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Articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Direttive
Definisce i vari tipi di atti giuridici che l’Unione europea (Unione) può adottare, comprese le direttive.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte sesta – Disposizioni istituzionali e finanziarie – Titolo I – Disposizioni istituzionali – Capo 2 – Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni – Sezione 1 – Atti giuridici dell’Unione – Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del , pag. 171).
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