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Document 32007D0863

    2007/863/CE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2007 , che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2007) 6281]

    GU L 337 del 21.12.2007, p. 122–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/863/oj

    21.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/122


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2007

    che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

    [notificata con il numero C(2007) 6281]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2007/863/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello di cui alla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in modo da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

    (2)

    Il 10 agosto 2007, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE con riguardo all’Irlanda del Nord.

    (3)

    La deroga richiesta concerne l’intenzione del Regno Unito di consentire l’applicazione in Irlanda del Nord di 250 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole. La deroga interessa potenzialmente 732 aziende agricole dell’Irlanda del Nord, ossia il 2,7 % delle aziende agricole, il 4 % della superficie agricola utilizzata (SAU) e il 5 % delle unità di bovino adulto (UBA).

    (4)

    Gli strumenti legislativi di attuazione della direttiva 91/676/CEE, ossia i regolamenti relativi al programma d’azione per i nitrati [Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 No 489)], sono stati adottati e sono applicabili anche alla deroga richiesta.

    (5)

    Con i regolamenti relativi al fosforo usato in agricoltura [Phosphorus (Use in Agriculture) Regulations (Northern Ireland)] del 2006, sono state previste misure che disciplinano l’applicazione di concimi a base di fosfati sui terreni, al fine di prevenire l’inquinamento idrico. Tali regolamenti consentono l’applicazione di fertilizzanti chimici soltanto nei casi in cui si dimostra che l’apporto non supera il fabbisogno della coltura e richiedono, tra l’altro, la valutazione della fertilità del suolo tramite analisi chimiche.

    (6)

    Dai dati trasmessi in merito alla qualità delle acque, risulta che i corpi idrici nell’Irlanda del Nord hanno come caratteristica comune una bassa concentrazione di nitrati. Nel 2005, la concentrazione media di nitrati nelle acque sotterranee era inferiore a 20 mg/l nel 71 % dei siti di monitoraggio e concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l sono state rilevate soltanto nel 7 % dei punti di campionamento. Dai dati relativi alla qualità delle acque dei fiumi risulta che nel 2005 la concentrazione media di nitrati era inferiore a 20 mg/l nel 99 % dei punti di campionamento ed in nessuna stazione di monitoraggio venivano superati i 50 mg/l di nitrati. In tutti i grandi laghi la concentrazione media di nitrati risultava inferiore a 10 mg/l.

    (7)

    In base alla terza relazione sull’attuazione della direttiva «nitrati», nel periodo 1999-2003 il 72 % dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee mostrava una tendenza alla stabilizzazione o alla diminuzione delle concentrazioni di nitrati e, nello stesso periodo, la concentrazione di nitrati nelle acque di superficie è risultata stabile o in diminuzione nell’87 % delle stazioni di monitoraggio per le acque di superficie.

    (8)

    Conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 si applicano a tutto il territorio dell’Irlanda del Nord.

    (9)

    Il numero dei capi di bestiame e l’uso di fertilizzanti chimici sono diminuiti nell’ultimo decennio. Il numero di bovini, suini e ovini è diminuito rispettivamente del 2 %, 36 % e 22 % nel periodo 1995-2005. L’impiego di fertilizzanti chimici azotati è diminuito del 41 % nel periodo 1995-2005 e nel 2005 il tasso di applicazione è stato di 89 kg di azoto per ha, l’uso di fertilizzanti fosfatici è calato del 49 % nello stesso periodo e nel 2005 l’uso medio fosforo è risultato di 7 kg/ha. L’eccesso di azoto a livello nazionale è sceso da 159 kg/ha nel 1995 a 124 kg/ha nel 2005.

    (10)

    A causa dell’elevato livello di precipitazioni e della prevalenza di suoli con scarso drenaggio, in Irlanda del Nord il 93 % dei terreni agricoli è utilizzato per colture prative e di questi una buona parte presenta un ottimo potenziale a tal fine. Poiché il drenaggio è ostacolato, il potenziale di denitrificazione della maggior parte dei terreni in Irlanda del Nord è relativamente elevato, riducendo così la concentrazione di nitrati nel suolo e, di conseguenza, i quantitativi di nitrati che possono essere liscivati.

    (11)

    In Irlanda del Nord il 70 % dei terreni è utilizzato per l’agricoltura estensiva ed il 45 % dei terreni agricoli è coltivato nell’ambito di regimi agroambientali.

    (12)

    Il clima dell’Irlanda del Nord, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell’arco dell’anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, di durata variabile da 270 giorni all’anno nella regione costiera orientale a circa 260 giorni all’anno nelle regioni centrali, in cui i terreni sono attivamente gestiti e sfruttati.

    (13)

    Dai documenti giustificativi trasmessi con la notifica, risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro, proposto per le aziende agricole prative è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e colture ad elevato assorbimento di azoto.

    (14)

    La Commissione, dopo aver valutato la richiesta, ritiene che il proposto quantitativo di effluente (250 kg/ha) non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, sempreché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

    (15)

    La presente decisione deve essere applicata unitamente al Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006, in vigore in Irlanda del Nord nel periodo 2007-2010.

    (16)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La deroga concernente l’Irlanda del Nord, chiesta dal Regno Unito con lettera del 10 agosto 2007, intesa a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti d’allevamento superiore a quello previsto all’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE, è concessa alle condizioni stabilite nella presente decisione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    a)

    «azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;

    b)

    «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

    c)

    «superficie prativa»: una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).

    Articolo 3

    Campo di applicazione

    La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

    Articolo 4

    Autorizzazione e impegno annuali

    1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

    2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

    3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Le autorità nazionali informano il richiedente quando dal controllo delle domande previsto al paragrafo 1, risulta che non sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 5 e 6. In tale caso, la domanda si considera respinta.

    Articolo 5

    Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

    1.   Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non deve superare un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8.

    2.   L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo.

    3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile presso l’azienda ogni anno entro il 1o marzo.

    Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

    a)

    numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

    b)

    calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda;

    c)

    la rotazione delle colture e la superficie di ciascuna coltura, inclusa una mappa indicativa dell’ubicazione dei campi;

    d)

    fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

    e)

    quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

    f)

    risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo;

    g)

    applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ogni appezzamento (porzione di superficie aziendale uniforme sotto il profilo colturale e pedologico);

    h)

    applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento.

    I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

    4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione delle acque reflue e degli apporti di fosforo, da presentare alle autorità competenti riguardo ad ogni anno civile.

    5.   L’azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

    6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano — almeno una volta ogni quattro anni — analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo, per ogni area dell’azienda omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

    7.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

    8.   Le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale garantiscono che la percentuale di fosforo, calcolata in base alla metodologia stabilita dalle autorità competenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della presente decisione, non superi un quantitativo di fosforo in eccesso pari a 10 kg/ha annuo.

    Articolo 6

    Gestione dei terreni

    Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura. Gli allevatori che beneficiano di una deroga sono tenuti a rispettare le disposizioni seguenti:

    a)

    le superfici prative temporanee sono arate in primavera;

    b)

    su tutti i tipi di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto;

    c)

    nell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissano l’azoto atmosferico. Questo divieto non vale tuttavia per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e per le colture intercalari di cereali o di piselli.

    Articolo 7

    Altre misure

    1.   L’applicazione della presente deroga non pregiudica l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative comunitarie in materia ambientale.

    2.   Le autorità competenti elaborano e presentano alla Commissione la procedura dettagliata per calcolare il bilancio del fosforo nelle aziende agricole a cui si applica la deroga, tenendo presente l’apporto di fosfato da mangimi concentrati, foraggio e fertilizzanti nonché il quantitativo nei prodotti all’uscita (animali vivi, carni ed altri prodotti animali), nel foraggio e nelle colture.

    Articolo 8

    Monitoraggio

    1.   Le autorità competenti elaborano e aggiornano ogni anno mappe che riportano la quota delle aziende agricole a superficie prativa, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di una deroga individuale in ciascuna contea. Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione, la prima volta entro il 1o maggio 2008.

    2.   Il monitoraggio delle aziende agricole interessate dal programma di azione e dalla deroga è condotto a livello di azienda agricola e nell’ambito di distretti agricoli di monitoraggio. I distretti di monitoraggio di riferimento devono essere rappresentativi con riguardo ai vari tipi di suolo, all’intensità della coltura e alle pratiche di fertilizzazione.

    3.   Dalle indagini e dalle analisi dei nutrienti sono ricavati dati sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole delle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo per i terreni su cui ogni anno sono applicati fino a 250 kg/ha di azoto da effluente di allevamento.

    4.   Attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee a bassa profondità, dell’acqua contenuta nel suolo, delle acque di drenaggio e dei corsi d’acqua nelle aziende agricole comprese nei siti di monitoraggio dei distretti agricoli, si ricavano dati sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

    5.   Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei laghi più vulnerabili.

    6.   Prima della scadenza del periodo di deroga, verrà condotto uno studio al fine di acquisire informazioni scientifiche particolareggiate sui sistemi intensivi di praticoltura, al fine di migliorare la gestione dei nutrienti agricoli. Tale studio verterà in particolare sulle perdite di nutrienti, tra cui la lisciviazione dei nitrati, le perdite di denitrificazione e le perdite di fosfati nei sistemi intensivi di produzione lattiero-casearia in zone rappresentative.

    Articolo 9

    Controlli

    1.   Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, al fine di accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro e dei limiti massimi di applicazione di azoto e fosforo, nonché delle restrizioni sull’utilizzo dei terreni.

    2.   Occorre predisporre un programma di ispezioni sul posto basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali a carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5 e 6, riguardano almeno il 3 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale.

    Articolo 10

    Relazioni

    1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità seguite per valutare il rispetto delle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello di aziende agricole e delle aziende risultate non conformi in esito ai controlli amministrativi ed alle ispezioni in loco.

    La prima relazione è trasmessa entro il mese di novembre 2008 ed in seguito ogni anno entro il mese di giugno.

    2.   I risultati così ottenuti sono presi in esame dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.

    Articolo 11

    Applicazione

    La presente decisione si applica nel contesto del Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 No. 489) del 1o dicembre 2006. Essa scade il 31 dicembre 2010.

    Articolo 12

    Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


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