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Atti legislativi

In base all’articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE):

  • gli atti legislativi sono decisioni adottate nel quadro della procedura legislativa ordinaria o speciale;
  • gli atti non legislativi sono decisioni che vengono adottate, generalmente, dalla Commissione europea, in seguito a delega (atti delegati) o per l’esecuzione di un atto legislativo (atti di esecuzione).

In taluni casi definiti dai trattati, gli atti legislativi possono includere atti adottati:

  • per iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo;
  • su raccomandazione della Banca centrale europea; o
  • su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Secondo l’articolo 297 del TFUE, gli atti legislativi adottati con procedura legislativa ordinaria devono essere firmati dai Presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio. Quelli adottati con procedura speciale devono essere firmati dal Presidente dell’istituzione competente.

Gli atti legislativi vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore nella data in essi indicata o, qualora non vi sia alcuna data specificata, il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

SI VEDA ANCHE:

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