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Document 32019R2181

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2181 della Commissione del 16 dicembre 2019 che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/8842

GU L 330 del 20.12.2019, pp. 16–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2181/oj

20.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2181 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

che specifica le caratteristiche tecniche concernenti elementi comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni elementi statistici sono comuni a vari set di dati in tutti e sette i domini stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Nell’interesse della comparabilità e per garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi in tutta l’Unione, è necessario specificare le caratteristiche tecniche elencate all’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, che dovrebbero applicarsi a tutti i domini.

(2)

Sono necessarie statistiche a livello sia nazionale che regionale. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione statistiche disaggregate per unità territoriali. Allo scopo di stabilire statistiche regionali comparabili, è pertanto opportuno fornire dati sulle unità territoriali conformemente alla classificazione NUTS.

(3)

Le statistiche sull’istruzione, sull’occupazione e sui settori economici dovrebbero essere comparabili a livello internazionale; per tale motivo gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione dovrebbero utilizzare classificazioni statistiche compatibili con le classificazioni ISCED (2), ISCO (3) e NACE (4).

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione nonché le descrizioni delle variabili e delle classificazioni statistiche per gli elementi comuni a vari set di dati di cui al regolamento (UE) 2019/1700.

Articolo 2

Definizioni utilizzate per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«abitazione» o «unità abitativa»: un edificio, o parte di esso, altre strutture o locali destinati a fini abitativi, incluse le «abitazioni convenzionali» e le «altre unità abitative» quali definite nell’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione (5);

2)

«famiglia unipersonale»: una famiglia costituita da una persona che vive abitualmente da sola in un’unità abitativa distinta o che occupa, come pensionante, uno o più locali distinti di un’unità abitativa ma non forma con nessuno degli altri occupanti dell’unità abitativa una famiglia pluripersonale;

3)

«famiglia pluripersonale»: una famiglia costituita da un gruppo di due o più persone che risiedono abitualmente insieme in un’unità abitativa o in parte di un’unità abitativa e condividono il reddito e le spese della famiglia con gli altri componenti della famiglia;

4)

«componente della famiglia»: persona dimorante abitualmente in una famiglia;

5)

«domicilio della famiglia»: un’unità abitativa occupata dai componenti di una famiglia pluripersonale, nonché da persone che, pur trascorrendo un certo tempo altrove, mantengono stretti legami con i componenti della famiglia pluripersonale, in particolare attraverso vincoli di parentela o soggiorni regolari;

6)

«condivisione del reddito familiare»: il contributo al reddito familiare e/o il godimento del reddito familiare;

7)

«spese della famiglia»: le spese sostenute dai componenti della famiglia affinché quest’ultima possa provvedere alle necessità della vita quotidiana. Comprendono le spese connesse all’abitazione (segnatamente canoni di locazione, spese condominiali o di manutenzione della casa e assicurazione sull’abitazione) e le altre spese connesse alla vita quotidiana, comprendenti necessità quali beni alimentari, abbigliamento, prodotti sanitari, mobili, attrezzature e utensili, spese legate al pendolarismo e ad altre forme di trasporto, assistenza medica e assicurazione, istruzione e formazione, attività ricreative e sportive e vacanze;

8)

«convivenza»: enti o istituzioni, pubblici o privati, che forniscono a un gruppo di persone una dimora di lunga durata e i servizi, anche ricreativi, necessari alla vita quotidiana. La maggior parte delle convivenze rientra in una delle seguenti categorie:

ospedali, hospice, centri di convalescenza, strutture per disabili, istituti psichiatrici, case di riposo e case di cura;

residenze assistite e istituzioni di assistenza sociale, compresi i ricoveri per senzatetto, richiedenti asilo o rifugiati;

campi militari e caserme;

istituti penitenziari e stabilimenti carcerari, centri detentivi e di ritenzione, prigioni;

istituti religiosi;

case dello studente riservate al ciclo terziario (secondo modalità specifiche).

Articolo 3

Caratteristiche tecniche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione

1.   Le unità di osservazione sono costituite da famiglie o dalle persone che compongono famiglie.

2.   Se una persona vive regolarmente in più abitazioni, si considera luogo di dimora abituale l’abitazione in cui tale persona trascorre la maggior parte dell’anno, indipendentemente dal fatto che detta abitazione sia situata altrove nel paese o all’estero.

3.   Nell’applicare il concetto statistico di dimora abituale, i casi particolari vengono trattati in conformità all’articolo 4.

4.   Le persone che dimorano abitualmente in alberghi sono escluse, in linea di principio, dalla popolazione delle famiglie. Possono tuttavia essere considerate appartenenti a tale popolazione se questo è il modo in cui la loro situazione è definita nel loro paese di residenza, nel qual caso ciò viene descritto chiaramente nella relazione sulla qualità di cui al regolamento (UE) 2019/1700.

5.   Dalle famiglie possono essere escluse le persone le cui necessità di alloggio e sostentamento sono soddisfatte da una convivenza e che, alla data di riferimento (definita per una specifica rilevazione di dati), vi hanno trascorso o prevedono di trascorrervi un periodo di 12 mesi o più.

6.   Le persone che prestano servizio militare obbligatorio (militari di leva) sono incluse nella popolazione delle famiglie se il loro servizio dura meno di 12 mesi o se trascorrono periodi di tempo significativi presso il domicilio della famiglia e dipendono economicamente dai genitori, dai tutori legali o da altri componenti della famiglia mentre prestano il servizio militare obbligatorio. In deroga a quanto precede, ai fini della rilevazione dei dati nel dominio delle forze di lavoro tutti i militari di leva sono esclusi dalla popolazione delle famiglie.

7.   Tutte le persone che dimorano abitualmente in una famiglia, indipendentemente dall’esistenza di un legame con altri componenti della medesima, sono considerate componenti di una famiglia pluripersonale se condividono il reddito o le spese della famiglia con altri componenti della famiglia. I coinquilini che occupano, condividendola, un’unità abitativa e che condividono solo le spese connesse all’abitazione, ma non il reddito familiare, non sono considerati appartenenti a una famiglia pluripersonale che occupa detta unità abitativa, anche se ne condividono alcune altre spese secondarie.

8.   Ove non sia possibile stabilire se sono soddisfatti i criteri in base ai quali una famiglia si definisce unipersonale o pluripersonale, viene preso in considerazione il parere dell’intervistato circa la propria situazione in relazione alle altre persone dimoranti nell’abitazione.

9.   Qualora vi siano più famiglie in un’unica abitazione, l’obiettivo degli Stati membri consiste nel registrare i dati per tutte le famiglie in una determinata abitazione.

10.   Gli Stati membri si adoperano al massimo per evitare di registrare due volte la stessa persona.

Articolo 4

Casi particolari in applicazione del concetto di dimora abituale

1.   Per la persona che lavora lontano dal domicilio della famiglia durante la settimana e che è solita farvi ritorno nei week-end, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della famiglia, indipendentemente dal fatto che il luogo di lavoro sia situato altrove nel paese o all’estero.

2.   Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie che risiedono lontano dal domicilio della famiglia durante l’anno scolastico, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della famiglia, indipendentemente dal fatto che il luogo di studio sia situato altrove nel paese o all’estero.

3.   Nel caso di un minore economicamente dipendente che viva alternativamente in due dimore, si considera come dimora abituale il luogo in cui il minore trascorre la maggior parte del tempo.

Qualora il tempo trascorso dal minore con entrambi i tutori legali o i genitori sia equamente diviso tra questi, il luogo di dimora abituale del minore è il luogo di dimora del tutore legale o del genitore che percepisce le prestazioni per figli a carico oppure il luogo di dimora del tutore legale o del genitore che contribuisce maggiormente alle spese legate al minore.

Qualora non si applichi nessuno dei criteri di cui sopra, si considera come dimora abituale il luogo in cui si trova il minore alla data di riferimento (definita per una specifica rilevazione di dati).

Nel caso di raccolte di dati longitudinali, si considera che i minori che vivono alternativamente in due dimore occupino la stessa dimora in occasione di tornate diverse di rilevazioni di dati, a meno che non sia sopraggiunto un cambiamento nella loro situazione.

4.   Per le rilevazioni di dati organizzate nei domini «reddito e condizioni di vita» e «consumi», si applicano le seguenti norme specifiche aggiuntive:

a)

per le persone che, per motivi di lavoro, vivono al di fuori del domicilio della loro famiglia per un periodo di tempo prolungato, indipendentemente dal fatto che vivano altrove nel paese o all’estero, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della loro famiglia nel caso in cui contribuiscano in modo significativo al reddito familiare e non dimorino abitualmente presso un’altra famiglia;

b)

per gli studenti del ciclo terziario che, durante gli studi, vivono al di fuori del domicilio della loro famiglia per un periodo di tempo prolungato, indipendentemente dal fatto che vivano altrove nel paese o all’estero, si considera come luogo di dimora abituale il domicilio della loro famiglia nel caso in cui beneficino del reddito familiare e non dimorino abitualmente presso un’altra famiglia.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare le regole di cui al presente paragrafo. In tali casi gli Stati membri descrivono, nelle loro relazioni sulla qualità, i criteri applicati e garantiscono l’adeguata comunicazione dei dati relativi ai trasferimenti intrafamiliari, compresi i pagamenti per conto dello studente.

Le regole di cui al presente paragrafo possono applicarsi anche agli altri domini, nel qual caso la loro applicazione viene descritta nelle relazioni sulla qualità.

Articolo 5

Descrizione delle variabili e delle classificazioni statistiche

L’allegato del presente regolamento definisce le descrizioni e le classificazioni per le variabili comuni a vari set di dati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

(2)  Classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011,http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).

(3)  Classificazione internazionale tipo delle professioni, versione 2008, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf (versione in lingua inglese, disponibile anche in francese e in tedesco).

(4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 29).


ALLEGATO

Descrizioni e classificazioni per le variabili comuni a vari set di dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700

Nome della variabile

Descrizione della variabile

Categorie di variabili (classificazioni) per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat)

Sesso

Il sesso è la combinazione delle caratteristiche biologiche e fisiologiche che definiscono una persona di sesso maschile o femminile. Nei casi in cui il sesso biologico di una persona non sia noto, le informazioni possono essere sostituite da informazioni provenienti da dati amministrativi o da un’autodichiarazione (dati dell’indagine).

Maschio

Femmina

Età in anni compiuti

L’età in anni compiuti è l’età della persona al suo ultimo compleanno prima della data di riferimento della rilevazione dei dati o dell’intervista, ossia l’intervallo di tempo tra la data di nascita e la data di riferimento, espresso in anni compiuti.

Nell’ambito di questa variabile devono essere fornite le seguenti informazioni:

Anno di nascita

Compleanno già trascorso (oppure no) alla data di riferimento

Data di riferimento

La data di riferimento è specifica per ogni rilevazione di dati (dominio), come precisato nelle corrispondenti disposizioni di attuazione. Tuttavia, per i paesi che si avvalgono di un sistema integrato di indagini sulle famiglie con settimana di riferimento fissa, la data di riferimento è l’ultimo giorno della settimana di riferimento.

Anno di nascita (4 cifre)

Compleanno già trascorso alla data di riferimento (sì o no)

Data di riferimento (GG/MM/AAAA)

Partner che vivono nella stessa famiglia

I partner che vivono nella stessa famiglia sono persone che vivono con un’altra persona considerata partner in base alle effettive soluzioni abitative all’interno della famiglia, indipendentemente dal fatto che la relazione con il partner sia legalmente registrata (ad esempio matrimonio o unione civile) o un’unione di fatto.

Un «partner» può essere definito conformemente al regime dell’unione, che può essere giuridico (coniuge o unito civilmente) o di fatto (partner o coabitante).

Persona che vive con un partner in unione civile o di fatto

Persona che non vive con un partner in unione civile o di fatto

Non dichiarato  (1)

Non applicabile  (2)

Tipo di famiglia

Il tipo di famiglia è definito dalla composizione della famiglia, in cui:

un «genitore solo» è un genitore che non vive con un partner (in unione civile o di fatto) nella stessa famiglia e a cui incombe la maggior parte delle responsabilità quotidiane derivanti dalla cura di uno o più minori;

il termine «figlio» o «figli» si riferisce alla presenza, nella famiglia, di uno o più figli o figlie naturali o adottivi, del rispondente oppure del coniuge/partner. «Figlio/a naturale o adottivo/a o figlio/a del coniuge/partner» si riferisce ai componenti della famiglia che sono figli naturali (biologici) o adottivi o figli del coniuge/partner, indipendentemente dall’età o dal regime della convivenza o dell’unione, e che dimorano abitualmente nella famiglia di almeno uno dei genitori. Per «adozione» si intende l’atto di farsi carico di un figlio biologico di altri genitori per allevarlo come se fosse proprio, nei limiti stabiliti dalla legislazione del paese ove il minore adottato - indipendentemente dall’esistenza di un legame con l’adottante - acquisisce, tramite un procedimento giudiziario, i diritti e lo status di figlio biologico dei genitori adottivi. «Figlio/a del coniuge/partner» si riferisce a una situazione in cui il coniuge/partner del genitore tratta il figlio/la figlia di quest’ultimo come se fosse proprio nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, senza adozione; i minori in affidamento, i generi e le nuore non rientrano in questa categoria;

per «coppia» s’intende una coppia di persone considerate partner in base alle effettive soluzioni abitative all’interno della famiglia, indipendentemente dal fatto che la relazione con il partner sia legalmente registrata (ad esempio matrimonio o unione civile) o un’unione di fatto (partner coabitante);

le famiglie che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra sono famiglie di altro tipo.

Famiglia unipersonale

Genitore solo con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni

Genitore solo con figli tutti di età superiore a 25 anni

Coppia senza figli

Coppia con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni

Coppia con figli tutti di età superiore a 25 anni

Altro tipo di famiglia

Non dichiarato (1)

Condizione lavorativa principale (autodefinita)

La condizione lavorativa principale autodefinita è la percezione soggettiva che una persona ha della propria attività attualmente più importante e descrive con quale condizione l’interessato si identifica. Benché a una persona possano applicarsi più condizioni lavorative, viene presa in considerazione solo quella più importante secondo la percezione della persona e in riferimento alla situazione di quel dato momento.

La categoria «servizio di leva o servizio civile obbligatorio» può non applicarsi ad alcuni paesi, nel qual caso viene soppressa.

Occupato

Disoccupato

Pensionato

Inabile al lavoro a causa di problemi di salute di lunga durata

Studente

Impegnato in attività domestiche

In servizio di leva o servizio civile obbligatorio (se applicabile)

Altro

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Occupazione principale a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita)

La variabile descrive il tempo abitualmente trascorso da una persona occupata nella sua occupazione principale in base alla percezione che la persona ha delle ore abitualmente lavorate nell’occupazione principale (variabile autodefinita).

La variabile distingue tra lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo parziale. Il termine lavoro è utilizzato in riferimento all’occupazione. Una persona che lavora a tempo parziale presta di norma un numero di ore inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile. La distinzione si riferisce alle ore di lavoro che una persona effettua abitualmente nell’occupazione principale nel corso di un periodo di riferimento più lungo ed è autodefinita, nel senso che è l’interessato a decidere se la sua occupazione principale, nell’ambito della sua professione o impresa, è a tempo pieno o parziale.

Lavoro a tempo pieno

Lavoro a tempo parziale

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Posizione nella professione, occupazione principale

La variabile si basa sulla International Classification of Status in Employment (ICSE) e si riferisce all’occupazione principale di una persona occupata, stabilendo le seguenti categorie:

autonomi con dipendenti: persone che lavorano nella propria impresa, nel proprio studio professionale o nella propria azienda agricola al fine di ottenere un profitto dai beni o servizi prodotti e che impiegano almeno un’altra persona;

autonomi senza dipendenti: persone che lavorano nella propria impresa, nel proprio studio professionale o nella propria azienda agricola al fine di ottenere un profitto dai beni o servizi prodotti e che non impiegano nessun’altra persona;

dipendenti: persone che lavorano per un datore di lavoro pubblico o privato sulla base di un contratto scritto od orale e che ricevono un corrispettivo monetario o in natura;

coadiuvanti familiari (non retribuiti): persone che collaborano alla gestione di un’azienda agricola o di un’altra impresa a conduzione familiare, purché non siano considerati dipendenti, nel senso che il loro lavoro non è remunerato.

Autonomo con dipendenti

Autonomo senza dipendenti

Dipendente

Coadiuvante familiare (non retribuito)

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Attività economica dell’unità locale per l’occupazione principale

La variabile determina il settore economico o l’attività dell’unità locale (impresa) in cui si svolge l’occupazione principale di una persona occupata, secondo le categorie stabilite dalla classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2  (3)).

Il livello di dettaglio necessario (livello di 1, 2 o 3 cifre) è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati:

NACE Rev. 2

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Professione nell’occupazione principale

La variabile determina la professione nell’occupazione principale di una persona occupata, classificata secondo le categorie stabilite dalla classificazione internazionale tipo delle professioni, versione 2008 (ISCO-08)  (4).

Il livello di dettaglio necessario (livello di 2 o 4 cifre) è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati:

ISCO-08

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Livello di istruzione conseguito

Il livello di istruzione conseguito da una persona è il livello ISCED (classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011  (5)) più elevato completato con successo. Il completamento di un programma di istruzione è convalidato da una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità nazionali in materia di istruzione o riconosciuta equivalente a un’altra qualifica conseguita al termine di un percorso di istruzione formale. Nei paesi i cui i programmi di istruzione, in particolare quelli appartenenti ai livelli ISCED 1 e 2, non si concludono con il rilascio di una qualifica, può essere utilizzato il criterio della piena partecipazione al programma, che solitamente consente di accedere a un livello di istruzione più elevato. Nel determinare il livello più elevato è opportuno tenere conto sia dell’istruzione generale che della formazione professionale.

Il concetto di «completamento di un programma di istruzione» corrisponde di norma alla situazione in cui un allievo o uno studente frequenta corsi o lezioni e ottiene le credenziali finali associate a un programma di istruzione formale. Nel contesto in esame, il livello di istruzione conseguito corrisponde al livello più elevato della classificazione ISCED che sia stato completato con successo.

Il livello di istruzione conseguito è definito conformemente alla classificazione ISCED.

La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per conteggiare le unità statistiche che fanno parte della popolazione della fonte di dati, ma per le quali le informazioni sulla variabile non vengono comunicate sistematicamente (ad esempio le persone al di sotto di una determinata età).

Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di dati (dominio). Per ciascuna categoria vengono indicati i codici ISCED-A quando vi è una correlazione diretta tra le categorie e i codici. Sono specificate categorie supplementari per le situazioni in cui le informazioni sull’accesso all’istruzione terziaria o sull’indirizzo di studio sono incomplete:

Nessuna istruzione formale o livello inferiore a ISCED 1

0

ISCED 1 – Istruzione primaria

1

ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore

2

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore

3

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - generale

34

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - livello parzialmente completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria

342

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - livello completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria

343

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - livello completato, con accesso diretto all’istruzione terziaria

344

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (generale) - senza distinzione di accesso all’istruzione terziaria

-

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - professionale

35

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - livello parzialmente completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria

352

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - livello completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria

353

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - livello completato, con accesso diretto all’istruzione terziaria

354

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (professionale) - senza distinzione di accesso all’istruzione terziaria

-

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - indirizzo sconosciuto

-

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - livello parzialmente completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria

-

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - livello completato, senza accesso diretto all’istruzione terziaria

-

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - livello completato, con accesso diretto all’istruzione terziaria

-

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (indirizzo sconosciuto) - senza distinzione di accesso all’istruzione terziaria

-

ISCED 4 - Istruzione post-secondaria non terziaria

4

ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - generale

44

ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale

45

ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - indirizzo sconosciuto

-

Livello di istruzione ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve

5

ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - generale

54

ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - professionale

55

ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - indirizzo sconosciuto

-

ISCED 6 – Laurea di primo livello o equivalente

6

ISCED 7 – Laurea magistrale o equivalente

7

ISCED 8 – Dottorato di ricerca o equivalente

8

Non dichiarato

 

Non applicabile

 

Paese di nascita

Si definisce paese di nascita di una persona il paese di dimora abituale della madre dell’interessato al momento della nascita di quest’ultimo, secondo i confini nazionali attuali (e non secondo quelli esistenti al momento della nascita).

Se non sono disponibili informazioni sul luogo di dimora abituale della madre al momento della nascita dell’interessato, va comunicato il luogo in cui è avvenuta la nascita.

L’elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all’elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat  (6).

Paese di nascita (codice SCL GEO)

NATO all’estero, paese di nascita sconosciuto

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Paese della cittadinanza principale

La variabile fornisce informazioni sul paese della cittadinanza principale della persona, definita come lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e il suo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, scelta, matrimonio o altre modalità conformemente alla legislazione nazionale.

Ad una persona con cittadinanza doppia o multipla va assegnato un unico paese di cittadinanza, da determinare con il seguente ordine di precedenza:

paese dichiarante;

se la persona non ha la cittadinanza del paese dichiarante: altro Stato membro;

se la persona non ha la cittadinanza di uno Stato membro: altro paese non membro dell’Unione europea.

In altre situazioni (ad esempio i casi di doppia cittadinanza in cui entrambi i paesi sono Stati membri dell’Unione ma nessuno è il paese dichiarante), la persona può scegliere il paese di cittadinanza da registrare o, se tale informazione non è disponibile, il paese dichiarante può determinare il paese di cittadinanza da assegnare.

L’elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all’elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (6).

La categoria «apolide» corrisponde a una persona senza cittadinanza riconosciuta di uno Stato.

Paese della cittadinanza principale (codice SCL GEO)

Apolide

Cittadinanza straniera di paese sconosciuto

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Paese di nascita del padre

La variabile fornisce informazioni sul paese di nascita del padre della persona, ossia il paese di dimora abituale (entro i confini attuali, se l’informazione è disponibile) della nonna paterna della persona al momento della nascita del padre o, qualora ciò non sia possibile, il paese (entro i confini attuali, se l’informazione è disponibile) in cui è nato il padre della persona.

Le informazioni sul paese di nascita del padre devono essere ottenute applicando le stesse regole previste per la variabile «paese di nascita».

Per «padre» si intende un genitore di sesso maschile di «un figlio/una figlia» naturale (biologico/a) o adottivo/a oppure del coniuge/partner.

Nel caso di una persona che non ha solo un padre naturale (biologico) ma anche, ad esempio, un padre adottivo o un patrigno, il paese di nascita dovrebbe fare riferimento a chi ha effettivamente allevato la persona e ha agito in qualità di padre sotto il profilo affettivo o legale, ad esempio il tutore.

Nel caso di una persona con entrambi i genitori di sesso femminile, questa variabile può essere utilizzata per dichiarare il paese di nascita di una delle madri.

L’elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all’elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (6).

Paese di nascita del padre (codice SCL GEO)

Padre nato all’estero, paese di nascita del padre sconosciuto

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Paese di nascita della madre

La variabile fornisce informazioni sul paese di nascita della madre della persona, ossia il paese di dimora abituale (entro i confini attuali, se l’informazione è disponibile) della nonna materna della persona al momento della nascita della madre o, qualora ciò non sia possibile, il paese (entro i confini attuali, se l’informazione è disponibile) in cui è nata la madre della persona.

Le informazioni sul paese di nascita della madre devono essere ottenute applicando le stesse regole previste per la variabile «paese di nascita».

Per «madre» si intende un genitore di sesso femminile di «un figlio/una figlia» naturale (biologico/a) o adottivo/a oppure del coniuge/partner.

Nel caso di una persona che non ha solo una madre naturale (biologica) ma anche, ad esempio, una madre adottiva o una matrigna, il paese di nascita dovrebbe fare riferimento a chi ha effettivamente allevato la persona e ha agito in qualità di madre sotto il profilo affettivo o legale, ad esempio la tutrice.

Nel caso di una persona con entrambi i genitori di sesso maschile, questa variabile può essere utilizzata per dichiarare il paese di nascita di uno dei padri.

L’elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all’elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (6).

Paese di nascita della madre (codice SCL GEO)

Madre nata all’estero, paese di nascita della madre sconosciuto

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Paese di residenza

Il paese di residenza è il paese in cui la persona o la famiglia ha la propria dimora abituale, secondo i confini nazionali attuali.

L’elenco dei paesi e i codici corrispondenti sono definiti in conformità all’elenco dei codici standard (SCL) GEO di Eurostat (6).

Paese di residenza (codice SCL GEO)

Regione di residenza

La regione di residenza è la regione, all’interno del paese di residenza in cui la persona o la famiglia ha la propria dimora abituale, definita per gli Stati membri in base alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003.

Il livello di dettaglio (NUTS 1, 2 o 3) è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati.

Regione di residenza (codice NUTS)

Grado di urbanizzazione

La variabile fornisce informazioni sul grado di urbanizzazione della zona in cui la persona o la famiglia ha la propria dimora abituale, classificando le unità amministrative locali (local administrative units, LAU) in uno dei tre tipi di zone seguenti:

1.

«città» - zone densamente popolate dove almeno il 50 % della popolazione vive in un centro urbano;

2.

«piccole città e sobborghi» - zone a densità intermedia di popolazione dove almeno il 50 % della popolazione vive in agglomerati urbani, ma che non costituiscono «città»;

3.

«zone rurali» - zone scarsamente popolate dove più del 50 % della popolazione vive in «celle rurali della griglia».

Città

Piccole città e sobborghi

Zone rurali

Griglia della famiglia

La griglia della famiglia fornisce dati sulla composizione delle famiglie e sulle relazioni intrafamiliari esistenti tra i componenti della famiglia. La griglia della famiglia è espressa sotto forma di una matrice contenente le relazioni tra tutti i componenti della famiglia, in cui ogni riga e colonna corrisponde a un componente della famiglia e la relazione tra i componenti è indicata dalle categorie standard nelle celle in cui si intersecano la riga e la colonna dei rispettivi componenti, nel modo illustrato di seguito.

Il «partner» è definito in base al regime della convivenza o dell’unione, che può essere giuridico o di fatto.

Un «marito» o una «moglie» o un «convivente registrato» è identificato in base allo stato civile de iure, ossia lo stato coniugale (legale) di ciascun individuo in relazione alle leggi (o agli usi) sul matrimonio in vigore nel paese (stato civile legale), compresi i conviventi registrati. Le persone appartenenti a coppie dello stesso sesso possono essere «marito o moglie o convivente registrato» se la loro unione è stata conclusa ai sensi delle leggi (o degli usi) sul matrimonio in vigore nel paese.

Il «partner» o «coabitante» è identificato in base all’unione di fatto, ossia al regime della convivenza o dell’unione di ciascun individuo secondo le effettive soluzioni abitative all’interno della famiglia.

Il «figlio» o la «figlia» possono essere naturali o adottivi, oppure del coniuge/partner.

«Figlio/a naturale o adottivo/a» o «figlio/a del coniuge/partner» si riferisce ai componenti della famiglia che sono figli naturali (biologici) o adottivi o figli del coniuge/partner (indipendentemente dall’età o dal regime della convivenza o dell’unione) che dimorano abitualmente nella famiglia di almeno uno dei genitori. Per «adozione» si intende l’atto di farsi carico di un figlio biologico di altri genitori per allevarlo come se fosse proprio nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale. La persona adottata, indipendentemente dall’esistenza di un legame con l’adottante, acquisisce, tramite un procedimento giudiziario, i diritti e lo status di figlio biologico dei genitori adottivi.

«Figlio/a del coniuge/partner» si riferisce a una situazione in cui il coniuge/partner del genitore tratta il figlio/la figlia di quest’ultimo come se fosse proprio nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, senza adozione.

«Genero o nuora» è il partner in unione civile o di fatto del proprio figlio o della propria figlia.

«Nipote» è il figlio/la figlia del proprio figlio o della propria figlia e può essere naturale, adottivo/a o del coniuge/partner.

«Genitore» è il corrispettivo di «figlio/a naturale o adottivo/a» (genitore naturale o adottivo) o di «figlio/a del coniuge/partner» (patrigno o matrigna).

«Suocero o suocera» è un genitore del partner in unione civile o di fatto.

«Nonno o nonna» è un genitore di un proprio genitore e può essere naturale, adottivo/a o del coniuge/partner.

«Fratello o sorella» si riferisce ai fratelli biologici, adottivi o del partner di uno dei genitori.

«Altro/a parente» si riferisce ai parenti non inclusi nell’elenco di cui sopra, quali cugini/e, zii/zie, nipoti (di zio/zia) ecc., e comprende anche i nipoti acquisiti, i nonni acquisiti e i cognati/le cognate.

«Altra persona senza legami di parentela» si riferisce alle persone con le quali non sussistono legami di parentela, come persone alla pari, amici o studenti coresidenti ecc. Anche i minori in affidamento vanno inclusi in questa categoria.

Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati:

Partner

Marito o moglie o convivente registrato

Partner o coabitante

Figlio o figlia

Figlio o figlia naturale o adottivo/a

Figlio o figlia del coniuge/partner

Genero o nuora

Nipote

Genitore

Genitore naturale o adottivo

Patrigno o matrigna

Suocero o suocera

Nonno o nonna

Fratello o sorella

Fratello o sorella naturale

Fratellastro o sorellastra

Altro/a parente

Altra persona senza legami di parentela

Non dichiarato (1)

Dimensione della famiglia

La «dimensione della famiglia» è definita dal numero totale dei componenti di una famiglia.

La variabile fornisce informazioni sul numero esatto di componenti della famiglia.

Numero totale di componenti della famiglia

Non dichiarato

Titolo di godimento della famiglia

La variabile riguarda le modalità con cui una famiglia occupa un’intera unità abitativa o una sua parte, come descritto di seguito.

Le categorie «proprietà con mutuo ipotecario in essere» e «proprietà senza mutuo ipotecario in essere» vanno utilizzate per le famiglie in cui almeno un componente della famiglia è il proprietario dell’unità abitativa in cui vive la famiglia, indipendentemente dal fatto che qualsiasi altro componente della famiglia sia affittuario dell’intera unità abitativa o di una sua parte. Una persona è proprietaria se possiede un titolo di proprietà, anche se la casa non è interamente pagata. Il titolare di un diritto di usufrutto dovrebbe essere considerato il proprietario.

La categoria «proprietà con mutuo ipotecario in essere» si applica alle situazioni in cui il proprietario deve estinguere almeno un mutuo in essere e/o rimborsare qualsiasi interesse maturato sul mutuo da lui acceso per l’acquisto di tale unità abitativa.

La categoria «proprietà senza mutuo ipotecario in essere» si applica alle situazioni in cui non vi sono né mutui in essere né interessi da rimborsare sul mutuo. Non rientrano in questa categoria l’estinzione dei mutui e o dei prestiti per qualsiasi altra unità abitativa (ad esempio per una seconda abitazione) o per riparazioni, ristrutturazioni, manutenzione o qualsiasi altra finalità non abitativa.

Le categorie «affitto, canone a prezzo di mercato» o «affitto, canone ridotto» devono essere utilizzate per le famiglie di cui almeno un componente è l’affittuario (unità abitativa presa in affitto dal proprietario) o il subaffittuario (unità abitativa subaffittata da qualcuno che è già affittuario) dell’unità abitativa in cui vive, e in cui nessun componente della famiglia è proprietario di tale unità abitativa.

La categoria «affitto, canone a prezzo di mercato» si applica alle famiglie di cui almeno un componente è l’affittuario o il subaffittuario che paga il canone di affitto a prezzo corrente o di mercato. La categoria si applica anche ai casi in cui il canone di affitto viene pagato a prezzo di mercato per poi essere parzialmente o interamente compensato da prestazioni per l’abitazione o da altre fonti, compresi enti pubblici, benefici o privati.

La categoria «affitto, canone ridotto» comprende le famiglie che vivono in unità abitative con canone a prezzo ridotto, ossia un prezzo inferiore al prezzo di mercato, ma non a titolo gratuito e include i casi in cui la riduzione del prezzo è concessa:

a)

per legge,

b)

in esito a misure di edilizia sociale,

c)

per motivi privati,

d)

da un datore di lavoro.

La categoria «affitto a titolo gratuito» comprende le famiglie che vivono in unità abitative a titolo gratuito, vale a dire senza il pagamento di un canone di locazione, e comprende i casi in cui la gratuità dell’affitto è concessa:

a)

per legge,

b)

in esito a misure di edilizia sociale,

c)

per motivi privati,

d)

da un datore di lavoro.

La categoria «non applicabile» comprende tutte le famiglie che non vivono nelle abitazioni convenzionali di cui al regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione.

Proprietà senza mutuo ipotecario in essere

Proprietà con mutuo ipotecario in essere

Affitto, canone a prezzo di mercato

Affitto, canone ridotto

Affitto a titolo gratuito

Non dichiarato (1)

Non applicabile

Reddito mensile netto corrente delle famiglie

La variabile fornisce informazioni sul reddito mensile netto corrente di una famiglia, ossia la somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia percepiti individualmente o complessivamente, compresi i redditi da lavoro, le prestazioni sociali e altri redditi monetari, una volta detratti i trasferimenti di contante versati ad altre famiglie, al netto delle imposte e dei contributi di previdenza sociale.

Scopo della variabile è fornire informazioni sul reddito familiare medio che rimane disponibile per essere speso o risparmiato ogni mese. Nel caso in cui il reddito familiare presenti notevoli variazioni da un mese all’altro, occorre fornire una stima del reddito netto mensile tipico o abituale che riflette la situazione reddituale corrente della famiglia. Qualora il reddito familiare mensile presenti notevoli variazioni nell’arco dell’anno, ad esempio nel caso di un’attività stagionale, va indicata la media mensile del reddito annuo.

Il reddito mensile netto corrente deve essere comunicato sotto forma di reddito netto corrente totale della famiglia o come uno dei cinque gruppi di reddito equivalenti.

Le soglie tra i cinque gruppi di reddito equivalenti sono determinate dai quintili della distribuzione della variabile e sono definite di seguito:

il «gruppo inferiore di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile» corrisponde alle famiglie con un livello di reddito equivalente che si colloca al di sotto del primo quintile;

il «gruppo medio-basso di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile» corrisponde alle famiglie con un livello di reddito equivalente pari o superiore al primo quintile e inferiore al secondo quintile;

il «gruppo medio di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile» corrisponde alle famiglie con un livello di reddito equivalente pari o superiore al secondo quintile e inferiore al terzo quintile;

il «gruppo medio-alto di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile» corrisponde alle famiglie con un livello di reddito equivalente pari o superiore al terzo quintile e inferiore al quarto quintile;

il «gruppo superiore di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile» corrisponde alle famiglie con un livello di reddito equivalente pari o superiore al quarto quintile.

L’equivalenza consiste nell’applicare pesi ai componenti della famiglia per rispecchiare le differenze a livello di dimensioni e composizione delle famiglie, nel modo seguente: al primo componente della famiglia di età pari o superiore a 14 anni si applica un peso di 1,0, al secondo componente e a ciascun componente successivo di età pari o superiore a 14 anni un peso di 0,5 e a ciascun minore di età inferiore a 14 anni un peso di 0,3.

gruppo inferiore di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile

gruppo medio-basso di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile

gruppo medio di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile

gruppo medio-alto di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile

gruppo superiore di reddito in termini di equivalente corrente netto mensile

Reddito mensile netto corrente totale della famiglia (cifra espressa in moneta nazionale)

Non dichiarato (1)

Stabilità dell’occupazione principale

La variabile distingue tra l’occupazione principale avente una durata limitata (ossia quando il lavoro o il contratto cessa al termine di un periodo prestabilito) e l’occupazione principale fondata su un contratto a tempo indeterminato senza una scadenza fissa. La variabile riguarda l’occupazione principale di una persona occupata che svolge un’attività in qualità di dipendente.

Il termine «lavoro» è utilizzato in riferimento all’occupazione. Il criterio che determina se una persona è occupata è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati.

Un lavoro è un insieme di mansioni e compiti svolti per una singola unità economica. Le persone possono avere uno o più lavori. Per i lavoratori dipendenti ogni contratto può essere considerato un insieme distinto di mansioni e compiti e, di conseguenza, un lavoro separato. Nei casi che comprendono più lavori, l’occupazione principale è quella in cui si registra il maggior numero di ore lavorate abitualmente, secondo la definizione degli standard statistici internazionali sull’orario di lavoro.

Un lavoro con contratto a tempo determinato cessa dopo un periodo di tempo prestabilito (entro una data nota) oppure al termine di un periodo non noto in anticipo ma comunque definito da criteri obiettivi, quali il completamento di un incarico o il periodo di assenza di un dipendente temporaneamente sostituito.

Un lavoro il cui contratto non prevede tale scadenza prestabilita è considerato a tempo indeterminato.

Per la definizione di «lavoro», l’elemento importante è l’accordo contrattuale o quello informale o verbale che stabilisce il rapporto di lavoro, non la prospettiva che il rispondente potrebbe avere di perdere il lavoro, la sua intenzione di lasciarlo, il suo desiderio di conservarlo o la probabilità di rimanere a tempo indeterminato.

Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di microdati:

Contratto a tempo determinato

contratto scritto a tempo determinato

accordo verbale a tempo determinato

Lavoro stabile

contratto scritto a tempo indeterminato

accordo verbale a tempo indeterminato

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Responsabilità di supervisione

La variabile si riferisce all’occupazione principale attuale di una persona occupata in qualità di dipendente e distingue tra lavoratori dipendenti con e senza responsabilità di supervisione. Si ritiene che una persona eserciti responsabilità di supervisione quando soprintende ufficialmente al lavoro di almeno un’altra persona. Le responsabilità nei confronti di apprendisti e tirocinanti non sono considerate attività di supervisione, come non lo sono il controllo della qualità (che controlla il risultato della prestazione di servizi ma non il lavoro svolto da altre persone) né le consulenze.

No

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo

La variabile si riferisce all’occupazione principale attuale di una persona occupata e fornisce informazioni riguardanti l’anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo nell’attività in corso.

Anno in cui la persona ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro attuale o come lavoratore autonomo nell’occupazione principale attuale (espresso in quattro cifre)

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Dimensioni dell’unità locale per l’occupazione principale

La variabile si riferisce all’occupazione principale di una persona occupata e fornisce informazioni in merito al numero di persone che lavorano per l’unità locale, compresi coloro che lavorano presso la sede dell’unità, nonché alle persone che lavorano al di fuori dell’unità e che, da un punto di vista organizzativo, ne fanno parte e sono da essa retribuite. La variabile comprende i proprietari che prestano lavoro nell’unità, gli associati che esercitano un’attività regolare nell’unità e i coadiuvanti familiari non retribuiti, nonché i lavoratori a tempo parziale annoverati tra i dipendenti, come anche i lavoratori stagionali, gli apprendisti, i tirocinanti e i lavoratori a domicilio.

L’unità locale è un’impresa o una parte di un’impresa situata in un luogo geograficamente identificato.

Numero esatto di persone se compreso tra 1 e 9

da 10 a 19 persone

da 20 a 49 persone

da 50 a 249 persone

250 persone o più

Non so, ma meno di 10 persone

Non so, ma 10 persone o più

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Esistenza di precedenti esperienze lavorative

La variabile fornisce informazioni in merito al fatto che una persona - che non è occupata - sia stata precedentemente occupata (conformemente alla definizione di occupazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro  (7)) e che l’esperienza lavorativa precedente sia stata o meno limitata ad occupazioni puramente occasionali.

La categoria «la persona non è mai stata occupata» comprende le persone che non hanno mai avuto un’esperienza lavorativa.

La categoria «la persona ha esperienze lavorative limitate ad occupazioni puramente occasionali» comprende le persone che hanno avuto un’esperienza lavorativa, e tale esperienza è limitata ad occupazioni puramente occasionali. Ai fini di questa variabile, le attività svolte dai militari di leva non vanno considerate esperienze lavorative.

La categoria «la persona ha esperienze lavorative diverse da occupazioni puramente occasionali» comprende le persone che hanno avuto un’esperienza lavorativa ed esclude i casi in cui tale esperienza è limitata ad occupazioni puramente occasionali.

La persona non è mai stata occupata

La persona ha esperienze lavorative limitate ad occupazioni puramente occasionali

La persona ha esperienze lavorative diverse da occupazioni puramente occasionali

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Partecipazione all’istruzione e alla formazione formale (studente o apprendista) nel periodo di riferimento

La variabile misura la partecipazione di una persona all’istruzione e alla formazione formale stabilendo se la persona è stata iscritta come studente o apprendista in un programma di istruzione formale durante il periodo di riferimento (da definire per ogni rilevazione di microdati).

No

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Livello dell’istruzione formale o attività di formazione in corso o più recente

La variabile misura il livello dell’istruzione formale o dell’attività di formazione più recente cui una persona ha partecipato nel corso di un determinato periodo di riferimento (da definire per ogni raccolta di microdati), secondo la classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011 (5) (ISCED-P 2011).

Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di dati (dominio). Per ciascuna categoria vengono indicati i codici ISCED-P quando vi è una correlazione diretta tra la categoria e il codice.

ISCED 0 – Istruzione prescolare

0

ISCED 1 – Istruzione primaria

1

ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore

2

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore

3

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - generale

34

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - professionale

35

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore - indirizzo sconosciuto (8)

-

ISCED 4 - Istruzione post-secondaria non terziaria

4

ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - generale

44

ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale

45

ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria - indirizzo sconosciuto (8)

-

Livello di istruzione ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve

5

ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - generale

54

ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - professionale

55

ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve - indirizzo sconosciuto (8)

-

ISCED 6 – Laurea di primo livello o equivalente

6

ISCED 7 – Laurea magistrale o equivalente

7

ISCED 8 – Dottorato di ricerca o equivalente

8

Non dichiarato (1)

 

Non applicabile (2)

 

Anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato

Anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato (espresso in quattro cifre).

La variabile si riferisce all’anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato e riguarda le persone aventi conseguito un livello di istruzione primaria (ISCED 1) o superiore.

La categoria «non applicabile» comprende le persone che non hanno seguito nessuna istruzione formale o che hanno conseguito un livello di istruzione di livello inferiore a quello della scuola primaria (ISCED 1). La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata anche per conteggiare le unità statistiche che fanno parte della popolazione della fonte di dati, ma per le quali le informazioni sulla variabile non vengono comunicate sistematicamente (ad esempio le persone al di sotto di una determinata età).

Anno in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato (4 cifre)

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Settore del livello di istruzione più elevato conseguito

La variabile riguarda il settore in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato dalle persone con un livello di istruzione pari o superiore all’ISCED 3.

Il settore in cui è stato conseguito il livello di istruzione più elevato si basa su «ISCED Fields of Education and Training» (settori dell’istruzione e della formazione ISCED) (ISCED-F 2013)  (8). Un settore è in senso lato il dominio, la branca o la disciplina dei contenuti di un programma di istruzione o di una qualifica.

La categoria «non applicabile» comprende le persone che non hanno seguito nessuna istruzione formale o che hanno un livello di istruzione di livello inferiore all’ISCED 3.

Il livello di dettaglio delle informazioni è legato al contesto per ogni rilevazione di dati (dominio). Per ciascuna categoria vengono indicati i codici ISCED-F quando vi è una correlazione diretta tra la categoria e il codice  (9).

Programmi e qualifiche generali

00

Programmi e qualifiche di base

001

Competenze alfabetiche e aritmetico-matematiche

002

Competenze e sviluppo personali

003

Programmi e qualifiche generali non ulteriormente definiti

(009)

Istruzione

01

Istruzione

011

Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all’istruzione

018

Discipline artistiche e scienze umanistiche

02

Discipline artistiche

021

Scienze umanistiche (eccetto le lingue)

022

Lingue

023

Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle discipline artistiche e alle scienze umanistiche

028

Discipline artistiche e scienze umanistiche non ulteriormente definite

(029)

Scienze sociali, giornalismo e informazione

03

Scienze sociali e comportamentali

031

Giornalismo e informazione

032

Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle scienze sociali, al giornalismo e all’informazione

038

Scienze sociali, giornalismo e informazione non ulteriormente definiti

(039)

Economia, tecnica aziendale e diritto

04

Economia e tecnica aziendale

041

Diritto

042

Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all’economia, alla tecnica aziendale e al diritto

048

Economia, tecnica aziendale e diritto non ulteriormente definiti

(049)

Scienze naturali, matematiche e statistiche

05

Scienze biologiche e scienze collegate

051

Ambiente

052

Scienze fisiche

053

Matematica e statistica

054

Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle scienze naturali, matematiche e statistiche

058

Scienze naturali, matematiche e statistiche non ulteriormente definite

(059)

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)

06

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

061

Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)

068

Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni

07

Ingegneria e professioni collegate

071

Attività manifatturiere e di trasformazione

072

Architettura e costruzioni

073

Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all’ingegneria, alle attività manifatturiere e alle costruzioni

078

Ingegneria, attività manifatturiere e costruzioni non ulteriormente definite

(079)

Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria

08

Agricoltura

081

Silvicoltura

082

Pesca

083

Veterinaria

084

Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti all’agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca e alla veterinaria

088

Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria non ulteriormente definite

(089)

Salute e assistenza

09

Salute

091

Assistenza

092

Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti alla salute e all’assistenza

098

Salute e assistenza non ulteriormente definite

(099)

Servizi

10

Servizi per la persona

101

Servizi di igiene e medicina del lavoro

102

Servizi di sicurezza

103

Trasporti

104

Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti ai servizi

108

Servizi non ulteriormente definiti

(109)

Non dichiarato

 

Non applicabile

 

Durata della permanenza nel paese di residenza in anni compiuti

La durata della permanenza nel paese di residenza in anni compiuti descrive l’intervallo di tempo trascorso dal momento più recente in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale nel paese dichiarante, espressa in anni compiuti, come descritto di seguito.

La persona è nata nel paese e non ha mai vissuto all’estero per un periodo di almeno 1 anno: in questa categoria rientrano le persone nate nel paese dichiarante, che non hanno mai avuto dimora abituale in un paese diverso dal paese dichiarante per almeno 1 anno.

Numero di anni trascorsi nel paese da quando si è stabilita nel paese la propria dimora abituale per l’ultima volta: questa categoria, rappresentata da un numero intero, descrive il lasso di tempo intercorso tra il momento più recente in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale e la data di riferimento (specifica per ogni raccolta di microdati sociali) in anni compiuti.

NATO nel paese e mai vissuto all’estero per un periodo di almeno 1 anno

Numero di anni trascorsi nel paese (da quando si è stabilita nel paese la propria dimora abituale per l’ultima volta) (2 cifre)

Non dichiarato  (1)

Non applicabile  (2)

Percezione delle proprie condizioni generali di salute

La percezione delle proprie condizioni generali di salute è una valutazione soggettiva della persona in merito alle proprie condizioni generali di salute (e non delle condizioni di salute attuali o di possibili problemi temporanei di salute) e comprende dimensioni diverse della salute, ossia il funzionamento fisico ed emotivo, la salute mentale (che ricopre il benessere psicologico e i disturbi mentali), nonché i segnali e i sintomi biomedici.

Ottime

Buone

Discrete (né buone né cattive)

Cattive

Pessime

Non dichiarato (1)

Non applicabile  (2)

Problemi di salute di lunga durata

La variabile «problemi di salute di lunga durata» è una valutazione soggettiva dell’individuo in merito ai propri problemi cronici di salute riguardanti diverse dimensioni fisiche, emotive, comportamentali e mentali della salute, le malattie e i disturbi, nonché il dolore, le condizioni precarie di salute causate da incidenti e lesioni o le affezioni congenite. Una patologia di lunga durata o cronica è caratterizzata dal suo carattere permanente e dalla probabilità che necessiti di un lungo periodo di controllo, osservazione o assistenza. Le malattie o i problemi di salute di lunga durata dovrebbero essersi protratti (o ripetuti) per 6 mesi o più, o si prevede che durino (o si ripetano) per lo stesso periodo.

La categoria «sì» si riferisce al verificarsi di uno o più problemi di salute cronici o di lunga durata, mentre la categoria «no» si riferisce all’assenza di problemi di salute cronici o di lunga durata percepiti dal rispondente.

No

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute

La variabile misura il livello, frutto dell’autovalutazione dell’individuo, della limitazione o delle limitazioni di lunga durata (almeno 6 mesi) persistenti, causate da un problema o più problemi di salute (fisici, mentali o emotivi, comprese alterazioni o limitazioni dovute all’età avanzata) nella partecipazione ad attività che, in condizioni normali, la persona sarebbe solita effettuare o svolgere.

Un’attività è definita come l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un individuo. Le limitazioni nelle attività sono definite come le difficoltà risentite da un individuo nello svolgimento di un’attività, valutate rispetto a uno standard generalmente accettato per la popolazione, in relazione alle aspettative culturali e sociali riguardanti le attività che le persone di solito svolgono e che interessano l’intera gamma delle attività lavorative o scolastiche, domestiche e ricreative.

Le persone la cui salute sia instabile o caratterizzata da problemi ricorrenti dovrebbero fare riferimento alla situazione che incide con maggiore frequenza sulle loro attività abituali.

In caso di «limitazioni gravi», la persona non è in grado di svolgere o eseguire un’attività oppure può farlo soltanto con estrema difficoltà e in genere con l’aiuto di altre persone.

In caso di «limitazioni non gravi», la persona è in grado di svolgere o eseguire un’attività abituale con qualche difficoltà, ma generalmente senza che sia necessario l’aiuto di altre persone (o comunque con minore frequenza rispetto ad un aiuto giornaliero).

In caso di «nessuna limitazione», la persona è in grado di svolgere o eseguire attività abituali senza difficoltà; se ha subito eventuali limitazioni nelle attività, queste non hanno avuto una durata maggiore degli ultimi 6 mesi.

Limitazioni gravi

Limitazioni non gravi

Nessuna limitazione

Non dichiarato (1)

Non applicabile (2)

Modalità di intervista utilizzata

La variabile fornisce dati sul metodo utilizzato per rilevare informazioni dal rispondente. Nel caso in cui si utilizzino varie modalità per rilevare dati da un rispondente, la variabile fornisce informazioni sulla modalità utilizzata in misura predominante.

Con i metodi PAPI, CAPI e CATI è presente un intervistatore. Il CAWI è autogestito e il rispondente segue il questionario fornito sul sito web.

La categoria «altra» si applica quando la modalità di intervista utilizzata non rientra nelle altre categorie, come nel caso di un’intervista autogestita con supporto cartaceo (PASI) o di un’intervista autogestita assistita da computer non basata sul web (CASI).

La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per conteggiare le unità statistiche - che fanno parte della popolazione della fonte di dati - per le quali le informazioni sulla variabile non sono sistematicamente comunicate, ad esempio nel caso di persone al di sotto di una determinata età, nonché quando tutte le informazioni siano state ottenute da registri (ossia dati amministrativi) e/o imputate e non sia stata effettuata alcuna intervista.

Paper assisted personal interview (intervista individuale con supporto cartaceo) (PAPI)

Computer assisted personal interview (intervista individuale assistita da computer) (CAPI)

Computer assisted telephone interview (intervista telefonica assistita da computer) (CATI)

Web assisted telephone interview (intervista online assistita da computer) (CAWI)

Altra

Non applicabile

Natura della partecipazione all’indagine

La variabile indica se le informazioni richieste sono state fornite dal rispondente designato o attraverso un’altra persona (rispondente indiretto).

Il rispondente designato è la persona indicata nelle disposizioni relative ad ogni rilevazione di microdati, a cui viene richiesto di fornire le informazioni.

La «partecipazione diretta» si riferisce a una situazione in cui il rispondente designato fornisce autonomamente le informazioni richieste. La partecipazione diretta comprende anche i casi in cui il rispondente designato ha fornito le informazioni richieste con l’assistenza di un’altra persona (ad esempio sotto forma di traduzione, assistenza fisica) e ha convalidato le risposte fornite.

La «partecipazione indiretta» si riferisce a una situazione in cui le informazioni richieste al rispondente designato sono state fornite da un terzo (rispondente indiretto) senza essere convalidate dal rispondente designato.

La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per conteggiare le unità statistiche - che fanno parte della popolazione della fonte di dati - per le quali le informazioni sulla variabile non sono sistematicamente comunicate nonché quando tutte le informazioni siano state ottenute da registri (ossia dati amministrativi) e/o imputate e non sia stata effettuata alcuna intervista.

Partecipazione diretta

Partecipazione indiretta

Non dichiarato (1)

Non applicabile

Strato

La variabile fornisce informazioni sullo strato primario corrispondente a ciascuna unità di osservazione (singola persona o famiglia) nel caso in cui la popolazione di riferimento (o una sua parte) sia stratificata nella prima fase del disegno di campionamento, fornendo codici di identificazione per i diversi strati (identificativo dello strato). La stratificazione di una popolazione consiste nel dividerla in sottopopolazioni che non si sovrappongono, denominate strati. All’interno di ciascuno strato vengono quindi selezionati campioni indipendenti.

Le informazioni registrate si riferiscono sempre alla situazione esistente al momento della selezione dell’unità statistica interessata (singola persona o famiglia).

La categoria «identificativo dello strato» fornisce il codice di identificazione dello strato cui appartiene ciascuna unità di osservazione (individuo o famiglia). I codici di identificazione dello strato devono essere utilizzati se la popolazione di riferimento è stata stratificata o nel caso in cui siano state prese in esame unità primarie di campionamento (UPC) autorappresentative.

La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata se la popolazione di riferimento non è stata stratificata nella prima fase del processo di campionamento (ad esempio quando il campione è stato selezionato mediante campionamento casuale semplice o a grappoli) e non sono state prese in considerazione UPC autorappresentative.

Identificativo dello strato

Non applicabile

Unità primaria di campionamento (UPC)

La variabile fornisce informazioni sull’unità primaria di campionamento (UPC) corrispondente a ciascuna unità di osservazione (singola persona o famiglia) nel caso in cui la popolazione di riferimento sia suddivisa in grappoli (cluster), fornendo codici di identificazione per i grappoli o le UPC.

Una popolazione viene suddivisa in grappoli (ossia sottopopolazioni separate) nel caso in cui il campionamento diretto degli elementi sia impossibile (per mancanza di una base di campionamento) o la sua attuazione sia troppo costosa (la popolazione è distribuita su un’ampia zona geografica). Un campione di grappoli (UPC) viene quindi selezionato nella prima fase del processo di campionamento.

Le informazioni registrate si riferiscono sempre alla situazione esistente al momento della selezione dell’unità interessata (individuo o famiglia).

La categoria «identificativo dell’unità primaria di campionamento» fornisce il codice di identificazione dell’UPC (tra le UPC selezionate) cui appartiene ciascuna unità di osservazione (individuo o famiglia), nel caso in cui la popolazione di riferimento sia stata suddivisa in grappoli nella prima fase di campionamento.

La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata quando la popolazione di riferimento non è stata stratificata nella prima fase del processo di campionamento, ad esempio quando il campione è stato selezionato mediante campionamento casuale semplice o stratificato.

Identificativo dell’unità primaria di campionamento

Non applicabile


(1)  La categoria «non dichiarato» deve essere utilizzata per i casi di non risposta, ad esempio se il rispondente non sa quale risposta fornire o rifiuta di rispondere.

(2)  La categoria «non applicabile» deve essere utilizzata per i casi che non rientrano nel campo di una variabile specifica, vale a dire in seguito all’applicazione di un filtro a tale variabile, e anche per conteggiare le unità statistiche - che fanno parte della popolazione della fonte di dati - per le quali le informazioni sulla variabile non sono sistematicamente comunicate, ad esempio il caso delle persone al di sotto di una determinata età.

(3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/ISCO-08.pdf (versione in lingua inglese, disponibile anche in francese e in tedesco).

(5)  http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).

(6)  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_GEO&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC (disponibile in inglese, francese e tedesco).

(7)  Coloro che non hanno mai avuto un’esperienza lavorativa in un’occupazione in cambio di retribuzione o profitto, con almeno un’ora di lavoro alla settimana.

(8)  http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-en.pdf (disponibile in inglese e in francese).

(9)  I codici (009), (029), (039), (049), (059), (079), (089), (099) e (109) non sono codici ISCED.


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