EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0195

2013/195/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 aprile 2013 , che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all’inventario dello spettro radio previsto dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio [notificata con il numero C(2013) 2235] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 113 del 25.4.2013, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/195/oj

25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/18


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2013

che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all’inventario dello spettro radio previsto dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio

[notificata con il numero C(2013) 2235]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/195/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 243/2012/UE ha istituito un inventario degli usi esistenti dello spettro radio a fini sia commerciali che pubblici. Per realizzare tale inventario occorre adottare un atto di esecuzione, da un lato per sviluppare modalità pratiche e formati uniformi per la raccolta, ad opera degli Stati membri, dei dati sugli usi esistenti dello spettro radio e per la comunicazione di tali dati alla Commissione, e dall’altro per elaborare una metodologia per l’analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio nei settori contemplati dal programma relativo alla politica in materia di spettro radio (Radio Spectrum Policy Programme — RSPP), allo scopo di individuare usi importanti dello spettro radio, potenziali o emergenti, in particolare nella gamma di frequenze comprese tra i 400 MHz e i 6 GHz (di seguito: «lo spettro pertinente»).

(2)

L’inventario deve aiutare a individuare le bande di frequenza in cui può essere migliorata l’efficienza degli attuali usi dello spettro, in particolare le bande che possono prestarsi a riassegnazione e a opportunità di condivisione dello spettro per sostenere le politiche unionali esposte nell’RSPP, onde tenere conto delle tendenze tecnologiche e delle esigenze future in tema di spettro radio, tra l’altro sulla base della domanda dei consumatori e degli operatori dei vari settori delle politiche unionali. Per contribuire ad analizzare i vari tipi di uso dello spettro radio da parte degli utenti privati, ossia principalmente commerciali, e degli utenti pubblici, vale a dire le amministrazioni, occorre migliorare il livello di dettaglio, in particolare i dati quantitativi disponibili su domanda e offerta per alcune parti o usi dello spettro, poiché i dati attualmente disponibili variano notevolmente a seconda che lo spettro sia utilizzato per fini privati, commerciali o pubblici, e a seconda degli Stati membri.

(3)

L’inventario dello spettro deve essere realizzato progressivamente onde ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri; è peraltro necessario stabilire alcune priorità in funzione del tipo di uso, concentrandosi anzitutto sulle bande individuate all’articolo 6 della decisione n. 243/2012/UE e su quelle che riguardano le politiche unionali individuate all’articolo 8 della medesima decisione. L’obiettivo è stilare un inventario che venga migliorato continuamente e che possa contribuire a realizzare una gestione efficiente dello spettro in tutte le bande di frequenza utili ai fini delle politiche dell’Unione mediante un miglioramento progressivo della disponibilità e dell’analisi dei dati. Tra i contributi più urgenti dell’inventario vi sono l’individuazione di almeno 1 200 MHz di spettro idonei per i servizi a banda larga senza fili, come disposto dall’articolo 3, lettera b), della decisione n. 243/2012/UE, e l’aumento dell’efficienza e della flessibilità, tra l’altro incoraggiando ove opportuno l’uso collettivo e l’uso condiviso dello spettro, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, della medesima decisione.

(4)

I dati devono essere forniti dagli Stati membri nella maniera più coerente possibile, attraverso il sistema EFIS (European Communications Office Frequency Information System) o direttamente alla Commissione, ad esempio nei casi in cui i dati raccolti dagli utenti pubblici e dalle autorità nazionali devono essere trattati in maniera riservata o confidenziale. I singoli formati uniformi per la raccolta dei dati possono variare notevolmente in funzione del tipo di uso e della banda di frequenza di cui trattasi e, in determinati casi, i dati possono non essere disponibili in uno specifico formato uniforme. Per garantire tuttavia che i dati disponibili siano forniti alla Commissione in modo efficace ai fini delle analisi, gli Stati membri devono raccogliere i dati in un formato leggibile da una macchina, onde avere lo stesso formato di scambio elettronico di dati con la Commissione e l’EFIS.

(5)

Oltre a fornire i dati pertinenti disponibili, gli Stati membri devono avviare insieme alla Commissione un processo di collaborazione per migliorare la qualità e la comparabilità dei dati, al fine di sviluppare l’efficienza dell’inventario come opportuno e pertinente per la specifica banda in questione e per trovare un formato comparabile per i dati senza che ciò comporti un ulteriore onere amministrativo.

(6)

Ulteriori dati possono essere ottenuti anche da consultazioni pubbliche e studi. Inoltre, l’inventario può usare i dati forniti, su base volontaria, dagli Stati membri e dai soggetti privati che monitorano in permanenza lo spettro radio per gestire lo spettro a livello locale, per effettuare controlli incrociati sulla validità dei dati relativi al rilascio delle licenze, per determinare la densità d’uso in determinati regimi di autorizzazione quali le bande esenti da licenza e per valutare il livello di utilizzo dello spettro in tutta l’Unione, in particolare per le bande di frequenza fortemente richieste.

(7)

Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e gli obblighi per gli Stati membri, la metodologia scelta per l’inventario deve tenere conto, nella misura del possibile, dei dati forniti dagli Stati membri a norma della decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all’armonizzazione delle informazioni sull’uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (2). Per arricchire ulteriormente l’inventario possono essere utilizzate ulteriori informazioni raccolte attraverso contributi di carattere volontario, quali gli studi, anche ad opera della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni.

(8)

Per individuare le bande di frequenza che possono essere utilizzate in modo più efficiente e che possono essere oggetto di riassegnazione o di condivisione dello spettro è necessaria una conoscenza approfondita dell’utilizzo effettivo dello spettro radio, preferibilmente basata su dati quantitativi. Procedere a tale individuazione può aiutare a trovare soluzioni per tener conto delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro che verrebbe individuata in base all’analisi prevista.

(9)

La realizzazione dell’inventario deve determinare un miglioramento permanente dell’efficienza d’uso dello spettro radio, volta a soddisfare una domanda in costante evoluzione in relazione alle politiche dell’Unione, tenendo conto altresì dell’evoluzione tecnologica. Su tale base e per conseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, la Commissione presenterà relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciò avverrà con cadenza periodica, in funzione del tempo necessario per eseguire l’analisi dell’inventario e del ritmo di evoluzione dell’uso dello spettro radio.

(10)

Sebbene si tratti di un aspetto essenziale ai fini dell’inventario, la trasparenza sull’uso dello spettro è subordinata ad aspetti quali la protezione dei dati personali e della vita privata, la riservatezza delle informazioni di carattere commerciale e i segreti di Stato nell’ambito del diritto unionale. Tra le disposizioni al riguardo vi è l’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente agli Stati membri di astenersi dal fornire informazioni contrarie agli interessi essenziali della propria sicurezza; l’articolo 8 della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (3); il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4) e infine l’allegato del regolamento interno della Commissione che disciplina il trattamento delle informazioni classificate UE, comprese le informazioni provenienti dall’interno dell’Unione europea o ricevute dagli Stati membri, da paesi terzi o da organismi internazionali (5).

(11)

A norma dell’articolo 15 della decisione n. 243/2012/UE, l’efficacia dell’inventario deve essere oggetto di revisioni periodiche volte a garantire che gli obiettivi elencati in tale decisione siano conseguiti con efficacia e a stabilire se sia necessario adeguarli. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione tengono nella massima considerazione il punto di vista del gruppo «Politica dello spettro radio» e sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione stabilisce modalità pratiche e formati uniformi per la raccolta e la messa a disposizione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione sugli usi esistenti dello spettro radio tra 400 MHz e 6 GHz (di seguito: «lo spettro pertinente») nonché la metodologia per l’analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio nei settori delle politiche unionali, a norma dell’articolo 9 della decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.

Articolo 2

Raccolta e messa a disposizione dei dati

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione, per lo scambio elettronico di dati con la Commissione, i dati di cui essi dispongono sui diritti d’uso e sull’utilizzo effettivo dello spettro pertinente, secondo le modalità descritte di seguito:

1)

gli Stati membri provvedono affinché le informazioni pertinenti già raccolte a norma della decisione 2007/344/CE siano messe a disposizione della Commissione dall’Ufficio europeo delle comunicazioni, in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi;

2)

oltre ai dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, se disponibili a livello nazionale, dati nel formato leggibile da una macchina prescelto a livello nazionale, compresi i dati sull’utilizzo pubblico dello spettro, e che sono necessari affinché la Commissione possa assolvere i compiti previsti dalla presente decisione e dalla decisione n. 243/2012/UE;

3)

gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di aumentare la disponibilità di dati sull’utilizzo dello spettro di cui al paragrafo 2, in particolare mettendo a disposizione, a meno che lo ritengano impossibile a motivo della situazione nazionale, dati quantitativi quali il numero di trasmettitori, la durata temporale di utilizzo e le coordinate o informazioni relative alla localizzazione che mostrino l’estensione geografica dell’utilizzo dello spettro, nonché le tecnologie in uso e le condizioni di condivisione, in un formato comparabile in tutti gli Stati membri. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, i dati sulle bande importanti per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla decisione n. 243/2012/UE, tenendo conto del parere del gruppo «Politica dello spettro radio», sono raccolti e messi a disposizione per primi in base al disposto del presente articolo. I dati su tutte le bande di frequenza dello spettro pertinente sono raccolti e trasmessi progressivamente dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 3

Individuazione della domanda futura di spettro

1.   Per contribuire a individuare la domanda futura di spettro e le bande di frequenza specifiche in grado di soddisfare al meglio le esigenze e la domanda future di spettro e tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio», la Commissione analizza tutti i dati raccolti a norma dell’articolo 2 o con altri mezzi, quali consultazioni pubbliche e studi, tenendo conto degli aspetti seguenti:

l’efficienza tecnica dell’uso esistente,

l’efficienza economica dell’uso esistente confrontando le possibilità e le opzioni a disposizione per le singole bande al fine di soddisfare le esigenze future,

l’impatto socioeconomico sugli attuali utilizzatori delle bande pertinenti e di quelle adiacenti.

2.   L’analisi di cui al paragrafo 1 è finalizzata a individuare le tendenze tecnologiche, le esigenze future e la domanda di spettro radio nei settori delle politiche unionali in relazione alle applicazioni, raggruppate in base alle caratteristiche tecniche e alle funzionalità nella parte I dell’allegato, nonché a individuare gli usi importanti dello spettro radio, potenziali o emergenti. Ove necessario e possibile, tale analisi contiene almeno le informazioni elencate nella parte II dell’allegato. La Commissione garantisce la trasparenza organizzando seminari o consultazioni pubbliche.

Articolo 4

Relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

1.   La Commissione comunica i risultati dell’analisi svolta in forza della presente decisione e le informazioni elencate nella parte II dell’allegato nelle relazioni periodiche da presentare a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 243/2012/UE.

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE e tenendo conto dell’analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro, nonché di un’analisi dei dati raccolti a norma dell’articolo 2 della presente decisione, la Commissione può includere in tali relazioni eventuali opzioni specifiche per soddisfare le esigenze individuate e ottimizzare l’efficienza d’uso dello spettro tenendo conto degli svantaggi (compresi i costi per gli utilizzatori, i produttori, il bilancio dell’Unione nonché il bilancio degli Stati membri interessati) e dei benefici, con un’analisi degli effetti complessivi di tali opzioni.

Articolo 5

Riservatezza e informazioni classificate

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni considerate riservate o classificate da uno Stato membro, un’istituzione internazionale, la Commissione o terzi a norma della legislazione unionale e nazionale, e in particolare:

delle informazioni commerciali riservate,

delle informazioni connesse alla tutela della vita privata, e

delle informazioni connesse alla pubblica sicurezza e alla difesa.

Ciò non pregiudica il diritto delle autorità competenti di procedere alla divulgazione delle suddette informazioni ove la normativa nazionale lo consenta e qualora ciò sia indispensabile ai fini dell’adempimento dei loro compiti. La divulgazione di tali informazioni deve essere proporzionata e prendere in considerazione l’interesse legittimo della parte interessata alla tutela di ciascuna delle informazioni suddette.

Articolo 6

Revisione

Per assistere la Commissione nella presentazione delle relazioni sul funzionamento dell’inventario dello spettro radio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni in merito all’applicazione e all’efficacia della presente decisione.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.

(2)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(5)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.


ALLEGATO

PARTE I

Gruppi di applicazioni

I gruppi di applicazioni elencati di seguito sono finalizzati all’analisi da parte della Commissione delle tendenze, delle esigenze e della domanda e non pongono restrizioni ai termini relativi alle applicazioni utilizzati dagli Stati membri per comunicare i dati. Tali gruppi rappresentano un punto di partenza per una valutazione strutturata degli utilizzi dello spettro con caratteristiche tecniche e funzionalità simili e possono essere sviluppati ulteriormente, in funzione delle esigenze, per la valutazione delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio.

1)

Sistemi di radiolocalizzazione e navigazione aeronautici, marittimi e civili

2)

Radiodiffusione (terrestre)

3)

Cellulare/BWA

4)

Sistemi di difesa

5)

Collegamenti fissi

6)

Sistemi di trasporto intelligenti (Intelligent Transport Systems — ITS)

7)

Meteorologia

8)

PMR/PAMR

9)

PMSE

10)

PPDR

11)

Radioastronomia

12)

Sistemi satellitari

13)

Dispositivi a corto raggio (Short Range Devices — SRD)

14)

WLAN/RLAN

PARTE II

Contenuto della relazione che la Commissione è tenuta a presentare a norma dell’articolo 4

Ove possibile, in funzione del livello di dati raccolti, la relazione che la Commissione è tenuta a presentare a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 243/2012/UE comprende almeno le seguenti informazioni:

1)

lo stato delle tendenze tecnologiche per l’utilizzo dello spettro pertinente nei settori delle politiche unionali contemplati dal programma relativo alla politica in materia di spettro radio;

2)

le esigenze future e la domanda di spettro radio.


Top