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Document 62018CN0016

    Causa C-16/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 9 gennaio 2018 — Michael Dobersberger

    GU C 123 del 9.4.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 123/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 9 gennaio 2018 — Michael Dobersberger

    (Causa C-16/18)

    (2018/C 123/15)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Michael Dobersberger

    Interveniente: Magistrat der Stadt Wien

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la sfera di applicazione della direttiva 96/71/CE (1), del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (in prosieguo indicata anche brevemente come la «direttiva»), in particolare il suo articolo 1, paragrafo 3, lettera a), includa parimenti la prestazione di servizi quale la ristorazione dei passeggeri con pasti e bevande, il servizio a bordo o la pulizia da parte dei lavoratori di un’impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco (Ungheria) ai fini dell’esecuzione di un contratto stipulato con un operatore ferroviario avente sede nello Stato membro ospitante (Austria), nel caso in cui tali servizi vengano prestati su treni internazionali, che attraversino anche lo Stato membro ospitante.

    2)

    Se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva contempli parimenti l’ipotesi in cui l’impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco presti i servizi indicati nella prima questione non in esecuzione di un contratto stipulato con un operatore ferroviario avente sede nello Stato membro ospitante e quindi beneficiario dei servizi (destinatario dei servizi), bensì in esecuzione di un contratto concluso con altra impresa stabilita nello Stato membro ospitante, la quale, a sua volta, sia legata da rapporti contrattuali (subappalto a catena) con l’operatore ferroviario stesso.

    3)

    Se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva contempli parimenti l’ipotesi in cui l’impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco, ai fini della prestazione dei servizi indicati nella prima questione, non impieghi propri lavoratori, bensì personale di un’altra impresa posto a sua disposizione nello stesso Stato membro di distacco.

    4)

    Indipendentemente dalle risposte fornite alla prima, seconda e terza questione: se il diritto dell’Unione, in particolare la libera prestazione dei servizi (articoli 56 e 57 TFUE), osti ad una disciplina nazionale, la quale imponga alle imprese che distacchino personale nel territorio di un altro Stato membro ai fini della prestazione di un servizio il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nonché di obblighi accessori (quale, ad esempio, quello di comunicare il distacco transfrontaliero di personale ad un’autorità dello Stato membro ospitante e quello di tenere a disposizione la documentazione inerente all’entità della retribuzione e all’iscrizione di detto personale all’assicurazione sociale) anche nei casi in cui (in primo luogo) i lavoratori distaccati per attività transfrontaliera facciano parte del personale viaggiante di un operatore ferroviario a livello transfrontaliero o di un’impresa che presti i servizi tipici di un operatore ferroviario (ristorazione dei passeggeri con pasti e bevande; servizio a bordo) sui treni dell’operatore medesimo che attraversino i confini degli Stati membri, (in secondo luogo) alla base del distacco non sussista alcun contratto di servizi o, quantomeno, alcun contratto di tal genere tra l’impresa che effettua il distacco e il destinatario del servizio operante in un altro Stato membro, atteso che l’obbligo di prestazione in capo all’impresa che effettua il distacco trova fondamento in subcontratti (subappalto a catena), e (in terzo luogo) il personale distaccato non abbia un rapporto di lavoro con l’impresa che effettui il distacco, bensì con un’impresa terza che abbia trasferito i propri lavoratori all’impresa che effettui il distacco nello stesso Stato membro della sede di quest’ultima.


    (1)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).


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