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Document 32011D0874
2011/874/EU: Commission Implementing Decision of 15 December 2011 laying down the list of third countries and territories authorised for imports of dogs, cats and ferrets and for non-commercial movements of more than five dogs, cats and ferrets into the Union and the model certificates for imports and non-commercial movements of those animals into the Union (notified under document C(2011) 9232) Text with EEA relevance
2011/874/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2011 , che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione [notificata con il numero C(2011) 9232] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/874/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2011 , che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione [notificata con il numero C(2011) 9232] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 343 del 23.12.2011, p. 65–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013D0520
23.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/65 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2011
che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione
[notificata con il numero C(2011) 9232]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/874/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione. Fra gli animali da compagnia oggetto di detto regolamento vi sono i cani, i gatti e i furetti. |
(2) |
La direttiva 92/65/CEE fissa le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti. Essa stabilisce che le condizioni per l’importazione di tali animali devono essere almeno equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 998/2003. |
(3) |
Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale variano a seconda della situazione riguardante la rabbia nel paese terzo di origine e a seconda dello Stato membro di destinazione. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che i cani, i gatti e i furetti introdotti negli Stati membri diversi da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito in provenienza dai paesi terzi elencati nel suo allegato, parte B, sezione 2, o parte C, siano vaccinati contro la rabbia, mentre quelli provenienti da altri paesi terzi siano sottoposti anche a un esame del sangue per la rabbia prima della loro introduzione. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che fino al 31 dicembre 2011, i cani, i gatti e i furetti introdotti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito dai paesi terzi elencati nel suo allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, siano vaccinati e sottoposti a un esame del sangue per la rabbia prima della loro introduzione, in conformità alle norme nazionali, mentre quelli provenienti dagli altri paesi terzi siano sottoposti a una quarantena dopo il loro arrivo, conformemente alle norme nazionali. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce inoltre che fino al 31 dicembre 2011 Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, per quanto riguarda l’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito, per quanto riguarda le zecche, possono subordinare l’introduzione di cani, gatti e furetti nel loro territorio al rispetto di determinate condizioni nazionali supplementari. |
(7) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani (3), è stato adottato al fine di garantire una protezione sanitaria continua da Echinococcus multilocularis in Irlanda, Malta, Finlandia e Regno Unito. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(8) |
La decisione 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l’importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali (4) prevede l’autorizzazione delle importazioni di tali animali dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003 o nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5). La decisione 2004/595/CE prevede inoltre che tali animali debbano essere accompagnati da un certificato conforme al modello figurante nel suo allegato. |
(9) |
Il modello contenuto nell’allegato della decisione 2004/595/CE è un certificato individuale che viene rilasciato per ogni cane, gatto o furetto introdotto negli Stati membri in provenienza da un paese terzo elencato nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003. |
(10) |
Detto certificato è sufficiente per introdurre negli Stati membri diversi da Irlanda, Svezia e Regno Unito gli animali provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, ma non è accettato per gli animali destinati a Irlanda, Svezia e Regno Unito, dove sono posti in quarantena al loro arrivo, in conformità alla legislazione nazionale. |
(11) |
In considerazione dei problemi incontrati da alcuni importatori nell’utilizzo del modello di certificato individuale della decisione 2004/595/CE, è necessario sostituirlo con un modello che possa valere per una partita costituita da vari animali. |
(12) |
A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 998/2003 e del regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale (6), i movimenti non commerciali di più di cinque cani, gatti o furetti introdotti nell’Unione in provenienza da un paese terzo devono essere conformi alle condizioni di polizia sanitaria e ai controlli di cui alla direttiva 92/65/CEE. |
(13) |
Dato che i rischi presentati dalle importazioni di cani, gatti e furetti e dai movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di più di cinque di tali animali non sono diversi, è necessario adottare un certificato sanitario comune per le importazioni di tali animali e per i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque di tali animali verso l’Unione in provenienza dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003 o nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010. |
(14) |
Per ragioni di coerenza e semplificazione della legislazione dell’Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti tengano conto delle prescrizioni della decisione 2007/240/CE della Commissione (7), che stabilisce che i vari certificati veterinari e sanitari richiesti per le importazioni nell’Unione di animali vivi devono basarsi sui modelli unici di certificati veterinari figuranti nel suo allegato I. |
(15) |
La decisione 2004/824/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità (8), stabilisce un modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di tali animali provenienti da paesi terzi e introdotti negli Stati membri diversi da Irlanda, Svezia e Regno Unito. Tale modello di certificato può essere utilizzato anche per l’entrata in questi tre Stati membri se tali animali provengono dai paesi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003. Inoltre, questo certificato va rilasciato per l’introduzione di ogni singolo cane, gatto o furetto negli Stati membri. |
(16) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un passaporto conforme al modello figurante nella decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (9) quando sono introdotti in uno Stato membro dopo uno spostamento temporaneo da uno Stato membro a un paese terzo o territorio. |
(17) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003, gli animali da compagnia che provengono dai paesi e territori elencati nel suo allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato che tali paesi e territori applicano norme almeno equivalenti alle norme dell’Unione relative ai movimenti dai paesi terzi, devono essere soggetti alle norme per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti tra gli Stati membri. |
(18) |
È opportuno che la presente decisione sia applicata lasciando impregiudicata la decisione 2004/839/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità (10), la quale dà agli Stati membri la possibilità di autorizzare l’introduzione sul loro territorio di cani e gatti di meno di tre mesi, non vaccinati contro la rabbia e provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003, a condizioni equivalenti a quelle stabilite all’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(19) |
Al fine di facilitare l’accesso a certificati plurilingui, il certificato sanitario richiesto per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione deve basarsi sui modelli unici figuranti nella decisione 2007/240/CE. |
(20) |
La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (11), stabilisce le norme da rispettare per il rilascio dei certificati richiesti dalla legislazione veterinaria al fine di evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno che i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva. |
(21) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione. |
(22) |
Occorre di conseguenza abrogare le decisioni 2004/595/CE e 2004/824/CE. |
(23) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente decisione stabilisce:
a) |
l’elenco dei paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, e il certificato sanitario per tali importazioni e movimenti non commerciali; |
b) |
il certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità al regolamento (CE) n. 998/2003. |
2. La presente decisione si applica fatto salva la decisione 2004/839/CE.
Articolo 2
Paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione e certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale
1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza e tutti i paesi terzi o territori di transito siano elencati:
a) |
nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure |
b) |
nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. |
2. I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono:
a) |
accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato I e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato; |
b) |
conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato I per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b). |
Articolo 3
Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione
1. Gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza o di transito:
a) |
siano elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure |
b) |
non siano elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003. |
2. I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono:
a) |
accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato II e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato; |
b) |
conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato II per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b). |
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2012 le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 29 febbraio 2012, conforme ai modelli figuranti rispettivamente nell’allegato della decisione 2004/595/CE e nell’allegato della decisione 2004/824/CE.
Articolo 5
Abrogazioni
Le decisioni 2004/595/CE e 2004/824/CE sono abrogate.
Articolo 6
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(3) GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.
(4) GU L 266 del 13.8.2004, pag. 11.
(5) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.
(6) GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.
(7) GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.
(8) GU L 358 del 3.12.2004, pag. 12.
(9) GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.
(10) GU L 361 dell’8.12.2004, pag. 40.
(11) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.
ALLEGATO I
ALLEGATO II