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Document 32015R0462
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/462 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for supervisory approval to establish special purpose vehicles, for the cooperation and exchange of information between supervisory authorities regarding special purpose vehicles as well as to set out formats and templates for information to be reported by special purpose vehicles in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 76 del 20.3.2015, pp. 23–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
20.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/462 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2015
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 211, paragrafo 2, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Le società veicolo necessitano dell'autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza prima di poter assumere rischi da imprese di assicurazione o di riassicurazione. Le condizioni e le procedure da seguire per il rilascio e la revoca di detta autorizzazione, compresi i requisiti per la documentazione, sono disciplinate dalla direttiva 2009/138/CE e dovrebbero essere integrate dal presente regolamento. |
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(2) |
Se una società veicolo assume rischi da più di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dovrebbe conservare attività in misura pari o superiore alla propria esposizione massima al rischio aggregata, tenendo conto di ciascuna obbligazione contrattuale individuale. Nel rilasciare l'autorizzazione, l'autorità di vigilanza dovrebbe valutare se tale obbligo è soddisfatto e considerare ciascun accordo contrattuale individuale e ciascun trasferimento di rischio. |
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(3) |
È importante stabilire le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nei casi in cui la società veicolo sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dalla quale la società veicolo assume il rischio. La cooperazione e lo scambio di informazioni tra queste autorità di vigilanza è particolarmente importante durante la procedura di autorizzazione della società veicolo da parte dell'autorità di vigilanza. Inoltre, in caso di modifiche sostanziali tali da influire potenzialmente sulla conformità della società veicolo ai requisiti dell'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE, nonché in caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza citate sono necessari per garantire l'efficacia e l'efficienza della vigilanza. |
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(4) |
I requisiti per le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza, previsti dall'articolo 325 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2), dovrebbero consentire alle autorità di vigilanza delle società veicolo di valutare la costante conformità ai requisiti rilevanti. Detti requisiti dovrebbero essere integrati dai modelli e dai formati indicati nel presente regolamento. |
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(5) |
Per una migliore comprensione delle norme tecniche appropriate da stabilire è necessario definire il concetto di società veicolo con accordi multipli. |
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(6) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione. |
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(7) |
L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(8) |
Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1o aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
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a) |
le procedure da seguire per il rilascio e la revoca da parte delle autorità di vigilanza dell'autorizzazione a fondare società veicolo; |
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b) |
le procedure da seguire per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita la società veicolo e l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio; |
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c) |
i formati e i modelli da utilizzare per la segnalazione annuale di informazioni da parte della società veicolo. |
Articolo 2
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «società veicolo con accordi multipli» s'intende una società veicolo che assume rischi da una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione nell'ambito di più accordi contrattuali separati.
Articolo 3
Autorizzazione a fondare società veicolo da parte delle autorità di vigilanza
La società veicolo chiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro per stabilire la propria sede nel territorio di detto Stato membro.
Articolo 4
Decisione dell'autorità di vigilanza
1. L'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui la società veicolo è o sarà stabilita decide in merito alla domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
2. Nella decisione di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità di vigilanza indica le attività che la società veicolo è autorizzata a svolgere e, se del caso, eventuali termini e condizioni relativi a tali attività.
3. Qualsiasi decisione di negare l'autorizzazione specifica tutte le motivazioni ed è comunicata al richiedente da parte dell'autorità di vigilanza.
Articolo 5
Requisiti di dimostrazione e documentazione
Nella domanda di autorizzazione a fondare una società veicolo inviata all'autorità di vigilanza, la società veicolo in questione dimostra che sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli da 318 a 324, 326 e 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e che essa è in grado di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 325 del regolamento citato fornendo nella propria domanda prove documentali al riguardo. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, il richiedente produce almeno la documentazione di supporto di cui all'allegato I. Tale documentazione riguarda la struttura della società veicolo, il rischio da assumere e il finanziamento della società veicolo in questione.
Articolo 6
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorità di vigilanza che rilascia l'autorizzazione a fondare la società veicolo può revocare l'autorizzazione di detta società veicolo se:
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a) |
la società veicolo non soddisfa più le condizioni originarie alle quali era stata rilasciata l'autorizzazione a fondare la società veicolo in questione; |
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b) |
la società veicolo è gravemente inadempiente per quanto riguarda gli obblighi che le sono imposti dai regolamenti ad essa applicabili. |
2. Nel caso citato al precedente paragrafo, lettera b), l'autorità di vigilanza considera che la società veicolo è gravemente inadempiente se non soddisfa il requisito di restare integralmente finanziata e se l'autorità di vigilanza ritiene che la società veicolo non sia in grado di ripristinare la conformità a tale requisito entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione specifica tutte le motivazioni ed è comunicata senza indugio alla società veicolo.
Articolo 7
Società veicolo con accordi multipli
1. Nella domanda di autorizzazione a fondare una società veicolo con accordi multipli inviata all'autorità di vigilanza, il richiedente dimostra inoltre, a beneficio della propria autorità di vigilanza, che la sua solvibilità non può essere compromessa da procedure di liquidazione di una qualsiasi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono i rischi, e che la società veicolo con accordi multipli è in grado di soddisfare il requisito di solvibilità costantemente.
2. Nel dimostrare che la sua solvibilità non può essere compromessa da procedure di liquidazione di una qualsiasi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono il rischio, la società veicolo con accordi multipli fornisce sufficienti elementi di prova per consentire alla propria autorità di vigilanza di valutare l'esposizione complessiva massima al rischio aggregata della società veicolo con accordi multipli e l'esposizione massima al rischio aggregata di ciascun accordo contrattuale individuale riguardante il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nella domanda di autorizzazione a fondare una società veicolo con accordi multipli inviata all'autorità di vigilanza, il richiedente fornisce sufficienti elementi di prova per dimostrare che soddisfa le condizioni di cui agli articoli da 319 a 321 e all'articolo 326 delle misure di attuazione, tenendo conto di ciascun accordo contrattuale individuale, al fine di determinare se la società veicolo con accordi multipli soddisfa i requisiti di solvibilità.
4. Se il richiedente non è in grado di fornire sufficienti elementi di prova conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3, l'autorità di vigilanza respinge la domanda di autorizzazione a fondare la società veicolo con accordi multipli.
Articolo 8
Cooperazione costante tra le autorità di vigilanza
1. Se la società veicolo che assume il rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è autorizzata l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, le autorità di vigilanza interessate collaborano costantemente.
2. Le autorità di vigilanza scambiano informazioni pertinenti per l'esercizio dei compiti di vigilanza, comprese informazioni su qualsiasi azione di vigilanza prevista nei confronti della società veicolo o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono il rischio, qualora ciò possa influire sulla vigilanza della società veicolo in questione o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferiscono il rischio. In tali circostanze le autorità di vigilanza comunicano tra loro senza indugio.
Articolo 9
Consultazione preventiva prima del rilascio di un'autorizzazione
Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità di vigilanza cui viene chiesta l'autorizzazione a fondare una società veicolo si consulta con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio.
Articolo 10
Comunicazione di cambiamenti
L'autorità di vigilanza di una società veicolo comunica immediatamente all'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo in questione qualsiasi informazione rilevante ricevuta da una società veicolo conformemente all'articolo 325, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 riguardante eventuali cambiamenti che possono influire sulla conformità della società veicolo ai requisiti di cui agli articoli da 318 a 324, 326 e 327 del citato regolamento. L'autorità di vigilanza comunica immediatamente la violazione dei requisiti di solvibilità da parte della società veicolo.
Articolo 11
Comunicazione della revoca dell'autorizzazione
In caso di revoca dell'autorizzazione rilasciata a una società veicolo, l'autorità di vigilanza della società veicolo in questione informa senza indugio l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio a detta società veicolo.
Articolo 12
Comunicazione della segnalazione annuale
L'autorità di vigilanza della società veicolo condivide immediatamente la segnalazione annuale della società veicolo, presentata conformemente all'articolo 325, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, con l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo in questione. Nel caso di una società veicolo con accordi multipli, l'autorità di vigilanza di detta società può condividere con le autorità di vigilanza soltanto le parti della segnalazione che riguardano l'impresa di assicurazione o di riassicurazione stabilita nello Stato membro di tali autorità di vigilanza.
Articolo 13
Contenuto quantitativo della segnalazione annuale
Ai sensi dell'articolo 325 del regolamento delegato (UE) 2015/35 la società veicolo segnala annualmente alla propria autorità di vigilanza, conformemente ai formati e ai modelli di cui all'allegato II e alle istruzioni di cui all'allegato III, informazioni quantitative comprendenti:
|
a) |
il contenuto della segnalazione presentata, come specificato nel modello SPV.01.01 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.01.01; |
|
b) |
informazioni di base sulla società veicolo, come specificato nel modello SPV.01.02 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.01.02; |
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c) |
elementi di bilancio della società veicolo, distinguendo le classi sostanziali di attività, passività ed elementi del patrimonio netto, compresi titoli o altri strumenti finanziari emessi, come specificato nel modello SPV.02.01 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.02.01; |
|
d) |
elementi fuori bilancio della società veicolo, come specificato nel modello SPV.02.02 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.02.02; |
|
e) |
i rischi assunti in relazione a ciascun accordo contrattuale individuale riguardante il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, come specificato nel modello SPV.03.01 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.03.01; |
|
f) |
un elenco dei titoli di debito o di altri strumenti finanziari emessi in relazione a ciascun accordo contrattuale individuale riguardante il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, come specificato nel modello SPV.03.02 dell'allegato II, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato III con il riferimento SPV.03.02. |
Articolo 14
Contenuto qualitativo della segnalazione annuale
Ai sensi dell'articolo 325 del regolamento delegato (UE) 2015/35, la società veicolo segnala annualmente alla propria autorità di vigilanza informazioni qualitative comprendenti:
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a) |
una descrizione adeguata della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la valutazione delle attività; |
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b) |
una descrizione adeguata della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la determinazione dell'esposizione massima al rischio aggregata; |
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c) |
informazioni dettagliate su eventuali conflitti di interessi tra la società veicolo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione e i detentori del debito o i fornitori di finanziamento; |
|
d) |
informazioni dettagliate su qualsiasi operazione rilevante conclusa dalla società veicolo nell'ultimo periodo di riferimento; |
|
e) |
informazioni per dimostrare che la società veicolo continua a essere integralmente finanziata, comprese:
|
|
f) |
se la società veicolo non ha soddisfatto costantemente il requisito di essere integralmente finanziata durante il periodo di riferimento, essa fornisce qualsiasi informazione rilevante relativa al mancato soddisfacimento di tale requisito e alle correzioni apportate conformemente all'articolo 326 del regolamento delegato (UE) 2015/35 durante il periodo di riferimento; |
|
g) |
informazioni qualitative riguardanti qualsiasi cambiamento che potrebbe influire sulla conformità della società veicolo ai requisiti di cui agli articoli da 318 a 324, 326 e 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35. |
Articolo 15
Descrizione dei rischi assunti dalla società veicolo
Per descrivere i rischi assunti, come previsto dall'articolo 14, nella segnalazione annuale la società veicolo fornisce le seguenti informazioni:
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a) |
se i rischi assunti sono principalmente rischi del tipo vita o non vita; |
|
b) |
quali tipi di evento attivatore si applicano a tali rischi; |
|
c) |
se nel periodo di riferimento si è verificato un evento attivatore che ha causato un sinistro a carico delle attività della società veicolo; |
|
d) |
se nel periodo di riferimento sono stati pagati eventuali importi relativi a un sinistro e, in caso affermativo, quanto è già stato pagato e se l'evento attivatore ha influito negativamente sulla liquidità della società veicolo; |
|
e) |
se il profilo di rischio della società veicolo è cambiato sostanzialmente rispetto al periodo di riferimento precedente o ai termini e alle condizioni originari quali segnalati all'autorità di vigilanza al momento dell'autorizzazione. |
Articolo 16
Informazioni sui titoli di debito emessi o altri strumenti finanziari sottoscritti
Quando fornisce informazioni sui titoli di debito emessi o su altri strumenti finanziari sottoscritti, come previsto dall'articolo 14, la società veicolo segnala quanto segue:
|
a) |
i proventi dell'emissione di titoli o altri strumenti finanziari e se essi siano stati totalmente versati in relazione a ciascun accordo contrattuale individuale riguardante il trasferimento del rischio da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; |
|
b) |
i tipi di livello degli strumenti finanziari, specificando i segmenti o i livelli, comprese informazioni sui rating esterni ricevuti o sui rating interni utilizzati per i titoli di debito emessi nonché, se del caso, le agenzie di rating del credito utilizzate; |
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c) |
i motivi per cui gli accordi finanziari sono considerati sufficientemente solidi per garantire una copertura costante di potenziali sinistri dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo, per conservare la sua capacità di pagare gli importi di cui è responsabile alla loro scadenza e per garantire la struttura di pagamento dei titoli o degli strumenti finanziari; |
|
d) |
qualsiasi titolo di debito cancellato, riacquistato o riscattato, del tutto o in parte, successivamente alla sua emissione e separatamente per il periodo di riferimento corrente. |
Articolo 17
Mezzi di segnalazione
Le società veicolo trasmettono all'autorità di vigilanza il contenuto quantitativo della segnalazione di cui all'articolo 13 in formato elettronico e il contenuto qualitativo della segnalazione di cui all'articolo 15 in un formato leggibile elettronicamente.
Articolo 18
Valuta e unità
1. Le società veicolo trasmettono tutti i dati monetari contenuti nella segnalazione di cui all'articolo 13 nella valuta da loro utilizzata per le segnalazioni. A tal fine, gli importi in altre valute sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di cambio applicabile alla fine del periodo di riferimento.
2. Le società veicolo trasmettono valori numerici come fatti nei seguenti formati:
|
a) |
i punti di dati del tipo «monetario» sono segnalati con una precisione minima equivalente alle unità; |
|
b) |
i punti di dati del tipo «numeri interi» sono segnalati senza decimali e con una precisione equivalente alle unità. |
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO I
La documentazione di supporto di cui all'articolo 5 del presente regolamento include quanto segue:
|
1) |
una presentazione e un'analisi chiare e approfondite all'interno di un organigramma con l'individuazione di tutte le parti interessate coinvolte nell'operazione, comprese le imprese di assicurazione o di riassicurazione coinvolte, soggette al controllo di autorità di vigilanza diverse dall'autorità di vigilanza preposta al rilascio dell'autorizzazione della società veicolo; |
|
2) |
informazioni sull'identità e la qualifica del cedente o promotore della società veicolo, qualora detta parte differisca dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo; |
|
3) |
informazioni sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo; |
|
4) |
identificazione e qualifica delle persone che sono o saranno nominate ad agire come fiduciari, se del caso, di attività delle società veicolo; |
|
5) |
informazioni sull'identità e la qualifica delle persone che sono o saranno dipendenti della società veicolo, comprese informazioni dettagliate di persone che dirigono effettivamente la società veicolo; |
|
6) |
informazioni sull'identità e la qualifica di persone che detengono o si prevede deterranno partecipazioni qualificate, direttamente o indirettamente nella società veicolo insieme agli importi di tali partecipazioni; |
|
7) |
informazioni sull'identità e la qualifica delle persone che forniscono o forniranno alla società veicolo servizi direttivi e professionali come la contabilità; |
|
8) |
l'atto costitutivo e lo statuto della società veicolo, o i relativi progetti; |
|
9) |
informazioni dettagliate delle polizze di assicurazione originarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che specifichino in modo chiaro i rischi inizialmente assunti da detta impresa e quelli che saranno trasferiti alla società veicolo, comprese una valutazione e una descrizione del modo in cui il trasferimento di rischi ceduti e il mantenimento di eventuali rischi residui soddisferà i requisiti di cui all'articolo 320 del regolamento delegato (UE) 2015/35; |
|
10) |
informazioni dettagliate sul progetto di accordo contrattuale relativo al trasferimento del rischio tra la società veicolo e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresa una descrizione sul modo in cui il contratto soddisferà i requisiti di cui agli articoli 210, 211, 319 e 320 del regolamento delegato (UE) 2015/35. La descrizione include:
|
|
11) |
una valutazione che delinei come le strutture giuridica e di governance della società veicolo sono ritenute conformi ai requisiti di cui agli articoli 210, 319, 320, 324, 326 e 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35. L'esame dovrebbe inoltre fornire un parere sull'eventualità che la struttura giuridica scelta per la società veicolo offra una protezione giuridicamente applicabile delle attività della società veicolo, garantendo così che la solvibilità della società veicolo non sia compromessa in linea con i requisiti di cui all'articolo 318, lettera b), e dell'articolo 321, del regolamento delegato (UE) 2015/35. La valutazione dovrebbe includere quanto segue:
|
|
12) |
documentazione sull'operazione, o relativi progetti, per quanto riguarda l'emissione di titoli di debito o strumenti finanziari, e trasferimento del rischio ai possessori di tali titoli o strumenti, per spiegare come sarà garantito il rispetto degli articoli 210, 211, 320 e 321 del regolamento delegato (UE) 2015/35. Questa documentazione dovrebbe includere:
|
|
13) |
se una società veicolo, autorizzata prima del 31 dicembre 2015, inizia una nuova attività dopo questa data, la società veicolo segnala qualsiasi informazione pertinente su come la sua attività esistente possa incidere sul suo profilo di esposizione al rischio aggregata in relazione a qualsiasi nuova attività. |
ALLEGATO II
Modelli di segnalazione delle società veicolo
SPV.01.01 — Contenuto della segnalazione presentata
|
Codice del modello |
Denominazione del modello |
|
C0010 |
|
SPV.01.02 |
Informazioni di base |
R0010 |
|
|
SPV.02.01 |
Bilancio |
R0020 |
|
|
SPV.02.02 |
Fuori bilancio |
R0030 |
|
|
SPV.03.01 |
Rischi assunti |
R0040 |
|
|
SPV.03.02 |
Titoli di debito o altri strumenti finanziari |
R0050 |
|
SPV.01.02 — Informazioni di base
|
|
C0010 |
|
|
Denominazione della società veicolo che effettua la segnalazione |
R0010 |
|
|
Codice di identificazione |
R0020 |
|
|
Tipo di codice |
R0030 |
|
|
Paese d'origine della società veicolo |
R0040 |
|
|
Data di segnalazione |
R0050 |
|
|
Data di riferimento |
R0060 |
|
|
Valuta utilizzata per la segnalazione |
R0070 |
|
|
Rischi assunti tramite accordi separati |
R0080 |
|
|
Conformità al requisito del finanziamento integrale lungo tutto il periodo di segnalazione |
R0090 |
|
SPV.02.01 — Bilancio
|
|
Valore |
|
|
Attività |
|
C0010 |
|
Depositi e crediti da prestiti |
R0010 |
|
|
Prestiti cartolarizzati |
R0020 |
|
|
Titoli di debito |
R0030 |
|
|
Altre attività cartolarizzate |
R0040 |
|
|
Azioni e quote di investimento collettivo |
R0050 |
|
|
Derivati finanziari |
R0060 |
|
|
Attività non finanziarie (incluso il capitale fisso) |
R0070 |
|
|
Totale di altre classi di attività sostanziali |
R0080 |
|
|
Altre attività |
R0090 |
|
|
Attività totali |
R0100 |
|
|
Passività |
|
|
|
Prestiti e depositi ricevuti |
R0110 |
|
|
Titoli di debito emessi |
R0120 |
|
|
Derivati finanziari |
R0130 |
|
|
Totale di altre classi di passività sostanziali |
R0140 |
|
|
Altre passività |
R0150 |
|
|
Totale passività |
R0160 |
|
|
Azioni |
|
|
|
Totale azioni |
R0170 |
|
|
Descrizione di elementi |
|
Valore |
|
C0020 |
|
C0010 |
|
Altre classi di attività sostanziali 1 |
R0180 |
|
|
… |
|
|
|
Descrizione di elementi |
|
Valore |
|
C0020 |
|
C0010 |
|
Altre classi di passività sostanziali 1 |
R0190 |
|
|
… |
|
|
|
Descrizione di elementi |
|
Valore |
|
C0020 |
|
C0010 |
|
Elemento di patrimonio netto 1 |
R0200 |
|
|
… |
|
|
SPV.02.02 — Fuori bilancio
|
|
Valore contabile |
|
|
Elementi fuori bilancio |
|
C0010 |
|
Garanzie ricevute dalla società veicolo direttamente |
R0010 |
|
|
Garanzia collaterale detenuta |
R0020 |
|
|
Totale di altri elementi fuori bilancio |
R0030 |
|
|
Obbligazioni fuori bilancio |
|
|
|
Garanzie collaterali costituite |
R0040 |
|
|
Totale di altre obbligazioni fuori bilancio |
R0050 |
|
|
Descrizione di elementi |
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Valore contabile |
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C0020 |
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C0010 |
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Elemento fuori bilancio 1 |
R0060 |
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… |
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Descrizione di elementi |
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Valore contabile |
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C0020 |
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C0010 |
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Obbligazione fuori bilancio 1 |
R0070 |
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… |
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|
SPV.03.01 — Rischi assunti
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Accordo |
Data di emissione |
Emissioni/usi precedenti all'attuazione della direttiva 2009/138/CE |
Nome del cedente |
Codice del cedente |
Tipo di codice |
Esposizione massima al rischio aggregata per accordo |
Attività detenute per rischio separabile |
Conformità al requisito del finanziamento integrale per l'accordo lungo tutto il periodo di segnalazione |
Durata |
|
|
C0010 |
C0020 |
C0030 |
C0040 |
C0050 |
C0060 |
C0070 |
C0080 |
C0090 |
C0100 |
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Totale |
R0010 |
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Rischio 1 |
R0020 |
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… |
… |
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SPV.03.02 — Titoli di debito o altri strumenti finanziari
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Accordo |
Descrizione dei titoli di debito o di altri strumenti finanziari emessi per accordo |
Importo di titoli di debito o altri strumenti finanziari emessi per accordo |
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C0010 |
C0020 |
C0030 |
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Totale |
R0010 |
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|
Titoli di debito o altri strumenti finanziari 1 |
R0020 |
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|
… |
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ALLEGATO III
Il presente allegato contiene ulteriori istruzioni in relazione ai modelli inclusi nell'allegato II del presente regolamento. La prima colonna delle tabelle indica gli elementi da segnalare identificando le celle come riportato nel modello incluso nell'allegato II.
Se la società veicolo deve integrare le segnalazioni degli elementi quantitativi con una particolare giustificazione, la spiegazione non deve essere trasmessa con il modello di segnalazione, ma deve essere inclusa nella parte descrittiva delle informazioni trasmesse dalla società veicolo all'autorità di vigilanza.
SPV.01.01 — Contenuto della segnalazione presentata
|
Cella |
Elemento |
Istruzioni |
|||||||||
|
R0010/C0010 |
Informazioni di base |
Segnalate. |
|||||||||
|
R0020/C0010 |
Bilancio |
Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
|
|||||||||
|
R0030/C0010 |
Fuori bilancio |
Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
|
|||||||||
|
R0040/C0010 |
Rischi assunti |
Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
|
|||||||||
|
R0050/C0010 |
Titoli di debito o altri strumenti finanziari |
Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
|
SPV.01.02 — Informazioni di base
|
Cella |
Elemento |
Istruzioni |
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|
R0010/C0010 |
Denominazione della società veicolo che effettua la segnalazione |
Denominazione della società veicolo che effettua la segnalazione all'autorità di vigilanza. |
||||||
|
R0020/C0010 |
Codice di identificazione |
Identificazione della società veicolo utilizzando il seguente ordine di priorità:
|
||||||
|
R0030/C0010 |
Tipo di codice |
Identificazione del codice utilizzato nell'elemento «Codice di identificazione» Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
|
||||||
|
R0040/C0010 |
Paese d'origine della società veicolo |
Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui la società veicolo è stata autorizzata. |
||||||
|
R0050/C0010 |
Data di segnalazione |
Codice ISO 8601 (gg-mm-aaaa) della data in cui viene effettuata la segnalazione all'autorità di vigilanza. |
||||||
|
R0060/C0010 |
Data di riferimento |
Codice ISO 8601 (gg-mm-aaaa) della data che identifica l'ultimo giorno del periodo di segnalazione. |
||||||
|
R0070/C0010 |
Valuta utilizzata per la segnalazione |
Codice alfabetico ISO 4217 della valuta degli importi monetari utilizzata in ciascuna segnalazione. |
||||||
|
R0080/C0010 |
Rischi assunti tramite accordi separati |
Identificare il numero di accordi separati relativi ai rischi che una società veicolo può essere stata autorizzata ad assumere ai termini e alle condizioni stabiliti dalla relativa autorità di vigilanza. |
||||||
|
R0090/C0010 |
Conformità al requisito del finanziamento integrale lungo tutto il periodo |
Indicare se il requisito del finanziamento integrale è stato rispettato tra i due periodi di segnalazione. Si utilizza il seguente elenco chiuso:
|
SPV.02.01 — Bilancio
|
Cella |
Elemento |
Istruzioni |
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|
R0010/C0010 |
Depositi e crediti da prestiti |
Valore dei depositi e dei crediti da prestiti ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. Questo elemento comprende:
|
||||||
|
R0020/C0010 |
Prestiti cartolarizzati |
Valore dei prestiti cartolarizzati acquisiti dalla società veicolo ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. |
||||||
|
R0030/C0010 |
Titoli di debito |
Valore delle disponibilità in titoli di debito ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. Comprende il debito subordinato in forma di titoli di debito. |
||||||
|
R0040/C0010 |
Altre attività cartolarizzate |
Valore di altre attività cartolarizzate non incluse negli elementi «Prestiti cartolarizzati» (C0010/R0020) o «Titoli di debito» (C0010/R0030) ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. |
||||||
|
R0050/C0010 |
Azioni e quote di investimento collettivo |
Valore delle azioni e delle quote di investimento collettivo detenute ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. |
||||||
|
R0060/C0010 |
Derivati finanziari |
Valore dei derivati finanziari con valore positivo ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. |
||||||
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R0070/C0010 |
Attività non finanziarie (incluso il capitale fisso) |
Valore dei beni materiali o immateriali diversi dalle attività finanziarie ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. |
||||||
|
R0080/C0010 |
Totale di altre classi di attività sostanziali |
Importo totale di altre classi di attività sostanziali |
||||||
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R0090/C0010 |
Altre attività |
Valore di tutte le altre attività, non rientranti nei precedenti elementi ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. |
||||||
|
R0100/C0010 |
Attività totali |
Valore totale delle attività della società veicolo. |
||||||
|
R0110/C0010 |
Prestiti e depositi ricevuti |
Valore degli importi dovuti ai creditori dalla società veicolo, diversi da quelli derivanti dall'emissione di titoli negoziabili. |
||||||
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R0120/C0010 |
Titoli di debito emessi |
Valore dei titoli emessi dalla società veicolo, diversi dalle azioni ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. |
||||||
|
R0130/C0010 |
Derivati finanziari |
Valore dei derivati finanziari con valore negativo ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. |
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R0140/C0010 |
Totale di altre classi di passività sostanziali |
Importo totale di altre classi di passività sostanziali |
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R0150/C0010 |
Altre passività |
Valore di tutte le altre passività, non rientranti nei precedenti elementi ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. |
||||||
|
R0160/C0010 |
Totale passività |
Valore totale delle passività della società veicolo. |
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R0170/C0010 |
Totale azioni |
Valore totale delle azioni della società veicolo. |
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R0180/C0020 |
Altre classi di attività sostanziali 1 |
Descrizione della classe di attività sostanziale. Identificare tutte le altre classi sostanziali necessarie per fornire un quadro chiaro della natura delle attività sostanziali della società veicolo. |
||||||
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R0180/C0010 |
Altre classi di attività sostanziali 1 — Valore |
Valore di ciascuna classe di attività sostanziale. |
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R0190/C0020 |
Altre classi di passività sostanziali 1 |
Descrizione della classe di passività sostanziale. Identificare tutte le altre classi sostanziali necessarie per fornire un quadro chiaro della natura delle passività sostanziali della società veicolo. |
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R0190/C0010 |
Altre classi di passività sostanziali 1 — Valore |
Valore di ciascuna classe di passività sostanziale. |
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R0200/C0020 |
Patrimonio netto (elementi sostanziali) |
Descrizione degli elementi sostanziali del patrimonio netto. Spetta a ciascuna società veicolo decidere al riguardo considerando la natura degli elementi sostanziali detenuti dalla società veicolo che effettua la segnalazione e che devono rimanere costanti nel corso dei periodi di segnalazione. |
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R0200/C0010 |
Elemento di patrimonio netto 1 |
Valore di ciascun elemento di patrimonio netto segnalato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE. |
SPV.02.02 — Fuori bilancio
|
Cella |
Elemento |
Istruzioni |
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R0010/C0010 |
Garanzie ricevute dalla società veicolo direttamente |
Valore contabile delle garanzie ricevute dalla società veicolo direttamente. |
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R0020/C0010 |
Garanzia collaterale detenuta |
Valore contabile della garanzia collaterale detenuta. |
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R0030/C0010 |
Totale di altri elementi fuori bilancio |
Valore contabile di ciascuno degli altri elementi fuori bilancio segnalati. |
|
R0040/C0010 |
Garanzie collaterali costituite |
Valore contabile delle garanzie collaterali costituite. |
|
R0050/C0010 |
Totale di altre obbligazioni fuori bilancio |
Valore contabile di ciascuna delle altre obbligazioni fuori bilancio segnalate. |
|
R0060/C0020 |
Elemento fuori bilancio 1 |
Descrizione di ciascuno degli altri elementi fuori bilancio. La società veicolo segnala tutti i diversi elementi necessari. |
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R0060/C0010 |
Elemento fuori bilancio 1 — Valore contabile |
Valore contabile di ciascuno degli altri elementi fuori bilancio segnalati. |
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R0070/C0020 |
Obbligazione fuori bilancio 1 |
Descrizione di ciascuna delle altre obbligazioni fuori bilancio. La società veicolo segnala tutti i diversi elementi necessari. |
|
R0070/C0010 |
Obbligazione fuori bilancio 1 — Valore contabile |
Valore contabile di ciascuna delle altre obbligazioni fuori bilancio segnalate. |
SPV.03.01 — Rischi assunti
|
Cella |
Elemento |
Istruzioni |
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R0010/C0070 |
Totale — Esposizione massima al rischio aggregata per accordo |
Totale dell'esposizione massima al rischio aggregata della società veicolo C0070/R0010 = Somma (C0070/R0020) |
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R0010/C0080 |
Totale — Attività detenute per rischio separabile |
Valore delle attività totali detenute SPV.03.01 C0080/R0010 = Somma (C0080/R0020) = SV.02.01.C0010/R0100 |
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R0020/C0010 |
Accordo |
In caso di coinvolgimento di società veicolo con accordi multipli, le informazioni sono fornite per ciascun accordo separato (ciascun rischio separabile assunto). Questo elemento identifica il codice dell'accordo relativo ai rischi. Se l'autorità di vigilanza attribuisce un codice, si utilizza tale codice. In caso contrario, la società veicolo attribuisce un codice che deve restare costante negli anni di segnalazione e non deve essere riutilizzato. Il numero di righe segnalate deve corrispondere al numero identificato in SPV.01.02.C0010/R0080 |
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R0020/C0020 |
Data di emissione |
Codice ISO 8601 (gg-mm-aaaa) della data di emissione per ciascun accordo relativo a un rischio separabile. |
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R0020/C0030 |
Emissioni/usi iniziati precedentemente all'attuazione della direttiva 2009/138/CE |
Identificazione se l'accordo è stato concluso prima del 31 dicembre 2015. Si utilizza il seguente elenco chiuso:
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R0020/C0040 |
Nome del cedente |
Denominazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce i rischi alla società veicolo. |
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R0020/C0050 |
Codice del cedente |
Codice di identificazione del cedente con l'utilizzo del seguente ordine di priorità, se esistente:
Codice specifico:
codice di identificazione dell'impresa + codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese dell'impresa + 5 cifre |
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R0020/C0060 |
Tipo di codice |
Identificazione del codice utilizzato nell'elemento «Codice del cedente» (C0050). Si utilizza una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
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R0020/C0070 |
Esposizione massima al rischio aggregata per accordo |
Valore per accordo dell'esposizione massima al rischio aggregata. |
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R0020/C0080 |
Attività detenute per rischio separabile |
Valore delle attività totali detenute per accordo. |
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R0020/C0090 |
Conformità al requisito del finanziamento integrale per l'accordo lungo tutto il periodo di segnalazione |
Indicare se il requisito del finanziamento integrale è stato rispettato tra i due periodi di segnalazione. Si utilizza il seguente elenco chiuso:
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R0020/C0100 |
Durata |
Valore della restante durata dell'accordo in mesi. |
SPV.03.02 — Titoli di debito o altri strumenti finanziari
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Cella |
Elemento |
Istruzioni |
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R0010/C0030 |
Totale — Importo dei titoli di debito o di altri strumenti finanziari emessi per accordo |
Valore dei titoli di debito totali emessi SPV.03.02.C0030/R0010 = Somma (C0030/R0020) = SV.02.01.C0010/R0120 |
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R0020/C0010 |
Accordo |
In caso di coinvolgimento di società veicolo con accordi multipli, le informazioni sono fornite per ciascun accordo separato (ciascun rischio separabile assunto). Questo elemento identifica il codice dell'accordo relativo ai rischi. Se l'autorità di vigilanza attribuisce un codice, si utilizza tale codice. In caso contrario, la società veicolo attribuisce un codice che deve restare costante negli anni di segnalazione e non deve essere riutilizzato. Il numero di righe segnalate deve corrispondere al numero identificato in SPV.01.02.C0010/R0080. |
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R0020/C0020 |
Titoli di debito o altri strumenti finanziari 1 |
Descrizione dei titoli di debito o di altri strumenti finanziari emessi per accordo, compreso il riferimento dell'operazione. Deve essere utilizzato il numero di righe necessario per ogni accordo per segnalare ciascun titolo di debito emesso. |
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R0020/C0030 |
Importo dei titoli di debito o di altri strumenti finanziari emessi per accordo |
Valore di ciascuna emissione di titoli di debito o di ciascuno degli altri strumenti finanziari |