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Document 02016R0589-20190731

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/2019-07-31

    02016R0589 — IT — 31.07.2019 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2016/589 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 aprile 2016

    relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 107 dell'22.4.2016, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1149 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

      L 186

    21

    11.7.2019




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2016/589 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 aprile 2016

    relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce un quadro per la cooperazione al fine di agevolare l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 45 TFUE, tramite la definizione di principi e norme relativamente:

    ▼M1

    a) all’organizzazione della rete EURES tra la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri;

    b) alla cooperazione tra la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV;

    ▼B

    c) alle misure adottate dagli Stati membri, individualmente o congiuntamente, per conseguire un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro, al fine di conseguire un elevato livello di occupazione di qualità;

    d) al funzionamento della rete EURES, inclusi la cooperazione con le parti sociali e il coinvolgimento di altri soggetti;

    e) ai servizi di sostegno alla mobilità connessi al funzionamento della rete EURES destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro, promuovendo in tal modo anche la mobilità su base equa;

    ▼M1

    f) alla promozione della rete EURES al livello dell’Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione, dall’Autorità europea del lavoro e dagli Stati membri.

    ▼B

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica agli Stati membri e ai cittadini dell'Unione, fatti salvi gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 492/2011.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «servizi pubblici per l'impiego» o «SPI» : organizzazioni degli Stati membri che fanno capo ai competenti ministeri, enti pubblici o società di diritto pubblico e il cui compito è attuare politiche attive del lavoro ed erogare servizi per l'impiego di qualità nell'interesse pubblico;

    2)

    «servizi per l'impiego» : un soggetto giuridico legittimamente operante in uno Stato membro, che offra servizi ai lavoratori che cercano un impiego e ai datori di lavoro che intendono assumere personale;

    3)

    «offerta di lavoro» : un'offerta di impiego che consenta al candidato prescelto di accedere a un rapporto di lavoro che qualifichi tale candidato come lavoratore ai fini dell'articolo 45 TFUE;

    4)

    «corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro» : lo scambio di informazioni e il trattamento delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV;

    5)

    «piattaforma informatica comune» : l'infrastruttura informatica e le piattaforme correlate istituite a livello dell'Unione ai fini della trasparenza e della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro conformemente al presente regolamento;

    6)

    «lavoratore frontaliero» : un lavoratore che eserciti un'attività subordinata in uno Stato membro e che risieda in un altro Stato membro, nel quale tale lavoratore rientra solitamente ogni giorno o almeno una volta la settimana;

    7)

    «partenariato transfrontaliero EURES» : un raggruppamento di membri o di partner di EURES e, se del caso, altre parti interessate esterne alla rete EURES che intendono cooperare a lungo termine nell'ambito di strutture regionali, istituiti in regioni transfrontaliere tra i servizi per l'impiego a livello regionale, locale e, se del caso, nazionale, le parti sociali e, se del caso, altre parti interessate di almeno due Stati membri o di uno Stato membro e di un altro paese che partecipa agli strumenti dell'Unione volti a sostenere la rete EURES;

    ▼M1

    8)

    «autorità europea del lavoro» : l’organismo istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

    ▼B

    Articolo 4

    Accessibilità

    1.  I servizi previsti dal presente regolamento sono a disposizione di tutti i lavoratori e i datori di lavoro nell'intera Unione, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

    ▼M1

    2.  È assicurata alle persone con disabilità l’accessibilità delle informazioni rese disponibili sul portale EURES e dei servizi di sostegno disponibili a livello nazionale. La Commissione, l’Autorità europea del lavoro e i membri e i partner di EURES stabiliscono i mezzi atti a garantire la suddetta accessibilità relativamente ai rispettivi obblighi.

    ▼B



    CAPO II

    RICOSTITUZIONE DELLA RETE EURES

    Articolo 5

    Ricostituzione della rete EURES

    1.  La rete EURES è ricostituita.

    2.  Il presente regolamento sostituisce il quadro normativo relativo a EURES di cui al capo II del regolamento (UE) n. 492/2011 e alla decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione adottata in base all'articolo 38 di detto regolamento.

    Articolo 6

    Obiettivi della rete EURES

    Nei settori interessati dalle sue attività la rete EURES contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

    a) facilitare l'esercizio dei diritti conferiti dall'articolo 45 TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011;

    b) attuare la strategia coordinata per l'occupazione e, in particolare, per la promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile di cui all'articolo 145 TFUE;

    c) migliorare il funzionamento, la coesione e l'integrazione dei mercati del lavoro nell'Unione, anche a livello transfrontaliero;

    d) promuovere la mobilità geografica e professionale volontaria nell'Unione, anche nelle regioni transfrontaliere, su base equa e conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali;

    e) sostenere le transizioni verso il mercato del lavoro, promuovendo in tal modo gli obiettivi sociali e occupazionali di cui all'articolo 3 TUE.

    Articolo 7

    Composizione della rete EURES

    1.  La rete EURES comprende le seguenti categorie di organizzazioni:

    ▼M1

    a) un ufficio europeo di coordinamento, istituito in seno all’Autorità europea del lavoro e incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;

    ▼B

    b) uffici di coordinamento nazionali (UCN), responsabili dell'applicazione del presente regolamento nel rispettivo Stato membro, che sono designati dagli Stati membri e che possono essere i propri SPI;

    c) i membri di EURES, vale a dire:

    i) gli SPI designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 10; e

    ii) le organizzazioni ammesse a norma dell'articolo 11 o, per un periodo transitorio, a norma dell'articolo 40, a fornire sostegno a livello nazionale, regionale o locale, anche su base transfrontaliera, per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro;

    d) i partner di EURES, che sono organizzazioni ammesse a norma dell'articolo 11 e, in particolare, dei paragrafi 2 e 4, o, per un periodo transitorio, a norma dell'articolo 40, a fornire sostegno a livello nazionale, regionale o locale, anche su base transfrontaliera, per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro o i servizi di sostegno a lavoratori e datori di lavoro;

    ▼M1

    e) la Commissione.

    ▼B

    2.  Le organizzazioni delle parti sociali possono entrare a far parte della rete EURES in qualità di membri o di partner di EURES a norma dell'articolo 11.

    Articolo 8

    Responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

    1.   ►M1  L’ufficio europeo di coordinamento assiste la rete EURES nello svolgimento delle sue attività, in particolare sviluppando e conducendo, in stretta collaborazione con gli UCN e la Commissione, le seguenti attività: ◄

    a) sviluppo di un quadro coerente e fornitura di attività di sostegno orizzontali a favore della rete EURES tramite:

    ▼M1

    i) in qualità di proprietario del sistema costituito dal portale EURES e dai servizi informatici connessi, la definizione delle esigenze degli utenti e delle imprese da comunicare alla Commissione per la gestione e lo sviluppo del portale, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi e di altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell’Unione;

    ▼B

    ii) attività di informazione e comunicazione riguardanti la rete EURES;

    iii) un programma comune di formazione e perfezionamento professionale continuo del personale dei membri e dei partner di EURES e degli UCN, che garantisca le necessarie conoscenze;

    iv) una funzione di assistenza (help desk) a sostegno del personale dei membri e dei partner di EURES e degli UCN, in particolare del personale a diretto contatto con i lavoratori e i datori di lavoro;

    v) l'agevolazione nei contatti, lo scambio delle migliori prassi e l'apprendimento reciproco all'interno della rete EURES;

    b) l'analisi della mobilità geografica e professionale, tenendo conto delle diverse situazioni degli Stati membri;

    c) lo sviluppo di una struttura adeguata per la cooperazione e la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro all'interno dell'Unione in tema di apprendistati e tirocini, a norma del presente regolamento.

    ▼M1

    2.  L’ufficio europeo di coordinamento è gestito dall’Autorità europea del lavoro. L’ufficio europeo di coordinamento instaura un dialogo regolare con i rappresentanti delle parti sociali al livello dell’Unione.

    3.  L’ufficio europeo di coordinamento, previa consultazione del gruppo di coordinamento di cui all’articolo 14 e della Commissione, elabora i suoi programmi di lavoro pluriennali.

    ▼B

    Articolo 9

    Responsabilità degli UCN

    1.  Gli Stati membri designano gli UCN a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento di tali designazioni.

    2.  Ogni UCN ha il compito:

    a) di organizzare i lavori relativi alla rete EURES nello Stato membro, anche tramite un trasferimento coordinato al portale EURES di informazioni riguardanti offerte di lavoro, domande di lavoro e CV, a norma dell'articolo 17 per mezzo di un singolo canale coordinato;

    ▼M1

    b) di cooperare con la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri in ordine alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, nel quadro stabilito al capo III;

    ▼B

    c) di fornire all'ufficio europeo di coordinamento tutte le informazioni disponibili su eventuali differenze tra il numero di offerte di lavoro notificate e il numero totale di offerte di lavoro a livello nazionale;

    d) di coordinare le azioni dello Stato membro interessato a livello nazionale e con gli altri Stati membri conformemente al capo V.

    3.  Ogni UCN organizza l'attuazione a livello nazionale delle attività di sostegno orizzontali dell'ufficio europeo di coordinamento di cui all'articolo 8, ove necessario in stretta collaborazione con questo e con altri UCN. Tali attività di sostegno orizzontali includono in particolare:

    a) ai fini della pubblicazione, in particolare sul portale EURES, la raccolta e la convalida di informazioni aggiornate sui membri e sui partner di EURES presenti nel territorio nazionale degli UCN, sulle loro attività e sulla gamma di servizi di sostegno proposti ai lavoratori e ai datori di lavoro;

    b) le attività propedeutiche alla formazione connesse con le attività di EURES e la selezione del personale partecipante al programma comune di formazione e ad attività di apprendimento reciproco;

    c) la raccolta e l'analisi di dati di cui agli articoli 31 e 32.

    4.  Ai fini della pubblicazione, in particolare sul portale EURES, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, ogni UCN mette a disposizione, aggiorna regolarmente e diffonde in tempo utile le informazioni e le indicazioni disponibili a livello nazionale in merito alla situazione nel relativo Stato membro riguardo:

    a) alle condizioni di vita e di lavoro, comprese informazioni generali su sicurezza sociale e pagamento delle imposte;

    b) alle procedure amministrative pertinenti in relazione all'occupazione e alle regole applicabili ai lavoratori in caso di reclutamento;

    c) al quadro normativo nazionale in materia di apprendistati e tirocini nonché alle norme e agli strumenti di cui l'Unione dispone;

    d) fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all'accesso all'istruzione e alla formazione professionale;

    e) alla situazione dei lavoratori frontalieri in particolare nelle regioni transfrontaliere;

    f) all'assistenza successiva al reclutamento in generale e alle informazioni sul luogo in cui ottenere tale assistenza all'interno e, se tali informazioni sono disponibili, all'esterno della rete EURES.

    Ove necessario, gli UCN possono mettere a disposizione e diffondere le informazioni in collaborazione con altri servizi e reti di informazione e consulenza e con organismi appropriati su scala nazionale, compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/54/UE.

    5.  Gli UCN si scambiano informazioni sui meccanismi e le norme di cui all'articolo 17, paragrafo 5, nonché sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati pertinenti per la piattaforma informatica comune. Essi collaborano tra loro e con l'ufficio europeo di coordinamento, in particolare in caso di reclami e di offerte di lavoro giudicate non conformi alle norme fissate dal diritto nazionale.

    6.  Ogni UCN sostiene in generale i membri e i partner di EURES nella collaborazione con i loro omologhi EURES negli altri Stati membri, tra l'altro fornendo consulenza ai membri e ai partner di EURES sul modo in cui gestire reclami in relazione a offerte di lavoro e a reclutamenti nell'ambito di EURES, nonché sulla cooperazione con le autorità pubbliche interessate. Nel caso in cui le informazioni siano a disposizione dell'UCN, l'esito delle procedure di reclamo è trasmesso all'ufficio europeo di coordinamento.

    7.  L'UCN incoraggia la collaborazione con le parti interessate, quali le parti sociali, i servizi di orientamento professionale, gli istituti di formazione professionale e di istruzione superiore, le camere di commercio, i servizi sociali, le organizzazioni che rappresentano i gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro e le organizzazioni che partecipano a programmi di apprendistato e di tirocinio.

    Articolo 10

    Designazione di SPI come membri di EURES

    1.  Gli Stati membri designano gli SPI pertinenti per le attività nell'ambito della rete EURES come membri di EURES. Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento di tali designazioni. In virtù della designazione, detti SPI beneficiano di uno status particolare in seno alla rete EURES.

    2.  Gli Stati membri assicurano che gli SPI, in qualità di membri di EURES, soddisfino tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento e rispettino almeno i criteri minimi comuni figuranti nell'allegato I.

    3.  Gli SPI possono soddisfare i propri obblighi in quanto membri di EURES tramite organizzazioni che agiscono sotto la loro responsabilità, sulla base della delega, dell'esternalizzazione o di accordi specifici.

    Articolo 11

    Ammissione quali membri di EURES (diversi dagli SPI) e partner di EURES

    1.  Ciascuno Stato membro istituisce, senza indebito ritardo ed entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES, monitora le loro attività e ne verifica il rispetto del diritto applicabile nell'attuare il presente regolamento e, se necessario, ne revoca le ammissioni. Tale sistema è trasparente e proporzionato, conforme ai principi della parità di trattamento delle organizzazioni candidate e del rispetto della legge e stabilisce i rimedi necessari per assicurare una tutela giuridica effettiva.

    2.  Ai fini del sistema di cui al paragrafo 1, gli Stati membri definiscono i requisiti e i criteri per l'ammissione di membri e di partner di EURES. Tali requisiti e criteri contengono almeno i criteri minimi comuni figuranti nell'allegato I. Gli Stati membri possono definire requisiti o criteri aggiuntivi che siano necessari ai fini di una corretta applicazione delle norme che regolano le attività dei servizi per l'impiego e della gestione efficace delle politiche del mercato del lavoro sul loro territorio.

    3.  Le organizzazioni operanti legittimamente in uno Stato membro possono presentare domanda per diventare membri di EURES, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema di cui al paragrafo 1. Un'organizzazione che presenta domanda per diventare membro di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare tutti gli obblighi che incombono ai membri ai sensi del presente regolamento, tra cui lo svolgimento di tutti i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

    4.  Un'organizzazione operante legittimamente in uno Stato membro può presentare domanda per diventare partner di EURES, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e del sistema di cui al paragrafo 1, a condizione che giustifichi debitamente di poter soddisfare non più di due dei compiti elencati all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c), a motivo delle sue dimensioni o risorse finanziarie, della natura dei servizi generalmente forniti o della struttura organizzativa, compresa la sua natura di organizzazione senza scopo di lucro. Un'organizzazione che presenta domanda per diventare partner di EURES si impegna, nella domanda stessa, a rispettare tutti gli obblighi ai quali sono soggetti i partner di EURES ai sensi del presente regolamento e a svolgere almeno uno dei compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

    5.  Gli Stati membri ammettono le organizzazioni che chiedono di diventare membri o partner di EURES se rispettano i criteri e i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

    6.  Gli UCN informano l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi di cui al paragrafo 1, compresi i criteri e i requisiti aggiuntivi di cui al paragrafo 2, ai membri e ai partner di EURES ammessi conformemente a detto sistema e a qualsiasi rifiuto di ammissione a causa della mancata osservanza della sezione I, punto 1, dell'allegato I. L'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri UCN.

    7.  Gli Stati membri revocano le ammissioni dei membri e dei partner di EURES se questi cessano di soddisfare i criteri o i requisiti applicabili di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Gli UCN informano l'ufficio europeo di coordinamento di eventuali tali revoche e dei relativi motivi. L'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri UCN.

    8.  La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare un modello per la descrizione del sistema nazionale e delle procedure per condividere informazioni tra gli Stati membri sui sistemi nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

    Articolo 12

    Responsabilità dei membri e dei partner di EURES

    1.  I membri e i partner di EURES alimentano la rete EURES per quanto riguarda i compiti per i quali sono designati a norma dell'articolo 10, o per i quali sono ammessi a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, o, per un periodo transitorio, a norma dell'articolo 40, e soddisfano gli altri obblighi loro imposti dal presente regolamento.

    2.  I membri di EURES partecipano alla rete EURES anche adempiendo a tutti i compiti che seguono, e i partner di EURES vi partecipano anche adempiendo ad almeno uno dei compiti seguenti:

    a) alimentare la disponibilità di offerte di lavoro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a);

    b) alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);

    c) erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro a norma degli articoli 23 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 26 e, se del caso, dell'articolo 27.

    3.  Ai fini del portale EURES, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono tutte le offerte di lavoro rese pubbliche presso di loro nonché tutte le domande di lavoro e i CV laddove il lavoratore abbia dato il consenso a rendere le informazioni disponibili anche sul portale EURES a norma dell'articolo 17, paragrafo 3. L'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 17, paragrafo 2, si applicano alle offerte di lavoro rese pubbliche da tutti i membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES.

    4.  I membri e i partner di EURES designano uno o più punti di contatto, quali gli uffici di collocamento e di reclutamento, i call center e i servizi self-service conformemente ai criteri nazionali, attraverso i quali i lavoratori e i datori di lavoro possono essere assistiti, per quanto riguarda la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, e/o accedere ai servizi di sostegno conformemente al presente regolamento. I punti di contatto possono basarsi anche su programmi di scambio di personale o sul distacco di funzionari di collegamento oppure far ricorso ad agenzie di collocamento comuni.

    5.  I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES, si accertano che i punti di contatto che hanno designato indichino chiaramente la gamma di servizi di sostegno forniti ai lavoratori e ai datori di lavoro.

    6.  Conformemente al principio di proporzionalità, gli Stati membri possono, attraverso i rispettivi UCN, chiedere ai membri e ai partner di EURES di contribuire:

    a) alla raccolta delle informazioni e delle indicazioni da pubblicare sul portale EURES di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

    b) allo scambio delle informazioni di cui all'articolo 30;

    c) al ciclo di programmazione di cui all'articolo 31;

    d) alla raccolta di dati di cui all'articolo 32.

    Articolo 13

    Responsabilità comuni

    Secondo i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, tutte le organizzazioni partecipanti alla rete EURES, in stretta collaborazione fra loro, cercano di promuovere attivamente le opportunità offerte dalla mobilità lavorativa nell'Unione e di adoperarsi per migliorare modi e mezzi che consentano ai lavoratori e ai datori di lavoro di godere di una mobilità su base equa e di cogliere tali opportunità a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, anche su base transfrontaliera.

    Articolo 14

    Gruppo di coordinamento

    ▼M1

    1.  Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti al livello appropriato della Commissione, dell’ufficio europeo di coordinamento e degli UCN.

    ▼B

    2.  Il gruppo di coordinamento sostiene l'attuazione del presente regolamento attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di orientamenti. In particolare fornisce consulenza alla Commissione sui modelli di cui all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 31, paragrafo 5, i progetti di norme tecniche e formati di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 6, e le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

    3.  Il gruppo di coordinamento può organizzare, tra l'altro, scambi delle migliori prassi sui sistemi nazionali di ammissione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e sui servizi di sostegno di cui agli articoli da 23 a 27.

    4.  L'ufficio europeo di coordinamento organizza i lavori del gruppo di coordinamento e presiede le riunioni. Informa altri organismi o reti pertinenti in merito ai lavori del gruppo di coordinamento.

    I rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento.

    5.  Il gruppo di coordinamento coopera con il consiglio direttivo della rete degli SPI informandolo in particolare sulle attività delle rete EURES e sullo scambio delle migliori prassi.

    Articolo 15

    Identità comune e marchio

    1.  Il nome «EURES» è riservato ad attività svolte nell'ambito della rete EURES conformemente al presente regolamento. È illustrato da un logo unificato, il cui uso è determinato da uno schema grafico, adottato dall'ufficio europeo di coordinamento.

    2.  Il marchio di servizio EURES e il suo logo sono utilizzati da tutte le organizzazioni partecipanti alla rete EURES di cui all'articolo 7, per tutte le loro attività legate alla rete EURES, al fine di garantire un'identità visiva comune.

    3.  Le organizzazioni partecipanti alla rete EURES provvedono a che il materiale informativo e promozionale da essi fornito sia coerente con l'intera attività di comunicazione, con le norme comuni di qualità della rete EURES e con le informazioni dell'ufficio europeo di coordinamento.

    4.  Le organizzazioni partecipanti alla rete EURES informano tempestivamente l'ufficio europeo di coordinamento di qualsiasi abuso del marchio di servizio EURES o del logo, da parte di terzi o di paesi terzi di cui vengono a conoscenza.

    Articolo 16

    Cooperazione e altre misure

    1.  L'ufficio europeo di coordinamento agevola la cooperazione tra la rete EURES e gli altri servizi e le altre reti d'informazione e di consulenza dell'Unione.

    2.  Gli UCN cooperano con i servizi e le reti di cui al paragrafo 1, a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, al fine di creare sinergie ed evitare sovrapposizioni, e, se del caso, coinvolgono i membri e i partner di EURES.

    3.  Gli UCN agevolano la cooperazione della rete EURES con le parti sociali a livello nazionale assicurando un dialogo regolare con le stesse conformemente al diritto e alla prassi nazionali.

    4.  Gli Stati membri incoraggiano una stretta cooperazione, a livello transfrontaliero, tra i soggetti regionali, locali e, se del caso, nazionali, tra l'altro riguardo a prassi e servizi forniti nell'ambito dei partenariati transfrontalieri EURES.

    5.  Gli Stati membri si adoperano per sviluppare soluzioni di tipo «sportello unico» per la comunicazione, compresa la comunicazione online, con i lavoratori e i datori di lavoro sui settori comuni di attività di EURES e dei servizi e reti di cui al paragrafo 1.

    ▼M1

    6.  Gli Stati membri esaminano con la Commissione e l’ufficio europeo di coordinamento ogni possibilità intesa a dare priorità ai cittadini dell’Unione nelle offerte di lavoro, allo scopo di realizzare l’equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell’Unione. Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari a tal fine.

    ▼B



    CAPO III

    PIATTAFORMA INFORMATICA COMUNE

    Articolo 17

    Organizzazione della piattaforma informatica comune

    1.  Al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro ciascuno Stato membro rende disponibili sul portale EURES:

    a) tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili dagli SPI nonché quelle fornite dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES a norma dell'articolo 12, paragrafo 3;

    b) tutte le domande di lavoro e i CV disponibili presso i suoi SPI nonché quelli forniti dagli altri membri di EURES e, se del caso, partner di EURES, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, a condizione che i lavoratori interessati abbiano acconsentito a divulgare tali informazioni sul portale EURES, alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    Con riguardo alla lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono introdurre un meccanismo che consenta ai datori di lavoro di scegliere di non pubblicare un'offerta di lavoro sul portale EURES se la richiesta è debitamente giustificata in base ai requisiti delle capacità e delle competenze connesse con il posto.

    2.  Nel pubblicare i dati relativi alle offerte di lavoro sul portale EURES, gli Stati membri possono escludere:

    a) le offerte di lavoro che, a motivo della loro natura o delle norme nazionali, siano accessibili unicamente ai cittadini di un dato paese;

    b) le offerte di lavoro connesse a categorie di apprendistati e di tirocini che, avendo principalmente una componente di apprendimento, fanno parte di sistemi nazionali di istruzione o sono finanziate pubblicamente nell'ambito delle politiche attive degli Stati membri a favore del mercato del lavoro;

    c) altre offerte di lavoro nell'ambito delle politiche attive del lavoro di uno Stato membro.

    3.  Il consenso dei lavoratori di cui al paragrafo 1, lettera b), è esplicito, inequivocabile, libero, specifico e informato. I lavoratori possono revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti. Essi possono scegliere tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.

    4.  Con riguardo ai lavoratori minori, il loro consenso è accompagnato da quello dei loro genitori o dei tutori legali.

    5.  Gli Stati membri dispongono di opportuni meccanismi e norme necessari per garantire la qualità intrinseca e tecnica dei dati contenuti nelle offerte e nelle domande di lavoro e nei CV.

    6.  Gli Stati membri assicurano la tracciabilità delle fonti ai fini del controllo della qualità dei dati.

    7.  Per consentire l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV, ciascuno Stato membro assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in base a un sistema uniforme in modo trasparente.

    8.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari a definire il sistema uniforme di cui al paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

    Articolo 18

    Accesso alla piattaforma informatica comune a livello nazionale

    1.  I membri e i partner di EURES provvedono a che tutti i portali di ricerca di lavoro che essi gestiscono, su scala centrale, regionale o locale, indichino chiaramente il portale EURES, ne consentano la facile consultazione, e rinviino verso il portale EURES.

    2.  Gli SPI provvedono a che tutti i portali web gestiti dalle organizzazioni che agiscono sotto la loro responsabilità rinviino chiaramente verso il portale EURES.

    3.  I membri e i partner di EURES provvedono a che tutte le offerte e le domande di lavoro e tutti i CV resi disponibili sul portale EURES siano facilmente accessibili al loro personale incaricato della rete EURES.

    4.  Gli Stati membri provvedono a che il trasferimento delle informazioni relative alle offerte e domande di lavoro e ai CV, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), sia effettuato per mezzo di un singolo canale coordinato.

    Articolo 19

    Incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune

    ▼M1

    1.  Gli Stati membri collaborano tra loro, con la Commissione e con l’ufficio europeo di coordinamento per quanto riguarda l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea elaborata dalla Commissione. La Commissione tiene informati gli Stati membri in merito allo sviluppo della classificazione europea.

    ▼B

    2.  La Commissione adotta e aggiorna, mediante atti di esecuzione, l'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3. Nei casi in cui il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.  Ai fini dell'incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune, ciascuno Stato membro redige, senza indebito ritardo ed entro tre anni dall'adozione dell'elenco di cui al paragrafo 2, un primo inventario per stabilire la corrispondenza tra tutte le sue classificazioni nazionali, regionali e settoriali e tale elenco e, una volta entrato in uso tramite un'applicazione fornita dall'ufficio europeo di coordinamento aggiorna regolarmente tale inventario per tener conto dell'evoluzione dei servizi di reclutamento.

    4.  Gli Stati membri possono scegliere di sostituire le loro classificazioni nazionali con la classificazione europea, una volta completata, o di mantenere i loro sistemi nazionali di classificazione interoperabili.

    5.  La Commissione fornisce sostegno tecnico e, ove possibile, finanziario agli Stati membri quando redigono l'inventario a norma del paragrafo 3 e agli Stati membri che decidono di sostituire le loro classificazioni nazionali con la classificazione europea.

    6.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato attraverso la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

    Articolo 20

    Meccanismo di accesso facilitato dei lavoratori e dei datori di lavoro

    1.  I membri e i partner di EURES su richiesta prestano assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro che utilizzano i loro servizi per la registrazione al portale EURES. Tale assistenza è gratuita.

    2.  I membri e i partner di EURES provvedono a che i lavoratori e i datori di lavoro che utilizzano i loro servizi abbiano accesso a informazioni generali sulle modalità e sui tempi per l'aggiornamento, la modifica o l'eliminazione dei dati in questione.



    CAPO IV

    SERVIZI DI SOSTEGNO

    Articolo 21

    Principi

    1.  Gli Stati membri provvedono a che i lavoratori e i datori di lavoro possano fruire senza indebito ritardo dei servizi di sostegno a livello nazionale, tanto online quanto offline.

    2.  Essi incoraggiano lo sviluppo di un approccio coordinato dei servizi di sostegno a livello nazionale.

    Sono tenute in considerazione anche le specifiche esigenze regionali e locali.

    3.  I servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro di cui all'articolo 22, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26 e, se del caso, all'articolo 27 sono gratuiti.

    I servizi di sostegno ai lavoratori di cui all'articolo 23 sono gratuiti.

    I servizi di sostegno ai datori di lavoro di cui all'articolo 24 possono essere a pagamento.

    4.  La tariffa percepita per i servizi offerti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES conformemente al presente capo non è più alta di quelle applicabili ad altri servizi comparabili erogati dai membri e dai partner di EURES. Se del caso, i membri e i partner di EURES informano i lavoratori e i datori di lavoro in modo chiaro e preciso di eventuali costi.

    5.  I membri e i partner di EURES interessati utilizzano i propri canali di informazione per indicare chiaramente ai lavoratori e ai datori di lavoro la gamma dei servizi di sostegno che offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi. Tali informazioni sono pubblicate sul portale EURES.

    6.  Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, i membri di EURES di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e i partner di EURES possono offrire i propri servizi soltanto online.

    Articolo 22

    Accesso a informazioni di carattere generale

    1.  I membri e, se del caso, i partner di EURES forniscono ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni di carattere generale riguardanti il portale EURES, compresa la banca dati delle domande di lavoro e dei CV, e la rete EURES, compresi i recapiti dei membri e dei partner di EURES pertinenti a livello nazionale, informazioni riguardo ai canali di reclutamento (servizi elettronici o personalizzati, ubicazione dei punti di contatto) e ai pertinenti collegamenti internet, in modo che siano facilmente accessibili e semplici da usare.

    I membri e, se del caso, i partner di EURES rinviano, ove opportuno, i lavoratori e i datori di lavoro a un altro membro o partner di EURES.

    2.  L'ufficio europeo di coordinamento sostiene l'elaborazione delle informazioni di carattere generale di cui al presente articolo e assiste gli Stati membri a garantire un'adeguata copertura linguistica, tenendo conto delle richieste dei mercati del lavoro degli Stati membri.

    Articolo 23

    Servizi di sostegno ai lavoratori

    1.  I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES offrono alle persone in cerca di occupazione, senza indebito ritardo, la possibilità di fruire dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.  Su richiesta dei lavoratori, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono informazioni e orientamenti sulle singole opportunità di lavoro e propongono, in particolare, i seguenti servizi:

    a) informazioni generali sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese di destinazione o rinvio a tali informazioni;

    b) assistenza e orientamento su come ottenere le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

    c) se del caso, assistenza nella redazione delle offerte di lavoro e dei CV al fine di garantirne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 6, e nel caricamento di tali offerte di lavoro e CV sul portale EURES;

    d) se del caso, valutazione della possibilità di un collocamento all'interno dell'Unione nel quadro di un piano d'azione individuale o sostegno nella messa a punto di un piano individuale per la mobilità quale strumento per ottenere un collocamento all'interno dell'Unione;

    e) se del caso, rinvio del lavoratore a un altro membro o partner di EURES.

    3.  Su richiesta ragionevole del lavoratore, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono un sostegno supplementare nella ricerca di un lavoro e altri servizi aggiuntivi, tenendo conto delle esigenze del lavoratore.

    Articolo 24

    Servizi di sostegno ai datori di lavoro

    1.  I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES offrono, senza indebito ritardo, ai datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori da altri Stati membri la possibilità di fruire dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.  Su richiesta del datore di lavoro, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES forniscono informazioni e assistenza sulle opportunità di reclutamento e propongono, in particolare, i seguenti servizi:

    a) informazioni sulle disposizioni specifiche riguardanti il reclutamento da un altro Stato membro e sui fattori che possono agevolare tale reclutamento;

    b) se del caso, informazioni e assistenza sulla formulazione dei requisiti individuali per le offerte di lavoro come pure nell'assicurarne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 17, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 6.

    3.  Qualora un datore di lavoro chieda ulteriore assistenza ed esista una probabilità ragionevole di reclutamento all'interno dell'Unione, i membri di EURES o, se del caso, i partner di EURES forniscono ulteriore assistenza e servizi aggiuntivi, tenendo conto delle esigenze del datore di lavoro.

    Se richiesto, i membri di EURES o, se del caso, i partner di EURES forniscono orientamento individuale in merito alla formulazione dei requisiti per le offerte di lavoro.

    Articolo 25

    Assistenza successiva al reclutamento

    1.  I membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES, su richiesta di un lavoratore o di un datore di lavoro, forniscono:

    a) informazioni generali sull'assistenza successiva al reclutamento (ad esempio formazione in comunicazione interculturale, corsi di lingue e aiuti all'integrazione), comprese le informazioni generali su opportunità di lavoro per i familiari del lavoratore;

    b) ove possibile, i recapiti delle organizzazioni che offrono assistenza successiva al reclutamento.

    2.  Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 4, i membri e i partner di EURES che forniscono direttamente l'assistenza successiva al reclutamento ai lavoratori o ai datori di lavoro possono chiedere il pagamento di una tariffa.

    Articolo 26

    Accesso agevolato alle informazioni su tassazione, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici, assicurazione malattia, sicurezza sociale e misure di politica attiva del lavoro

    1.  Su richiesta di un lavoratore o di un datore di lavoro, i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES trasmettono le richieste di informazioni specifiche sui diritti in materia di sicurezza sociale, misure di politica attiva del lavoro, tassazione, questioni relative al contratto di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione malattia alle autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi appropriati a livello nazionale che sostengono i lavoratori nell'esercizio dei loro diritti alla libera circolazione, compresi quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/54/UE.

    2.  Ai fini del paragrafo 1, gli UCN cooperano con le autorità competenti a livello nazionale di cui al paragrafo 1.

    Articolo 27

    Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere

    1.  Laddove, nelle regioni transfrontaliere, i membri o i partner di EURES partecipino a strutture specifiche di cooperazione e di servizi, quali i partenariati transfrontalieri, essi forniscono ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro informazioni relative alla situazione specifica dei lavoratori frontalieri e pertinenti per i datori di lavoro in tali regioni.

    2.  I compiti dei partenariati transfrontalieri di EURES possono includere servizi di collocamento e reclutamento, il coordinamento della cooperazione tra le organizzazioni partecipanti e lo svolgimento di attività attinenti alla mobilità transfrontaliera, compresi informazioni e orientamento rivolti ai lavoratori frontalieri, con un'attenzione specifica ai servizi multilingui.

    3.  Le organizzazioni diverse dai membri e dai partner di EURES che partecipano alle strutture di cui al paragrafo 1 non sono considerate parte della rete EURES sulla base della loro partecipazione alle stesse.

    4.  Nelle regioni transfrontaliere di cui al paragrafo 1, gli Stati membri cercano di sviluppare soluzioni a sportello unico per comunicare informazioni ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro.

    Articolo 28

    Accesso alle misure di politica attiva del lavoro

    Uno Stato membro non può limitare l'accesso alle misure di politica attiva del lavoro che prevedono un'assistenza ai lavoratori nella ricerca di un lavoro per il solo motivo che un lavoratore chieda tale sostegno per trovare lavoro sul territorio di un altro Stato membro.



    CAPO V

    SCAMBIO DI INFORMAZIONI E CICLO DI PROGRAMMAZIONE

    ▼M1

    Articolo 29

    Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli

    La Commissione e gli Stati membri monitorano e rendono pubblici i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell’Unione sulla base delle relazioni presentate dall’Autorità europea del lavoro, avvalendosi delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili.

    ▼B

    Articolo 30

    Scambio di informazioni tra Stati membri

    1.  Ciascuno Stato membro raccoglie e analizza, in particolare, informazioni disaggregate per genere in merito:

    a) alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione;

    b) alle attività di EURES a livello nazionale e, se del caso, transfrontaliero.

    2.  Gli UCN sono incaricati di condividere le informazioni disponibili nell'ambito della rete EURES e di contribuire all'analisi congiunta.

    3.  Gli Stati membri effettuano la programmazione di cui all'articolo 31 sulla scorta delle informazioni scambiate e dell'analisi congiunta di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

    4.  L'ufficio europeo di coordinamento fissa modalità pratiche per facilitare lo scambio di informazioni tra gli UCN e lo sviluppo dell'analisi congiunta.

    Articolo 31

    Programmazione

    1.  Gli UCN redigono programmi di lavoro nazionali annuali per le attività della rete EURES nei rispettivi Stati membri.

    2.  I programmi di lavoro nazionali annuali indicano:

    a) le principali attività che devono essere realizzate complessivamente, nell'ambito della rete EURES, a livello nazionale e, se del caso, a livello transfrontaliero;

    b) le risorse umane e finanziarie globali stanziate per la loro realizzazione;

    c) le modalità di monitoraggio e di valutazione delle attività programmate e, se necessario, di aggiornamento delle stesse.

    3.  Agli UCN e all'ufficio europeo di coordinamento è data l'opportunità di esaminare congiuntamente tutti i progetti dei programmi di lavoro nazionali. Al termine di tale esame, i programmi di lavoro nazionali sono adottati dai rispettivi UCN.

    4.  Ai rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento è data l'opportunità di presentare osservazioni in merito ai progetti di programmi di lavoro nazionali.

    5.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli e le procedure necessari allo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

    Articolo 32

    Raccolta e analisi di dati

    1.  Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la raccolta di dati sui seguenti settori di attività di EURES svolta a livello nazionale:

    a) informazioni e orientamenti forniti dalla rete EURES in funzione del numero di contatti tra il personale addetto dei membri e dei partner di EURES e i lavoratori e i datori di lavoro;

    b) risultati in termini di occupazione, compresi collocamenti e reclutamenti risultanti dall'attività di EURES in funzione del numero di offerte di lavoro, domande di lavoro e CV ricevuti e trattati dal personale addetto dei membri e dei partner di EURES e del numero di lavoratori assunti in un altro Stato in seguito a tali attività, se a conoscenza del personale addetto o, se del caso, sulla base di indagini;

    c) soddisfazione dei clienti della rete EURES, misurata tra l'altro tramite sondaggi.

    2.  L'ufficio europeo di coordinamento è incaricato della raccolta di dati relativi al portale EURES e allo sviluppo della cooperazione ai fini della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro a norma del presente regolamento.

    3.  In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e nell'ambito dei settori di attività di EURES specificati in tale paragrafo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

    4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 36 al fine di modificare i settori specificati nel paragrafo 1 del presente articolo o aggiungere in tale paragrafo altri settori di attività di EURES realizzate a livello nazionale nell'ambito del presente regolamento.

    Articolo 33

    Relazioni sull'attività di EURES

    Sulla base delle informazioni raccolte conformemente al presente capo, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attività di EURES.

    Fino alla presentazione della relazione di cui all'articolo 35, la relazione di cui al primo comma del presente articolo include una descrizione dello stato di applicazione del presente regolamento.



    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 34

    Protezione dei dati personali

    Le misure previste dal presente regolamento sono applicate nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE e le misure di esecuzione nazionali pertinenti, nonché il regolamento (CE) n. 45/2001.

    Articolo 35

    Valutazione ex post

    Entro il 13 maggio 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla valutazione ex post del funzionamento e degli effetti del presente regolamento.

    Tale relazione può essere corredata di proposte legislative volte a modificare il presente regolamento.

    Articolo 36

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e consulti esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

    2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 32, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 maggio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.  La delega di potere di cui all'articolo 32, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 37

    Procedura di comitato

    1.  La Commissione è assistita dal comitato «EURES» istituito dal presente regolamento. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 38

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1296/2013

    1.  Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è così modificato:

    a) l'articolo 23 è abrogato;

    b) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    1.«2.  L'asse EURES è aperto a tutti gli organismi, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione a EURES definite nel regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ). Tali organismi, attori e istituzioni comprendono in particolare:

    a) le autorità nazionali, regionali e locali;

    b) i servizi per l'impiego;

    c) le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.

    2.  I riferimenti alla disposizione abrogata di cui al punto 1, lettera a), s'intendono fatti all'articolo 29 del presente regolamento.

    3.  Il punto 1), lettera b), del presente articolo lascia impregiudicate le domande di finanziamento presentate ai sensi del regolamento (UE) n. 1296/2013 prima del 12 maggio 2016.

    Articolo 39

    Modifiche del regolamento (UE) n. 492/2011

    1.  Il regolamento (UE) n. 492/2011 è così modificato:

    a) gli articoli 11 e 12, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli da 14 a 20 e l'articolo 38 sono abrogati;

    b) l'articolo 13, paragrafo 1, è abrogato con effetto a decorrere dal 13 maggio 2018.

    2.  I riferimenti alle disposizioni abrogate s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

    Articolo 40

    Disposizioni transitorie

    Le organizzazioni che sono designate come «partner di EURES» a norma dell'articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione o che prestano servizi limitati come «partner associati di EURES», a norma dell'articolo 3, lettera d), della suddetta decisione il 12 maggio 2016 possono, in deroga all'articolo 11 del presente regolamento, partecipare in qualità di membri di EURES di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del presente regolamento o in qualità di partner di EURES di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento fino al 13 maggio 2019, a condizione che si impegnino ad adempiere gli obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. Qualora una di dette organizzazioni desideri partecipare in qualità di partner di EURES, informa l'UCN dei compiti che svolgerà a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento. L'UCN competente ne informa l'Ufficio europeo di coordinamento. Terminato il periodo transitorio, le organizzazioni interessate, per rimanere all'interno della rete EURES, possono presentare una domanda in tal senso a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.

    Articolo 41

    Entrata in vigore

    1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.  L'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafi da 1 a 7, si applicano a decorrere dal 13 maggio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    Criteri minimi comuni

    (di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2)

    Sezione 1.   PRESTAZIONE DI SERVIZI

    1. Impegno a porre in essere meccanismi e procedure adeguate onde verificare e assicurare il pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni giuridiche applicabili in materia di lavoro, tenendo conto degli eventuali sistemi di licenza e regimi di autorizzazione esistenti per servizi per l'impiego diversi dagli SPI al momento di erogare servizi, compresa la normativa vigente in materia di protezione dei dati nonché, se del caso, le prescrizioni e le norme circa la qualità dei dati relativi alle offerte di lavoro.

    2. Abilità e comprovata capacità di offrire i servizi di corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, i servizi di sostegno o entrambi, di cui al presente regolamento.

    3. Capacità di prestare servizi tramite uno o più canali facilmente accessibili, con almeno un sito Internet/web dell'organizzazione accessibile.

    4. Abilità e capacità di indirizzare i lavoratori e i datori di lavoro verso altri membri o partner di EURES e/o organismi con competenze in materia di libera circolazione dei lavoratori.

    5. Conferma del rispetto del principio della prestazione gratuita dei servizi di sostegno ai lavoratori ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma.

    Sezione 2.   PARTECIPAZIONE ALLA RETE EURES

    1. Capacità di garantire la trasmissione tempestiva e affidabile dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 6, e impegno in tal senso.

    2. Impegno a rispettare le norme tecniche e i formati per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento.

    3. Capacità di contribuire alla programmazione e alla comunicazione all'UCN nonché di trasmettere allo stesso UCN informazioni sulla prestazione di servizi e sui risultati conformemente al regolamento, e impegno in tal senso.

    4. Disponibilità di risorse umane adeguate per le diverse funzioni da svolgere o impegno a garantire l'assegnazione di tali risorse.

    5. Impegno a garantire norme di qualità in relazione al personale e a iscrivere i dipendenti ai pertinenti moduli del programma comune di formazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii).

    6. Impegno a utilizzare il marchio EURES solo per servizi e attività connessi alla rete EURES.




    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza



    Regolamento (UE) No 492/2011

    Il presente regolamento

    Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e d), articolo 9, paragrafo 3, e articolo 13

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articoli 9 e 10

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 2

    Articolo 12, paragrafo 3, primo comma

    Articolo 9, paragrafo 4

    Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma

    Articolo 18, paragrafi 1 e 2

    Articolo 13, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 3, e articolo 17, paragrafi da 1 a 6

    Articolo 13, paragrafo 2

    Articolo 17, paragrafi 7 e 8

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 15, paragrafo 1

    Articolo 10, paragrafi 1 e 2, articolo 12, paragrafi da 1 a 3, e articolo 13

    Articolo 15, paragrafo 2

    Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e articolo10, paragrafo 1

    Articolo 16

    Articolo 17, paragrafo 1

    Articolo 30

    Articolo 17 paragrafo 2

    Articolo 16 paragrafo 6

    Articolo 17 paragrafo 3

    Articolo 33

    Articolo 18

    Articolo 7 paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 19 paragrafo 1

    Articolo 8

    Articolo 19 paragrafo 2

    Articolo 20

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti da iii) a v), e articolo 9 paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 38



    ( 1 ) Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).

    ( *1 ) Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n.492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).»

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