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Document 32014R0724
Commission Implementing Regulation (EU) No 724/2014 of 26 June 2014 on the interchange standard for the transmission of data required under Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014 , relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014 , relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 192 del 1.7.2014, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 724/2014 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2014
relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In base all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 549/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati richiesti da tale regolamento conformemente a una determinata norma di interscambio e ad altre modalità pratiche definite dalla Commissione. |
(2) |
L'applicazione di una norma unica per lo scambio e la trasmissione dei dati per le statistiche contemplate dal regolamento (UE) n. 549/2013 contribuirà in maniera rilevante all'integrazione dei processi imprenditoriali in tale ambito statistico. |
(3) |
La Banca dei regolamenti internazionali, la Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat), il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le Nazioni Unite e la Banca mondiale hanno lanciato l'iniziativa per lo scambio di dati e metadati statistici (SDMX, Statistical Data and Metadata Exchange), relativa alle norme statistiche e tecniche per lo scambio e la condivisione dei dati e metadati. Tale iniziativa contempla norme statistiche e tecniche, compreso il linguaggio di marcatura SDMX (SDMX Markup Language) che utilizza la sintassi XML («formato SDMX-ML») per lo scambio di statistiche ufficiali. Occorre pertanto introdurre un nuovo formato dei dati e una definizione della loro struttura, elaborati conformemente a tale norma. Al fine di agevolare la transizione al nuovo formato, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri, per i primi due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, modelli standard utilizzabili come input per gli strumenti di conversione SDMX. |
(4) |
La Commissione dovrebbe fornire una documentazione dettagliata delle definizioni della struttura dei dati in formato SDMX e orientamenti sulla loro applicazione. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Norma per la trasmissione dei dati
Gli Stati membri forniscono i dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 utilizzando definizioni della struttura dei dati in formato SDMX.
Articolo 2
Specifiche tecniche del formato dei dati
Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati in formato SDMX-ML.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.