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Document 32022R0613

Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario

PE/14/2022/REV/1

GU L 115 del 13.4.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/613/oj

13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/38


REGOLAMENTO (UE) 2022/613 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2022

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La recente aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. In seguito a tale aggressione militare, l'Unione, in particolare nelle sue regioni orientali, si trova a far fronte a un afflusso imponente di persone. Ciò rappresenta un'ulteriore sfida per i bilanci pubblici in un momento in cui le economie degli Stati membri si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia di COVID-19 e rischia di compromettere la preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

(2)

Per far fronte alle sfide migratorie gli Stati membri sono già in grado di finanziare un'ampia gamma di investimenti nel quadro dei loro programmi operativi, attingendo al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), come pure alle risorse aggiuntive rese disponibili quale assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU), per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e per preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

(3)

Il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha inoltre apportato una serie di modifiche mirate ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 (3) e (UE) n. 223/2014 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di agevolare gli Stati membri nell'utilizzo delle loro dotazioni residue a valere su FESR, FSE e FEAD nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, nonché di utilizzare le risorse REACT-EU, per far fronte alle sfide migratorie nel modo più efficace e più rapido possibile.

(4)

Fatte salve le flessibilità offerte dal regolamento (UE) 2022/562, gli Stati membri continuano a subire una sostanziale pressione sui bilanci pubblici a causa delle sfide poste dall'elevatissimo numero di arrivi di persone in fuga dall'Ucraina. Tale pressione rischia di compromettere la capacità degli Stati membri di progredire verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19. Per assistere gli Stati membri nell'affrontare le sfide migratorie, è pertanto opportuno mobilitare rapidamente il sostegno a valere su FESR, FSE e FEAD aumentando per tutti gli Stati membri il tasso di prefinanziamento iniziale versato a titolo delle risorse REACT-EU. Allo stesso tempo alcuni Stati membri, che hanno dovuto gestire un elevato numero di arrivi di persone dall'Ucraina, necessitano di sostegno immediato. Tali Stati membri dovrebbero pertanto beneficiare di un aumento significativamente più elevato del tasso di prefinanziamento iniziale per compensare i costi di bilancio immediati e per sostenere il loro impegno nel preparare la ripresa delle rispettive economie.

(5)

Al fine di monitorare l'utilizzo di tale prefinanziamento aggiuntivo, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi del FESR e del FSE che beneficiano del prefinanziamento aggiuntivo dovrebbero includere informazioni sull'utilizzo degli importi aggiuntivi ricevuti per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e sul contributo di tali importi aggiuntivi alla ripresa dell'economia.

(6)

È opportuno istituire un costo unitario al fine di semplificare il ricorso ai Fondi strutturali e d'investimento europei e di ridurre l'onere amministrativo gravante sui beneficiari e sulle amministrazioni degli Stati membri nel contesto della risposta alle sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa. Il costo unitario dovrebbe facilitare, in tutti gli Stati membri, il finanziamento delle necessità di base e il sostegno alle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (5) e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (6), per un periodo di 13 settimane a decorrere dall'arrivo delle persone nell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2022/562, gli Stati membri potrebbero applicare un costo unitario anche quando si avvalgono della possibilità prevista dall'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 di finanziare le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo, anche quando si tratta di risorse REACT-EU. Nel ricorrere al costo unitario gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che siano in vigore le disposizioni necessarie onde evitare il doppio finanziamento degli stessi costi.

(7)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assistere gli Stati membri nel far fronte alle sfide generate dall'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall'aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina e sostenere gli Stati membri nella transizione verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014.

(9)

Considerata l'urgenza di prevedere un rapido allegerimento dei bilanci pubblici per preservare la capacità degli Stati membri di sostenere la ripresa delle economie dalla pandemia di COVID-19 e di consentire che i pagamenti aggiuntivi a favore dei programmi operativi siano effettuati senza ritardi, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(10)

Considerata l'esigenza di prevedere un rapido allegerimento dei bilanci pubblici al fine di preservare la capacità degli Stati membri di sostenere il processo di ripresa economica e consentire che i pagamenti aggiuntivi a favore dei programmi operativi siano effettuati senza ritardi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 68 quater

Costo unitario delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa

Ai fini dell'attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, gli Stati membri possono inserire tra le spese dichiarate nelle domande di pagamento un costo unitario collegato alle necessità di base e al sostegno alle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (*1) e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (*2). Tale costo unitario è pari a 40 EUR per settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da ciascuna di tali persone nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 13 settimane, a decorrere dalla data di arrivo della persona nell'Unione.

Gli importi calcolati su tale base sono considerati sostegno pubblico versato a beneficiari e costituiscono spese ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

(*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1)."

(*2)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).»;"

2)

l'articolo 92 ter, paragrafo 7, è così modificato:

a)

dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti:

«In aggiunta al prefinanziamento iniziale di cui al primo comma, la Commissione versa, quale prefinanziamento iniziale aggiuntivo nel 2022, il 4 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per l'anno 2021. Per i programmi negli Stati membri che hanno registrato un livello di arrivi di persone dall'Ucraina superiore all'1 % rispetto alla loro popolazione nazionale tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022, detta percentuale è aumentata al 34 %.

Nel presentare la relazione finale di attuazione richiesta a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'articolo 111, gli Stati membri riferiscono in merito all'utilizzo del prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al secondo comma del presente paragrafo per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e al contributo di tale prefinanziamento iniziale aggiuntivo alla ripresa dell'economia.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la decisione della Commissione che approva il programma operativo o la modifica del programma operativo che assegna le risorse REACT-EU per il 2021 sia stata adottata dopo il 31 dicembre 2021 e il relativo prefinanziamento non sia stato versato, l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo è versato nel 2022.

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.»;

3)

all'articolo 131, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), agli articoli 68, 68 bis, 68 ter e 68 quater, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014

L'articolo 6 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

1)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In aggiunta al prefinanziamento iniziale di cui al primo comma, la Commissione versa, quale prefinanziamento iniziale aggiuntivo nel 2022, il 4 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per l'anno 2021. Per i programmi negli Stati membri che hanno registrato un livello di arrivi di persone dall'Ucraina superiore all'1 % rispetto alla loro popolazione nazionale tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022, detta percentuale è aumentata al 34 %.»;

2)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma operativo.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2022.

(2)  Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

(6)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).


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