagli impatti e dalle dipendenze in relazione alle comunità interessate hanno un impatto su gruppi specifici di comunità interessate piuttosto che su tutte le comunità interessate. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa S3-1 – Politiche relative alle comunità interessate
12. |
L'impresa descrive le politiche che ha adottato per gestire gli impatti rilevanti sulle comunità interessate, nonché i rischi e le opportunità rilevanti associati. |
13. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio agli impatti rilevanti sulle comunità interessate, nonché di politiche che disciplinano i rischi o le opportunità rilevanti connessi alle comunità interessate. |
14. |
L'obbligo di informativa di cui al paragrafo 12 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa che riguardano la gestione dei propri impatti, rischi e opportunità rilevanti relativi alle comunità interessate conformemente all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti). Inoltre l'impresa specifica se tali politiche riguardano comunità interessate specifiche o tutte le comunità interessate. |
15. |
L'impresa indica tutte le disposizioni specifiche relative alle politiche intese a prevenire e gestire gli impatti sui popoli indigeni. |
16. |
L'impresa descrive i propri impegni in materia di politica dei diritti umani (119), pertinenti per le comunità interessate, compresi i processi e i meccanismi per monitorare il rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Nell'informativa si concentra sulle questioni rilevanti (120) e sull'approccio generale in relazione agli aspetti seguenti:
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17. |
L'impresa indica se e come le sue politiche relative alle comunità interessate sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale per le comunità e i popoli indigeni in particolare, compresi i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. L'impresa comunica inoltre in che misura sono stati segnalati, nelle operazioni proprie o a monte e a valle della catena del valore, casi di inosservanza dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, che coinvolgono comunità interessate e, se del caso, un'indicazione della natura di tali casi (121). |
18. |
La politica può assumere la forma di una politica a sé stante relativa alle comunità o essere inclusa in un documento più ampio come un codice etico o una politica generale di sostenibilità già divulgata dall'impresa nell'ambito di un altro ESRS. In tali casi l'impresa fornisce un riferimento incrociato accurato per individuare gli aspetti della politica che soddisfano le prescrizioni del presente obbligo di informativa. |
Obbligo di informativa S3-2 – Processi di coinvolgimento delle comunità interessate in merito agli impatti
19. |
L'impresa indica i processi generali per il coinvolgimento delle comunità interessate e dei loro rappresentanti in merito agli impatti, effettivi e potenziali, che li riguardano. |
20. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se e in che modo, nell'ambito del processo di dovuta diligenza in corso, l'impresa coinvolge le comunità interessate e i loro rappresentanti legittimi, oppure delegati di fiducia, in merito agli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, positivi e/o negativi che le riguardano o possono riguardarle; l'impresa indica inoltre se e in che modo i punti di vista delle comunità interessate sono presi in considerazione nel processo decisionale. |
21. |
L'impresa indica se e come il punto di vista delle comunità interessate orienta le proprie decisioni o attività volte a gestire gli impatti, effettivi e potenziali, sulle comunità. Ciò include, se del caso, una spiegazione degli aspetti seguenti:
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22. |
Se del caso, l'impresa indica le misure che prende per comprendere meglio i punti di vista delle comunità interessate che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o emarginate, nonché l'opinione di gruppi specifici all'interno delle comunità interessate, come le donne e le ragazze. |
23. |
Qualora le comunità interessate siano popoli indigeni, l'impresa indica altresì in che modo tiene conto e assicura il rispetto dei loro diritti particolari nell'approccio di coinvolgimento dei portatori di interessi, compreso il diritto al consenso libero, previo e informato in merito: i) alla loro proprietà culturale, intellettuale, religiosa e spirituale; ii) alle attività che interessano le loro terre e territori; e iii) alle misure legislative o amministrative che le interessano in prima persona. In particolare, in caso di coinvolgimento dei popoli indigeni, l'impresa indica anche se e in che modo siano state consultate sulla modalità e le condizioni del coinvolgimento (ad esempio nel definire l'agenda, la natura e le tempistiche del coinvolgimento). |
24. |
Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha adottato un processo generale per coinvolgere le comunità interessate, l'impresa ne dà comunicazione. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo. |
Obbligo di informativa S3-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alle comunità interessate di esprimere preoccupazioni
25. |
L'impresa descrive i processi che ha predisposto per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti negativi sulle comunità interessate ai quali essa è connessa, nonché i canali a disposizione delle comunità interessate per esprimere preoccupazioni e ricevere assistenza in merito. |
26. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i mezzi ufficiali con i quali le comunità interessate possono render note le proprie preoccupazioni ed esigenze direttamente all'impresa e/o mediante i quali l'impresa mette a disposizione tali canali (ad esempio, meccanismi di reclamo) via i propri rapporti commerciali, nonché le modalità con cui verrà dato riscontro alle comunità in merito alle problematiche sollevate, e l'efficacia di tali canali. |
27. |
L'impresa descrive quanto segue:
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28. |
L'impresa indica se e in che modo valuta che le comunità interessate siano consapevoli dell'esistenza di tali strutture o processi e vi fanno affidamento per esprimere preoccupazioni o esigenze e ricevere assistenza in merito. Inoltre l'impresa indica se ha messo in atto politiche per proteggere le persone che si avvalgono di tali strutture e processi da eventuali ritorsioni. Se tali informazioni sono state comunicate conformemente all'ESRS G1-1, l'impresa può farvi riferimento. |
29. |
Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha messo a disposizione un canale per esprimere preoccupazioni e/o non sostiene la presenza di un siffatto canale via i propri rapporti commerciali, l'impresa ne dà comunicazione. Può anche indicare un termine entro il quale intende predisporre il canale o i processi. |
Obbligo di informativa S3-4 – Interventi su impatti rilevanti sulle comunità interessate e approcci per gestire i rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti per le comunità interessate, nonché efficacia di tali azioni
30. |
L'impresa indica in che modo interviene per fare fronte agli impatti rilevanti per le comunità interessate, per gestire i rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti per le comunità interessate, nonché l'efficacia di tali azioni. |
31. |
Il presente obbligo di informativa persegue un duplice scopo. In primo luogo serve a illustrare le azioni e le iniziative attraverso le quali l'impresa cerca di:
In secondo luogo, serve a illustrare i modi in cui l'impresa affronta i rischi rilevanti e persegue le opportunità rilevanti in relazione alle comunità interessate. L'impresa fornisce una descrizione sintetica dei piani d'azione e delle risorse per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti in relazione alle comunità interessate di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità. |
32. |
In relazione agli impatti rilevanti, l'impresa descrive:
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33. |
In relazione al paragrafo 29, l'impresa descrive:
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34. |
In relazione ai rischi e alle opportunità rilevanti, l'impresa descrive:
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35. |
L'impresa indica se e in che modo interviene per evitare di causare o contribuire a causare impatti negativi rilevanti sulle comunità interessate con le proprie pratiche, anche, se del caso, in relazione alla pianificazione, all'acquisizione e allo sfruttamento dei terreni, al finanziamento, all'estrazione o alla produzione di materie prime, all'uso delle risorse naturali e alla gestione degli impatti ambientali. Ciò può includere l'indicazione dell'approccio adottato in caso di tensioni tra la prevenzione o la mitigazione di impatti negativi rilevanti e altre pressioni aziendali. |
36. |
L'impresa indica se sono stati segnalati gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani in relazione alle comunità interessate e, se del caso, ne dà comunicazione (122). |
37. |
Nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 31, lettera c), l'impresa tiene conto dell'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi). |
38. |
L'impresa indica quali risorse sono assegnate alla gestione degli impatti rilevanti mediante informazioni che consentano agli utilizzatori di comprendere come sono gestiti gli impatti rilevanti. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa S3-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti
39. |
L'impresa indica eventuali obiettivi temporali e orientati ai risultati fissati in relazione agli aspetti seguenti:
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40. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l'impresa utilizza obiettivi temporali e orientati ai risultati per dirigere e misurare i progressi compiuti nel far fronte agli impatti negativi rilevanti e/o potenziare gli impatti positivi sulle comunità interessate e/o gestire i rischi e le opportunità rilevanti per le comunità interessate. |
41. |
La descrizione sintetica degli obiettivi per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti in relazione alle comunità interessate contiene gli obblighi di informativa definiti all'ESRS 2 MDR-T. |
42. |
L'impresa indica il processo per fissare gli obiettivi, specificando anche se e come ha interagito in modo diretto con le comunità interessate, i loro rappresentanti legittimi o con delegati di fiducia che sono a conoscenza della loro situazione in merito agli aspetti seguenti:
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Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S3 Comunità interessate. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
Scopo
RA 1. |
La panoramica delle questioni sociali e inerenti ai diritti umani di cui al paragrafo 2 non implica che tutte le questioni debbano essere indicate in ogni obbligo di informativa contenuto nel principio. Fornisce piuttosto un elenco di questioni che l'impresa prende in considerazione nella valutazione della rilevanza (cfr. l'ESRS 1, capitolo 3 Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità e l'ESRS 2 IRO-1) in relazione alle comunità interessate e che, se opportuno, indica come impatti, rischi e opportunità rilevanti nell'ambito di applicazione del principio. |
RA 2. |
Oltre alle questioni elencate nel paragrafo 2, l'impresa può valutare l'opportunità di comunicare altre questioni pertinenti a un impatto rilevante nell'arco di un periodo di tempo più breve, ad esempio iniziative riguardanti gli impatti sulle comunità connessi alle operazioni dell'impresa a causa di condizioni meteorologiche estreme e improvvise. |
ESRS 2 Informazioni generali
Strategia
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi
RA 3. |
L'obbligo di informativa ESRS 2 SBM-2 prescrive all'impresa di illustrare se e come considera il ruolo che la sua strategia e il suo modello aziendale possono svolgere nel creare, aggravare o mitigare gli impatti rilevanti significativi sulle comunità interessate, e se e come la strategia e il modello aziendale siano adeguati per farvi fronte. |
RA 4. |
Sebbene le comunità interessate possano non essere coinvolte dall'impresa a livello di strategia o modello aziendale, la loro opinione può orientare la valutazione della strategia e del modello aziendale da parte dell'impresa. L'impresa può divulgare le opinioni delle comunità interessate e dei loro rappresentanti. |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
RA 5. |
Gli impatti sulle comunità interessate possono derivare dalla strategia o dal modello aziendale dell'impresa in diversi modi. Ad esempio, gli impatti possono riguardare la proposta di valore dell'impresa (come la realizzazione o l'avvio di progetti con tempistiche che non lasciano tempo sufficiente per consultare i gruppi interessati dai progetti), la sua catena del valore (ad esempio, l'uso dei terreni in paesi in cui la proprietà è spesso contestata, i registri sono inaffidabili o gli utilizzatori dei terreni come i popoli indigeni non sono riconosciuti) o la sua struttura dei costi e il modello di reddito (ad esempio, strategie aggressive per ridurre al minimo l'imposizione fiscale, in particolare per quanto riguarda le operazioni nei paesi in via di sviluppo). |
RA 6. |
Anche gli impatti sulle comunità interessate che derivano dalla strategia o dal modello aziendale possono comportare rischi rilevanti per l'impresa. Ad esempio, se la strategia dell'impresa comporta il trasferimento in aree geografiche a più alto rischio per reperire determinate materie prime e se le comunità interessate si oppongono alla presenza dell'impresa o alle sue pratiche locali, potrebbero verificarsi ritardi considerevoli e onerosi che incidono sulla capacità dell'impresa di garantire future concessioni o autorizzazioni fondiarie. Analogamente, se il modello aziendale dell'impresa si basa sull'estrazione intensiva di acqua presso gli impianti, al punto da incidere sull'accesso all'acqua per il consumo, l'igiene e i mezzi di sussistenza delle comunità interessate, l'impresa potrebbe essere coinvolta in boicottaggi, reclami e azioni legali con danni alla sua reputazione. |
RA 7. |
Tra gli esempi di caratteristiche particolari delle comunità interessate che possono essere prese in considerazione dall'impresa nel conformarsi al paragrafo 10 figurano le comunità interessate che sono isolate a livello fisico o economico, sono particolarmente vulnerabili alle malattie importate o hanno accesso limitato ai servizi sociali, e che si affidano pertanto alle infrastrutture create dall'impresa. Potrebbe ad esempio accadere che, laddove i terreni in cui lavorano le donne siano acquistati dall'impresa e i pagamenti siano versati ai capifamiglia uomini, le donne siano ulteriormente private dei propri diritti all'interno della comunità. Potrebbe anche accadere che i membri di una comunità indigena cerchino di esercitare diritti culturali o economici sul terreno acquistato o usato dall'impresa – o da una delle entità con cui ha rapporti commerciali – in un contesto in cui i loro diritti non sono protetti dallo Stato. L'impresa valuta inoltre l'eventualità di sovrapposizione tra caratteristiche diverse. Ad esempio, caratteristiche quali l'etnicità, lo stato socioeconomico, lo status di immigrato e il genere, che possono creare una sovrapposizione di rischi di danni per alcune comunità interessate, o per determinate parti di esse, in quanto le comunità interessate sono spesso eterogenee. |
RA 8. |
Con riferimento al paragrafo 11, rischi rilevanti potrebbero verificarsi a causa della dipendenza dell'impresa dalle comunità interessate, laddove eventi poco probabili ma a forte impatto possono avere ripercussioni finanziarie; ad esempio, se una calamità naturale causa un incidente industriale catastrofico che coinvolge le operazioni dell'impresa, con gravi danni per le comunità interessate. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa S3-1 – Politiche relative alle comunità interessate
RA 9. |
La descrizione include le informazioni essenziali necessarie ad assicurare una rappresentazione fedele delle politiche connesse alle comunità interessate; pertanto l'impresa prende in considerazione la possibilità di illustrare le modifiche significative delle politiche adottate nel corso dell'anno di riferimento (ad esempio, nuovi o ulteriori approcci al coinvolgimento, al dovere di diligenza e ai rimedi). |
RA 10. |
Nell'indicare l'allineamento delle proprie politiche ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l'impresa tiene conto del fatto che tali principi fanno riferimento alla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei due patti che la attuano, nonché alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e alla convenzione dell'Organizzazione internazionale per il lavoro sui diritti dei popoli indigeni e tribali (OIL n. 169) e alle convenzioni fondamentali su cui si fonda, e può pertanto rendere noto il proprio allineamento a tali norme. |
RA 11. |
L'impresa può illustrare le tipologie di comunicazione delle sue politiche a persone, gruppi di persone o entità per le quali sono pertinenti, o perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti, contraenti e fornitori dell'impresa) oppure perché hanno un interesse diretto alla loro attuazione (ad esempio lavoratori propri, investitori) Può indicare gli strumenti e i canali di comunicazione (ad esempio volantini, newsletter, siti web dedicati, social media, interazioni faccia a faccia, rappresentanti dei lavoratori) volti a garantire che la politica sia accessibile e che un pubblico diversificato ne comprenda le implicazioni. L'impresa può spiegare in che modo identifica ed elimina potenziali ostacoli alla divulgazione, ad esempio attraverso la traduzione nelle lingue pertinenti o l'uso di rappresentazioni grafiche. |
RA 12. |
Nell'indicare gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani connessi alle comunità interessate, l'impresa tiene conto di qualsiasi controversia legale relativa ai diritti fondiari e al consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni. |
Obbligo di informativa S3-2 – Processi di coinvolgimento delle comunità interessate in merito agli impatti
RA 13. |
La spiegazione di come l'impresa considera e garantisce il rispetto del diritto dei popoli indigeni al consenso libero, previo e informato può includere informazioni sui processi di consultazione con i popoli indigeni al fine di ottenere detto consenso. L'impresa valuta in che modo la consultazione include un negoziato in buona fede con i popoli indigeni interessati al fine di ottenere il loro consenso libero, previo e informato qualora l'impresa incida su terreni, territori o risorse abitualmente posseduti, occupati o altrimenti usati dai popoli indigeni; le trasferisca fuori dai territori che sono tradizionalmente di loro proprietà o che, per consuetudine, occupano o usano; o abbia un impatto oppure sfrutti la loro proprietà culturale, intellettuale, religiosa e spirituale. |
RA 14. |
Nel descrivere quale funzione o ruolo abbia la responsabilità operativa in merito a tale coinvolgimento e/o responsabilità finale, l'impresa può indicare se si tratta di un ruolo o di una funzione dedicati o può rientrare in un ruolo o in una funzione più ampia e se sono state offerte attività di sviluppo delle capacità per sostenere il personale nel coinvolgimento. Se non è in grado di individuare una simile posizione o funzione, l'impresa può dichiararlo. Quest'obbligo di informativa potrebbe anche essere assolto con riferimento alle informazioni comunicate secondo l'ESRS 2 GOV-1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo. |
RA 15. |
Nel redigere l'informativa descritta al paragrafo 20, lettere b) e c), è possibile considerare le informazioni seguenti:
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RA 16. |
Al fine di illustrare in che modo il punto di vista delle comunità abbia orientato le decisioni o le attività specifiche dell'impresa, l'impresa può fornire esempi relativi al periodo di riferimento attuale. |
Obbligo di informativa S3-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono alle comunità interessate di esprimere preoccupazioni
RA 17. |
Nel soddisfare gli obblighi stabiliti dall'obbligo di informativa ESRS S3-3, l'impresa può basarsi sul contenuto dei Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, riguardante i meccanismi di ricorso e di reclamo. |
RA 18. |
Tra i canali per comunicare preoccupazioni o esigenze figurano meccanismi di reclamo, numeri di emergenza, processi di dialogo o altri strumenti attraverso i quali le comunità interessate o i loro rappresentanti legittimi possono esprimere preoccupazioni circa gli impatti o spiegare le esigenze che vorrebbero fossero gestite dall'impresa. Ciò potrebbe includere canali forniti direttamente dall'impresa, in aggiunta ad altri meccanismi cui l'impresa può ricorrere per capire come gestire gli impatti sulle comunità, ad esempio controlli di conformità. Se per rispettare l'obbligo si basa esclusivamente sulle informazioni relative all'esistenza di tali canali fornite via i propri rapporti commerciali, l'impresa può dichiararlo. |
RA 19. |
Al fine di fornire maggiori indicazioni sulle informazioni di cui all'ESRS S3-3, l'impresa può spiegare se e in che modo le comunità potenzialmente interessate sono in grado di accedere ai canali a livello dell'impresa che esercita l'impatto, in relazione a ciascun impatto rilevante. Le indicazioni pertinenti includono informazioni che specifichino se le comunità interessate possono accedere ai canali in una lingua che conoscono e se sono state consultate nella progettazione di tali canali. |
RA 20. |
Tra i meccanismi di terzi si possono annoverare quelli gestiti dal governo, da ONG, da associazioni di categoria e altre iniziative collaborative. L'impresa può indicare se sono accessibili a tutte le comunità interessate che possono subire impatti rilevanti, effettivi o potenziali, da parte dell'impresa, o a persone o organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi. |
RA 21. |
In relazione alla tutela delle persone fisiche che si avvalgono dei meccanismi contro le ritorsioni, l'impresa può specificare se tratta i reclami in modo riservato e nel rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati e se le comunità possono ricorrere a tali meccanismi in forma anonima (ad esempio, attraverso la rappresentanza di un terzo). |
RA 22. |
Nell'indicare i processi per porre o consentire di porre rimedio per i popoli indigeni, tra le informazioni pertinenti è specificato se e in che modo l'impresa ha tenuto conto delle loro consuetudini, tradizioni, norme e dei loro sistemi giuridici. |
RA 23. |
Nell'indicare se e come è a conoscenza del fatto che le comunità interessate sono consapevoli dell'esistenza di tali canali e vi fanno affidamento, l'impresa può fornire dati pertinenti e affidabili circa l'efficacia di tali canali dal punto di vista delle stesse comunità interessate. Esempi di fonti di informazione sono i sondaggi rivolti ai membri delle comunità che hanno utilizzato tali canali e i loro livelli di soddisfazione riguardo al processo e ai risultati. |
RA 24. |
Nel descrivere l'efficacia dei canali che consentono alle comunità interessate di esprimere preoccupazioni, l'impresa può orientarsi con le domande seguenti, basate sui «criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari», come definiti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare il principio 31. Le considerazioni seguenti possono valere per i singoli canali o per un sistema collettivo di canali.
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Obbligo di informativa S3-4 – Interventi su impatti rilevanti per le comunità interessate e approcci per gestire i rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti per le comunità interessate, nonché efficacia di tali azioni
RA 25. |
Potrebbe essere necessario del tempo per comprendere gli impatti negativi e il modo in cui coinvolgono l'impresa tramite la sua catena del valore, nonché per individuare le risposte appropriate e metterle in pratica. L'impresa considera pertanto quanto segue:
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RA 26. |
Le azioni appropriate possono variare a seconda che l'impresa causi o contribuisca a causare un impatto rilevante, oppure che l'impatto rilevante sia direttamente connesso ad operazioni, prodotti o servizi propri via un rapporto commerciale. |
RA 27. |
Dato che gli impatti negativi rilevanti sulle comunità, che si sono verificati durante il periodo di riferimento, potrebbero essere collegati anche a entità o operazioni al di fuori del suo controllo diretto, l'impresa può indicare se e in che modo cerca di sfruttare il proprio effetto leva nei suoi rapporti commerciali per gestire tali impatti: leva commerciale (ad esempio l'applicazione degli obblighi contrattuali nei rapporti commerciali o l'attuazione di incentivi), altri aspetti nei rapporti (come l'offerta di formazione o sviluppo di capacità sui diritti dei popoli indigeni presso entità con le quali l'impresa ha rapporti commerciali) o leva collaborativa tra pari o altri attori (ad esempio iniziative volte a minimizzare gli impatti sulle comunità in materia di sicurezza o a partecipare a partenariati impresa-comunità). |
RA 28. |
Gli impatti sulle comunità possono derivare da questioni ambientali che sono comunicate dall'impresa in ambito ESRS da E1 a E5. Alcuni esempi:
Qualora la connessione tra impatto ambientale e comunità locali sia trattata nelle informative nell'ambito degli obblighi di informativa da ESRS E1 a ESRS E5, l'impresa può inserire un riferimento incrociato e indicare chiaramente tali informative. |
RA 29. |
Se rende nota la propria partecipazione a un'iniziativa di categoria o multilaterale nel quadro delle proprie azioni volte ad affrontare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può indicare in che modo l'iniziativa e il proprio coinvolgimento sono finalizzati a far fronte all'impatto rilevante in questione. L'impresa può indicare gli obiettivi pertinenti fissati dall'iniziativa e i progressi compiuti in tal senso nell'ESRS S3-5. |
RA 30. |
L'impresa può fornire esempi nell'indicare se e come tiene conto degli impatti effettivi e potenziali sulle comunità interessate nelle decisioni di cessazione dei rapporti commerciali e se e come cerca di far fronte agli eventuali impatti negativi che potrebbero derivare da tale cessazione. |
RA 31. |
Nell'indicare come monitora l'efficacia delle azioni per gestire gli impatti rilevanti durante il periodo di riferimento, l'impresa può indicare gli insegnamenti tratti dal periodo di riferimento precedente e da quello in corso. |
RA 32. |
Per monitorare l'efficacia delle azioni è possibile avvalersi anche di audit interni ed esterni o di verifiche, procedimenti giudiziali e/o relative decisioni dei tribunali, valutazioni d'impatto, sistemi di misurazione, riscontri dei portatori di interessi, meccanismi di reclamo, valutazioni esterne delle prestazioni e analisi comparative. |
RA 33. |
La comunicazione sull'efficacia è volta a consentire la comprensione dei legami esistenti tra le azioni dell'impresa e la gestione efficace degli impatti. |
RA 34. |
Per quanto riguarda le iniziative o i processi il cui principale obiettivo è produrre impatti positivi per le comunità interessate in base alle loro esigenze, nonché l'avanzamento nell'attuazione di dette iniziative o processi, l'impresa può comunicare:
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RA 35. |
L'impresa può indicare se le iniziative o i processi il cui principale obiettivo è produrre impatti positivi per le comunità interessate sia concepito anche per sostenere la realizzazione di uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Ad esempio, attraverso l'impegno a promuovere l'OSS 5 delle Nazioni Unite «Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze» l'impresa può adottare misure ben ponderate per includere le donne nel processo di consultazione con una comunità interessata per conseguire l'obiettivo di coinvolgimento efficace dei portatori di interessi, che può contribuire all'emancipazione delle donne nel corso del processo stesso, ma anche nella loro vita quotidiana. |
RA 36. |
Nel comunicare i risultati positivi, conseguiti o previsti, delle proprie azioni rivolte alle comunità interessate, occorre distinguere tra la prova che talune attività sono state svolte (ad esempio, che un determinato numero di donne della comunità ha ricevuto una formazione su come diventare fornitrici locali dell'impresa) e la prova dei risultati effettivi per le comunità interessate (ad esempio, che un determinato numero di donne della comunità ha dato vita a piccole imprese e ha sottoscritto contratti con l'impresa rinnovabili ogni anno). |
RA 37. |
Nell'indicare se iniziative o processi contribuiscono anche ad attenuare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può ad esempio considerare programmi volti a migliorare le infrastrutture locali intorno alle sedi operative di un'impresa, come le strade, che hanno portato a una riduzione del numero di incidenti stradali gravi che coinvolgono i membri della comunità. |
RA 38. |
Nell'indicare i rischi e le opportunità rilevanti connessi agli impatti e alle dipendenze dell'impresa in relazione alle comunità interessate, l'impresa può considerare quanto segue:
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RA 39. |
Nel divulgare le informazioni del paragrafo RA 41, l'impresa può fornire spiegazioni sui rischi e le opportunità derivanti dall'impatto ambientale o dalle dipendenze (per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo RA 31), compresi i relativi impatti sui diritti umani (o sociali). Fra gli esempi si annoverano i rischi reputazionali derivanti dall'impatto sulla salute delle comunità a causa di scarichi inquinanti non gestiti, oppure gli effetti finanziari derivanti dalle proteste che possono compromettere o interrompere le attività di un'impresa, ad esempio in risposta a operazioni in aree soggette a stress idrico che possono avere un impatto sulla vita delle comunità interessate. |
RA 40. |
Nell'indicare se le dipendenze possono trasformarsi in rischi, l'impresa prende in considerazione gli andamenti esterni. |
RA 41. |
Nell'indicare le politiche, le azioni, le risorse e gli obiettivi relativi alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti, nei casi in cui i rischi e le opportunità derivino da un impatto rilevante, l'impresa può inserire riferimenti incrociati alle proprie informative su politiche, azioni, risorse e obiettivi in relazione a tale impatto. |
RA 42. |
L'impresa valuta in che misura i processi per gestire i rischi rilevanti in relazione alle comunità interessate siano integrati nei processi di gestione dei rischi e in che modo. |
RA 43. |
Nell'indicare le risorse assegnate alla gestione degli impatti rilevanti, l'impresa può indicare quali funzioni interne sono coinvolte nella gestione degli impatti e quali tipologie di azioni sono adottate per far fronte agli impatti negativi e potenziare quelli positivi. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa S3-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti
RA 44. |
Nel comunicare informazioni sugli obiettivi conformemente al paragrafo 38, l'impresa può indicare:
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RA 45. |
Gli obiettivi relativi ai rischi e alle opportunità rilevanti possono essere uguali agli obiettivi legati agli impatti rilevanti oppure differenti. Ad esempio, l'obiettivo di ripristinare pienamente i mezzi di sussistenza delle comunità interessate a seguito di un reinsediamento potrebbe ridurre sia gli impatti su tali comunità sia i rischi commerciali associati, come le proteste delle comunità. |
RA 46. |
L'impresa può inoltre distinguere tra obiettivi a breve, medio e lungo termine che si riferiscono allo stesso impegno politico. Ad esempio, l'impresa potrebbe avere come obiettivo principale l'impiego di membri della comunità in una miniera locale, con l'obiettivo a lungo termine di impiegare personale locale al 100 % entro il 2025 e con l'obiettivo a breve termine di aggiungere ogni anno e fino al 2025 una determinata percentuale di dipendenti locali. |
RA 47. |
Se modifica o sostituisce un obiettivo nel periodo di riferimento, l'impresa può spiegarne il motivo collegandolo a cambiamenti significativi del modello aziendale o a cambiamenti più generali del principio o della normativa accettati da cui deriva l'obiettivo al fine di fornire informazioni contestuali, conformemente all'ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche. |
ESRS S4
CONSUMATORI E UTILIZZATORI FINALI
SOMMARIO
Scopo
Interazione con altri ESRS
Obblighi di informativa
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Strategia
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi |
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa S4-1 – Politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali |
– |
Obbligo di informativa S4-2 – Processi di coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali in merito agli impatti |
– |
Obbligo di informativa S4-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai consumatori e agli utilizzatori finali di esprimere preoccupazioni |
– |
Obbligo di informativa S4-4 – Interventi su impatti rilevanti per i consumatori e gli utilizzatori finali e approcci per la mitigazione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e agli utilizzatori finali, nonché efficacia di tali azioni |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa S4-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
Scopo |
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Strategia
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi |
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa S4-1 – Politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali |
– |
Obbligo di informativa S4-2 – Processi di coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali in merito agli impatti |
– |
Obbligo di informativa S4-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai consumatori e agli utilizzatori finali di esprimere preoccupazioni |
– |
Obbligo di informativa S4-4 – Interventi su impatti rilevanti e approcci per la mitigazione dei rischi rilevanti e il conseguimento di opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e agli utilizzatori finali, nonché efficacia di tali azioni e approcci |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa S4-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti |
Scopo
1. |
Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti sui consumatori e sugli utilizzatori finali connessi alle operazioni proprie, alla catena del valore, ai prodotti o ai servizi dell'impresa attraverso i suoi rapporti commerciali, e i relativi rischi e opportunità rilevanti, tra cui:
|
2. |
Al fine di conseguire l'obiettivo, il presente principio richiede una spiegazione dell'approccio generale adottato dall'impresa per individuare e gestire gli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali connessi ai propri prodotti e/o servizi in relazione agli aspetti seguenti:
|
3. |
Il presente principio prescrive altresì una spiegazione del modo in cui tali impatti, nonché le dipendenze dell'impresa dai consumatori e/o dagli utilizzatori finali, possono dare luogo a rischi o opportunità rilevanti per l'impresa. Ad esempio, gli impatti negativi sulla reputazione dei prodotti e/o servizi dell'impresa possono danneggiare le prestazioni commerciali dell'impresa, mentre la fiducia nei prodotti e/o servizi può apportare benefici commerciali, come l'aumento delle vendite o l'ampliamento della base dei consumatori in futuro. |
4. |
L'uso illecito o improprio dei prodotti e dei servizi dell'impresa da parte dei consumatori e degli utilizzatori finali non rientra nell'ambito di applicazione della presente norma. |
Interazione con altri ESRS
5. |
Il presente principio si applica agli impatti e/o ai rischi e alle opportunità rilevanti, connessi ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, che sono stati rilevati attraverso il processo di valutazione della rilevanza previsto all'ESRS 2 Informazioni generali |
6. |
Il presente principio è letto in combinato disposto con l'ESRS 1 Prescrizioni generali e l'ESRS 2, nonché l'ESRS S1 Forza lavoro propria, l'ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore e l'ESRS S3 Comunità interessate. |
Obblighi di informativa
ESRS 2 Informazioni generali
7. |
Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 in materia di strategia (SBM). Le informative che ne derivano sono presentate unitamente a quelle richieste dall'ESRS 2, ad eccezione dell'SBM-3 Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale, per il quale l'impresa può decidere di presentare le informazioni insieme all'informativa tematica. |
Strategia
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi
8. |
Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-2, paragrafo 43, l'impresa indica in che modo gli interessi, le opinioni e i diritti dei consumatori e/o degli utilizzatori finali, tra cui il rispetto dei loro diritti umani, orientano la strategia e i modello aziendale. I consumatori e/o utilizzatori finali sono un gruppo fondamentale di portatori di interessi coinvolti. |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
9. |
Nel conformarsi all'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, l'impresa indica:
|
10. |
Nel soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 48, l'impresa indica se tutte le comunità interessate e/o gli utilizzatori finali che possono subire impatti rilevanti dall'impresa, compresi gli impatti direttamente connessi a operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso prodotti o servizi e rapporti commerciali dell'impresa, sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'informativa ai sensi dell'ESRS 2. Inoltre l'impresa fornisce le informazioni seguenti:
|
11. |
Nel descrivere le principali tipologie di consumatori e/o utilizzatori finali che sono o potrebbero essere interessati negativamente, sulla base della valutazione della rilevanza di cui all'ESRS 2 IRO-1, l'impresa indica come è riuscita a comprendere in che modo i consumatori e/o gli utilizzatori finali con particolari caratteristiche, o quelli che usano particolari prodotti o servizi, possono essere maggiormente esposti a rischi. |
12. |
L'impresa indica quali eventuali rischi e opportunità rilevanti derivanti dagli impatti e dalle dipendenze in relazione ai consumatori e/ agli utilizzatori finali sono collegati a gruppi specifici di consumatori e/o utilizzatori finali (ad esempio determinate classi anagrafiche) e non su tutti. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa S4-1 – Politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali
13. |
L'impresa descrive le proprie politiche che riguardano la gestione degli impatti rilevanti dei prodotti e/o servizi sui consumatori e sugli utilizzatori finali, i rischi e le opportunità rilevanti associati. |
14. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l'impresa dispone di politiche per individuarne, valutare, gestire e/o porre rimedio agli impatti rilevanti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali, nonché di politiche che disciplinano i rischi o le opportunità rilevanti connessi ai consumatori e/o agli utilizzatori finali. |
15. |
L'informativa di cui al paragrafo 13 contiene informazioni sulle politiche dell'impresa che riguardano la gestione di impatti, rischi e opportunità rilevanti relativi ai consumatori e/o agli utilizzatori finali di cui all'ESRS 2 MDR-P Politiche adottate per gestire questioni di sostenibilità rilevanti. L'impresa specifica se le politiche riguardano gruppi specifici o tutti i consumatori e/o gli utilizzatori finali nel loro complesso. |
16. |
L'impresa descrive i propri impegni in materia di politica dei diritti umani (123), pertinenti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali, compresi i processi e i meccanismi per monitorare il rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Nell'informativa si concentra sulle questioni rilevanti e sull'approccio generale in relazione agli aspetti seguenti (124):
|
17. |
L'impresa indica se e come le politiche relative ai consumatori e/o agli utilizzatori finali sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale pertinenti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali, compresi i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. L'impresa indica inoltre in che misura sono state riscontrate nella catena del valore a valle violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali che interessano i consumatori e/o gli utilizzatori finali e, se del caso, offre un'indicazione della natura di tali violazioni (125). |
Obbligo di informativa S4-2 – Processi di coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali in merito agli impatti
18. |
L'impresa indica i processi generali per coinvolgere i consumatori e/o gli utilizzatori finali e i loro rappresentanti in merito agli impatti rilevanti, effettivi e potenziali, che li riguardano. |
19. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare se e in che modo, nell'ambito del processo di dovuta diligenza in corso, l'impresa coinvolge i consumatori e/o gli utilizzatori finali e i loro rappresentanti legittimi, oppure delegati di fiducia, in merito agli impatti rilevanti, tanto effettivi quanto potenziali, positivi e/o negativi che li riguardano; l'impresa indica inoltre se e in che modo i punti di vista dei consumatori e/o degli utilizzatori finali sono presi in considerazione nel processo decisionale. |
20. |
L'impresa indica se e come il punto di vista dei consumatori e/o degli utilizzatori finali orienta le proprie decisioni o attività volte a gestire gli impatti rilevanti effettivi e potenziali su di essi. Ciò include, se del caso, una spiegazione degli aspetti seguenti:
|
21. |
Se del caso, l'impresa indica le misure adottate per comprendere meglio il punto di vista dei consumatori e/o degli utilizzatori finali che possono essere particolarmente vulnerabili agli impatti e/o emarginati (ad esempio persone con disabilità, minori ecc.). |
22. |
Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha adottato un processo generale per coinvolgere i consumatori e/o gli utilizzatori finali, l'impresa ne dà comunicazione. Può indicare un termine entro il quale intende predisporre tale processo. |
Obbligo di informativa S4-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai consumatori e agli utilizzatori finali di esprimere preoccupazioni
23. |
L'impresa descrive i processi che ha predisposto per porre rimedio o cooperare nel porre rimedio agli impatti negativi sui consumatori e sugli utilizzatori finali con i quali è connessa, nonché i canali a disposizione dei consumatori e degli utilizzatori finali per esprimere preoccupazioni e ricevere assistenza in merito. |
24. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare i mezzi ufficiali con i quali i consumatori e/o gli utilizzatori finali possono render note le proprie preoccupazioni ed esigenze direttamente all'impresa e/o attraverso i quali l'impresa mette a disposizione tali canali (ad esempio meccanismi di reclamo) tramite i propri rapporti commerciali, in che modo è dato riscontro ai consumatori e/o agli utilizzatori finali in merito alle problematiche sollevate, e l'efficacia di tali canali. |
25. |
L'impresa descrive quanto segue:
|
26. |
L'impresa rende noto se e in che modo valuta che i consumatori e/o gli utilizzatori finali sono al corrente dell'esistenza di tali strutture o processi si basano su di essi per esprimere preoccupazioni o esigenze e ricevere assistenza in merito. Inoltre, l'impresa comunica se ha predisposto politiche volte a proteggere le persone da ritorsioni quando si servono di tali strutture o processi. Se tali informazioni sono state comunicate conformemente all'ESRS G1-1, l'impresa può farvi riferimento. |
27. |
Se non è in grado di comunicare le informazioni di cui sopra in quanto non ha messo a disposizione un canale per esprimere preoccupazioni e/o non sostiene la presenza di meccanismi via i propri rapporti commerciali, l'impresa lo rende noto. Può anche indicare un termine entro il quale intende predisporre il canale o i processi. |
Obbligo di informativa S4-4 – Interventi su impatti rilevanti sui consumatori e gli utilizzatori finali, approcci per gestire rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e agli utilizzatori finali, e efficacia di tali azioni
28. |
L'impresa indica in che modo interviene per far fronte agli impatti rilevanti sui consumatori e sugli utilizzatori finali, per gestire rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e agli utilizzatori finali, e comunica l'efficacia di tali azioni. |
29. |
Il presente obbligo di informativa persegue un duplice scopo. In primo luogo serve a illustrare le azioni e le iniziative attraverso le quali l'impresa cerca di:
In secondo luogo serve a illustrare come l'impresa affronta i rischi rilevanti e persegue le opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e/o agli utilizzatori finali. |
30. |
L'impresa fornisce una descrizione sintetica dei piani d'azione e delle risorse per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali, di cui all'ESRS 2 MDR-A Azioni e risorse relative a questioni di sostenibilità. |
31. |
In relazione agli impatti rilevanti, l'impresa descrive:
|
32. |
In relazione al paragrafo 28, l'impresa descrive:
|
33. |
In relazione ai rischi e alle opportunità rilevanti, l'impresa descrive:
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34. |
L'impresa indica se e in che modo interviene per evitare di causare o contribuire a causare impatti negativi rilevanti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali attraverso le proprie pratiche, anche, se del caso, in materia di commercializzazione, vendite e uso dei dati. Ciò può includere l'indicazione dell'approccio adottato in caso di tensioni tra la prevenzione o la mitigazione di impatti negativi rilevanti e altre pressioni aziendali. |
35. |
Nel redigere la presente informativa, l'impresa valuta inoltre se sono stati segnalati gravi problemi o incidenti in materia di diritti umani connessi ai consumatori e/o agli utilizzatori finali e, se del caso, li rende noti (126). |
36. |
L'impresa, se valuta l'efficacia di un'azione fissando un obiettivo, nel comunicare le informazioni di cui al paragrafo 32, lettera c), tiene conto dell'ESRS 2 MDR-T Monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle azioni mediante obiettivi. |
37. |
L'impresa indica quali risorse sono assegnate alla gestione degli impatti rilevanti con informazioni specifiche e dettagliate che consentano ai fruitori di comprendere come sono gestiti gli impatti rilevanti. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa S4-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti
38. |
L'impresa indica eventuali obiettivi temporali e orientati ai risultati fissati in relazione agli aspetti seguenti:
|
39. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare in che misura l'impresa utilizza obiettivi temporali e orientati ai risultati per dirigere e misurare i progressi compiuti nel far fronte agli impatti negativi rilevanti e/o potenziare gli impatti positivi sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali e/o gestire i rischi e le opportunità rilevanti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali. |
40. |
La descrizione sintetica degli obiettivi per gestire gli impatti, i rischi e le opportunità in relazione ai consumatori e/o agli utilizzatori finali contiene gli obblighi di informativa definiti all'ESRS 2 MDR-T. |
41. |
L'impresa indica il processo per fissare gli obiettivi, specificando se e come ha interagito in modo diretto con i consumatori e/o gli utilizzatori finali, i loro rappresentanti legittimi o con delegati di fiducia che sono a conoscenza della loro situazione in merito agli aspetti seguenti:
|
Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice è parte integrante dell'ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali. Sostiene l'applicazione degli obblighi descritti ne presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre parti del principio stesso.
Scopo
RA 1. |
L'impresa può evidenziare questioni specifiche relative a un impatto rilevante per un periodo di tempo più breve, ad esempio iniziative riguardanti la salute e la sicurezza dei consumatori e/o degli utilizzatori finali in relazione alla contaminazione di un prodotto o alla grave violazione della riservatezza dovuta a una massiccia perdita di dati. |
RA 2. |
La panoramica delle questioni sociali e inerenti ai diritti umani di cui al paragrafo 2 non implica che tutte le questioni debbano essere indicate in ogni obbligo di informativa contenuto nel principio. Fornisce piuttosto un elenco di questioni che l'impresa prende in considerazione nella valutazione della rilevanza (cfr. l'ESRS 1 capitolo 3 Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità e l'ESRS 2 IRO-1) in merito ai consumatori e/o agli utilizzatori finali e che, di conseguenza, indica come impatti, rischi e opportunità rilevanti nell'ambito di applicazione del presente principio. |
ESRS 2 Informazioni generali
Strategia
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori d'interessi
RA 3. |
L'obbligo di informativa ESRS 2 SBM-2 prescrive all'impresa di illustrare se e come ritiene che la sua strategia e il suo modello aziendale contribuiscano a creare, aggravare o (al contrario) mitigare gli impatti rilevanti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali, e se e come la strategia e il modello aziendale siano adeguati per far fronte a tali impatti rilevanti. |
RA 4. |
Sebbene i consumatori e/o gli utilizzatori finali possano non essere coinvolti dall'impresa a livello di strategia o modello aziendale, la loro opinione può orientare la valutazione della strategia e del modello aziendale dell'impresa. L'impresa può comunicare le opinioni dei rappresentanti legittimi dei consumatori e/o degli utilizzatori finali (effettivamente o potenzialmente) interessati in modo rilevante, e le opinioni dei delegati di fiducia che sono a conoscenza della situazione. |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale
RA 5. |
Gli impatti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali possono derivare dalla strategia o dal modello aziendale dell'impresa in diversi modi. Ad esempio, gli impatti possono riguardare la proposta di valore dell'impresa (come la messa a disposizione di piattaforme online che possono provocare danni online e offline), la sua catena del valore (ad esempio la velocità di sviluppo di prodotti o servizi o la realizzazione di progetti con rischi per la salute e la sicurezza), la sua struttura dei costi e il modello di reddito (ad esempio incentivi volti a massimizzare le vendite che mettono a rischio i consumatori). |
RA 6. |
Anche gli impatti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali che derivano dalla strategia o dal modello aziendale possono comportare rischi rilevanti per l'impresa. Se il modello aziendale dell'impresa si basa sull'incentivazione dei propri addetti alle vendite a vendere grandi volumi di un prodotto o servizio a ritmi sostenuti (ad esempio, carte di credito o farmaci antidolorifici) e questo causa danni di vasta portata ai consumatori, l'impresa può trovarsi ad affrontare azioni legali e scandali pubblici che si ripercuotono sulla sua futura attività e credibilità. |
RA 7. |
Esempi di particolari caratteristiche dei consumatori e/o degli utilizzatori finali che possono essere prese in considerazione dall'impresa nel conformarsi al paragrafo 11 riguardano i consumatori e/o gli utilizzatori finali giovani che potrebbero essere più esposti agli impatti sul loro sviluppo fisico e mentale, o che non hanno un'alfabetizzazione finanziaria e potrebbero essere più vulnerabili a pratiche commerciali o di vendita finalizzate allo sfruttamento, oppure donne in contesti di discriminazione sistematica nell'accesso a servizi specifici o nella commercializzazione di determinati prodotti. |
RA 8. |
Con riferimento al paragrafo 12, i rischi potrebbero verificarsi a causa della dipendenza dell'impresa dai consumatori e/o dagli utilizzatori finali, laddove eventi poco probabili ma ad alto impatto possono avere effetti finanziari: ad esempio una pandemia mondiale che causa gravi impatti sui mezzi di sussistenza di determinati consumatori e cambiamenti significativi nei modelli di consumo. |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa S4-1 – Politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali
RA 9. |
La nota di sintesi include le informazioni essenziali necessarie ad assicurare una rappresentazione fedele delle politiche connesse ai consumatori e agli utilizzatori finali; pertanto l'impresa considera la possibilità di spiegare le modifiche significative apportate alle politiche adottate nel corso dell'anno di riferimento (ad esempio, nuove aspettative per i clienti, nuovi o ulteriori approcci al dovere di diligenza e ai rimedi). |
RA 10. |
La politica può assumere la forma di una politica a sé stante relativa ai consumatori e/o agli utilizzatori finali o essere inclusa in un documento più ampio come un codice etico o una politica generale di sostenibilità già indicata dall'impresa nell'ambito di un altro ESRS. In tali casi l'impresa fornisce un riferimento incrociato accurato per individuare gli aspetti della politica che soddisfano le prescrizioni del presente obbligo di informativa. |
RA 11. |
Nell'indicare l'allineamento delle proprie politiche ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l'impresa tiene presente che tali principi fanno riferimento alla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei due patti che la attuano, e può rendere noto il suo allineamento a tali norme. |
RA 12. |
Nell'indicare le modalità di integrazione delle politiche esterne, l'impresa può, ad esempio, considerare le politiche interne di vendita e distribuzione e l'allineamento ad altre politiche pertinenti per i consumatori e/o gli utilizzatori finali. L'impresa considera anche le proprie politiche per tutelare la plausibilità e l'utilità delle informazioni fornite ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, tanto potenziali quanto effettivi, sia prima che dopo la vendita. |
RA 13. |
L'impresa può illustrare le tipologie di comunicazione delle sue politiche a persone, gruppi di persone o entità per le quali sono pertinenti, o perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti, contraenti e fornitori dell'impresa) oppure perché hanno un interesse diretto alla loro attuazione (ad esempio lavoratori propri, investitori) Può indicare gli strumenti e i canali di comunicazione (ad esempio volantini, newsletter, siti web dedicati, social media, interazioni faccia a faccia, rappresentanti dei lavoratori) volti a garantire che la politica sia accessibile e che un pubblico diversificato ne comprenda le implicazioni. L'impresa può spiegare in che modo identifica ed elimina potenziali ostacoli alla divulgazione, ad esempio attraverso la traduzione nelle lingue pertinenti o l'uso di rappresentazioni grafiche. |
Obbligo di informativa S4-2 – Processi di coinvolgimento dei consumatori e degli utilizzatori finali in merito agli impatti
RA 14. |
Tra i delegati di fiducia che sono a conoscenza degli interessi, delle esperienze o dei punti di vista dei consumatori e degli utilizzatori finali potrebbero figurare organismi nazionali di tutela dei consumatori per alcuni consumatori. |
RA 15. |
Nel descrivere quale funzione o ruolo abbia la responsabilità operativa in merito a tale coinvolgimento e/o responsabilità finale, l'impresa può indicare se si tratta di un ruolo o di una funzione dedicati o può rientrare in un ruolo o in una funzione più ampia e se sono state offerte attività di sviluppo delle capacità per sostenere il personale nel coinvolgimento. Se non è in grado di individuare una simile posizione o funzione, l'impresa può dichiararlo. Quest'obbligo di informativa potrebbe anche essere assolto con riferimento alle informazioni comunicate secondo l'ESRS 2 GOV-1 Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo. |
RA 16. |
Nel redigere l'informativa descritta al paragrafo 20, lettere b) e c), è possibile considerare le informazioni seguenti:
|
RA 17. |
Per illustrare in che modo il punto di vista dei consumatori e/o degli utilizzatori finali abbia orientato le sue decisioni o le attività specifiche, l'impresa può fornire esempi relativi all'attuale periodo di riferimento. |
Obbligo di informativa S4-3 – Processi per porre rimedio agli impatti negativi e canali che consentono ai consumatori e agli utilizzatori finali di esprimere preoccupazioni
RA 18. |
Nel soddisfare gli obblighi stabiliti dai criteri di informativa di cui all'ESRS S4-3, l'impresa può basarsi sul contenuto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali con particolare riguardo ai meccanismi di rimedio e meccanismi di reclamo. |
RA 19. |
Tra i canali per comunicare preoccupazioni o esigenze figurano meccanismi di reclamo, numeri di emergenza, processi di dialogo o altri strumenti attraverso i quali i consumatori e/o gli utilizzatori finali o i loro rappresentanti legittimi possono esprimere preoccupazioni circa gli impatti o spiegare le esigenze che vorrebbero fossero gestite dall'impresa. Ciò potrebbe includere i canali forniti direttamente dall'impresa che devono essere indicati in aggiunta a qualsiasi altro meccanismo che l'impresa può utilizzare per capire come gestire gli impatti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali, come ad esempio i controlli di conformità. Se per rispettare l'obbligo si basa esclusivamente sulle informazioni relative all'esistenza di tali canali fornite via i propri rapporti commerciali, l'impresa può dichiararlo. |
RA 20. |
Al fine di fornire maggiori indicazioni sulle informazioni di cui all'ESRS S4-3, l'impresa può rendere noto se e in che modo i consumatori e/o gli utilizzatori finali potenzialmente interessati siano in grado di accedere ai canali a livello dell'impresa che esercita l'impatto, in relazione a ciascun impatto rilevante. |
RA 21. |
Tra i meccanismi di terzi si possono annoverare quelli gestiti dal governo, da ONG, da associazioni di categoria e altre iniziative collaborative. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione di tali meccanismi, l'impresa può indicare se sono accessibili a tutti i consumatori e/o utilizzatori finali che possono subire impatti rilevanti effettivi o potenziali da parte dell'impresa, o a persone o organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi, e se attraverso tali meccanismi i consumatori e/o utilizzatori finali (o persone o organizzazioni che agiscono per loro conto o che ricoprono una posizione tale da essere a conoscenza degli impatti negativi) possono presentare denunce o esprimere preoccupazioni relative alle attività proprie dell'impresa. |
RA 22. |
In relazione alla tutela delle persone fisiche che si avvalgono dei meccanismi contro le ritorsioni, l'impresa può specificare se tratta i reclami in modo riservato e nel rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati e se è consentito ai consumatori e/o agli utilizzatori finali di ricorrere a tali meccanismi in forma anonima (ad esempio, attraverso la rappresentanza di un terzo). |
RA 23. |
Nell'indicare se e come è a conoscenza del fatto che i consumatori e/o gli utilizzatori finali sono al corrente dell'esistenza di tali canali e vi fanno affidamento, l'impresa può fornire dati pertinenti e affidabili circa l'efficacia di tali canali dal punto di vista degli stessi consumatori e/o utilizzatori finali. Esempi di fonti di informazione sono i sondaggi presso i consumatori e/o agli utilizzatori finali che hanno utilizzato tali canali e i loro livelli di soddisfazione riguardo al processo e ai risultati. Per illustrare il livello di ricorso a tali canali, l'impresa può comunicare il numero di reclami ricevuti dai consumatori e/o dagli utilizzatori finali durante il periodo di riferimento. |
RA 24. |
Nel descrivere l'efficacia dei canali che consentono ai consumatori e/o agli utilizzatori finali di esprimere preoccupazioni, l'impresa può basarsi sulle domande seguenti, fondate sui «criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari» definiti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti Le considerazioni seguenti possono valere per i singoli canali o per un sistema collettivo di canali.
Per ulteriori informazioni si veda il principio 31 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. |
Obbligo di informativa S4-4 – Interventi su impatti rilevanti sui consumatori e gli utilizzatori finali e approcci per gestire rischi rilevanti e conseguire opportunità rilevanti in relazione ai consumatori e agli utilizzatori finali, nonché efficacia di tali azioni
RA 25. |
Potrebbe essere necessario del tempo per comprendere gli impatti negativi e il modo in cui l'impresa può essere coinvolta in tali impatti tramite la catena del valore a valle, nonché per individuare e mettere in pratica le risposte appropriate. L'impresa considera pertanto quanto segue:
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RA 26. |
Le azioni appropriate possono variare a seconda che l'impresa causi o contribuisca a causare un impatto rilevante, oppure che l'impatto rilevante sia direttamente connesso ad operazioni, prodotti o servizi propri via un rapporto commerciale. |
RA 27. |
Dato che gli impatti negativi rilevanti sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali che si sono verificati durante il periodo di riferimento potrebbero essere collegati anche a entità o operazioni al di fuori del suo controllo diretto, l'impresa può indicare se e in che modo cerca di servirsi dell'effetto leva nei rapporti commerciali pertinenti per gestire tali impatti: tra l'altro, potrebbe far leva sugli aspetti commerciali (ad esempio applicare obblighi contrattuali o incentivi nei rapporti commerciali), su altri aspetti all'interno di tali rapporti (come l'offerta di formazione o di sviluppo di capacità in merito all'uso adeguato dei prodotti o alle pratiche di vendita nei rapporti commerciali) o sulla collaborazione tra pari o con altri attori (ad esempio iniziative volte a promuovere la commercializzazione responsabile o la sicurezza dei prodotti). |
RA 28. |
Se rende nota la propria partecipazione a un'iniziativa di categoria o multilaterale nel quadro delle proprie azioni volte ad affrontare gli impatti negativi rilevanti, l'impresa può indicare in che modo l'iniziativa e il proprio coinvolgimento sono finalizzati a far fronte all'impatto rilevante in questione. L'impresa può indicare gli obiettivi pertinenti fissati dall'iniziativa e i progressi compiuti in tal senso nel quadro dell'ESRS S4-5. |
RA 29. |
L'impresa può fornire esempi nell'indicare se e come tiene conto degli impatti effettivi e potenziali sui consumatori e/o sugli utilizzatori finali quando decide di cessare i rapporti commerciali e se e come cerca di far fronte agli eventuali impatti negativi che potrebbero derivare da tale cessazione. |
RA 30. |
Nell'indicare come monitora l'efficacia delle azioni per gestire gli impatti rilevanti durante il periodo di riferimento, l'impresa può indicare gli insegnamenti tratti dal periodo di riferimento precedente e da quello in corso. |
RA 31. |
Per monitorare l'efficacia delle azioni è possibile avvalersi anche di audit interni ed esterni o di verifiche, procedimenti giudiziali e/o relative decisioni dei tribunali, valutazioni d'impatto, sistemi di misurazione, riscontri dei portatori di interessi, meccanismi di reclamo, valutazioni esterne delle prestazioni e analisi comparative. |
RA 32. |
La comunicazione sull'efficacia è volta a consentire la comprensione dei legami esistenti tra le azioni dell'impresa e la gestione efficace degli impatti. |
RA 33. |
Per quanto riguarda le iniziative o i processi che l'impresa ha predisposto in base alle esigenze dei consumatori e/o degli utilizzatori finali interessati e il relativo livello di attuazione, l'impresa può comunicare:
|
RA 34. |
L'impresa può indicare se le iniziative o processi il cui principale obiettivo è produrre impatti positivi per i consumatori e/o gli utilizzatori finali siano concepiti anche per sostenere la realizzazione di uno o più degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Ad esempio, attraverso l'impegno a promuovere l'OSS 3 delle Nazioni Unite «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età», l'impresa può impegnarsi attivamente per fare in modo che i propri prodotti creino meno dipendenza e siano meno dannosi per la salute fisica e psicologica. |
RA 35. |
Nel comunicare i risultati positivi previsti delle proprie azioni rivolte ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, occorre distinguere tra la prova che talune attività sono state svolte (ad esempio che un certo numero di consumatori ha ricevuto informazioni in merito ad abitudini alimentari sane) e la prova di risultati effettivi per i consumatori e/o gli utilizzatori (ad esempio che un certo numero di consumatori ha adottato abitudini alimentari più sane). |
RA 36. |
Nel comunicare se le iniziative o i processi svolgono un ruolo anche nella mitigazione degli impatti negativi rilevanti, l'impresa può, ad esempio, considerare programmi volti a sostenere una maggiore consapevolezza del rischio di truffe online, che porta a una riduzione del numero di casi di violazioni della riservatezza dei dati subite dagli utilizzatori finali. |
RA 37. |
Nel comunicare i rischi e le opportunità rilevanti connessi agli impatti o alle dipendenze dell'impresa in relazione ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, l'impresa può considerare quanto segue:
|
RA 38. |
Nell'indicare se le dipendenze possono trasformarsi in rischi, l'impresa prende in considerazione gli andamenti esterni. |
RA 39. |
Nell'indicare le politiche, le azioni, le risorse e gli obiettivi relativi alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti, nei casi in cui rischi e opportunità derivino da un impatto rilevante, l'impresa può inserire riferimenti incrociati alle proprie informative su politiche, azioni, risorse e obiettivi in relazione a tale impatto. |
RA 40. |
L'impresa valuta se e in che misura i processi per gestire i rischi rilevanti connessi ai consumatori e/o agli utilizzatori finali siano integrati nei processi di gestione dei rischi esistenti. |
RA 41. |
Nell'indicare le risorse assegnate alla gestione degli impatti rilevanti, l'impresa può indicare quali funzioni interne sono coinvolte nella gestione degli impatti e quali tipologie di azioni sono adottate per far fronte agli impatti negativi e potenziare quelli positivi. |
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa S4-5 – Obiettivi legati alla gestione degli impatti rilevanti negativi, al potenziamento degli impatti positivi e alla gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti
RA 42. |
Nell'indicare gli obiettivi in relazione ai consumatori e/o agli utilizzatori finali, l'impresa può comunicare:
|
RA 43. |
Gli obiettivi relativi ai rischi e alle opportunità rilevanti possono essere uguali agli obiettivi legati agli impatti rilevanti oppure differenti. Ad esempio un obiettivo volto a garantire parità di accesso ai finanziamenti per i consumatori scarsamente serviti potrebbe sia ridurre l'impatto discriminante su di loro sia ampliare la base di clienti dell'impresa. |
RA 44. |
L'impresa può inoltre distinguere tra obiettivi a breve, medio e lungo termine che si riferiscono allo stesso impegno politico. Ad esempio l'impresa potrebbe porsi l'obiettivo principale di rendere i propri servizi online accessibili alle persone con disabilità, con l'obiettivo a lungo termine di adeguare il 100 % dei servizi online entro il 2025 e l'obiettivo a breve termine di aggiungere un determinato numero di caratteristiche accessibili ogni anno fino al 2025. |
RA 45. |
In caso di modifica o sostituzione di un obiettivo nel periodo di riferimento, l'impresa può spiegarne il motivo inserendo riferimenti incrociati a cambiamenti significativi del modello aziendale o a cambiamenti più ampi del principio o della normativa accettati da cui deriva l'obiettivo al fine di fornire informazioni contestuali, conformemente all'ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche. |
ESRS G1
CONDOTTA DELLE IMPRESE
SOMMARIO
Scopo
Interazione con altri ESRS
Obblighi di informativa
– |
ESRS 2 Informazioni generali |
Governance
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti |
– |
Obbligo di informativa G1-1 – Politiche in materia di cultura d'impresa e condotta delle imprese |
– |
Obbligo di informativa G1-2 – Gestione dei rapporti con i fornitori |
– |
Obbligo di informativa G1-3 – Prevenzione e individuazione della corruzione attiva e passiva |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa G1-4 – Casi accertati di corruzione attiva o passiva |
– |
Obbligo di informativa G1-5 – Influenza politica e attività di lobbying |
– |
Obbligo di informativa G1-6 – Prassi di pagamento |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
– |
Obbligo di informativa G1-1 – Politiche in materia di cultura d'impresa e condotta delle imprese |
– |
Obbligo di informativa G1-2 – Gestione dei rapporti con i fornitori |
– |
Obbligo di informativa G1-3 – Prevenzione e individuazione della corruzione attiva e passiva |
Metriche e obiettivi
– |
Obbligo di informativa G1-5 – Influenza politica e attività di lobbying |
– |
Obbligo di informativa G1-6 – Prassi di pagamento |
Scopo
1. |
Il presente principio è inteso a precisare gli obblighi di informativa che consentono ai fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità dell'impresa di comprendere la strategia e l'approccio, i processi e le procedure dell'impresa, nonché le sue prestazioni in materia di condotta. |
2. |
Il presente principio si concentra sulle seguenti questioni, collettivamente denominate in questa sede «condotta delle imprese o questioni relative alla condotta delle imprese»:
|
Interazione con altri ESRS
3. |
Il contenuto del presente principio sulle informazioni generali nonché sulla gestione dell'impatto, dei rischi e delle opportunità, sulle metriche e sugli obiettivi è letto in combinato disposto rispettivamente con l'ESRS 1 Principi generali e con l'ESRS 2 Prescrizioni generali. |
Obblighi di informativa
ESRS 2 Informazioni generali
4. |
Le prescrizioni della presente sezione dovrebbero essere lette in combinato disposto con gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 in materia di governance (GOV), strategia (SBM) e gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità (IRO) e comunicate contestualmente. |
Governance
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo
5. |
Nel comunicare informazioni sul ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo, l'impresa tratta gli aspetti seguenti:
|
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa relativo all'ESRS 2 IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti
6. |
Nel descrivere il processo per individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per quanto riguarda le questioni relative alla condotta delle imprese, l'impresa comunica tutti i criteri pertinenti utilizzati nel processo, tra cui l'ubicazione, l'attività, il settore e la struttura dell'operazione. |
Obbligo di informativa G1-1 – Politiche in materia di cultura d'impresa e condotta delle imprese
7. |
L'impresa comunica le sue politiche in materia di condotta delle imprese e le modalità con cui promuove la propria cultura d'impresa. |
8. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la misura in cui l'impresa dispone di politiche per individuare, valutare, gestire e/o porre rimedio ai propri impatti, rischi e opportunità rilevanti connessi alle questioni di condotta delle imprese. Mira inoltre a illustrare l'approccio dell'impresa alla cultura d'impresa. |
9. |
Le informative richieste a norma del paragrafo 7 comprendono il modo in cui l'impresa stabilisce, sviluppa, promuove e valuta la propria cultura d'impresa. |
10. |
Le informative di cui al paragrafo 7 riguardano i seguenti aspetti relativi alle politiche dell'impresa su questioni relative alla condotta dell'impresa:
|
11. |
Le imprese soggette a obblighi giuridici ai sensi della normativa nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937, o a obblighi giuridici equivalenti per quanto riguarda la protezione degli informatori, possono conformarsi all'informativa di cui al paragrafo 10, lettera d), dichiarando di essere soggette a tali obblighi giuridici. |
Obbligo di informativa G1-2 – Gestione dei rapporti con i fornitori
12. |
L'impresa fornisce informazioni sulla gestione dei suoi rapporti con i fornitori e i relativi impatti sulla catena di approvvigionamento. |
13. |
Il presente obbligo di informativa serve a illustrare la gestione del processo di approvvigionamento da parte dell'impresa, compreso il comportamento corretto nei confronti dei fornitori. |
14. |
L'impresa fornisce una descrizione della sua politica per evitare ritardi di pagamento, in particolare alle PMI. |
15. |
L'informativa richiesta a norma del paragrafo 12 comprende le informazioni seguenti:
|
Obbligo di informativa G1-3 – Prevenzione e individuazione della corruzione attiva e passiva
16. |
L'impresa fornisce informazioni sul proprio sistema per prevenire e individuare asserzioni o episodi di corruzione attiva e passiva, reagire e condurre indagini in merito, compresa la relativa formazione. |
17. |
Il presente obbligo di informativa serve a garantire la trasparenza sulle principali procedure dell'impresa volte a prevenire, individuare e gestire le asserzioni in materia di corruzione attiva e passiva. Ciò comprende la formazione erogata ai lavoratori propri e/o le informazioni comunicate internamente o ai fornitori. |
18. |
L'informativa richiesta a norma del paragrafo 16 comprende le informazioni seguenti:
|
19. |
Se l'impresa non dispone di tali procedure, rende nota tale circostanza e, se del caso, comunica i relativi programmi per adottarle. |
20. |
Le informative richieste al paragrafo 16 comprendono informazioni sul modo in cui l'impresa comunica le proprie politiche a coloro per i quali sono pertinenti affinché la politica sia accessibile e i soggetti interessati ne comprendano le implicazioni. |
21. |
L'informativa richiesta al paragrafo 16 include informazioni in materia di formazione relative ai seguenti aspetti:
|
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa G1-4 – Casi di corruzione attiva o passiva
22. |
L'impresa fornisce informazioni sui casi di corruzione attiva o passiva durante il periodo di riferimento. |
23. |
Il presente obbligo di informativa serve a garantire la trasparenza sui casi di corruzione attiva o passiva durante il periodo di riferimento e sui relativi esiti. |
24. |
L'impresa rende noto quanto segue:
|
25. |
L'impresa può rendere noto quanto segue:
|
26. |
Le informative richieste includono i casi che coinvolgono uno o più membri della sua catena del valore soltanto quando l'impresa o i suoi dipendenti sono direttamente coinvolti. |
Obbligo di informativa G1-5 – Influenza politica e attività di lobbying
27. |
L'impresa fornisce informazioni sulle attività e sugli impegni connessi alla propria influenza politica, comprese le attività di lobbying connesse agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti. |
28. |
Il presente obbligo di informativa serve a garantire la trasparenza sulle attività e sugli impegni dell'impresa connessi all'esercizio della sua influenza politica mediante contributi politici, comprese la tipologia e le finalità delle attività di lobbying. |
29. |
L'informativa richiesta al paragrafo 27 include:
|
30. |
L'informativa include anche informazioni sulla nomina di eventuali membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo che, nei due anni precedenti la nomina nel periodo di riferimento attuale, abbiano ricoperto una posizione comparabile nella pubblica amministrazione (comprese le autorità di regolamentazione). |
Obbligo di informativa G1-6 – Prassi di pagamento
31. |
L'impresa fornisce informazioni sulle sue prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese (PMI). |
32. |
Il presente obbligo di informativa serve a fornire indicazioni sui termini di pagamento contrattuali e sulle prestazioni in materia di pagamenti, in particolare sugli effetti di tali prestazioni sulle PMI, soprattutto in riferimento ai ritardi di pagamento nei confronti di queste ultime. |
33. |
L'informativa di cui al paragrafo 31 include:
|
Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice è parte integrante dell'ESRS G1 Condotta delle imprese. Sostiene l'applicazione degli obblighi di informativa descritti nel presente principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
Obbligo di informativa G1-1 – Politiche in materia di cultura d'impresa e condotta delle imprese
RA 1. |
Nel determinare la propria informativa a norma del paragrafo 7, l'impresa può tenere conto degli aspetti seguenti:
|
Obbligo di informativa G1-2 – Gestione dei rapporti con i fornitori
RA 2. |
Ai fini del presente principio, la gestione dei rapporti con i fornitori dell'impresa può comprendere quanto segue:
|
RA 3. |
I «fornitori vulnerabili» comprendono i fornitori esposti a rischi economici, ambientali e/o sociali significativi. |
Obbligo di informativa G1-3 – Prevenzione e individuazione della corruzione attiva e passiva
RA 4. |
Per «funzioni a rischio» si intendono le funzioni ritenute a rischio di corruzione attiva e passiva a causa delle mansioni svolte e delle relative responsabilità. |
RA 5. |
Le informative possono includere dettagli sulle valutazioni e/o sulla mappatura dei rischi, nonché sui programmi di monitoraggio e/o sulle procedure di controllo interno adottati dall'impresa per individuare i casi di corruzione attiva e passiva. |
RA 6. |
Le politiche dell'impresa in materia di corruzione attiva e passiva possono essere pertinenti per alcuni gruppi specifici, perché dovrebbero attuarle (ad esempio dipendenti, contraenti e fornitori dell'impresa), oppure perché hanno un interesse diretto nella loro attuazione (ad esempio lavoratori nella catena del valore, investitori). L'impresa può rendere noti gli strumenti e i canali di comunicazione (ad esempio volantini, newsletter, siti web dedicati, social media, interazioni faccia a faccia, sindacati e/o rappresentanti dei lavoratori) utilizzati per comunicare le politiche ai suddetti gruppi. Possono rientrare in questo ambito anche l'individuazione e/o l'eliminazione dei potenziali ostacoli alla diffusione, ad esempio grazie alla traduzione nelle lingue pertinenti o all'uso di rappresentazioni grafiche. |
RA 7. |
L'impresa può rendere nota un'analisi delle proprie attività di formazione, dividendole ad esempio per settore di formazione o per categoria di forza lavoro propria, qualora i suoi programmi differiscano notevolmente sulla base di tali fattori e tali informazioni siano utili per i fruitori. |
RA 8. |
L'impresa può presentare le informazioni sulla formazione richieste utilizzando la tabella riportata di seguito.
Esempio illustrativo di formazione sulla lotta alla corruzione attiva e passiva Nel corso dell'esercizio 20XY, ABC ha fornito una formazione ai propri lavoratori a rischio conformemente alla sua politica (cfr. nota x). Per tali funzioni a rischio la formazione è obbligatoria, ma ABC ha messo a disposizione anche una formazione volontaria per altri lavoratori propri. I dettagli della formazione fornita nel corso dell'anno sono i seguenti:
|
Metriche e obiettivi
Obbligo di informativa G1-5 – Influenza politica e attività di lobbying
RA 9. |
Ai fini del presente principio, per «contributo politico» si intende il sostegno finanziario o in natura fornito direttamente ai partiti politici, ai loro rappresentanti eletti o a coloro che aspirano a una carica politica. I contributi finanziari possono comprendere donazioni, prestiti, sponsorizzazioni, pagamenti anticipati per i servizi o l'acquisto di biglietti per eventi di raccolta fondi e altre pratiche analoghe. I contributi in natura possono comprendere pubblicità, utilizzo di strutture, servizi di progettazione e stampa, donazione di attrezzature, nomine nel consiglio di amministrazione, opportunità di lavoro o incarichi di consulenza per politici eletti o candidati a cariche politiche. |
RA 10. |
Per «contributo politico indiretto» si intendono i contributi politici forniti tramite un'organizzazione intermediaria come una lobby o un'associazione di beneficenza, o il sostegno fornito a organizzazioni quali gruppi di riflessione o associazioni di categoria che sono collegati a cause o partiti politici specifici, o li sostengono. |
RA 11. |
Nel determinare la «posizione comparabile» in questo principio, l'impresa tiene conto di vari fattori, tra cui il livello di responsabilità e la portata delle attività intraprese. |
RA 12. |
L'impresa può fornire le seguenti informazioni sui suoi contributi finanziari o in natura per quanto riguarda le spese di lobbying:
|
RA 13. |
Se è tenuta per legge ad essere iscritta a una camera di commercio o a un'altra organizzazione che rappresenta i suoi interessi, l'impresa può rendere noto tale fatto. |
RA 14. |
Nel soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 29, lettera c), l'impresa prende in considerazione l'allineamento delle sue dichiarazioni pubbliche sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti con le sue attività di lobbying. |
RA 15. |
Un esempio della forma che potrebbero assumere tali informative:
Esempio illustrativo di impegno politico (comprese le attività di lobbying) Nel corso dell'esercizio 20XY, ABC ha preso parte ad attività riguardanti la proposta di regolamento XXX il quale, se attuato nella forma attuale, potrebbe avere un impatto negativo significativo sul suo modello aziendale . ABC ritiene che, se da un lato la proposta di regolamento apporterà alcuni miglioramenti al regime normativo, ad esempio xxx, nella sua forma attuale i costi relativi a xxx saranno superiori ai benefici. ABC e le sue omologhe continuano a collaborare con XXX (l'autorità di regolamentazione) per migliorare tale equilibrio. ABC ha inoltre sostenuto il partito politico QRP nel paese X e il partito EFG nel partito Y in quanto entrambi ... ABC è iscritta nel registro locale per la trasparenza, ossia XYZ, con il numero di registrazione 987234. Gli importi sono indicati in migliaia di EUR.
|
Obbligo di informativa G1-6 – Prassi di pagamento
RA 16. |
In alcuni casi i termini contrattuali standard di pagamento dell'impresa possono variare notevolmente a seconda del paese o del tipo di fornitore. In tali casi le informazioni sui termini standard per le principali categorie di fornitori, paesi o regioni geografiche potrebbero essere esempi di informazioni contestuali supplementari per spiegare le informative di cui al paragrafo 33, lettera b). |
RA 17. |
Un esempio di possibile descrizione delle informative sui termini contrattuali standard di cui al paragrafo 33, lettera b):
I termini contrattuali standard di pagamento di ABC prevedono il pagamento dietro fattura ai grossisti, il che costituisce circa l'80 % delle sue fatture annuali in termini di valore. L'impresa paga i servizi ricevuti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, e ciò rappresenta circa il 5 % delle sue fatture annuali. Le restanti fatture sono pagate entro 60 giorni dal ricevimento, ad eccezione di quelle del paese X che, conformemente alle norme di mercato, sono pagate entro 90 giorni dal ricevimento. |
(1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(2) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
(3) Principio guida 16 delle Nazioni Unite e relativo commento; guida interpretativa delle Nazioni Unite, domande 21 e 25; e linee guida dell'OCSE, capito II sulle politiche generali (paragrafo A.10) e capitolo IV sui diritti umani (punto 4 e punto 44 del commento); e guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, sezione II (1.1 e 1.2) e allegato (domande 14 e 15).
(4) Principio guida 18 delle Nazioni Unite e relativo commento, principio guida 20 delle Nazioni Unite, commento ai principi guida 21 e 29 delle Nazioni Unite, principio guida 31, lettera h), delle Nazioni Unite e relativo commento; e guida interpretativa delle Nazioni Unite, domande 30, 33, 42 e 76, nonché linee guida dell'OCSE, capitolo II sulle politiche generali (paragrafo A.14 e punto 25 del commento); e nella guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, sezione II (2.1.c, 2.3, 2.4.a, 3.1.b e 3.1.f) e allegato (domande da 8 a 11).
(5) Principi guida 17, 18 e 24 delle Nazioni Unite e relativi commenti, commento al principio guida 29 delle Nazioni Unite; guida interpretativa delle Nazioni Unite, domande 9, 12, 13, 27, 28, da 36 a 42 e da 85 a 89 e linee guida dell'OCSE, capitolo II sulle politiche generali (paragrafi A.10 e A.11 e punto 14 del commento) e capitolo IV sui diritti umani (paragrafi 1 e 2 e punti da 41 a 43 del commento); e nella guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, sezione II (da 2.1 a 2.4) e allegato (domande da 3 a 5 e da 19 a 31).
(6) Principi guida 19, 22 e 23 delle Nazioni Unite e relativi commenti; guida interpretativa delle Nazioni Unite, domande 11, 32, 46, 47, da 64 a 68, 82 e 83 e linee guida dell'OCSE, capitolo II sulle politiche generali (paragrafo A.12 e punti da 18 a 22 del commento) e capitolo IV sui diritti umani (punto 3 e punti da 42 a 43 del commento); e nella guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, sezione II (3.1-3.2) e allegato (domande da 32 a 40).
(7) Principi guida 20 e 31, lettera g), delle Nazioni Unite e relativi commenti; e guida interpretativa delle Nazioni Unite, domande da 49 a 53 e 80 e guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, sezione II (4.1 e 5.1) e allegato (domande da 41 a 47).
(8) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(9) Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
(10) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(11) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(13) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto derivate da un indicatore aggiuntivo relativo ai principali effetti negativi definiti dall'indicatore n. 13 nell'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («diversità di genere nel consiglio»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) soggetti alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo quanto stabilito dall'indicatore «rapporto medio ponderato tra i membri maschili e femminili dei consigli di amministrazione» nelle sezioni 1 e 2 dell'allegato II.
(14) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «percentuale media ponderata di membri indipendenti dei consigli di amministrazione» di cui all'allegato II, sezione 1, di detto regolamento.
(15) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione riguardo alle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («assenza di dovuta diligenza»).
(16) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili»),
(17) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(18) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
(19) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («investimenti effettuati in imprese che producono sostanze chimiche»).
(20) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)»),
(21) Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1818.
(22) Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE: « la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli ».
(23) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(24) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (regolamento sui requisiti patrimoniali) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(25) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(27) Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).
(28) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 1).
(29) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).
(30) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(31) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).
(32) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(33) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(34) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 1).
(35) Le informazioni sono in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima) e con l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).
(36) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).
(37) Importi di CapEx connessi ai seguenti codici NACE:
(a) |
B.05 Estrazione di carbone e lignite, B.06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (limitatamente al petrolio greggio), B.09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale (limitatamente al petrolio greggio); |
(b) |
C.19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; |
(c) |
D.35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; |
(d) |
D.35.3 Fornitura di vapore e aria condizionata (limitatamente all'energia e/o al calore generati a partire da carbone e petrolio); |
(e) |
G.46.71 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (limitatamente ai combustibili solidi e liquidi). |
Per le attività legate al gas, la definizione dei codici NACE riguarda le attività con emissioni dirette di GES superiori a 270 gCO2/KWh.
(38) Il presente obbligo di informativa è incluso conformemente alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1 sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici, ed è in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).
(39) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio»), ed è conforme all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).
(40) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 5 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile»). La ripartizione serve come punto di riferimento per un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 5 di cui al medesimo allegato, tabella 2 («Ripartizione del consumo energetico per tipo di fonti di energia non rinnovabili»).
(41) Conforme alle prescrizioni degli atti delegati per l'idrogeno da fonti rinnovabili: regolamento delegato della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e regolamento delegato della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.
(42) I settori ad alto impatto climatico sono quelli elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione L della NACE (come definiti nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione).
(43) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 5 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile»).
(44) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 6 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico»).
(45) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori obbligatori relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 1 e n. 2 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (rispettivamente «Emissioni di GHG» e «Impronta di carbonio»). Le informazioni sono conformi all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).
(46) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 3 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti»). Le informazioni sono conformi all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).
(47) Le informazioni sono in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima).
(48) Le informazioni sono in linea con il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).
(49) Il presente obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 5 sul portafoglio bancario – rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico.
(50) Il presente obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 5 sul portafoglio bancario – rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico.
(51) Il presente obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 2 sul portafoglio bancario – rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili – efficienza energetica delle garanzie reali.
(52) Le informazioni sono in linea con il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).
(53) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento sulle norme per gli indici di riferimento climatici recita: « Gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi escludono [...] le seguenti società: [...]
a) |
società che ottengono l'1 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite; o |
b) |
società che ottengono il 10 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili; o |
c) |
società che ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili; o |
d) |
società che ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità di GES superiore a 100 g CO2e/kWh». |
L'articolo 12, paragrafo 2, recita: « Gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi escludono da tali indici di riferimento le società che essi stessi o i fornitori di dati esterni ritengono arrechino danno in misura significativa a uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi delle disposizioni sulle stime di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento ».
(54) Il presente obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1 sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici.
(55) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(56) Conforme alle prescrizioni degli atti delegati per l'idrogeno da fonti rinnovabili: regolamento delegato della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e regolamento delegato della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.
(57) Sulla base della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
(58) Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).
(59) Il presente obbligo di informativa è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 5 sulle esposizioni soggette a rischio fisico.
(60) Il presente obbligo di informativa è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 5 sulle esposizioni soggette a rischio fisico.
(61) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(62) Il presente obbligo di informativa è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 2 sui beni immobili e l'efficienza energetica delle garanzie reali.
(63) Il coefficiente di costo è il fattore utilizzato per convertire grandezze non monetarie come tonnellate, ettari, m3 eccetera in unità monetarie. I coefficienti di costo dovrebbero basarsi su studi di valutazione monetaria e devono essere fondati su dati scientifici ottenuti applicando metodi trasparenti. È possibile reperire orientamenti su tali metodi ad esempio dal progetto «Transparent» finanziato dal programma LIFE dell'UE.
(64) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(65) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da: a) un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 2 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Emissioni di inquinanti atmosferici»); b) l'indicatore n. 8 di cui all'allegato I, tabella 1 («Emissioni in acqua»); c) l'indicatore n. 1 di cui all'allegato I, tabella 2 («Emissioni di inquinanti inorganici»); d) l'indicatore n. 3 di cui all'allegato I, tabella 2 («Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono»).
(66) Secondo Eurostat, il grado di urbanizzazione (DEGURBA) è una classificazione che indica il carattere di una zona. In funzione della quota di popolazione locale che vive in agglomerati urbani e centri urbani, classifica le unità amministrative locali (LAU o comuni) in tre categorie: i) città (zone densamente popolate), ii) piccole città e sobborghi (zone a densità intermedia di popolazione) e iii) zone rurali (zone scarsamente popolate).
(67) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(68) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque) (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(69) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(70) Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).
(71) Fonte: Standard di prestazione 6 dell'IFC, 2012.
(72) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 7 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano politiche di gestione idrica»).
(73) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 8 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Esposizione a zone a elevato stress idrico»).
(74) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 12 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili»).
(75) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 6,2 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Uso e riciclaggio dell'acqua», metrica 2 «Percentuale media ponderata dell'acqua riciclata e riutilizzata dalle imprese beneficiarie degli investimenti»).
(76) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 6,1 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Uso e riciclaggio dell'acqua», metrica 1 «Quantità media di acqua consumata dalle imprese beneficiarie degli investimenti (in metri cubi) per milione di EUR di ricavi delle imprese beneficiarie degli investimenti»).
(77) Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(78) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(79) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(80) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 7 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità»).
(81) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Degrado del suolo, desertificazione e impermeabilizzazione del suolo»).
(82) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Specie naturali e zone protette»).
(83) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(84) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche agricole/di utilizzo del suolo sostenibili»).
(85) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 12 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano pratiche di utilizzo del mare/degli oceani sostenibili»).
(86) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 15 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Deforestazione»).
(87) Secondo quanto indicato nella lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate e nella lista rossa europea pubblicata dalla Commissione europea.
(88) Il fattore diretto relativo ai cambiamenti climatici deve essere comunicato nell'ambito dell'ESRS E1 Cambiamenti climatici mentre quello relativo all'inquinamento nell'ESRS E2 Inquinamento.
(89) Come proposto nel regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 18).
(90) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(91) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 13 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Tasso di rifiuti non riciclati»).
(92) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48). Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi»).
(93) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(94) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 13 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro forzato o lavoro coatto»).
(95) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 12 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro minorile»).
(96) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di una politica in materia di diritti umani»).
(97) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili.
(98) Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.
(99) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani»).
(100) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 1 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Investimenti effettuati in imprese che non adottano politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro»).
(101) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 5 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce per le problematiche concernenti il personale»).
(102) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Rapporto medio ponderato di incidenti, feriti, infortuni mortali» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2. Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088, in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 2 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Tasso di infortuni»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Rapporto medio ponderato di incidenti, feriti, infortuni mortali» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.
(103) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 3 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Numero di giornate perdute a causa di ferite, infortuni, incidenti mortali o malattie»).
(104) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 12 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Divario retributivo di genere non corretto»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Media ponderata del divario di retribuzione tra i generi» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.
(105) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 8 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Eccesso di divario retributivo a favore dell'amministratore delegato»).
(106) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 7 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Incidenti legati alla discriminazione»).
(107) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 1, e l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali» e «Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani»), e alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell'indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite o, se del caso, della normativa nazionale» di cui all'allegato 2, sezioni 1 e 2.
(108) Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).
(109) Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).
(*1) * Genere quale specificato dagli impiegati stessi.
(110) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).
(111) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da indicatori supplementari relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie gli indicatori n. 12 e n. 13 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili (rispettivamente «Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro minorile» e «Operazioni e fornitori a grave rischio di lavoro forzato o lavoro coatto»).
(112) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di una politica in materia di diritti umani»).
(113) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali»).
(114) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di procedure e misure per prevenire la tratta di esseri umani»).
(115) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di un codice di condotta del fornitore»).
(116) Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.
(117) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili, e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie gli indicatori «Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell'indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale» e «Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.
(118) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani»).
(119) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di una politica in materia di diritti umani»).
(121) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell'indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.
(122) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani»).
(123) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di una politica in materia di diritti umani»).
(125) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell'indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.
(126) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani»).
(127) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 15 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva»).
(128) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(129) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 6 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Insufficiente protezione degli informatori»).
(130) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088, in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 17 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Casi in cui le azioni adottate contro le violazioni delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva sono state insufficienti»), e degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore «Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione e la concussione» di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.
(131) Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 16 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili («Casi in cui le azioni adottate contro le violazioni delle norme di lotta alla corruzione attiva e passiva sono state insufficienti»).
(132) Organi di amministrazione, direzione e controllo.
ALLEGATO II
ACRONIMI E GLOSSARIO DEI TERMINI
Il presente allegato contiene tutti gli acronimi (tabella 1) e i termini definiti (tabella 2) che compaiono negli ESRS.
Tabella 1
Acronimi
ABE |
Autorità bancaria europea |
AEV |
Autorità europee di vigilanza |
AMS |
Sistemi di misurazione automatici |
APE |
Attestato di prestazione energetica |
AQI |
Indici di qualità dell'aria |
AWS |
Alliance for Water Stewardship |
BAT |
Migliori tecniche disponibili |
BAT-AEL |
Livello di emissione associato alle migliori tecniche disponibili |
BAT-AEPL |
Livello di prestazione ambientale associato alle migliori tecniche disponibili |
BREF |
Documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili |
Btu |
Unità termiche britanniche |
CAE |
Comitato aziendale europeo |
CapEx |
Spese in conto capitale |
CBD |
Convenzione sulla diversità biologica |
CDDA |
Banca dati comune sulle zone designate |
CE |
Commissione europea |
CEN |
Comitato europeo di normazione |
CENELEC |
Comitato europeo di normazione elettrotecnica |
CH4 |
Metano |
CICES |
Classificazione internazionale comune dei servizi ecosistemici |
CO2 |
Biossido di carbonio |
CRR |
Regolamento (UE) n. 757/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (Regolamento sui requisiti patrimoniali) |
DEGURBA |
Grado di urbanizzazione |
DNSH |
Non arrecare un danno significativo |
DR |
Obbligo di informativa |
DR BP-1 |
Obbligo di informativa BP-1 – Criteri generali per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità |
DR BP-2 |
Obbligo di informativa BP-2 – Informativa in relazione a circostanze specifiche |
DR GOV-1 |
Obbligo di informativa GOV-1 – Ruolo degli organi di amministrazione, direzione e controllo |
DR GOV-2 |
Obbligo di informativa GOV-2 – Informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate |
DR GOV-3 |
Obbligo di informativa GOV-3 – Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione |
DR GOV-4 |
Obbligo di informativa GOV-4 – Dichiarazione sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità |
DR GOV-5 |
Obbligo di informativa GOV-5 – Gestione del rischio e controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità |
DR IRO-1 |
Obbligo di informativa IRO-1 – Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti |
DR IRO-2 |
Obblighi di informativa di cui all'ESRS oggetto delle dichiarazioni sulla sostenibilità dell'impresa |
DR SBM-1 |
Obbligo di informativa SBM-1 – Posizione di mercato, strategia, modelli aziendali e catena del valore |
DR SBM-2 |
Obbligo di informativa SBM-2 – Interessi e opinioni dei portatori di interessi |
DR SBM-3 |
Obbligo di informativa SBM-3 – Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e i modelli aziendali |
EFRAG |
Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria |
EFRAG SRB |
Sustainability Reporting Board dell'EFRAG |
EMAS |
Sistema di ecogestione e audit |
E-PRTR |
Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti |
ESMA |
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati |
ESRS |
Principi europei di rendicontazione di sostenibilità |
ESRS 1 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità 1 – Prescrizioni generali |
ESRS 2 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità 2 – Informazioni generali |
ESRS E1 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E1 – Cambiamenti climatici |
ESRS E2 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E2 – Inquinamento |
ESRS E3 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E3 – Acque e risorse e marine |
ESRS E4 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E4 – Biodiversità ed ecosistemi |
ESRS E5 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità E5 -Uso delle risorse ed economia circolare |
ESRS G1 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità G1 – Condotta delle imprese |
ESRS S1 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S1 – Forza lavoro propria |
ESRS S2 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S2 – Lavoratori nella catena del valore |
ESRS S3 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S3 – Comunità interessate |
ESRS S4 |
Principio europeo di rendicontazione di sostenibilità S4 – Consumatori e utilizzatori finali |
ETP |
Equivalente a tempo pieno |
EU ETS |
Sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE |
FPIC |
Consenso libero, previo e informato |
GAAP |
Principi contabili generalmente accettati |
GES |
Gas a effetto serra |
GJ |
Gigajoule |
GRI |
Global Reporting Initiative |
GWP |
Potenziale di riscaldamento globale |
HFC |
Idrofluorocarburi |
IED |
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali) |
IFC |
International Finance Corporation |
IFRS |
Principio internazionale di informativa finanziaria |
IPBES |
Piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici |
IPCC |
Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico |
ISEAL |
Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale |
ISO |
Organizzazione internazionale per la standardizzazione |
ISSB |
International Sustainability Standards Board |
ITS |
Norme tecniche di attuazione |
IUCN |
Unione internazionale per la conservazione della natura |
KBA |
Principali aree di biodiversità |
Kg |
Chilogrammo |
lb |
Libbra |
LEAP |
Locate, Evaluate, Assess, Prepare (localizzare, analizzare, valutare, preparare) |
LGBTQI |
Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e intersessuali |
MDR |
Obbligo minimo di informativa |
MWh |
Megawattora |
N2O |
Protossido di azoto |
NACE |
Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea |
NF3 |
Trifluoruro di azoto |
NH3 |
Ammoniaca |
NOX |
Ossidi di azoto |
NUTS |
Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica |
O3 |
Ozono |
OCSE |
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico |
ODS |
Sostanza che riduce lo strato di ozono |
OECM |
Modello climatico One Earth |
OIL |
Organizzazione internazionale del lavoro |
ONG |
Organizzazione non governativa |
ONU |
Nazioni Unite |
OpEX |
Spese operative |
OSS |
Obiettivi di sviluppo sostenibile |
PBTS |
Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche |
PCAF |
Partnership for Carbon Accounting Financials |
PFC |
Perfluorocarburi |
PM |
Particolato |
PMTS |
Sostanze persistenti, mobili e tossiche |
POP |
Inquinanti organici persistenti |
RA |
Requisito applicativo |
REACH |
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche |
SBTi |
Science Based Targets initiative (iniziativa sugli obiettivi scientificamente fondati) |
SBTN |
Science Based Targets Network |
SCE |
Societas Cooperativa Europaea |
SDA |
Approccio di decarbonizzazione settoriale |
SDPI |
Indicatore di prestazione in materia di sviluppo sostenibile |
SE |
Societas Europaea |
SEE |
Spazio economico europeo |
SEEA |
Sistema di contabilità economico-ambientale |
SEEA EA |
Sistema di contabilità economico-ambientale – contabilità dell'ecosistema |
SFDR |
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari |
SOX |
Ossidi di zolfo |
SVHC |
Sostanze estremamente preoccupanti |
TCFD |
Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima |
TNFD |
Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative alla natura |
UE |
Unione europea |
UNEP |
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente |
UNESCO |
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura |
VIA |
Valutazione dell'impatto ambientale |
vPvB |
Sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile |
vPvM |
Sostanza molto persistente e molto mobile |
WDPA |
Banca dati mondiale delle aree protette |
WRI |
World Resources Institute |
WWF |
Fondo mondiale per la natura |
Tabella 2
Definizioni dei termini usati negli ESRS
La presente tabella definisce i termini da usare come riferimento per la redazione delle dichiarazioni sulla sostenibilità in conformità degli ESRS.
Termine definito |
Definizione |
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Acqua (riciclata e riutilizzata) |
Acque e acque reflue (trattate o meno) che sono state utilizzate più volte prima di essere scaricate dal perimetro dell'impresa o degli impianti condivisi, in modo da ridurre il fabbisogno idrico. Ciò può avvenire nello stesso processo (riciclaggio) oppure in un processo distinto all'interno dello stesso impianto (di proprietà dell'impresa o condiviso con altre imprese) o in un altro impianto dell'impresa (riutilizzo). |
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Acqua dolce |
Acque sotterranee e superficiali con salinità media annuale < 0,5 ‰ (il limite di cui all'allegato II della direttiva quadro sulle acque). |
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Acque reflue |
Acque che, a causa della loro qualità, quantità o del momento in cui sono create, non hanno più alcun valore immediato per lo scopo per il quale sono state utilizzate o prodotte. Le acque reflue di un utilizzatore possono potenzialmente diventare forniture per un utilizzatore altrove. Le acque di raffreddamento non sono considerate acque reflue . |
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Acque sotterranee |
Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo (4). |
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Acque superficiali |
Acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; acque di transizione e acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali (5). |
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Adattamento ai cambiamenti climatici |
Processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro impatti. |
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Analisi degli scenari |
Processo volto a individuare e valutare una gamma di possibili esiti di eventi futuri in condizioni di incertezza. |
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Area protetta |
Spazio geografico chiaramente definito, riconosciuto, dedicato e gestito, attraverso mezzi giuridici o altri mezzi efficaci, per conseguire la conservazione a lungo termine della natura con i servizi ecosistemici e i valori culturali associati. |
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Area sensibile sotto il profilo della biodiversità |
La rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette di cui all'allegato II, appendice D, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (6). |
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Assorbimento e stoccaggio di GES |
Gli assorbimenti (antropogenici) si riferiscono al prelievo di gas a effetto serra dall'atmosfera a seguito di attività umane intenzionali. Queste includono il potenziamento dei pozzi biologici antropogenici di assorbimento del CO2 e il ricorso all'ingegneria chimica per realizzare l'assorbimento e lo stoccaggio a lungo termine. Le attività di cattura e stoccaggio del carbonio da fonti industriali ed energetiche, che da sole non eliminano il CO2 atmosferico, possono ridurlo se associate alla produzione di bioenergia (BECCS). Gli assorbimenti possono essere soggetti a inversioni, che si verificano quando i gas a effetto serra stoccati fuoriescono dal luogo di stoccaggio previsto e ritornano in superficie e nell'atmosfera. Ad esempio se una foresta che è stata piantata per assorbire una quantità specifica di CO2 è colpita da un incendio, le emissioni catturate negli alberi ritornano nell'atmosfera. |
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Attività di lobbying |
Attività svolte con l'obiettivo di influenzare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche o della legislazione o i processi decisionali dei governi, delle istituzioni governative, delle autorità di regolazione, delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea o degli enti di normazione. In particolare (a titolo non esaustivo):
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Attore nella catena del valore |
Persona o entità nella catena del valore a monte o a valle. Un attore è considerato a valle dell'impresa (ad esempio distributori e clienti) quando riceve prodotti o servizi dall'impresa; è invece considerato a monte dell'impresa (ad esempio un fornitore) quando fornisce prodotti o servizi che sono usati per lo sviluppo dei prodotti e dei servizi dell'impresa. |
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Azione |
Per «azioni» si intendono:
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Bacino idrografico |
Territorio nel quale scorrono tutte le acque di dilavamento superficiale attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare nel mare in un'unica foce, a estuario o delta. |
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Biodiversità o diversità biologica |
Variabilità degli organismi viventi di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e altri sistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte. Comprende le variazioni degli attributi genetici, fenotipici, filogenetici e funzionali, nonché i cambiamenti in termini di abbondanza e distribuzione nel tempo e nello spazio tra le specie, le comunità biologiche e gli ecosistemi, e al loro interno. |
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Biossido di carbonio equivalente (CO2eq) |
Unità di misura universale per indicare il potenziale di riscaldamento globale (GWP) di ciascun gas a effetto serra, espresso in termini di GWP di un'unità di biossido di carbonio. Si utilizza per valutare il rilascio (o la prevenzione del rilascio) di diversi gas a effetto serra su una base comune. |
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Carico specifico |
Massa di inquinante emesso per massa di prodotto fabbricato. I carichi specifici consentono di confrontare le prestazioni ambientali delle installazioni a prescindere dai volumi di produzione e non sono influenzati da mescolanza o diluizione (7). |
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Caso accertato (lavoro minorile o forzato o tratta di esseri umani) |
Caso di lavoro minorile o forzato o di tratta di esseri umani che è stato comprovato. I casi accertati non comprendono i casi di lavoro minorile o forzato o di tratta di esseri umani che sono ancora oggetto di indagine nel periodo di riferimento. |
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Caso accertato di corruzione attiva o passiva |
Un caso di corruzione attiva o passiva che è stato comprovato. I casi accertati di corruzione attiva o passiva non comprendono quelli che sono ancora oggetto di indagine alla fine del periodo di riferimento. L'accertamento di un episodio di potenziale non conformità può essere effettuato dal responsabile della conformità dell'impresa o da una funzione analoga o da un'autorità. Non è richiesto l'accertamento da parte di un organo giurisdizionale. |
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Categoria di ambito 3 |
Uno dei 15 tipi di emissioni di GES di ambito 3 individuati nel Corporate Accounting and Reporting Standard ed esposti nel dettaglio nel Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol (adattato dal Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol, glossario, versione 2011). Le imprese che scelgono di contabilizzare le proprie emissioni di ambito 3 sulla base delle categorie di emissioni indirette di GES di cui alla norma ISO 14064-1:2018 possono fare riferimento anche alla categoria definita al punto 5.2.4 di tale norma (escludendo le emissioni indirette di GES dell'energia importata). |
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Catena del valore |
Tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell'impresa e il contesto esterno in cui questa opera. La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l'impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita. Tali attività, risorse e relazioni comprendono:
La catena del valore include attori a monte e a valle dell'impresa. Gli attori a monte (ad esempio i fornitori ) forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'impresa stessa. I soggetti a valle (ad esempio distributori e clienti) ricevono i prodotti o i servizi dell'impresa. Gli ESRS usano il termine « catena del valore » al singolare, ma è pacifico che l'impresa può avere più catene del valore . |
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Catena di approvvigionamento |
L'intera gamma delle attività e dei processi svolti dai soggetti a monte dell'impresa che forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo e nella produzione dei prodotti o dei servizi dell'impresa stessa. Comprende i soggetti a monte con cui l'impresa intrattiene rapporti commerciali diretti (spesso definiti «fornitori di primo livello») e quelli con cui intrattiene rapporti commerciali indiretti. |
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Coinvolgimento dei portatori di interessi |
Processo di interazione e dialogo continuo tra l'impresa e i suoi portatori di interessi che consente alla prima di dare ascolto, comprendere e rispondere agli interessi e alle preoccupazioni espressi dai secondi. |
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Combustibili fossili |
Fonti energetiche non rinnovabili a elevata emissione di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio. |
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Comunità interessata |
Persone o gruppi che vivono o lavorano nella stessa area e che sono stati o potrebbero essere interessati dalle operazioni dell'impresa che comunica informazioni o dalla sua catena del valore a monte o a valle. Per «comunità interessate» si intendono sia quelle che vivono in prossimità delle sedi in cui opera l'impresa (comunità locali) sia quelle più distanti. Fanno parte delle comunità interessate anche i popoli indigeni che subiscono impatti effettivi e potenziali. |
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Conclusioni sulle BAT |
Un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, il contenuto minimo di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (8). |
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Consenso libero, previo e informato |
Una manifestazione del diritto dei popoli indigeni di autodeterminare le proprie priorità politiche, sociali, economiche e culturali. Si tratta di tre diritti interconnessi e cumulativi dei popoli indigeni : il diritto a essere consultati; il diritto a partecipare; e il diritto ai propri terreni, territori e risorse. Il consenso libero, previo e informato riguarda i popoli indigeni ed è riconosciuto dal diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP). |
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Consumatore |
Persona che acquista, consuma o utilizza beni e servizi per uso personale, sia per proprio conto che per altri, e non a fini di rivendita o commerciali, aziendali o professionali. |
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Consumo idrico |
Quantità di acqua in entrata nel perimetro dell'impresa (o dell'impianto) che non è scaricata nuovamente nell'ambiente acquatico o presso terze parti nel corso del periodo di riferimento. |
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Contrattazione collettiva |
L'insieme delle negoziazioni che avvengono tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati o, in loro assenza, i rappresentanti dei lavoratori debitamente eletti e da essi autorizzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, dall'altro, al fine di:
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Controllo operativo |
La situazione in cui l'impresa ha la capacità di dirigere le attività e i rapporti operativi dell'entità, del sito, dell'operazione o dell'attivo. |
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Corruzione attiva |
L'azione di persuadere in modo disonesto qualcuno ad agire a proprio favore offrendogli in dono denaro o un altro incentivo. |
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Corruzione passiva |
Abuso del potere di cui si è investiti finalizzato a un profitto personale, che può essere istigato da singoli o da organizzazioni. Comprende pratiche quali l'agevolazione dei pagamenti, la frode, l'estorsione, la collusione e il riciclaggio di denaro. Comprende anche l'offerta o la ricezione di regali, prestiti, commissioni, ricompense o altri vantaggi nei confronti o da parte di qualsiasi persona come incentivo a compiere un atto disonesto, illegale o lesivo della fiducia nello svolgimento dell'attività dell'impresa. Ciò può comprendere prestazioni in denaro o in natura, quali beni gratuiti, regali e vacanze, o servizi personali speciali forniti allo scopo di ottenere un vantaggio indebito, o che possono comportare pressioni morali allo scopo di ricevere tale vantaggio. |
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Credito di carbonio |
Strumento trasferibile o negoziabile che rappresenta una tonnellata metrica di CO2eq di riduzione o di assorbimento delle emissioni, emesso e verificato secondo norme di qualità riconosciute. |
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Cultura d'impresa |
La cultura d'impresa esprime obiettivi attraverso valori e convinzioni. Orienta le attività dell'impresa mediante idee condivise e norme di gruppo, quali valori aziendali o dichiarazioni d'intenti (mission statements) o un codice di condotta. |
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Deforestazione |
Conversione temporanea o permanente, per azione antropica diretta, di aree forestali in aree non forestali (9). |
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Degrado del suolo |
Diminuzione della capacità del suolo di fornire i beni e i servizi ecosistemici ricercati dai portatori di interessi. |
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Degrado del terreno |
I numerosi processi che determinano il declino o la perdita di biodiversità, di funzioni ecosistemiche o dei loro benefici per le persone; comprendono il degrado di tutti gli ecosistemi terrestri. |
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Degrado o ecosistema degradato |
Impatti cronici causati dall'uomo che determinano la perdita di biodiversità e la perturbazione della struttura, della composizione e della funzionalità di un ecosistema. |
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Delegato di fiducia |
Persona con un'esperienza sufficiente nel dialogare con i portatori di interessi di una particolare regione o contesto (ad esempio donne che lavorano nelle fattorie, popoli indigeni o lavoratori migranti) che può aiutarli a veicolare efficacemente le loro preoccupazioni. Nella pratica può trattarsi di ONG attive nello sviluppo e nella tutela dei diritti umani, di associazioni sindacali internazionali e della società civile locale, comprese le organizzazioni di ispirazione religiosa. |
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Deposito nell'acqua e nel suolo |
Quantità di sostanza che si è accumulata nell'ambiente – nell'acqua o nel suolo – in seguito ad attività regolari o incidenti o smaltimenti da parte dell'impresa, indipendentemente dal fatto che l'accumulo avvenga all'interno o all'esterno del sito di produzione dell'impresa. |
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Desertificazione |
Degrado del terreno nelle zone aride, semi-aride e subumide secche provocato da diversi fattori, tra i quali le variazioni climatiche e le attività umane. Il termine «desertificazione» non si riferisce all'espansione naturale dei deserti esistenti. |
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Dialogo sociale |
Tutti i tipi di negoziazione, consultazione o semplice scambio di informazioni tra i rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, le relative organizzazioni e i rappresentanti dei lavoratori su questioni di interesse comune relative alla politica economica e sociale. Può esistere come processo tripartito, con il governo quale parte ufficiale del dialogo, oppure consistere in relazioni bipartite esclusivamente tra i rappresentanti dei lavoratori e la dirigenza (o tra i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro). |
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Dichiarazione sulla sostenibilità |
Sezione apposita della relazione sulla gestione dell'impresa in cui sono presentate le informazioni sulle questioni di sostenibilità approntate conformemente alla direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e agli ESRS. |
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Dipendente |
Una persona fisica che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, ha un rapporto di lavoro con l'impresa. |
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Dipendenza |
Situazione dell'impresa che dipende da risorse naturali, umane e/o sociali per i propri processi aziendali. |
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Discarica |
Area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (11). |
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Discriminazione |
La discriminazione può verificarsi direttamente o indirettamente: la discriminazione diretta si verifica quando una persona è trattata in modo meno favorevole rispetto al modo in cui altre persone, che si trovano in una situazione analoga, sono state o sarebbero trattate, e la ragione di ciò è attribuibile a una caratteristica specifica della persona, che costituisce un «motivo oggetto di protezione». La discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione apparentemente neutra comporta svantaggi per una persona o un gruppo di persone che condividono le medesime caratteristiche. Occorre dimostrare che un gruppo è svantaggiato rispetto a un gruppo di confronto a causa di una decisione. |
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Documento di riferimento dell'UE sulle migliori tecniche disponibili (BREF) |
Documento risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) relativa alle emissioni industriali, elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III della direttiva 2010/75/UE. |
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Doppia rilevanza |
La doppia rilevanza ha due dimensioni: la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria. Una questione di sostenibilità soddisfa il criterio della doppia rilevanza se è rilevante da un punto di vista dell'impatto, da un punto di vista finanziario, o da entrambi i punti di vista. |
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Durabilità di un prodotto, di un componente o di un materiale |
La capacità di un prodotto, di un componente o di un materiale di rimanere funzionale e pertinente se utilizzato come previsto. |
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Economia blu |
L'economia blu comprende tutte le industrie e i settori connessi agli oceani, ai mari e alle coste, sia che le loro attività si svolgano in ambiente marino (trasporti marittimi, pesca e produzione di energia) o a terra (porti, cantieri navali, acquacoltura terrestre, produzione di alghe e turismo costiero). |
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Economia circolare |
Sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorando l'efficienza d'uso nella produzione e nel consumo così da diminuire l'impatto ambientale e riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. |
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Ecosistema |
Un complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi e il loro ambiente non vivente che interagiscono come un'unità funzionale. Una classificazione degli ecosistemi è fornita dal sistema IUCN Global Ecosystem Typology 2.0. |
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Effetti finanziari |
Effetti dei rischi e delle opportunità che incidono sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa nel breve, medio o lungo periodo. |
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Effetti finanziari attesi |
Effetti finanziari che non soddisfano i criteri per figurare nelle voci del bilancio nel periodo di riferimento e che non rientrano negli effetti finanziari attuali. |
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Effetti finanziari attuali |
Effetti finanziari per il periodo di riferimento in corso riconosciuti nei principali documenti di bilancio. |
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Effetto leva |
Capacità dell'impresa di determinare un cambiamento delle pratiche illecite di un'altra parte che incidono negativamente sulla sostenibilità. |
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Emissione |
Lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno (13). |
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Emissioni di GES «bloccate» (locked-in) |
Stima delle emissioni di GES che saranno verosimilmente causate dagli attivi chiave dell'impresa o dai prodotti venduti dall'impresa nel corso della loro vita operativa. |
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Emissioni di GES di ambito 1 |
Emissioni dirette di gas a effetto serra da fonti che sono di proprietà o sotto il controllo dell'impresa. |
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Emissioni di GES di ambito 2 |
Emissioni indirette della generazione di energia elettrica, vapore, calore o raffrescamento, acquistati o acquisiti, che l'impresa consuma. |
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Emissioni di GES di ambito 3 |
Tutte le emissioni indirette di gas a effetto serra (che non rientrano tra le emissioni di GES di ambito 2) generate nella catena del valore dell'impresa comunicante, comprese le emissioni a monte e a valle. Possono essere suddivise in categorie di ambito 3. |
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Emissioni indirette di GES |
Emissioni di GES che sono una conseguenza delle operazioni di un'entità ma si verificano in fonti di proprietà o sotto il controllo di un'altra entità. Le emissioni indirette comprendono sia le emissioni di GES di ambito 2 che quelle di ambito 3. |
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Energia elettrica, vapore, calore e raffrescamento acquistati o acquisiti |
Energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento che l'impresa ha ottenuto da una terza parte. Il termine «acquisito» riflette le circostanze in cui l'impresa potrebbe non aver acquistato direttamente l'energia elettrica (ad esempio l'inquilino di un edificio) che viene però immessa nei suoi impianti per essere utilizzata. |
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Energia non rinnovabile |
Energia che non deriva da fonti rinnovabili. |
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Energia rinnovabile |
Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (14). |
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Equilibrio tra vita professionale e vita privata |
Livello adeguato di equilibrio tra la vita professionale e la vita privata di una persona. In senso più lato riguarda non soltanto l'equilibrio tra vita professionale e vita privata alla luce delle responsabilità familiari o assistenziali, bensì anche la ripartizione tra il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alla vita privata al di là delle responsabilità familiari. |
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Estensione dell'ecosistema |
Le dimensioni di una risorsa ecosistemica, intesa come lo spazio contiguo di un tipo specifico di ecosistema caratterizzato da un insieme distinto di componenti biotiche e abiotiche e dalle loro interazioni. |
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Fattori di impatto |
Tutti i fattori che provocano cambiamenti nella natura, nelle risorse antropogeniche, nei contributi della natura alle persone e a una buona qualità della vita. I fattori diretti del cambiamento possono essere sia naturali che antropogenici; hanno impatti fisici (meccanici, chimici, acustici, luminosi, ecc.) e comportamentali diretti sulla natura. Essi comprendono, tra l'altro, i cambiamenti climatici, l'inquinamento, diversi tipi di cambiamento di uso del suolo, le specie esotiche invasive e le zoonosi e lo sfruttamento. I fattori di impatto indiretto operano diffusamente alterando e influenzando i fattori diretti (in termini di livello, direzione o velocità) e altri fattori indiretti. Le interazioni tra fattori indiretti e diretti creano diverse catene di relazione, di attribuzione e di impatti, che possono variare a seconda del tipo, dell'intensità, della durata e della distanza. Queste relazioni possono anche portare a diversi tipi di effetti di ricaduta. I fattori indiretti globali comprendono quelli economici, demografici, di governance, tecnologici e culturali. Tra i fattori indiretti, un'attenzione particolare è rivolta al ruolo delle istituzioni (sia formali che informali) e agli impatti dei modelli di produzione, approvvigionamento e consumo sulla natura, sui contributi della natura alle persone e su una buona qualità della vita. |
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Flusso di risorse in entrata |
Risorse che entrano negli impianti dell'impresa. |
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Flusso di risorse in uscita |
Risorse che escono dagli impianti dell'impresa. |
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Formazione |
Iniziative poste in essere dall'impresa per mantenere e/o migliorare le competenze e le conoscenze dei lavoratori propri. Possono comprendere diverse metodologie, come la formazione in loco e quella online. |
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Fornitore |
Soggetto a monte dell'organizzazione (vale a dire nella sua catena di approvvigionamento) che fornisce un prodotto o un servizio usato nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'organizzazione stessa. Il fornitore può intrattenere con l'organizzazione rapporti commerciali diretti (nel qual caso è spesso definito «fornitore di primo livello») o indiretti. |
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Forza lavoro propria/lavoratori propri |
L'insieme delle persone che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa («lavoratori dipendenti») e dei lavoratori non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa («lavoratori autonomi») oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE N78). |
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Frammentazione degli habitat |
Un termine generale che descrive l'insieme dei processi in base ai quali la perdita di habitat si traduce nella suddivisione di habitat continui in un maggior numero totale di appezzamenti più piccoli la cui superficie totale è inferiore a quella originaria, isolati gli uni dagli altri da una matrice di habitat dissimili. La frammentazione degli habitat può essere determinata da processi naturali (ad esempio, incendi di foreste e formazioni erbose, inondazioni) o da attività umane (silvicoltura, agricoltura, urbanizzazione). |
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Fruitore |
I fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità sono i fruitori principali dell'informativa finanziaria di carattere generale (investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali, compresi gestori di patrimoni, enti creditizi e imprese di assicurazione), nonché altri fruitori, inclusi i partner commerciali dell'impresa, i sindacati e le parti sociali, la società civile e le organizzazioni non governative, le pubbliche amministrazioni, gli analisti e i rappresentanti del mondo accademico. |
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Gas a effetto serra (GES) |
I gas elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), tra cui il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), l'ossido di azoto (N2O), l'esafluoruro di zolfo (SF6), il trifluoruro di azoto (NF3), gli idrofluorocarburi (HFC) e i perfluorocarburi (PFC). |
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Gerarchia dei rifiuti |
Ordine di priorità nella prevenzione e gestione dei rifiuti (16):
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Gestione dei rifiuti |
Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari (17). |
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Habitat |
Il sito o il tipo di sito dove un organismo o una popolazione esiste allo stato naturale. Il termine è utilizzato anche per indicare le caratteristiche ambientali di cui necessita una particolare specie o la sua nicchia ecologica. |
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Imballaggi |
I prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione (18). |
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Impatti |
Gli effetti che l'impresa ha o potrebbe avere sull'ambiente e sulle persone, comprese le ripercussioni sui loro diritti umani, connessi alle attività proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Gli impatti possono essere effettivi o potenziali, negativi o positivi, intenzionali o non intenzionali, reversibili o irreversibili e possono manifestarsi nel breve, medio o lungo periodo. Essi indicano il contributo dell'impresa, negativo o positivo, allo sviluppo sostenibile. |
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Impatti legati alla sostenibilità |
Effetti che l'impresa ha o può avere sull'ambiente e sulle persone, compresi gli effetti sui diritti umani, come conseguenza delle sue attività o dei suoi rapporti commerciali. Gli impatti possono essere effettivi o potenziali, negativi o positivi, di breve, medio o lungo periodo, intenzionali o non intenzionali, reversibili o irreversibili. Gli impatti indicano il contributo dell'impresa, negativo o positivo, allo sviluppo sostenibile. |
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Impermeabilizzazione del suolo |
Atto di coprire il suolo in modo tale da rendere impermeabile la superficie coperta (ad esempio in una strada). La non permeabilità può provocare impatti ambientali, come descritto nel regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione (19). |
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Incenerimento |
La combustione controllata di rifiuti ad alta temperatura, con o senza recupero di energia. |
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Incidente |
Un'azione legale o una denuncia presentata all'impresa o alle autorità competenti tramite un procedimento ufficiale o un caso di non conformità individuato dall'impresa mediante procedure stabilite. Tali procedure, volte a individuare casi di non conformità, possono includere audit dei sistemi di gestione, programmi ufficiali di monitoraggio o meccanismi di reclamo. |
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Incidente connesso al lavoro |
Evento derivante dal lavoro o che si verifica nel corso del lavoro e che potrebbe causare o causa lesioni o malattie. Gli incidenti possono essere dovuti ad esempio a problemi elettrici, esplosioni, incendi, tracimazioni, ribaltamenti, fughe, deflussi, rotture, scoppi, spaccature, perdite di controllo, scivolamenti, incespicamenti e cadute, movimenti del corpo in assenza di stress, movimenti del corpo in condizioni di stress, shock, traumi, violenza o molestie sul luogo di lavoro (ad esempio molestie sessuali). Un incidente che causa lesioni o malattie è spesso definito «infortunio». Un incidente che non causa lesioni o malattie ma che ha il potenziale per farlo è spesso definito «mancato infortunio», «close call», «near-miss» o «near-hit». |
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Informazioni classificate |
Informazioni classificate UE quali definite nella decisione 2013/488/UE del Consiglio (20) sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE o classificate da uno degli Stati membri e contrassegnate conformemente all'appendice B di tale decisione. |
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Informazioni sensibili |
Informazioni sensibili come definite nel regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) che istituisce il Fondo europeo per la difesa. |
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Inquinamento |
Introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana e/o all'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (22). |
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Inquinamento del suolo |
Introduzione nel suolo – indipendentemente dal fatto che essa avvenga nel sito di produzione di un'impresa o all'esterno o attraverso l'uso dei prodotti e/o dei servizi dell'impresa – a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (23). Gli inquinanti del suolo comprendono inquinanti inorganici, inquinanti organici persistenti (POP), pesticidi, composti di azoto e fosforo ecc. |
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Inquinante |
Sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel suolo che potrebbe nuocere alla salute umana e/o all'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (24). |
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Installazione |
L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività che possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento. |
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Integrità della biosfera o integrità ecologica |
Capacità di un ecosistema di sostenere e mantenere i processi ecologici e una comunità diversificata di organismi. |
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Intensità idrica |
Metrica che descrive il rapporto tra l'aspetto volumetrico dell'acqua e un'unità di attività (prodotti, vendite, ecc.) creata. |
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Lavoratore nella catena del valore |
Persona che svolge un lavoro nella catena del valore dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale con essa o dalla natura di tale rapporto. Ai fini degli ESRS i lavoratori nella catena del valore sono tutti i lavoratori nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa su cui quest'ultima produce o può produrre impatti rilevanti, compresi gli impatti connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi nonché attraverso i suoi rapporti commerciali. Sono inclusi tutti i lavoratori che non rientrano nella forza lavoro propria (per «forza lavoro propria» si intendono sia coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa, vale a dire i dipendenti, sia i non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che offrono manodopera all'impresa, ossia «lavoratori autonomi», oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale di cui al codice NACE N78). |
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Lavoratori non dipendenti |
I lavoratori non dipendenti all'interno della forza lavoro propria di un'impresa comprendono sia i singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa («lavoratori autonomi») sia i lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente «attività di ricerca, selezione e fornitura di personale» (codice NACE N78). |
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Lavoro forzato |
Ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente. Il termine comprende tutte le situazioni in cui le persone sono costrette a svolgere un lavoro con qualsiasi mezzo e comprende sia le pratiche tradizionali di semi-schiavitù sia le forme contemporanee di coercizione che prevedono lo sfruttamento del lavoro, che possono includere la tratta di esseri umani e la schiavitù moderna. |
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Lavoro minorile |
Lavoro che priva i minori della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità e che è dannoso per lo sviluppo fisico e psichico. Indica qualsiasi lavoro che:
Per «minore» si intende una persona di età inferiore ai 18 anni. Il fatto che particolari forme di lavoro possano o meno essere definite «lavoro minorile» dipende dall'età del minore, dal tipo e dall'orario di lavoro svolto e dalle condizioni in cui è svolto. La risposta varia da un paese all'altro e da un settore all'altro. Secondo la convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima, l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo né in ogni caso inferiore ai 15 anni. Possono verificarsi eccezioni in alcuni paesi in cui le economie e le strutture scolastiche non sono sufficientemente sviluppate, per cui si applica un'età minima di 14 anni. I paesi che rientrano nelle eccezioni sono specificati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in risposta a una domanda speciale del paese interessato e in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori. Le legislazioni nazionali possono autorizzare l'impiego in lavori leggeri di persone di età dai 13 ai 15 anni, a condizione che non danneggino la loro salute o il loro sviluppo e non pregiudichino la loro frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. L'età minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai 18 anni. |
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Lavoro straordinario |
Numero di ore effettivamente lavorate da un lavoratore oltre all'orario di lavoro contrattuale. |
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Lesione o malattia registrabile connessa al lavoro |
Lesione o malattia connessa al lavoro che provoca una delle conseguenze seguenti:
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Leva di decarbonizzazione |
Tipologia aggregata di azioni di mitigazione come l'efficienza energetica, l'elettrificazione, il passaggio ad altri combustibili, l'uso di energia da fonti rinnovabili, la modifica di prodotti e la decarbonizzazione della catena di approvvigionamento, in linea con le azioni specifiche dell'impresa. |
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Limiti del pianeta |
Concetto che consente di stimare uno spazio operativo sicuro per l'umanità per quanto riguarda il funzionamento della Terra. Si quantifica il livello limite di ciascun processo chiave del sistema Terra che non dovrebbe essere oltrepassato se si intende evitare cambiamenti ambientali inaccettabili a livello mondiale. |
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Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) |
Gli intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche (ossia il livello di emissioni associato a una BAT). |
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Livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEPL) |
Gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT (25). |
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Longevità |
Progettazione per la manutenzione e la durabilità in modo tale da incoraggiare un uso più lungo rispetto alla norma del settore nella pratica e su larga scala, e da non compromettere il trattamento circolare al termine della vita funzionale. |
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Materia prima |
Materia primaria o secondaria utilizzata per realizzare un prodotto. |
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Materiali di processo associati |
I materiali necessari per il processo di fabbricazione ma che non fanno parte del prodotto finale, come i lubrificanti per i macchinari di produzione. |
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Materiali rinnovabili |
Materiali provenienti da risorse rapidamente ricostituite mediante cicli ecologici o processi agricoli, in modo che i servizi forniti da queste e da altre risorse correlate non siano messi in pericolo e rimangano disponibili per la generazione successiva. |
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Meccanismo di reclamo |
Qualsiasi procedimento sistematico, statale o non statale, giudiziario o non giudiziario attraverso il quale i portatori di interessi possono presentare reclami e chiedere che vi sia posto rimedio. Tra gli esempi di meccanismi di reclamo giudiziari e non giudiziari statali figurano gli organi giurisdizionali, i tribunali del lavoro, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i punti di contatto nazionali nell'ambito delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, gli uffici del mediatore, le agenzie per la protezione dei consumatori, gli organismi di vigilanza regolamentare e gli uffici per le denunce gestiti da amministrazioni pubbliche. I meccanismi di reclamo non statali comprendono quelli gestiti dall'impresa, autonomamente o insieme ai portatori di interessi, per esempio i meccanismi di reclamo a livello operativo e la contrattazione collettiva, compresi i meccanismi istituiti mediante la contrattazione collettiva. Sono inclusi anche i meccanismi gestiti da associazioni industriali, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile o gruppi multilaterali. I meccanismi di reclamo a livello operativo sono gestiti dall'organizzazione, autonomamente o in collaborazione con altre parti, e sono direttamente accessibili ai portatori di interessi dell'organizzazione. Essi consentono di individuare e affrontare tempestivamente e direttamente i reclami, prevenendo un inasprimento dei danni e dei reclami. Consentono inoltre di raccogliere importanti riscontri sull'efficacia del dovere di diligenza dell'organizzazione da coloro che ne sono direttamente interessati. Secondo il principio guida 31 delle Nazioni Unite, per essere efficaci, i meccanismi di reclamo devono essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e fonte di apprendimento continuo. Oltre a questi criteri, per essere efficaci i meccanismi di reclamo a livello operativo devono anche basarsi sulla partecipazione e sul dialogo. Può essere più difficile per l'organizzazione valutare l'efficacia dei meccanismi di reclamo cui partecipa rispetto a quelli che ha stabilito essa stessa. |
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Membro indipendente del consiglio di amministrazione |
Membro del consiglio di amministrazione che esercita un giudizio indipendente, senza influenze esterne o conflitti di interessi. Per «indipendenza» si intende generalmente l'esercizio di un giudizio obiettivo e libero. Se utilizzata come parametro in base al quale valutare l'apparenza di indipendenza o classificare come indipendente un membro senza incarichi esecutivi degli organi di amministrazione, direzione e controllo o dei loro comitati, per «indipendenza» si intende l'assenza di interessi, posizioni, associazioni o rapporti che, se valutati dal punto di vista di un terzo ragionevole e informato, possono influenzare indebitamente o causare distorsioni nel processo decisionale. |
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Metriche |
Indicatori qualitativi e quantitativi che l'impresa utilizza per misurare e comunicare l'efficacia dell'attuazione delle sue politiche in materia di sostenibilità, anche rispetto ai suoi obiettivi nel tempo. Le metriche servono anche a misurare i risultati dell'impresa nei confronti delle persone interessate, dell'ambiente e dell'impresa. |
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Microplastiche |
Piccoli pezzi di plastica, solitamente di dimensioni inferiori a 5 mm. Il volume delle microplastiche presenti nell'ambiente è in aumento, anche in mare, negli alimenti e nell'acqua potabile. Una volta rilasciate nell'ambiente, le microplastiche non si biodegradano e tendono ad accumularsi, a meno che non siano state specificamente progettate per essere biodegradabili all'aperto. La biodegradabilità è un fenomeno complesso, specialmente nell'ambiente marino, e vi sono crescenti preoccupazioni riguardo alla presenza di microplastiche in diversi comparti ambientali (come l'acqua) e al loro impatto sull'ambiente e potenzialmente sulla salute umana. |
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Migliori tecniche disponibili (BAT) (26) |
La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso:
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Mitigazione dei cambiamenti climatici |
Processo di riduzione delle emissioni di GES e di mantenimento dell'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi. |
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Modello aziendale |
Sistema mediante il quale l'impresa trasforma i fattori produttivi in prodotti e risultati attraverso le proprie attività, volto a perseguire gli obiettivi strategici dell'impresa e a creare valore nel breve, medio e lungo periodo. Negli ESRS il termine è usato al singolare benché sia riconosciuto che le imprese possono avere più modelli aziendali. |
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Molestie |
Una situazione in cui un comportamento indesiderato connesso a un motivo oggetto di protezione contro la discriminazione (per esempio il genere ai sensi della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), o la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ai sensi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio (28)) è adottato allo scopo e con l'effetto di ferire la dignità di una persona e/o creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. |
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Norme di qualità riconosciute per i crediti di carbonio |
Norme di qualità per i crediti di carbonio che sono verificabili da terze parti indipendenti, che rendono pubbliche le prescrizioni e le relazioni di progetto e che garantiscono quanto meno l'addizionalità, la permanenza, consentono di evitare il doppio conteggio e forniscono regole per il calcolo, il monitoraggio e la verifica delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra del progetto |
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Obbligo minimo di informativa |
L'obbligo minimo di informativa definisce il contenuto delle informazioni che l'impresa deve includere quando comunica le politiche, le azioni, le metriche e gli obiettivi ai sensi di un obbligo di informativa previsto da un ESRS o sulla base di criteri specifici per l'entità. |
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Obiettivo |
Obiettivo misurabile, orientato ai risultati e temporalmente definito che l'impresa si prefigge con riferimento agli impatti, ai rischi o alle opportunità rilevanti. Può essere fissato volontariamente o discendere da obblighi giuridici in capo all'impresa. |
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Obiettivo di azzeramento delle emissioni nette |
Fissare un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette a livello di impresa in allineamento con gli obiettivi climatici della società significa:
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Opportunità |
Le opportunità legate alla sostenibilità con effetti finanziari positivi. |
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Opportunità legata al clima |
Potenziale effetto positivo per l'impresa connesso ai cambiamenti climatici. Gli sforzi per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ad essi possono creare opportunità per le imprese. Le opportunità legate al clima variano a seconda della regione, del mercato e del settore in cui opera l'impresa. |
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Opportunità legate alla sostenibilità |
Eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, di natura incerta, che, qualora si verificassero, potrebbero sortire un effetto positivo rilevante sulla strategia o sul modello aziendale dell'impresa, o sulla sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e creare valore, e di conseguenza potrebbero influenzare le decisioni dell'impresa e quelle dei partner con cui intrattiene rapporti commerciali riguardo alle questioni di sostenibilità. Come qualsiasi altra opportunità, anche le opportunità legate alla sostenibilità sono misurate come combinazione dell'entità dell'impatto e della probabilità che si verifichi. |
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Opportunità rilevanti |
Opportunità legate alla sostenibilità con effetti finanziari positivi che incidono o di cui si può ragionevolmente prevedere che incidano sui flussi finanziari dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo. |
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Organi di amministrazione, direzione e controllo |
Gli organi di governance dotati dei massimi poteri decisionali nell'impresa, compresi i suoi comitati. Se nella struttura di governance non vi sono membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa, dovrebbe essere compreso l'amministratore delegato e, se presente tale funzione, il vice amministratore. In alcune giurisdizioni i sistemi di governance comprendono due livelli, in cui controllo e direzione sono separati. In questi casi, entrambi i livelli rientrano nella definizione di organi di amministrazione, direzione e controllo. |
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Ottimizzazione dell'uso delle risorse |
Progettazione, produzione e distribuzione di materiali e prodotti con l'obiettivo di continuare a utilizzarli al massimo valore. La progettazione ecocompatibile e la progettazione per la longevità, la riparazione, il riutilizzo, il cambio di destinazione d'uso, lo smontaggio e la rifabbricazione sono esempi di strumenti per ottimizzare l'uso delle risorse. |
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Pari opportunità |
Un accesso equo e non discriminatorio delle persone a opportunità di istruzione, formazione, occupazione, sviluppo della carriera ed esercizio dei poteri, senza essere svantaggiate sulla base di criteri quali il genere, la razza o l'origine etnica, la nazionalità, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. |
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Parità di trattamento |
Il principio della parità di trattamento è un principio generale del diritto dell'Unione che presuppone che situazioni comparabili o le parti che si trovano in situazioni comparabili siano trattate allo stesso modo. Nel contesto dell'ESRS S1, il termine «parità di trattamento» si riferisce anche al principio di non discriminazione, in base al quale è proibita qualunque discriminazione diretta o indiretta fondata su criteri quali il sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. |
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Perdita di biodiversità |
Riduzione di qualsiasi aspetto della diversità biologica (ossia la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema) in una determinata zona a causa della morte (compresa l'estinzione), della distruzione o della rimozione fisica; può avvenire a diversi livelli, dall'estinzione globale all'estinzione di una popolazione, con conseguente diminuzione della diversità totale nello stesso livello. |
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Pericolo connesso al lavoro |
Può essere:
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Persona con disabilità |
Persona che presenta durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. |
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Piano di transizione |
Tipo specifico di piano d'azione adottato dall'impresa in relazione a una decisione strategica, che riguarda:
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Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici |
L'aspetto della strategia generale dell'impresa che definisce i suoi obiettivi , le sue azioni e le sue risorse in un'ottica di transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio, ivi comprese le azioni come la riduzione delle emissioni di GES al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C e raggiungere la neutralità climatica. |
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Politica |
Insieme o quadro di obiettivi generali e principi di gestione che l'impresa applica ai fini del processo decisionale. Le politiche attuano la strategia o le decisioni gestionali dell'impresa connesse a una questione di sostenibilità rilevante. Ogni politica è sotto la responsabilità di una o più persone definite, ha un ambito di applicazione specifico e persegue uno o più scopi (collegati, se del caso, a obiettivi misurabili). Le politiche sono convalidate e riviste secondo le regole di governance applicabili dell'impresa. Le politiche sono attuate attraverso azioni o piani d'azione. |
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Popoli indigeni |
Non esiste una definizione univoca di popoli indigeni concordata a livello internazionale. Di fatto vi è una convergenza tra le agenzie internazionali in merito ai gruppi che possono essere considerati popoli indigeni e che in quanto tali dovrebbero beneficiare di una protezione speciale. Un criterio importante per definire i popoli indigeni riguarda la loro connessione con un'area tradizionale, quale definita all'articolo 1 della convenzione n. 169 dell'OIL, il quale stabilisce che la convenzione si applica a: «a) popoli tribali in paesi indipendenti, le cui condizioni sociali, culturali ed economiche li distinguono da altre sezioni della comunità nazionale e il cui status è disciplinato in tutto o in parte dalle loro consuetudini o tradizioni nonché da disposizioni legislative o regolamentari speciali; b) popoli stabiliti in paesi indipendenti, che sono considerati indigeni in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica a cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche o parte di esse». L'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione n. 169 dell'OIL stabilisce inoltre quanto segue: «l'autoidentificazione come popolo indigeno o tribale è considerata un criterio fondamentale per determinare i gruppi cui si applicano le disposizioni della presente convenzione». |
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Portatori di interessi |
Coloro che possono esercitare un'influenza sull'impresa oppure subire l'influenza dell'impresa. Ne esistono due gruppi principali:
Alcuni portatori di interessi , ma non tutti, possono appartenere a entrambi i gruppi. |
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Potenziale di riscaldamento globale (GWP) |
Un fattore che descrive l'impatto in termini di forzatura radiativa (grado di danno per l'atmosfera) di un'unità di un determinato gas a effetto serra rispetto a un'unità di CO2. |
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Prelievo idrico |
Somma di tutta l'acqua in entrata nel perimetro dell'impresa, da tutte le fonti e per qualsiasi uso, nel corso del periodo di riferimento. |
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Prezzo interno del carbonio |
Prezzo utilizzato da un'impresa per valutare le implicazioni finanziarie dei cambiamenti nei modelli di investimento, produzione e consumo, nonché i potenziali progressi tecnologici e i futuri costi di abbattimento delle emissioni. |
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Principali aree di biodiversità |
Siti che contribuiscono in modo significativo alla persistenza globale della biodiversità, negli ecosistemi terrestri, di acqua dolce e marini. I siti sono considerati principali aree di biodiversità globali se soddisfano uno o più di 11 criteri, raggruppati in cinque categorie: biodiversità minacciata; biodiversità geograficamente limitata; integrità ecologica; processi biologici; e insostituibilità. La banca dati mondiale delle principali aree di biodiversità è gestita da BirdLife International per conto del partenariato KBA. |
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Principi dell'economia circolare |
I principi dell' economia circolare europea sono:
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Protezione sociale |
Insieme di misure volte a ridurre e prevenire la povertà e la vulnerabilità durante l'intero ciclo di vita. |
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Questioni di sostenibilità |
Fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità come definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). |
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Rapporti commerciali |
Relazioni dell'impresa con i partner commerciali, le entità della sua catena del valore e ogni altra entità statale e non statale direttamente collegata alle sue operazioni commerciali, ai suoi prodotti o ai suoi servizi. I rapporti commerciali non si limitano ai rapporti contrattuali diretti, ma comprendono anche i rapporti commerciali indiretti oltre il primo livello della catena del valore dell'impresa e le partecipazioni in joint venture o investimenti. |
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Rappresentante legittimo |
Persona la cui legittimità è riconosciuta dal diritto o dalla prassi, per esempio i rappresentanti sindacali eletti nel caso dei lavoratori, o altri rappresentanti liberamente scelti dai portatori di interessi coinvolti. |
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Rappresentanti dei lavoratori |
Per «rappresentanti dei lavoratori» si intendono:
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Recupero |
Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (30). |
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Remunerazione totale annua |
La remunerazione totale annua della forza lavoro propria comprende il salario, i bonus, i premi in azioni, i premi in stock option, il piano di incentivazione non azionaria, la variazione del valore della pensione e i guadagni da compensazione differita non qualificata erogati nel corso di un anno. |
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Resilienza climatica |
Capacità di un'impresa di adattarsi ai cambiamenti climatici e agli sviluppi o alle incertezze legati ad essi. Comporta la capacità di gestire le emissioni di ambito 1 e di sfruttare le opportunità legate al clima, compresa la capacità di reagire e adattarsi ai rischi di transizione e ai rischi fisici. La resilienza climatica di un'impresa comprende la resilienza sia strategica che operativa ai cambiamenti climatici e agli sviluppi o alle incertezze legati ad essi. |
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Retribuzione |
Salario o stipendio normale di base o minimo e ogni altra remunerazione, in contanti o in natura, che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente dal datore di lavoro («componenti complementari o variabili») a motivo del suo impiego. Per «livello retributivo» si intende la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda; per «livello retributivo mediano» si intende la retribuzione del dipendente rispetto alla quale una metà dei dipendenti guadagna di più e l'altra metà guadagna di meno. |
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Riciclaggio |
Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. |
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Riduzione delle emissioni di GES |
Diminuzione delle emissioni di GES di ambito 1, 2, 3 o totali dell'impresa alla fine del periodo di riferimento rispetto alle emissioni dell'anno base. Le riduzioni delle emissioni possono derivare, tra l'altro, dall'efficienza energetica, dall'elettrificazione, dalla decarbonizzazione dei fornitori, dalla decarbonizzazione del mix elettrico, dallo sviluppo di prodotti sostenibili o da modifiche del perimetro o delle attività di rendicontazione (ad esempio, esternalizzazione, riduzione delle capacità), a condizione che siano conseguite nell'ambito delle attività dell'impresa stessa e della sua catena del valore a monte e a valle; Gli assorbimenti e le emissioni evitate non sono considerati riduzioni delle emissioni. |
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Rifiuti |
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (31). |
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Rifiuto pericoloso |
Rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32) relativa ai rifiuti. |
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Rigenerazione delle risorse |
Promozione della capacità di autorinnovo dei sistemi naturali al fine di riattivare i processi ecologici danneggiati o sovrasfruttati a causa dell'azione umana. |
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Rilevanza |
Una questione di sostenibilità è rilevante se risponde alla definizione di rilevanza dell'impatto, a quella di rilevanza finanziaria o a entrambe. |
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Rilevanza dell'impatto |
Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente nel breve, medio o lungo periodo. Una questione di sostenibilità rilevante dal punto di vista dell'impatto comprende gli impatti connessi alle attività proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. |
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Rilevanza finanziaria |
Una questione di sostenibilità può essere rilevante da un punto di vista finanziario se genera rischi od opportunità che incidono o di cui si può ragionevolmente prevedere che incidano sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo. |
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Rimedio/azioni correttive |
Mezzi per contrastare un impatto negativo o renderlo positivo. Esempi: scuse, risarcimento finanziario o non finanziario, prevenzione del danno mediante ingiunzioni o garanzie di non reiterazione, sanzioni punitive (penali o amministrative, per esempio ammende), restituzione, ripristino, recupero. |
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Ripristino degli ecosistemi |
Qualsiasi attività intenzionale che avvia o accelera il recupero di un ecosistema a partire da uno stato degradato. |
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Rischi |
Rischi legati alla sostenibilità con effetti finanziari negativi che derivano da questioni ambientali, sociali o di governance che possono incidere negativamente sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo. |
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Rischi di transizione |
I rischi derivanti dal mancato allineamento tra la strategia e la gestione di un'organizzazione o di un investitore e l'evoluzione del panorama normativo, politico o sociale nel quale essi operano. Gli sviluppi volti ad arrestare o invertire i danni inflitti al clima o alla natura quali le misure governative, il progresso tecnologico, le modifiche del mercato, i contenziosi e il cambiamento delle preferenze dei consumatori possono tutti creare o incidere sui rischi di transizione . |
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Rischi fisici |
Tutte le imprese economiche globali dipendono dal funzionamento dei sistemi terrestri, come la stabilità del clima e dei servizi ecosistemici , ad esempio la fornitura di biomassa ( materie prime ). I rischi fisici legati alla natura sono il risultato diretto della dipendenza di un'organizzazione dalla natura. I rischi fisici sorgono quando i sistemi naturali sono compromessi, a causa dell'impatto di eventi climatici (ad esempio eventi meteorologici estremi come la siccità), di eventi geologici (ad esempio eventi sismici come un terremoto) o di cambiamenti negli equilibri ecosistemici, come la qualità del suolo o l'ecologia marina, che si ripercuotono sui servizi ecosistemici da cui le organizzazioni dipendono. Possono essere di natura acuta, cronica, o di entrambi i tipi. I rischi fisici legati alla natura derivano da cambiamenti nelle condizioni biotiche (viventi) e abiotiche (non viventi) che sono alla base di ecosistemi sani e funzionanti. I rischi fisici sono solitamente specifici per luogo. I rischi fisici legati alla natura sono spesso associati ai rischi fisici legati al clima . |
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Rischi legati alla sostenibilità |
Eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance, di natura incerta, che, qualora si verificassero, potrebbero sortire un effetto negativo rilevante sulla strategia o sul modello aziendale dell'impresa, o sulla sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e creare valore, e di conseguenza potrebbero influenzare le decisioni dell'impresa e quelle dei partner con cui intrattiene rapporti commerciali riguardo alle questioni di sostenibilità. Come qualsiasi altro rischio, anche i rischi legati alla sostenibilità sono una combinazione dell'entità dell'impatto e della probabilità che si verifichi. |
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Rischi rilevanti |
Rischi legati alla sostenibilità con effetti finanziari negativi che incidono o di cui si può ragionevolmente prevedere che incidano sui flussi finanziari dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo. |
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Rischi sistemici |
Rischi derivanti dal collasso del sistema nel suo insieme piuttosto che dal malfunzionamento delle singole parti. Sono caratterizzati dalla combinazione indiretta di punti di non ritorno modesti, che produce gravi disfunzioni con interazioni a cascata di rischi fisici e rischi di transizione (contagio), nelle quali una perdita innesca una reazione a catena e in seguito a cui i sistemi non sono in grado di ritrovare l'equilibrio dopo uno shock. Ne è un esempio la perdita di specie chiave come le lontre marine, che svolgono un ruolo cruciale nella struttura della comunità di un ecosistema. Quando la caccia ha portato questa specie sull'orlo dell'estinzione nel XX secolo, gli ecosistemi costieri hanno subito drastici cambiamenti e la produzione di biomassa si è ridotta notevolmente. |
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Rischio di transizione legato al clima |
Rischio derivante dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. In genere può trattarsi di rischi politici, rischi giuridici, rischi tecnologici, rischi di mercato e rischi di reputazione. |
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Rischio fisico legato al clima (rischio fisico dovuto ai cambiamenti climatici) |
Rischio derivante dai cambiamenti climatici che può essere determinato da eventi (rischi acuti) o da mutamenti a più lungo termine nei modelli climatici (rischi cronici). I rischi fisici acuti derivano da pericoli specifici, specialmente eventi meteorologici quali tempeste, inondazioni, incendi o ondate di calore. I rischi fisici cronici derivano da cambiamenti climatici più a lungo termine, quali i cambiamenti di temperatura e i loro effetti sull'innalzamento del livello del mare, sulla minore disponibilità di acqua, sulla perdita di biodiversità e sui cambiamenti nella produttività dei terreni e dei suoli . |
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Risorse marine |
Risorse biologiche e non biologiche presenti nei mari e negli oceani. Ne sono un esempio i minerali di profondità, le ghiaie e i prodotti ittici. |
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Risorse naturali |
Risorse naturali (materie prime) presenti in natura che possono essere utilizzate per la produzione economica o il consumo. |
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Riutilizzo |
Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Può comportare una pulizia o piccoli adeguamenti in modo da renderli pronti per l'uso successivo senza notevoli modifiche. |
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Salario |
Salario lordo, a esclusione delle componenti variabili come la retribuzione del lavoro straordinario e gli incentivi e delle indennità, a meno che siano garantite. |
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Salario adeguato |
Salario che consente di soddisfare le esigenze del lavoratore e della sua famiglia alla luce delle condizioni economiche e sociali nazionali. |
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Scarico |
Per «scarico di acque reflue» si intende la quantità di acqua (in m3) o di sostanza (in kgBOD/d o equivalente) aggiunta/rilasciata in un corpo idrico da una fonte puntuale o non puntuale. Per «effluente» (o «scarico») di liquami si intende il liquame trattato scaricato da un impianto di trattamento delle acque reflue. |
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Scarico di acqua |
Somma degli effluenti e delle altre acque in uscita dal perimetro dell'organizzazione che è rilasciata nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee o presso terze parti nel corso del periodo di riferimento. |
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Scarsità idrica |
Abbondanza volumetrica o assenza di risorse di acqua dolce. La scarsità è determinata dall'uomo ed è una funzione del volume del consumo idrico umano rispetto al volume di risorse idriche in una determinata zona. Ne consegue che per una regione arida con pochissima acqua ma senza alcun consumo idrico umano non si parlerebbe di scarsità, bensì di aridità. La scarsità idrica è un dato fisico oggettivo che può essere misurato in modo uniforme in diverse regioni e nel corso del tempo. La scarsità idrica dà un'indicazione dell'abbondanza fisica di acqua dolce piuttosto che della sua idoneità all'uso. A titolo di esempio, una regione può disporre di abbondanti risorse idriche (e quindi non soffrire di scarsità idrica) ma presentare un inquinamento talmente intenso che queste risorse non sono adatte per l'uso umano o ecologico. |
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Scenario |
Descrizione plausibile di come potrebbe evolvere la situazione in futuro, basata su un insieme coeso e internamente coerente di ipotesi sulle principali forze trainanti (ad esempio tasso di cambiamento tecnologico, prezzi) e relazioni. Gli scenari non sono previsioni né pronostici, ma servono a presentare una panoramica delle implicazioni di sviluppi e azioni. |
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Servizi ecosistemici |
I contributi degli ecosistemi ai benefici sfruttati nelle attività economiche e in altre attività umane; equivalgono ai benefici che le persone traggono dagli ecosistemi. In base alla valutazione degli ecosistemi del millennio i servizi ecosistemici possono essere suddivisi in: supporto alla vita, regolazione, approvvigionamento e valori culturali. La classificazione internazionale comune dei servizi ecosistemici (CICES) individua i tipi di servizi ecosistemici. |
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Settori ad alto impatto climatico |
I settori di cui all'allegato I, sezioni da A ad H e L, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) (come definiti nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione (34)). |
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Sistema di fissazione del prezzo interno del carbonio |
Una soluzione organizzativa che consente all'impresa di applicare i prezzi del carbonio nel processo decisionale strategico e operativo. Esistono due tipi di prezzi interni del carbonio comunemente utilizzati dalle imprese. Il primo è un prezzo ombra, che è un costo teorico o un importo figurativo che l'impresa non addebita ma che può essere utilizzato per valutare le implicazioni economiche o i compromessi per aspetti quali l'impatto dei rischi, i nuovi investimenti, il valore attuale netto dei progetti e il rapporto costi-benefici di varie iniziative. Il secondo tipo è un'imposta o tassa interna, ossia un prezzo del carbonio addebitato a un'attività aziendale, a una linea di prodotti o a un'altra unità operativa in base alle rispettive emissioni di GES (queste imposte o tasse interne sono simili ai prezzi di trasferimento intrasocietari). |
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Sistemi del suolo (cambiamento dei) |
La componente terrestre del sistema Terra, che comprende tutti i processi e le attività connessi all'uso umano del suolo. Tra questi figurano i fattori e i dispositivi socioeconomici, tecnologici e organizzativi, nonché i benefici ottenuti dal suolo e le ripercussioni involontarie a livello sociale ed ecologico delle attività della società. La nozione di « sistemi del suolo » combina l'uso del suolo (le attività, i dispositivi e i fattori produttivi associati all'uso del suolo) con la copertura del suolo (l'insieme delle caratteristiche fisiche del suolo riconoscibili con tecniche di osservazione della Terra). |
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Sito |
Luogo che ospita una o più installazioni fisiche. Se esistono più installazioni fisiche dello stesso proprietario o gestore o di proprietari o gestori diversi che condividono determinati impianti e infrastrutture, l'intera area che ospita queste installazioni fisiche può costituire un sito. |
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Soglia ecologica |
Il punto a partire dal quale un cambiamento relativamente modesto delle condizioni esterne provoca un rapido cambiamento in un ecosistema. Quando si supera una soglia ecologica, l'ecosistema potrebbe non essere più in grado di tornare al suo stato per mezzo della sua resilienza intrinseca. |
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Soluzioni basate sulla natura |
Le azioni volte a proteggere, conservare, ripristinare, utilizzare in modo sostenibile e gestire gli ecosistemi terrestri, di acqua dolce, costieri e marini naturali o modificati. Esse affrontano le sfide sociali, economiche e ambientali in modo efficace e adattabile, apportando nel contempo benefici in termini di benessere umano, servizi ecosistemici resilienza e biodiversità. |
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Sostanza |
Qualsiasi elemento chimico e i relativi composti, ad eccezione di quanto segue:
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Sostanza estremamente preoccupante (SVHC) |
Sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
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Sostanza preoccupante |
Sostanza che:
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Sostanze che riducono lo strato di ozono |
Sostanze elencate nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono. |
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Sottoprodotto |
Sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o in cui l'oggetto non è considerato un rifiuto, bensì un sottoprodotto, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
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Specie invasive o esotiche |
Specie la cui introduzione e/o diffusione per azione umana al di fuori della loro distribuzione naturale minaccia la diversità biologica, la sicurezza alimentare e la salute e il benessere umani. Per «esotica» si intende una specie introdotta al di fuori della sua distribuzione naturale («non autoctona» e «non indigena» sono sinonimi). Per «invasiva» si intende una specie che tende ad espandersi e modificare gli ecosistemi nei quali è stata introdotta. Pertanto una specie può essere esotica senza essere invasiva o, nel caso di una specie autoctona di una regione, può diffondersi e diventare invasiva pur non essendo una specie esotica. |
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Specie minacciate |
Specie in pericolo, comprendenti flora e fauna, elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN, di cui all'allegato II, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione. |
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Suolo |
Strato più superficiale della crosta terrestre, situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi (41). |
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Tasso di utilizzo circolare dei materiali |
La rimessa in circolo di materiali, componenti e prodotti nella pratica dopo il primo utilizzo, adottando le seguenti strategie (in ordine di preferenza):
Il tasso di utilizzo è il rapporto tra l'utilizzo circolare dei materiali e l'utilizzo complessivo dei materiali. |
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Uso del suolo (cambiamento di) |
L'uso umano di una zona specifica per un determinato scopo (ad esempio, residenziale, agricolo, ricreativo, industriale, ecc.). È influenzato dalla copertura del suolo, ma non ne è sinonimo. Il cambiamento di uso del suolo si riferisce a un cambiamento nell'uso o nella gestione del suolo da parte dell'uomo, che può comportare un cambiamento della copertura del suolo. |
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Utilizzatori finali |
Individui che in ultima istanza utilizzano o sono destinati a utilizzare un determinato prodotto o servizio. |
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Zona a elevato stress idrico |
Regione in cui la percentuale totale di acqua prelevata è alta (40-80 %) o estremamente alta (superiore all'80 %) secondo lo strumento Aqueduct Water Risk Atlas (atlante del rischio idrico) del World Resources Institute (WRI). Cfr. anche scarsità idrica . |
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Zona a rischio idrico |
Bacino idrografico in cui diversi aspetti fisici legati alle risorse idriche:
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(1) Regolamento (UE) n. 757/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(3) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(4) Articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(5) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque).
(6) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).
(7) Decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).
(8) Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali).
(9) Allegato I, punto 21), del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).
(10) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(11) Articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(12) Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali).
(13) Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Direttiva Emissioni industriali).
(14) Articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(15) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(16) Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
(17) Articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
(18) Articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(19) Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 18).
(20) 2013/488/UE: Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
(21) Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).
(22) Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Direttiva Emissioni industriali).
(23) Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Direttiva Emissioni industriali).
(24) Articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.
(25) Decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).
(26) Articolo 3, punto 10), della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali).
(27) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
(28) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(29) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(30) Articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
(31) Articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
(32) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(33) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(34) Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).
(35) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).
(36) Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75).
(37) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(38) Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali).
(39) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(40) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(41) Articolo 3, punto 21), della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (direttiva Emissioni industriali).
(42) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)