Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CB0613

    Causa C-613/18: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de Lisboa - Portogallo) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Utili distribuiti da società residenti nel territorio portoghese – Riduzione della base imponibile)

    GU C 77 del 9.3.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 77/8


    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de Lisboa - Portogallo) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira

    (Causa C-613/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi - Fiscalità diretta - Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Utili distribuiti da società residenti nel territorio portoghese - Riduzione della base imponibile)

    (2020/C 77/11)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Tribunal Tributário de Lisboa

    Parti nel procedimento principale

    Attore: Estado do Canadá

    Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

    Dispositivo

    Gli articoli 63 et 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad un’imposta la cui aliquota effettiva è più elevata quando sono percepiti da una persona giuridica residente in un paese terzo che non esercita, a titolo principale, un’attività commerciale, industriale o agricola, rispetto a quando tali dividendi sono percepiti da una siffatta persona giuridica residente nel suddetto Stato membro. Una deroga è possibile esclusivamente se l’applicazione della convenzione fiscale fra il Canada e la Repubblica portoghese, firmata il 14 giugno 1999, volta a evitare le doppie imposizioni e a prevenire l’evasione fiscale in materia d’imposte sul reddito, consente di neutralizzare gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla normativa del suddetto Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 445 del 10.12.2018.


    Top