Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013B0721

    2013/721/UE: Decisione del Parlamento europeo, del 9 ottobre 2013 , sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

    GU L 328 del 7.12.2013, p. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/721/oj

    7.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 328/95


    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 9 ottobre 2013

    sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

    (2013/721/UE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

    visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012) 436 – C7-0226/2012] (2),

    vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

    vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    viste la sua decisione del 17 aprile 2013 (5) che rinvia la decisione sul discarico per l’esercizio 2011 e la risoluzione allegata,

    visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

    visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8),

    visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

    vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0310/2013),

    1.

    rifiuta di concedere il discarico al segretario generale del Consiglio per l’esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l’esercizio 2011;

    2.

    esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

    3.

    incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

    Il presidente

    Martin SCHULZ

    Il segretario generale

    Klaus WELLE


    (1)  GU L 68 del 15.3.2011, pag. 1.

    (2)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

    (3)  GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

    (4)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

    (5)  GU L 308 del 16.11.2013, pag. 20.

    (6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (7)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

    (8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


    RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 9 ottobre 2013

    recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 (1),

    visti i conti annuali consolidati dell’Unione europea relativi all’esercizio 2011 [COM(2012)0436 – C7-0226/2012] (2),

    vista la relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

    vista la dichiarazione attestante l’affidabilità (4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    viste la sua decisione del 17 aprile 2013 (5) che rinvia la decisione sul discarico per l’esercizio 2011 e la risoluzione allegata,

    visti l’articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,

    visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8),

    visti l’articolo 77 e l’allegato VI del suo regolamento,

    vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0310/2013),

    A.

    considerando che, in una società democratica, i contribuenti e l’opinione pubblica hanno il diritto di essere tenuti informati sull’utilizzo dei fondi pubblici (9);

    B.

    considerando che i cittadini hanno il diritto di sapere in che modo vengono spese le loro tasse e come viene gestito il potere affidato agli organi politici;

    C.

    considerando che il Consiglio, in quanto istituzione dell’Unione, dovrebbe essere soggetto a responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell’Unione nella misura in cui è beneficiario del bilancio generale dell’Unione europea;

    D.

    considerando che il Parlamento è l’unico organo eletto direttamente tra le istituzioni dell’Unione ed è competente per la concessione del discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea;

    1.

    sottolinea il ruolo del Parlamento, specificato nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in relazione al discarico del bilancio;

    2.

    evidenzia che, conformemente all’articolo 335 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, «l’Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione», il che significa – tenuto conto dell’articolo 55 del regolamento finanziario – che le istituzioni sono individualmente responsabili dell’esecuzione dei loro bilanci;

    3.

    prende atto che, conformemente all’articolo 77 del regolamento del Parlamento, «le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare […] ai responsabili dell’esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell’Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva), la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni»;

    Parere della Corte dei conti sul Consiglio europeo e il Consiglio nella sua dichiarazione concernente l’affidabilità per l’esercizio finanziario 2011

    4.

    sottolinea che, nella relazione annuale sull’esercizio finanziario 2011, la Corte dei conti ha incluso osservazioni sul Consiglio europeo e il Consiglio per quanto riguarda procedure di appalto relative a servizi di pulizia e all’acquisto di abbigliamento e scarpe da lavoro, in merito alle quali sono state riscontrate alcune carenze nell’applicazione dei criteri di selezione e aggiudicazione;

    5.

    prende atto delle spiegazioni del Consiglio in merito alle carenze nelle gare d’aggiudicazione e dell’assicurazione che esso rispetta pienamente lo spirito e i principi del regolamento finanziario;

    6.

    condivide la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui gli ordinatori dovrebbero migliorare la concezione, il coordinamento e i risultati delle procedure di aggiudicazione mediante controlli appropriati e orientamenti migliori; raccomanda un’applicazione più rigorosa delle norme in materia di appalti, cui tutte le istituzioni dell’Unione sono tenute a conformarsi;

    7.

    prende atto che il Consiglio non ha fornito ulteriori risposte alla raccomandazione della Corte dei conti relativa a controlli appropriati e orientamenti migliori nelle procedure di appalto;

    Questioni in sospeso

    8.

    deplora le difficoltà registrate nelle procedure di discarico per gli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010, dovute a una mancanza di collaborazione da parte del Consiglio; sottolinea che il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico al segretario generale del Consiglio per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio del Consiglio per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 per i motivi esposti nelle sue risoluzioni del 10 maggio 2011 (10), del 25 ottobre 2011 (11), del 10 maggio 2012 (12) e del 23 ottobre 2012 (13);

    9.

    auspica che le future relazioni annuali di attività che il Parlamento riceverà dal Consiglio comprendano un quadro completo di tutte le risorse umane, suddivise per categoria, grado, genere, nazionalità e formazione professionale, nonché le decisioni interne del Consiglio in materia di bilancio;

    10.

    sottolinea che il bilancio del Consiglio europeo e quello del Consiglio dovrebbero essere separati al fine di contribuire alla trasparenza della loro gestione finanziaria e garantire una maggiore assunzione di responsabilità da parte di entrambe le istituzioni;

    11.

    reitera il suo invito al Consiglio di fornire una spiegazione scritta esaustiva che riporti nel dettaglio l’importo totale degli stanziamenti utilizzati per l’acquisto dell’edificio Résidence Palace, le voci di bilancio da cui sono stati prelevati gli stanziamenti, le rate versate finora, le rate da pagare e la destinazione prevista per l’edificio;

    12.

    deplora che il Consiglio continui a rifiutarsi di rispondere alle domande del Parlamento;

    13.

    ribadisce che il Parlamento sta ancora attendendo una risposta del Consiglio ai quesiti e alla richiesta di documentazione presentati nella risoluzione del 10 maggio 2012; invita il segretario generale del Consiglio a fornire alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento esaurienti risposte scritte a tali domande;

    14.

    insiste affinché la spesa del Consiglio sia sottoposta a controllo analogamente a quanto avviene per le altre istituzioni; considera che gli elementi fondamentali di tale controllo siano stabiliti nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012;

    15.

    si compiace cionondimeno che la presidenza in carica del Consiglio abbia accettato l’invito del Parlamento alle discussioni che si sono svolte in Aula il 16 aprile 2013 sulle relazioni di discarico per l’esercizio 2011; approva la disponibilità della presidenza a sviluppare una proficua collaborazione tra il Parlamento e il Consiglio;

    16.

    prende atto della proposta della presidenza irlandese di istituire un gruppo di lavoro interistituzionale al fine di negoziare possibili soluzioni per il discarico del Consiglio; e si attende una proposta concreta dalla presidenza lituana del Consiglio;

    La concessione del discarico: un diritto del Parlamento

    17.

    sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico ai sensi degli articoli 317, 318 e 319 TFUE in linea con l’attuale interpretazione e prassi, in particolare di concedere il discarico per ciascun titolo di bilancio distintamente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell’Unione;

    18.

    rammenta che la Commissione, nella sua risposta del 25 novembre 2011 alla lettera del presidente della commissione per il controllo dei bilanci, ha dichiarato che è auspicabile che il Parlamento continui a concedere, rinviare o rifiutare il discarico alle altre istituzioni, incluso il Consiglio, come avvenuto fino ad ora;

    19.

    è del parere che, in ogni caso, sia necessario procedere a una valutazione della gestione del Consiglio in quanto istituzione dell’Unione nel corso dell’esercizio all’esame, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, segnatamente della garanzia di una responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell’Unione;

    20.

    ritiene pertanto che si potrebbero realizzare progressi se il Parlamento e il Consiglio elaborassero congiuntamente un elenco di documenti da scambiare ai fini dell’espletamento dei rispettivi ruoli nella procedura di discarico;

    21.

    ritiene che una cooperazione soddisfacente tra le due istituzioni, incentrata su una procedura di dialogo aperta e formale, possa rappresentare un segnale positivo da inviare ai cittadini dell’Unione in questo periodo di difficoltà.


    (1)  GU L 68 del 15.3.2011.

    (2)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 1.

    (3)  GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

    (4)  GU C 348 del 14.11.2012, pag. 130.

    (5)  GU L 308 del 16.11.2013, pag. 20.

    (6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (7)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

    (8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (9)  Sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2003, nelle cause congiunte C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Österreichischer Rundfunk e altri [(2003), RCE I-4989, paragrafo 85].

    (10)  GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25.

    (11)  GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.

    (12)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 23.

    (13)  GU L 350 del 20.12.2012, pag. 71.


    Top