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Document 32007R1544

Regolamento (CE) n. 1544/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

GU L 337 del 21.12.2007, pp. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1544/oj

21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, fissa l’importo dell’aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole, a prescindere dal tenore di materia grassa, e prevede l’adeguamento del livello di aiuto per altri prodotti ammissibili.

(2)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione (2).

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:

1)

L’articolo 3 sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili il cui elenco figura nell’allegato I.

2.   Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato può essere latte ricostituito.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di un massimo di 5 mg di fluoro per chilogrammo di prodotti della categoria I dell’allegato.

4.   L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(*1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3."

(*2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»;"

2)

All’articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.»

3)

All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i prodotti delle categorie da II a VI dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:

a)

100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte;

b)

100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte;

c)

100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte;

d)

100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di latte;

e)

100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 750 kg di latte.»;

4)

Gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 31).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI

Categoria I

a)

Latte trattato termicamente;

b)

Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a);

c)

Iogurt o piimä/filmjölk o piimä/fil a base di latte di cui alla lettera a).

Categoria II

Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati (1), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40 %

Categoria III

Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 %

Categoria IV

Formaggio “Grana Padano”

Categoria V

Formaggio “Parmigiano Reggiano”

Categoria VI

“Formaggio Halloumi”

«ALLEGATO II

Importo dell’aiuto

a)

18,15 EUR per 100 kg di prodotti della categoria I;

b)

54,45 EUR per 100 kg di prodotti della categoria II;

c)

138,85 EUR per 100 kg di prodotti della categoria III;

d)

154,28 EUR per 100 kg di prodotti della categoria IV;

e)

169,70 EUR per 100 kg di prodotti della categoria V;

f)

136,13 EUR per 100 kg di prodotti della categoria VI.
»

(1)  Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intende i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l’eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.


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