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Document 31999R0423
Council Regulation (EC) No 423/1999 of 22 February 1999 amending Regulation (EC) No 975/98 on denominations and technical specifications of euro coins intended for circulation
Regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio del 22 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione
Regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio del 22 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione
GU L 52 del 27.2.1999, p. 2–3
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No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2014; abrogato da 32014R0729
Regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio del 22 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione
Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/1999 pag. 0002 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 423/1999 DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105 A, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere della Banca centrale europea (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 975/98 (4) fissa le specificazioni tecniche per la prima serie di monete metalliche in euro comprendente otto valori unitari; che i responsabili delle zecche hanno elaborato, sulla scorta del regolamento suddetto, le specificazioni più dettagliate necessarie per la produzione; considerando che il settore delle macchine distributrici, dopo aver esaminato dette specificazioni più dettagliate, ha chiesto di aumentare il peso delle monete da 50 cent per differenziarle maggiormente e ridurre i rischi di frode; che l'Unione europea dei ciechi dopo aver esaminato i primi esemplari prodotti ha deplorato che la zigrinatura del bordo delle monete da 50 e da 10 cent non coincidesse con i campioni da essa approvati nel corso delle consultazioni che hanno preceduto l'adozione del regolamento (CE) n. 975/98; che, affinché il nuovo sistema venga accettato dai fruitori, sembra opportuno accogliere le richieste del settore delle macchine distributrici e dell'Unione europea dei ciechi; che per rispondere alle esigenze delle industrie di macchine distributrici occorre portare da 7 a 7,8 gr il peso delle monete da 50 cent; che per soddisfare la richiesta dell'Unione europea dei ciechi ed evitare in futuro qualsiasi rischio di errore è auspicabile ridefinire le caratteristiche del bordo delle monete da 50 e da 10 cent e modificare la specificazione «zigrinatura spessa» in «godronatura», affinché rispecchi meglio la sagomatura iniziale approvata dall'Unione europea dei ciechi per queste due monete; considerando che è essenziale limitare le modifiche delle specificazioni tecniche a una correzione del peso della moneta da 50 cent, nonché del bordo delle monete da 50 e da 10 cent, per non compromettere il rispetto delle scadenze previste per la produzione e l'immissione in circolazione delle monete metalliche in euro il 1° gennaio 2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 975/98 la tabella è così modificata: 1) la quarta fila è così modificata: a) nella terza colonna la cifra «1,69» è sostituito dalla cifra «1,88»; b) nella quarta colonna la cifra «7» è sostituita dalla cifra «7,8»; c) nell'ottava colonna i termini «zigrinatura spessa» sono sostituiti dal termine «godronatura»; 2) nella sesta fila, relativa alle monete da 10 cent, ottava colonna, i termini «zigrinatura spessa» sono sostituiti dal termine «godronatura». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente al trattato, fatti salvi l'articolo 109 K, paragrafo 1 e i protocolli n. 11 e n. 12. Fatto a Lussemburgo, addì 22 febbraio 1999. Per il Consiglio Il Presidente H.-F. von PLOETZ (1) GU C 296 del 24. 9. 1998, pag. 10. (2) Parere reso il 16 novembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 6.