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Document 32007D0788

    2007/788/CE: Decisione della Commissione, del 13 settembre 2007 , relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler) [notificata con il numero C(2007) 4275]

    GU L 317 del 5.12.2007, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/788/oj

    5.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/76


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 settembre 2007

    relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE

    (Caso COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler)

    [notificata con il numero C(2007) 4275]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2007/788/CE)

    (1)

    L’impresa DaimlerChrysler AG (di seguito «DaimlerChrysler») è destinataria della presente decisione, adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) e relativa alla fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli a marchio Mercedes-Benz e Smart.

    (2)

    Le informazioni tecniche consistono in dati, procedimenti ed istruzioni necessari per verificare, riparare e sostituire parti difettose/rotte/usate di un autoveicolo o a riparare guasti dei sistemi degli autoveicoli. Le informazioni tecniche comprendono le seguenti sette categorie principali:

    parametri di base (documentazione di tutti i valori e punti di riferimento dei valori misurabili relativi al veicolo, quali regolazione della coppia, misurazioni del rilascio dei freni, pressione idraulica e pneumatica),

    diagrammi e descrizioni di fasi di operazioni di riparazione e di manutenzione (manuali d’uso e manutenzione, documenti tecnici quali programmi di lavoro, descrizioni degli strumenti utilizzati per effettuare una determinata riparazione e diagrammi quali schemi del sistema elettrico o idraulico),

    test e diagnosi (compresi codici diagnostici indicanti anomalie/possibili interventi correttivi, software ed altre informazioni necessarie per diagnosticare anomalie dei veicoli); molte — ma non tutte — queste informazioni sono contenute in strumenti elettronici specialistici,

    codici, software ed altre informazioni necessarie per riprogrammare, ricalibrare o riinizializzare le unità elettroniche di controllo («ECU») montate su un veicolo. Tale categoria è connessa alla precedente, in quanto spesso gli stessi strumenti elettronici sono utilizzati per diagnosticare l’anomalia e successivamente procedere agli adeguamenti necessari medianti le ECU,

    informazioni sui pezzi di ricambio, compresi i cataloghi dei pezzi di ricambio con codici e descrizioni, e metodi d’identificazione del veicolo (ossia dati relativi ad un veicolo specifico che permettono ad un riparatore di identificare i singoli codici per le parti installate durante l’assemblaggio del veicolo e per identificare i codici corrispondenti per pezzi di ricambio originali compatibili per il veicolo specifico),

    informazioni speciali (avvisi di ritiro dei prodotti e notifica di anomalie frequenti),

    materiale per la formazione.

    (3)

    Nel dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a tale riguardo ed ha trasmesso a DaimlerChrysler una valutazione preliminare, secondo la quale gli accordi DaimlerChrysler con i propri partner per i servizi post-vendita suscitavano riserve in merito alla loro compatibilità con le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE.

    (4)

    Secondo la valutazione preliminare della Commissione, sembrava che DaimlerChrysler non avesse rivelato determinate categorie di informazioni tecniche per le riparazioni dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione (2). Inoltre, al momento in cui la Commissione ha avviato la propria indagine, DaimlerChrysler non aveva ancora realizzato un sistema efficace per consentire ai riparatori indipendenti di avere accesso in modo disaggregato alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni. Malgrado DaimlerChrysler abbia migliorato l’accessibilità delle sue informazioni tecniche nel corso dell’indagine della Commissione, in particolare realizzando a tale scopo nel giugno 2005 un sito web (di seguito «il sito web TI»), le informazioni messe a disposizione dei riparatori indipendenti sembravano essere ancora incomplete.

    (5)

    La valutazione preliminare ha constatato che i mercati rilevanti interessati dalla pratica in questione erano il mercato della fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per le autovetture ed il mercato per la fornitura di informazioni tecniche ai riparatori. Le reti autorizzate Mercedes-Benz e Smart avevano quote di mercato molto elevate sul primo di tali mercati, mentre sul secondo DaimlerChrysler era l’unico fornitore in grado di offrire tutte le informazioni tecniche necessarie ai riparatori dei suoi autoveicoli.

    (6)

    In sostanza gli accordi di DaimlerChrysler sulla manutenzione e la distribuzione di pezzi di ricambio prevedono che i membri delle sue reti autorizzate eseguano una serie completa di servizi di riparazione specifici per il marchio e fungano da grossisti di pezzi di ricambio. La Commissione nutre preoccupazioni in merito al fatto che gli effetti negativi di tali accordi potrebbero essere inaspriti dal fatto che DaimlerChrysler non ha concesso un adeguato accesso alle informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, escludendo in tal modo le imprese che intendano e possano offrire servizi di riparazione secondo un modello di attività diverso.

    (7)

    La conclusione preliminare della Commissione era che le misure adottate da DaimlerChrysler per la fornitura delle sue informazioni tecniche ai riparatori indipendenti non corrispondevano alle loro esigenze né per quanto riguarda la portata delle informazioni disponibili né per quanto riguarda la loro accessibilità e che una tale pratica, combinata a pratiche simili seguite da altri costruttori automobilistici, avrebbe potuto contribuire ad un peggioramento della posizione di mercato dei riparatori indipendenti. Ciò potrebbe a sua volta aver causato un considerevole danno per i consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, prezzi più elevati per i servizi di riparazione, riduzione della scelta delle officine di riparazione, potenziali problemi di sicurezza e mancanza di accesso alle officine di riparazione innovative.

    (8)

    Inoltre, il fatto che DaimlerChrysler non sembra aver concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche potrebbe impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell’esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 poiché, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 di detto regolamento, l’esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l’accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e strumenti, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli. Come chiarito nel considerando 26 del regolamento, le condizioni di accesso non devono discriminare tra gli operatori autorizzati e quelli indipendenti.

    (9)

    La Commissione è infine giunta alla conclusione preliminare che, in mancanza dell’accesso alle informazioni tecniche per le riparazioni, era poco probabile che gli accordi tra DaimlerChrysler e i suoi riparatori autorizzati potessero beneficiare delle disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 3.

    (10)

    Il 14 febbraio 2007 DaimlerChrysler ha proposto alla Commissione una serie di impegni per ovviare alle riserve in materia di concorrenza contenute nella valutazione preliminare.

    (11)

    In base a tali impegni, il principio che determina la portata delle informazioni da fornire è quello della non discriminazione tra i riparatori indipendenti e quelli autorizzati. In questo contesto, DaimlerChrysler garantirà che tutte le informazioni tecniche, gli strumenti, le apparecchiature, il software e la formazione richiesti per la riparazione e la manutenzione dei suoi autoveicoli che vengono forniti ai riparatori autorizzati e/o agli importatori indipendenti dei suoi marchi Mercedes-Benz e Smart in qualsiasi Stato membro dell’UE da parte o per conto di DaimlerChrysler siano resi disponibili anche ai riparatori indipendenti.

    (12)

    Negli impegni è specificato che le «informazioni tecniche» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. (CE) n. 1400/2002 comprendono tutte le informazioni fornite ai riparatori autorizzati per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli Mercedes-Benz e Smart. Tale nozione include, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo (ECU) implicanti l’introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate da DaimlerChrysler, i metodi d’identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, le soluzioni derivanti dall’esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati.

    (13)

    L’accesso agli strumenti comprende l’accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi di post-vendita per tali strumenti.

    (14)

    Gli impegni vincoleranno DaimlerChrysler e le sue imprese collegate ma non saranno direttamente obbligatori per gli importatori indipendenti di veicoli a marchio DaimlerChrysler. DaimlerChrysler ha pertanto convenuto, negli Stati membri nei quali distribuisce veicoli Mercedes-Benz e/o Smart attraverso importatori indipendenti, di compiere tutti gli sforzi possibili per obbligare contrattualmente tali imprese a fornire ai riparatori indipendenti, gratuitamente e in modo non discriminatorio, attraverso i loro siti web nazionali commerciali, qualsiasi informazione tecnica o qualsiasi versione linguistica delle informazioni tecniche che gli importatori in questione abbiano fornito a riparatori autorizzati nello Stato membro per il quale sono stati designati e che non sono disponibili per i riparatori indipendenti sul sito web TI.

    (15)

    Ai sensi del considerando 26 del regolamento (CE) n. 1400/2002, DaimlerChrysler non è obbligata a fornire ai riparatori indipendenti informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli e/o di ricalibrare (3) dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che limitano le prestazioni degli autoveicoli. Come avviene per qualsiasi deroga accordata a norma del diritto UE, il considerando 26 deve essere interpretato in modo restrittivo. Negli impegni si sottolinea che, qualora dovesse invocare tale eccezione come motivo per non comunicare qualsiasi informazione tecnica ai riparatori indipendenti, DaimlerChrysler si è impegnata a garantire che le informazioni non comunicate saranno limitate a quanto necessario per assicurare la protezione di cui al considerando 26, e che la mancanza delle informazioni in questione non impedirà ai riparatori indipendenti di effettuare operazioni diverse da quelle elencate al considerando 26, compresi lavori su dispositivi come ECU per la gestione del motore, airbag, pretensionatori per le cinture di sicurezza o elementi della chiusura centralizzata.

    (16)

    L’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che le informazioni tecniche debbano essere rese disponibili in modo proporzionato alle esigenze dei riparatori indipendenti. Questo implica sia la fornitura delle informazioni in modo disaggregato sia una fissazione di prezzi che tengano conto della misura in cui i riparatori indipendenti utilizzano dette informazioni.

    (17)

    In linea con tale principio, gli impegni specificano che DaimlerChrysler metterà sul sito web TI tutte le informazioni tecniche relative ai modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 e garantirà che tutte le informazioni tecniche aggiornate si trovino costantemente sul sito web TI o eventuali sostituti di tale sito. Tuttavia, se determinate informazioni tecniche concernenti modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 o versioni linguistiche che DaimlerChrysler o le sue imprese collegate forniscono ai riparatori autorizzati in un determinato Stato membro non sono disponibili sul sito web TI, si riterrà che DaimlerChrysler abbia ottemperato agli impegni in tal senso qualora abbia messo a disposizione dei riparatori indipendenti le informazioni in questione senza indebiti ritardi e a titolo gratuito sul suo sito web commerciale nello Stato membro in questione.

    (18)

    DaimlerChrysler garantirà sempre che il sito web possa essere di facile reperibilità e fornirà un livello equivalente di prestazioni ai metodi impiegati per la fornitura delle informazioni tecniche ai membri delle sue reti autorizzate. Quando DaimlerChrysler o altra impresa che agisca per conto di DaimlerChrysler mette a disposizione dei riparatori autorizzati un’informazione tecnica in una particolare lingua dell’UE, DaimlerChrysler garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI.

    (19)

    DaimlerChrysler ha fissato le tariffe annue di accesso al sito web TI a 1 254 EUR (1 239 EUR per l’accesso alla sezione principale denominata WIS net; il catalogo elettronico dei pezzi di ricambio è gratuito, a parte un contributo annuo per spese amministrative di 15 EUR). Tuttavia, per rispettare i requisiti di proporzionalità previsti dal regolamento, DaimlerChrysler si impegna a fornire una suddivisione proporzionata per l’accesso alla WIS net in fasce mensili, settimanali, giornaliere e orarie ad un prezzo, rispettivamente, di 180, 70, 20 e 4 EUR. DaimlerChrysler s’impegna a mantenere questa struttura di tariffe di accesso e di non aumentarne i livelli al di sopra del tasso d’inflazione medio all’interno dell’UE per tutto il periodo di validità degli impegni.

    (20)

    Gli impegni di DaimlerChrysler non pregiudicano le disposizioni, attuali o future, previste dal diritto comunitario o nazionale, che potrebbero estendere la portata delle informazioni tecniche che DaimlerChrysler deve fornire agli operatori indipendenti e/o precisare modalità più favorevoli per la fornitura di tali informazioni.

    (21)

    Su richiesta di un riparatore o di un’associazione indipendente di tali riparatori, DaimlerChrysler si è impegnata ad accettare l’arbitrato per comporre le controversie relative alla fornitura di informazioni tecniche. Tale arbitrato sarà disciplinato dalle norme nazionali in materia e dalle norme sostanziali concordate a livello contrattuale da DaimlerChrysler con i propri riparatori autorizzati nello Stato membro nel quale è situata la parte ricorrente. DaimlerChrysler si impegna a fornire su richiesta informazioni su dette norme. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati in conformità a tali norme. L’arbitrato non pregiudicherà il diritto di ricorrere al competente tribunale nazionale.

    (22)

    Nell’ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. Gli impegni saranno vincolanti fino al 31 maggio 2010.

    (23)

    Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 9 luglio 2007.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 30). Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

    (3)  Ossia di modificare le impostazioni originali di una ECU in un modo non raccomandato da DaimlerChrysler.


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