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In base all’articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE):
In taluni casi definiti dai trattati, gli atti legislativi possono includere atti adottati:
Secondo l’articolo 297 del TFUE, gli atti legislativi adottati con procedura legislativa ordinaria devono essere firmati dai Presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio. Quelli adottati con procedura speciale devono essere firmati dal Presidente dell’istituzione competente.
Gli atti legislativi vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore nella data in essi indicata o, qualora non vi sia alcuna data specificata, il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.