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Document 52020XG0731(01)
Notice for the attention of the persons subject to the restrictive measures provided for in Council Decision (CFSP) 2016/849, as amended by Council Decision (CFSP) 2020/1136, and in Council Regulation (EU) 2017/1509, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2020/1129 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea 2020/C 251/02
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea 2020/C 251/02
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea 2020/C 251/02
ST/9684/2020/INIT
GU C 251 del 31.7.2020, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/4 |
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2020/C 251/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 (1)del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 del Consiglio (2), e agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le misure restrittive previste nella decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 del Consiglio, e nel regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio, debbano continuare ad applicarsi alle persone designate negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l’inserimento di queste persone negli elenchi sono specificati in tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 28 febbraio 2021, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849 e all’articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1509.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 247 del 31.7.2020, pag. 30.