Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex
Dokument 52020XG0731(09)
Notice for the attention of the person subject to restrictive measures provided for in Council Decision (CFSP) 2016/1693, as amended by Council Decision (CFSP) 2020/1126, and Council Regulation (EU) 2016/1686, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2020/1124 concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them 2020/C 251/10
Avviso all’attenzione della persona soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1126 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati 2020/C 251/10
Avviso all’attenzione della persona soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1126 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati 2020/C 251/10
ST/9332/2020/INIT
GU C 251 del 31.7.2020, s. 13 – 13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/13 |
Avviso all’attenzione della persona soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1126 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
(2020/C 251/10)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di Bryan D’ANCONA, persona che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1126 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che la persona che figura nei suddetti allegati debba essere inclusa nell’elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2016/1693 e dal regolamento (UE) 2016/1686.
Si attira l’attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici in conformità dell’articolo 5 di tale regolamento.
La persona in questione può presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla sua inclusione nell’elenco summenzionato. L’eventuale richiesta deve essere inoltrata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu
La persona in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell’elenco. Al riguardo si attira l’attenzione della persona interessata sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2020.
Si richiama inoltre l’attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.
(2) GU L 246 del 30.7.2020, pag. 10.