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Document 62015CA0220
Case C-220/15: Judgment of the Court (Third Chamber) of 27 October 2016 — European Commission v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations — Free movement of goods — Directive 2007/23/EC — Placing on the market of pyrotechnic articles — Article 6 — Free movement of pyrotechnical articles compliant with the requirements of Directive 2007/23/EC — National rules making the placing on the market of pyrotechnic articles subject to additional requirements — Obligation to make a prior notification before a national body entitled to review and modify instructions for use of pyrotechnic articles)
Causa C-220/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Direttiva 2007/23/CE — Immissione sul mercato di articoli pirotecnici — Articolo 6 — Libera circolazione degli articoli pirotecnici conformi ai requisiti previsti dalla direttiva — Normativa nazionale che subordina l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici a ulteriori requisiti — Obbligo di dichiarazione previa presso un organismo nazionale autorizzato a verificare e a modificare le istruzioni per l’uso degli articoli pirotecnici)
Causa C-220/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Direttiva 2007/23/CE — Immissione sul mercato di articoli pirotecnici — Articolo 6 — Libera circolazione degli articoli pirotecnici conformi ai requisiti previsti dalla direttiva — Normativa nazionale che subordina l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici a ulteriori requisiti — Obbligo di dichiarazione previa presso un organismo nazionale autorizzato a verificare e a modificare le istruzioni per l’uso degli articoli pirotecnici)
GU C 6 del 9.1.2017, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/16 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-220/15) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Direttiva 2007/23/CE - Immissione sul mercato di articoli pirotecnici - Articolo 6 - Libera circolazione degli articoli pirotecnici conformi ai requisiti previsti dalla direttiva - Normativa nazionale che subordina l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici a ulteriori requisiti - Obbligo di dichiarazione previa presso un organismo nazionale autorizzato a verificare e a modificare le istruzioni per l’uso degli articoli pirotecnici))
(2017/C 006/19)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec e A. C. Becker, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e K. Petersen, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica federale di Germania, nello stabilire, al di là dei requisiti previsti dalla direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, e malgrado la valutazione previa di conformità degli articoli pirotecnici, da un lato, che la procedura prevista all’articolo 6, paragrafo 4, della Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (primo regolamento attuativo della legge sugli esplosivi), quale modificata dalla legge del 25 luglio 2013, deve essere applicata a detti articoli prima della loro immissione sul mercato e, dall’altro, che la Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung (Istituto federale per la ricerca e la verifica dei materiali, Germania) ha il potere, in forza di tale disposizione, di controllare e, se del caso, di modificare le istruzioni per l’uso di detti articoli pirotecnici, si è resa inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |