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Atti delegati

Ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il legislatore dell’Unione europea (Unione) può delegare alla Commissione il potere di adottare «atti delegati» mediante norme specifiche iscritte in un atto legislativo («atto di base»). Gli atti delegati sono atti non legislativi adottati dalla Commissione europea per modificare o integrare determinati elementi non essenziali della legislazione.

I poteri della Commissione di adottare atti delegati sono soggetti a condizioni rigorose:

  • l’atto legislativo di base deve definire gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere;
  • l’effettivo atto delegato, adottato in base a tale delega, non può modificare gli elementi essenziali dell’atto di base;
  • gli atti delegati possono essere solo di portata generale (ovvero non possono riguardare situazioni specifiche).

La Commissione consulta gli esperti degli Stati membri dell’Unione prima di adottare atti delegati. Il Parlamento europeo o il Consiglio dell’Unione europea possono revocare la delega di potere conferita alla Commissione. Inoltre, un atto delegato adottato dalla Commissione può entrare in vigore solo se il Consiglio o il Parlamento non sollevano obiezioni entro il termine fissato nell’atto di base, che solitamente è di due mesi.

Gli atti delegati sono utilizzati generalmente quando gli atti legislativi, inclusi i loro allegati, devono adeguarsi parallelamente al progresso tecnico e scientifico.

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