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Il diritto derivato dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Articolo 289 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI 288, 289, 290 E 291 DEL TFUE?

Il diritto derivato dell’Unione europea (Unione) è il corpus normativo che si basa sui trattati dell’Unione. Ciò lo distingue dal diritto primario dell’Unione, che è costituito principalmente dai trattati, in particolare il trattato di Roma (si veda la sintesi), che si è evoluto nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (si veda la sintesi), il trattato sull’Unione europea (si veda la sintesi), basato sul trattato di Maastricht (si veda la sintesi), e il trattato Euratom (si veda la sintesi). Il diritto primario stabilisce la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra l’Unione e gli Stati membri dell’Unione e fornisce il contesto giuridico all’interno del quale le istituzioni dell’Unione formulano e attuano le politiche.

Il trattato di Lisbona (si veda la sintesi) ha rivisto le tipologie di atti giuridici dell’Unione. Le istituzioni dell’Unione hanno a disposizione cinque tipologie di atti giuridici.

PUNTI CHIAVE

Atti giuridici dell’Unione e loro tipologie

In base all’articolo 288 del TFUE, le istituzioni europee possono adottare cinque tipologie di atti giuridici:

I regolamenti, le direttive e le decisioni sono atti giuridici vincolanti. Se adottati attraverso la procedura legislativa in conformità con l’articolo 289, sono considerati atti legislativi. Una decisione può rivolgersi specificamente a uno o più destinatari (Stati membri, persone fisiche o giuridiche). Sono previste anche decisioni senza un destinatario specifico, in particolare nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Le raccomandazioni e i pareri sono atti giuridici non legislativi e non vincolanti.

Vi sono anche atti non elencati nell’articolo 288 del TFUE.

  • Alcuni atti specifici basati su trattati precedenti: per esempio, in materia di giustizia penale, di libertà, giustizia e sicurezza, continuano ad applicarsi le «decisioni quadro» (sono state adottate prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, quando la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale aveva uno status specifico).
  • Gli «atti atipici», che comprendono gli accordi interistituzionali (per esempio sulla disciplina di bilancio (si veda la sintesi) e i regolamenti interni [per esempio il regolamento del Parlamento europeo (si veda la sintesi) e della Commissione (si veda la sintesi)], che sono atti giuridicamente vincolanti, e le risoluzioni e conclusioni, che non sono destinate ad avere effetti giuridici. Sono previsti da altri articoli nei trattati dell’UE o sono creati dalla pratica delle istituzioni dell’UE.

Lo statuto giuridico del diritto derivato

  • Le istituzioni dell’Unione sono libere di scegliere la tipologia di atto che ritengono più pertinente per attuare la loro politica.
  • Tuttavia, poiché l’Unione è dotata delle sole competenze conferitele dai trattati, qualsiasi atto deve indicare le basi giuridiche corrispondenti al settore in cui le istituzioni europee stanno intervenendo.
  • Inoltre, ai sensi dell’articolo 296 del TFUE, gli atti devono citare la base giuridica da cui deriva la loro adozione (il dispositivo è preceduto dalla parola «visto/a») e per cui sono motivati (il dispositivo è preceduto dalla parola «considerando»).
  • Alle condizioni previste dall’articolo 297 del TFUE, gli atti giuridici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ovvero notificati al destinatario o ai destinatari. Se sono pubblicati, possono entrare in vigore il ventesimo giorno dopo la loro pubblicazione, salvo indicazione contraria nel loro testo. Altri atti giuridici, che designano i destinatari, vengono notificati agli stessi e hanno effetto a decorrere dalla notifica.
  • In molti casi, la loro legalità può essere contestata presso la Corte di giustizia dell’Unione europea attraverso il ricorso per annullamento (ai sensi dell’articolo 263 del TFUE). Tuttavia, non è questo il caso delle raccomandazioni e dei pareri.

Atti delegati

  • L’articolo 290 del TFUE consente al legislatore dell’Unione (in generale, al Parlamento europeo e al Consiglio) di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Il legislatore può così concentrarsi sulle linee di intervento e gli obiettivi della politica senza entrare in dibattiti eccessivamente dettagliati e spesso altamente tecnici.
  • La delega del potere di adottare atti delegati è tuttavia soggetta a limiti rigorosi. Infatti solo la Commissione può avere il potere di adottare atti delegati. Gli elementi essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega di potere. Inoltre gli obiettivi, il contenuto, l’ambito e la durata della delega di potere devono essere definiti negli atti legislativi. Infine, il legislatore deve stabilire esplicitamente nell’atto legislativo le condizioni alle quali tale delega può essere esercitata. A questo proposito, il Parlamento e il Consiglio possono disporre del diritto di revocare la delega o di esprimere obiezioni a un atto delegato.
  • Questa procedura è ampiamente utilizzata in molti settori, ad esempio: mercato interno, agricoltura, ambiente, tutela dei consumatori, trasporti e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Atti di esecuzione

  • La responsabilità dell’attuazione degli atti dell’Unione giuridicamente vincolanti spetta in primo luogo ai paesi dell’Unione. Tuttavia, alcuni atti comunitari giuridicamente vincolanti richiedono condizioni uniformi per l’attuazione. In questi casi, la Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nei casi previsti dagli articoli 24 e 26 del trattato sull’Unione europea, il Consiglio ha il potere di adottare atti di esecuzione (articolo 291 del TFUE).
  • Il regolamento (UE) n. 182/2011 stabilisce i principi e le norme generali relativi ai meccanismi di controllo degli Stati membri in merito all’esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione (si veda la sintesi). Tale controllo avviene attraverso quelle che sono note nel gergo dell'Unione come procedure di comitatologia, secondo le quali la Commissione è assistita da comitati composti dai rappresentanti degli Stati membri che sono presieduti da un rappresentante della Commissione. Ogni progetto di atto di esecuzione è presentato al comitato dal suo presidente.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 171).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 289 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 172).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 290 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 172).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 291 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 173).

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie. Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Decisione 2009/882/UE del Consiglio europeo, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 51).

Ultimo aggiornamento: 02.12.2021

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