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Document 32019D1195

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1195 della Commissione, del 10 luglio 2019, che modifica le decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e le decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il rappresentante per l'immissione in commercio di soia, cotone, colza e granturco geneticamente modificati [notificata con il numero C(2019) 5093] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/5093

    GU L 187 del 12.7.2019, p. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1195/oj

    12.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/43


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1195 DELLA COMMISSIONE

    del 10 luglio 2019

    che modifica le decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e le decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il rappresentante per l'immissione in commercio di soia, cotone, colza e granturco geneticamente modificati

    [notificata con il numero C(2019) 5093]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Bayer CropScience AG, con sede in Germania, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati (soia, cotone, colza e granturco) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, oggetto delle decisioni 2008/730/CE (2), 2008/837/CE (3), 2009/184/CE (4) e 2011/354/UE (5) della Commissione e delle decisioni di esecuzione 2012/81/UE (6), 2013/327/UE (7), (UE) 2015/690 (8), (UE) 2015/697 (9), (UE) 2015/699 (10) e (UE) 2016/1215 (11) della Commissione.

    (2)

    Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (cotone) e rappresenta Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione (12).

    (3)

    Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (soia) e rappresenta M.S. Technologies LLC, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione (13).

    (4)

    Con lettera del 1o agosto 2018 Bayer CropScience AG, Germania, Bayer CropScience N.V., Belgio, e Bayer CropScience LP, Stati Uniti, hanno chiesto alla Commissione di trasferire a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, i loro diritti e obblighi relativi a tutte le autorizzazioni e a tutte le domande pendenti concernenti prodotti geneticamente modificati.

    (5)

    Con lettera del 19 ottobre 2018 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC ha confermato il suo consenso a tale trasferimento e ha autorizzato BASF SE, con sede in Germania, ad agire come suo rappresentante UE.

    (6)

    L'11 ottobre 2018 M.S. Technologies LLC ha confermato per iscritto il proprio accordo alla modifica del suo rappresentante.

    (7)

    Gli allegati delle decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE e 2011/354/UE contengono link alle pagine web dell'American Oil Chemists' Society, dove sono disponibili materiali di riferimento per il metodo di rilevazione collegati a Bayer; tali link dovrebbero pertanto essere adattati di conseguenza.

    (8)

    Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione. Lo stesso vale per i destinatari delle decisioni di autorizzazione, che a loro volta dovrebbero essere adattati di conseguenza.

    (9)

    L'attuazione delle modifiche richieste comporta la modifica delle decisioni che autorizzano l'immissione in commercio dei prodotti geneticamente modificati per i quali Bayer CropScience AG e Bayer CropScience N.V. sono i titolari dell'autorizzazione. In particolare, è opportuno modificare di conseguenza le seguenti decisioni: decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifica della decisione 2008/730/CE

    La decisione 2008/730/CE è così modificata:

    1)

    all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

    2)

    all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»;

    4)

    nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    materiale di riferimento: AOCS 0707-A e AOCS 0707-B, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm».

    Articolo 2

    Modifica della decisione 2008/837/CE

    La decisione 2008/837/CE è così modificata:

    1)

    all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

    2)

    all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»;

    4)

    nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    materiale di riferimento: AOCS 0306-A e AOCS 0306-E, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm».

    Articolo 3

    Modifica della decisione 2009/184/CE

    La decisione 2009/184/CE è così modificata:

    1)

    all'articolo 7, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

    2)

    all'articolo 9, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.»;

    4)

    nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    materiale di riferimento: AOCS 0208-A, accessibile sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm».

    Articolo 4

    Modifica della decisione 2011/354/UE

    La decisione 2011/354/UE è così modificata:

    1)

    all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

    2)

    all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.»;

    4)

    nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    materiale di riferimento: AOCS 1108-A e AOCS 0306-E, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm».

    Articolo 5

    Modifica della decisione di esecuzione 2012/81/UE

    La decisione di esecuzione 2012/81/UE è così modificata:

    1)

    all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

    2)

    all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

    Articolo 6

    Modifica della decisione di esecuzione 2013/327/UE

    La decisione di esecuzione 2013/327/UE è così modificata:

    1)

    all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

    2)

    all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

    Articolo 7

    Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/690

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/690 è così modificata:

    1)

    all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania»;

    2)

    all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

    Articolo 8

    Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/697

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/697 è così modificata:

    1)

    all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

    2)

    all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience, AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

    Articolo 9

    Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/699

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/699 è così modificata:

    1)

    all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania»;

    2)

    all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

    Articolo 10

    Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/1215

    La decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 è così modificata:

    1)

    all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»;

    2)

    all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

    Articolo 11

    Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1208

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 è così modificata:

    1)

    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    Titolare dell'autorizzazione

    Il titolare dell'autorizzazione è BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania.»;

    2)

    all'articolo 8, la frase «Bayer CropScience NV, J.E. è destinataria della presente decisione. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgio.» è sostituita dalla frase «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»

    Articolo 12

    Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2451

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 è così modificata:

    1)

    l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Titolari dell'autorizzazione

    I titolari dell'autorizzazione sono:

    a)

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania;

    e

    b)

    BASF SE, Germania, che rappresenta M.S. Technologies, LLC, Stati Uniti.»;

    2)

    all'articolo 9, i termini «Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgio» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania»;

    3)

    nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)   Richiedenti e titolari dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania;

    e

    Nome

    :

    BASF SE Germania

    Indirizzo

    :

    Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania

    Per conto di M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Stati Uniti.»

    Articolo 13

    Destinatario

    BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  Decisione 2008/730/CE della Commissione, dell'8 settembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 50).

    (3)  Decisione 2008/837/CE della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 36).

    (4)  Decisione 2009/184/CE della Commissione, del 10 marzo 2009, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti che contengono colza T45 o che sono prodotti a partire da colza T45 (ACS-BNØØ8-2) geneticamente modificata risultato della commercializzazione di tale colza nei paesi terzi fino al 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 28).

    (5)  Decisione 2011/354/UE della Commissione, del 17 giugno 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 90).

    (6)  Decisione di esecuzione 2012/81/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), o da essa costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 10).

    (7)  Decisione di esecuzione 2013/327/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che autorizza la commercializzazione di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, o alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 57).

    (8)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/690 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614×LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 35).

    (9)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/697 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato T25 (ACS-ZMØØ3-2) e che rinnova i prodotti di granturco T25 (ACS-ZMØØ3-2) esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 66).

    (10)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/699 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato T304-40 (BCS-GHØØ4-7) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 77).

    (11)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 16).

    (12)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 23).

    (13)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 346 del 28.12.2017, pag. 20).


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