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Annullamento

Un ricorso per annullamento è una procedura giudiziaria per mezzo della quale le parti possono richiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) di pronunciarsi sulla legalità degli atti dell’Unione europea (Unione).

La CGUE può esaminare la legalità:

  • degli atti legislativi come i regolamenti, le decisioni e le direttive;
  • degli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea, ad esclusione delle raccomandazioni e dei pareri;
  • degli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo quando tali atti sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi; e
  • degli atti prodotti da organi, organismi o agenzie dell’Unione quando tali atti sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

I ricorsi per annullamento possono essere presentati dai tre seguenti tipi di ricorrenti.

  • Ricorrenti privilegiati. I paesi dell’Unione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea possono presentare un ricorso per annullamento puramente nell’interesse della legalità, senza dover dimostrare l’interesse ad agire.
  • Ricorrenti semi-privilegiati. La Banca centrale europea, la Corte dei conti europea e il Comitato europeo delle regioni possono presentare un ricorso per annullamento al solo scopo di tutelare le proprie prerogative.
  • Ricorrenti non privilegiati. I privati e le persone giuridiche, inclusi i governi regionali e locali, possono presentare un ricorso per annullamento solo se dimostrano che l’atto contestato è rivolto a loro oppure li riguarda direttamente ed individualmente. Possono altresì presentare ricorso nei confronti di un atto regolamentare che li riguardi e che non comporti misure di esecuzione.

Tra i motivi di annullamento di un atto si annoverano:

  • l’incompetenza;
  • la violazione delle forme sostanziali;
  • la violazione dei trattati dell’Unione o della Carta dei diritti fondamentali;
  • la violazione di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione; e
  • lo sviamento di potere.

Effetti dell’annullamento. Se la CGUE si pronuncia per l’annullamento di un atto, l’effetto dell’annullamento decorre generalmente dal momento dell’adozione dell’atto in questione (ex tunc) ma può anche decorrere dalla data della sentenza della CGUE (ex nunc). Inoltre, la CGUE può decidere di mantenere gli effetti dell’atto annullato.

L’autore dell’atto annullato deve adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della CGUE.

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