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Document 32011D0874

2011/874/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2011 , che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione [notificata con il numero C(2011) 9232] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 343, 23.12.2011, p. 65–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 323 - 334

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013D0520

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/874/oj

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/65


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2011

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione

[notificata con il numero C(2011) 9232]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/874/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione. Fra gli animali da compagnia oggetto di detto regolamento vi sono i cani, i gatti e i furetti.

(2)

La direttiva 92/65/CEE fissa le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti. Essa stabilisce che le condizioni per l’importazione di tali animali devono essere almeno equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 998/2003.

(3)

Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale variano a seconda della situazione riguardante la rabbia nel paese terzo di origine e a seconda dello Stato membro di destinazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che i cani, i gatti e i furetti introdotti negli Stati membri diversi da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito in provenienza dai paesi terzi elencati nel suo allegato, parte B, sezione 2, o parte C, siano vaccinati contro la rabbia, mentre quelli provenienti da altri paesi terzi siano sottoposti anche a un esame del sangue per la rabbia prima della loro introduzione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che fino al 31 dicembre 2011, i cani, i gatti e i furetti introdotti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito dai paesi terzi elencati nel suo allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, siano vaccinati e sottoposti a un esame del sangue per la rabbia prima della loro introduzione, in conformità alle norme nazionali, mentre quelli provenienti dagli altri paesi terzi siano sottoposti a una quarantena dopo il loro arrivo, conformemente alle norme nazionali.

(6)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce inoltre che fino al 31 dicembre 2011 Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, per quanto riguarda l’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito, per quanto riguarda le zecche, possono subordinare l’introduzione di cani, gatti e furetti nel loro territorio al rispetto di determinate condizioni nazionali supplementari.

(7)

Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani (3), è stato adottato al fine di garantire una protezione sanitaria continua da Echinococcus multilocularis in Irlanda, Malta, Finlandia e Regno Unito. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(8)

La decisione 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l’importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali (4) prevede l’autorizzazione delle importazioni di tali animali dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003 o nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5). La decisione 2004/595/CE prevede inoltre che tali animali debbano essere accompagnati da un certificato conforme al modello figurante nel suo allegato.

(9)

Il modello contenuto nell’allegato della decisione 2004/595/CE è un certificato individuale che viene rilasciato per ogni cane, gatto o furetto introdotto negli Stati membri in provenienza da un paese terzo elencato nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.

(10)

Detto certificato è sufficiente per introdurre negli Stati membri diversi da Irlanda, Svezia e Regno Unito gli animali provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, ma non è accettato per gli animali destinati a Irlanda, Svezia e Regno Unito, dove sono posti in quarantena al loro arrivo, in conformità alla legislazione nazionale.

(11)

In considerazione dei problemi incontrati da alcuni importatori nell’utilizzo del modello di certificato individuale della decisione 2004/595/CE, è necessario sostituirlo con un modello che possa valere per una partita costituita da vari animali.

(12)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 998/2003 e del regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale (6), i movimenti non commerciali di più di cinque cani, gatti o furetti introdotti nell’Unione in provenienza da un paese terzo devono essere conformi alle condizioni di polizia sanitaria e ai controlli di cui alla direttiva 92/65/CEE.

(13)

Dato che i rischi presentati dalle importazioni di cani, gatti e furetti e dai movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di più di cinque di tali animali non sono diversi, è necessario adottare un certificato sanitario comune per le importazioni di tali animali e per i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque di tali animali verso l’Unione in provenienza dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003 o nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010.

(14)

Per ragioni di coerenza e semplificazione della legislazione dell’Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti tengano conto delle prescrizioni della decisione 2007/240/CE della Commissione (7), che stabilisce che i vari certificati veterinari e sanitari richiesti per le importazioni nell’Unione di animali vivi devono basarsi sui modelli unici di certificati veterinari figuranti nel suo allegato I.

(15)

La decisione 2004/824/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità (8), stabilisce un modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di tali animali provenienti da paesi terzi e introdotti negli Stati membri diversi da Irlanda, Svezia e Regno Unito. Tale modello di certificato può essere utilizzato anche per l’entrata in questi tre Stati membri se tali animali provengono dai paesi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003. Inoltre, questo certificato va rilasciato per l’introduzione di ogni singolo cane, gatto o furetto negli Stati membri.

(16)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un passaporto conforme al modello figurante nella decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (9) quando sono introdotti in uno Stato membro dopo uno spostamento temporaneo da uno Stato membro a un paese terzo o territorio.

(17)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003, gli animali da compagnia che provengono dai paesi e territori elencati nel suo allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato che tali paesi e territori applicano norme almeno equivalenti alle norme dell’Unione relative ai movimenti dai paesi terzi, devono essere soggetti alle norme per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti tra gli Stati membri.

(18)

È opportuno che la presente decisione sia applicata lasciando impregiudicata la decisione 2004/839/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità (10), la quale dà agli Stati membri la possibilità di autorizzare l’introduzione sul loro territorio di cani e gatti di meno di tre mesi, non vaccinati contro la rabbia e provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003, a condizioni equivalenti a quelle stabilite all’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento.

(19)

Al fine di facilitare l’accesso a certificati plurilingui, il certificato sanitario richiesto per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione deve basarsi sui modelli unici figuranti nella decisione 2007/240/CE.

(20)

La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (11), stabilisce le norme da rispettare per il rilascio dei certificati richiesti dalla legislazione veterinaria al fine di evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno che i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva.

(21)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione.

(22)

Occorre di conseguenza abrogare le decisioni 2004/595/CE e 2004/824/CE.

(23)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce:

a)

l’elenco dei paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, e il certificato sanitario per tali importazioni e movimenti non commerciali;

b)

il certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità al regolamento (CE) n. 998/2003.

2.   La presente decisione si applica fatto salva la decisione 2004/839/CE.

Articolo 2

Paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione e certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale

1.   Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza e tutti i paesi terzi o territori di transito siano elencati:

a)

nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure

b)

nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

2.   I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono:

a)

accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato I e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato;

b)

conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato I per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b).

Articolo 3

Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione

1.   Gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza o di transito:

a)

siano elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure

b)

non siano elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

2.   I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono:

a)

accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato II e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato;

b)

conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato II per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b).

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2012 le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 29 febbraio 2012, conforme ai modelli figuranti rispettivamente nell’allegato della decisione 2004/595/CE e nell’allegato della decisione 2004/824/CE.

Articolo 5

Abrogazioni

Le decisioni 2004/595/CE e 2004/824/CE sono abrogate.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6.

(4)  GU L 266 del 13.8.2004, pag. 11.

(5)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(6)  GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.

(7)  GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

(8)  GU L 358 del 3.12.2004, pag. 12.

(9)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

(10)  GU L 361 dell’8.12.2004, pag. 40.

(11)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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