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Document 32004E0847

Azione comune 2004/847/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2004, concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unit` integrata di polizia (EUPOL Kinshasa)

GU L 367 del 14.12.2004, p. 30–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 153M del 7.6.2006, p. 256–260 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/847/oj

14.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/30


AZIONE COMUNE 2004/847/PESC DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2004

concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/85/PESC sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa (1).

(2)

L'Unione europea, attraverso l'operazione Artemis condotta nella Repubblica democratica del Congo nel 2003 sulla base dell'azione comune 2003/423/PESC del 5 giugno 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (2), ha già compiuto passi concreti per contribuire a ristabilire la sicurezza nella RDC.

(3)

Il 14 dicembre 2000, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/792/PESC (3), relativa alla nomina del sig. Aldo Ajello a rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e che abroga l'azione comune 96/250/PESC. Il mandato del Rappresentante speciale è stato prorogato da ultimo dall'azione comune 2004/530/PESC (4).

(4)

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/680/PESC (5) che modifica la posizione comune 2002/829/PESC relativa alla fornitura di talune attrezzature alla RDC.

(5)

L'accordo globale e completo sulla transizione nella Repubblica democratica del Congo, firmato a Pretoria il 17 dicembre 2002, e il memorandum in materia di sicurezza e di forze armate, del 29 giugno 2003, hanno previsto la creazione di un'unità integrata di polizia (IPU).

(6)

Il 28 luglio 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1493 (2003) nella quale esprime soddisfazione per la promulgazione, il 4 aprile 2003, della Costituzione di transizione nella Repubblica democratica del Congo e per la formazione, annunciata il 30 giugno 2003, del governo di transizione e di unità nazionale. Incoraggia altresì i donatori a sostenere la creazione di un'unità integrata di polizia congolese e approva la fornitura da parte della missione delle Nazioni unite nella RDC (MONUC) dell'assistenza supplementare che potrebbe essere necessaria per il suo addestramento.

(7)

Nella dichiarazione comune sulla cooperazione ONU-UE nella gestione delle crisi del 29 settembre 2003, il Segretario Generale delle Nazioni Unite e la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea si sono compiaciuti della cooperazione esistente fra le Nazioni Unite e l'Unione europea nel settore della gestione civile e militare delle crisi ed hanno esaminato modalità per sostenere la creazione di un'unità di polizia integrata a Kinshasa onde fornire sicurezza al governo e alle istituzioni di transizione.

(8)

Il 20 ottobre 2003 il governo della RDC ha rivolto all'Alto rappresentante per la PESC una domanda ufficiale di assistenza dell'Unione europea per la creazione dell'IPU che dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali e a rafforzare l'apparato di sicurezza interna.

(9)

Il 15 dicembre 2003 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che l'Unione europea dovrebbe sostenere la creazione dell'IPU seguendo un approccio articolato su tre assi: riabilitazione e ristrutturazione di un centro di addestramento e fornitura di attrezzature di base; addestramento del personale dell'IPU; monitoraggio, controllo e guida ai fini dell'attuazione pratica del mandato dell'IPU dopo la fase di addestramento iniziale.

(10)

La Commissione ha adottato una decisione di finanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo (FES) per un progetto che comprende assistenza tecnica, riabilitazione del centro di addestramento e fornitura di attrezzature all'IPU, nonché un addestramento adeguato.

(11)

Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/494/PESC (6) in cui l'Unione europea si impegna a sostenere «il processo di consolidamento della sicurezza interna nella RDC, che costituisce un fattore essenziale per il processo di pace e lo sviluppo del paese, fornendo un sostegno alla creazione di un'unità integrata di polizia (IPU) a Kinshasa». A tal fine, e in aggiunta alle attività finanziate tramite il FES, l'Unione europea e gli Stati membri hanno fornito contributi in denaro e/o in natura per dotare il governo della RDC delle attrezzature per il mantenimento dell'ordine, delle armi e delle munizioni ritenute necessarie per la creazione dell'IPU.

(12)

Il 1o ottobre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1565 (2004) con cui decide di prorogare fino al 31 marzo 2005 lo schieramento della MONUC. Ha inoltre deciso che la MONUC avrà anche il mandato di sostenere il governo di transizione e di unità nazionale per contribuire alle disposizioni relative alla sicurezza delle istituzioni e alla protezione dei funzionari nella fase di transizione a Kinshasa fino a quando l'unità integrata di polizia non sia pronta ad assumersi tale responsabilità e a fornire assistenza alle autorità congolesi per il mantenimento dell'ordine in altre aree strategiche.

(13)

L'attuale situazione per quanto riguarda la sicurezza nella RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e della sicurezza internazionale e regionale. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà a radicare ulteriormente la stabilità nella regione.

(14)

Il considerando 12 dell'azione comune 2004/494/PESC prevede che «il Consiglio può decidere che il progetto FES e la fornitura, ove opportuno, di attrezzature per il mantenimento dell'ordine, di armi e di munizioni all'IPU siano seguiti da una componente PESD con funzioni di controllo, guida e consulenza.»

(15)

Nella riunione del 16 novembre 2004 il CPS ha concordato il concetto di una missione PESD che farà seguito al progetto del FES.

(16)

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha ribadito di essersi impegnato ad operare in strettissima collaborazione con la MONUC ed a fornirle un sostegno efficace nella realizzazione del suo mandato, anche con l'addestramento delle forze di polizia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea istituisce una missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL KINSHASA) che assicuri il proseguimento del progetto del FES di cui all'azione comune 2004/494/PESC per la creazione di un'unità integrata di polizia (IPU) a Kinshasa (RDC) dall'inizio di gennaio 2005. Prima di tale data e per preparare la missione di polizia è istituito entro il 1o dicembre 2004 un gruppo di pianificazione, che resta operativo fino all'inizio della missione.

2.   L'EUPOL KINSHASA opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 3.

Articolo 2

Fase di pianificazione

1.   Durante la fase di pianificazione il gruppo di pianificazione comprende un Capo della missione di polizia/Capo del gruppo di pianificazione e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità della missione.

2.   Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria una valutazione globale dei rischi, che potrà essere aggiornata se necessario.

3.   Il Segretariato generale del Consiglio elabora il concetto operativo (CONOPS). Il gruppo di pianificazione redige successivamente il piano operativo (OPLAN) e sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione dell'EUPOL KINSHASA. Il CONOPS e l'OPLAN terranno conto della valutazione globale dei rischi. Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

Articolo 3

Mandato della missione

L'Unione europea conduce una missione di polizia a Kinshasa (RDC) con funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nella fase di avviamento dell'IPU al fine di assicurare che il suo operato sia conforme all'addestramento da essa ricevuto presso l'Accademia di polizia e alle migliori pratiche internazionali in tale settore. Le azioni riguardano principalmente la catena di comando dell'IPU per accrescere la capacità di gestione dell'unità e fornire alle unità operative controllo, guida e consulenza nell'espletamento dei loro compiti.

Articolo 4

Struttura della missione

La missione si comporrà di un comando avente sede presso la base operativa dell'IPU. Il comando sarà costituito dall'ufficio del Capo della missione, da una sezione di controllo, guida e consulenza, da una sezione di supporto amministrativo e da ufficiali di collegamento presso i principali interlocutori dell'IPU.

Articolo 5

Capo della missione di polizia

1.   Il CPS nomina, su proposta del Segretario generale/Alto Rappresentante, il Capo della missione di polizia. Questi esercita il controllo operativo (OPCON) dell'EUPOL KINSHASA e assume la gestione quotidiana delle operazioni di tale missione.

2.   Il Capo della missione di polizia sottoscrive un contratto con la Commissione.

3.   Ciascun operatore di polizia resta pienamente subordinato all'autorità nazionale competente. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al capo dell'EUPOL KINSHASA.

4.   Il Capo della missione di polizia è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale dell'EUPOL KINSHASA è coerente per entità e competenze con il mandato e la struttura della missione di cui, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4.

2.   Gli operatori di polizia sono distaccati dagli Stati membri. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi agli operatori di polizia da esso distaccati, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quella giornaliera e dall'indennità di alloggio e le spese di viaggio per e dalla RDC.

3.   L'EUPOL KINSHASA assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

4.   Gli Stati contributori o le istituzioni della Comunità possono anche, all'occorrenza, distaccare personale civile internazionale. Ogni Stato contributore o istituzione della Comunità sostiene i costi relativi a ciascun membro del personale da esso/essa distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quella giornaliera e dall'indennità di alloggio e le spese di viaggio per e dalla RDC.

Articolo 7

Catena di comando

La struttura dell'EUPOL KINSHASA dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

Il rappresentante speciale dell'UE (EUSR) riferisce al Consiglio tramite il Segretario Generale/Alto Rappresentante,

il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica,

il Capo della missione di polizia guida l'EUPOL KINSHASA e ne assume la gestione quotidiana,

il Capo della missione di polizia riferisce al Segretario Generale/Alto Rappresentante tramite l'EUSR,

il Segretario Generale/Alto Rappresentante fornisce consulenza al Capo della missione di polizia tramite l'EUSR.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze in materia di modifica del piano operativo e della catena di comando. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione restano attribuite al Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante.

2.   L'EUSR fornisce orientamento politico locale al Capo della missione di polizia. L'EUSR assicura il coordinamento con altri attori UE nonché le relazioni con autorità dello Stato ospitante.

3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio tenendo conto delle relazioni dell'EUSR.

4.   Il CPS riceve periodicamente dal Capo della missione di polizia relazioni relative alla condotta della missione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il Capo della missione di polizia, se del caso.

Articolo 9

Partecipazione di paesi terzi

1.   Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'UE e del quadro istituzionale unico dell'Unione, gli Stati aderenti sono invitati e gli Stati candidati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL KINSHASA purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile internazionale da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di viaggio per e dalla RDC e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EUPOL KINSHASA.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare, su raccomandazione del Capo della missione di polizia e del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   I paesi terzi che forniscono un contributo all'EUPOL KINSHASA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione.

4.   Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione, anche in relazione alla possibile partecipazione finanziaria dei paesi terzi ai costi comuni e, su richiesta, sottopone una proposta al Consiglio.

5.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato. Il Segretario Generale/Alto Rappresentante che assiste la Presidenza può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Quando l'UE e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'operazione di cui trattasi.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   I costi relativi all'attuazione della presente azione comune ammontano al massimo a 4 370 000 EUR a copertura dei costi relativi alla fase di pianificazione e all'anno 2005.

2.   Per quanto riguarda la spesa finanziata attingendo al bilancio comunitario si applica quanto segue:

a)

la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi;

b)

il Capo della missione di polizia/Capo del gruppo di pianificazione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

3.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPOL KINSHASA, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle unità.

Articolo 11

Azione comunitaria e altre azioni pertinenti

1.   Il Consiglio constata che la Commissione intende indirizzare la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune, se del caso con appropriate misure comunitarie.

2.   Il Consiglio rileva altresì la necessità di stabilire modalità di coordinamento a Kinshasa nonché a Bruxelles, anche per quanto concerne eventuali progetti futuri nel quadro del FES, tenuto conto dei meccanismi di coordinamento in vigore.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni classificate

1.   Il Segretario Generale/Alto Rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Il Segretario Generale/Alto Rappresentante è inoltre autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il Segretario Generale/Alto Rappresentante è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante seguendo procedure appropriate al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione europea.

4.   Il Segretario Generale/Alto Rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 13

Status del personale dell'EUPOL KINSHASA

1.   Lo status del personale dell'EUPOL KINSHASA nella RDC, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPOL KINSHASA, è stabilito in conformità della procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Il Segretario Generale/Alto Rappresentante che assiste la Presidenza può negoziare tali disposizioni a suo nome.

2.   Lo Stato o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

Articolo 14

Entrata in vigore, durata e spese

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade il 31 dicembre 2005.

Le spese sono ammissibili dopo l'adozione dell'azione comune.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 25.

(2)  GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 50.

(3)  GU L 318 del 16.12.2000, pag. 1.

(4)  GU L 234 del 3.7.2004, pag. 13.

(5)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 64.

(6)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 41.


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