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Document 32017R0214

Regolamento delegato (UE) 2017/214 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/7647

GU L 34 del 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2021; abrog. impl. da 32019R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/214 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.

(2)

Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.

(3)

Gli Stati membri hanno dimostrato che la polvere di alluminio è stata acquistata e utilizzata per la produzione di esplosivi artigianali in Europa.

(4)

L'immissione sul mercato e l'uso della polvere di alluminio non sono attualmente armonizzati a livello unionale. Tuttavia, almeno uno Stato membro già ne limita la disponibilità ai privati e l'Organizzazione mondiale delle dogane attua un monitoraggio a livello mondiale sulle spedizioni di tale sostanza per individuare i casi di commercio illecito finalizzato alla fabbricazione di precursori di esplosivi improvvisati.

(5)

Gli sviluppi nell'uso improprio della polvere di alluminio non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tale sostanza da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alla stessa.

(6)

Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.

(7)

Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità della polvere di alluminio, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è così modificata:

a)

il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

«Codice della nomenclatura combinata (NC) (1)»;

b)

è aggiunta la seguente sostanza:

«Alluminio, polveri

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1.

(2)  con dimensioni delle particelle inferiori a 200 μm.

(3)  come sostanza o in miscele contenenti il 70 % o più, in peso, di alluminio e/o magnesio.»


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