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Document 32023R2772
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2772 of 31 July 2023 supplementing Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council as regards sustainability reporting standards
Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità
Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità
C/2023/5303
GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2023
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2772 |
22.12.2023 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2772 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2023
che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), impone alle grandi imprese, alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'UE, nonché alle imprese madri di grandi gruppi, di includere in un'apposita sezione della loro relazione sulla gestione o della relazione consolidata sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Le imprese devono preparare tali informazioni conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio finanziario indicato all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 per ciascuna categoria di imprese. |
(2) |
La Commissione è tenuta ad adottare entro il 30 giugno 2023 una prima serie di principi che specifichino le informazioni che le imprese devono comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva contabile, comprese almeno le informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(3) |
La Commissione ha tenuto conto del parere tecnico fornito dall'EFRAG. Il parere tecnico indipendente dell'EFRAG soddisfa i criteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3 ter, primo, secondo e terzo comma, della direttiva 2013/34/UE. Per garantire la proporzionalità e agevolare la corretta applicazione dei principi da parte delle imprese, la Commissione ha introdotto modifiche rispetto al parere tecnico dell'EFRAG per quanto riguarda l'approccio basato sulla rilevanza, l'introduzione graduale di taluni obblighi, la conversione di taluni obblighi in elementi d'informazione facoltativi, l'introduzione di flessibilità per una serie di obblighi di informativa, l'introduzione di modifiche tecniche per assicurare la coerenza con il quadro giuridico dell'Unione e un elevato grado di interoperabilità con le iniziative di normazione a livello internazionale, nonché modifiche redazionali. |
(4) |
Tali principi di rendicontazione di sostenibilità soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE. |
(5) |
È pertanto opportuno adottare principi comuni di rendicontazione di sostenibilità. |
(6) |
In conformità dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, il presente regolamento non dovrebbe entrare in vigore prima di quattro mesi dalla sua adozione da parte della Commissione. Considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 impone a talune categorie di imprese di applicare i presenti principi di rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(7) |
In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), in particolare per quanto riguarda la coerenza del presente regolamento con il regolamento (UE) 2019/2088 e gli atti delegati adottati a norma di tale regolamento. In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, sesto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato anche l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
I principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE secondo il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 sono stabiliti negli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(2) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
(3) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(5) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
ALLEGATO I
PRINCIPI EUROPEI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ESRS)
ESRS 1 |
Prescrizioni generali |
ESRS 2 |
Informazioni generali |
ESRS E1 |
Cambiamenti climatici |
ESRS E2 |
Inquinamento |
ESRS E3 |
Acque e risorse marine |
ESRS E4 |
Biodiversità ed ecosistemi |
ESRS E5 |
Uso delle risorse ed economia circolare |
ESRS S1 |
Forza lavoro propria |
ESRS S2 |
Lavoratori nella catena del valore |
ESRS S3 |
Comunità interessate |
ESRS S4 |
Consumatori e utilizzatori finali |
ESRS G1 |
Condotta delle imprese |
ESRS 1
PRESCRIZIONI GENERALI
SOMMARIO
Scopo
1. |
Categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità, ambiti di rendicontazione e convenzioni redazionali |
1.1 |
Categorie di principi ESRS |
1.2 |
Ambiti di rendicontazione e obblighi sul contenuto minimo dell'informativa riguardo a politiche, azioni, obiettivi e metriche |
1.3 |
Convenzioni redazionali |
2. |
Caratteristiche qualitative delle informazioni |
3. |
Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità |
3.1 |
I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza |
3.2 |
Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni |
3.3 |
Doppia rilevanza |
3.4 |
Rilevanza dell'impatto |
3.5 |
Rilevanza finanziaria |
3.6 |
Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità |
3.7 |
Livello di disaggregazione |
4. |
Dovere di diligenza |
5. |
Catena del valore |
5.1 |
Impresa che comunica le informazioni e catena del valore |
5.2 |
Stime basate su medie di settore e variabili proxy |
6. |
Orizzonti temporali |
6.1 |
Periodo di riferimento |
6.2 |
Mettere in relazione passato, presente e futuro |
6.3 |
Rendicontazione dei progressi compiuti rispetto all'anno base |
6.4 |
Definizione di breve, medio e lungo periodo ai fini della rendicontazione |
7 |
Redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità |
7.1 |
Presentazione delle informazioni comparative |
7.2 |
Cause di incertezza nelle stime e nei risultati |
7.3 |
Aggiornamento dell'informativa concernente gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di riferimento |
7.4 |
Modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità |
7.5 |
Errori di rendicontazione in periodi precedenti |
7.6 |
Rendicontazione consolidata ed esenzione delle imprese figlie |
7.7 |
Informazioni classificate e sensibili e informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione |
7.8 |
Comunicazione delle opportunità |
8. |
Struttura della dichiarazione di sostenibilità |
8.1 |
Prescrizioni generali relative alla presentazione |
8.2 |
Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità |
9. |
Collegamenti con altre parti della rendicontazione societaria e informazioni collegate |
9.1 |
Inclusione mediante riferimento |
9.2 |
Informazioni collegate e collegamento con il bilancio |
10. |
Disposizioni transitorie |
10.1 |
Disposizione transitoria relativa all'informativa specifica per l'entità |
10.2 |
Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Catena dal valore |
10.3 |
Disposizione transitoria relativa alla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative |
10.4 |
Disposizione transitoria: Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente |
Appendice A: |
Requisiti applicativi |
– |
Informative specifiche per l'entità |
– |
Doppia rilevanza |
– |
Stime basate su medie di settore e variabili proxy |
– |
Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità |
Appendice B: |
Caratteristiche qualitative delle informazioni |
Appendice C: |
Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente |
Appendice D: |
Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS |
Appendice E: |
Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere |
Appendice F: |
Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS |
Appendice G: |
Esempio di inclusione mediante riferimento |
Scopo
1. |
Scopo dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) è specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La rendicontazione in conformità degli ESRS non esenta le imprese da altri obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione. |
2. |
In particolare, gli ESRS specificano le informazioni che un'impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Gli ESRS non impongono alle imprese di comunicare informazioni su aspetti ambientali, sociali e di governance coperti dagli ESRS se hanno valutato che questi ultimi non sono rilevanti (cfr. l'appendice E «Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere»). Le informazioni comunicate conformemente agli ESRS consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente e gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell'impresa. |
3. |
L'obiettivo (ESRS 1) è illustrare l'architettura degli ESRS, le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali utilizzati, nonché gli obblighi generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni sulla sostenibilità conformemente alla direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464. |
1. Categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità, ambiti di rendicontazione e convenzioni redazionali
1.1 Categorie di principi ESRS
4. |
Vi sono tre categorie di ESRS:
I principi trasversali e quelli tematici sono intersettoriali, ossia si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore o dai settori in cui operano. |
5. |
I principi trasversali ESRS 1 Prescrizioni generali e ESRS 2 Informazioni generali si applicano alle questioni di sostenibilità disciplinate da principi tematici da principi settoriali. |
6. |
Questo principio (ESRS 1) descrive l'architettura dei principi ESRS, spiega le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali e stabilisce i requisiti generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni relative alla sostenibilità. |
7. |
L'ESRS 2 stabilisce obblighi di informativa per le informazioni che devono essere fornite dall'impresa a livello generale per tutti i temi della sostenibilità sulla governance degli ambiti di rendicontazione, sulla strategia, sulla gestione di, impatti, rischi e opportunità e su metriche e obiettivi. |
8. |
Gli ESRS tematici riguardano un tema della sostenibilità e si articolano in temi e sottotemi e, se necessario, in sottotemi specifici. La tabella del requisito applicativo 16 (RA 16) di questo principio fornisce una panoramica dei temi, sottotemi e sottotemi specifici relativi alla sostenibilità (collettivamente «questioni di sostenibilità») trattati dagli ESRS tematici. |
9. |
Gli ESRS tematici possono includere prescrizioni specifiche a integrazione degli obblighi di informativa generali dell'ESRS 2. L'appendice C dell'ESRS 2, obblighi di informativa/applicazione in ESRS tematici applicabili congiuntamente alle informative generali ESRS 2 contiene un elenco degli obblighi aggiuntivi per ESRS tematici che l'impresa deve applicare in combinazione con gli obblighi di informativa generali dell'ESRS 2. |
10. |
I principi settoriali si applicano a tutte le imprese di un settore. Riguardano impatti, rischi e opportunità probabilmente sostanziali per tutte le imprese di un settore specifico e non sono coperti, o non sufficientemente coperti, da principi tematici. I principi settoriali sono multitematici e riguardano i temi di maggior rilevanza per il settore interessato. I principi settoriali hanno un alto grado di comparabilità. |
11. |
In aggiunta agli obblighi di informativa di cui alle tre categorie di ESRS, un'impresa, quando conclude che un impatto, un rischio o un'opportunità non è coperto, o non lo è con sufficiente granularità, da un ESRS, ma è sostanziale in conseguenza di fatti e circostanze specifici, fornisce ulteriori informazioni specifiche per entità al fine di consentire ai fruitori di comprendere gli impatti, i rischi o le opportunità dell'impresa relativi alla sostenibilità. I requisiti applicativi da RA 1 a RA 5 forniscono ulteriori indicazioni in merito alle informative specifiche per entità. |
1.2 Ambiti di rendicontazione e obblighi minimi di informativa per contenuti su politiche, azioni, obiettivi e metriche
12. |
Gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, agli ESRS tematici e agli ESRS settoriali si suddividono negli ambiti di rendicontazione seguenti:
|
13. |
L'ESRS 2 comprende:
L'impresa applica gli obblighi minimi di informativa relativi a politiche, azioni, metriche e obiettivi nonché i corrispondenti obblighi di informativa in ESRS tematici e settoriali. |
1.3 Convenzioni redazionali
14. |
In tutti gli ESRS:
Nel loro insieme questi termini sono denominati «impatti, rischi e opportunità». Riflettono la prospettiva della doppia rilevanza dell'ESRS descritta nel capitolo 3. |
15. |
I termini ESRS definiti nel glossario delle definizioni (allegato II) sono evidenziati dappertutto in grassetto corsivo, tranne dove un termine definito è utilizzato più di una volta nello stesso paragrafo. |
16. |
Gli ESRS definiscono la struttura delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi degli obblighi di informativa. Ciascun obbligo di informativa consiste in uno o più elementi d'informazione distinti. L'espressione «elemento d'informazione» può anche riferirsi a un elemento descrittivo di un obbligo di informativa. |
17. |
Oltre agli obblighi di informativa, la maggior parte degli ESRS contiene anche requisiti applicativi. I requisiti applicativi supportano l'applicazione degli obblighi di informativa e hanno la stessa autorità di altre parti di un ESRS. |
18. |
Gli ESRS utilizzano i seguenti termini per distinguere tra diversi gradi di obbligo dell'impresa di comunicare informazioni:
Inoltre, gli ESRS utilizzano il termine «prende in considerazione» in riferimento a questioni, risorse o metodologie che l'impresa dovrebbe prendere in considerazione o utilizzare nella preparazione di una determinata informativa, se del caso. |
2. Caratteristiche qualitative delle informazioni
19. |
Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa applica:
|
20. |
Tali caratteristiche qualitative delle informazioni sono definite e descritte nell'appendice B. |
3. Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità
21. |
L'impresa comunica le informazioni sulle questioni di sostenibilità in base al principio della doppia rilevanza, come definito e spiegato nel presente capitolo. |
3.1 I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza
22. |
I portatori di interessi sono coloro che possono esercitare un'influenza sull'impresa oppure subire l'influenza dell'impresa. Ne esistono due gruppi principali:
|
23. |
Alcuni portatori di interessi, ma non tutti, possono appartenere a entrambi i gruppi di cui al paragrafo 22. |
24. |
Il coinvolgimento dei portatori di interessi è un elemento centrale delle procedure di dovuta diligenza condotte dall'impresa (cfr. capitolo 4 Dovere di diligenza) e della valutazione della rilevanza della sostenibilità. Ciò comprende i processi per individuare e valutare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, che, a loro volta, orientano il processo di valutazione per individuare gli impatti rilevanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità (cfr. sezione 3.4). |
3.2 Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni
25. |
Affinché l'impresa possa individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti da comunicare, è necessario effettuare una valutazione della rilevanza (cfr. le sezioni 3.4 Rilevanza dell'impatto e 3.5 Rilevanza finanziaria). |
26. |
La valutazione della rilevanza è il punto di partenza per la rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS. Nella sezione 4.1 dell'ESRS 2, l'IRO-1 include obblighi generali di informativa sul processo dell'impresa per individuare impatti, rischi e opportunità e valutarne la rilevanza. L'SBM-3 dell'ESRS 2 prevede obblighi generali di informativa sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti derivanti dalla valutazione della rilevanza dell'impresa. |
27. |
I requisiti applicativi di cui all'appendice A comprendono un elenco delle questioni di sostenibilità contemplate negli ESRS tematici, suddivise per temi, sottotemi e sotto-sottotemi, su cui basare la valutazione della rilevanza. L'appendice E Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere fornisce un esempio della valutazione della rilevanza descritta nella presente sezione. |
28. |
Una questione di sostenibilità è «rilevante» quando soddisfa i criteri definiti per la rilevanza dell'impatto (cfr. sezione 3.4.) o per la rilevanza finanziaria (cfr. sezione 3.5) o per entrambe. |
29. |
A prescindere dall'esito della valutazione della rilevanza, l'impresa divulga sempre le informazioni prescritte da: ESRS 2 Informazioni generali (ossia tutti gli obblighi di informativa ed elementi d'informazione specificati nell'ESRS 2) e gli obblighi di informativa (compresi i relativi elementi d'informazione) in ESRS tematici relativi all'obbligo di informativa IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, elencati nell'ESRS 2, appendice C, Obblighi di informativa/applicazione in ESRS tematici applicabili congiuntamente alle informative generali ESRS 2. |
30. |
Qualora, a seguito della valutazione della rilevanza su cui ESRS 2, IRO-1, IRO-2 e SBM-3 stabiliscono obblighi di informativa, giunga alla conclusione che una questione di sostenibilità è rilevante, l'impresa:
|
31. |
Le informazioni applicabili prescritte nell'ambito di un obbligo di informativa, compresi i relativi elementi d'informazione, o un'informativa specifica a un'entità, sono divulgate se l'impresa le ritiene pertinenti, sulla base della valutazione delle informazioni rilevanti, da una o più delle seguenti prospettive:
|
32. |
Se conclude che i cambiamenti climatici non sono rilevanti e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa dell'ESRS E1 Cambiamenti climatici, l'impresa fornisce una spiegazione dettagliata delle conclusioni della sua valutazione della rilevanza riguardo ai cambiamenti climatici (cfr. ESRS 2 IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa), compresa un'analisi prospettica delle condizioni che potrebbero in futuro indurre l'impresa a concludere che i cambiamenti climatici sono rilevanti. Se l'impresa conclude che un tema diverso dai cambiamenti climatici non è rilevante e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa nel corrispondente ESRS tematico, può spiegare brevemente le conclusioni della sua valutazione della rilevanza per quel tema. |
33. |
Nel divulgare informazioni relative alle politiche, alle azioni e agli obiettivi connessi a una questione di sostenibilità valutata rilevante, l'impresa include le informazioni prescritte da tutti gli obblighi di informativa e gli elementi d'informazione previsti negli ESRS tematici e settoriali connessi a tale questione e nel corrispondente obbligo minimo di informativa su politiche, azioni e obiettivi di cui all''ESRS 2. Se non è in grado di divulgare le informazioni prescritte dagli obblighi di informativa ed elementi d'informazione di cui agli ESRS tematici o settoriali, oppure dagli obblighi minimi di informativa di cui all'ESRS 2 riguardanti le politiche, le azioni e gli obiettivi, per non aver adottato le rispettive politiche, attuato le rispettive azioni o fissato i rispettivi obiettivi, l'impresa ne dà comunicazione e può indicare un termine entro il quale intende metterli in atto. |
34. |
Nel divulgare informazioni sulle metriche utilizzate per una questione di sostenibilità rilevante conformemente alla sezione dedicata alle metriche e agli obiettivi del pertinente ESRS tematico, l'impresa:
|
35. |
Se omette le informazioni prescritte da un elemento d'informazione derivante da altre normative dell'UE elencate nell'appendice B dell'ESRS 2, l'impresa dichiara esplicitamente che le informazioni in questione non sono «rilevanti». |
36. |
L'impresa stabilisce le modalità di applicazione dei criteri, nonché le soglie appropriate, al fine di determinare:
|
3.3 Doppia rilevanza
37. |
La doppia rilevanza ha due dimensioni, segnatamente: la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria. Salvo diversa indicazione, i termini «rilevante» e «rilevanza» sono utilizzati in tutto l'ESRS per riferirsi alla doppia rilevanza. |
38. |
La valutazione della rilevanza dell'impatto e quella della rilevanza finanziaria sono interconnesse e occorre tener conto delle interdipendenze tra queste due dimensioni. In generale, il punto di partenza è la valutazione degli impatti, sebbene vi possano essere anche rischi e opportunità rilevanti non correlati agli impatti dell'impresa. Un impatto sulla sostenibilità può essere finanziariamente rilevante fin dall'inizio, oppure divenire tale, quando si può ragionevolmente prevedere che incida sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato finanziario, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine, dell'impresa. Gli impatti sono rilevati dalla prospettiva della rilevanza dell'impatto, indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza finanziaria. |
39. |
Nell'individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità nella catena del valore dell'impresa al fine di determinarne la rilevanza, l'impresa riserva una particolare attenzione agli ambiti in cui ritiene probabile che tali impatti, rischi e opportunità possano manifestarsi, in base alla natura delle attività, dei rapporti commerciali, delle aree geografiche o di altri fattori considerati. |
40. |
L'impresa valuta in che modo è condizionata dalle proprie dipendenze dalla disponibilità di risorse naturali e sociali a prezzi adeguati e di qualità idonea, indipendentemente dagli impatti potenziali che essa potrebbe avere su tali risorse. |
41. |
Gli impatti, i rischi e le opportunità principali di un'impresa sono considerati corrispondenti agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti individuati in base al principio della doppia rilevanza e pertanto comunicati nella dichiarazione sulla sostenibilità. |
42. |
L'impresa applica i criteri di cui alle sezioni 3.4 e 3.5, utilizzando soglie quantitative e/o qualitative appropriate. Le soglie appropriate sono necessarie al fine di determinare quali impatti, rischi e opportunità sono individuati e affrontati dall'impresa in quanto rilevanti e al fine determinare quali questioni di sostenibilità siano rilevanti ai fini della rendicontazione. Alcuni principi e quadri di riferimento esistenti utilizzano il termine «impatti più significativi» per riferirsi alla soglia utilizzata per individuare gli impatti descritti nell'ESRS come «impatti rilevanti». |
3.4 Rilevanza dell'impatto
43. |
Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. I rapporti commerciali comprendono quelli siti nella catena del valore dell'impresa, a monte e a valle, e non sono limitati ai rapporti contrattuali diretti. |
44. |
In tale contesto, gli impatti sulle persone o sull'ambiente comprendono gli impatti relativi a questioni ambientali, sociali e di governance. |
45. |
La valutazione della rilevanza di un impatto negativo si basa sulla procedura di dovuta diligenza definita negli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi, la rilevanza è valutata in base alla gravità dell'impatto, mentre per gli impatti negativi potenziali si valutano la gravità e la probabilità dell'impatto. La gravità si basa sui seguenti fattori:
Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto prevale sulla sua probabilità. |
46. |
Per quanto riguarda gli impatti positivi, la rilevanza è valutata in base ai seguenti aspetti:
|
3.5 Rilevanza finanziaria
47. |
L'ambito della rilevanza finanziaria ai fini della rendicontazione di sostenibilità si configura come un ampliamento dell'ambito di rilevanza utilizzato per determinare quali informazioni dovrebbero essere incluse nei bilanci dell'impresa. |
48. |
La valutazione della rilevanza finanziaria corrisponde all'individuazione di informazioni considerate rilevanti per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale nell'adozione di decisioni relative alla fornitura di risorse all'entità. In particolare, un'informazione è considerata rilevante per i fruitori principali delle relazioni finanziarie di carattere generale se è ragionevole presumere che l'omissione, l'errata indicazione o l'occultamento di detta informazione potrebbe influenzare le decisioni che tali fruitori adottano sulla base della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa. |
49. |
Una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa. Ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. I rischi e le opportunità possono derivare da eventi passati o futuri. La rilevanza finanziaria di una questione di sostenibilità non si limita agli aspetti soggetti al controllo dell'impresa, ma comprende informazioni su rischi e opportunità rilevanti attribuibili ai rapporti commerciali che non rientrano nell'ambito di consolidamento utilizzato nella redazione del bilancio. |
50. |
Le dipendenze da risorse naturali e sociali possono essere fonti di rischi o di opportunità finanziarie. Le dipendenze possono comportare due possibili effetti:
|
51. |
La rilevanza dei rischi e delle opportunità è valutata combinando l'entità potenziale dei possibili effetti finanziari e la probabilità che si verifichino. |
3.6 Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità
52. |
La valutazione della rilevanza dell'impresa può portare a individuare situazioni in cui le azioni dell'impresa per affrontare determinati impatti o rischi, o per trarre vantaggio da determinate opportunità in relazione a una questione di sostenibilità, potrebbero avere impatti negativi rilevanti o determinare rischi rilevanti in relazione a una o più questioni di sostenibilità. Per esempio:
|
53. |
In tali circostanze, l'impresa:
|
3.7 Livello di disaggregazione
54. |
Quando è necessario ai fini di una corretta comprensione dei relativi impatti, rischi e opportunità rilevanti, l'impresa disaggrega le informazioni comunicate:
|
55. |
Nel definire il livello di disaggregazione adeguato ai fini della rendicontazione, l'impresa tiene conto della disaggregazione adottata nella valutazione della rilevanza. In base ai fatti e alle circostanze specifici dell'impresa, potrebbe essere necessaria una disaggregazione per impresa figlia. |
56. |
In caso di aggregazione di dati provenienti da livelli diversi o da più dislocazioni all'interno dello stesso livello, l'impresa si accerta che tale aggregazione non occulti la specificità e il contesto necessari ai fini dell'interpretazione delle informazioni. L'impresa non aggrega le voci rilevanti di natura diversa. |
57. |
Quando presenta informazioni disaggregate per settore, l'impresa adotta la classificazione settoriale ESRS da specificare in un atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE. Nel caso in cui un ESRS tematico o settoriale imponga l'adozione di un livello specifico di disaggregazione nell'elaborazione di un'informazione specifica, prevale la prescrizione di cui all'ESRS tematico o settoriale. |
4. Dovere di diligenza
58. |
L'esito della procedura di dovere di diligenza dell'impresa ai fini della sostenibilità (denominata «dovere di diligenza» negli strumenti internazionali summenzionati) orienta la valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti da parte dell'impresa. Gli ESRS non impongono alcun obbligo di condotta per quanto riguarda il dovere di diligenza, né ampliano o modificano il ruolo degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa per quanto riguarda l'esercizio del dovere di diligenza. |
59. |
Il dovere di diligenza è il processo mediante cui le imprese individuano, prevengono, mitigano e rendono conto del modo in cui affrontano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sull'ambiente e sulle persone connessi alla loro attività. Gli impatti comprendono quelli negativi connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Il dovere di diligenza è un processo continuo che risponde alla strategia e al modello aziendale, alle attività, ai rapporti commerciali, al contesto operativo e in quello dell'approvvigionamento e delle vendite e può essere all'origine di cambiamenti in tutti questi aspetti. La procedura è descritta tra gli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. |
60. |
Questi strumenti internazionali individuano una serie di tappe nel processo del dovere di diligenza, fra cui l'individuazione e la valutazione degli impatti negativi connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Nel caso in cui l'impresa non possa affrontare tutti gli impatti contemporaneamente, la procedura di dovuta diligenza consente di attribuire priorità alle azioni in base alla gravità e alla probabilità degli impatti. È questo aspetto del processo del dovere di diligenza che orienta la valutazione degli impatti rilevanti (cfr. sezione 3.4). L'individuazione degli impatti rilevanti contribuisce anche all'individuazione dei rischi e delle opportunità rilevanti in termini di sostenibilità, che sono spesso una conseguenza di tali impatti. |
61. |
Gli elementi fondamentali del dovere di diligenza si riflettono direttamente negli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 e agli ESRS tematici, come descritto in appresso:
|
5. Catena del valore
5.1 Impresa comunicante e catena del valore
62. |
La dichiarazione sulla sostenibilità riguarda la stessa impresa che redige il bilancio. Ad esempio, se l'impresa comunicante è un'impresa madre tenuta alla redazione di bilanci consolidati, la dichiarazione sulla sostenibilità riguarderà l'intero gruppo. Quest'obbligo non si applica se l'impresa comunicante non è tenuta a redigere il bilancio o se l'impresa comunicante prepara una rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'articolo 48 decies della direttiva 2013/34/UE. |
63. |
Le informazioni sull'impresa comunicante fornite nella dichiarazione sulla sostenibilità sono estese per includere informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti collegati all'impresa tramite i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle («informazioni sulla catena del valore»). Nell'estendere le informazioni sull'impresa comunicante, l'impresa include gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi con la sua catena del valore a monte e a valle:
|
64. |
Il paragrafo 63 non prescrive la comunicazione di informazioni su tutti gli attori della catena del valore, ma solo l'inclusione di informazioni relative a informazioni rilevanti a monte e a valle della catena del valore. Diverse questioni di sostenibilità possono essere rilevanti in relazione a diverse parti della catena del valore a monte e a valle dell'impresa. Le informazioni sono estese per includere informazioni sulla catena del valore solo in relazione alle parti della catena del valore per le quali la questione è rilevante. |
65. |
L'impresa include informazioni rilevanti sulla catena del valore quando ciò è necessario per:
|
66. |
Nel determinare a quale livello, nell'ambito delle operazioni proprie e della catena del valore a monte e a valle, insorge una questione di sostenibilità rilevante, l'impresa utilizza la propria valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità sulla base del principio della doppia rilevanza (cfr. capitolo 3). |
67. |
Quando società collegate o joint venture, contabilizzate con il metodo del patrimonio netto o consolidate nel bilancio con il metodo proporzionale, fanno parte della catena del valore, ad esempio come fornitrici, l'impresa include informazioni relative a tali società collegate o joint venture, a norma del paragrafo 63, conformemente all'approccio adottato per gli altri rapporti commerciali nella catena del valore. In tal caso, nel determinare le metriche di impatto, i dati della società collegata o della joint venture non si limitano alla quota di capitale detenuta, ma sono considerati sulla base degli impatti che sono collegati ai prodotti e ai servizi dell'impresa attraverso i suoi rapporti commerciali. |
5.2 Stime basate su medie di settore e variabili proxy
68. |
La capacità dell'impresa di ottenere le necessarie informazioni sulla catena del valore a monte e a valle può variare in funzione di diversi fattori, come gli accordi contrattuali dell'impresa, il livello di controllo da essa esercitato sulle operazioni esterne all'ambito di consolidamento e il suo potere di acquisto. Quando l'impresa non ha la capacità di controllare le attività della sua catena del valore a monte e/o a valle e i suoi rapporti commerciali, può essere più difficile ottenere informazioni sulla catena del valore. |
69. |
Può accadere che l'impresa, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, non sia in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, come prescritto al paragrafo 63. In tal caso, l'impresa effettua una stima delle informazioni da comunicare riguardo alla sua catena del valore a monte e a valle, sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, come i dati sulle medie di settore e altre variabili proxy. |
70. |
Ottenere informazioni sulla catena del valore potrebbe risultare difficile anche nel caso di PMI e di altre entità della catena del valore a monte e/o a valle che non rientrano nell'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità prescritta dagli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE (cfr. ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche). |
71. |
Con riferimento alle politiche, alle azioni e agli obiettivi, la rendicontazione dell'impresa include le informazioni sulla catena del valore a monte e/o a valle nella misura in cui tali politiche, azioni e obiettivi coinvolgono gli attori della catena del valore. Per quanto riguarda le metriche, in molti casi, in particolare per quanto concerne le questioni ambientali per le quali sono disponibili variabili proxy, l'impresa può essere in grado di adempiere agli obblighi di rendicontazione senza raccogliere i dati degli attori della catena del valore a monte e a valle, in particolare delle PMI, ad esempio per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3. |
72. |
L'inserimento di stime elaborate sulla base dei dati sulle medie di settore e di altre variabili proxy non pregiudica la conformità delle informazioni sotto il profilo delle caratteristiche qualitative (cfr. capitolo 2 e sezione 7.2 Cause di incertezza nelle stime e nei risultati). |
6. Orizzonti temporali
6.1 Periodo di riferimento
73. |
Il periodo di riferimento delle dichiarazioni sulla sostenibilità dell'impresa è coerente con quello del suo bilancio. |
6.2 Mettere in relazione passato, presente e futuro
74. |
Nella dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa stabilisce, se del caso, gli opportuni collegamenti tra informazioni retrospettive e prospettiche, al fine di favorire una chiara comprensione di come le informazioni storiche si colleghino a quelle relative a previsioni future. |
6.3 Rendicontazione dei progressi compiuti rispetto all'anno base
75. |
L'anno base è la data o il periodo di riferimento storico per cui sono disponibili le informazioni e rispetto al quale possono essere confrontate nel tempo le informazioni successive. |
76. |
L'impresa presenta le informazioni comparative rispetto all'anno base per gli importi comunicati nel periodo in corso quando comunica le informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento un obiettivo, a meno che le modalità di rendicontazione dei progressi compiuti non siano già definite dall'obbligo di informativa pertinente. L'impresa può anche includere informazioni storiche riguardanti i traguardi raggiunti tra l'anno base e il periodo di riferimento, qualora si tratti di informazioni pertinenti. |
6.4 Definizione di breve, medio e lungo periodo ai fini della rendicontazione
77. |
Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa adotta gli intervalli di tempo seguenti, a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:
|
78. |
Se necessario per fornire informazioni pertinenti ai fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità, l'impresa opera un'ulteriore ripartizione del lungo periodo quando si prevede che gli impatti o le azioni interesseranno un periodo superiore a cinque anni. |
79. |
Se per voci specifiche di informazione di altri ESRS sono necessarie definizioni diverse di medio o lungo periodo, prevalgono le definizioni contenute negli altri ESRS. |
80. |
Può accadere che l'utilizzo di orizzonti temporali di medio o lungo periodo definiti al paragrafo 77 dia luogo a informazioni non pertinenti, in quanto l'impresa utilizza una diversa definizione per i) i propri processi di individuazione e gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti o ii) la delineazione delle sue azioni e la determinazione degli obiettivi. Ciò può essere dovuto a caratteristiche specifiche del settore, come flussi finanziari o cicli economici, alla durata prevista degli investimenti di capitale, agli orizzonti temporali su cui i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità basano le loro valutazioni o agli orizzonti temporali di programmazione generalmente utilizzati per i processi decisionali nel settore cui l'impresa appartiene. In tal caso l'impresa può adottare una diversa definizione di medio e/o lungo periodo (cfr. ESRS 2 BP-2, paragrafo 9). |
81. |
I riferimenti a «breve termine», «medio termine» e «lungo termine» nell'ESRS si riferiscono all'orizzonte temporale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi da 77 a 80. |
7. Redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità
82. |
Il presente capitolo illustra le prescrizioni generali che si devono applicare nella redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità. |
7.1 Presentazione delle informazioni comparative
83. |
L'impresa divulga informazioni comparative per il periodo precedente per tutte le metriche quantitative e gli importi monetari comunicati nel periodo in corso. Ove pertinente per la comprensione dell'informativa sulla sostenibilità del periodo in corso, l'impresa può anche comunicare informazioni comparative per l'informativa di carattere descrittivo. |
84. |
Quando comunica informazioni comparative che differiscono dalle informazioni comunicate nel periodo precedente, l'impresa indica quanto segue:
|
85. |
Talvolta la rettifica delle informazioni comparative per uno o più periodi precedenti per ottenere la comparabilità con il periodo in corso non è fattibile. Ad esempio, nei periodi precedenti i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l'applicazione retroattiva di una nuova definizione di una metrica od obiettivo, o da consentire la determinazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un periodo precedente, e può non essere fattibile risalire alle informazioni (cfr. ESRS 2 BP-2). Quando non è fattibile rettificare le informazioni comparative per uno o più periodi precedenti, l'impresa ne dà comunicazione. |
86. |
Quando un ESRS impone all'impresa di presentare più di un periodo comparativo per una metrica o un elemento d'informazione, prevale l'obbligo di cui al medesimo ESRS. |
7.2 Cause di incertezza nelle stime e nei risultati
87. |
Quando le metriche quantitative e gli importi monetari, comprese le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle (cfr. capitolo 5) non possono essere misurate direttamente ma soltanto stimate, si può verificare un'incertezza di misura. |
88. |
L'impresa divulga informazioni per consentire ai fruitori di comprendere le incertezze più significative che incidono sulle metriche quantitative e sugli importi monetari riportati nella sua dichiarazione sulla sostenibilità. |
89. |
L'utilizzo di ipotesi e stime ragionevoli, compresa l'analisi di scenario o di sensitività, costituisce una parte fondamentale dell'elaborazione delle informazioni relative alla sostenibilità e non pregiudica l'utilità di dette informazioni, purché le ipotesi e le stime siano descritte e spiegate con precisione. Anche un livello elevato di incertezza di misura non implica necessariamente che da tali ipotesi o stime non possano derivare informazioni utili o conformi alle caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. appendice B). |
90. |
I dati e le ipotesi utilizzati per redigere la dichiarazione sulla sostenibilità sono coerenti, per quanto possibile, con i corrispondenti dati finanziari e ipotesi utilizzati nel bilancio dell'impresa. |
91. |
Alcuni ESRS prevedono la divulgazione di informazioni sotto forma di spiegazioni su possibili eventi futuri dal risultato incerto. Nel giudicare se le informazioni riguardanti tali possibili eventi futuri siano rilevanti, l'impresa consulta il capitolo 3 e prende in considerazione:
|
92. |
Nel valutare i risultati possibili, l'impresa considera tutti i fatti e le circostanze pertinenti, comprese le informazioni riguardanti i risultati con scarsa probabilità e un impatto elevato che, se aggregati, potrebbero diventare rilevanti. Ad esempio, l'impresa potrebbe essere esposta a diversi impatti o rischi, ciascuno dei quali potrebbe determinare lo stesso tipo di perturbazione, come perturbazioni nella catena di approvvigionamento dell'impresa; Le informazioni su una singola fonte di rischio potrebbero non essere rilevanti se è altamente improbabile che le perturbazioni causate da tale fonte si verifichino. Tuttavia le informazioni sul rischio aggregato di perturbazioni nella catena di approvvigionamento da tutte le fonti potrebbero essere rilevanti (cfr. ESRS 2 BP-2). |
7.3 Aggiornamento dell'informativa concernente gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di riferimento
93. |
In alcuni casi l'impresa può ricevere le informazioni dopo il periodo di riferimento, ma prima dell'approvazione della relazione sulla gestione ai fini della presentazione. Qualora tali informazioni forniscano elementi di prova o indicazioni utili sulle condizioni esistenti alla chiusura del periodo, l'impresa, se del caso, aggiorna le stime e l'informativa sulla sostenibilità alla luce delle nuove informazioni. |
94. |
Qualora tali informazioni forniscano elementi di prova o indicazioni utili su transazioni rilevanti, altri eventi e condizioni intervenute dopo la chiusura del periodo di riferimento, l'impresa, se del caso, fornisce informazioni descrittive che indicano l'esistenza, la natura e le potenziali conseguenze di tali eventi successivi alla chiusura del periodo di riferimento. |
7.4 Modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità
95. |
La definizione e i calcoli delle metriche, incluse le metriche impiegate per stabilire e monitorare gli obiettivi devono essere coerenti nel tempo. L'impresa deve fornire dati comparativi rettificati, a meno che ciò risulti non fattibile (cfr. ESRS 2 BP-2), quando ha:
|
7.5 Errori di rendicontazione in periodi precedenti
96. |
L'impresa corregge gli errori rilevanti dei periodi precedenti rettificando gli importi comparativi per i periodi precedenti oggetto di informativa, a meno che ciò risulti non fattibile. Quest'obbligo non si estende ai periodi di riferimento precedenti il primo anno di applicazione dell'ESRS da parte dell'impresa. |
97. |
Gli errori di periodi precedenti sono omissioni ed errate misurazioni di voci nella dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa per uno o più periodi precedenti. Tali errori derivano dal mancato o erroneo utilizzo di informazioni attendibili che:
|
98. |
Tali errori includono: gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione delle definizioni per le metriche o gli obiettivi, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi. |
99. |
I potenziali errori del periodo in corso riscontrati nel medesimo periodo sono corretti prima che sia autorizzata la pubblicazione della relazione sulla gestione. Tuttavia alcuni errori rilevanti sono scoperti soltanto in un periodo successivo. |
100. |
Quando non è fattibile determinare l'effetto di un errore su tutti i periodi precedenti oggetto di presentazione, l'impresa deve rideterminare i valori interessati nelle informazioni comparative per correggere l'errore a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. Nel correggere l'informativa per un periodo precedente, l'impresa non formula ipotesi sulle probabili intenzioni della direzione aziendale in un periodo precedente, né elabora stime degli importi comunicati in un periodo precedente sulla base di informazioni conosciute a posteriori. Tale prescrizione si applica alla correzione sia delle informative retrospettive sia di quelle prospettiche. |
101. |
Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime. Può essere necessario rivedere le stime non appena si ha conoscenza di un'informazione aggiuntiva (cfr. ESRS 2 BP-2). |
7.6 Rendicontazione consolidata ed esenzione delle imprese figlie
102. |
Quando comunica le informazioni a livello consolidato, l'impresa effettua la valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti per l'intero gruppo consolidato, a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso. Essa si assicura che tutte le imprese figlie siano considerate in modo da consentire l'individuazione oggettiva di impatti, rischi e opportunità rilevanti. I criteri e le soglie per valutare un impatto, un rischio o un'opportunità come rilevante sono determinati sulla base del capitolo 3. |
103. |
Nel caso in cui individui differenze significative tra gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti a livello di gruppo e gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti di una o più imprese figlie, l'impresa fornisce una descrizione adeguata degli impatti, dei rischi e delle opportunità, a seconda dei casi, della o delle imprese figlie in questione. |
104. |
Nel valutare se le differenze tra gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti a livello di gruppo e gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti di una o più delle sue imprese figlie sono significativi, l'impresa può considerare la diversità delle circostanze, come ad esempio se la o le imprese figlie operano in un settore diverso rispetto al resto del gruppo o le circostanze di cui alla sezione 3.7 Livello di disaggregazione. |
7.7 Informazioni classificate e sensibili e informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione
105. |
L'impresa non è tenuta a divulgare informazioni classificate o informazioni sensibili, anche se considerate rilevanti. |
106. |
Nel comunicare le informazioni riguardanti la propria strategia, i propri piani e le proprie azioni, qualora un'informazione specifica corrispondente a proprietà intellettuale, know-how o a risultati dell'innovazione sia pertinente per soddisfare l'obiettivo di un obbligo di informativa, l'impresa può comunque omettere tale informazione se:
|
107. |
Se l'impresa omette informazioni classificate, informazioni sensibili o informazioni specifiche corrispondenti alla proprietà intellettuale, al know-how o ai risultati dell'innovazione in quanto soddisfa i criteri di cui al paragrafo precedente, essa si conforma all'obbligo di divulgazione in questione divulgando tutte le altre informazioni richieste. |
108. |
L'impresa compie ogni ragionevole sforzo per garantire che, oltre all'omissione delle informazioni classificate, delle informazioni sensibili o delle informazioni specifiche corrispondenti alla proprietà intellettuale, al know-how o ai risultati dell'innovazione, non sia compromessa la pertinenza globale della divulgazione in questione. |
7.8 Comunicazione delle opportunità
109. |
L'informativa riguardante la comunicazione delle opportunità dovrebbe consistere in informazioni descrittive che consentono al lettore di comprendere l'opportunità per l'impresa o per l'intero settore. Nel comunicare le opportunità, l'impresa tiene conto della rilevanza delle informazioni da divulgare. A tal fine, considera, tra l'altro, i fattori seguenti:
|
8. Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità
110. |
Il presente capitolo definisce i criteri per la presentazione delle informazioni sulle questioni di sostenibilità redatte a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE (vale a dire, la dichiarazione sulla sostenibilità) nell'ambito della relazione sulla gestione dell'impresa. Tali informazioni sono presentate in un'apposita sezione della relazione sulla gestione dedicata alla dichiarazione sulla sostenibilità. L'appendice F Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS fornisce un esempio illustrativo di una dichiarazione sulla sostenibilità, strutturata conformemente alle prescrizioni di cui al presente capitolo. |
8.1 Prescrizioni generali relative alla presentazione
111. |
Le informazioni sulla sostenibilità sono presentate:
|
8.2 Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità
112. |
Salvo per quanto riguarda la possibilità di includere le informazioni mediante riferimento conformemente alla sezione 9.1 Inclusione mediante riferimento, l'impresa comunica tutte le informative applicabili richieste dagli ESRS conformemente al capitolo 1 in una sezione specifica della relazione sulla gestione. |
113. |
L'impresa include nella sua dichiarazione sulla sostenibilità le informative a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dei regolamenti delegati della Commissione che specificano il contenuto e le altre modalità di tali informative. L'impresa garantisce che dette informazioni siano identificabili separatamente nella dichiarazione sulla sostenibilità. Le informative relative a ciascuno degli obiettivi ambientali definiti nel regolamento sulla tassonomia sono presentate insieme in una parte chiaramente identificabile della sezione relativa all'ambiente della dichiarazione sulla sostenibilità. Tali informative non sono soggette alle disposizioni dell'ESRS, ad eccezione del presente paragrafo e del paragrafo 115, prima frase. |
114. |
Quando l'impresa include nella sua dichiarazione sulla sostenibilità ulteriori informazioni derivanti i) da altre normative che le impongono di comunicare informazioni sulla sostenibilità, o ii) da principi e quadri generalmente accettati in materia di informativa sulla sostenibilità, compresi orientamenti non obbligatori e orientamenti settoriali, pubblicati da altri organismi di normazione (ad esempio materiale tecnico emanato dall'International Sustainability Standards Board o dalla Global Reporting Initiative), tali informazioni:
|
115. |
L'impresa struttura la propria dichiarazione sulla sostenibilità in quattro parti, nell'ordine seguente: informazioni generali, informazioni ambientali (comprese le comunicazioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852), informazioni sociali e informazioni sulla governance. Fermo restando quanto disposto nella sezione 3.6. Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità, quando le informazioni fornite in una parte contengono informazioni che devono essere comunicate in un'altra parte, l'impresa può fare riferimento in una parte alle informazioni presentate nell'altra, evitando ripetizioni. L'impresa può applicare la struttura dettagliata illustrata nell'appendice F. |
116. |
Le informative richieste dagli ESRS settoriali sono raggruppate per ambiti di rendicontazione e, se del caso, per temi di sostenibilità. Sono presentate unitamente alle informative richieste dall'ESRS 2 e dai corrispondenti ESRS tematici. |
117. |
Quando elabora informative rilevanti specifiche per l'entità conformemente al paragrafo 11, l'impresa comunica tali informative unitamente alle informative non settoriali e settoriali più pertinenti. |
9. Collegamenti con altre parti della rendicontazione societaria e informazioni collegate
118. |
L'impresa fornisce informazioni che consentono ai fruitori della sua dichiarazione di sostenibilità di comprendere i collegamenti tra le diverse informazioni contenute nella dichiarazione e le connessioni tra le informazioni contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità e altre informazioni che l'impresa divulga in altre parti della sua rendicontazione societaria. |
9.1 Inclusione mediante riferimento
119. |
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 120, le informazioni prescritte da un obbligo di informativa di cui a un ESRS, compreso un elemento d'informazione specifico prescritto da un obbligo di informativa, possono essere incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità mediante riferimento:
|
120. |
L'impresa può includere le informazioni facendo riferimento ai documenti, o parti di essi, elencati nel paragrafo 119, purché le informazioni incluse mediante riferimento:
|
121. |
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 120, le informazioni prescritte da un obbligo di informativa di cui a un ESRS, compreso un elemento d'informazione specifico, prescritto da un obbligo di informativa, possono essere incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità mediante riferimento alla relazione dell'impresa redatta a norma del regolamento (UE) n. 1221/2009 che istituisce il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE (12). In questo caso, l'impresa fa in modo che le informazioni incluse mediante riferimento siano predisposte utilizzando gli stessi criteri adottati per la redazione delle informazioni di cui agli ESRS, compresi l'ambito di consolidamento e il trattamento delle informazioni sulla catena del valore. |
122. |
Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità facendo ricorso all'inclusione mediante riferimento, l'impresa tiene conto della coerenza complessiva delle informazioni comunicate e si accerta che l'inclusione mediante riferimento non pregiudichi la leggibilità della dichiarazione sulla sostenibilità. L'appendice G Esempio di inclusione mediante riferimento fornisce un esempio illustrativo di inclusione mediante riferimento (cfr. ESRS 2 BP-2). |
9.2 Informazioni collegate e collegamento con il bilancio
123. |
L'impresa descrive le relazioni tra le diverse informazioni. A tal fine potrebbe essere necessario mettere in relazione le informazioni descrittive riguardanti la governance, la strategia e la gestione del rischio con le metriche e gli obiettivi corrispondenti. Per esempio, nel fornire informazioni collegate l'impresa potrebbe dover spiegare l'effetto, o il probabile effetto, della sua strategia sui suoi bilanci o piani finanziari, oppure spiegare in che modo la sua strategia si collega alle metriche e agli obiettivi utilizzati per misurare i progressi compiuti rispetto alle prestazioni. Inoltre l'impresa potrebbe dover spiegare in che modo il suo uso delle risorse naturali e i cambiamenti all'interno della sua catena di approvvigionamento potrebbero amplificare, modificare o ridurre i suoi impatti, rischi e opportunità rilevanti. Potrebbe essere necessario collegare tali informazioni alle informazioni sugli effetti attuali o attesi sui suoi costi di produzione, alla sua risposta strategica per mitigare tali impatti o rischi e ai suoi investimenti collegati in nuovi attivi. L'impresa può anche dover collegare le informazioni descrittive alle metriche e agli obiettivi collegati e alle informazioni contenute nel bilancio. Le informazioni che descrivono i collegamenti devono essere chiare e concise. |
124. |
Quando la dichiarazione sulla sostenibilità include importi monetari o altri elementi d'informazione quantitativi che superano una soglia di rilevanza e sono presentati in bilancio (collegamento diretto tra informazioni riportate nella dichiarazione sulla sostenibilità e quelle contenute nel bilancio), l'impresa include un riferimento al paragrafo del bilancio in cui è possibile reperire le informazioni corrispondenti. |
125. |
La dichiarazione sulla sostenibilità può includere importi monetari o altri elementi d'informazione quantitativi che superano una soglia di rilevanza e sono un'aggregazione o una parte di importi monetari o dati quantitativi presentati nel bilancio dell'impresa (connettività indiretta tra informazioni riportate nella dichiarazione sulla sostenibilità e quelle contenute nel bilancio). In tal caso, l'impresa spiega in che modo tali importi o elementi d'informazione della dichiarazione sulla sostenibilità sono collegati agli importi più pertinenti presentati nel bilancio. Questa informativa contiene un riferimento alla voce e/o ai paragrafi pertinenti del bilancio in cui è possibile reperire le informazioni corrispondenti. Ove appropriato, può essere è fornita una riconciliazione, che può essere presentata sotto forma di tabella. |
126. |
Nel caso di informazioni che esulano dal disposto dei paragrafi 124 e 125, l'impresa spiega, sulla base di una soglia di rilevanza, la coerenza dei dati significativi, delle ipotesi utilizzate e delle informazioni qualitative incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità con i corrispondenti dati, ipotesi e informazioni qualitative inclusi nel bilancio. Ciò può verificarsi quando la dichiarazione sulla sostenibilità comprende:
|
127. |
La coerenza di cui al paragrafo 126 è a livello di singolo elemento d'informazione e comprende un riferimento alla pertinente voce o paragrafo o nota del bilancio. Nel caso in cui dati, ipotesi e informazioni qualitative significative non siano coerenti, l'impresa lo dichiara e ne spiega il motivo. |
128. |
Esempi di elementi per i quali è richiesta la spiegazione di cui al paragrafo 126 sono:
|
129. |
Gli ESRS tematici e settoriali possono comprendere l'obbligo di includere riconciliazioni o di illustrare la coerenza di dati e ipotesi per obblighi di informativa specifici. In questi casi, prevalgono gli obblighi di cui a tali ESRS. |
10 Disposizioni transitorie
10.1 Disposizione transitoria relativa all'informativa specifica per l'entità
130. |
La misura in cui le questioni di sostenibilità sono contemplate dagli ESRS è destinata ad evolversi man mano che saranno definiti ulteriori obblighi di informativa. È pertanto probabile che nel tempo le informative specifiche per l'entità saranno sempre meno necessarie, in particolare a seguito della futura adozione di norme settoriali specifiche. |
131. |
Nel definire la propria informativa specifica per l'entità, l'impresa può adottare misure transitorie per la redazione delle prime tre dichiarazioni sulla sostenibilità annuali con le quali potrà, in via prioritaria:
|
10.2 Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Catena del valore
132. |
Per i primi 3 anni di rendicontazione di sostenibilità dell'impresa nell'ambito dell'ESRS, qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla catena del valore a monte e a valle, l'impresa illustra gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore a monte e a valle, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i piani per ottenerle in futuro. |
133. |
Per i primi 3 anni della rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS, al fine di tenere conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni dagli attori lungo tutta la loro catena del valore e al fine di limitare l'onere per le PMI nella catena del valore:
|
134. |
I paragrafi 132 e 133 si applicano indipendentemente dal fatto che il pertinente attore della catena del valore sia o meno una PMI. |
135. |
A decorrere dal quarto anno di rendicontazione a norma degli ESRS l'impresa include le informazioni sulla catena del valore a monte e/o a valle in conformità del paragrafo 63. In tal caso, le informazioni che devono essere ottenute dalle piccole e medie imprese nella catena del valore a monte e/o a valle dell'impresa a norma degli ESRS non supereranno quelle previste dai futuri ESRS riguardanti le PMI quotate. |
10.3 Disposizione transitoria relativa alla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative
136. |
Per facilitare la prima applicazione del presente principio, l'impresa non è tenuta a comunicare le informazioni comparative prescritte dalla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative nel primo anno di preparazione della dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi del ESRS. Per gli obblighi di informativa elencati nell'appendice C Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente, questa disposizione transitoria si applica con riferimento al primo anno di applicazione obbligatoria dell'obbligo di informativa introdotto. |
10.4 Disposizione transitoria: Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente
137. |
L'appendice C Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente definisce disposizioni di introduzione graduale per gli obblighi di informativa o gli elementi d'informazione degli obblighi d'informativa di cui agli ESRS che possono essere omessi o che non sono applicabili nel primo anno o nei primi anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi degli ESRS. |
Appendice A
Requisiti applicativi
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
Informative specifiche per l'entità
RA 1. |
Le informative specifiche per l'entità consentono ai fruitori di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità dell'impresa in relazione a questioni ambientali, sociali o di governance. |
RA 2. |
Nell'elaborare le informative specifiche per l'entità, l'impresa si accerta che:
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RA 3. |
Nel determinare l'utilità dell'inserimento di metriche nelle informative specifiche per l'entità, l'impresa prende in considerazione quanto segue:
|
RA 4. |
Nell'elaborare le informative specifiche per l'entità, l'impresa valuta con attenzione:
|
RA 5. |
È possibile trarre ulteriori indicazioni per l'elaborazione delle informative specifiche per l'entità dall'esame delle informazioni richieste dagli ESRS tematici che affrontano questioni di sostenibilità analoghe. |
Doppia rilevanza
I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza
RA 6. |
Oltre alle categorie di portatori di interessi elencate nel paragrafo 22, le categorie comuni di portatori di interessi sono le seguenti: dipendenti e altri lavoratori, fornitori, consumatori, clienti, utilizzatori finali, comunità locali e persone in situazione di vulnerabilità e autorità pubbliche, comprese autorità di normazione, autorità di vigilanza e banche centrali. |
RA 7. |
La natura può essere considerata un portatore di interessi silenzioso. In questo caso la valutazione della rilevanza dell'impresa si può basare su dati ecologici e su dati relativi alla conservazione delle specie. |
RA 8. |
La valutazione della rilevanza è orientata dal dialogo con i portatori di interessi coinvolti. L'impresa può coinvolgere i portatori di interessi o i loro rappresentati (come i dipendenti o i sindacati), insieme ai fruitori della rendicontazione di sostenibilità e ad altri esperti, invitandoli a fornire riscontri e contributi in merito a impatti, rischi e opportunità rilevanti per l'impresa. |
Valutazione della rilevanza dell'impatto
RA 9. |
La valutazione della rilevanza dell'impatto e la determinazione delle questioni rilevanti che devono essere comunicate da parte dell'impresa si articola nelle tre fasi seguenti:
|
Caratteristiche di gravità
RA 10. |
La gravità è determinata dai seguenti fattori:
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RA 11. |
Una qualsiasi delle tre caratteristiche (entità, portata e natura irrimediabile) possono rendere grave un impatto negativo. Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto prevale sulla sua probabilità. |
Impatti connessi all'impresa
RA 12. |
A titolo d'esempio:
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Valutazione della rilevanza finanziaria
RA 13. |
Di seguito sono riportati esempi del modo in cui impatti e dipendenze costituiscono una fonte di rischi o di opportunità:
|
RA 14. |
L'individuazione dei rischi e delle opportunità che incidono sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, sul risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso al finanziamento o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine, o che potrebbero ragionevolmente incidere su di essa, costituisce il punto di partenza per la valutazione della rilevanza finanziaria. In questo contesto, l'impresa prende in considerazione:
|
RA 15. |
Dopo avere individuato i rischi e le opportunità, l'impresa determina quali siano rilevanti ai fini della rendicontazione. Ciò si basa su una combinazione tra: i) probabilità di accadimento e ii) entità potenziale degli effetti finanziari determinati sulla base di soglie appropriate. In questa fase il contributo di tali rischi e opportunità agli effetti finanziari nel breve, medio e lungo periodo è considerato sulla base di:
|
Questioni di sostenibilità da includere nella valutazione della rilevanza
RA 16. |
Nell'effettuare la valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione l'elenco delle questioni di sostenibilità contemplate negli ESRS tematici. Qualora, a seguito della valutazione della rilevanza dell'impresa (cfr. ESR 2 IRO-1), una determinata questione di sostenibilità presente in tale elenco risulti rilevante, l'impresa comunica le informazioni conformemente ai corrispondenti obblighi di informativa dell'ESRS tematico pertinente. L'utilizzo di tale elenco non sostituisce il processo di determinazione delle questioni rilevanti. L'elenco è uno strumento di ausilio per la valutazione della rilevanza dell'impresa. Nel determinare le questioni rilevanti, l'impresa è comunque tenuta a considerare la propria situazione specifica. Ove necessario, l'impresa elabora anche un'informativa specifica per l'entità riguardante gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti non contemplati dagli ESRS, come descritto nel paragrafo 11.
|
Stime basate su medie di settore e variabili proxy
RA 17. |
Se l'impresa, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, non è in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle come prescritto dal paragrafo 63, stima le informazioni da comunicare sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili di cui dispone alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti. Ciò comprende, fra l'altro, informazioni interne ed esterne, quali dati provenienti da fonti indirette, dati sulle medie di settore, analisi di campioni, dati di mercato e dei gruppi di pari, altre variabili proxy o dati basati sulle spese. |
Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità
RA 18. |
A titolo di esempio, per quanto riguarda il paragrafo 115 della sezione 8.2 Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa che tratta le questioni ambientali e sociali nella stessa politica può fare riferimenti incrociati. Ciò vuol dire che l'impresa può comunicare le informazioni sulla politica nell'informativa ambientale e rinviare ad esse nell'informativa sociale pertinente oppure viceversa. È consentita la presentazione consolidata delle politiche su tutti i temi. |
Appendice B
Caratteristiche qualitative delle informazioni
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. La presente appendice definisce le caratteristiche qualitative che le informazioni presentate nella dichiarazione sulla sostenibilità redatta conformemente agli ESRS devono soddisfare.
Pertinenza
CQ 1. |
Le informazioni sulla sostenibilità sono pertinenti quando possono fare la differenza nelle decisioni dei fruitori secondo un approccio di doppia rilevanza (cfr. capitolo 3). |
CQ 2. |
Un'informazione può fare la differenza in una decisione anche se alcuni fruitori scelgono di non usufruirne o ne sono già venuti a conoscenza da altre fonti. Le informazioni sulla sostenibilità possono influire sulle decisioni dei fruitori se hanno valore predittivo, valore confermativo o entrambi. Le informazioni hanno valore predittivo se possono essere utilizzate come contributo nei processi impiegati dai fruitori per prevedere risultati futuri. Per avere valore predittivo, le informazioni sulla sostenibilità non devono necessariamente essere una previsione o una stima, ma hanno piuttosto valore predittivo se impiegate dai fruitori per fare le proprie previsioni. |
CQ 3. |
Le informazioni hanno valore confermativo se offrono un riscontro (in termini di conferma o modifica) su valutazioni precedenti. |
CQ 4. |
La rilevanza è un aspetto della pertinenza specifico per l'entità basato sulla natura o sull'entità delle voci cui l'informazione si riferisce, o su entrambe, valutate nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità dell'impresa (cfr. capitolo 3). |
Rappresentazione fedele
CQ 5. |
Per essere utili, le informazioni devono non solo rappresentare un fenomeno pertinente, ma devono anche rappresentare fedelmente la sostanza del fenomeno che intendono rappresentare. Per una rappresentazione fedele le informazioni devono essere i) complete, ii) neutrali e iii) accurate. |
CQ 6. |
Una descrizione completa di un impatto, di un rischio o di un'opportunità comprende tutte le informazioni rilevanti necessarie ai fruitori per comprendere tale impatto, rischio od opportunità. Ciò include il modo in cui l'impresa ha adattato la propria strategia, la propria gestione del rischio e la propria governance in risposta a tale impatto, rischio od opportunità, come pure le metriche individuate al fine di definire gli obiettivi e misurare le prestazioni. |
CQ 7. |
Una rappresentazione neutrale è una rappresentazione in cui la selezione o la comunicazione delle informazioni è scevra da pregiudizi. Le informazioni sono neutrali se non sono parziali, ponderate, enfatizzate, sottaciute o manipolate in altro modo con l'intento di rendere più probabile che i fruitori le accolgano favorevolmente o sfavorevolmente. Sono equilibrate, in modo da trattare gli aspetti favorevoli/positivi e sfavorevoli/negativi. È riservata pari attenzione agli impatti rilevanti sia positivi che negativi da una prospettiva di rilevanza dell'impatto nonché ai rischi e alle opportunità rilevanti da una prospettiva di rilevanza finanziaria. Per avere una descrizione neutrale, le informazioni sulla sostenibilità in termini di aspirazioni, per esempio obiettivi o piani, riguardano sia le aspirazioni che i fattori che potrebbero impedire all'impresa di realizzarle. |
CQ 8. |
La neutralità è favorita dall'esercizio della prudenza, definito come l'esercizio di cautela nel formulare giudizi in condizioni di incertezza. Per essere neutrali le informazioni non sono compensate. L'esercizio della prudenza significa che le opportunità non sono sopravvalutate e i rischi non sono sottovalutati. Analogamente, l'esercizio della prudenza non consente la sottovalutazione delle opportunità o la sopravvalutazione dei rischi. L'impresa può presentare informazioni compensate, in aggiunta ai valori lordi, se tale presentazione non occulta informazioni importanti e comprende una chiara spiegazione degli effetti e dei motivi della compensazione. |
CQ 9. |
Le informazioni possono essere accurate senza essere perfettamente precise sotto tutti i punti di vista. Informazioni accurate implicano che l'impresa abbia attuato processi e controlli interni adeguati per evitare errori rilevanti o errate misurazioni rilevanti. Pertanto le stime sono presentate mettendone chiaramente in evidenza le possibili limitazioni e l'incertezza associata (cfr. sezione 7.2). Il grado di precisione necessario e raggiungibile, e i fattori che rendono le informazioni accurate, dipendono dalla natura delle informazioni e dalla natura degli aspetti in esse trattati. L'accuratezza richiede, ad esempio, che:
|
Comparabilità
CQ 10. |
Le informazioni sulla sostenibilità sono comparabili quando possono essere confrontate con le informazioni fornite dall'impresa in periodi precedenti e possono essere confrontate con le informazioni fornite da altre imprese, in particolare quelle con attività simili o che operano nello stesso settore. Un punto di riferimento per il confronto può essere rappresentato da un obiettivo, uno scenario di base, un parametro di riferimento settoriale, informazioni comparabili provenienti da altre imprese o da un organismo riconosciuto a livello internazionale, ecc. |
CQ 11. |
La coerenza è collegata alla comparabilità, ma non vi equivale. Per coerenza si intende l'utilizzo, da parte dell'impresa e di altre imprese, degli stessi approcci o metodi per la stessa questione di sostenibilità da un periodo all'altro. La coerenza contribuisce al perseguimento dell'obiettivo della comparabilità. |
CQ 12. |
Comparabilità non significa uniformità. Affinché le informazioni siano comparabili, gli elementi simili devono sembrare simili ed elementi differenti devono sembrare differenti. La comparabilità non migliora facendo sembrare simili cose diverse, né tantomeno facendo sembrare diverse cose simili. |
Verificabilità
CQ 13. |
La verificabilità contribuisce a infondere nei fruitori fiducia nel fatto che le informazioni siano complete, neutrali e accurate. Un'informazione sulla sostenibilità è verificabile se l'informazione stessa o i dati dai quali è stata ricavata possono essere corroborati. |
CQ 14. |
Per verificabilità si intende che vari osservatori indipendenti e competenti potrebbero trovare a un accordo, seppure non necessariamente completo, sul fatto che una particolare descrizione sia una rappresentazione fedele. Le informazioni sulla sostenibilità sono fornite in modo tale da favorirne la verificabilità, ad esempio:
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CQ 15. |
Alcune informazioni sulla sostenibilità saranno sotto forma di spiegazioni o di informazioni prospettiche. Tali informazioni possono essere dimostrabili rappresentando fedelmente su base fattuale, ad esempio, le strategie, i piani e le analisi dei rischi dell'impresa. Al fine di agevolare i fruitori nel decidere se avvalersi di tali informazioni, l'impresa descrive le ipotesi e i metodi utilizzati per la loro elaborazione, nonché altri fattori che forniscono elementi di prova utili per confermare che le informazioni riflettano gli effettivi piani o decisioni adottati dall'impresa. |
Comprensibilità
CQ 16. |
Le informazioni sulla sostenibilità sono comprensibili quando sono chiare e concise. Un'informazione comprensibile consente a un lettore ragionevolmente competente di comprendere l'informazione comunicata. |
CQ 17. |
Affinché un'informativa sulla sostenibilità sia concisa è necessario a) evitare informazioni generiche «stereotipate» che non sono specifiche all'impresa; b) evitare la duplicazione inutile di informazioni, anche di quelle incluse in bilancio; e c) utilizzare un linguaggio chiaro, con frasi e paragrafi ben costruiti. Un'informativa concisa contiene soltanto informazioni rilevanti. Le informazioni integrative presentate ai sensi del paragrafo113 sono fornite in modo tale da non occultare informazioni rilevanti. |
CQ 18. |
La chiarezza potrebbe essere migliorata differenziando le informazioni riguardanti gli sviluppi nel periodo di riferimento dalle informazioni «fisse», che restano relativamente invariate da un periodo all'altro. È possibile farlo, ad esempio, descrivendo gli aspetti dei processi di governance e di gestione del rischio dell'impresa legati alla sostenibilità che sono cambiati rispetto al periodo di riferimento precedente separatamente da quelli che sono rimasti invariati. |
CQ 19. |
La completezza, la chiarezza e la comparabilità dell'informativa sulla sostenibilità dipendono tutte da una presentazione delle informazioni come un insieme coerente. Affinché l'informativa sulla sostenibilità sia coerente, deve essere presentata in modo tale da spiegare il contesto e i rapporti tra le informazioni collegate. Ai fini della coerenza è inoltre necessario che l'impresa fornisca le informazioni in modo tale da consentire ai fruitori di collegare le informazioni relative agli impatti, ai rischi e alle opportunità legati alla sostenibilità con le informazioni contenute nei bilanci dell'impresa. |
CQ 20. |
Se i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità trattati in bilancio hanno implicazioni significative per la rendicontazione di sostenibilità, l'impresa può includere nella dichiarazione sulla sostenibilità le informazioni necessarie ai fruitori per valutare tali implicazioni, e fornire gli opportuni collegamenti con il bilancio (cfr. capitolo 9). Il livello delle informazioni, la granularità e la tecnicità sono in linea con le esigenze e le aspettative dei fruitori. Le abbreviazioni sono evitate e le unità di misura sono definite e indicate. |
Appendice C
Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
ESRS |
Obbligo di informativa |
Denominazione completa dell'obbligo di informativa |
Termine di introduzione graduale o data di efficacia (compreso il primo anno) |
ESRS 2 |
SBM-1 |
Strategia, modello aziendale e catena del valore |
L'impresa comunica le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-1, paragrafo 40, lettera b) (ripartizione dei ricavi totali per settore ESRS significativo) e dal paragrafo 40, lettera c) (elenco dei settori ESRS significativi aggiuntivi) a decorrere dalla data di applicazione specificata in un atto delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE. |
ESRS 2 |
SBM-3 |
Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera e) (effetti finanziari attesi). L'impresa può ottemperare all'ESRS SBM-3, paragrafo 48, lettera e), comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile. |
ESRS E1 |
E1-6 |
Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES |
Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere gli elementi d'informazione sulle emissioni di ambito 3 e le emissioni totali di GES. |
ESRS E1 |
E1-9 |
Effetti finanziari attesi derivanti da rischi fisici e di transizione rilevanti e opportunità potenziali legate al clima |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E1-9. L'impresa può conformarsi all'ESRS E1-9 comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile. |
ESRS E2 |
E2-6 |
Effetti finanziari attesi di impatti, rischi e opportunità legati all'inquinamento |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E2-6. Fatte salve le informazioni prescritte dal paragrafo 40, lettera b), sulle spese operative e in conto capitale sostenute nel periodo di riferimento in concomitanza con gli incidenti e i depositi più importanti, nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E2-6 comunicando soltanto informazioni qualitative. |
ESRS E3 |
E3-5 |
Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati alle acque e risorse marine |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E3-5Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E3-5 comunicando soltanto informazioni qualitative. |
ESRS E4 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS E4. |
ESRS E4 |
E4-6 |
Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati alla biodiversità e agli ecosistemi |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E4-6. Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E4-6 comunicando soltanto informazioni qualitative. |
ESRS E5 |
E5-6 |
Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati all'uso delle risorse e all'economia circolare |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E5-6. Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E5-6 comunicando soltanto informazioni qualitative. |
ESRS S1 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S1. |
ESRS S1 |
S1-7 |
Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere la comunicazione di tutti gli elementi d'informazione presenti in questo obbligo di informativa. |
ESRS S1 |
S1-8 |
Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere questo obbligo di informativa per quanto riguarda i propri dipendenti nei paesi non-SEE. |
ESRS S1 |
S1-11 |
Protezione sociale |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-11. |
ESRS S1 |
S1-12 |
Percentuale di dipendenti con disabilità |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-12. |
ESRS S1 |
S1-13 |
Formazione e sviluppo delle competenze |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-13. |
ESRS S1 |
S1-14 |
Salute e sicurezza |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere gli elementi d'informazione sui casi di malattia professionale e sul numero di giorni persi a seguito di lesioni, infortuni, decessi e malattie professionali. |
ESRS S1 |
S1-14 |
Salute e sicurezza |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere la comunicazione di informazioni sui lavoratori non dipendenti. |
ESRS S1 |
S1-15 |
Equilibrio tra vita professionale e vita privata |
Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-15. |
ESRS S2 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S2. |
ESRS S3 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S3. |
ESRS S4 |
Tutti gli obblighi di informativa |
Tutti gli obblighi di informativa |
Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S4. |
Appendice D
Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti per quanto riguarda le quattro parti della rendicontazione descritte al paragrafo 115.
Parte della relazione sulla gestione |
Codice ESRS |
Titolo |
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ESRS 2 |
Le Informazioni generali, comprese le informazioni fornite a norma dei requisiti applicativi degli ESRS tematici elencati nell'ESRS 2, appendice C. |
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Non pertinente |
Informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia) |
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ESRS E1 |
Cambiamenti climatici |
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ESRS E2 |
Inquinamento |
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ESRS E3 |
Acque e risorse marine |
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ESRS E4 |
Biodiversità ed ecosistemi |
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ESRS E5 |
Uso delle risorse ed economia circolare |
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ESRS S1 |
Forza lavoro propria |
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ESRS S2 |
Lavoratori nella catena del valore |
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ESRS S3 |
Comunità interessate |
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ESRS S4 |
Consumatori e utilizzatori finali |
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ESRS G1 |
Condotta delle imprese |
Appendice E
Diagramma di flusso per la determinazione delle informative nell'ambito dell'ESRS
La valutazione della rilevanza è il punto di partenza per la rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS. La presente appendice fornisce un'illustrazione non vincolante della valutazione della rilevanza finanziaria e della rilevanza dell'impatto di cui al capitolo 3. Nella sezione 4.1 dell'ESRS 2, l'IRO-1 include obblighi generali di informativa sul processo dell'impresa per individuare impatti, rischi e opportunità e valutarne la rilevanza. L'SBM-3 dell'ESRS 2 prevede obblighi generali di informativa sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti derivanti dalla valutazione della rilevanza dell'impresa. L'impresa può omettere tutti gli obblighi di informativa in un principio tematico se ha ritenuto che l'argomento in questione non sia rilevante. In tal caso può fornire una breve spiegazione delle conclusioni della valutazione della rilevanza per il tema di cui trattasi, ma deve fornire una spiegazione dettagliata nel caso dei cambiamenti climatici nell'ambito dell'ESRS E1 (IRO-2 ESRS 2). Gli ESRS stabiliscono obblighi di informativa, non requisiti comportamentali. Gli obblighi di informativa in relazione a piani d'azione, obiettivi, politiche, analisi degli scenari e piani di transizione sono proporzionati in quanto dipendono dall'impresa che li detiene e quindi dalle dimensioni, dalla capacità, dalle risorse e dalle competenze dell'impresa stessa. Nota: Il diagramma di flusso di seguito riportato non contempla la situazione in cui l'impresa valuta che una questione di sostenibilità è rilevante, ma non rientra in un principio tematico, nel qual caso l'impresa deve pubblicare un'ulteriore informativa specifica per l'entità (ESRS 1, paragrafo 30, lettera b)).