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Document 32008D0820

2008/820/CE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2008 , recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo ai filati ad anima detti core yarn [notificata con il numero C(2008) 6133]

GU L 285 del 29.10.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/820/oj

29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2008

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo ai filati ad anima detti «core yarn»

[notificata con il numero C(2008) 6133]

(2008/820/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 gennaio 2006 il Comitato di cooperazione doganale ACP-CE ha adottato la decisione n. 3/2005 che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione del Regno dello Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti «core yarn» (2). Ai sensi di detta decisione, in deroga alle disposizioni particolari dell’elenco di cui all’allegato II del protocollo n. 1 dell’allegato V all’accordo di partenariato ACP-CE (3), per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 dicembre 2007 è stato concesso allo Swaziland un quantitativo annuo di 1 300 tonnellate di filati ad anima detti «core yarn».

(2)

Dopo la scadenza dell’accordo di partenariato ACP-CE il 31 dicembre 2007, lo Swaziland il 24 aprile 2008 ha chiesto, in conformità dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine di cui allo stesso allegato, per un periodo di cinque anni. Il 25 giugno 2008 lo Swaziland ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale annuo di 1 300 tonnellate di filati ad anima detti «core yarn» delle voci SA 5206 22, 5206 42, 5402 52 e 5402 62.

(3)

Lo Swaziland è un piccolo paese in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Secondo le informazioni fornite dallo Swaziland, l’economia di questo paese è fortemente dipendente dagli scambi commerciali e presenta già un tasso elevato di disoccupazione. L’applicazione delle attuali norme di origine inciderebbe gravemente sulla sua capacità di continuare ad esportare nella Comunità. Per la fabbricazione del prodotto finale lo Swaziland deve approvvigionarsi di materiali non originari e al momento non è in grado di soddisfare alle norme sul cumulo dell’origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007. Il prodotto finale non è quindi conforme alle norme contenute in detto allegato. Lo Swaziland ha tuttavia investito ingenti risorse al fine di accedere al mercato comunitario, principalmente attraverso il cumulo dell’origine con il Sudafrica, eliminando la dipendenza da una deroga temporanea. La richiesta di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata.

(4)

Al fine di garantire che lo Swaziland possa continuare ad esportare nella Comunità, dopo la scadenza, il 31 dicembre 2007, della deroga concessa con la decisione n. 3/2005 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, occorre concedere una nuova deroga.

(5)

Per consentire una transizione armoniosa dall’accordo di partenariato ACP-CE all’accordo interinale di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la SADC (Southern African Development Community —Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe), dall’altro (accordo interinale di partenariato economico SADC-UE), occorre concedere una nuova deroga con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2008.

(6)

Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un’industria comunitaria affermata, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

(7)

La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata.

(8)

Lo Swaziland potrà chiedere una deroga alle norme di origine, a norma dell’articolo 39 del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato economico SADC-UE, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo o della sua applicazione provvisoria, in attesa dell’entrata in vigore.

(9)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato economico SADC-UE, la cui entrata in vigore o applicazione provvisoria è prevista nel 2008. La deroga non può essere pertanto concessa per il periodo richiesto di cinque anni, bensì per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008.

(10)

Di conseguenza occorre concedere allo Swaziland una deroga per un anno relativamente a 1 300 tonnellate di filati ad anima detti «core yarn».

(11)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità dello Swaziland, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino in quanto compatibili ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione.

(12)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità dello Swaziland comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dello stesso allegato, i filati ad anima detti «core yarn» delle voci SA 5206 22, 5206 42, 5402 52 e 5402 62, fabbricati con materiali non originari, sono considerati originari dello Swaziland alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti e ai quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità dallo Swaziland nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali dello Swaziland adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi recano un riferimento alla presente decisione.

Ogni tre mesi le autorità competenti dello Swaziland trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Decision 2008/820/EC».

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsivoglia accordo concluso con lo Swaziland, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 26 del 31.1.2006, pag. 14.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 94.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantità

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Filati ad anima detti «core yarn»

Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

1 300 tonnellate


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