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Document 32008R1243

Regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008 , che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 335 del 13.12.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2020; abrog. impl. da 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1243/oj

13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1243/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (2) stabilisce, tra l’altro, i criteri di composizione degli alimenti per lattanti.

(2)

La direttiva 2006/141/CE dispone che unicamente le sostanze elencate nell’allegato III possano essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti al fine di soddisfare i requisiti relativi, tra l’altro, agli amminoacidi e ad altri composti azotati.

(3)

Risulta opportuno modificare l’allegato III della direttiva in oggetto al fine di permettere l’impiego di L-arginina e del suo cloridrato negli alimenti per lattanti.

(4)

La direttiva 2006/141/CE stabilisce altresì che gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine definiti al punto 2.2 dell’allegato I aventi tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi alle corrispondenti norme stabilite nell’allegato VI. Tale allegato fissa le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino (3) autorizza la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformemente alle specifiche relative al tenore proteico, alla fonte proteica nonché alla trasformazione e alla qualità delle proteine stabilite nell’allegato. L’autorizzazione scade il 27 ottobre 2008.

(6)

La direttiva 2006/141/CE dispone, su base permanente, l’autorizzazione stabilita nel regolamento (CE) n. 1609/2006. L’allegato VI della direttiva 2006/141/CE contiene le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine degli alimenti per lattanti in oggetto. In questo allegato non sono tuttavia elencati i requisiti specifici in materia di composizione riguardanti la qualità delle proteine. L’assenza di tali requisiti impedirebbe la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine in seguito alla scadenza del regolamento (CE) n. 1609/2006.

(7)

Nell’allegato VI della direttiva 2006/141/CE occorre aggiungere i requisiti mancanti concernenti la qualità delle proteine, compresi nell’autorizzazione stabilita dal regolamento (CE) n. 1609/2006. È pertanto opportuno modificare tale allegato di conseguenza.

(8)

Al fine di evitare perturbazioni del mercato degli alimenti per lattanti, il presente regolamento deve essere applicato a partire dal 28 ottobre 2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

(2)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 28.10.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Gli allegati III e VI sono modificati come segue:

1)

In cima all’elenco intitolato «Amminoacidi e altri composti azotati» della sezione 3 dell’allegato III è aggiunta la seguente sostanza:

«L-arginina e suo cloridrato (1)

2)

nell’allegato VI è aggiunto il seguente punto 4:

«4.   Qualità delle proteine

Gli amminoacidi presenti nel latte materno che sono indispensabili o indispensabili in particolari condizioni, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:

 

Per 100 kJ (2)

Per 100 kcal

Arginina

16

69

Cistina

6

24

Istidina

11

45

Isoleucina

17

72

Leucina

37

156

Lisina

29

122

Metionina

7

29

Fenilalanina

15

62

Treonina

19

80

Triptofano

7

30

Tirosina

14

59

Valina

19

80


(1)  La L-arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione di alimenti per lattanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.»;

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.»


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