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The European Union’s secondary law
Il diritto derivato dell’Unione europea
Il diritto derivato dell’Unione europea
Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
Articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
Articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
Articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
Il diritto derivato dell’Unione europea (Unione) è il corpus normativo che si basa sui trattati dell’Unione. Ciò lo distingue dal diritto primario dell’Unione, che è costituito principalmente dai trattati, in particolare il trattato di Roma (si veda la sintesi), che si è evoluto nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (si veda la sintesi), il trattato sull’Unione europea (si veda la sintesi), basato sul trattato di Maastricht (si veda la sintesi), e il trattato Euratom (si veda la sintesi). Il diritto primario stabilisce la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra l’Unione e gli Stati membri dell’Unione e fornisce il contesto giuridico all’interno del quale le istituzioni dell’Unione formulano e attuano le politiche.
Il trattato di Lisbona (si veda la sintesi) ha rivisto le tipologie di atti giuridici dell’Unione. Le istituzioni dell’Unione hanno a disposizione cinque tipologie di atti giuridici.
In base all’articolo 288 del TFUE, le istituzioni europee possono adottare cinque tipologie di atti giuridici:
I regolamenti, le direttive e le decisioni sono atti giuridici vincolanti. Se adottati attraverso la procedura legislativa in conformità con l’articolo 289, sono considerati atti legislativi. Una decisione può rivolgersi specificamente a uno o più destinatari (Stati membri, persone fisiche o giuridiche). Sono previste anche decisioni senza un destinatario specifico, in particolare nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
Le raccomandazioni e i pareri sono atti giuridici non legislativi e non vincolanti.
Vi sono anche atti non elencati nell’articolo 288 del TFUE.
Per maggiori informazioni, si veda:
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202, del , pag. 171).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 289 (GU C 202 del , pag. 172).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 290 (GU C 202 del , pag. 172).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 291 (GU C 202 del , pag. 173).
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