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Document 32016R2293

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2293 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

C/2016/8439

GU L 344 del 17.12.2016, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2293/oj

17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/79


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2293 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «NC», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.

(2)

Il Consiglio, con la decisione (UE) 2016/1885 (2), ha concluso l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea («l'accordo»). L'accordo prevede una riduzione dei dazi doganali per due categorie di prodotti. L'Unione e la Cina si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo e l'accordo deve entrare in vigore il 1o gennaio 2017.

(3)

È necessario attuare nella tariffa doganale comune le misure previste dalla decisione (UE) 2016/1885. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(4)

Le modifiche dell'aliquota dei dazi doganali si dovrebbero applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 291 del 26.10.2016, pag. 7).


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la parte seconda è modificata come segue:

1)

nella sezione XII, capitolo 64, la riga relativa al codice NC 6404 19 90 è sostituita dalla seguente:

«6404 19 90

– – –

Altre

16,9

pa»

2)

nella sezione XVI, capitolo 84, la riga relativa al codice NC 8415 10 90 è sostituita dalla seguente:

«8415 10 90

– –

Sistemi ad elementi separati (“split-system”)

2,5

—»


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