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Document 32006R1784

    Regolamento (CE) n. 1784/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso degli agenti di fabbricazione

    GU L 337 del 5.12.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 314M del 1.12.2007, p. 375–376 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R1005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1784/oj

    5.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1784/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 4 dicembre 2006

    che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso degli agenti di fabbricazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 2, sedicesimo trattino, terza frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il tetracloruro di carbonio (CTC), sostanza che riduce lo strato di ozono, figura tra le sostanze controllate del gruppo IV dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000 ed è pertanto soggetto alle restrizioni d'uso previste dal regolamento.

    (2)

    Tenuto conto delle nuove informazioni e sviluppi tecnici riferiti dalla task force sugli agenti di fabbricazione del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono nella relazione dell’ottobre 2004 (2), nel corso della diciassettesima riunione delle parti del dicembre 2005 le parti del protocollo hanno adottato la decisione XVII/7 (3). In particolare, quest’ultima decisione aggiunge il CTC alla tabella A, modificata, della decisione X/14 quale agente di fabbricazione per la produzione di cianocobalamina radiomarcata, farmaco medicinale impiegato per la diagnosi delle possibili cause di carenza di vitamina B12.

    (3)

    Attualmente l’uso di CTC come agente di fabbricazione per la produzione di cianocobalamina radiomarcata è vietato all’interno della Comunità dal regolamento (CE) n. 2037/2000. Per consentire questo impiego particolare, secondo quanto stabilito dalla suddetta decisione adottata di recente nell’ambito del protocollo di Montreal, è necessario modificare l’allegato VI del regolamento.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1366/2006 (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 12).

    (2)  Relazione della task force sugli agenti di fabbricazione, ottobre 2004, pag. 17 (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/PATF/PATF_Report2004.pdf).

    (3)  Diciassettesima riunione delle parti del protocollo di Montreal del 2005, decisione XVII/7: elenco degli usi di sostanze controllate come agenti di fabbricazione (http://hq.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/17mop/17mop-11.e.pdf).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO VI

    Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai sensi dell’articolo 2, sedicesimo trattino

    a)

    Uso di tetracloruro di carbonio per l’eliminazione del tricloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica;

    b)

    uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro;

    c)

    uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata;

    d)

    uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di isobutil-acetofenone (ibuprofene — analgesico);

    e)

    uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA);

    f)

    uso di tetracloruro di carbonio per la produzione di cianocobalamina radio-marcata;

    g)

    uso di CFC-11 nella produzione di lamine sottili di fibre poliolefiniche sintetiche;

    h)

    uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali;

    i)

    uso di CFC-113 nella riduzione di prodotti intermedi di perfluoropolieterepoliperossidi per la produzione di diesteri di perfluoropolieteri (PFPE);

    j)

    uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità;

    k)

    uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime;

    l)

    uso di HCFC nei processi indicati nelle lettere da a) a k), quando impiegati in sostituzione di CFC o di tetracloruro di carbonio.»


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