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Document 32007R1419

    Regolamento (CE) n. 1419/2007 del Consiglio, del 29 novembre 2007 , che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

    GU L 317 del 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1419/oj

    5.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1419/2007 DEL CONSIGLIO

    del 29 novembre 2007

    che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1470/2001 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi dallo 0 % al 66,1 % sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali («CFL-i») originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) a seguito di un’inchiesta. Precedentemente la Commissione aveva istituito dazi antidumping provvisori mediante il regolamento (CE) n. 255/2001 (3).

    (2)

    Con il regolamento (CE) n. 866/2005 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping in vigore alle importazioni di lampade CFL-i spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan o dalla Repubblica delle Filippine, a prescindere dal fatto che esse fossero dichiarate o meno come originarie di tali paesi. Tale estensione è stata effettuata a seguito di un’inchiesta antielusione condotta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base.

    (3)

    Con il regolamento (CE) n. 1322/2006 (5) il Consiglio ha modificato le misure antidumping in vigore. Tale modifica è stata apportata in seguito a un riesame intermedio relativo alla definizione del prodotto. Alla luce dei risultati dell’inchiesta il regolamento modificativo ha avuto per effetto di escludere dal campo di applicazione delle misure le lampade a voltaggio a corrente continua («DC-CFL-i»). Le misure antidumping avrebbero di conseguenza riguardato soltanto le lampade funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua) («AC-CFL-i»).

    (4)

    Con il regolamento (CE) n. 1205/2007 (6) il Consiglio ha prorogato le misure antidumping in vigore. La proroga fa seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (5)

    L’inchiesta è stata aperta a seguito di una richiesta di riesame presentata conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (2CFLI) («il richiedente»).

    (6)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame, l’8 settembre 2006 la Commissione ha avviato un’inchiesta (7) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il campo di applicazione del riesame intermedio è limitato al livello di dumping relativo a un unico produttore esportatore, segnatamente la Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen).

    (7)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame il richiedente, il produttore esportatore della RPC ed i rappresentanti del governo del paese esportatore.

    (8)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (9)

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta, la Commissione ha inviato una serie di questionari al produttore esportatore interessato. Il produttore esportatore ha cooperato rispondendo ai questionari; le visite di controllo sono state in seguito effettuate nei locali del produttore esportatore, nonché delle altre parti ad esso collegate, in particolare:

    Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd

    Azienda collegata nella RPC

    Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen)

    Aziende collegate a Hong Kong

    Neonlite Electronic & Lighting Ltd (HK)

    Electric Light Systems Ltd (HK)

    Importatore collegato nella Comunità

    IDV, Import und Direkt-Vertriebs-Ges.mbH, Germania.

    (10)

    L’inchiesta nel quadro del riesame intermedio parziale del livello di dumping dell’unico produttore esportatore, Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (11)

    Il prodotto in esame è lo stesso di cui al regolamento modificativo, ovvero lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, originarie della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificabili nel codice NC ex 8539 31 90.

    (12)

    Come nell’indagine iniziale, si è constatato che le CFL-i prodotte e vendute sul mercato interno della RPC e le CFL-i esportate dalla RPC presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base ed erano destinate agli stessi usi. Di conseguenza, come concluso nel regolamento di proroga, questi prodotti sono simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   DUMPING

    (13)

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori esportatori che possono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, cioè di dimostrare la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

    (14)

    Mentre nell’indagine iniziale al produttore esportatore cinese è stato accordato lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato (TEM), nel riesame provvisorio è stato necessario effettuare una valutazione per verificare se i criteri per beneficiare del TEM fossero ancora soddisfatti. Un modulo di richiesta di ottenimento dello statuto di società operante in condizioni di economia di mercato conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base è stato quindi inviato e compilato dal produttore esportatore cinese e dalla sua azienda collegata Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen).

    (15)

    Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri per la concessione del TEM:

    1)

    le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;

    2)

    le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (international accounting standards o «principi IAS»), e che siano di applicazione in ogni caso;

    3)

    non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

    4)

    vi sono leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

    5)

    le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

    (16)

    Come indicato in precedenza, la Commissione ha raccolto e verificato nei locali del produttore esportatore e della sua azienda collegata Megaman Electrical & Lighting Ltd tutte le informazioni ritenute necessarie e fornite nei moduli di richiesta del TEM. Dall’inchiesta è emerso che il produttore esportatore cinese rispondeva a tutte le condizioni per la concessione del TEM.

    (17)

    Per stabilire il valore normale, è stato innanzitutto verificato se il volume complessivo delle vendite interne del produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in questione esportato nella Comunità.

    (18)

    Tenuto conto delle condizioni summenzionate, l’inchiesta ha dimostrato che le vendite interne del produttore esportatore non potevano essere considerate rappresentative e che, di conseguenza, il valore normale doveva essere elaborato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in altre parole calcolato in base al costo di produzione nel paese di esportazione maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti.

    (19)

    È stato quindi elaborato il valore normale in base ai dati del produttore esportatore relativi al costo di fabbricazione della produzione destinata al consumo interno.

    (20)

    Per contro l’importo per le SGAV e per i profitti non ha potuto essere determinato conformemente al paragrafo introduttivo dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base sulla scorta di dati reali relativi alla produzione e alle vendite del prodotto interessato nel corso di normali operazioni commerciali.

    (21)

    Si è esaminato se le SGAV e i profitti potessero essere elaborati conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettere a) e b). Peraltro, dal momento che nessun altro esportatore è stato oggetto di inchiesta nel quadro del presente riesame, è stato impossibile applicare la metodologia di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), cioè la media ponderata degli importi effettivi degli altri esportatori. Analogamente, la metodologia di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), non ha potuto essere applicata in quanto non si è verificata alcuna vendita sul mercato interno di prodotti della stessa categoria.

    (22)

    Di conseguenza la Commissione ha calcolato una media ponderata utilizzando le SGAV e i tassi di profitto dei due produttori esportatori, del paese analogo, che hanno cooperato e ai quali si è fatto ricorso in occasione del riesame in previsione della scadenza delle misure conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e per i quali si sono registrate vendite interne nel corso di normali operazioni commerciali. Le SGAV ed i tassi medi di profitto rilevati presso i produttori esportatori sud-coreani che hanno collaborato all’inchiesta sono stati sommati al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore in questione per quanto riguarda i tipi di prodotto esportati, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (23)

    Il produttore esportatore ha effettuato vendite per l’esportazione nella Comunità sia direttamente ad acquirenti indipendenti sia attraverso un importatore collegato nella Comunità. In tutti i casi in cui il prodotto in esame sia stato esportato verso clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all’esportazione effettivamente corrisposti o pagabili.

    (24)

    Se le vendite sono avvenute tramite un importatore o un operatore commerciale collegato, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi di rivendita di tali operatori collegati ai clienti indipendenti. Per riflettere tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita (SGAV e congruo margine di profitto compresi), sono state effettuate correzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il congruo margine di profitto è stato fissato in base a informazioni fornite da operatori commerciali/importatori non collegati, attivi sul mercato della Comunità, che hanno collaborato.

    (25)

    Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi al produttore esportatore oggetto dell’inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, i costi di imballaggio, credito e garanzie, come pure le commissioni.

    (26)

    Per quanto riguarda l’adeguamento per il costo del credito, il produttore esportatore dichiara che occorre utilizzare il tasso dei depositi piuttosto che il tasso di credito in quanto, dato che la società dispone di liquidità sufficienti, il suo costo del credito si limita ai redditi da interesse non percepiti sui suoi depositi bancari.

    (27)

    Secondo la prassi regolarmente utilizzata dalle istituzioni comunitarie, si è ritenuto inopportuno basare il calcolo dell’adeguamento per il costo del credito sul tasso di deposito, in quanto si tratta di un costo di opportunità e non di un costo effettivo.

    (28)

    In questo contesto va rilevato che gli interessi che i clienti dovrebbero pagare in caso di ritardo nei pagamenti dimostra che la società fissa tali interessi in base al tasso di credito e non al tasso dei depositi.

    (29)

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stata comparata alla media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Dalla comparazione è emersa l’esistenza di un margine di dumping inferiore al de minimis per il produttore/esportatore che ha esportato verso la Comunità durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

    D.   CONCLUSIONE

    (30)

    Su questa base si è concluso che le circostanze per quanto riguarda il dumping all’origine delle misure istituite per la società dal regolamento iniziale erano rimaste invariate. Occorre quindi chiudere il riesame parziale intermedio eseguito a titolo dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    E.   FINE DEL RIESAME

    (31)

    Tenendo conto delle considerazioni precedenti, occorre terminare il riesame intermedio parziale riguardante la Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd senza modificare il regolamento (CE) n. 1205/2007.

    (32)

    Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione proponeva di chiudere il presente procedimento. I pareri espressi sono stati esaminati, ma essi non erano di natura tale da modificare le conclusioni summenzionate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali fabbricate dalla Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd e originarie della Repubblica popolare cinese, aperto in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifiche al regolamento (CE) n. 1205/2007.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. LINO


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8.

    (3)  GU L 38 dell’8.2.2001, pag. 8.

    (4)  GU L 145 del 9.6.2005, pag. 1.

    (5)  GU L 244 del 7.9.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 272 del 17.10.2007, pag. 1.

    (7)  GU C 217 dell’8.9.2006, pag. 2.


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