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Document 32015R0462

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 76 del 20.3.2015, pp. 23–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/462/oj

20.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/462 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 211, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Le società veicolo necessitano dell'autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza prima di poter assumere rischi da imprese di assicurazione o di riassicurazione. Le condizioni e le procedure da seguire per il rilascio e la revoca di detta autorizzazione, compresi i requisiti per la documentazione, sono disciplinate dalla direttiva 2009/138/CE e dovrebbero essere integrate dal presente regolamento.

(2)

Se una società veicolo assume rischi da più di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dovrebbe conservare attività in misura pari o superiore alla propria esposizione massima al rischio aggregata, tenendo conto di ciascuna obbligazione contrattuale individuale. Nel rilasciare l'autorizzazione, l'autorità di vigilanza dovrebbe valutare se tale obbligo è soddisfatto e considerare ciascun accordo contrattuale individuale e ciascun trasferimento di rischio.

(3)

È importante stabilire le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nei casi in cui la società veicolo sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dalla quale la società veicolo assume il rischio. La cooperazione e lo scambio di informazioni tra queste autorità di vigilanza è particolarmente importante durante la procedura di autorizzazione della società veicolo da parte dell'autorità di vigilanza. Inoltre, in caso di modifiche sostanziali tali da influire potenzialmente sulla conformità della società veicolo ai requisiti dell'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE, nonché in caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza citate sono necessari per garantire l'efficacia e l'efficienza della vigilanza.

(4)

I requisiti per le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza, previsti dall'articolo 325 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2), dovrebbero consentire alle autorità di vigilanza delle società veicolo di valutare la costante conformità ai requisiti rilevanti. Detti requisiti dovrebbero essere integrati dai modelli e dai formati indicati nel presente regolamento.

(5)

Per una migliore comprensione delle norme tecniche appropriate da stabilire è necessario definire il concetto di società veicolo con accordi multipli.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1o aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

le procedure da seguire per il rilascio e la revoca da parte delle autorità di vigilanza dell'autorizzazione a fondare società veicolo;

b)

le procedure da seguire per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita la società veicolo e l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio;

c)

i formati e i modelli da utilizzare per la segnalazione annuale di informazioni da parte della società veicolo.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «società veicolo con accordi multipli» s'intende una società veicolo che assume rischi da una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione nell'ambito di più accordi contrattuali separati.

Articolo 3

Autorizzazione a fondare società veicolo da parte delle autorità di vigilanza

La società veicolo chiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro per stabilire la propria sede nel territorio di detto Stato membro.

Articolo 4

Decisione dell'autorità di vigilanza

1.   L'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui la società veicolo è o sarà stabilita decide in merito alla domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

2.   Nella decisione di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità di vigilanza indica le attività che la società veicolo è autorizzata a svolgere e, se del caso, eventuali termini e condizioni relativi a tali attività.

3.   Qualsiasi decisione di negare l'autorizzazione specifica tutte le motivazioni ed è comunicata al richiedente da parte dell'autorità di vigilanza.

Articolo 5

Requisiti di dimostrazione e documentazione

Nella domanda di autorizzazione a fondare una società veicolo inviata all'autorità di vigilanza, la società veicolo in questione dimostra che sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli da 318 a 324, 326 e 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e che essa è in grado di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 325 del regolamento citato fornendo nella propria domanda prove documentali al riguardo. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, il richiedente produce almeno la documentazione di supporto di cui all'allegato I. Tale documentazione riguarda la struttura della società veicolo, il rischio da assumere e il finanziamento della società veicolo in questione.

Articolo 6

Revoca dell'autorizzazione

1.   L'autorità di vigilanza che rilascia l'autorizzazione a fondare la società veicolo può revocare l'autorizzazione di detta società veicolo se:

a)

la società veicolo non soddisfa più le condizioni originarie alle quali era stata rilasciata l'autorizzazione a fondare la società veicolo in questione;

b)

la società veicolo è gravemente inadempiente per quanto riguarda gli obblighi che le sono imposti dai regolamenti ad essa applicabili.

2.   Nel caso citato al precedente paragrafo, lettera b), l'autorità di vigilanza considera che la società veicolo è gravemente inadempiente se non soddisfa il requisito di restare integralmente finanziata e se l'autorità di vigilanza ritiene che la società veicolo non sia in grado di ripristinare la conformità a tale requisito entro un periodo di tempo ragionevole.

3.   Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione specifica tutte le motivazioni ed è comunicata senza indugio alla società veicolo.

Articolo 7

Società veicolo con accordi multipli

1.   Nella domanda di autorizzazione a fondare una società veicolo con accordi multipli inviata all'autorità di vigilanza, il richiedente dimostra inoltre, a beneficio della propria autorità di vigilanza, che la sua solvibilità non può essere compromessa da procedure di liquidazione di una qualsiasi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono i rischi, e che la società veicolo con accordi multipli è in grado di soddisfare il requisito di solvibilità costantemente.

2.   Nel dimostrare che la sua solvibilità non può essere compromessa da procedure di liquidazione di una qualsiasi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono il rischio, la società veicolo con accordi multipli fornisce sufficienti elementi di prova per consentire alla propria autorità di vigilanza di valutare l'esposizione complessiva massima al rischio aggregata della società veicolo con accordi multipli e l'esposizione massima al rischio aggregata di ciascun accordo contrattuale individuale riguardante il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3.   Nella domanda di autorizzazione a fondare una società veicolo con accordi multipli inviata all'autorità di vigilanza, il richiedente fornisce sufficienti elementi di prova per dimostrare che soddisfa le condizioni di cui agli articoli da 319 a 321 e all'articolo 326 delle misure di attuazione, tenendo conto di ciascun accordo contrattuale individuale, al fine di determinare se la società veicolo con accordi multipli soddisfa i requisiti di solvibilità.

4.   Se il richiedente non è in grado di fornire sufficienti elementi di prova conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3, l'autorità di vigilanza respinge la domanda di autorizzazione a fondare la società veicolo con accordi multipli.

Articolo 8

Cooperazione costante tra le autorità di vigilanza

1.   Se la società veicolo che assume il rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è autorizzata l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, le autorità di vigilanza interessate collaborano costantemente.

2.   Le autorità di vigilanza scambiano informazioni pertinenti per l'esercizio dei compiti di vigilanza, comprese informazioni su qualsiasi azione di vigilanza prevista nei confronti della società veicolo o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono il rischio, qualora ciò possa influire sulla vigilanza della società veicolo in questione o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono il rischio. In tali circostanze le autorità di vigilanza comunicano tra loro senza indugio.

Articolo 9

Consultazione preventiva prima del rilascio di un'autorizzazione

Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità di vigilanza cui viene chiesta l'autorizzazione a fondare una società veicolo si consulta con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio.

Articolo 10

Comunicazione di cambiamenti

L'autorità di vigilanza di una società veicolo comunica immediatamente all'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo in questione qualsiasi informazione rilevante ricevuta da una società veicolo conformemente all'articolo 325, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 riguardante eventuali cambiamenti che possono influire sulla conformità della società veicolo ai requisiti di cui agli articoli da 318 a 324, 326 e 327 del citato regolamento. L'autorità di vigilanza comunica immediatamente la violazione dei requisiti di solvibilità da parte della società veicolo.

Articolo 11

Comunicazione della revoca dell'autorizzazione

In caso di revoca dell'autorizzazione rilasciata a una società veicolo, l'autorità di vigilanza della società veicolo in questione informa senza indugio l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio a detta società veicolo.

Articolo 12

Comunicazione della segnalazione annuale

L'autorità di vigilanza della società veicolo condivide immediatamente la segnalazione annuale della società veicolo, presentata conformemente all'articolo 325, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, con l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo in questione. Nel caso di una società veicolo con accordi multipli, l'autorità di vigilanza di detta società può condividere con le autorità di vigilanza soltanto le parti della segnalazione che riguardano l'impresa di assicurazione o di riassicurazione stabilita nello Stato membro di tali autorità di vigilanza.

Articolo 13

Contenuto quantitativo della segnalazione annuale

Ai sensi dell'articolo 325 del regolamento delegato (UE) 2015/35 la società veicolo segnala annualmente alla propria autorità di vigilanza, conformemente ai formati e ai modelli di cui all'allegato II e alle istruzioni di cui all'allegato III, informazioni quantitative comprendenti:

a)

il contenuto della segnalazione presentata, come specificato nel modello SPV.01.01 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.01.01;

b)

informazioni di base sulla società veicolo, come specificato nel modello SPV.01.02 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.01.02;

c)

elementi di bilancio della società veicolo, distinguendo le classi sostanziali di attività, passività ed elementi del patrimonio netto, compresi titoli o altri strumenti finanziari emessi, come specificato nel modello SPV.02.01 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.02.01;

d)

elementi fuori bilancio della società veicolo, come specificato nel modello SPV.02.02 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.02.02;

e)

i rischi assunti in relazione a ciascun accordo contrattuale individuale riguardante il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, come specificato nel modello SPV.03.01 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.03.01;

f)

un elenco dei titoli di debito o di altri strumenti finanziari emessi in relazione a ciascun accordo contrattuale individuale riguardante il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, come specificato nel modello SPV.03.02 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.03.02.

Articolo 14

Contenuto qualitativo della segnalazione annuale

Ai sensi dell'articolo 325 del regolamento delegato (UE) 2015/35, la società veicolo segnala annualmente alla propria autorità di vigilanza informazioni qualitative comprendenti:

a)

una descrizione adeguata della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la valutazione delle attività;

b)

una descrizione adeguata della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la determinazione dell'esposizione massima al rischio aggregata;

c)

informazioni dettagliate su eventuali conflitti di interessi tra la società veicolo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione e i detentori del debito o i fornitori di finanziamento;

d)

informazioni dettagliate su qualsiasi operazione rilevante conclusa dalla società veicolo nell'ultimo periodo di riferimento;

e)

informazioni per dimostrare che la società veicolo continua a essere integralmente finanziata, comprese:

i)

una descrizione dei rischi, inclusi i rischi di liquidità e i rischi quantificabili, assunti dalla società veicolo;

ii)

informazioni sui titoli di debito emessi o altri strumenti finanziari sottoscritti;

f)

se la società veicolo non ha soddisfatto costantemente il requisito di essere integralmente finanziata durante il periodo di riferimento, essa fornisce qualsiasi informazione rilevante relativa al mancato soddisfacimento di tale requisito e alle correzioni apportate conformemente all'articolo 326 del regolamento delegato (UE) 2015/35 durante il periodo di riferimento;

g)

informazioni qualitative riguardanti qualsiasi cambiamento che potrebbe influire sulla conformità della società veicolo ai requisiti di cui agli articoli da 318 a 324, 326 e 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35.

Articolo 15

Descrizione dei rischi assunti dalla società veicolo

Per descrivere i rischi assunti, come previsto dall'articolo 14, nella segnalazione annuale la società veicolo fornisce le seguenti informazioni:

a)

se i rischi assunti sono principalmente rischi del tipo vita o non vita;

b)

quali tipi di evento attivatore si applicano a tali rischi;

c)

se nel periodo di riferimento si è verificato un evento attivatore che ha causato un sinistro a carico delle attività della società veicolo;

d)

se nel periodo di riferimento sono stati pagati eventuali importi relativi a un sinistro e, in caso affermativo, quanto è già stato pagato e se l'evento attivatore ha influito negativamente sulla liquidità della società veicolo;

e)

se il profilo di rischio della società veicolo è cambiato sostanzialmente rispetto al periodo di riferimento precedente o ai termini e alle condizioni originari quali segnalati all'autorità di vigilanza al momento dell'autorizzazione.

Articolo 16

Informazioni sui titoli di debito emessi o altri strumenti finanziari sottoscritti

Quando fornisce informazioni sui titoli di debito emessi o su altri strumenti finanziari sottoscritti, come previsto dall'articolo 14, la società veicolo segnala quanto segue:

a)

i proventi dell'emissione di titoli o altri strumenti finanziari e se essi siano stati totalmente versati in relazione a ciascun accordo contrattuale individuale riguardante il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

b)

i tipi di livello degli strumenti finanziari, specificando i segmenti o i livelli, comprese informazioni sui rating esterni ricevuti o sui rating interni utilizzati per i titoli di debito emessi nonché, se del caso, le agenzie di rating del credito utilizzate;

c)

i motivi per cui gli accordi finanziari sono considerati sufficientemente solidi per garantire una copertura costante di potenziali sinistri dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo, per conservare la sua capacità di pagare gli importi di cui è responsabile alla loro scadenza e per garantire la struttura di pagamento dei titoli o degli strumenti finanziari;

d)

qualsiasi titolo di debito cancellato, riacquistato o riscattato, del tutto o in parte, successivamente alla sua emissione e separatamente per il periodo di riferimento corrente.

Articolo 17

Mezzi di segnalazione

Le società veicolo trasmettono all'autorità di vigilanza il contenuto quantitativo della segnalazione di cui all'articolo 13 in formato elettronico e il contenuto qualitativo della segnalazione di cui all'articolo 15 in un formato leggibile elettronicamente.

Articolo 18

Valuta e unità

1.   Le società veicolo trasmettono tutti i dati monetari contenuti nella segnalazione di cui all'articolo 13 nella valuta da loro utilizzata per le segnalazioni. A tal fine, gli importi in altre valute sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di cambio applicabile alla fine del periodo di riferimento.

2.   Le società veicolo trasmettono valori numerici come fatti nei seguenti formati:

a)

i punti di dati del tipo «monetario» sono segnalati con una precisione minima equivalente alle unità;

b)

i punti di dati del tipo «numeri interi» sono segnalati senza decimali e con una precisione equivalente alle unità.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO I

La documentazione di supporto di cui all'articolo 5 del presente regolamento include quanto segue:

1)

una presentazione e un'analisi chiare e approfondite all'interno di un organigramma con l'individuazione di tutte le parti interessate coinvolte nell'operazione, comprese le imprese di assicurazione o di riassicurazione coinvolte, soggette al controllo di autorità di vigilanza diverse dall'autorità di vigilanza preposta al rilascio dell'autorizzazione della società veicolo;

2)

informazioni sull'identità e la qualifica del cedente o promotore della società veicolo, qualora detta parte differisca dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo;

3)

informazioni sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo;

4)

identificazione e qualifica delle persone che sono o saranno nominate ad agire come fiduciari, se del caso, di attività delle società veicolo;

5)

informazioni sull'identità e la qualifica delle persone che sono o saranno dipendenti della società veicolo, comprese informazioni dettagliate di persone che dirigono effettivamente la società veicolo;

6)

informazioni sull'identità e la qualifica di persone che detengono o si prevede deterranno partecipazioni qualificate, direttamente o indirettamente nella società veicolo insieme agli importi di tali partecipazioni;

7)

informazioni sull'identità e la qualifica delle persone che forniscono o forniranno alla società veicolo servizi direttivi e professionali come la contabilità;

8)

l'atto costitutivo e lo statuto della società veicolo, o i relativi progetti;

9)

informazioni dettagliate delle polizze di assicurazione originarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che specifichino in modo chiaro i rischi inizialmente assunti da detta impresa e quelli che saranno trasferiti alla società veicolo, comprese una valutazione e una descrizione del modo in cui il trasferimento di rischi ceduti e il mantenimento di eventuali rischi residui soddisferà i requisiti di cui all'articolo 320 del regolamento delegato (UE) 2015/35;

10)

informazioni dettagliate sul progetto di accordo contrattuale relativo al trasferimento del rischio tra la società veicolo e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresa una descrizione sul modo in cui il contratto soddisferà i requisiti di cui agli articoli 210, 211, 319 e 320 del regolamento delegato (UE) 2015/35. La descrizione include:

a)

ogni evento o meccanismo attivatore pertinente ai sensi del contratto;

b)

l'esposizione massima al rischio aggregata del contratto;

11)

una valutazione che delinei come le strutture giuridica e di governance della società veicolo sono ritenute conformi ai requisiti di cui agli articoli 210, 319, 320, 324, 326 e 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35. L'esame dovrebbe inoltre fornire un parere sull'eventualità che la struttura giuridica scelta per la società veicolo offra una protezione giuridicamente applicabile delle attività della società veicolo, garantendo così che la solvibilità della società veicolo non sia compromessa in linea con i requisiti di cui all'articolo 318, lettera b), e dell'articolo 321, del regolamento delegato (UE) 2015/35. La valutazione dovrebbe includere quanto segue:

a)

una spiegazione di come la società veicolo è o sarà integralmente finanziata, comprese prove rilevanti, come le prove di stress e di scenario, per stabilire se il requisito del finanziamento integrale è stato soddisfatto e come lo status sarà mantenuto;

b)

informazioni sul patrimonio netto della società veicolo comprese le dimensioni, la crescita e la concentrazione di potenziali investitori, nonché sulla quota di gestione del patrimonio da parte della società veicolo;

c)

informazioni dettagliate circa le controparti degli accordi contrattuali relativi al trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione alla società veicolo, comprese informazioni dettagliate su tutti i ruoli della società veicolo e dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nonché sui ruoli e le identità di altri operatori, compresi, ma non solo, possessori di note, account manager e account servicing manager, enti depositari e trust, responsabili della gestione del patrimonio, sottoscrittori e promotori dell'operazione. Questo include anche una valutazione degli obblighi contabili applicabili in materia di consolidamento della società veicolo all'interno di un gruppo;

d)

informazioni sui rischi quantificabili della società veicolo comprese informazioni dettagliate del rischio di liquidità e della strategia di liquidità della società veicolo;

e)

informazioni sulle implicazioni in termini di rischi della strategia d'investimento proposta della società veicolo;

f)

informazioni sull'osservanza dei requisiti di solvibilità da parte della società veicolo ai sensi dell'articolo 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35;

g)

informazioni dettagliate sul trasferimento del rischio, compresa la valutazione dei rischi residui rilevanti, tra cui il rischio di base;

h)

informazioni dettagliate su eventuali strumenti di copertura e sul loro uso, come gli swap su tassi di interesse o contratti su valuta;

i)

informazioni dettagliate su eventuali impegni fuori bilancio per sostenere la società veicolo, comprese garanzie o qualsiasi altra forma di attenuazione del rischio di credito cedute o altrimenti fornite alla società veicolo;

j)

proiezioni finanziarie sulla durata prevista della società veicolo;

k)

valutazione attuariale dei rischi assicurativi assunti;

l)

una bozza di progetto che delinei le procedure della società veicolo concernenti le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza, mirata a soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 325 a 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35, comprese specifiche questioni di cui all'articolo 325, paragrafo 2 e all'articolo 326, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 e con riferimento al modo in cui le modifiche sostanziali sarebbero comunicate all'autorità di vigilanza;

12)

documentazione sull'operazione, o relativi progetti, per quanto riguarda l'emissione di titoli di debito o strumenti finanziari, e trasferimento del rischio ai possessori di tali titoli o strumenti, per spiegare come sarà garantito il rispetto degli articoli 210, 211, 320 e 321 del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa documentazione dovrebbe includere:

a)

un prospetto informativo o di offerta o altra documentazione relativa al collocamento a privati, o relativi progetti;

b)

valutazione del rating o relazione di un'agenzia di rating del credito prima dell'emissione degli strumenti di finanziamento da parte della società veicolo;

c)

informazioni dettagliate concernenti il potenziale ricorso a garanti finanziari su segmenti di note da emettere;

d)

convenzione di trustee, ove esistente, o relativi progetti;

e)

per quanto concerne il debito e i meccanismi di finanziamento, informazioni dettagliate della strategia di liquidità della società veicolo per gli strumenti finanziari emessi, compresa la struttura e la suddivisione in livelli, il tipo di posizioni e norme sul recesso dei possessori di note;

f)

informazioni sulle implicazioni in termini di rischi della strategia d'investimento della società veicolo;

g)

contratti, o relativi progetti, e informazioni dettagliate in merito a qualsiasi strumento di copertura, come gli swap su tassi di interesse o contratti su valute;

h)

documentazione sull'operazione, o relativi progetti, riguardante le parti degli accordi contrattuali concernenti il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione alla società veicolo che può essere considerato come operazione collegata ai sensi dell'articolo 210, paragrafo 3, e dell'articolo 320, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Se del caso, ciò può includere contratti con altri partecipanti all'operazione, nonché contratti di esternalizzazione e prestazione di servizi;

13)

se una società veicolo, autorizzata prima del 31 dicembre 2015, inizia una nuova attività dopo questa data, la società veicolo segnala qualsiasi informazione pertinente su come la sua attività esistente possa incidere sul suo profilo di esposizione al rischio aggregata in relazione a qualsiasi nuova attività.


ALLEGATO II

Modelli di segnalazione delle società veicolo

SPV.01.01 — Contenuto della segnalazione presentata

Codice del modello

Denominazione del modello

 

C0010

SPV.01.02

Informazioni di base

R0010

 

SPV.02.01

Bilancio

R0020

 

SPV.02.02

Fuori bilancio

R0030

 

SPV.03.01

Rischi assunti

R0040

 

SPV.03.02

Titoli di debito o altri strumenti finanziari

R0050

 

SPV.01.02 — Informazioni di base

 

C0010

Denominazione della società veicolo che effettua la segnalazione

R0010

 

Codice di identificazione

R0020

 

Tipo di codice

R0030

 

Paese d'origine della società veicolo

R0040

 

Data di segnalazione

R0050

 

Data di riferimento

R0060

 

Valuta utilizzata per la segnalazione

R0070

 

Rischi assunti tramite accordi separati

R0080

 

Conformità al requisito del finanziamento integrale lungo tutto il periodo di segnalazione

R0090

 

SPV.02.01 — Bilancio

 

Valore

Attività

 

C0010

Depositi e crediti da prestiti

R0010

 

Prestiti cartolarizzati

R0020

 

Titoli di debito

R0030

 

Altre attività cartolarizzate

R0040

 

Azioni e quote di investimento collettivo

R0050

 

Derivati finanziari

R0060

 

Attività non finanziarie (incluso il capitale fisso)

R0070

 

Totale di altre classi di attività sostanziali

R0080

 

Altre attività

R0090

 

Attività totali

R0100

 

Passività

 

 

Prestiti e depositi ricevuti

R0110

 

Titoli di debito emessi

R0120

 

Derivati finanziari

R0130

 

Totale di altre classi di passività sostanziali

R0140

 

Altre passività

R0150

 

Totale passività

R0160

 

Azioni

 

 

Totale azioni

R0170

 


Descrizione di elementi

 

Valore

C0020

 

C0010

Altre classi di attività sostanziali 1

R0180

 

 

 


Descrizione di elementi

 

Valore

C0020

 

C0010

Altre classi di passività sostanziali 1

R0190

 

 

 


Descrizione di elementi

 

Valore

C0020

 

C0010

Elemento di patrimonio netto 1

R0200

 

 

 

SPV.02.02 — Fuori bilancio

 

Valore contabile

Elementi fuori bilancio

 

C0010

Garanzie ricevute dalla società veicolo direttamente

R0010

 

Garanzia collaterale detenuta

R0020

 

Totale di altri elementi fuori bilancio

R0030

 

Obbligazioni fuori bilancio

 

 

Garanzie collaterali costituite

R0040

 

Totale di altre obbligazioni fuori bilancio

R0050

 


Descrizione di elementi

 

Valore contabile

C0020

 

C0010

Elemento fuori bilancio 1

R0060

 

 

 


Descrizione di elementi

 

Valore contabile

C0020

 

C0010

Obbligazione fuori bilancio 1

R0070

 

 

 

SPV.03.01 — Rischi assunti

 

Accordo

Data di emissione

Emissioni/usi precedenti all'attuazione della direttiva 2009/138/CE

Nome del cedente

Codice del cedente

Tipo di codice

Esposizione massima al rischio aggregata per accordo

Attività detenute per rischio separabile

Conformità al requisito del finanziamento integrale per l'accordo lungo tutto il periodo di segnalazione

Durata

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Totale

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischio 1

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPV.03.02 — Titoli di debito o altri strumenti finanziari

 

Accordo

Descrizione dei titoli di debito o di altri strumenti finanziari emessi per accordo

Importo di titoli di debito o altri strumenti finanziari emessi per accordo

C0010

C0020

C0030

Totale

R0010

 

 

 

Titoli di debito o altri strumenti finanziari 1

R0020

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO III

Il presente allegato contiene ulteriori istruzioni in relazione ai modelli inclusi nell'allegato II del presente regolamento. La prima colonna delle tabelle indica gli elementi da segnalare identificando le celle come riportato nel modello incluso nell'allegato II.

Se la società veicolo deve integrare le segnalazioni degli elementi quantitativi con una particolare giustificazione, la spiegazione non deve essere trasmessa con il modello di segnalazione, ma deve essere inclusa nella parte descrittiva delle informazioni trasmesse dalla società veicolo all'autorità di vigilanza.

SPV.01.01 — Contenuto della segnalazione presentata

Cella

Elemento

Istruzioni

R0010/C0010

Informazioni di base

Segnalate.

R0020/C0010

Bilancio

Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1

segnalato;

9

non segnalato (in questo caso è necessaria una giustificazione).

R0030/C0010

Fuori bilancio

Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1

segnalato;

2

non segnalato o/e nessun elemento fuori bilancio;

9

non segnalate per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione).

R0040/C0010

Rischi assunti

Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1

segnalati;

9

non segnalati (in questo caso è necessaria una giustificazione).

R0050/C0010

Titoli di debito o altri strumenti finanziari

Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1

segnalati;

9

non segnalati (in questo caso è necessaria una giustificazione).

SPV.01.02 — Informazioni di base

Cella

Elemento

Istruzioni

R0010/C0010

Denominazione della società veicolo che effettua la segnalazione

Denominazione della società veicolo che effettua la segnalazione all'autorità di vigilanza.

R0020/C0010

Codice di identificazione

Identificazione della società veicolo utilizzando il seguente ordine di priorità:

identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI);

codice di identificazione utilizzato nel mercato locale, attribuito dall'autorità di vigilanza nazionale.

R0030/C0010

Tipo di codice

Identificazione del codice utilizzato nell'elemento «Codice di identificazione» Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1

LEI;

2

codice locale.

R0040/C0010

Paese d'origine della società veicolo

Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui la società veicolo è stata autorizzata.

R0050/C0010

Data di segnalazione

Codice ISO 8601 (gg-mm-aaaa) della data in cui viene effettuata la segnalazione all'autorità di vigilanza.

R0060/C0010

Data di riferimento

Codice ISO 8601 (gg-mm-aaaa) della data che identifica l'ultimo giorno del periodo di segnalazione.

R0070/C0010

Valuta utilizzata per la segnalazione

Codice alfabetico ISO 4217 della valuta degli importi monetari utilizzata in ciascuna segnalazione.

R0080/C0010

Rischi assunti tramite accordi separati

Identificare il numero di accordi separati relativi ai rischi che una società veicolo può essere stata autorizzata ad assumere ai termini e alle condizioni stabiliti dalla relativa autorità di vigilanza.

R0090/C0010

Conformità al requisito del finanziamento integrale lungo tutto il periodo

Indicare se il requisito del finanziamento integrale è stato rispettato tra i due periodi di segnalazione. Si utilizza il seguente elenco chiuso:

1

conformità al requisito del finanziamento integrale;

2

non conformità al requisito del finanziamento integrale

SPV.02.01 — Bilancio

Cella

Elemento

Istruzioni

R0010/C0010

Depositi e crediti da prestiti

Valore dei depositi e dei crediti da prestiti ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. Questo elemento comprende:

tutti i depositi,

i prestiti concessi dalla società veicolo,

contante.

R0020/C0010

Prestiti cartolarizzati

Valore dei prestiti cartolarizzati acquisiti dalla società veicolo ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

R0030/C0010

Titoli di debito

Valore delle disponibilità in titoli di debito ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. Comprende il debito subordinato in forma di titoli di debito.

R0040/C0010

Altre attività cartolarizzate

Valore di altre attività cartolarizzate non incluse negli elementi «Prestiti cartolarizzati» (C0010/R0020) o «Titoli di debito» (C0010/R0030) ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

R0050/C0010

Azioni e quote di investimento collettivo

Valore delle azioni e delle quote di investimento collettivo detenute ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

R0060/C0010

Derivati finanziari

Valore dei derivati finanziari con valore positivo ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

R0070/C0010

Attività non finanziarie (incluso il capitale fisso)

Valore dei beni materiali o immateriali diversi dalle attività finanziarie ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

R0080/C0010

Totale di altre classi di attività sostanziali

Importo totale di altre classi di attività sostanziali

R0090/C0010

Altre attività

Valore di tutte le altre attività, non rientranti nei precedenti elementi ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

R0100/C0010

Attività totali

Valore totale delle attività della società veicolo.

R0110/C0010

Prestiti e depositi ricevuti

Valore degli importi dovuti ai creditori dalla società veicolo, diversi da quelli derivanti dall'emissione di titoli negoziabili.

R0120/C0010

Titoli di debito emessi

Valore dei titoli emessi dalla società veicolo, diversi dalle azioni ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

R0130/C0010

Derivati finanziari

Valore dei derivati finanziari con valore negativo ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

R0140/C0010

Totale di altre classi di passività sostanziali

Importo totale di altre classi di passività sostanziali

R0150/C0010

Altre passività

Valore di tutte le altre passività, non rientranti nei precedenti elementi ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

R0160/C0010

Totale passività

Valore totale delle passività della società veicolo.

R0170/C0010

Totale azioni

Valore totale delle azioni della società veicolo.

R0180/C0020

Altre classi di attività sostanziali 1

Descrizione della classe di attività sostanziale. Identificare tutte le altre classi sostanziali necessarie per fornire un quadro chiaro della natura delle attività sostanziali della società veicolo.

R0180/C0010

Altre classi di attività sostanziali 1 — Valore

Valore di ciascuna classe di attività sostanziale.

R0190/C0020

Altre classi di passività sostanziali 1

Descrizione della classe di passività sostanziale. Identificare tutte le altre classi sostanziali necessarie per fornire un quadro chiaro della natura delle passività sostanziali della società veicolo.

R0190/C0010

Altre classi di passività sostanziali 1 — Valore

Valore di ciascuna classe di passività sostanziale.

R0200/C0020

Patrimonio netto (elementi sostanziali)

Descrizione degli elementi sostanziali del patrimonio netto. Spetta a ciascuna società veicolo decidere al riguardo considerando la natura degli elementi sostanziali detenuti dalla società veicolo che effettua la segnalazione e che devono rimanere costanti nel corso dei periodi di segnalazione.

R0200/C0010

Elemento di patrimonio netto 1

Valore di ciascun elemento di patrimonio netto segnalato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

SPV.02.02 — Fuori bilancio

Cella

Elemento

Istruzioni

R0010/C0010

Garanzie ricevute dalla società veicolo direttamente

Valore contabile delle garanzie ricevute dalla società veicolo direttamente.

R0020/C0010

Garanzia collaterale detenuta

Valore contabile della garanzia collaterale detenuta.

R0030/C0010

Totale di altri elementi fuori bilancio

Valore contabile di ciascuno degli altri elementi fuori bilancio segnalati.

R0040/C0010

Garanzie collaterali costituite

Valore contabile delle garanzie collaterali costituite.

R0050/C0010

Totale di altre obbligazioni fuori bilancio

Valore contabile di ciascuna delle altre obbligazioni fuori bilancio segnalate.

R0060/C0020

Elemento fuori bilancio 1

Descrizione di ciascuno degli altri elementi fuori bilancio. La società veicolo segnala tutti i diversi elementi necessari.

R0060/C0010

Elemento fuori bilancio 1 — Valore contabile

Valore contabile di ciascuno degli altri elementi fuori bilancio segnalati.

R0070/C0020

Obbligazione fuori bilancio 1

Descrizione di ciascuna delle altre obbligazioni fuori bilancio. La società veicolo segnala tutti i diversi elementi necessari.

R0070/C0010

Obbligazione fuori bilancio 1 — Valore contabile

Valore contabile di ciascuna delle altre obbligazioni fuori bilancio segnalate.

SPV.03.01 — Rischi assunti

Cella

Elemento

Istruzioni

R0010/C0070

Totale — Esposizione massima al rischio aggregata per accordo

Totale dell'esposizione massima al rischio aggregata della società veicolo

C0070/R0010 = Somma (C0070/R0020)

R0010/C0080

Totale — Attività detenute per rischio separabile

Valore delle attività totali detenute

SPV.03.01 C0080/R0010 = Somma (C0080/R0020) = SV.02.01.C0010/R0100

R0020/C0010

Accordo

In caso di coinvolgimento di società veicolo con accordi multipli, le informazioni sono fornite per ciascun accordo separato (ciascun rischio separabile assunto). Questo elemento identifica il codice dell'accordo relativo ai rischi.

Se l'autorità di vigilanza attribuisce un codice, si utilizza tale codice. In caso contrario, la società veicolo attribuisce un codice che deve restare costante negli anni di segnalazione e non deve essere riutilizzato.

Il numero di righe segnalate deve corrispondere al numero identificato in SPV.01.02.C0010/R0080

R0020/C0020

Data di emissione

Codice ISO 8601 (gg-mm-aaaa) della data di emissione per ciascun accordo relativo a un rischio separabile.

R0020/C0030

Emissioni/usi iniziati precedentemente all'attuazione della direttiva 2009/138/CE

Identificazione se l'accordo è stato concluso prima del 31 dicembre 2015. Si utilizza il seguente elenco chiuso:

1

prima del 31 dicembre 2015;

2

dopo il 31 dicembre 2015.

R0020/C0040

Nome del cedente

Denominazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce i rischi alla società veicolo.

R0020/C0050

Codice del cedente

Codice di identificazione del cedente con l'utilizzo del seguente ordine di priorità, se esistente:

identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI),

codice specifico.

Codice specifico:

per le imprese di (ri)assicurazione di paesi del SEE: codice di identificazione utilizzato nel mercato locale, attribuito dall'autorità di vigilanza dell'impresa,

per le imprese di paesi non appartenenti al SEE e le imprese non regolamentate: codice di identificazione fornito dalla società veicolo. Quando si assegna un codice di identificazione a ciascuna impresa di paesi non appartenenti al SEE o a ciascuna impresa non regolamentata, il codice rispetta il seguente formato in modo coerente:

codice di identificazione dell'impresa + codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese dell'impresa + 5 cifre

R0020/C0060

Tipo di codice

Identificazione del codice utilizzato nell'elemento «Codice del cedente» (C0050). Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1

LEI;

2

codice specifico.

R0020/C0070

Esposizione massima al rischio aggregata per accordo

Valore per accordo dell'esposizione massima al rischio aggregata.

R0020/C0080

Attività detenute per rischio separabile

Valore delle attività totali detenute per accordo.

R0020/C0090

Conformità al requisito del finanziamento integrale per l'accordo lungo tutto il periodo di segnalazione

Indicare se il requisito del finanziamento integrale è stato rispettato tra i due periodi di segnalazione. Si utilizza il seguente elenco chiuso:

1

conformità al requisito del finanziamento integrale;

2

non conformità al requisito del finanziamento integrale.

R0020/C0100

Durata

Valore della restante durata dell'accordo in mesi.

SPV.03.02 — Titoli di debito o altri strumenti finanziari

Cella

Elemento

Istruzioni

R0010/C0030

Totale — Importo dei titoli di debito o di altri strumenti finanziari emessi per accordo

Valore dei titoli di debito totali emessi

SPV.03.02.C0030/R0010 = Somma (C0030/R0020) = SV.02.01.C0010/R0120

R0020/C0010

Accordo

In caso di coinvolgimento di società veicolo con accordi multipli, le informazioni sono fornite per ciascun accordo separato (ciascun rischio separabile assunto). Questo elemento identifica il codice dell'accordo relativo ai rischi.

Se l'autorità di vigilanza attribuisce un codice, si utilizza tale codice. In caso contrario, la società veicolo attribuisce un codice che deve restare costante negli anni di segnalazione e non deve essere riutilizzato.

Il numero di righe segnalate deve corrispondere al numero identificato in SPV.01.02.C0010/R0080.

R0020/C0020

Titoli di debito o altri strumenti finanziari 1

Descrizione dei titoli di debito o di altri strumenti finanziari emessi per accordo, compreso il riferimento dell'operazione.

Deve essere utilizzato il numero di righe necessario per ogni accordo per segnalare ciascun titolo di debito emesso.

R0020/C0030

Importo dei titoli di debito o di altri strumenti finanziari emessi per accordo

Valore di ciascuna emissione di titoli di debito o di ciascuno degli altri strumenti finanziari


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