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Atti non legislativi

In base all’articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE):

  • gli atti non legislativi sono decisioni che vengono adottate, generalmente, dalla Commissione europea, in seguito a delega (atti delegati) o per l’esecuzione di un atto legislativo (atti di esecuzione);
  • gli atti legislativi sono decisioni adottate nel quadro della procedura legislativa ordinaria o speciale.

Pertanto, affinché un atto non legislativo venga adottato, è necessario che vi sia prima un atto legislativo che delega alla Commissione il potere di adottarlo. L’atto legislativo deve inoltre definire in modo esplicito gli obiettivi, i contenuti, l’ambito di applicazione e la durata della delega di potere alla Commissione.

La delega di potere è soggetta alle seguenti condizioni:

  • il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
  • l’atto delegato può entrare in vigore solo se non vengono sollevate obiezioni dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro una scadenza stabilita nell’atto legislativo.

Alcuni atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, direttive o decisioni non specificano a chi sono rivolti. In questo caso, essi sono firmati dal Presidente dell’istituzione che li ha adottati.

I regolamenti e le direttive rivolti a tutti gli Stati membri e le decisioni che non specificano a chi sono rivolte vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore nella data specificata al loro interno o, in assenza di tale indicazione, il 20o giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

Altre direttive e decisioni che specificano a chi sono rivolte, vengono notificate ai destinatari e hanno effetto a partire dalla notifica.

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