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Document 32008R0249
Council Regulation (EC) No 249/2008 of 17 March 2008 amending Regulation (EC) No 1425/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain plastic sacks and bags originating in the People’s Republic of China and Thailand
Regolamento (CE) n. 249/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
Regolamento (CE) n. 249/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
GU L 76 del 19.3.2008, p. 8–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2011
19.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 249/2008 DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia (2),
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) |
Al termine di un’inchiesta («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1425/2006, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese. |
1.1. Apertura di un riesame intermedio
(2) |
Su iniziativa della Commissione è stato avviato un riesame intermedio parziale del suddetto regolamento limitatamente ad un produttore esportatore cinese, la società Xinhui Alida Polythene Limited («Xinhui Alida» o «la società»), nei cui confronti si applicano le misure antidumping in vigore. Il riesame intermedio parziale è stato avviato su iniziativa della Commissione sulla base di elementi di prova, prima facie sufficienti, prodotti dalla società. |
(3) |
Il riesame è stato avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. Negli elementi di prova forniti alla Commissione, la società Xinhui Alida ha sostenuto che nel suo caso erano mutate le circostanze che avevano portato all’istituzione delle misure in vigore e che tale mutamento aveva carattere duraturo. |
(4) |
Dalle informazioni a disposizione della Commissione, è a prima vista risultato che per la società in questione prevalgono condizioni di economia di mercato, come dimostra la tesi sostenuta dalla medesima che ha affermato di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. La società ha sostenuto anche che, rispetto al periodo su cui era stata basata l’istituzione delle misure iniziali, il suo modello di vendite era cambiato in maniera durevole sia in termini quantitativi sia di destinazione e che lo stesso cambiamento era avvenuto per la capacità di produzione installata. La società ha inoltre affermato, fornendo elementi di prova prima facie sufficienti, che un confronto tra il valore normale, calcolato sui suoi costi e prezzi, e i suoi prezzi all’esportazione nella Comunità consentirebbe di calcolare un margine di dumping notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure in vigore. |
(5) |
A questo proposito essa ha sostenuto che per controbilanciare il dumping non fosse più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito in base al livello di dumping precedentemente calcolato. |
(6) |
La Commissione, avendo concluso, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, ha pubblicato un avviso («avviso di apertura») (3) e avviato un’inchiesta di portata limitata all’analisi del dumping. |
1.2. Parti interessate dall’inchiesta
(7) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame la società Xinhui Alida e le sue società collegate, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. |
(8) |
La Commissione ha inoltre inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario, ricevendo le risposte entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
1.3. Periodo dell’inchiesta di riesame
(9) |
L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(10) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso oggetto dell’inchiesta iniziale, ovvero sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificabili ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020). |
2.2. Prodotto simile
(11) |
Dal presente riesame è emerso che la società Xinhui Alida non ha effettuato vendite sul mercato interno cinese e che di conseguenza non è stato fabbricato alcun prodotto simile. |
3. TRATTAMENTO RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO (TEM)
(12) |
In tutte le inchieste antidumping relative a importazioni provenienti dalla RPC, nel caso dei produttori esportatori per i quali si sia constatata la rispondenza ai criteri enunciati nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 dello stesso regolamento. Sono di seguito sintetizzati brevemente, e solo al fine di agevolare la consultazione, tali criteri:
|
(13) |
I servizi della Commissione hanno concluso che la società Xinhui Alida ha dimostrato di soddisfare i cinque criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base e hanno quindi proposto che ad essa venisse concesso il TEM. |
(14) |
La Xinhui Alida e l’industria comunitaria hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni. |
(15) |
L’industria comunitaria ha contestato la concessione del TEM alla società Xinhui Alida, adducendo la mancanza di chiarezza nell’amministrazione della società e la distruzione, operata dalla società, di alcuni documenti necessari per la dimostrazione del suo diritto al TEM. |
(16) |
Lo statuto della società prevede che la nomina degli amministratori spetti agli azionisti proporzionalmente alla loro partecipazione azionaria nella società Xinhui Alida; tuttavia, attualmente i due azionisti nominano lo stesso numero di amministratori pur non detenendo lo stesso numero di azioni. Ciò non determina, però, mancanza di chiarezza nell’amministrazione della società. L’azionista di minoranza è controllato da quello di maggioranza e di conseguenza la composizione del consiglio di amministrazione riflette l’effettivo assetto proprietario della Xinhui Alida. |
(17) |
È stato inoltre obiettato che la società non è stata in grado di fornire le ricevute originali dei bonifici bancari relativi al versamento iniziale del capitale, al pagamento del diritto d’uso del terreno e al pagamento allo Stato delle azioni di cui quest’ultimo era proprietario al momento della completa privatizzazione della società: ciò deriva dal fatto che non è prassi della società conservare i documenti per più di sette anni. Per quanto riguarda queste operazioni, la società è stata comunque in grado di presentare elementi di prova basati su fonti verificate e, visto il tempo trascorso dalla data di queste transazioni, la mancanza delle ricevute originali dei bonifici bancari non è stata considerata eccezionale. |
(18) |
Una volta esaminate, le obiezioni sollevate dall’industria comunitaria sono state respinte non essendo stati prodotti elementi di prova tali da determinare una modifica della decisione della Commissione relativa alla concessione del TEM alla società in questione. |
(19) |
Il comitato consultivo è stato sentito e le parti direttamente interessate ne sono state informate. Le principali obiezioni avanzate dall’industria comunitaria sono già state esaminate in precedenza. |
4. DUMPING
4.1. Valore normale
4.1.1. Metodo adottato per la determinazione del valore normale
(20) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite all’esportazione nella Comunità. Dato che nel corso del PIR la società Xinhui Alida non ha effettuato vendite sul mercato interno, il valore normale della società è stato costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, come di seguito enunciato. |
4.1.2. Determinazione del valore normale
(21) |
In assenza di vendite sul mercato interno, il valore normale è stato costruito secondo quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, aggiungendo al costo medio di produzione della società Xinhui Alida nel corso del PIR le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e la media ponderata dei profitti. |
(22) |
La società Xinhui Alida ha richiesto un adeguamento dei costi di produzione che tenesse conto della diversità tra la propria politica di ammortamenti e quella della società madre nel Regno Unito, la British Polythene Industries plc (BPI), essendo i conti delle due società tra loro consolidati. La società Xinhui Alida ha prodotto elementi di prova a dimostrazione del fatto che la BPI aveva adeguato l’ammortamento delle attività nell’ambito del consolidamento ed ha anche sostenuto che in Cina i tassi di ammortamento sono stabiliti per legge, motivo questo che impedisce alla società di uniformare la sua politica di ammortamento a quella della società madre. |
(23) |
La richiesta è stata respinta, in parte in quanto in Cina la legge è cambiata nel 2001 e non stabilisce più i tassi di ammortamento e in parte in quanto il costo di produzione della Xinhui Alida nel PIR è quello indicato nei suoi conti sottoposti a revisione e non un costo adeguato per tener conto del consolidamento nel Regno Unito. Inoltre le attività interessate sono state esaminate risultando sostanzialmente in uso dopo dieci anni. |
(24) |
La Xinhui Alida ha chiesto anche un adeguamento del costo delle materie prime che tenesse conto del fatto che una parte dell’importo corrisposto al fornitore Horneman Chemplas (Far East) Limited era stato in effetti versato alla holding Venture Hong Kong, detenuta in parte dalla Horneman Chemplas e per la restante parte dalla British Polythene Industries plc (BPI). Anche questa richiesta è stata respinta. Va detto prima di tutto che, nonostante la Horneman Chemplas e la Xinhui Alida siano soggetti collegati, il prezzo applicato dalla Horneman Chemplas alla Xinhui Alida è risultato essere un prezzo di mercato ragionevole, comprensivo di un piccolo ricarico applicato dalla società Horneman, a copertura dei costi, sul prezzo da essa pagato per l’acquisto delle merci. Inoltre gli importi non erano stati rimborsati direttamente dalla Horneman alla Xinhui Alida, ad esempio sotto forma di sconto sul volume o di note di accredito, ma alla Venture Hong Kong che li aveva trasferiti alla Xinhui Alida sotto forma di conferimenti di capitale o di altri versamenti. Detti importi non possono quindi essere equiparati a un normale sconto sul prezzo concesso da un venditore a un acquirente. |
(25) |
I dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e alla media ponderata del profitto sono stati ricavati dalle risposte al questionario inviato a società nel paese di riferimento, come di seguito precisato. |
4.1.3. Paese di riferimento
(26) |
Vista l’assenza di vendite sul mercato interno, per costruire il valore normale relativo alla Xinhui Alida sono stati utilizzati i dati del paese di riferimento, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base. L’avviso di apertura prevedeva che la Malaysia fosse il paese di riferimento, ma nessuna società ha accettato di collaborare all’inchiesta. Hanno invece cooperato tre società thailandesi che effettuavano vendite sul mercato interno. La media ponderata delle SGAV e del profitto è stata calcolata sulla base dei dati forniti da queste società e verificati presso le loro sedi. |
4.2. Prezzo all’esportazione
(27) |
Per quanto riguarda le esportazioni effettuate direttamente dalla Xinhui Alida a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame nel corso del PIR, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base. |
(28) |
La società Xinhui Alida ha tuttavia effettuato la stragrande maggioranza delle sue vendite alla società collegata di Hong Kong, la Horneman Chemplas in vista della rivendita finale nella Comunità oppure alla società collegata BPI nel Regno Unito in vista della vendita finale nella Comunità. Per quanto concerne queste vendite all’esportazione nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato fissato conformemente all’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, facendo riferimento ai prezzi di rivendita realmente pagati o pagabili alla società collegata dal primo acquirente indipendente nella Comunità nel PIR ed applicando adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti. |
4.3. Confronto
(29) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti fattori: sconti, riduzioni, commissioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, costi del credito, spese bancarie e oneri all’importazione. |
(30) |
Poiché l’importatore collegato nel Regno Unito svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, si è applicato al prezzo all’esportazione un adeguamento a titolo delle commissioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base. Il livello della commissione è stato calcolato in base a prove dirette attestanti l’esistenza di un rialzo e di spese di vendita connesse a tali funzioni. |
4.4. Margine di dumping
(31) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. |
(32) |
Il margine di dumping della società Xinhui Alida, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato pari al 4,3 %. |
5. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
(33) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, si è verificato anche se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo. |
(34) |
Va prima di tutto osservato che la società è stata in grado di dimostrare che doveva esserle concesso il TEM e aveva quindi diritto a un margine di dumping individuale. I motivi per la concessione del TEM vanno considerati duraturi in quanto connessi al modello aziendale e alla struttura a lungo termine della società. In secondo luogo sono stati chiesti dati circa l’evoluzione dei tipi di prodotto e le fluttuazioni dei prezzi successivi alla fine del PIR nel giugno del 2006. La società ha prodotto elementi di prova da cui risulta che i prezzi delle materie prime sono aumentati nella seconda metà del 2006, per poi scendere nuovamente alla fine del 2006, attestandosi però sempre al di sopra del livello registrato nel corso del PIR. Data la politica della società madre in materia di prezzi di trasferimento tra se stessa e la Xinhui Alida, è evidente che nella seconda metà del 2006 il prezzo di trasferimento è rimasto stabile, mentre i prezzi delle materie prime sono saliti notevolmente. La BPI ha dimostrato inoltre che i propri prezzi di rivendita sono rimasti stabili nella seconda metà del 2006, motivo per cui il margine di dumping calcolato per il PIR è ovviamente valido per il resto del 2006. |
(35) |
La società ha sostenuto che rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (aprile 2004-marzo 2005) il suo modello di vendite è cambiato in maniera duraturo sia in termini quantitativi che di destinazione. |
(36) |
Dagli elementi di prova raccolti durante l’inchiesta è emerso che è improbabile che il comportamento della società, comprese le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame, possa cambiare nel prossimo futuro in misura tale da incidere sulle conclusioni del riesame medesimo. Ciò porterebbe quindi a concludere che i mutamenti in esame abbiano un carattere durevole e che le conclusioni del riesame siano quindi duraturi. |
6. MISURE ANTIDUMPING
(37) |
In base alle conclusioni dell’inchiesta si ritiene opportuno modificare al 4,3 % il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla società Xinhui Alida. |
7. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(38) |
Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. |
(39) |
La società ha contestato le conclusioni relative a vari adeguamenti da essa richiesti che non le sono stati concessi, quali il calcolo dell’ammortamento in Cina, il trattamento dell’utile sul cambio realizzato nel Regno Unito e un presunto sconto sulle materie prime. La società non ha però prodotto nuovi elementi di prova che avvalorassero le sue tesi che di conseguenza sono state ancora una volta respinte. |
(40) |
L’industria comunitaria ha chiesto ulteriori informazioni in merito al calcolo del valore normale costruito sulla base dei dati della Thailandia, senza però produrre elementi di prova che mettessero in dubbio o in discussione il calcolo o il metodo utilizzato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 è così modificata mediante la seguente aggiunta:
Paese |
Produttore esportatore |
Aliquota del dazio antidumping (%) |
Codice addizionale TARIC |
Repubblica popolare cinese |
Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui |
4,3 % |
A854 |
L’elenco delle società di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio è così modificato mediante la seguente soppressione:
XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED |
Xinhui |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1356/2007 (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 5).
(3) GU C 54 del 9.3.2007, pag. 5.