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Document 32008L0010

    Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    GU L 76 del 19.3.2008, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; abrogato da 32014L0065 e prorogato da 32016L1034

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/10/oj

    19.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/33


    DIRETTIVA 2008/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell’11 marzo 2008

    che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere della Banca centrale europea (2),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che alcune misure debbano essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

    (2)

    La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

    (3)

    Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

    (4)

    La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie per l’attuazione della direttiva 2004/39/CE onde tener conto degli sviluppi tecnici sopravvenuti sui mercati finanziari e assicurare l’applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta delle misure intese ad adeguare le definizioni o a modificare la portata delle esenzioni ai sensi della presente direttiva, ad approfondire o a completare le disposizioni di detta direttiva concernenti i requisiti di organizzazione o le condizioni di esercizio che si applicano alle imprese di investimento o agli enti creditizi, nonché ad aggiungere disposizioni di dettaglio riguardanti gli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione che si impongono alle diverse sedi di negoziazione contemplate dalla direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/39/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (5)

    La direttiva 2004/39/CE prevede un limite di durata per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte miranti ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2004/39/CE che contempla un limite di durata.

    (6)

    La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati nonché di garantire sia l’efficienza sia la responsabilità democratica.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/39/CE.

    (8)

    Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2004/39/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Non occorre pertanto adottare disposizioni a questo scopo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche

    La direttiva 2004/39/CE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 2, paragrafo 3 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunta la frase seguente:

    «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    2)

    l’articolo 4 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, punto 2), l’inciso «Agendo secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    ii)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    3)

    l’articolo 13, paragrafo 10 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunta la frase seguente:

    «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    4)

    all’articolo 15, paragrafo 3, secondo e terzo comma, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è sostituito dall’inciso «, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 64, paragrafo 3,»;

    5)

    l’articolo 18, paragrafo 3 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    6)

    l’articolo 19, paragrafo 10 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    7)

    l’articolo 21, paragrafo 6 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    8)

    l’articolo 22, paragrafo 3 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    9)

    l’articolo 24, paragrafo 5 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    10)

    l’articolo 25, paragrafo 7 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunta la frase seguente:

    «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    11)

    l’articolo 27, paragrafo 7 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    12)

    l’articolo 28, paragrafo 3 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    13)

    l’articolo 29, paragrafo 3 è modificato come segue:

    a)

    al primo comma, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    14)

    l’articolo 30, paragrafo 3 è modificato come segue:

    a)

    al primo comma, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    15)

    l’articolo 40, paragrafo 6 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    16)

    l’articolo 44, paragrafo 3 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    17)

    l’articolo 45, paragrafo 3 è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    18)

    l’articolo 56, paragrafo 5, è modificato come segue:

    a)

    l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è soppresso;

    b)

    è aggiunta la frase seguente:

    «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 64, paragrafo 2.»;

    19)

    nell’articolo 58, paragrafo 4, l’inciso «, secondo la procedura di cui all’articolo 64, paragrafo 2,» è sostituito dall’inciso «, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 64, paragrafo 3,»;

    20)

    l’articolo 64 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.».

    c)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche della presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti di tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. LENARČIČ


    (1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

    (2)  GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

    (3)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

    (4)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

    (5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


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